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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
879/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1 rappresentato dall'Avv. Avv.ti Alessandra
Di Bugno e Alessio Coli, per procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e CP_1 Controparte_2 rappresentate dagli Avv. Ti Daniele
Biagini e Simona Bisà, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATE
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.ma
Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello, per i motivi tutti esposti nel presente atto e in riforma della sentenza n.
449/2024 del 06/07/2024 pubblicata il
10/07/2024 nel procedimento n. 1124/2019 re sa dal Tribunale di Massa Giudice Dott. Alessandro
Pellegri: in via pregiudiziale e preliminare: rigettare l'istanza di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellante e conseguentemente dichiarare l'ammissibilità dell'atto di citazione in appello formulato dall' Parte_1
nel merito, in accoglimento del motivo
[...]
d'appello di cui alla narrativa, previa eventuale richiesta di chiarimenti alla CTU, riformare i capi della sentenza appellata, con riduzione del la quantificazione del danno non patrimoniale, previa corretta qualificazione giuridica dello stesso, sulla base di tutte le argomentazioni illustrate nel presente atto, anche in considerazione delle effettive responsabilità nella causazione dei danni addebitabili all' appellante. Con Parte_2 vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge del presente giudizio e del giudizio di primo grado. In via istruttoria si chiede che
l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia, se ritenuto necessario, chiamare a chiarimenti il Collegio peritale del giudizio di prime cure (Dott.
[...]
e Dott. al fine di chiarire Per_1 Persona_2 quali fossero le aspettative di vita massime del IG.
, calcolate all'epoca dei fatti (anno Parte_3
2014) stanti: il carcinoma e le altre comorbidità da cui era affetto. PER PARTE APPELLATA: Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova In via pregiudiziale e preliminare per le causali di cui in atto dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall' Nel merito, Parte_1 respingere l'appello proposto dall'
[...]
in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e confermare la sentenza n. 449/2024 del Tribunale di Massa, anche con altra motivazione. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Parole chiave: perdita anticipata della vita
Motivi
1 il giudizio di primo grado
ed hanno citato in CP_2 Parte_4 giudizio, innanzi al Tribunale di Massa,
[...] ed hanno sostenuto: Parte_1
• di essere figlie di;
Parte_3
• che questi, già affetto da adenonocarcinoma, il 17 novembre del 2014, a causa di forti dolori addominali, si era recato presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Carrara, ove gli era stata diagnosticata “peritonite diffusa da perforazione di ulcera gastrica”;
• che il personale medico aveva sottoposto il padre ad intervento chirurgico urgente di “raffia di ulcera dell'antro gastrico ed epiploon plastica”
“Toiletta peritoneale”;
• che detta raffia non aveva tenuto a causa del tessuto affetto da adenocarcinoma su cui era stata effettuata;
• che si era reso necessario ulteriore intervento chirurgico rivelatosi inutile, in quanto il padre era deceduto il 21 novembre 2014;
• che il decesso era dovuto all'errata scelta ed esecuzione del primo intervento.
Le attrici hanno chiesto di condannare la controparte al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e da perdita di chances
L' si è costituita Parte_1 in giudizio ed ha chiesto di respingere ogni domanda nei suoi confronti.
La causa è stata istruita a mezzo di ctu ed è stata decisa con la sentenza n. 449 del 2024, pubblicata il 10 luglio del 2024, che ha così statuito: “1 accerta e, per l'effetto, dichiara la responsabilità dell' C.F. Parte_1 per i fatti oggetto di causa;
2. P.IVA_1 conseguentemente, dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna l' C.F. Parte_1
a corrispondere: a. a titolo di P.IVA_1 risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, la somma pari ad Euro 330.613,29, in favore di oltre interessi legali dalla Controparte_2 deliberazione della presente sentenza fino all'effettivo saldo;
b. a titolo di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, la somma pari ad Euro 261.914,41 in favore di Pt_4
, oltre interessi legali dalla deliberazione
[...] della presente sentenza fino all'effettivo saldo;
3. dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna parte convenuta, C.F. Parte_1
a rifondere alle parti attrici , P.IVA_1 CP_2
e , con solidarietà attiva
[...] Parte_4 tra loro, le spese processuali che liquida in Euro
37.950,90, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
4. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, interamente e definitivamente a carico di parte convenuta
C.F. Parte_1
5. indica P.IVA_1 Parte_1
C.F. come la parte nei cui
[...] P.IVA_1 confronti dovrà essere recuperata l'imposta, prenotata a debito, di registro della presente sentenza”.
Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità di parte convenuta nella morte del sig. , sulla CP_2 base delle risultanze della ctu, ha liquidato ad entrambe le attrici il danno da perdita del rapporto parentale, quantificando l'importo dovuto a , convivente con il padre, Controparte_2 in 330.613,29 euro e quello dovuto ad Pt_4
in 261.914,41 euro.
[...]
2 Il giudizio di appello ha impugnato la Parte_1 sentenza in esame ed ha chiesto di ridurre gli importi liquidati a titolo di risarcimento.
ed si sono costituite in CP_2 Parte_4 giudizio ed hanno chiesto di dichiarare inammissibile l'atto di appello.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 Motivi di appello
Col primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “erronea valutazione dei fatti e della documentazione sanitaria posti a fondamento della domanda – erronea valutazione delle risultanze della ctu e dei chiarimenti redatti dal dr. e Per_2 dal dr. erroneità, contraddittorietà e Persona_1 carenza della motivazione della impugnava la sentenza per erronea valutazione dei fatti e della documentazione sanitaria posti a fondamento della domanda”.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato di aderire alle conclusioni della ctu, non le aveva, però, considerate, nella parte in cui queste evidenziavano che l'appellante aveva, prima dell'intervento, a causa dalla patologia da cui era affetto, un'aspettativa di vita di 28,7 mesi.
L'errore medico aveva, quindi, determinato un danno da premorienza del IG. Parte_3
(perdita anticipata della vita) di due anni e mezzo.
Nel caso di specie, non doveva essere liquidato un danno da morte, ma da perdita anticipata della vita o danno c.d. da premorienza. Il paziente sarebbe, comunque, morto, successivamente, per il decorso infausto della malattia, e di ciò doveva tenersi conto ai fini della quantificazione del risarcimento, riducendo gli importi liquidati.
Tenuto conto delle tabelle Istat della mortalità per singole età, l'aspettativa di vita di un uomo di 78 anni era pari a circa 87 anni di età, per cui se il sig. fosse stato in condizioni di salute CP_2 adeguate avrebbe avuto ancora 9 anni di vita, mentre, di fatto, a causa delle sue condizioni di salute, aveva un'aspettativa concreta di 2 anni e mezzo. Su queste basi, l'appellante ha proposto questo criterio di calcolo per la determinazione del danno parentale (da morte) come previsto dalle tabelle di Milano: per la IG.ra : X Controparte_2
-330.613,29 X 2,5 / 9,5 = 87.004,00; - Per la
IG.ra : X = 261.914,41 X 2,5/ 9,5 Parte_4 - 68.925,00.
4 Il risarcimento del danno.
Va premesso che , 78enne all'epoca Parte_3 dei fatti, era affetto da tumore gastrico al III stadio, con una sopravvivenza mediana, se non vi fosse stato l'evento oggetto di causa, secondo la classificazione TNM e AJCC di 28,7 mesi (ctu, pagg. 19 e 23).
Secondo le figlie, di tali circostanze non potrebbe tenersi conto ex art. 345 c.p.c., in quanto allegate dalla controparte solo con l'atto di appello.
L'eccezione è infondata.
Il danno patito dalle attrici consiste nel
“pregiudizio da minor tempo vissuto con il congiunto” (Cass. 21415/24; in termini analoghi, si veda Cass. 15991/11).
