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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 801/2022 RG promossa da
Parte_1 con l'avv Daniela Breschi appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Marco Lovo appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 187/2022 del Tribunale di Pistoia, pubblicata il 26.11.2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10 dicembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
funzionaria D3 di Polizia Municipale (che aveva assunto in tre periodi, dal 2001 al 2019, Parte_1
incarichi di P.O. ed aveva sostituito il Comandante, dal maggio a settembre 2007, e poi, dal 2012 al 2017) ricorreva al Tribunale di Pistoia, asserendo di avere subito condotte mobbizzanti dal Comandante di Polizia
Municipale, dott. chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali da Persona_1 liquidarsi in via equitativa per una somma non inferiore a € 50.000,00, previa occorrendo ammissione di Ctu medica. Tali danni erano consistiti: in un danno alla salute (per disturbi d'ansia, insonnia attacchi di panico, ecc, come da certificazione medica dell'anno 2019); in un danno allo sviluppo della carriera avendo avuto elevate chance (a seguito della riorganizzazione della microstruttura del servizio di appartenenza avvenuta nel maggio 2019) per il conferimento di incarichi di P.O., con diritto alla liquidazione in via equitativa dei relativi danni (tenendo conto delle corrispondenti retribuzioni di posizione e di risultato); danni da
1 demansionamento subiti durante la suindicata riorganizzazione, per essere state svuotate le sue mansioni
(affidategli solo formalmente), ma senza dotazione di mezzi e uomini;
danni all'immagine, alla reputazione e alla professionalità.
Il Tribunale di Pistoia - dopo avere richiamato ampiamente la giurisprudenza sul “mobbing” - aveva respinto tutte le domande, evidenziando in estrema sintesi l'assenza di una condotta pregiudizievole del Comandante nei confronti della Ispettrice, dal momento che lo stesso le aveva conferito premi, encomi e comunque aveva tenuto condotte a lei favorevoli;
sottolineando la circostanza che, tra tali parti, vi era comunque una situazione di conflittualità reciproca e non del solo Comandante verso l'odierna appellante;
escludendo la fattispecie mobbing in relazione ad alcune delle condotte denunciate dalla ricorrente. Infine, aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti per la complessità e la peculiarità dei fatti. ha appellato la sentenza, ribadendo le proprie conclusioni fondate, in sintesi, sui seguenti Parte_1
motivi di appello:
-la pronuncia del Tribunale era gravemente superficiale nelle sue argomentazioni e lacunosa nella ricostruzione dei fatti che l'appellante ripercorreva nella loro verificazione
-era stata dedotta l'insussistenza del mobbing con il richiamo a giurisprudenza di merito risalente e che non si attagliava al caso di specie
-era errata e superficiale la valutazione in punto di chance nell'attribuzione della titolarità di P.O. a seguito della riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale avvenuta nel maggio 2019, essendo la motivazione sul punto meramente apparente
-era errata la valutazione effettuata dal Tribunale sulle circostanze integranti l'avvenuto demansionamento seguito alla suddetta riorganizzazione, essendo state altresì travisate le relative circostanze in fatto.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'appellante e ripercorrendo lo svolgimento dei fatti.
******
Di seguito si esaminano le singole condotte come denunciate dall'appellante, in relazione a quanto argomentato dal Tribunale e alle argomentazioni difensive delle parti:
1) secondo l'appellante, il Comandante usava le mail come unico mezzo di comunicazione con la dipendente, rifiutando un confronto diretto. Peraltro, si trattava di mail aventi anche un contenuto screditante nei suoi confronti e, a volte, indirizzate anche a terzi soggetti. Le manifestazioni di stima effettuate dal Comandante nel conferirle premi, encomi, nel nominarla come componente di Commissioni o nel raccomandarla erano manifestazioni di mera facciata.
Sulla condotta denunciata, il Tribunale aveva ritenuto che il Comandante si rapportava normalmente con tutti i dipendenti via mail e che non erano emersi episodi specifici in cui avrebbe trattato la con disprezzo, Pt_1
anzi vi erano state condotte alla stessa favorevoli (nell'attribuzione di premi e referenze) ed era circostanza
2 incontestata che l'avesse anche ringraziata pubblicamente in una occasione ufficiale. Nella mail del
17.10.2019, poi, le aveva risposto “io sono qua”, manifestando quindi una intenzione all'incontro personale.
Secondo il Tribunale, solo una volta, in relazione alla vicenda Open Software, l'aveva criticata, ma senza denigrarla.
Non era da ritenersi teste attendibile la dipendente (secondo cui il Comandante dava sempre Tes_1 dell'incapace alla , per le dichiarazioni rese nel procedimento disciplinare contro il in cui Pt_1 CP_2
aveva riferito di appellativi di incapace sentiti limitatamente alla gestione nella vicenda Open Software. Per contro, il teste aveva escluso le dichiarazioni offensive (anche sul fatto che la fosse appellata Tes_2 Pt_1 come “segretaria di ), ammettendo che tra i due vi erano comunque rapporti problematici. Ad Pt_2
avviso del Tribunale, quindi la ricorrente doveva adeguarsi alle decisioni del superiore, anche se non le condivideva.
Su tale condotta il Comune affermava che non era stata prodotta alcuna mail denigratoria e che i cattivi rapporti dipendevano dalla incapacità relazionale della che non era collaborativa, evitava i contatti Pt_1
con il Comandante nelle cui prerogative peraltro rientrava anche il diritto di critica dell'operato dei sottoposti.
Ciò premesso, si osserva come i testimoni escussi abbiano affermato che il Comandante preferiva comunicare via mail con i dipendenti ( il fin dal suo insediamento aveva mostrato di non volere Pt_2 Per_1
relazioni ed era molto critico nei confronti dei dirigenti;
nello stesso senso, la e il teste . Tes_1 Tes_3
Tuttavia, nei confronti della era emersa una particolare chiusura del Comandante: è significativa la Pt_1
deposizione sul fatto che il Comandante non intendeva ricevere la sebbene lei glielo avesse Pt_1
espressamente chiesto;
atteggiamento diverso rispetto agli altri ispettori (ad es. verso che avevano Pt_3
con lui un contatto diretto, in ufficio (così, il teste . Peraltro, la stessa ha dichiarato che Tes_3 Tes_1
l'appellante aveva sempre inteso collaborare con il ma questi non era con lei collaborativo. Pt_1 CP_2
Quanto alle espressioni denigratorie, il ha confermato che appellava effettivamente la Pt_2 Per_1
“come segretaria del (soggetto a lei sottoposto); secondo la il Comandante più Pt_1 Pt_2 Tes_1
volte le aveva riferito che la era incapace (deposizione da ritenersi attendibile, essendo irrilevante il Pt_1
dichiarato in sede disciplinare in relazione ad una fattispecie particolare). Il aveva dichiarato che la Per_1
non aveva ben gestito, pur escludendo termini offensivi nei suoi confronti ( . Pt_1 Tes_3
A fronte di dette concordi deposizioni, non appare significativo il dichiarato del medesimo Comandante (sul fatto che la porta del suo ufficio era sempre aperta), del GI (sul fatto che i dipendenti andavano dal
Comandante: peraltro, il teste ha ammesso di essere a conoscenza delle critiche del verso la . Per_1 Pt_1
Sui rapporti tra le parti in causa, anche lo scambio mail del 17.10.2019, in cui il Comandante accusava la di non volere rapporti cordiali e che la sua porta era sempre aperta;
in cui la in ultimo, Pt_1 Pt_1
sottolineava di non avere mai avuto il piacere di parlare direttamente con lui;
corrispondenza che per volontà
3 del Bedessi era inviata anche al Sindaco per conoscenza e nella quale comunque il Comandante ometteva di convocare concretamente la dipendente come da lei auspicato.
Ad avviso della Corte, quindi, può ritenersi acclarata la condotta denunciata: sebbene il Comandante preferisse interloquire con i dipendenti a mezzo mail, nei confronti della vi era un particolare Pt_1
atteggiamento contrario ad un confronto diretto;
la stessa veniva appellata in modo denigratorio per sminuire la sua persona, confermandosi così che le manifestazioni pubbliche a suo favore (discorso di encomio in occasione ufficiale;
raccomandazione della Giunti ad un direttore di un dipartimento universitario;
iscrizione della Giunti ad un corso di alta formazione per essere la stessa una delle più importanti risorse del Comando) non corrispondevano al trattamento a lei riservato nei loro rapporti interni: quindi, sicuramente con la Pt_1
vi era un rapporto diverso rispetto agli altri ispettori, non facendosi mai eccezioni alla regola del Comandante di comunicazione via mail.
2) vi era stato un approccio screditante da parte del Comandante relativamente alla gestione da parte della
Giunti delle esternalizzazioni (vicenda Open Software). Inoltre, la lamentava l'impossibilità di gestire Pt_1
l'U.O affidatagli al momento dell'insediamento.
Quanto a tale ultima condotta, il Tribunale assumeva che, fin dal suo insediamento, il aveva affidato Per_1
alla (con determina dell'11.1.2018 n. 39) l'incarico di responsabilità di struttura organizzativa di Pt_1 particolare complessità: l'U.O. Esterna nonché la responsabilità delle U.O. Procedimenti sanzionatori, ufficio relazioni con il pubblico e giudice di pace (comprendente anche la precedente U.O. “Ricorsi Prefetto”). Il fatto poi che la ricorrente potesse visionare solo il computer, ma non vi potesse intervenire per modificare i turni (prerogativa della sola collega era stata una scelta discutibile di accentrare la responsabilità Per_2 della redazione dei servizi in capo all'Ispettore ma ciò era avvenuto secondo una impostazione Per_2
verticistica e non mobbizzante.
