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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2501/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di RA -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2501/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: avvocato reddito: euro 14.326,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], Corso del Popolo n. 250 professione: avvocato reddito: euro 15.291,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Alessandra Ferrari presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 2-7-2005 (anno 2005, Numero 36, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 28-1-2008 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. La figlia , di anni 17, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia manterrà la sua residenza anagrafica presso la madre ed Persona_2 il padre potrà esercitare il diritto di visita: 3/a) ogni volta che vorrà, anche quotidianamente, previo accordo diretto con la figlia e dandone tempestiva comunicazione alla madre, oltre ad un fine settimana alterno con la madre, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore anche tre Per_1 settimane, non consecutive, salvo miglior accordo tra i ricorrenti;
4. Alla luce poi dell'uguale redditualità dei genitori, all'età della figlia minore ormai diciasettenne e alla volontà della ragazza di trascorre col padre lo stesso tempo che trascorre con la madre, le parti concordano per il mantenimento diretto paritetico della figlia: i genitori provvedono direttamente alle spese per il mantenimento della figlia durante il periodo in cui la medesima è con ciascuno di loro, e le spese straordinarie verranno divise equamente, al 50%.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e nessuno pretende alcunché dall'altro.
7. Compensazione delle spese legali.
2 Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2501/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 2-7-2005, e li Pt_2 autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3 - omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
PA Di RA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di RA -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2501/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: avvocato reddito: euro 14.326,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], Corso del Popolo n. 250 professione: avvocato reddito: euro 15.291,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Alessandra Ferrari presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 2-7-2005 (anno 2005, Numero 36, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 28-1-2008 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. La figlia , di anni 17, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia manterrà la sua residenza anagrafica presso la madre ed Persona_2 il padre potrà esercitare il diritto di visita: 3/a) ogni volta che vorrà, anche quotidianamente, previo accordo diretto con la figlia e dandone tempestiva comunicazione alla madre, oltre ad un fine settimana alterno con la madre, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore anche tre Per_1 settimane, non consecutive, salvo miglior accordo tra i ricorrenti;
4. Alla luce poi dell'uguale redditualità dei genitori, all'età della figlia minore ormai diciasettenne e alla volontà della ragazza di trascorre col padre lo stesso tempo che trascorre con la madre, le parti concordano per il mantenimento diretto paritetico della figlia: i genitori provvedono direttamente alle spese per il mantenimento della figlia durante il periodo in cui la medesima è con ciascuno di loro, e le spese straordinarie verranno divise equamente, al 50%.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e nessuno pretende alcunché dall'altro.
7. Compensazione delle spese legali.
2 Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2501/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 2-7-2005, e li Pt_2 autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3 - omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
PA Di RA
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