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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 120/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AUTELITANO ROBERTA
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AUTELITANO ROBERTA IA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
ZUCCETTI SILVIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
ZUCCETTI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._5 dell'avv. PASCALE MARCO e dell'avv. RUSSO GIUSEPPE
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: a) respingere le domande tutte già avanzate da parte appellata con l'atto di citazione notificato il 9.2.2013- b) confermare la Parte_3 statuizione in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dagli appellanti coniugi e nei confronti di Parte_1 Parte_2
con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale Parte_3
depositata il 03.06.2013; c) con vittoria di spese e compensi sia del presente grado di giudizio e, alla luce die motivi addotti nel presente gravame, anche del giudizio di prime cure;
per : - accertare e dichiarare il definitivo passaggio in giudicato Parte_3
della sentenza nel rapporto tra l'appellato e gli eredi della Sig.ra Persona_1
- nel merito, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza e pretestuosità dell'avversario gravame disponendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze del grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- confermare per lo effetto la sentenza n. 832/2019 resa dal Tribunale di Locri;
- accertare, in ogni caso, la formazione del giudicato sul capo della sentenza che ha riconosciuto al Sig. la comproprietà di 1/4 del fabbricato sito in Bovalino Parte_3
alla Via Spagnolo Moriasciano ferme le conseguenze ricavatene dal Giudice di prime cure.
per e accertare e dichiarare il vizio di notifica della Controparte_1 Controparte_2
citazione in appello, per inosservanza dei termini minimi a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e per l'effetto Voglia disporre la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti degli appellati, o quantomeno una remissione in termini, ai fini di una corretta costituzione in giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 9.2.2013,
[...]
conveniva in giudizio e Parte_3 Persona_1 Parte_1 Pt_2
, affermando che:
[...]
- con testamento olografo del 25.5.2005, gli aveva legato Persona_2 due camere ed uno stanzino, costituenti ¼ dell'immobile sito in Bovalino alla via
Spagnolo Mosciaro, in catasto al foglio 15, particella 98 sub 4 e sub 1 (in parte);
pag. 2/9 - la testatrice era proprietaria del 50% dell'immobile per atto di divisione del 13.2.1981,
e precisamente della porzione di fabbricato posto al piano terra composto da due vani, in catasto al foglio 15, particella 98 sub 4, e che il restante 25% le era pervenuto per successione alla morte di Persona_3
- il 25% era pervenuto ad germana di , per Persona_1 Persona_2
successione alla morte della genitrice Persona_3
- alla morte di procedeva alla Persona_2 Persona_1 denuncia di successione inserendo nell'asse ereditario anche la porzione di immobile legata in favore del (denuncia trascritta in data 12.09.2007) e stipulava Parte_3
preliminare di vendita dell'intero immobile (particelle n. 98 sub 1, 3, 4 e 5) con scrittura privata datata 20.12.2007;
- con atto pubblico del 29.4.2008, trascritto in data 28.5.2008, Persona_1
vendeva a e detto immobile, atto che veniva trascritto Parte_1 Parte_2
anche in data 3.07.2008 quale accettazione tacita di eredità in favore di Per_1
[...]
- gli acquirenti diffidavano il a rilasciare la porzione di immobile Parte_3
asseritamente occupata in modo illegittimo;
L'attore deduceva la nullità dell'atto di compravendita del 29.4.2008, in quanto aveva come oggetto bene in parte altrui e per inosservanza del principio di continuità delle trascrizioni, ed in via subordinata eccepiva la mala fede dei terzi acquirenti, con conseguente inefficacia dell'effetto sanante della trascrizione, e concludeva chiedendo di dichiarare la nullità della denuncia di successione n. 500, vol. 2005 presentata da e trascritta in Reggio Calabria in data 12.09.2007, la nullità del Persona_1
successivo atto di vendita nella parte relativa alla proprietà della originaria particella 98, sub 4 e porzione di sub 1, del foglio di mappa 15 di estensione pari a complessivi mq
65.02 oltre cortile pertinenziale di estensione pari a circa 38.00 mq, nonché di dichiarare la inopponibilità dell'acquisto trascritto dai coniugi – in virtù della mancata Pt_1 Pt_2
osservanza del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c. e, in ogni caso, la inefficacia sanante della trascrizione a tutela del terzo contraente in mala fede dall'erede o legatario apparente, con condanna al risarcimento dei danni della venditrice, per una somma pari al valore dell'immobile.
