TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 358 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 03/04/2025 e vertente
TRA
in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r. Parte_1
Rappresentati e difesi dall'avv. NICOLARDI MARIA LUCIA e dall'avv. LUIGI
PANTALEO STEFANELLI
RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_2
Direttore in carica
In proprio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 Co relative a
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03/04/2025
1
In data 18/12/2023, l'ispettorato territoriale del lavoro di ha notificato a CP_2
e alla il verbale unico di Parte_1 Controparte_4 accertamento e notificazione n. 2023-LE-0000715 del 21/11/2023, prot. n
43006TI/2/080, con cui ha ingiunto il pagamento della somma di euro 4.000 sulla base degli accertamenti avviati con accesso del 18/10/2022, contestando la violazione: dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. n. 112/08 e successive modificazioni e integrazioni, per omesse registrazioni sul LUL;
dell'art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter d.l. n. 510/1996, per omessa comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione;
dell'art. 1, commi 1 – 4, D. Lgs. n. 152/1997 come modificato dall'art. 4 D. Lgs. n. 104/2022, per omesso obbligo di informazione al lavoratore.
Il ricorrente ha contestato l'esistenza della violazione, deducendo che i lavoratori trovati sul cantiere edile di Galatina, Contrada Guidano, intenti in attività di intonacatura, erano soci della società cooperativa e non lavoratori dipendenti del con conseguente richiesta di annullamento del Verbale impugnato. Pt_1
L' si è costituito con propria memoria, Controparte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta contro il Verbale di accertamento e non contro l'ordinanza-ingiunzione, nonché contestando nel merito l'avversa opposizione.
La causa è stata istruita con l'ascolto di alcuni testimoni ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione di un termine per note.
***
Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente evidenziato da parte resistente, l'opposizione è stata proposta contro il Verbale di accertamento e non contro l'ordinanza-ingiunzione, unico provvedimento contro il quale è ammesso il ricorso giurisdizionale.
In tal senso Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 21493 del 12/10/2007, che ha precisato che “In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non può
2 essere direttamente impugnato dall'interessato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva, che viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui
è possibile proporre opposizione. A tale principio è fatta eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, per le quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza della normativa speciale prevista al riguardo, possiede attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che si era pronunciata sull'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento per una violazione della l. n. 386 del
1990 in tema di assegni bancari)”.
Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 19947 del 13/07/2021, secondo cui “In tema di protezione dei dati personali, con riguardo alle fattispecie regolate dalle norme previgenti al d.lgs. n. 101 del 2018 (che ha adeguato la normativa nazionale al reg. UE n. 679 del 2016), l'irrogazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalle disposizioni della l. n. 689 del 1981, in quanto applicabili, stante il richiamo operato dall'art. 166 d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo in vigore "ratione temporis"; ne consegue che il presunto trasgressore non può impugnare il verbale di accertamento, trattandosi di un atto a carattere procedimentale, inidoneo a produrre alcun effetto nella sua sfera giuridica, incisa solo a seguito dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione.
In materia di accesso ispettivo, si veda Cass. Sez. L., ord. n. 32886 del 19.12.2018, secondo cui “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”.
3 Del resto, nonostante l'eccezione di inammissibilità sia stata presentata dall' fin dalla costituzione in giudizio, con richiamo di giurisprudenza, CP_2 la parte opponente ha omesso di prendere posizione tanto nella prima udienza che in sede di memorie conclusive, avendo dedotto sul punto solo nel verbale del
03.04.2025, senza menzione specifica di giurisprudenza o fonti normative a sostegno dell'ammissibilità del ricorso.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione è dichiarata inammissibile.
Poiché la pronuncia è stata adottata in rito, senza entrare nel merito della contestazione, e valutata la circostanza che l' si è difeso per mezzo di CP_2 propri funzionari, si ravvisano gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 358/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
4