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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3655/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale nella persona dei Giudici: dott. Paolo Rampini Presidente;
dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3655/2019 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Mezzanoglio del foro di Parte_1
Torino in forza di procura in atti;
-PARTE ATTRICE
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Castagneto del foro di Savona e CP_1 dall'Avv.to Walter Penco del foro di Torino in forza di procure in atti;
-PARTE CONVENUTA
avente per oggetto: azione di riduzione e divisione di beni ereditari,
trattenuta in decisione all'udienza, sostituita con il deposito delle note scritte ex art 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 12.11.2024, sulle seguenti
conclusioni per parte attrice: come da memoria depositata in data 12.11.2024
per la parte convenuta: come da memoria depositata in data 12.11.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di essere erede, unitamente alla sorella , del padre , CP_1 Persona_1
pagina 1 di 8 deceduto ab intestato il 18.4.2002, e della madre deceduta il 14.5.2015 Persona_2 lasciando un testamento con il quale pretermetteva esso attore;
di non essersi mai proceduto a divisione alcuna;
di essere caduti in successione vari immobili, fabbricati e terreni siti in
Cortemilia, Castelletto Uzzone e Spotorno, mobili e gioielli;
di essere inoltre i denari lasciati dal padre, siccome giacenti su rapporto bancario cointestato con la madre ed a seguito del di lui decesso trasferiti su rapporto bancario cointestato tra la madre e la sorella Persona_2
, stati gestiti dalla sorella in modo tale che, al decesso della madre, CP_1 CP_1 residuavano euro 879,04; di essere infine la sorella sempre rimasta nel possesso CP_1 esclusivo degli immobili siti in Cortemilia ove abita;
citava in giudizio la Parte_1 sorella per sentir accertare la propria qualità di erede della madre con diritto alla CP_1 percezione della quota di 1/3 del patrimonio, indi per ottenere lo scioglimento delle comunioni e rendersi il conto quanto alle somme di denaro confluite sul rapporto bancario cointestato tra la defunta madre e la sorella, quanto ai conti titoli delle Persona_2 predette, quanto ai gioielli facenti parte dell'asse materno, nonché condannarsi la convenuta al pagamento della indennità di occupazione degli immobili siti in Cortemilia.
si costituiva in giudizio aderendo alle domande di riduzione del testamento CP_1 materno e divisione, contestando la presenza di gioielli e di denari compresi nell'asse ereditario, chiedendo altresì rigettarsi la domanda intesa al pagamento della indennità di occupazione degli immobili siti in Cortemilia e chiedendo, in via riconvenzionale, condannarsi il fratello attore al pagamento della indennità di occupazione dell'immobile sito in Spotorno.
Con sentenza parziale del 13.5.2024 (nella quale si dava atto che: A causa della pandemia da Covid 19 e delle disposizioni emergenziali ad essa relative, nonché in seguito al trasferimento del giudice assegnatario della causa ad altro ufficio cui conseguiva il congelamento del ruolo, la causa, in seguito a rinvio della prima udienza, veniva assegnata
a questo giudice, indi si dava altresì atto della avvenuta concessione dei termini di trattazione, della concessione di alcuni rinvii di udienza finalizzati alla conciliazione della lite, della istruzione a mezzo di acquisizioni documentali ex art 210 c.p.c., ed infine della rimessione in decisione con concessione dei termini per le memoria finali ex art 190 c.p.c.) il
Tribunale accoglieva la domanda di riduzione del testamento materno riconoscendo all'attore la qualità di erede della madre con diritto alla percezione di 1/3 del patrimonio materno. Rimessa la causa in istruttoria e ritenuta la persistenza di molteplici questioni oggetto di contestazione attinenti all'oggetto del giudizio (questioni da risolversi in via preliminare rispetto allo svolgimento delle operazioni di divisione), la causa, riassegnata a questo
Giudice Istruttore, veniva nuovamente rimessa in decisione.
***
Anzitutto si confermano i provvedimenti istruttori assunti come in atti (con particolare riferimento alla ordinanza 22.10.2024 e alla ritenuta inammissibilità della istanza di apertura della cassaforte si ritiene di escludere il lamentato vulnus al diritto di difesa avendo lo stesso attore versato in atti, sia pure tardivamente – ovvero quale documento a supporto di allegazioni tardive - sul punto si veda infra – l'elenco di gioielli doc. 33), indi si premette che ogni allegazione e domanda svolta, ex novo, nelle memorie conclusive deve ritenersi tardiva e dunque inammissibile (in particolare si rileva la inammissibilità per tardività della domanda di parte attrice intesa al conseguimento della indennità di occupazione dell'immobile sito in Savona).
pagina 2 di 8
Sulla sentenza parziale del 13 maggio 2024 Con la già richiamata sentenza non definitiva del 13.5.2024 il Tribunale accerta la qualità di erede di avente diritto alla quota di riserva, ex art. 536 c.c. di 1/3 dell'intero Parte_1 patrimonio ereditario della madre accerta che il testamento olografo della Persona_2 de cuius del 11.1.2015 nella parte in cui estromette il figlio contiene Parte_1 disposizioni lesive della quota di legittima allo stesso spettante. e, per l'effetto, riduce tali disposizioni in misura corrispondente alla quota riservata ex lege alla parte attrice;
dichiara che, per effetto della riduzione di cui sopra è titolare, Parte_1 complessivamente, della quota ereditaria di 1/3 dell'asse ereditario in relazione alla successione di Persona_2
Con la conseguenza altresì che , odierna convenuta, nominata erede universale CP_1 in forza del testamento materno, deve ritenersi erede della madre in ragione dei restanti 2/3
(concordando, sul punto, le parti).