pag. 3/9 In subordine, il chiedeva la condanna della venditrice ex art. 2043 c.c la Parte_3
somma di €. 48.765,00 quale valore della quota parte di cespite illegittimamente compravenduta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si costituivano gli acquirenti, e , che escludevano Parte_1 Parte_2
l'opponibilità dell'acquisto dell'attore ed affermavano la propria buona fede, non avendo il provveduto alla trascrizione del testamento olografo né Parte_3 dell'acquisto del legato immobiliare, mentre l'acquisto della venditrice era stato trascritto anche quale atto di accettazione tacita di eredità. I convenuti chiedevano pertanto il rigetto della domanda dell'attore e, in via riconvenzionale, il rilascio della porzione immobiliare occupata, o in subordine l'individuazione esatta della porzione spettante al . Parte_3
Alla prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio che Persona_1
eccepiva la nullità del testamento olografo perché disponeva di bene in comunione pro indiviso, e concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del legato del 50%.
Nel corso del giudizio decedeva per cui il giudizio veniva riassunto Persona_1
dagli eredi e CP_1 Controparte_2
Con sentenza n. 832/2019, il Tribunale di Locri dichiarava l'inefficacia dell'atto di vendita nei confronti di e condannava i convenuti in solido al Parte_3 pagamento della somma di € 40.800,00 in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e spese di giudizio, accogliendo altresì la domanda riconvenzionale dei coniugi con conseguente ordine al di rilascio CP_3 Parte_3 dell'immobile in loro favore.
Con atto di citazione notificato il 14.2.2020, i coniugi impugnavano la Parte_4
predetta sentenza, lamentando che:
1. il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla nullità del legato di cosa in parte altrui, non potendosi applicare al caso di specie l'art. 652 c.c.;
2. la sentenza sarebbe frutto di erronea valutazione della produzione documentale, essendo invece opponibile l'acquisto nei confronti del legatario;
3. la motivazione sarebbe illogica rispetto alla tutela dell'affidamento incolpevole del terzo acquirente dall'erede apparente ed alle conseguenze della vendita;
pag. 4/9 4. il giudice di prime cure avrebbe errato nel determinare il valore della porzione spettante al e nel condannare gli acquirenti in solido con gli eredi dalla Parte_3
venditrice;
5. le spese di lite sarebbero state regolate in maniera errata.
Per questi motivi
, gli appellanti concludevano per la riforma della sentenza impugnata nei termini sopra riportati.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la fondatezza dei Parte_3
motivi di appello, evidenziava che la venditrice era consapevole della esistenza del legato sin dal 2006 ed escludeva la buona fede degli attori e la continuità delle trascrizioni.
Con ordinanza del 28.09.2020, emessa a seguito dell'udienza tenutasi con trattazione scritta in pari data, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 26.5.2021 si costituivano e eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1 lamentando che tra la data della notifica dell'appello (14.2.2020) e l'udienza indicata in citazione (11.6.2020, poi differita d'ufficio al 25.6.2020) i termini per la costituzione del convenuto sarebbero stati sospesi per 63 giorni ex art. 83 del DL 18/2020, per cui non erano stati rispettati i termini minimi a comparire. Gli appellati chiedevano, pertanto, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, disponendone la rinnovazione e fissando nuova udienza per consentire la piena difesa degli appellati.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di nullità della citazione in appello, sollevata da e CP_1 [...]
è infondata e deve essere rigettata. CP_2
L'atto di citazione è stato regolarmente notificato agli appellati in data 14.2.2020, per cui alcuna nullità si è verificata rispetto al termine a comparire per l'udienza del
11.6.2020. La sospensione dei termini per la costituzione degli appellati non può determinare la nullità (successiva) dell'atto di appello, attesa la assenza di vizi della vocatio in ius, bensì l'esistenza di disporre il differimento d'ufficio dell'udienza di pag. 5/9 comparizione delle parti, in modo da consentire la compiuta difesa degli appellati (cfr.
Cass. Sez 3, ord. n. 10139 del 15.04.2024).
Detta esigenza è stata soddisfatta nel presente procedimento mediante il differimento d'ufficio dell'udienza del 25.6.2020 (cui era stata inizialmente differita l'udienza indicata in citazione) all'udienza del 24.9.2020, rispetto alla quale era certamente utilmente decorso il termine per la costituzione degli appellati.
2.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Si esamineranno, in applicazione del principio della ragione più liquida, il secondo, il quarto ed quinto motivo di appello, poiché fondati e tali da portare alla riforma della sentenza impugnata nei termini richiesti dagli appellanti.