Il personale medico, con il proprio errore, causò la morte del sig. , dal momento che CP_2
l'accertamento del nesso di causalità deve essere condotto rispetto all'evento hic ed inde verificatosi. Non è, quindi, dubbio che il danno in esame altro non è che una species di quello da perdita del rapporto parentale, caratterizzato dal fatto che il sig. , già in condizioni CP_2 invalidanti idonee a condurlo alla morte nel giro di 2 anni e mezzo, a prescindere da eventuali condotte di terzi, morì a causa dell' erroneo intervento medico.
Conseguentemente, secondo la giurisprudenza, a fronte di una domanda volta a rivendicare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, è ben possibile liquidare il danno da perdita anticipata della vita di un congiunto, in quanto non muta né la causa petendi, né il petitum (Cass. 5641/18, paragrafi 2.3 e 2.4), ma solo, a giudizio della Corte, il nome.
Non c'è, quindi, alcun elemento di novità nei motivi di appello proposti da parte appellante rispetto alle circostanze di fatto già indicate nel giudizio di primo grado (tanto più che l'esistenza della patologia tumorale era stata allegata dalle stesse parti attrici nella citazione di primo grado), ma solo la richiesta di “personalizzare” (in riduzione) la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, attraverso una contestazione di quelli che sono gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta.
Passando al merito, il motivo di appello è parzialmente fondato.
Le tabelle di Milano, nel quantificare il danno, si riferiscono “fisiologicamente” alla perdita parentale relazionata a un soggetto che sarebbe vissuto secondo l'età media della statistica demografica (Cass. 35998/23) e non contemplano l'ipotesi di una vita accorciata. Quest'ultima circostanza, quindi, legittima una liquidazione anche inferiore ai minimi edittali (sul punto, in merito alla riduzione degli importi liquidati con le tabelle milanesi nel caso di circostanze eccezionali da queste non contemplate, si veda Cass.
26440/22).
Secondo le parti appellate, però, l'aspettativa di vita di , pur gravemente malato, Parte_3 non era minore di quella di un coetaneo in buone condizioni, nel 2015, per il quale l contempla CP_3 un'aspettativa di vita di 80 anni, pari, cioè, a quella di . Da ciò, le appellate ne Parte_3 fanno discendere che gli importi riconosciuti dalle tabelle milanesi non dovrebbero essere decurtati.
Tali conclusioni non sono condivisibili, per ragioni processuali e di merito.
Quanto alle prime, si osserva che solo in comparsa conclusionale le sig.re hanno contestato i CP_2 diversi dati indicati dall'appellante, che, CP_3 invece, colloca l'aspettativa di vita di un 78enne, nel 2015, ad 87 anni.
Le allegazioni sul punto delle parti appellate sono tardive e non impediscono, di conseguenza, di Parte considerare il dato statistico fornito dalla come non contestato ex art. 115 c.p.c. Va, infatti, ricordato che,
secondo la giurisprudenza, “Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.” (Cass.
20232/22).
Quanto al merito, si osserva che la morte di una persona cara è causa sia di sofferenza interiore, sia di uno stravolgimento negativo della vita del sopravvissuto. La morte provoca nei sopravvissuti un vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e l'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello;
tale evento luttuoso non consentirà più di fare ciò che per anni si è fatto, ed avrà conseguenze anche nelle relazioni tra i superstiti.
Il dolore, la sofferenza e lo sconvolgimento della vita di chi sopravvive sono tanto maggiori quanto più l'evento luttuoso è inaspettato. Per questo, del resto, tanto più giovane è la vittima primaria, tanto maggiore è il punteggio attribuito dalle tabelle di Milano ed il conseguente risarcimento.