Ciò premesso occorre procedere con l'analisi delle questioni di seguito partitamente indicate.
1.Sulla interpretazione delle domande di divisione
Le parti chiedono concordemente disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento alle successione di e Persona_1 Persona_2
Chiedono poi formarsi due lotti corrispondenti alle diverse quote ereditarie e, in sostanza, assegnarsi a ciascun erede il lotto di sua spettanza. E' noto che nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226). Nel caso di specie, pur trattandosi di comunioni provenienti da due titoli diversi, il cui scioglimento presupporrebbe il compimento di due procedimenti di divisione distinti ed autonomi (ex multis Cass 3512/2019), si ritiene dunque di procedere ad una divisione unitaria in tal senso interpretandosi la effettiva e concorde volontà delle parti intesa alla formazione di due soli lotti da configurarsi all'esito dell'apertura della successione materna
(nel senso della possibilità di procedere alla divisione unitaria pur in presenza di masse plurime si veda Cass. 18910/2020 secondo cui In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale).
2.Sull'oggetto della divisione (e sulle varie domande di rendiconto) 2.a in particolare sui beni immobili
Le parti concordano sulla identificazione dei beni immobili caduti in successione, ed identificati come in atto di citazione.
pagina 3 di 8 Concordano altresì quanto alla identificazione delle quote di ciascun immobile spettanti a ciascuno dei due coeredi. Le quote risultano pacificamente calcolate sulla base della successione paterna, ab intestato, in ragione di 1/3 per ciascun dei tre coeredi (moglie e due figli), indi della successione materna in ragione di 1/3 a favore del figlio , Parte_1 odierno attore vittorioso in sede di riduzione, e 2/3 a favore della figlia . CP_1
2.b in particolare sui beni mobili (arredi) e sui gioielli
allega che i beni immobili erano arredati e ricchi di oggetti vari, che inoltre Parte_1 la madre era proprietaria di numerosi gioielli di valore stimabile in complessivi euro
90.000,00 circa. La allegazione è peraltro del tutto generica (l'unica eccezione alla rilevata genericità essendo rappresentata dalla allegata presenza di tre anelli con zaffiro, smeraldo, rubino, peraltro trattandosi di allegazione contestata dalla sorella – che nella sostanza allega che la madre si sarebbe spogliata di tutto, cfr. anche capo sub 6 di memoria istruttoria - e non adeguatamente supportata da prova stante il carattere generico e valutativo del capo 15 di memoria istruttoria di parte attrice - quanto alla istanza di apertura della cassaforte si richiama la ordinanza 22.10.2024, quanto poi alle istanze di CTU si veda oltre-). Nessuna delle parti ha infatti allegato, con un minimo di specificità, di quali beni si trattasse né tale attività di identificazione può intendersi deferibile a CTU (sul punto, in tema di divisione di comunione ereditaria, Cass. sezione II ord. 9979/2018, secondo cui La sentenza [impugnata] ha esattamente sottolineato -…- che costituiva onere della parte indicare quali fossero i beni mobili facenti parte della massa ereditaria;
e che detto onere non è stato assolto dall'odierno ricorrente, né le parti possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto).
Né, si noti ancora, la mancanza di allegazioni specifiche può intendersi superata per effetto della produzione, con la memoria di parte attrice ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c., di elenchi di beni mobili, arredi, argenteria e gioielli (docc. 32, 33) ovvero di fotografie (doc. 34), a tacer d'altro pacifico essendo che , i documenti - .. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, Cass.
7115/2013.
Ovvero dovendosi ribadire la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Giudicante, secondo cui, qualora i fatti non siano stati allegati, anche la successiva prova documentale o testimoniale che attesti la sussistenza di quei fatti non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione, poiché ciò costituirebbe un indebito ampliamento del thema decidendum, oltre che una violazione delle preclusioni rilevabile d'ufficio; le istanze istruttorie sono infatti inammissibili laddove vertono su fatti che non sono stati dedotti in giudizio entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., ma solo surrettiziamente allegati tramite i capitoli probatori formulati con memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., [ovvero tramite le produzioni documentali ivi allegate] non potendo, in tale prospettiva, la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, con conseguente decadenza dal diritto alla prova per il deducente tardivo;
trattasi infatti di nullità assoluta ed insanabile, giacché stabilita nell'interesse dell'ordinato svolgimento del processo ed a garanzia del
pagina 4 di 8 contraddittorio, tenuto conto che “il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (Corte Cost., ordinanza 29 aprile 2010, n. 163)” (Tribunale di Bologna Sentenza 1748/2022, resa in tema di scioglimento di comunione).