2.2. Il caso in esame, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di prime cure, non è disciplinato dall'art. 534 c.c., che riguarda la petizione ereditaria, ma dall'art. 2652 n. 7 c.c. - che subordina ad alcune condizioni temporali in ordine alle trascrizioni la tutela del terzo di buona fede acquirente a qualsiasi titolo di beni dall'erede apparente
– che dirime i conflitti nei casi di acquisto a titolo oneroso dall'erede in tutti i casi in cui non si rientra nella petitio haereditatis, di acquisto a titolo gratuito dallo erede apparente e di acquisto dal legatario, e richiede un requisito specifico, consistente nell'inerzia del vero erede e legatario per cinque anni, idoneo da solo a giustificare una diversità di disciplina in ordine alla buona fede. Questa nel caso di cui all'art. 534 deve essere provata, mentre si presume nell'ipotesi prevista dall'art. 2652 n. 7, anche con riguardo all'acquirente a titolo gratuito in applicazione del principio generale enunciato dall'art. 1147 c.c., identicamente alle ipotesi considerate nei nn. 1, 4, 6 e 9 dello stesso art. 2652
c.c. (cfr. Cass. n. 2114/66 e n. 1402/89).
Nel caso di specie, la domanda giudiziale è stata trascritta in data 19.03.2013, mentre la denuncia di successione è stata trascritta dall'erede apparente in data 12.09.2007, ossia oltre cinque anni prima della trascrizione della domanda giudiziale di nullità della predetta denuncia di successione e della vendita, ed il successivo atto di acquisto era stato trascritto in data 28.5.2008. La trascrizione della denuncia di successione ai fini della voltura catastale degli immobili costituisce certamente una ipotesi di accettazione tacita della eredità, non essendo solo un adempimento a fini fiscali, visto che la trascrizione viene richiesta successivamente alla denuncia del 2005 proprio per pag. 6/9 procedere alla rettifica dell'intestazione catastale, mostrando così chiaramente la volontà dell'erede di accettare l'eredità della germana. Di tanto è consapevole anche il
, che difatti impugna detta denuncia e la relativa trascrizione, ritenendola Parte_3
nulla. Dalla data di questa trascrizione, cui segue il successivo atto di vendita regolarmente trascritto, trascorrono oltre cinque anni fino alla proposizione e trascrizione della domanda giudiziale diretta a far valere la nullità dell'acquisto da parte dell'erede. Il legatario, infatti, agisce per far accertare la validità del suo legato e quindi la nullità della denuncia di successione (nella parte in cui si riferisce alla attestazione dell'acquisto per successione anche del bene oggetto di legato).
In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2652 n. 7 c.c., quindi, l'acquisto dei coniugi – non potrebbe essere travolto dall'accoglimento della domanda di Pt_1 Pt_2 nullità, e l'acquisto in buona fede è certamente opponibile al legatario.
Non vi è prova che gli acquirenti fossero consapevoli della esistenza del legato, atteso che risulta ammesso in giudizio solo che la venditrice aveva reso nota la circostanza che parte dell'immobile era occupato e che il prezzo era da ridurre non perché vi fosse pericolo di evizione, ma per la necessità di agire giudizialmente per il recupero del possesso.
Non vi sono ragioni per dubitare della buona fede degli acquirenti, che si deve ritenere presunta, in applicazione del principio generale enunciato dall'art. 1147 c.c., non ricorrendo come visto il caso dell'art. 534 c.c. e non essendo condivisibile l'isolata giurisprudenza citata dall'appellato, che estende una regola speciale – dettata per la petizione di eredità – ad un caso che è solo in parte analogo e che è disciplinato da norma specifica, l'art. 2652 c.c., all'interno della quale invece si applica il principio generale della presunzione di buona fede.
2.3. Il quarto motivo di appello è fondato.
La sentenza di prime cure, infatti, ha ritenuto che l'acquisto degli appellanti non fosse opponibile al legatario ed ha condannato sia gli acquirenti e la venditrice in solido al risarcimento del danno nei suoi confronti, sebbene il non avesse mai Parte_3
chiesto il risarcimento del danno nei confronti dei coniugi , ma solo nei Parte_4
confronti della venditrice ed erede Per_1
pag. 7/9 In mancanza di domanda da parte dell'attore, la sentenza è certamente nulla per tale capo di domanda, per cui la decisione sul punto deve pertanto essere certamente riformata.
2.4. Diventa a questo punto superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, atteso che l'accertamento della eventuale nullità totale o parziale del legato non avrebbe alcun effetto sull'acquisto da parte degli appellanti, per i motivi sopra indicati.