Nel caso di morte di persona che, secondo la scienza medica, non ha speranza di sopravvivenza oltre una certa data, il congiunto è, se non pronto psicologicamente a metabolizzare il lutto (per quanto sia possibile prepararsi ad un simile evento), comunque, meno impreparato a tentare di attutirne le conseguenze. Per questo, l'impatto sulla vita intima e sulle abitudini di vita dovrebbe essere di minor portata. Di conseguenza, la posizione di chi perde un congiunto già gravemente ammalato non è identica a que lla di chi perde improvvisamente un proprio caro, con una identica aspettativa di vita statistica: nel primo caso, la consapevolezza dei congiunti della vittima primaria delle ridotte aspettative di vita della stessa a causa della sua malattia oncologica, proprio per la maggior attendibilità dei dati della scienza medica rispetto ai dati della statistica è, come detto, elemento idoneo ad acuire il dolore per il venir meno della possibilità di passare con il congiunto quel ridotto tempo assegnato dalla progr essione della patologia. Tale preparazione spirituale è assai meno presente nel caso in cui il congiunto deceduto sia una persona anziana, in buona salute, in quanto l'evento luttuoso è, in qualche modo, previsto sì, ma solo come ipotesi astratta, possibile, ma non certo come probabile e, anzi,
l'eventualità viene, per una reazione psicologica comprensibile, rifiutata. Un conto è la perdita di un caro con il quale si presume di vivere per un periodo di tempo che, allo stato, sembra indeterminato, sia pure limitato nel tempo;
altro è perdere la possibilità di godere della compagnia del congiunto la cui vita era certamente destinata a interrompersi in un arco temporale prevedibile e previsto.
Riconosciuta, quindi, la necessità di tener conto del più limitato periodo di vita goduto, si deve procedere alla quantificazione del danno.
La soluzione proposta dall'appellante, pure seguita da parte della giurisprudenza di merito, non convince. In questa prospettiva, partendo dal presupposto che i risarcimenti riconosciuti dalle tabelle del Tribunale di Milano tengono conto del presumibile periodo statistico di vita della vittima primaria, tale criterio propugna una riduzione proporzionale di tutti i punti legati ai parametri indicati per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, in relazione all'intervallo di tempo tra l'aspettativa di vita effettiva e quella media.
Il metodo sopra riassunto determina, sulla base di una media matematica, il valore pecuniario attribuito dalle tabelle milanesi per ogni anno di vita comune perso, determinato alla luce dell'aspettativa di vita media risultante dalle tabelle sulla mortalità; tale valore viene CP_3 quindi, moltiplicato per gli anni residui di vita secondo l'aspettativa di vita concreta, desunta dai dati scientifici in possesso.
Questa Corte, in un recente precedente (sentenza
268/25), ha già indicato le ragioni per le quali il criterio proporzionale non è applicabile, se non con il ricorso ad adeguati correttivi equitativi, che tengano conto della specificità del caso concreto.
Le ragioni di tale sfiducia possono essere così sintetizzate.
Ciò che non convince del criterio proposto dalla parte appellante è che, così facendo, si attribuisce ad ogni anno di vita comune perduta il medesimo valore. Per chi sta a fianco di un congiunto, malato terminale, quelli che si sanno essere gli ultimi mesi di vita del congiunto hanno un valore diverso rispetto ad un analogo periodo “ordinario”, non accompagnato da tale certezza. Non è la stessa cosa passare pochi mesi con chi sta bene e non lascia presagire alcun exitus imminente, rispetto all'identico periodo temporale passato con chi, invece, si sa essere prossimo a lasciare definitivamente. Questi mesi finali, in questo secondo caso, rappresentano probabilmente il periodo più intenso nel rapporto personale e sono decisivi, per rimuovere ogni incomprension e, per non lasciare alcun non detto e per poter accompagnare il congiunto nel fine vita, completando il processo di addio e di separazione dal congiunto. Il danno da perdita del rapporto parentale patito dai superstiti ha una duplice componente, morale e dinamico-relazionale. Sotto tale profilo, non può non considerarsi come l'applicazione di una pura proporzione matematica risulterebbe insoddisfacente, dal momento che la sofferenza morale ed il dolore per la anticipata perdita di uno stretto familiare non sono semplicisticamente scomponibile in frazioni. Il dolore del lutto è una componente fissa, che prescinde dalla presumibile vita residua del congiunto.