Quanto alla vicenda Open Software, d avviso del primo giudice, non poteva ritenersi provato l'approccio screditante per effetto delle inattendibili dichiarazioni contrastanti della e del Tes_1 Pt_2
In merito alla gestione del personale da parte della nell'esercizio dell'incarico affidatogli, si osserva Pt_1 che, secondo la l'appellante non aveva accesso al programma per gestire turni e ferie e questo Tes_1
comportava difficoltà nella gestione;
inoltre, ogni sua proposta (ad es in materia di palmari) veniva bloccata dal Comandante che la criticava in ogni aspetto. Secondo era la a gestire il personale la quale Tes_3 Per_2
aveva accesso ai dati informatici e la si trovava spesso modificato ciò che aveva stabilito in cartaceo. Pt_1
La medesima teste ha poi confermato che l'appellante aveva accesso al programma SISMIC, ma Per_2
solo per visionarlo, non per intervenirvi con modifiche operative: questo lo potevano fare solo lei e (sul Tes_3 fatto che l'appellante non potesse aaccedere con il suo computer alla gestione del personale, anche il teste
. Pt_2
4 In relazione all'approccio screditante nella vicenda Open Software, appaiono decisive le affermazioni della teste (attendibile per i motivi già dedotti). Tes_1
Pertanto, anche sotto i due profili denunciati, risulta confermata l'effettività della condotta tenuta da Per_1 che, da un lato non aveva consentito che la potesse gestire il personale a tutti gli effetti;
dall'altro, Pt_1 aveva denigrato la gestione dell'appellante nella vicenda Open Software, comunicando con più persone
3) uso abnorme del potere di richiamo o disciplinare.
Vengono denunciate dalla le seguenti circostanze in fatto. Pt_1
A)in data 7.9.2018 il aveva fatto una segnalazione in materia di utilizzo di un permesso, perché alle Per_1
ore 10.00 la si trovava dal parrucchiere pur essendo in permesso ex L. 104/1992. Pt_1
Il fatto però era stato successivamente archiviato perché era risultato un errore nella qualificazione del permesso: la aveva il permesso ex L. n. 104, ne aveva usufruito per due ore, e aveva poi preso un Pt_1 permesso per un'altra ora;
B) in data 18.9.2018, era intervenuta una segnalazione del Bedessi che dava luogo ad un procedimento disciplinare, conclusosi con il rimprovero verbale, riconoscendo il fatto di lieve entità: la aveva Pt_1
consentito che il figlio entrasse con le sue chiavi nella sua stanza, episodio a cui avevano assistito il Prefetto, in visita quella mattina, e lo stesso Comandante;
C) in data 15.10.2018 su segnalazione del Comandante veniva iniziato un procedimento disciplinare per l'errata valutazione effettuata dalla nei confronti dell'agente che aveva da lei ricevuto Pt_1 Persona_3 un giudizio di “efficace”; valutazione poi mutata in “efficace ed efficiente”; anche tale procedimento veniva archiviato.
D) il dipendente (del Servizio Corruzione) chiedeva una relazione alla sulla esecuzione del Per_4 Pt_1
contratto di appalto con la Open Software
E) in data 29.11.2018 veniva elevata alla una contestazione disciplinare su fatti avvenuti nel 2013, Pt_1
quando la era Dirigente e aveva iniziato un procedimento disciplinare verso il che aveva Pt_1 Persona_3 avuto una discussione con l'ispettore contestazione avente ad oggetto la mancata astensione della Per_5
da detto procedimento (essendo il suo compagno e convivente) nonché la mancata accusa di Pt_1 Per_5 quest'ultimo. Tale procedimento veniva archiviato per l'estraneità del alla vicenda (la Per_5 Pt_1
lamentava anche la pubblicità data a mezzo stampa del provvedimento di annullamento della sanzione del decisa dal Giudice del lavoro). Per_3
F) in data 20.3.2019, aveva chiesto alla spiegazioni sull'accesso ai software aziendali di CP_2 Pt_1
già in pensione;
in data 26.3.2019 chiedeva spiegazioni sul fatto che la aveva Pt_2 CP_2 Pt_1
trasmesso direttamente al Dirigente Servizi finanziari e non a lui la relazione sugli obiettivi raggiunti, peraltro non conformi alla realtà. Questi asseriti inadempimenti erano fatti oggetto di contestazione in data 23.5.2019, ma anche per gli stessi era intervenuta archiviazione.
5 Il Tribunale su tale vicende aveva affermato che le segnalazioni non erano state effettuate solo dal CP_2
ma anche da altri soggetti;
che vi era stata applicazione di una sola sanzione che, peraltro, la non Pt_1
aveva mai impugnato, neppure nel presente giudizio.
Il ha rilevato che solo una sanzione era stata inflitta e non impugnata;
quanto alle segnalazioni, nelle CP_1
stesse non vi era nulla di afflittivo e comunque alle segnalazione dovevano seguire i dovuti accertamenti.
Ad avviso della Corte, effettivamente nel ristretto periodo settembre 2018-novembre 2018 e nel maggio
2019, la ebbe a subire ben quattro procedimenti disciplinari che si conclusero con archiviazioni Pt_1
(condotte sub A, C, E, F), salvo quello conclusosi con rimprovero verbale (condotta sub B), a dimostrazione che su di lei vi era comunque una attenzione particolare da parte del Comandante e che verosimilme nte le medesime contestazioni avrebbero potuto essere evitate se questi avesse avuto un atteggiamento più colloquiale (significativa ad es. la vicenda sui permessi)
4) la vicenda degli accessi sul computer dell'Ispettore (poi fatta oggetto del suindicato Pt_2
procedimento disciplinare di cui sopra e di un giudizio penale).
Il era andato in pensione nell'ottobre 2018 e sino al dicembre del 2018 aveva frequentato il Pt_2
Comune: i testi escussi avevano riferito di averlo visto successivamente in ufficio, come venivano altri colleghi per salutare;
altri, di averlo visto dietro la postazione della alle sue spalle, mentre guardavano Pt_1
il computer.
L'appellante era stata accusata di avere consentito all'utilizzo dell'account di ancora in essere;
la CP_3 stessa si era giustificata, dicendo che lui non aveva l'accesso al computer e che veniva soltanto per aiutarla
(in una sorta di passaggio di consegne).
Il sentito come teste, aveva dichiarato che lui accedeva all'ufficio solo in presenza della Giunti, Pt_2
ma non al sistema informatico;
che la giunta comunale non aveva acconsentito alla chiusura contabile all'ottobre (data del suo pensionamento), ma al dicembre;
all'epoca, la formazione della Giunti non era stata ancora da lui compiuta (era prassi che, in caso di pensionamento, un collega continuasse a recarsi in ufficio per formazione) e, quale agente contabile, lui aveva comunque delle responsabilità; che c'erano delle pratiche arretrate dal giugno 2018 (per una dipendente in ferie e perché non aveva inteso fornire ulteriore Per_1
personale); che peraltro il Comandante, in quelle circostanze, lo aveva incontrato in ufficio, si erano salutati e non aveva mai detto nulla (sulla formazione svolta, anche la teste mentre il GI ha dichiarato Tes_1
di non sapere se fosse ad accedere al suo computer dal cui account partivano gli interventi). Pt_2
Su tali fatti vi era stato rinvio a giudizio del della (per accessi abusivi sia per legittimazione Pt_2 Pt_1
che per finalità, in un contesto di plurime diffide del Comandante ed era poi intervenuta sentenza Per_1
che aveva dichiarato il non luogo a provvedere perché i fatti non costituivano reato, poiché le condotte non erano finalizzate alla commissione di reati, ma per il migliore disbrigo delle pratiche.
6 Nell'ambito del procedimento disciplinare, come dedotto, era intervenuta archiviazione in assenza di prova di un accesso diretto del per le necessità legate al passaggio di consegne, perché gli accessi erano Pt_2
finiti in dicembre, perché lo stesso era comunque tenuto a rendicontare.
Anche con riferimento a detta vicenda, un diverso atteggiamento del di preventivo accertamento Per_1
degli eventi, avrebbe potuto evitare le estreme conseguenze verificatesi.
5) la vicenda della valutazione riguardante il dipendente (anch'essa oggetto di procedimento Persona_3
disciplinare di cui sopra)
Il Tribunale aveva affermato che l'annullamento del provvedimento sanzionatorio disposto dalla verso Pt_1
il non era stata una iniziativa del per oscurare le decisioni della ricorrente, ma era avvenuto su Per_3 CP_2
sollecitazione della legale del (come si evinceva documentalmente) che aveva chiesto una Per_3 rivalutazione del giudizio (da “efficace” a “efficace ed efficiente”).
Dai documenti da 23 a 27 si evince che: il aveva inviato una lettera alla Dirigente del personale per Per_1
valutare il comportamento della in quanto la legale del aveva fatto richiesta di accesso agli atti Pt_1 Per_3
e aveva chiesto di modificare la valutazione. Era stata successivamente rinvenuta la documentazione che la legale affermava non si trovava nel fascicolo del dipendente, ma che era stata archiviata separatamente e nella disponibilità della per cui non era stato possibile il controllo. Quando venne rinvenuta, il Pt_1
Comandante ebbe a modificare la valutazione.
Anche nella specie, una diversa attenzione ai fatti avrebbe potuto evitare il procedimento disciplinare
6) la condotta afferente la valutazione delle performance della (oggetto di procedimento disciplinare Pt_1
di cui sopra).
Questa aveva inviato direttamente la scheda degli obiettivi raggiunti al Dirigente della ragioneria perché il non l'aveva convocata nei termini e questo rischiava di compromettere la sua valutazione;
il Per_1 Per_1
sosteneva che nella relazione vi erano anche dati discordi.
Anche per tale condotta era iniziato un procedimento disciplinare (unitamente ad altri addebiti) che si era concluso nel settembre 2019 con l'archiviazione perché i dati erano stati chiesti da in ritardo rispetto Per_1
al termine fissato per la trasmissione, dati che la dipendente aveva giustamente inviato direttamente, non riscontrando un illecito disciplinare neppure su dati discordi.
7) ingiusta compressione di chance nell'attribuzione delle P.O dopo la micro riorganizzazione del maggio
2019: la P.O procedimenti sanzionatori era stata assegnata a che stava per andare in pensione a Pt_3 luglio 2019 e che doveva fare anche le ferie (l'assegnazione della P.O. era stata concomitante secondo l'appellante all'ultimo procedimento disciplinare da lei subito); dopo il pensionamento del la P.O. Pt_3
era affidata alla collega con una motivazione più succinta di quella rinvenuta nel provvedimento di Pt_4
assegnazione a e senza fare una valutazione comparativa, mancando una motivazione su tale Pt_3
7 comparazione, come richiesto dalla giurisprudenza (la rispetto alla era laureata e aveva più Pt_1 Pt_4
titoli).
Il Tribunale assumeva: che le P.O. non comportano modifiche di profili professionali, sono incarichi a tempo comportanti responsabilità e di natura fiduciaria;
non sussisteva un diritto soggettivo al conferimento;
il procedimento si era svolto correttamente, i candidati erano stati edotti della procedura, avevano presentato curricula, erano stati fatti colloqui e i provvedimenti di scelta erano motivati.
Il ha prodotto i curricula in questione, inviati dai dipendenti per la partecipazione alla procedura di CP_1
assegnazione delle P.O. e si è difeso, invocando le norme del procedimento che prevedevano colloqui e valutazioni comparative nonché la necessità di motivazione del provvedimento con cui viene compiuta la scelta, rilevando che in ogni caso non era possibile un sindacato del giudice sul merito del procedimento.
Ad avviso del Collegio, emerge dai documenti in atti che il Dirigente aveva affidato alla la P.O. Pt_3
Procedimenti sanzionatori e Front Office, perché aveva una pluriennale esperienza nella Polizia Municipale in vari ruoli, con possibilità di sostituzione del Comandante nonché con capacità di gestione e soluzione di questioni complesse. A era stata affidata la P.O Gestione Logistica, sempre per pluriennale CP_4 esperienza in vari ruoli e con competenza nell'area delle necessità logistiche, di supervisione delle tecnologie utilizzate, anche con riferimento a soggetti esterni e con competenze in materia di appalti.
Con ulteriore determina del giugno 2019, stante il pensionamento a far data dal luglio 2019 del la Pt_3
relativa P.O. veniva affidata alla aveva affermato che il poco lasso di tempo trascorso non Pt_4 Per_1
consentiva una nuova selezione, si era avvalso quindi della precedente selezione e aveva scelto la dipendente, con pluriennale esperienza in vari ruoli, capacità di gestione e di risoluzione di situazioni complesse.
Sebbene nei provvedimenti in questione vi fosse una motivazione sulle ragioni per cui era stato scelto il singolo soggetto, tuttavia, la motivazione non sussisteva in merito alla avvenuta comparazione delle posizioni, a fronte sia delle norme regolamentari che prescrivevano: “I Dirigenti e il Segretario Generale conferiscono con proprio atto la titolarità delle posizioni organizzative di loro pertinenza, mediante la comparazione tra i dipendenti della struttura assegnata, in possesso dei requisiti. I dipendenti sono informati degli incarichi da conferire con un avviso che descrive competenze, responsabilità e obiettivi connessi all'incarico. I dipendenti interessati possono proporre la propria candidatura a uno o più posti previsti nella struttura di appartenenza, trasmettendo al Dirigente o al Segretario Generale, entro il termine indicato nell'avviso, tutti gli elementi ritenuti utili alla valutazione della loro rispondenza ai criteri previsti (…).
L'incarico è conferito previa valutazione comparativa del curriculum e svolgimento di un colloquio per valutare gli aspetti motivazionali ed attitudinali. Il processo con cui è stata compiuta la scelta dovrà essere motivato nell'atto di conferimento degli incarichi)” sia di quanto dedotto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass n. 16247/2014) sulla necessità di una motivazione comparativa in relazione ai vari curricula presentati.
8 Motivazione tanto più necessaria, laddove si consideri che il aveva il medesimo inquadramento Pt_3
della Giunti (D3) e, come lei, aveva sostituito il Comandante;
quanto alla la stessa aveva un Pt_4
inquadramento inferiore (D 4): su tale ultima posizione il teste aveva fornito una spiegazione solo Per_1
ex post di tutta la vicenda, relativamente al fatto che la aveva saputo meglio organizzare il servizio. Pt_4
8) sempre in occasione di detta micro ristrutturazione, alla era stata affidata la responsabilità di U.O. Pt_1
Prossimità che si occupava di “polizia di prossimità con particolare riferimento alle frazioni lontane dal centro;
. sportello al pubblico nelle frazioni (in sede mobile, in sede fissa); supporto ai servizi sociali;
esecuzione di ordinanze di sgombero ed altro tipo inerenti nuclei familiari;
. tutela degli animali;
controlli di polizia veterinaria;
. gestione di rapporti con associazioni animaliste;
controlli di polizia stradale (non di pronto intervento); particolari accertamenti su richiesta di altri uffici e/ altre pubbliche amministrazioni”.
L'appellante sostiene che era un'attribuzione solo di facciata, perché non le erano stati assegnati mezzi e uomini, con conseguenti ritardi e inadempimenti, permanendo sempre l'impossibilità di interloquire con il
Comandante; oltre ad essere adibita nei turni di notte, pur essendo la responsabile dell'U.O: in tal modo si era verificato un concreto demansionamento per svuotamento delle mansioni.
In merito, il Tribunale aveva affermato che la successiva assegnazione alla U.O Prossimità non era una scatola vuota, aveva numerose incombenze e le problematiche che c'erano avrebbero potuto essere risolte se i rapporti fra la e il Comandante non fossero stati reciprocamente freddi. Pt_1
Il ha sostenuto che l'U.O. affidata corrispondeva ad un progetto innovativo di grande rilevanza per CP_1
cui era stato stanziato dalla Regione Toscana un importante finanziamento, progetto che presupponeva un impegno di implementazione e la non si era impegnata a fondo;
in ogni caso, non poteva sussistere Pt_1 un demansionamento nell'ambito dell'attribuzione di una P.O.
A prescindere dal fatto che, nella specie, si trattasse o meno di un P.O., il teste ha riferito di avere Per_1
ascoltato le varie problematiche che la gli sottoponeva in merito, ma che non poteva fare niente circa Pt_1
la dotazione di personale, perché bisognava aspettare che intervenissero le assunzioni di personale;
ragione per cui non potevano effettuarsi tutte le attività del U.O, ma solo i servizi di interlocuzione con il cittadino e alcuni sfratti.
La carenza di personale è stata evidenziata anche dal (secondo cui l'Ufficio in questione aveva due CP_4 agenti poco più) e da che ha ricordato lamentele dell'appellante per carenze di personale. Tes_3
Ad avviso del Collegio, quindi, deve escludersi il lamentato demansionamento, perché sussistevano difficoltà oggettive (ossia carenze di personale di cui si attendeva l'assunzione), difficoltà verosimilmente non imputabili al Comandante.
Tutto ciò premesso, si osserva altresì che le condotte tenute dal non potevano non essere a Per_1 conoscenza del sia perché l'acceso scambio mail dell'ottobre 2019, tra e era stato CP_1 Per_1 Pt_1
9 inviato anche al Sindaco per conoscenza;
sia perché alcune delle vicende avevano avuto rilevanza pubblica o comunque una loro rilevanza nell'ambito interno.
L'appellante deduce poi che risultava provato l'elemento soggettivo del mobbing, insito nell'uso abnorme del potere di conformazione, nel ricorso abnorme al potere disciplinare, nella insussistenza dei fatti di rilevanza penale nell'ipotesi della vicenda nella mancata comparazione e motivazione per le Pt_2 vicende di assegnazione della P.O.; nel demansionamento quando la Giunti venne assegnata all'U.O
Prossimità.
A fronte di ciò, il richiama tutte le condotte tenute dal Comandante verso la (concessione di CP_1 Pt_1
encomi, premi, ecc), indicative che non esisteva la denunciata persecuzione.
In proposito, si osserva che la nozione di mobbing, al pari della nozione di straining, non ha un'autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto ad identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art
2087 cc e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro. Pertanto, la reiterazione,
l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo e dalla colpa datoriale (in tal senso, Cass. n. 670128/2024 in una fattispecie in cui la Corte aveva cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avessero generato un ambiente logorante e “stressogeno” per il lavoratore).
Dall'istruttoria orale e documentale è emerso che le condotte del dott. nei confronti della Per_1 Pt_1
come accertate ebbero necessariamente a determinare un clima di lavoro nocivo per la lavoratrice, tanto che la stessa fu indotta ad accettare la proposta di incarico ex art. 110 T.U.E.L. presso il Comune di Modena, con conseguente collocamento in aspettativa.
In merito poi ai danni lamentati come conseguenza delle condotte accertate, le seguenti considerazioni:
-quanto al danno alla salute, l'appellante aveva prodotto certificazioni mediche (dott. psichiatra, Per_6
del 25.7.2019, da cui si evince che la stessa soffriva di umore flesso, improntato al pianto ansia, insonnia, attacchi di panico, somatizzazione a livello intestinale, disturbo depressivo reattivo collegato a vicende lavorative, con prescrizioni di farmaci;
nonché successiva certificazione del medesimo specialista del
3.11.2022).
Il ha contestato detta documentazione rilevando che la stessa era successiva ai fatti di causa e si CP_1
basava su un mero riferito dei fatti proveniente dalla stessa a sua volta, ha prodotto due certificazioni Pt_1 del medico competente (una del settembre 2017 e una dell'aprile 2019) in cui era stata attestata l'idoneità alla mansione specifica.
L'esistenza di certificazioni mediche e, a prescindere dalla loro data (peraltro quella del medico competente del 2017, prodotta dal Comune, è anteriore ai fatti di causa), ha imposto l'ammissione di una consulenza
10 medico legale con la nomina del Ctu a cui è stato assegnato un quesito, alla luce delle accertate Persona_7 condotte in violazione dell'art 2087 cc (per determinare se “…… la ricorrente soffra o abbia sofferto del disturbo depressivo reattivo, con somministrazione di farmaci (come attestato nella certificazione dello specialista, dott. del 25.7.2019 nonché nella certificazione del medesimo medico del Persona_8
3.11.2022) e, laddove sia ritenuta sussistente detta patologia, se lo stesso possa essere messa in correlazione causale con le vicende lavorative che hanno coinvolto la lavoratrice nel periodo 2018-2019, in particolare nei suoi rapporti con il Comandante di Polizia municipale, dott. e consistenti: Persona_1
-nell'essere stata destinataria di procedimenti disciplinari ravvicinati (quattro dal settembre al novembre
2018, oltre che nel maggio 2019), conclusisi con provvedimenti di archiviazione (salvo uno, in cui veniva inflitta sanzione del rimprovero) per vari fatti vari, tra i quali: la vicenda del permesso usufruito;
la vicenda della valutazione dell'agente nonché della sanzione inflitta a tale agente;
la vicenda Persona_3 Pt_2
(con risvolti penali conclusosi con sentenza di non luogo a procedere); l'omessa comunicazione al
Comandante di obiettivi PEG non conformi alla realtà;
-nella impossibilità di operare concretamente in quanto, a seguito della sua formale assegnazione, nel gennaio 2018, all' U.O. complessa Procedimenti Sanzionatori, Infortunistica e P.G., la stessa non aveva accesso al programma informatico necessario per lo svolgimento della funzione;
-nel fatto che, durante la riorganizzazione dell'anno 2019, non erano state rispettate dal Comune le disposizioni regolamentari che prevedevano una valutazione comparativa nella procedura di assegnazione della P.O Procedimenti sanzionatori, permessi e Front Office, assegnata dapprima all'Ispettore e Pt_3 poi, per il pensionamento di questi, all Parte_5
- nella continua impossibilità di attuare un confronto orale con il Comandante al fine di risolvere le problematiche pratiche, con conseguenti disguidi, avvenendo le interlocuzioni con lo stesso solo per iscritto;
-nell'essere stata appellata dallo stesso in presenza di colleghi quale” incapace” nella gestione dei problemi
(e in particolare della gestione del contratto Open Software, rispetto al quale le era stato chiesto dal
Segretario generale una relazione dettagliata) nonché quale “segretaria del;
Pt_2
-nell'essere stata destinata, quale responsabile, alla U.O. Prossimità, con difficoltà operative nell'attuare la gestione dell'unità;
In caso di ritenuta sussistenza del nesso causale tra la patologia accertata e l'attività lavorativa, accerti se sussista un danno biologico permanente e temporaneo, con relativa quantificazione”
Il Ctu ha concluso ammettendo la sussistenza del nesso causale tra la patologia accertata (disturbo dell'adattamento con sintomatologia prevalentemente depressiva) e l'attività lavorativa;
accertando un danno biologico temporaneo, come documentato dall'assenza per malattia dal 3.6.2019 al 29.6.2019 (27 giorni) del 25%; e un danno biologico permanenteda quantificare come segue: disturbo dell'adattamento con sintomatologia prevalentemente depressiva non complicato: 6% x 0,4 (coefficiente di taratura: tipologia
11 di life events: portata psico-lesiva: lieve. Lesioni accidentali, o malattie di moderata entità, con reliquati modicamente invalidanti. Cambiamento imposto e penalizzante di responsabilità, o di mansioni lavorative…” = 2,4%, come da SIMLA, “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” , Giuffré Editore, 2016.
Applicate le tabelle di Milano 2024, in considerazione dell'età della nel 2019 (53 anni), può ritenersi Pt_1 sussistente un danno biologico pari a € 3.286,80, per danno biologico permanente, oltre interessi sulla somma in questione svalutata all'epoca dei fatti (2019), nonché in € 776,25, a titolo di danno biologico temporaneo (considerato € 115,00 come punto base, non essendo allegata una maggiore sofferenza), oltre interessi sulla somma in questione svalutata all'epoca dei fatti (2019).
-quanto al danno alla reputazione e alla professionalità richiesto, il Comune ha rilevato l'assenza di allegazioni, oltre ad una quantificazione abnorme.
Ad avviso della Corte, sul danno alla reputazione in relazione alle condotte o omissioni in violazione di norme penali ipotizzate a carico della l'appellante deduce soltanto genericamente, sembrando Pt_1
alludere alla vicenda che la vide coinvolta con il collega e alla loro assoluzione in sede penale, Pt_2
senza tuttavia nulla allegare in merito alla tipologia di danno subito.
Quanto al danno alla professionalità, la lo aveva genericamente indicato nel progressivo svuotamento Pt_1
del ruolo e per la compromissione della relazione di fiducia instaurata con il personale di titolarità del
Comandante (non è chiaro se il riferimento fosse o meno alla vicenda che l'aveva vista impedita nella possibilità di modificare i turni a computer a cui non aveva accesso); in ogni caso, anche qui non vi sono allegazioni specifiche sulla tipologia di danno.
-quanto al danno all'immagine, sia all'interno del Comando che nei confronti delle istituzioni (danno privo di allegazioni secondo il , la domanda non appare fondata: la argomenta sul fatto che era CP_1 Pt_1 finita sui giornali nel caso dell'annullamento della sanzione da lei inflitta al da parte del Giudice del Per_3
lavoro; ma comunque non sono state effettuate allegazioni in cosa il danno fosse consistito.
- in relazione al danno per perdita di chance sulla possibilità di potere conseguire l'incarico dopo la riorganizzazione del maggio 2019 (da rapportarsi alle relative retribuzioni di posizione e di risultato, peraltro non indicate), il aveva rilevato che si sarebbe dovuto indicare la probabilità di conseguimento dello CP_1
stesso incarico.
Come sopra argomentato, in occasione di quelle selezioni sicuramente non fu effettuata una motivazione comparativa tra le posizioni, con riferimento al e alla Pt_3 Pt_4
L'appellante ha citato giurisprudenza di legittimità risalente (2001-2010), secondo cui ai fini del danno deve guardarsi alla probabilità che il candidato ha di superare la selezione se la procedura si fosse svolta nel rispetto dei criteri.
12 In proposito, recente giurisprudenza (Cass n. 25442/2024) ha precisato che il risarcimento del danno da cosiddetta perdita di “chance” non segue automaticamente ad una procedura concorsuale illegittima ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall'esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza.
In sostanza, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, deve essere ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017).
Rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza della Cassazione è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n.
11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052;
v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione).
Ciò posto, nella specie, non sussistono allegazioni specifiche e prove sull'alta probabilità di conseguimento della posizione ambita, al di là della considerazione che era D3 e D4 e quindi la domanda Pt_3 Pt_4
risarcitoria va respinta.
-quanto al danno da demansionamento (da determinarsi in relazione alla relativa retribuzione tabellare, non indicata dalla parte), la domanda va respinta per essere stata esclusa la fattispecie di demansionamento.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono a carico di parte appellata soccombente e si liquidano ex
DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in relazione al valore della causa (come accertato) per i seguenti importi: € 2.501,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché € 1.923,00, per compensi del presente grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A carico di parte appellata anche le spese di consulenza tecnica come liquidate in separato decreto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna il CP_1
al pagamento nei confronti di di un importo a titolo di risarcimento danni pari a €
[...] Parte_1
3.286,80, per danno biologico permanente, oltre interessi sulla somma in questione svalutata all'epoca dei
13 fatti (2019), nonché in € 776,25, a titolo di danno biologico temporaneo, oltre interessi sulla somma in questione svalutata all'epoca dei fatti (2019);
-respinge l'appello nella rimanente parte;
-condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € CP_1 CP_1
2.501,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 1.923,00, per compensi del presente grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-pone definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica come liquidate in Controparte_1
separato decreto.
Firenze, 10 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
N
14
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 801/2022 RG promossa da
Parte_1 con l'avv Daniela Breschi appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Marco Lovo appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 187/2022 del Tribunale di Pistoia, pubblicata il 26.11.2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10 dicembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
funzionaria D3 di Polizia Municipale (che aveva assunto in tre periodi, dal 2001 al 2019, Parte_1
incarichi di P.O. ed aveva sostituito il Comandante, dal maggio a settembre 2007, e poi, dal 2012 al 2017) ricorreva al Tribunale di Pistoia, asserendo di avere subito condotte mobbizzanti dal Comandante di Polizia
Municipale, dott. chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali da Persona_1 liquidarsi in via equitativa per una somma non inferiore a € 50.000,00, previa occorrendo ammissione di Ctu medica. Tali danni erano consistiti: in un danno alla salute (per disturbi d'ansia, insonnia attacchi di panico, ecc, come da certificazione medica dell'anno 2019); in un danno allo sviluppo della carriera avendo avuto elevate chance (a seguito della riorganizzazione della microstruttura del servizio di appartenenza avvenuta nel maggio 2019) per il conferimento di incarichi di P.O., con diritto alla liquidazione in via equitativa dei relativi danni (tenendo conto delle corrispondenti retribuzioni di posizione e di risultato); danni da
1 demansionamento subiti durante la suindicata riorganizzazione, per essere state svuotate le sue mansioni
(affidategli solo formalmente), ma senza dotazione di mezzi e uomini;
danni all'immagine, alla reputazione e alla professionalità.
Il Tribunale di Pistoia - dopo avere richiamato ampiamente la giurisprudenza sul “mobbing” - aveva respinto tutte le domande, evidenziando in estrema sintesi l'assenza di una condotta pregiudizievole del Comandante nei confronti della Ispettrice, dal momento che lo stesso le aveva conferito premi, encomi e comunque aveva tenuto condotte a lei favorevoli;
sottolineando la circostanza che, tra tali parti, vi era comunque una situazione di conflittualità reciproca e non del solo Comandante verso l'odierna appellante;
escludendo la fattispecie mobbing in relazione ad alcune delle condotte denunciate dalla ricorrente. Infine, aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti per la complessità e la peculiarità dei fatti. ha appellato la sentenza, ribadendo le proprie conclusioni fondate, in sintesi, sui seguenti Parte_1
motivi di appello:
-la pronuncia del Tribunale era gravemente superficiale nelle sue argomentazioni e lacunosa nella ricostruzione dei fatti che l'appellante ripercorreva nella loro verificazione
-era stata dedotta l'insussistenza del mobbing con il richiamo a giurisprudenza di merito risalente e che non si attagliava al caso di specie
-era errata e superficiale la valutazione in punto di chance nell'attribuzione della titolarità di P.O. a seguito della riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale avvenuta nel maggio 2019, essendo la motivazione sul punto meramente apparente
-era errata la valutazione effettuata dal Tribunale sulle circostanze integranti l'avvenuto demansionamento seguito alla suddetta riorganizzazione, essendo state altresì travisate le relative circostanze in fatto.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'appellante e ripercorrendo lo svolgimento dei fatti.
******
Di seguito si esaminano le singole condotte come denunciate dall'appellante, in relazione a quanto argomentato dal Tribunale e alle argomentazioni difensive delle parti:
1) secondo l'appellante, il Comandante usava le mail come unico mezzo di comunicazione con la dipendente, rifiutando un confronto diretto. Peraltro, si trattava di mail aventi anche un contenuto screditante nei suoi confronti e, a volte, indirizzate anche a terzi soggetti. Le manifestazioni di stima effettuate dal Comandante nel conferirle premi, encomi, nel nominarla come componente di Commissioni o nel raccomandarla erano manifestazioni di mera facciata.
Sulla condotta denunciata, il Tribunale aveva ritenuto che il Comandante si rapportava normalmente con tutti i dipendenti via mail e che non erano emersi episodi specifici in cui avrebbe trattato la con disprezzo, Pt_1
anzi vi erano state condotte alla stessa favorevoli (nell'attribuzione di premi e referenze) ed era circostanza
2 incontestata che l'avesse anche ringraziata pubblicamente in una occasione ufficiale. Nella mail del
17.10.2019, poi, le aveva risposto “io sono qua”, manifestando quindi una intenzione all'incontro personale.
Secondo il Tribunale, solo una volta, in relazione alla vicenda Open Software, l'aveva criticata, ma senza denigrarla.
Non era da ritenersi teste attendibile la dipendente (secondo cui il Comandante dava sempre Tes_1 dell'incapace alla , per le dichiarazioni rese nel procedimento disciplinare contro il in cui Pt_1 CP_2
aveva riferito di appellativi di incapace sentiti limitatamente alla gestione nella vicenda Open Software. Per contro, il teste aveva escluso le dichiarazioni offensive (anche sul fatto che la fosse appellata Tes_2 Pt_1 come “segretaria di ), ammettendo che tra i due vi erano comunque rapporti problematici. Ad Pt_2
avviso del Tribunale, quindi la ricorrente doveva adeguarsi alle decisioni del superiore, anche se non le condivideva.
Su tale condotta il Comune affermava che non era stata prodotta alcuna mail denigratoria e che i cattivi rapporti dipendevano dalla incapacità relazionale della che non era collaborativa, evitava i contatti Pt_1
con il Comandante nelle cui prerogative peraltro rientrava anche il diritto di critica dell'operato dei sottoposti.
Ciò premesso, si osserva come i testimoni escussi abbiano affermato che il Comandante preferiva comunicare via mail con i dipendenti ( il fin dal suo insediamento aveva mostrato di non volere Pt_2 Per_1
relazioni ed era molto critico nei confronti dei dirigenti;
nello stesso senso, la e il teste . Tes_1 Tes_3
Tuttavia, nei confronti della era emersa una particolare chiusura del Comandante: è significativa la Pt_1
deposizione sul fatto che il Comandante non intendeva ricevere la sebbene lei glielo avesse Pt_1
espressamente chiesto;
atteggiamento diverso rispetto agli altri ispettori (ad es. verso che avevano Pt_3
con lui un contatto diretto, in ufficio (così, il teste . Peraltro, la stessa ha dichiarato che Tes_3 Tes_1
l'appellante aveva sempre inteso collaborare con il ma questi non era con lei collaborativo. Pt_1 CP_2
Quanto alle espressioni denigratorie, il ha confermato che appellava effettivamente la Pt_2 Per_1
“come segretaria del (soggetto a lei sottoposto); secondo la il Comandante più Pt_1 Pt_2 Tes_1
volte le aveva riferito che la era incapace (deposizione da ritenersi attendibile, essendo irrilevante il Pt_1
dichiarato in sede disciplinare in relazione ad una fattispecie particolare). Il aveva dichiarato che la Per_1
non aveva ben gestito, pur escludendo termini offensivi nei suoi confronti ( . Pt_1 Tes_3
A fronte di dette concordi deposizioni, non appare significativo il dichiarato del medesimo Comandante (sul fatto che la porta del suo ufficio era sempre aperta), del GI (sul fatto che i dipendenti andavano dal
Comandante: peraltro, il teste ha ammesso di essere a conoscenza delle critiche del verso la . Per_1 Pt_1
Sui rapporti tra le parti in causa, anche lo scambio mail del 17.10.2019, in cui il Comandante accusava la di non volere rapporti cordiali e che la sua porta era sempre aperta;
in cui la in ultimo, Pt_1 Pt_1
sottolineava di non avere mai avuto il piacere di parlare direttamente con lui;
corrispondenza che per volontà
3 del Bedessi era inviata anche al Sindaco per conoscenza e nella quale comunque il Comandante ometteva di convocare concretamente la dipendente come da lei auspicato.
Ad avviso della Corte, quindi, può ritenersi acclarata la condotta denunciata: sebbene il Comandante preferisse interloquire con i dipendenti a mezzo mail, nei confronti della vi era un particolare Pt_1
atteggiamento contrario ad un confronto diretto;
la stessa veniva appellata in modo denigratorio per sminuire la sua persona, confermandosi così che le manifestazioni pubbliche a suo favore (discorso di encomio in occasione ufficiale;
raccomandazione della Giunti ad un direttore di un dipartimento universitario;
iscrizione della Giunti ad un corso di alta formazione per essere la stessa una delle più importanti risorse del Comando) non corrispondevano al trattamento a lei riservato nei loro rapporti interni: quindi, sicuramente con la Pt_1
vi era un rapporto diverso rispetto agli altri ispettori, non facendosi mai eccezioni alla regola del Comandante di comunicazione via mail.
2) vi era stato un approccio screditante da parte del Comandante relativamente alla gestione da parte della
Giunti delle esternalizzazioni (vicenda Open Software). Inoltre, la lamentava l'impossibilità di gestire Pt_1
l'U.O affidatagli al momento dell'insediamento.
Quanto a tale ultima condotta, il Tribunale assumeva che, fin dal suo insediamento, il aveva affidato Per_1
alla (con determina dell'11.1.2018 n. 39) l'incarico di responsabilità di struttura organizzativa di Pt_1 particolare complessità: l'U.O. Esterna nonché la responsabilità delle U.O. Procedimenti sanzionatori, ufficio relazioni con il pubblico e giudice di pace (comprendente anche la precedente U.O. “Ricorsi Prefetto”). Il fatto poi che la ricorrente potesse visionare solo il computer, ma non vi potesse intervenire per modificare i turni (prerogativa della sola collega era stata una scelta discutibile di accentrare la responsabilità Per_2 della redazione dei servizi in capo all'Ispettore ma ciò era avvenuto secondo una impostazione Per_2
verticistica e non mobbizzante.
Quanto alla vicenda Open Software, d avviso del primo giudice, non poteva ritenersi provato l'approccio screditante per effetto delle inattendibili dichiarazioni contrastanti della e del Tes_1 Pt_2
In merito alla gestione del personale da parte della nell'esercizio dell'incarico affidatogli, si osserva Pt_1 che, secondo la l'appellante non aveva accesso al programma per gestire turni e ferie e questo Tes_1
comportava difficoltà nella gestione;
inoltre, ogni sua proposta (ad es in materia di palmari) veniva bloccata dal Comandante che la criticava in ogni aspetto. Secondo era la a gestire il personale la quale Tes_3 Per_2
aveva accesso ai dati informatici e la si trovava spesso modificato ciò che aveva stabilito in cartaceo. Pt_1
La medesima teste ha poi confermato che l'appellante aveva accesso al programma SISMIC, ma Per_2
solo per visionarlo, non per intervenirvi con modifiche operative: questo lo potevano fare solo lei e (sul Tes_3 fatto che l'appellante non potesse aaccedere con il suo computer alla gestione del personale, anche il teste
. Pt_2
4 In relazione all'approccio screditante nella vicenda Open Software, appaiono decisive le affermazioni della teste (attendibile per i motivi già dedotti). Tes_1
Pertanto, anche sotto i due profili denunciati, risulta confermata l'effettività della condotta tenuta da Per_1 che, da un lato non aveva consentito che la potesse gestire il personale a tutti gli effetti;
dall'altro, Pt_1 aveva denigrato la gestione dell'appellante nella vicenda Open Software, comunicando con più persone
3) uso abnorme del potere di richiamo o disciplinare.
Vengono denunciate dalla le seguenti circostanze in fatto. Pt_1
A)in data 7.9.2018 il aveva fatto una segnalazione in materia di utilizzo di un permesso, perché alle Per_1
ore 10.00 la si trovava dal parrucchiere pur essendo in permesso ex L. 104/1992. Pt_1
Il fatto però era stato successivamente archiviato perché era risultato un errore nella qualificazione del permesso: la aveva il permesso ex L. n. 104, ne aveva usufruito per due ore, e aveva poi preso un Pt_1 permesso per un'altra ora;
B) in data 18.9.2018, era intervenuta una segnalazione del Bedessi che dava luogo ad un procedimento disciplinare, conclusosi con il rimprovero verbale, riconoscendo il fatto di lieve entità: la aveva Pt_1
consentito che il figlio entrasse con le sue chiavi nella sua stanza, episodio a cui avevano assistito il Prefetto, in visita quella mattina, e lo stesso Comandante;
C) in data 15.10.2018 su segnalazione del Comandante veniva iniziato un procedimento disciplinare per l'errata valutazione effettuata dalla nei confronti dell'agente che aveva da lei ricevuto Pt_1 Persona_3 un giudizio di “efficace”; valutazione poi mutata in “efficace ed efficiente”; anche tale procedimento veniva archiviato.
D) il dipendente (del Servizio Corruzione) chiedeva una relazione alla sulla esecuzione del Per_4 Pt_1
contratto di appalto con la Open Software
E) in data 29.11.2018 veniva elevata alla una contestazione disciplinare su fatti avvenuti nel 2013, Pt_1
quando la era Dirigente e aveva iniziato un procedimento disciplinare verso il che aveva Pt_1 Persona_3 avuto una discussione con l'ispettore contestazione avente ad oggetto la mancata astensione della Per_5
da detto procedimento (essendo il suo compagno e convivente) nonché la mancata accusa di Pt_1 Per_5 quest'ultimo. Tale procedimento veniva archiviato per l'estraneità del alla vicenda (la Per_5 Pt_1
lamentava anche la pubblicità data a mezzo stampa del provvedimento di annullamento della sanzione del decisa dal Giudice del lavoro). Per_3
F) in data 20.3.2019, aveva chiesto alla spiegazioni sull'accesso ai software aziendali di CP_2 Pt_1
già in pensione;
in data 26.3.2019 chiedeva spiegazioni sul fatto che la aveva Pt_2 CP_2 Pt_1
trasmesso direttamente al Dirigente Servizi finanziari e non a lui la relazione sugli obiettivi raggiunti, peraltro non conformi alla realtà. Questi asseriti inadempimenti erano fatti oggetto di contestazione in data 23.5.2019, ma anche per gli stessi era intervenuta archiviazione.
5 Il Tribunale su tale vicende aveva affermato che le segnalazioni non erano state effettuate solo dal CP_2
ma anche da altri soggetti;
che vi era stata applicazione di una sola sanzione che, peraltro, la non Pt_1
aveva mai impugnato, neppure nel presente giudizio.
Il ha rilevato che solo una sanzione era stata inflitta e non impugnata;
quanto alle segnalazioni, nelle CP_1
stesse non vi era nulla di afflittivo e comunque alle segnalazione dovevano seguire i dovuti accertamenti.
Ad avviso della Corte, effettivamente nel ristretto periodo settembre 2018-novembre 2018 e nel maggio
2019, la ebbe a subire ben quattro procedimenti disciplinari che si conclusero con archiviazioni Pt_1
(condotte sub A, C, E, F), salvo quello conclusosi con rimprovero verbale (condotta sub B), a dimostrazione che su di lei vi era comunque una attenzione particolare da parte del Comandante e che verosimilme nte le medesime contestazioni avrebbero potuto essere evitate se questi avesse avuto un atteggiamento più colloquiale (significativa ad es. la vicenda sui permessi)
4) la vicenda degli accessi sul computer dell'Ispettore (poi fatta oggetto del suindicato Pt_2
procedimento disciplinare di cui sopra e di un giudizio penale).
Il era andato in pensione nell'ottobre 2018 e sino al dicembre del 2018 aveva frequentato il Pt_2
Comune: i testi escussi avevano riferito di averlo visto successivamente in ufficio, come venivano altri colleghi per salutare;
altri, di averlo visto dietro la postazione della alle sue spalle, mentre guardavano Pt_1
il computer.
L'appellante era stata accusata di avere consentito all'utilizzo dell'account di ancora in essere;
la CP_3 stessa si era giustificata, dicendo che lui non aveva l'accesso al computer e che veniva soltanto per aiutarla
(in una sorta di passaggio di consegne).
Il sentito come teste, aveva dichiarato che lui accedeva all'ufficio solo in presenza della Giunti, Pt_2
ma non al sistema informatico;
che la giunta comunale non aveva acconsentito alla chiusura contabile all'ottobre (data del suo pensionamento), ma al dicembre;
all'epoca, la formazione della Giunti non era stata ancora da lui compiuta (era prassi che, in caso di pensionamento, un collega continuasse a recarsi in ufficio per formazione) e, quale agente contabile, lui aveva comunque delle responsabilità; che c'erano delle pratiche arretrate dal giugno 2018 (per una dipendente in ferie e perché non aveva inteso fornire ulteriore Per_1
personale); che peraltro il Comandante, in quelle circostanze, lo aveva incontrato in ufficio, si erano salutati e non aveva mai detto nulla (sulla formazione svolta, anche la teste mentre il GI ha dichiarato Tes_1
di non sapere se fosse ad accedere al suo computer dal cui account partivano gli interventi). Pt_2
Su tali fatti vi era stato rinvio a giudizio del della (per accessi abusivi sia per legittimazione Pt_2 Pt_1
che per finalità, in un contesto di plurime diffide del Comandante ed era poi intervenuta sentenza Per_1
che aveva dichiarato il non luogo a provvedere perché i fatti non costituivano reato, poiché le condotte non erano finalizzate alla commissione di reati, ma per il migliore disbrigo delle pratiche.
6 Nell'ambito del procedimento disciplinare, come dedotto, era intervenuta archiviazione in assenza di prova di un accesso diretto del per le necessità legate al passaggio di consegne, perché gli accessi erano Pt_2
finiti in dicembre, perché lo stesso era comunque tenuto a rendicontare.
Anche con riferimento a detta vicenda, un diverso atteggiamento del di preventivo accertamento Per_1
degli eventi, avrebbe potuto evitare le estreme conseguenze verificatesi.
5) la vicenda della valutazione riguardante il dipendente (anch'essa oggetto di procedimento Persona_3
disciplinare di cui sopra)
Il Tribunale aveva affermato che l'annullamento del provvedimento sanzionatorio disposto dalla verso Pt_1
il non era stata una iniziativa del per oscurare le decisioni della ricorrente, ma era avvenuto su Per_3 CP_2
sollecitazione della legale del (come si evinceva documentalmente) che aveva chiesto una Per_3 rivalutazione del giudizio (da “efficace” a “efficace ed efficiente”).
Dai documenti da 23 a 27 si evince che: il aveva inviato una lettera alla Dirigente del personale per Per_1
valutare il comportamento della in quanto la legale del aveva fatto richiesta di accesso agli atti Pt_1 Per_3
e aveva chiesto di modificare la valutazione. Era stata successivamente rinvenuta la documentazione che la legale affermava non si trovava nel fascicolo del dipendente, ma che era stata archiviata separatamente e nella disponibilità della per cui non era stato possibile il controllo. Quando venne rinvenuta, il Pt_1
Comandante ebbe a modificare la valutazione.
Anche nella specie, una diversa attenzione ai fatti avrebbe potuto evitare il procedimento disciplinare
6) la condotta afferente la valutazione delle performance della (oggetto di procedimento disciplinare Pt_1
di cui sopra).
Questa aveva inviato direttamente la scheda degli obiettivi raggiunti al Dirigente della ragioneria perché il non l'aveva convocata nei termini e questo rischiava di compromettere la sua valutazione;
il Per_1 Per_1
sosteneva che nella relazione vi erano anche dati discordi.
Anche per tale condotta era iniziato un procedimento disciplinare (unitamente ad altri addebiti) che si era concluso nel settembre 2019 con l'archiviazione perché i dati erano stati chiesti da in ritardo rispetto Per_1
al termine fissato per la trasmissione, dati che la dipendente aveva giustamente inviato direttamente, non riscontrando un illecito disciplinare neppure su dati discordi.
7) ingiusta compressione di chance nell'attribuzione delle P.O dopo la micro riorganizzazione del maggio
2019: la P.O procedimenti sanzionatori era stata assegnata a che stava per andare in pensione a Pt_3 luglio 2019 e che doveva fare anche le ferie (l'assegnazione della P.O. era stata concomitante secondo l'appellante all'ultimo procedimento disciplinare da lei subito); dopo il pensionamento del la P.O. Pt_3
era affidata alla collega con una motivazione più succinta di quella rinvenuta nel provvedimento di Pt_4
assegnazione a e senza fare una valutazione comparativa, mancando una motivazione su tale Pt_3
7 comparazione, come richiesto dalla giurisprudenza (la rispetto alla era laureata e aveva più Pt_1 Pt_4
titoli).
Il Tribunale assumeva: che le P.O. non comportano modifiche di profili professionali, sono incarichi a tempo comportanti responsabilità e di natura fiduciaria;
non sussisteva un diritto soggettivo al conferimento;
il procedimento si era svolto correttamente, i candidati erano stati edotti della procedura, avevano presentato curricula, erano stati fatti colloqui e i provvedimenti di scelta erano motivati.
Il ha prodotto i curricula in questione, inviati dai dipendenti per la partecipazione alla procedura di CP_1
assegnazione delle P.O. e si è difeso, invocando le norme del procedimento che prevedevano colloqui e valutazioni comparative nonché la necessità di motivazione del provvedimento con cui viene compiuta la scelta, rilevando che in ogni caso non era possibile un sindacato del giudice sul merito del procedimento.
Ad avviso del Collegio, emerge dai documenti in atti che il Dirigente aveva affidato alla la P.O. Pt_3
Procedimenti sanzionatori e Front Office, perché aveva una pluriennale esperienza nella Polizia Municipale in vari ruoli, con possibilità di sostituzione del Comandante nonché con capacità di gestione e soluzione di questioni complesse. A era stata affidata la P.O Gestione Logistica, sempre per pluriennale CP_4 esperienza in vari ruoli e con competenza nell'area delle necessità logistiche, di supervisione delle tecnologie utilizzate, anche con riferimento a soggetti esterni e con competenze in materia di appalti.
Con ulteriore determina del giugno 2019, stante il pensionamento a far data dal luglio 2019 del la Pt_3
relativa P.O. veniva affidata alla aveva affermato che il poco lasso di tempo trascorso non Pt_4 Per_1
consentiva una nuova selezione, si era avvalso quindi della precedente selezione e aveva scelto la dipendente, con pluriennale esperienza in vari ruoli, capacità di gestione e di risoluzione di situazioni complesse.
Sebbene nei provvedimenti in questione vi fosse una motivazione sulle ragioni per cui era stato scelto il singolo soggetto, tuttavia, la motivazione non sussisteva in merito alla avvenuta comparazione delle posizioni, a fronte sia delle norme regolamentari che prescrivevano: “I Dirigenti e il Segretario Generale conferiscono con proprio atto la titolarità delle posizioni organizzative di loro pertinenza, mediante la comparazione tra i dipendenti della struttura assegnata, in possesso dei requisiti. I dipendenti sono informati degli incarichi da conferire con un avviso che descrive competenze, responsabilità e obiettivi connessi all'incarico. I dipendenti interessati possono proporre la propria candidatura a uno o più posti previsti nella struttura di appartenenza, trasmettendo al Dirigente o al Segretario Generale, entro il termine indicato nell'avviso, tutti gli elementi ritenuti utili alla valutazione della loro rispondenza ai criteri previsti (…).
L'incarico è conferito previa valutazione comparativa del curriculum e svolgimento di un colloquio per valutare gli aspetti motivazionali ed attitudinali. Il processo con cui è stata compiuta la scelta dovrà essere motivato nell'atto di conferimento degli incarichi)” sia di quanto dedotto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass n. 16247/2014) sulla necessità di una motivazione comparativa in relazione ai vari curricula presentati.
8 Motivazione tanto più necessaria, laddove si consideri che il aveva il medesimo inquadramento Pt_3
della Giunti (D3) e, come lei, aveva sostituito il Comandante;
quanto alla la stessa aveva un Pt_4
inquadramento inferiore (D 4): su tale ultima posizione il teste aveva fornito una spiegazione solo Per_1
ex post di tutta la vicenda, relativamente al fatto che la aveva saputo meglio organizzare il servizio. Pt_4
8) sempre in occasione di detta micro ristrutturazione, alla era stata affidata la responsabilità di U.O. Pt_1
Prossimità che si occupava di “polizia di prossimità con particolare riferimento alle frazioni lontane dal centro;
. sportello al pubblico nelle frazioni (in sede mobile, in sede fissa); supporto ai servizi sociali;
esecuzione di ordinanze di sgombero ed altro tipo inerenti nuclei familiari;
. tutela degli animali;
controlli di polizia veterinaria;
. gestione di rapporti con associazioni animaliste;
controlli di polizia stradale (non di pronto intervento); particolari accertamenti su richiesta di altri uffici e/ altre pubbliche amministrazioni”.
L'appellante sostiene che era un'attribuzione solo di facciata, perché non le erano stati assegnati mezzi e uomini, con conseguenti ritardi e inadempimenti, permanendo sempre l'impossibilità di interloquire con il
Comandante; oltre ad essere adibita nei turni di notte, pur essendo la responsabile dell'U.O: in tal modo si era verificato un concreto demansionamento per svuotamento delle mansioni.
In merito, il Tribunale aveva affermato che la successiva assegnazione alla U.O Prossimità non era una scatola vuota, aveva numerose incombenze e le problematiche che c'erano avrebbero potuto essere risolte se i rapporti fra la e il Comandante non fossero stati reciprocamente freddi. Pt_1
Il ha sostenuto che l'U.O. affidata corrispondeva ad un progetto innovativo di grande rilevanza per CP_1
cui era stato stanziato dalla Regione Toscana un importante finanziamento, progetto che presupponeva un impegno di implementazione e la non si era impegnata a fondo;
in ogni caso, non poteva sussistere Pt_1 un demansionamento nell'ambito dell'attribuzione di una P.O.
A prescindere dal fatto che, nella specie, si trattasse o meno di un P.O., il teste ha riferito di avere Per_1
ascoltato le varie problematiche che la gli sottoponeva in merito, ma che non poteva fare niente circa Pt_1
la dotazione di personale, perché bisognava aspettare che intervenissero le assunzioni di personale;
ragione per cui non potevano effettuarsi tutte le attività del U.O, ma solo i servizi di interlocuzione con il cittadino e alcuni sfratti.
La carenza di personale è stata evidenziata anche dal (secondo cui l'Ufficio in questione aveva due CP_4 agenti poco più) e da che ha ricordato lamentele dell'appellante per carenze di personale. Tes_3
Ad avviso del Collegio, quindi, deve escludersi il lamentato demansionamento, perché sussistevano difficoltà oggettive (ossia carenze di personale di cui si attendeva l'assunzione), difficoltà verosimilmente non imputabili al Comandante.
Tutto ciò premesso, si osserva altresì che le condotte tenute dal non potevano non essere a Per_1 conoscenza del sia perché l'acceso scambio mail dell'ottobre 2019, tra e era stato CP_1 Per_1 Pt_1
9 inviato anche al Sindaco per conoscenza;
sia perché alcune delle vicende avevano avuto rilevanza pubblica o comunque una loro rilevanza nell'ambito interno.
L'appellante deduce poi che risultava provato l'elemento soggettivo del mobbing, insito nell'uso abnorme del potere di conformazione, nel ricorso abnorme al potere disciplinare, nella insussistenza dei fatti di rilevanza penale nell'ipotesi della vicenda nella mancata comparazione e motivazione per le Pt_2 vicende di assegnazione della P.O.; nel demansionamento quando la Giunti venne assegnata all'U.O
Prossimità.
A fronte di ciò, il richiama tutte le condotte tenute dal Comandante verso la (concessione di CP_1 Pt_1
encomi, premi, ecc), indicative che non esisteva la denunciata persecuzione.
In proposito, si osserva che la nozione di mobbing, al pari della nozione di straining, non ha un'autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto ad identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art
2087 cc e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro. Pertanto, la reiterazione,
l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo e dalla colpa datoriale (in tal senso, Cass. n. 670128/2024 in una fattispecie in cui la Corte aveva cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avessero generato un ambiente logorante e “stressogeno” per il lavoratore).
Dall'istruttoria orale e documentale è emerso che le condotte del dott. nei confronti della Per_1 Pt_1
come accertate ebbero necessariamente a determinare un clima di lavoro nocivo per la lavoratrice, tanto che la stessa fu indotta ad accettare la proposta di incarico ex art. 110 T.U.E.L. presso il Comune di Modena, con conseguente collocamento in aspettativa.
In merito poi ai danni lamentati come conseguenza delle condotte accertate, le seguenti considerazioni:
-quanto al danno alla salute, l'appellante aveva prodotto certificazioni mediche (dott. psichiatra, Per_6
del 25.7.2019, da cui si evince che la stessa soffriva di umore flesso, improntato al pianto ansia, insonnia, attacchi di panico, somatizzazione a livello intestinale, disturbo depressivo reattivo collegato a vicende lavorative, con prescrizioni di farmaci;
nonché successiva certificazione del medesimo specialista del
3.11.2022).
Il ha contestato detta documentazione rilevando che la stessa era successiva ai fatti di causa e si CP_1
basava su un mero riferito dei fatti proveniente dalla stessa a sua volta, ha prodotto due certificazioni Pt_1 del medico competente (una del settembre 2017 e una dell'aprile 2019) in cui era stata attestata l'idoneità alla mansione specifica.
L'esistenza di certificazioni mediche e, a prescindere dalla loro data (peraltro quella del medico competente del 2017, prodotta dal Comune, è anteriore ai fatti di causa), ha imposto l'ammissione di una consulenza
10 medico legale con la nomina del Ctu a cui è stato assegnato un quesito, alla luce delle accertate Persona_7 condotte in violazione dell'art 2087 cc (per determinare se “…… la ricorrente soffra o abbia sofferto del disturbo depressivo reattivo, con somministrazione di farmaci (come attestato nella certificazione dello specialista, dott. del 25.7.2019 nonché nella certificazione del medesimo medico del Persona_8
3.11.2022) e, laddove sia ritenuta sussistente detta patologia, se lo stesso possa essere messa in correlazione causale con le vicende lavorative che hanno coinvolto la lavoratrice nel periodo 2018-2019, in particolare nei suoi rapporti con il Comandante di Polizia municipale, dott. e consistenti: Persona_1
-nell'essere stata destinataria di procedimenti disciplinari ravvicinati (quattro dal settembre al novembre
2018, oltre che nel maggio 2019), conclusisi con provvedimenti di archiviazione (salvo uno, in cui veniva inflitta sanzione del rimprovero) per vari fatti vari, tra i quali: la vicenda del permesso usufruito;
la vicenda della valutazione dell'agente nonché della sanzione inflitta a tale agente;
la vicenda Persona_3 Pt_2
(con risvolti penali conclusosi con sentenza di non luogo a procedere); l'omessa comunicazione al
Comandante di obiettivi PEG non conformi alla realtà;
-nella impossibilità di operare concretamente in quanto, a seguito della sua formale assegnazione, nel gennaio 2018, all' U.O. complessa Procedimenti Sanzionatori, Infortunistica e P.G., la stessa non aveva accesso al programma informatico necessario per lo svolgimento della funzione;
-nel fatto che, durante la riorganizzazione dell'anno 2019, non erano state rispettate dal Comune le disposizioni regolamentari che prevedevano una valutazione comparativa nella procedura di assegnazione della P.O Procedimenti sanzionatori, permessi e Front Office, assegnata dapprima all'Ispettore e Pt_3 poi, per il pensionamento di questi, all Parte_5
- nella continua impossibilità di attuare un confronto orale con il Comandante al fine di risolvere le problematiche pratiche, con conseguenti disguidi, avvenendo le interlocuzioni con lo stesso solo per iscritto;
-nell'essere stata appellata dallo stesso in presenza di colleghi quale” incapace” nella gestione dei problemi
(e in particolare della gestione del contratto Open Software, rispetto al quale le era stato chiesto dal
Segretario generale una relazione dettagliata) nonché quale “segretaria del;
Pt_2
-nell'essere stata destinata, quale responsabile, alla U.O. Prossimità, con difficoltà operative nell'attuare la gestione dell'unità;
In caso di ritenuta sussistenza del nesso causale tra la patologia accertata e l'attività lavorativa, accerti se sussista un danno biologico permanente e temporaneo, con relativa quantificazione”
Il Ctu ha concluso ammettendo la sussistenza del nesso causale tra la patologia accertata (disturbo dell'adattamento con sintomatologia prevalentemente depressiva) e l'attività lavorativa;
accertando un danno biologico temporaneo, come documentato dall'assenza per malattia dal 3.6.2019 al 29.6.2019 (27 giorni) del 25%; e un danno biologico permanenteda quantificare come segue: disturbo dell'adattamento con sintomatologia prevalentemente depressiva non complicato: 6% x 0,4 (coefficiente di taratura: tipologia
11 di life events: portata psico-lesiva: lieve. Lesioni accidentali, o malattie di moderata entità, con reliquati modicamente invalidanti. Cambiamento imposto e penalizzante di responsabilità, o di mansioni lavorative…” = 2,4%, come da SIMLA, “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” , Giuffré Editore, 2016.
Applicate le tabelle di Milano 2024, in considerazione dell'età della nel 2019 (53 anni), può ritenersi Pt_1 sussistente un danno biologico pari a € 3.286,80, per danno biologico permanente, oltre interessi sulla somma in questione svalutata all'epoca dei fatti (2019), nonché in € 776,25, a titolo di danno biologico temporaneo (considerato € 115,00 come punto base, non essendo allegata una maggiore sofferenza), oltre interessi sulla somma in questione svalutata all'epoca dei fatti (2019).
-quanto al danno alla reputazione e alla professionalità richiesto, il Comune ha rilevato l'assenza di allegazioni, oltre ad una quantificazione abnorme.
Ad avviso della Corte, sul danno alla reputazione in relazione alle condotte o omissioni in violazione di norme penali ipotizzate a carico della l'appellante deduce soltanto genericamente, sembrando Pt_1
alludere alla vicenda che la vide coinvolta con il collega e alla loro assoluzione in sede penale, Pt_2
senza tuttavia nulla allegare in merito alla tipologia di danno subito.
Quanto al danno alla professionalità, la lo aveva genericamente indicato nel progressivo svuotamento Pt_1
del ruolo e per la compromissione della relazione di fiducia instaurata con il personale di titolarità del
Comandante (non è chiaro se il riferimento fosse o meno alla vicenda che l'aveva vista impedita nella possibilità di modificare i turni a computer a cui non aveva accesso); in ogni caso, anche qui non vi sono allegazioni specifiche sulla tipologia di danno.
-quanto al danno all'immagine, sia all'interno del Comando che nei confronti delle istituzioni (danno privo di allegazioni secondo il , la domanda non appare fondata: la argomenta sul fatto che era CP_1 Pt_1 finita sui giornali nel caso dell'annullamento della sanzione da lei inflitta al da parte del Giudice del Per_3
lavoro; ma comunque non sono state effettuate allegazioni in cosa il danno fosse consistito.
- in relazione al danno per perdita di chance sulla possibilità di potere conseguire l'incarico dopo la riorganizzazione del maggio 2019 (da rapportarsi alle relative retribuzioni di posizione e di risultato, peraltro non indicate), il aveva rilevato che si sarebbe dovuto indicare la probabilità di conseguimento dello CP_1
stesso incarico.
Come sopra argomentato, in occasione di quelle selezioni sicuramente non fu effettuata una motivazione comparativa tra le posizioni, con riferimento al e alla Pt_3 Pt_4
L'appellante ha citato giurisprudenza di legittimità risalente (2001-2010), secondo cui ai fini del danno deve guardarsi alla probabilità che il candidato ha di superare la selezione se la procedura si fosse svolta nel rispetto dei criteri.
12 In proposito, recente giurisprudenza (Cass n. 25442/2024) ha precisato che il risarcimento del danno da cosiddetta perdita di “chance” non segue automaticamente ad una procedura concorsuale illegittima ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall'esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza.
In sostanza, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, deve essere ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017).
Rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza della Cassazione è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n.
11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052;
v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione).
Ciò posto, nella specie, non sussistono allegazioni specifiche e prove sull'alta probabilità di conseguimento della posizione ambita, al di là della considerazione che era D3 e D4 e quindi la domanda Pt_3 Pt_4
risarcitoria va respinta.
-quanto al danno da demansionamento (da determinarsi in relazione alla relativa retribuzione tabellare, non indicata dalla parte), la domanda va respinta per essere stata esclusa la fattispecie di demansionamento.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono a carico di parte appellata soccombente e si liquidano ex
DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in relazione al valore della causa (come accertato) per i seguenti importi: € 2.501,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché € 1.923,00, per compensi del presente grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A carico di parte appellata anche le spese di consulenza tecnica come liquidate in separato decreto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna il CP_1
al pagamento nei confronti di di un importo a titolo di risarcimento danni pari a €
[...] Parte_1
3.286,80, per danno biologico permanente, oltre interessi sulla somma in questione svalutata all'epoca dei
13 fatti (2019), nonché in € 776,25, a titolo di danno biologico temporaneo, oltre interessi sulla somma in questione svalutata all'epoca dei fatti (2019);
-respinge l'appello nella rimanente parte;
-condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € CP_1 CP_1
2.501,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 1.923,00, per compensi del presente grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-pone definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica come liquidate in Controparte_1
separato decreto.
Firenze, 10 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
N
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