Sul punto deve dunque rigettarsi anche la domanda di rendiconto (in difetto del presupposto costituito dalla appropriazione di gioielli e dalla gestione in capo alla sola convenuta che quindi alcun conto è tenuta a rendere, in termini Tribunale di Verona 3169/2016)
2.c in particolare sui rapporti bancari
Assume parte attrice che alla morte del padre sul rapporto bancario cointestato tra esso padre e la moglie vi era un saldo attivo per euro 140.000,00. Persona_2
La circostanza emerge documentalmente (doc. 17 att).
Trattandosi di rapporto bancario cointestato la somma di denaro a saldo doveva ritenersi in titolarità del padre in ragione del 50% pari ad euro 70.000,00 (nel conto corrente -bancario e di deposito titoli - intestato a due persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali;
Cass. 26991/2013). Parte attrice sostiene che all'esito della apertura della successione del padre non si era proceduto ad alcuna divisione, neppure, dunque, con riferimento alle somme di denaro.
La circostanza, del resto, non è contestata dalla sorella.
Consta peraltro che, immediatamente dopo il decesso paterno, la madre e la sorella aprirono nuovo rapporto bancario versandovi, nella immediatezza, la somma di euro 235.000,00 (doc. versato in atti in data 17.10.2022 a seguito di provvedimento ex art. 210 c.p.c.).
La sorella nega che la provvista derivasse dal rapporto già in essere siccome cointestato tra i genitori ma non fornisce alcuna spiegazione alternativa. Di talchè, data anche la entità della somma, deve accogliersi la prospettazione attorea e ritenersi trasferita la somma già a saldo attivo del conto cointestato tra i genitori al nuovo rapporto bancario acceso, subito dopo la morte del padre, dalla madre con contestazione alla figlia odierna convenuta, ed ancora versata su detto conto la somma, caduta nella successione paterna, pari ad euro 70.000,00, mai divisa tra le parti.
Parte attrice sostiene che la sorella avrebbe, almeno in parte insieme alla madre, gestito la citata somma di euro 140.000,00 oltrechè tutte le altre entrate negli anni godute dalla madre, di fatto consumando indebitamente, ed a suo – di esso attore - danno, l'intero patrimonio. E dunque chiede di controllare le risultanze di tale gestione.
Ma la prospettazione attorea pare frutto di un equivoco. Ed infatti non devono confondersi le somme ricadenti nell'asse paterno, pari appunto ad euro 70.000,00, con quelle in titolarità esclusiva della madre siccome costituenti il 50% del saldo attivo del rapporto bancario già in essere col marito ovvero siccome costituenti redditi propri di essa madre – che percepiva provvidenze pensionistiche - (come si evince dai documenti versati in atti dall'Istituto
Bancario in ottemperanza al disposto ex art 210 c.p.c.).
Da un lato vi sono dunque denari di spettanza propria ed esclusiva della madre, che la madre poteva gestire liberamente senza doverne rendere conto ad alcuno, ed allora l'attore potrebbe avere, al più, interesse a sostenere che la sorella fosse stata destinataria di elargizioni indebite id est di donazioni indirette da conferire nella massa, o addirittura che vi sarebbero appropriazioni indebite da parte della sorella, ma né l'una né l'altra circostanza sono specificamente allegate (potendo forse rilevarsi che la circostanza pare adombrata nella ricostruzione attorea – e sostenuta solo in sede di comparsa pagina 5 di 8 conclusionale - ma rimane comunque sfornita di prova alla luce della documentazione bancaria versata in atti, dalla quale non si evincono bonifici a favore della convenuta ma vari movimenti a favore di terzi ovvero prelievi per contanti che di per sé, specie a fronte della titolarità di immobili da gestire, non valgono a supportare l'allegazione - né essendovi, all'evidenza, ed in difetto di un bene comune gestito nell'interesse altrui, obbligo di rendiconto). Dall'altro vi sono invece beni facenti parte dell'asse paterno, confluiti nel rapporto cointestato alla madre e alla sorella odierna convenuta. Della gestione di queste somme specifiche, effettivamente in comproprietà, non si chiede peraltro il rendiconto.
Poiché, peraltro, parte attrice formula anche domanda di riconoscimento del proprio diritto a percepire le somme spettantigli in forza della successione paterna e materna, e ritenuto appunto che nell'asse paterno fosse ricaduta la somma di euro 70.000,00 spettante all'attore in ragione di 1/3, deve riconoscersi la sussistenza di un credito dell'attore verso la massa pari ad euro 23.300,00 oltre interessi dal 18.4.2002 (data di decesso del padre).
Analoghe considerazioni valgono per gli investimenti in titoli (trattandosi, per allegazione dello stesso attore, dell'investimento di somme provenienti dal citato conto cointestato tra la madre e la sorella ovvero alimentato dalle sole entrate di spettanza della madre).
Posto peraltro che è pacifico in causa che il citato conto cointestato alla madre e alla sorella era alimentato dalla sola madre deve ritenersi che il saldo attivo, pari ad euro 879,04 (doc. 22 att.) ricada nell'asse ereditario.