Non solo: il criterio proporzionale sopra delineato attribuisce un importo significativamente maggiore rispetto a chi, malato terminale, avrebbe comunque avuto una minor aspettativa di vita, secondo le statistiche e, quindi, non assicura CP_3 sempre che la liquidazione equitativa rappresenti una compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, che “l'ambiente sociale accetta come equa” (Cass. 1579/19). Il rischio, in questo caso, è di liquidare importi meramente simbolici o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno, mentre la liquidazione deve essere congrua, dovendo tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (in termini analoghi, si veda Corte di
Appello Milano 728/25). In quest'ottica, le tabelle di Milano, non rappresentando una funzione lineare, non consentono di estrapolare un valore punto su base temporale “omogeneo”.
Su queste basi, quindi, per adattare le tabelle di
Milano alla presente fattispecie, non resta che fare riferimento al criterio equitativo, così come, del resto, nel caso esaminato da Cass. 35998/23, che ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno da morte anticipata del congiunto sulla base delle tabelle di Milano, equitativamente ridotte in percentuale, evidenziando, comunque, la necessità di tener conto della prevedibile durata della vita statistica residua, ove non vi fosse stato l'errore medico.
Sotto questo profilo, ex art. 1226 c.c., tenuto conto del fatto che le appellanti hanno perso poco presumibilmente poco meno di 2 anni di vita comune con il padre e che di questo le donne erano consapevoli, risulta equo dimezzare ex art. 1226
c.c. gli importi liquidati dal Tribunale, per cui sono dovuti a 166.000,00 euro Controparte_2
(arrotondato) ed a 131.000,00 Parte_6 euro (arrotondato).
4 le spese di lite
Ai fini della liquidazione delle spese di lite, in conformità con la giurisprudenza dominante, in merito al criterio della soccombenza, si deve aver riguardo all'esito complessivo della lite.
“La liquidazione delle spese deve tener conto dell'esito globale della lite, rispetto alla quale è certamente soccombente il pur avendo CP_4 ottenuto una limitata riduzione degli importi dovuti in sede di appello. Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)” (Cass. 9064/18). Parte Non è dubbio che la è, all'esito del giudizio, soccombente, alla luce della sua responsabilità e della conseguente condanna. Secondo la giurisprudenza, il fatto che le pretese della parte attrice non siano state integralmente accolte non
è motivo di compensazione delle stesse (sul punto,
Cass. Sez. Un. 32061/22: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dell e spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”).
Per l'appello, sono stati previsti parametri minimi, tenuto conto che in esso si è discusso solo del quantum.
Le spese di lite devono, comunque, essere riliquidate, tenendo conto del criterio di cui all'art. 5, co. 1 DM 55/14, avendo riguardo, ai fini del valore, alla somma attribuita alla parte vincitrice e dell'incremento per l'assistenza a più parti. A tal fine, si applica la seguente massima:
“In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103
c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidaz ione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m.
n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda
(o alla condanna) di importo più elevato” (Cass.
10367/24).
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Massa 449/2024 del 06/07/2024 pubblicata il
10/07/2024 ed in accoglimento parziale dell'appello proposto da Controparte_5 ridetermina l'importo che Controparte_5
è tenuta a pagare a in 166.000,00 Controparte_2 euro ed a in 131.000,00 euro;
Parte_4 ridetermina le spese di lite del giudizio di primo grado che è tenuta a Controparte_5 rifondere a ed in CP_2 Parte_4
18.334,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna a rifondere a Controparte_5
ed le spese di lite del CP_2 Parte_4 giudizio di appello, che liquida in euro 9.308,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 29 aprile 2025
Il Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno