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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 8218/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: avv. Simona Pastorino
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Via Trieste 17/7, presso il difensore come da procura in atti
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Cristina Caffarata
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Via Grimaldi 2/1, presso il difensore come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 18.09.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 23.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con nato CP_1
a Genova, il 6/09/1975;
- Che dall'unione sono nate a Genova due figlie: , il 04.10.2011 Per_1
e il 04.12.2020, riconosciute da entrambi i genitori;
Per_2
- Che le parti sono addivenute alla decisione di porre fine alla loro convivenza;
- Di aver svolto attività lavorativa, prima quale addetta alle pulizie e poi come segretaria, sino al gennaio 2024, di aver lavorato part-time da aprile a giugno 2024 e di essere in cerca di occupazione;
- Di essere proprietaria della casa già familiare e, pro quota al 50% unitamente al fratello, di due fondi ubicati nel Comune di Né e di alcuni terreni ereditati a seguito del decesso del padre, oltre che di due immobili fatiscenti.
Su tali presupposti chiedeva: Per_
- L' affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi di genitori e Per_2 conferma della loro collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre,
- la regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento per le figlie da porre a carico del padre nella misura di euro 700,00 mensili, ove il padre confermi la propria rinuncia al 50% dell'assegno unico, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Con vittoria delle spese.
da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in giudizio CP_1 allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver lasciato la casa famigliare in accordo con a Parte_1 fine dicembre 2023 per trasferirsi dai genitori e di abitare ora in immobile concesso in comodato d'uso gratuito da;
Parte_2
- Di aver mantenuto ottimi rapporti con le figlie, frequentandole regolarmente e contribuendo al loro mantenimento mediante il versamento mensile dell'importo di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie delle stesse e al versamento di € 100,00 per le polizze assicurative delle minori;
- Di aver lasciato alla ricorrente il 100% dell'assegno unico universale per un importo di circa € 370,00 mensili;
- Di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato, quale operaio specializzato e di aver percepito per l'anno 2023 un reddito complessivo lordo pari ad € 28.722,00;
Su tali presupposti chiedeva: Per_
- L'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi di genitori Per_2 con collocazione prevalente presso la madre
- la regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento per le figlie da porre a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili, considerato che la madre percepirà l'assegno unico per intero, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori.
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 23.12.2024, sentite le parti, le quali confermavano che l'assegno unico allo stato attuale era percepito dalla madre, il giudice proponeva loro di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“Affidamento condiviso delle figlie e loro prevalente collocazione presso la madre
Facoltà per il padre di tenere con sé i figli secondo la seguente modalità: settimana A) un mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle 14.30 quando non vi è scuola) fino al rientro a scuola la mattina successiva;
e dalle 17.30 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 settimana B) mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola (presso l'abitazione materne se non vi è scuola) del giorno successivo. E così via alternativamente
In occasione delle festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con i genitori i seguenti periodi: 24 dicembre- 30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio (il primo anno la scelta in caso di mancato accordo spetta alla madre)
Il giorno di Pasqua sarà trascorso ad anni alterni con entrambi i genitori (in caso di mancato accordo il primo anno la scelta spetta al padre). Il genitore che non avrà trascorso la Pasqua trascorrerà con i figli il Lunedì dell'Angelo.
In occasione delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni, anche non consecutivi;
a tal fine i genitori si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno la scelta spetta al padre e poi alternativamente
Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 225,00 (euro
450,00 complessivi) a figlio rinunciando alla percezione della propria quota di assegno unico che potrà essere percepita per intero dalla madre.
Le spese straordinarie relative ai figli, individuate secondo il verbale di riunione ex art. 47 o.g. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova saranno ripartite tra i genitori nella misura del 65% a carico del padre e del 35%
a carico della madre
Spese compensate”
Le parti, all'esito di alcuni minuti di riflessione, dichiaravano di accettare la proposta del giudice.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori e , nate a seguito della Per_1 Per_2 convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza e le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Devono inoltre essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole concordate dalle parti all'udienza del 23.12.2024, che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo le stesse aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2 concordate dalle parti
(c. f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
03.11.1983
e
(c. f. ) nato a [...], il CP_1 C.F._2
06.09.1975
- Affidamento condiviso delle figlie e loro prevalente collocazione presso la madre
- Facoltà per il padre di tenere con sé i figli secondo la seguente modalità: settimana A): un mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle 14.30 quando non vi è scuola) fino al rientro a scuola la mattina successiva e dalle 17.30 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica, settimana B): mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola (presso l'abitazione materne se non vi è scuola) del giorno successivo. E così via alternativamente.
In occasione delle festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con i genitori i seguenti periodi: 24 dicembre - 30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio (il primo anno la scelta, in caso di mancato accordo, spetta alla madre)
Il giorno di Pasqua sarà trascorso ad anni alterni con entrambi i genitori (in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 caso di mancato accordo il primo anno la scelta spetta al padre). Il genitore che non avrà trascorso la Pasqua trascorrerà con i figli il Lunedì dell'Angelo.
In occasione delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni, anche non consecutivi;
a tal fine i genitori si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno la scelta spetta al padre e poi alternativamente
-Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 225,00 (euro 450,00 complessivi) a figlio rinunciando alla percezione della propria quota di assegno unico che potrà essere percepita per intero dalla madre.
Le spese straordinarie relative ai figli, individuate secondo il verbale di riunione ex art. 47 o. g. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova saranno ripartite tra i genitori nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 8218/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: avv. Simona Pastorino
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Via Trieste 17/7, presso il difensore come da procura in atti
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Cristina Caffarata
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Via Grimaldi 2/1, presso il difensore come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 18.09.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 23.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con nato CP_1
a Genova, il 6/09/1975;
- Che dall'unione sono nate a Genova due figlie: , il 04.10.2011 Per_1
e il 04.12.2020, riconosciute da entrambi i genitori;
Per_2
- Che le parti sono addivenute alla decisione di porre fine alla loro convivenza;
- Di aver svolto attività lavorativa, prima quale addetta alle pulizie e poi come segretaria, sino al gennaio 2024, di aver lavorato part-time da aprile a giugno 2024 e di essere in cerca di occupazione;
- Di essere proprietaria della casa già familiare e, pro quota al 50% unitamente al fratello, di due fondi ubicati nel Comune di Né e di alcuni terreni ereditati a seguito del decesso del padre, oltre che di due immobili fatiscenti.
Su tali presupposti chiedeva: Per_
- L' affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi di genitori e Per_2 conferma della loro collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre,
- la regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento per le figlie da porre a carico del padre nella misura di euro 700,00 mensili, ove il padre confermi la propria rinuncia al 50% dell'assegno unico, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Con vittoria delle spese.
da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in giudizio CP_1 allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver lasciato la casa famigliare in accordo con a Parte_1 fine dicembre 2023 per trasferirsi dai genitori e di abitare ora in immobile concesso in comodato d'uso gratuito da;
Parte_2
- Di aver mantenuto ottimi rapporti con le figlie, frequentandole regolarmente e contribuendo al loro mantenimento mediante il versamento mensile dell'importo di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie delle stesse e al versamento di € 100,00 per le polizze assicurative delle minori;
- Di aver lasciato alla ricorrente il 100% dell'assegno unico universale per un importo di circa € 370,00 mensili;
- Di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato, quale operaio specializzato e di aver percepito per l'anno 2023 un reddito complessivo lordo pari ad € 28.722,00;
Su tali presupposti chiedeva: Per_
- L'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi di genitori Per_2 con collocazione prevalente presso la madre
- la regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento per le figlie da porre a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili, considerato che la madre percepirà l'assegno unico per intero, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori.
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 23.12.2024, sentite le parti, le quali confermavano che l'assegno unico allo stato attuale era percepito dalla madre, il giudice proponeva loro di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“Affidamento condiviso delle figlie e loro prevalente collocazione presso la madre
Facoltà per il padre di tenere con sé i figli secondo la seguente modalità: settimana A) un mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle 14.30 quando non vi è scuola) fino al rientro a scuola la mattina successiva;
e dalle 17.30 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 settimana B) mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola (presso l'abitazione materne se non vi è scuola) del giorno successivo. E così via alternativamente
In occasione delle festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con i genitori i seguenti periodi: 24 dicembre- 30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio (il primo anno la scelta in caso di mancato accordo spetta alla madre)
Il giorno di Pasqua sarà trascorso ad anni alterni con entrambi i genitori (in caso di mancato accordo il primo anno la scelta spetta al padre). Il genitore che non avrà trascorso la Pasqua trascorrerà con i figli il Lunedì dell'Angelo.
In occasione delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni, anche non consecutivi;
a tal fine i genitori si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno la scelta spetta al padre e poi alternativamente
Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 225,00 (euro
450,00 complessivi) a figlio rinunciando alla percezione della propria quota di assegno unico che potrà essere percepita per intero dalla madre.
Le spese straordinarie relative ai figli, individuate secondo il verbale di riunione ex art. 47 o.g. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova saranno ripartite tra i genitori nella misura del 65% a carico del padre e del 35%
a carico della madre
Spese compensate”
Le parti, all'esito di alcuni minuti di riflessione, dichiaravano di accettare la proposta del giudice.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori e , nate a seguito della Per_1 Per_2 convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza e le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Devono inoltre essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole concordate dalle parti all'udienza del 23.12.2024, che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo le stesse aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2 concordate dalle parti
(c. f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
03.11.1983
e
(c. f. ) nato a [...], il CP_1 C.F._2
06.09.1975
- Affidamento condiviso delle figlie e loro prevalente collocazione presso la madre
- Facoltà per il padre di tenere con sé i figli secondo la seguente modalità: settimana A): un mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle 14.30 quando non vi è scuola) fino al rientro a scuola la mattina successiva e dalle 17.30 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica, settimana B): mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola (presso l'abitazione materne se non vi è scuola) del giorno successivo. E così via alternativamente.
In occasione delle festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con i genitori i seguenti periodi: 24 dicembre - 30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio (il primo anno la scelta, in caso di mancato accordo, spetta alla madre)
Il giorno di Pasqua sarà trascorso ad anni alterni con entrambi i genitori (in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 caso di mancato accordo il primo anno la scelta spetta al padre). Il genitore che non avrà trascorso la Pasqua trascorrerà con i figli il Lunedì dell'Angelo.
In occasione delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni, anche non consecutivi;
a tal fine i genitori si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno la scelta spetta al padre e poi alternativamente
-Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 225,00 (euro 450,00 complessivi) a figlio rinunciando alla percezione della propria quota di assegno unico che potrà essere percepita per intero dalla madre.
Le spese straordinarie relative ai figli, individuate secondo il verbale di riunione ex art. 47 o. g. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova saranno ripartite tra i genitori nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6