2.d sulle donazioni a favore dell'attore Le allegazioni svolte sul punto dalla parte convenuta, nella sola memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c. in sede di domanda riconvenzionale, sono del tutto generiche e come tali irrilevanti (sul punto dovendosi ricordare la già richiamata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui i documenti - .. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, Cass. 7115/2013; ed ancora ribadirsi la tardività ed irrilevanza delle allegazioni contenute nelle sole memorie conclusive).
3. sulla indennità di occupazione
Le parti propongono reciproche domande di condanna al pagamento delle indennità di occupazione di parte degli immobili caduti in successione.
La Suprema Corte ha peraltro recentemente ribadito che “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.” Cass. civ. Sez. II Sent., 20/01/2022, n. 1738. Nel caso di specie non emerge in alcun modo che le parti abbiano tratto un qualche vantaggio patrimoniale dall'eventuale uso esclusivo dei beni, o di parte di essi, né consta che le stesse abbiano mai chiesto alla controparte di poter usufruire, eventualmente in modo turnario, di un certo bene, asseritamente in godimento esclusivo alla controparte (anche con riferimento al complesso immobiliare sito in Cortemilia, del quale l'attore assume la presenza di una sola cucina, deve escludersi la pagina 6 di 8 possibilità di simultaneo godimento, né comunque, ove invece tale possibilità dovesse ammettersi, le asserite modifiche strutturali poste in essere dalla sorella paiono valere, di per sé, a dimostrare un effettivo impedimento all'uso da parte del fratello posto che anzi, per allegazione dello stesso attore – cfr. memoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c. – la sorella dapprima avrebbe reso meno comodo l'accesso alla cd. inibendo l'uso dell'unica cucina, poi si sarebbe trasferita appunto nella CP_2 stessa cd. evidentemente priva di cucina, lasciando al fratello i locali della CP_3 CP_2 dotati di cucina, ancorché disordinati – con arredi ammassati alla rinfusa -). Le domande meritano pertanto reiezione.
4. sulla domanda della convenuta al rimborso delle spese sostenute nell'interesse della massa ereditaria Parte convenuta allega di aver sostenuto varie spese nell'interesse della massa ereditaria in particolare pari ad euro 38000,00 (comparsa di costituzione). Tale allegazione risulta peraltro del tutto generica (ad eccezione della indicazione del quantum complessivo). Nulla si allega infatti con riferimento a quali spese sarebbero state sostenute, non si fornisce alcun elenco, neppure sommario, di quali spese si tratti ovvero dell'epoca in cui sarebbero state sostenute le spese e del bene immobile al quale dovrebbero riferirsi. Né, evidentemente, si ribadisce, tali allegazioni possono ricavarsi dalla documentazione versata in atti con la memoria sub 183 comma VI n. 2 c.p.c..
Ed infatti, ancora, deve ribadirsi la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo
Giudicante secondo cui, qualora i fatti non siano stati allegati, anche la successiva prova documentale o testimoniale che attesti la sussistenza di quei fatti non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione, poiché ciò costituirebbe un indebito ampliamento del thema decidendum, oltre che una violazione delle preclusioni rilevabile d'ufficio; le istanze istruttorie sono infatti inammissibili laddove vertono su fatti che non sono stati dedotti in giudizio entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., ma solo surrettiziamente allegati tramite i capitoli probatori formulati con memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., [ovvero tramite le produzioni documentali ivi allegate] non potendo, in tale prospettiva, la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, con conseguente decadenza dal diritto alla prova per il deducente tardivo;
trattasi infatti di nullità assoluta ed insanabile, giacché stabilita nell'interesse dell'ordinato svolgimento del processo ed a garanzia del contraddittorio, tenuto conto che “il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (Corte Cost., ordinanza 29 aprile 2010, n. 163)” (Tribunale di Bologna Sentenza 1748/2022).
Quanto poi alle asserite spese funeratizie sia sufficiente, a monte di ogni altra considerazione, rilevare che dall'estratto conto relativo al conto corrente cointestato con la madre, e per quanto già detto con provvista proveniente dalla sola madre, consta il prelievo di euro 3500,00 proprio in corrispondenza del decesso della madre, onde deve ritenersi che le spese, allegate per euro 3200,00, siano state affrontate con somme appartenenti alla massa ereditaria.
La domanda di rimborso merita pertanto reiezione.
pagina 7 di 8
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, richiamata la Sentenza non definitiva del 13.5.2024, dichiara aperta la successione ab intestato di deceduto il 18.4.2002, Persona_1 dichiara aperta la successione testamentaria di deceduta in data 14.5.2015, Persona_2 ordina lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e , per la Parte_1 CP_1 quota di 1/3 a favore di e 2/3 a favore di , Parte_1 CP_1 accerta e dichiara che, a seguito dell'aperta successione, sono stati devoluti i seguenti beni: beni immobili di cui all'atto di citazione pagg da 4 a 10 (secondo le quote di proprietà ivi indicate), euro 879,04, dichiara che è creditore verso la massa di euro 23.300,00 oltre interessi dal 18.4.2002, Parte_1 rigetta ogni altra domanda diversa da quella di divisione dei cespiti individuati come sopra, dispone per il prosieguo come da separata ordinanza, spese al definitivo.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Giudice
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Paolo Rampini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale nella persona dei Giudici: dott. Paolo Rampini Presidente;
dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3655/2019 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Mezzanoglio del foro di Parte_1
Torino in forza di procura in atti;
-PARTE ATTRICE
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Castagneto del foro di Savona e CP_1 dall'Avv.to Walter Penco del foro di Torino in forza di procure in atti;
-PARTE CONVENUTA
avente per oggetto: azione di riduzione e divisione di beni ereditari,
trattenuta in decisione all'udienza, sostituita con il deposito delle note scritte ex art 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 12.11.2024, sulle seguenti
conclusioni per parte attrice: come da memoria depositata in data 12.11.2024
per la parte convenuta: come da memoria depositata in data 12.11.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di essere erede, unitamente alla sorella , del padre , CP_1 Persona_1
pagina 1 di 8 deceduto ab intestato il 18.4.2002, e della madre deceduta il 14.5.2015 Persona_2 lasciando un testamento con il quale pretermetteva esso attore;
di non essersi mai proceduto a divisione alcuna;
di essere caduti in successione vari immobili, fabbricati e terreni siti in
Cortemilia, Castelletto Uzzone e Spotorno, mobili e gioielli;
di essere inoltre i denari lasciati dal padre, siccome giacenti su rapporto bancario cointestato con la madre ed a seguito del di lui decesso trasferiti su rapporto bancario cointestato tra la madre e la sorella Persona_2
, stati gestiti dalla sorella in modo tale che, al decesso della madre, CP_1 CP_1 residuavano euro 879,04; di essere infine la sorella sempre rimasta nel possesso CP_1 esclusivo degli immobili siti in Cortemilia ove abita;
citava in giudizio la Parte_1 sorella per sentir accertare la propria qualità di erede della madre con diritto alla CP_1 percezione della quota di 1/3 del patrimonio, indi per ottenere lo scioglimento delle comunioni e rendersi il conto quanto alle somme di denaro confluite sul rapporto bancario cointestato tra la defunta madre e la sorella, quanto ai conti titoli delle Persona_2 predette, quanto ai gioielli facenti parte dell'asse materno, nonché condannarsi la convenuta al pagamento della indennità di occupazione degli immobili siti in Cortemilia.
si costituiva in giudizio aderendo alle domande di riduzione del testamento CP_1 materno e divisione, contestando la presenza di gioielli e di denari compresi nell'asse ereditario, chiedendo altresì rigettarsi la domanda intesa al pagamento della indennità di occupazione degli immobili siti in Cortemilia e chiedendo, in via riconvenzionale, condannarsi il fratello attore al pagamento della indennità di occupazione dell'immobile sito in Spotorno.
Con sentenza parziale del 13.5.2024 (nella quale si dava atto che: A causa della pandemia da Covid 19 e delle disposizioni emergenziali ad essa relative, nonché in seguito al trasferimento del giudice assegnatario della causa ad altro ufficio cui conseguiva il congelamento del ruolo, la causa, in seguito a rinvio della prima udienza, veniva assegnata
a questo giudice, indi si dava altresì atto della avvenuta concessione dei termini di trattazione, della concessione di alcuni rinvii di udienza finalizzati alla conciliazione della lite, della istruzione a mezzo di acquisizioni documentali ex art 210 c.p.c., ed infine della rimessione in decisione con concessione dei termini per le memoria finali ex art 190 c.p.c.) il
Tribunale accoglieva la domanda di riduzione del testamento materno riconoscendo all'attore la qualità di erede della madre con diritto alla percezione di 1/3 del patrimonio materno. Rimessa la causa in istruttoria e ritenuta la persistenza di molteplici questioni oggetto di contestazione attinenti all'oggetto del giudizio (questioni da risolversi in via preliminare rispetto allo svolgimento delle operazioni di divisione), la causa, riassegnata a questo
Giudice Istruttore, veniva nuovamente rimessa in decisione.
***
Anzitutto si confermano i provvedimenti istruttori assunti come in atti (con particolare riferimento alla ordinanza 22.10.2024 e alla ritenuta inammissibilità della istanza di apertura della cassaforte si ritiene di escludere il lamentato vulnus al diritto di difesa avendo lo stesso attore versato in atti, sia pure tardivamente – ovvero quale documento a supporto di allegazioni tardive - sul punto si veda infra – l'elenco di gioielli doc. 33), indi si premette che ogni allegazione e domanda svolta, ex novo, nelle memorie conclusive deve ritenersi tardiva e dunque inammissibile (in particolare si rileva la inammissibilità per tardività della domanda di parte attrice intesa al conseguimento della indennità di occupazione dell'immobile sito in Savona).
pagina 2 di 8
Sulla sentenza parziale del 13 maggio 2024 Con la già richiamata sentenza non definitiva del 13.5.2024 il Tribunale accerta la qualità di erede di avente diritto alla quota di riserva, ex art. 536 c.c. di 1/3 dell'intero Parte_1 patrimonio ereditario della madre accerta che il testamento olografo della Persona_2 de cuius del 11.1.2015 nella parte in cui estromette il figlio contiene Parte_1 disposizioni lesive della quota di legittima allo stesso spettante. e, per l'effetto, riduce tali disposizioni in misura corrispondente alla quota riservata ex lege alla parte attrice;
dichiara che, per effetto della riduzione di cui sopra è titolare, Parte_1 complessivamente, della quota ereditaria di 1/3 dell'asse ereditario in relazione alla successione di Persona_2
Con la conseguenza altresì che , odierna convenuta, nominata erede universale CP_1 in forza del testamento materno, deve ritenersi erede della madre in ragione dei restanti 2/3
(concordando, sul punto, le parti).
Ciò premesso occorre procedere con l'analisi delle questioni di seguito partitamente indicate.
1.Sulla interpretazione delle domande di divisione
Le parti chiedono concordemente disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento alle successione di e Persona_1 Persona_2
Chiedono poi formarsi due lotti corrispondenti alle diverse quote ereditarie e, in sostanza, assegnarsi a ciascun erede il lotto di sua spettanza. E' noto che nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226). Nel caso di specie, pur trattandosi di comunioni provenienti da due titoli diversi, il cui scioglimento presupporrebbe il compimento di due procedimenti di divisione distinti ed autonomi (ex multis Cass 3512/2019), si ritiene dunque di procedere ad una divisione unitaria in tal senso interpretandosi la effettiva e concorde volontà delle parti intesa alla formazione di due soli lotti da configurarsi all'esito dell'apertura della successione materna
(nel senso della possibilità di procedere alla divisione unitaria pur in presenza di masse plurime si veda Cass. 18910/2020 secondo cui In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale).
2.Sull'oggetto della divisione (e sulle varie domande di rendiconto) 2.a in particolare sui beni immobili
Le parti concordano sulla identificazione dei beni immobili caduti in successione, ed identificati come in atto di citazione.
pagina 3 di 8 Concordano altresì quanto alla identificazione delle quote di ciascun immobile spettanti a ciascuno dei due coeredi. Le quote risultano pacificamente calcolate sulla base della successione paterna, ab intestato, in ragione di 1/3 per ciascun dei tre coeredi (moglie e due figli), indi della successione materna in ragione di 1/3 a favore del figlio , Parte_1 odierno attore vittorioso in sede di riduzione, e 2/3 a favore della figlia . CP_1
2.b in particolare sui beni mobili (arredi) e sui gioielli
allega che i beni immobili erano arredati e ricchi di oggetti vari, che inoltre Parte_1 la madre era proprietaria di numerosi gioielli di valore stimabile in complessivi euro
90.000,00 circa. La allegazione è peraltro del tutto generica (l'unica eccezione alla rilevata genericità essendo rappresentata dalla allegata presenza di tre anelli con zaffiro, smeraldo, rubino, peraltro trattandosi di allegazione contestata dalla sorella – che nella sostanza allega che la madre si sarebbe spogliata di tutto, cfr. anche capo sub 6 di memoria istruttoria - e non adeguatamente supportata da prova stante il carattere generico e valutativo del capo 15 di memoria istruttoria di parte attrice - quanto alla istanza di apertura della cassaforte si richiama la ordinanza 22.10.2024, quanto poi alle istanze di CTU si veda oltre-). Nessuna delle parti ha infatti allegato, con un minimo di specificità, di quali beni si trattasse né tale attività di identificazione può intendersi deferibile a CTU (sul punto, in tema di divisione di comunione ereditaria, Cass. sezione II ord. 9979/2018, secondo cui La sentenza [impugnata] ha esattamente sottolineato -…- che costituiva onere della parte indicare quali fossero i beni mobili facenti parte della massa ereditaria;
e che detto onere non è stato assolto dall'odierno ricorrente, né le parti possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto).
Né, si noti ancora, la mancanza di allegazioni specifiche può intendersi superata per effetto della produzione, con la memoria di parte attrice ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c., di elenchi di beni mobili, arredi, argenteria e gioielli (docc. 32, 33) ovvero di fotografie (doc. 34), a tacer d'altro pacifico essendo che , i documenti - .. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, Cass.
7115/2013.
Ovvero dovendosi ribadire la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Giudicante, secondo cui, qualora i fatti non siano stati allegati, anche la successiva prova documentale o testimoniale che attesti la sussistenza di quei fatti non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione, poiché ciò costituirebbe un indebito ampliamento del thema decidendum, oltre che una violazione delle preclusioni rilevabile d'ufficio; le istanze istruttorie sono infatti inammissibili laddove vertono su fatti che non sono stati dedotti in giudizio entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., ma solo surrettiziamente allegati tramite i capitoli probatori formulati con memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., [ovvero tramite le produzioni documentali ivi allegate] non potendo, in tale prospettiva, la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, con conseguente decadenza dal diritto alla prova per il deducente tardivo;
trattasi infatti di nullità assoluta ed insanabile, giacché stabilita nell'interesse dell'ordinato svolgimento del processo ed a garanzia del
pagina 4 di 8 contraddittorio, tenuto conto che “il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (Corte Cost., ordinanza 29 aprile 2010, n. 163)” (Tribunale di Bologna Sentenza 1748/2022, resa in tema di scioglimento di comunione).
Sul punto deve dunque rigettarsi anche la domanda di rendiconto (in difetto del presupposto costituito dalla appropriazione di gioielli e dalla gestione in capo alla sola convenuta che quindi alcun conto è tenuta a rendere, in termini Tribunale di Verona 3169/2016)
2.c in particolare sui rapporti bancari
Assume parte attrice che alla morte del padre sul rapporto bancario cointestato tra esso padre e la moglie vi era un saldo attivo per euro 140.000,00. Persona_2
La circostanza emerge documentalmente (doc. 17 att).
Trattandosi di rapporto bancario cointestato la somma di denaro a saldo doveva ritenersi in titolarità del padre in ragione del 50% pari ad euro 70.000,00 (nel conto corrente -bancario e di deposito titoli - intestato a due persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali;
Cass. 26991/2013). Parte attrice sostiene che all'esito della apertura della successione del padre non si era proceduto ad alcuna divisione, neppure, dunque, con riferimento alle somme di denaro.
La circostanza, del resto, non è contestata dalla sorella.
Consta peraltro che, immediatamente dopo il decesso paterno, la madre e la sorella aprirono nuovo rapporto bancario versandovi, nella immediatezza, la somma di euro 235.000,00 (doc. versato in atti in data 17.10.2022 a seguito di provvedimento ex art. 210 c.p.c.).
La sorella nega che la provvista derivasse dal rapporto già in essere siccome cointestato tra i genitori ma non fornisce alcuna spiegazione alternativa. Di talchè, data anche la entità della somma, deve accogliersi la prospettazione attorea e ritenersi trasferita la somma già a saldo attivo del conto cointestato tra i genitori al nuovo rapporto bancario acceso, subito dopo la morte del padre, dalla madre con contestazione alla figlia odierna convenuta, ed ancora versata su detto conto la somma, caduta nella successione paterna, pari ad euro 70.000,00, mai divisa tra le parti.
Parte attrice sostiene che la sorella avrebbe, almeno in parte insieme alla madre, gestito la citata somma di euro 140.000,00 oltrechè tutte le altre entrate negli anni godute dalla madre, di fatto consumando indebitamente, ed a suo – di esso attore - danno, l'intero patrimonio. E dunque chiede di controllare le risultanze di tale gestione.
Ma la prospettazione attorea pare frutto di un equivoco. Ed infatti non devono confondersi le somme ricadenti nell'asse paterno, pari appunto ad euro 70.000,00, con quelle in titolarità esclusiva della madre siccome costituenti il 50% del saldo attivo del rapporto bancario già in essere col marito ovvero siccome costituenti redditi propri di essa madre – che percepiva provvidenze pensionistiche - (come si evince dai documenti versati in atti dall'Istituto
Bancario in ottemperanza al disposto ex art 210 c.p.c.).
Da un lato vi sono dunque denari di spettanza propria ed esclusiva della madre, che la madre poteva gestire liberamente senza doverne rendere conto ad alcuno, ed allora l'attore potrebbe avere, al più, interesse a sostenere che la sorella fosse stata destinataria di elargizioni indebite id est di donazioni indirette da conferire nella massa, o addirittura che vi sarebbero appropriazioni indebite da parte della sorella, ma né l'una né l'altra circostanza sono specificamente allegate (potendo forse rilevarsi che la circostanza pare adombrata nella ricostruzione attorea – e sostenuta solo in sede di comparsa pagina 5 di 8 conclusionale - ma rimane comunque sfornita di prova alla luce della documentazione bancaria versata in atti, dalla quale non si evincono bonifici a favore della convenuta ma vari movimenti a favore di terzi ovvero prelievi per contanti che di per sé, specie a fronte della titolarità di immobili da gestire, non valgono a supportare l'allegazione - né essendovi, all'evidenza, ed in difetto di un bene comune gestito nell'interesse altrui, obbligo di rendiconto). Dall'altro vi sono invece beni facenti parte dell'asse paterno, confluiti nel rapporto cointestato alla madre e alla sorella odierna convenuta. Della gestione di queste somme specifiche, effettivamente in comproprietà, non si chiede peraltro il rendiconto.
Poiché, peraltro, parte attrice formula anche domanda di riconoscimento del proprio diritto a percepire le somme spettantigli in forza della successione paterna e materna, e ritenuto appunto che nell'asse paterno fosse ricaduta la somma di euro 70.000,00 spettante all'attore in ragione di 1/3, deve riconoscersi la sussistenza di un credito dell'attore verso la massa pari ad euro 23.300,00 oltre interessi dal 18.4.2002 (data di decesso del padre).
Analoghe considerazioni valgono per gli investimenti in titoli (trattandosi, per allegazione dello stesso attore, dell'investimento di somme provenienti dal citato conto cointestato tra la madre e la sorella ovvero alimentato dalle sole entrate di spettanza della madre).
Posto peraltro che è pacifico in causa che il citato conto cointestato alla madre e alla sorella era alimentato dalla sola madre deve ritenersi che il saldo attivo, pari ad euro 879,04 (doc. 22 att.) ricada nell'asse ereditario.
2.d sulle donazioni a favore dell'attore Le allegazioni svolte sul punto dalla parte convenuta, nella sola memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c. in sede di domanda riconvenzionale, sono del tutto generiche e come tali irrilevanti (sul punto dovendosi ricordare la già richiamata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui i documenti - .. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, Cass. 7115/2013; ed ancora ribadirsi la tardività ed irrilevanza delle allegazioni contenute nelle sole memorie conclusive).
3. sulla indennità di occupazione
Le parti propongono reciproche domande di condanna al pagamento delle indennità di occupazione di parte degli immobili caduti in successione.
La Suprema Corte ha peraltro recentemente ribadito che “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.” Cass. civ. Sez. II Sent., 20/01/2022, n. 1738. Nel caso di specie non emerge in alcun modo che le parti abbiano tratto un qualche vantaggio patrimoniale dall'eventuale uso esclusivo dei beni, o di parte di essi, né consta che le stesse abbiano mai chiesto alla controparte di poter usufruire, eventualmente in modo turnario, di un certo bene, asseritamente in godimento esclusivo alla controparte (anche con riferimento al complesso immobiliare sito in Cortemilia, del quale l'attore assume la presenza di una sola cucina, deve escludersi la pagina 6 di 8 possibilità di simultaneo godimento, né comunque, ove invece tale possibilità dovesse ammettersi, le asserite modifiche strutturali poste in essere dalla sorella paiono valere, di per sé, a dimostrare un effettivo impedimento all'uso da parte del fratello posto che anzi, per allegazione dello stesso attore – cfr. memoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c. – la sorella dapprima avrebbe reso meno comodo l'accesso alla cd. inibendo l'uso dell'unica cucina, poi si sarebbe trasferita appunto nella CP_2 stessa cd. evidentemente priva di cucina, lasciando al fratello i locali della CP_3 CP_2 dotati di cucina, ancorché disordinati – con arredi ammassati alla rinfusa -). Le domande meritano pertanto reiezione.
4. sulla domanda della convenuta al rimborso delle spese sostenute nell'interesse della massa ereditaria Parte convenuta allega di aver sostenuto varie spese nell'interesse della massa ereditaria in particolare pari ad euro 38000,00 (comparsa di costituzione). Tale allegazione risulta peraltro del tutto generica (ad eccezione della indicazione del quantum complessivo). Nulla si allega infatti con riferimento a quali spese sarebbero state sostenute, non si fornisce alcun elenco, neppure sommario, di quali spese si tratti ovvero dell'epoca in cui sarebbero state sostenute le spese e del bene immobile al quale dovrebbero riferirsi. Né, evidentemente, si ribadisce, tali allegazioni possono ricavarsi dalla documentazione versata in atti con la memoria sub 183 comma VI n. 2 c.p.c..
Ed infatti, ancora, deve ribadirsi la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo
Giudicante secondo cui, qualora i fatti non siano stati allegati, anche la successiva prova documentale o testimoniale che attesti la sussistenza di quei fatti non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione, poiché ciò costituirebbe un indebito ampliamento del thema decidendum, oltre che una violazione delle preclusioni rilevabile d'ufficio; le istanze istruttorie sono infatti inammissibili laddove vertono su fatti che non sono stati dedotti in giudizio entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., ma solo surrettiziamente allegati tramite i capitoli probatori formulati con memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., [ovvero tramite le produzioni documentali ivi allegate] non potendo, in tale prospettiva, la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, con conseguente decadenza dal diritto alla prova per il deducente tardivo;
trattasi infatti di nullità assoluta ed insanabile, giacché stabilita nell'interesse dell'ordinato svolgimento del processo ed a garanzia del contraddittorio, tenuto conto che “il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (Corte Cost., ordinanza 29 aprile 2010, n. 163)” (Tribunale di Bologna Sentenza 1748/2022).
Quanto poi alle asserite spese funeratizie sia sufficiente, a monte di ogni altra considerazione, rilevare che dall'estratto conto relativo al conto corrente cointestato con la madre, e per quanto già detto con provvista proveniente dalla sola madre, consta il prelievo di euro 3500,00 proprio in corrispondenza del decesso della madre, onde deve ritenersi che le spese, allegate per euro 3200,00, siano state affrontate con somme appartenenti alla massa ereditaria.
La domanda di rimborso merita pertanto reiezione.
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PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, richiamata la Sentenza non definitiva del 13.5.2024, dichiara aperta la successione ab intestato di deceduto il 18.4.2002, Persona_1 dichiara aperta la successione testamentaria di deceduta in data 14.5.2015, Persona_2 ordina lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e , per la Parte_1 CP_1 quota di 1/3 a favore di e 2/3 a favore di , Parte_1 CP_1 accerta e dichiara che, a seguito dell'aperta successione, sono stati devoluti i seguenti beni: beni immobili di cui all'atto di citazione pagg da 4 a 10 (secondo le quote di proprietà ivi indicate), euro 879,04, dichiara che è creditore verso la massa di euro 23.300,00 oltre interessi dal 18.4.2002, Parte_1 rigetta ogni altra domanda diversa da quella di divisione dei cespiti individuati come sopra, dispone per il prosieguo come da separata ordinanza, spese al definitivo.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Giudice
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Paolo Rampini
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