La sentenza di prime cure è, infatti, passata in giudicato rispetto alla posizione della venditrice, per cui l'eventuale invalidità del legato non potrebbe influire sulla domanda proposta nei confronti della ed oggi dei suoi eredi, né potrebbe modificare la Per_1 decisione rispetto alla validità dell'acquisto degli appellanti.
In riforma della sentenza di primo grado, si devono pertanto rigettare le domande di nei confronti di e . Parte_3 Parte_1 Parte_2
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico di e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando Parte_3
le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 52.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
7.616,00 per il primo grado (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,000 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale), ed €
4996,00 il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00per la fase decisionale).
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite nei confronti di e CP_1 [...]
in ragione della marginalità dell'attività difensiva svolta e della relativa CP_2 indifferenza della posizione degli appellati rispetto all'appello dei coniugi CP_2
– . Pt_1 Pt_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1 Parte_2
n. 832/2019, così provvede:
pag. 8/9 1. accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di e Parte_3 Parte_1 Pt_2
;
[...]
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle Parte_3
spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 804,00 per spese ed € 12.612,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. compensa le spese di lite nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 120/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AUTELITANO ROBERTA
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AUTELITANO ROBERTA IA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
ZUCCETTI SILVIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
ZUCCETTI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._5 dell'avv. PASCALE MARCO e dell'avv. RUSSO GIUSEPPE
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: a) respingere le domande tutte già avanzate da parte appellata con l'atto di citazione notificato il 9.2.2013- b) confermare la Parte_3 statuizione in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dagli appellanti coniugi e nei confronti di Parte_1 Parte_2
con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale Parte_3
depositata il 03.06.2013; c) con vittoria di spese e compensi sia del presente grado di giudizio e, alla luce die motivi addotti nel presente gravame, anche del giudizio di prime cure;
per : - accertare e dichiarare il definitivo passaggio in giudicato Parte_3
della sentenza nel rapporto tra l'appellato e gli eredi della Sig.ra Persona_1
- nel merito, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza e pretestuosità dell'avversario gravame disponendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze del grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- confermare per lo effetto la sentenza n. 832/2019 resa dal Tribunale di Locri;
- accertare, in ogni caso, la formazione del giudicato sul capo della sentenza che ha riconosciuto al Sig. la comproprietà di 1/4 del fabbricato sito in Bovalino Parte_3
alla Via Spagnolo Moriasciano ferme le conseguenze ricavatene dal Giudice di prime cure.
per e accertare e dichiarare il vizio di notifica della Controparte_1 Controparte_2
citazione in appello, per inosservanza dei termini minimi a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e per l'effetto Voglia disporre la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti degli appellati, o quantomeno una remissione in termini, ai fini di una corretta costituzione in giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 9.2.2013,
[...]
conveniva in giudizio e Parte_3 Persona_1 Parte_1 Pt_2
, affermando che:
[...]
- con testamento olografo del 25.5.2005, gli aveva legato Persona_2 due camere ed uno stanzino, costituenti ¼ dell'immobile sito in Bovalino alla via
Spagnolo Mosciaro, in catasto al foglio 15, particella 98 sub 4 e sub 1 (in parte);
pag. 2/9 - la testatrice era proprietaria del 50% dell'immobile per atto di divisione del 13.2.1981,
e precisamente della porzione di fabbricato posto al piano terra composto da due vani, in catasto al foglio 15, particella 98 sub 4, e che il restante 25% le era pervenuto per successione alla morte di Persona_3
- il 25% era pervenuto ad germana di , per Persona_1 Persona_2
successione alla morte della genitrice Persona_3
- alla morte di procedeva alla Persona_2 Persona_1 denuncia di successione inserendo nell'asse ereditario anche la porzione di immobile legata in favore del (denuncia trascritta in data 12.09.2007) e stipulava Parte_3
preliminare di vendita dell'intero immobile (particelle n. 98 sub 1, 3, 4 e 5) con scrittura privata datata 20.12.2007;
- con atto pubblico del 29.4.2008, trascritto in data 28.5.2008, Persona_1
vendeva a e detto immobile, atto che veniva trascritto Parte_1 Parte_2
anche in data 3.07.2008 quale accettazione tacita di eredità in favore di Per_1
[...]
- gli acquirenti diffidavano il a rilasciare la porzione di immobile Parte_3
asseritamente occupata in modo illegittimo;
L'attore deduceva la nullità dell'atto di compravendita del 29.4.2008, in quanto aveva come oggetto bene in parte altrui e per inosservanza del principio di continuità delle trascrizioni, ed in via subordinata eccepiva la mala fede dei terzi acquirenti, con conseguente inefficacia dell'effetto sanante della trascrizione, e concludeva chiedendo di dichiarare la nullità della denuncia di successione n. 500, vol. 2005 presentata da e trascritta in Reggio Calabria in data 12.09.2007, la nullità del Persona_1
successivo atto di vendita nella parte relativa alla proprietà della originaria particella 98, sub 4 e porzione di sub 1, del foglio di mappa 15 di estensione pari a complessivi mq
65.02 oltre cortile pertinenziale di estensione pari a circa 38.00 mq, nonché di dichiarare la inopponibilità dell'acquisto trascritto dai coniugi – in virtù della mancata Pt_1 Pt_2
osservanza del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c. e, in ogni caso, la inefficacia sanante della trascrizione a tutela del terzo contraente in mala fede dall'erede o legatario apparente, con condanna al risarcimento dei danni della venditrice, per una somma pari al valore dell'immobile.
pag. 3/9 In subordine, il chiedeva la condanna della venditrice ex art. 2043 c.c la Parte_3
somma di €. 48.765,00 quale valore della quota parte di cespite illegittimamente compravenduta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si costituivano gli acquirenti, e , che escludevano Parte_1 Parte_2
l'opponibilità dell'acquisto dell'attore ed affermavano la propria buona fede, non avendo il provveduto alla trascrizione del testamento olografo né Parte_3 dell'acquisto del legato immobiliare, mentre l'acquisto della venditrice era stato trascritto anche quale atto di accettazione tacita di eredità. I convenuti chiedevano pertanto il rigetto della domanda dell'attore e, in via riconvenzionale, il rilascio della porzione immobiliare occupata, o in subordine l'individuazione esatta della porzione spettante al . Parte_3
Alla prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio che Persona_1
eccepiva la nullità del testamento olografo perché disponeva di bene in comunione pro indiviso, e concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del legato del 50%.
Nel corso del giudizio decedeva per cui il giudizio veniva riassunto Persona_1
dagli eredi e CP_1 Controparte_2
Con sentenza n. 832/2019, il Tribunale di Locri dichiarava l'inefficacia dell'atto di vendita nei confronti di e condannava i convenuti in solido al Parte_3 pagamento della somma di € 40.800,00 in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e spese di giudizio, accogliendo altresì la domanda riconvenzionale dei coniugi con conseguente ordine al di rilascio CP_3 Parte_3 dell'immobile in loro favore.
Con atto di citazione notificato il 14.2.2020, i coniugi impugnavano la Parte_4
predetta sentenza, lamentando che:
1. il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla nullità del legato di cosa in parte altrui, non potendosi applicare al caso di specie l'art. 652 c.c.;
2. la sentenza sarebbe frutto di erronea valutazione della produzione documentale, essendo invece opponibile l'acquisto nei confronti del legatario;
3. la motivazione sarebbe illogica rispetto alla tutela dell'affidamento incolpevole del terzo acquirente dall'erede apparente ed alle conseguenze della vendita;
pag. 4/9 4. il giudice di prime cure avrebbe errato nel determinare il valore della porzione spettante al e nel condannare gli acquirenti in solido con gli eredi dalla Parte_3
venditrice;
5. le spese di lite sarebbero state regolate in maniera errata.
Per questi motivi
, gli appellanti concludevano per la riforma della sentenza impugnata nei termini sopra riportati.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la fondatezza dei Parte_3
motivi di appello, evidenziava che la venditrice era consapevole della esistenza del legato sin dal 2006 ed escludeva la buona fede degli attori e la continuità delle trascrizioni.
Con ordinanza del 28.09.2020, emessa a seguito dell'udienza tenutasi con trattazione scritta in pari data, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 26.5.2021 si costituivano e eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1 lamentando che tra la data della notifica dell'appello (14.2.2020) e l'udienza indicata in citazione (11.6.2020, poi differita d'ufficio al 25.6.2020) i termini per la costituzione del convenuto sarebbero stati sospesi per 63 giorni ex art. 83 del DL 18/2020, per cui non erano stati rispettati i termini minimi a comparire. Gli appellati chiedevano, pertanto, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, disponendone la rinnovazione e fissando nuova udienza per consentire la piena difesa degli appellati.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di nullità della citazione in appello, sollevata da e CP_1 [...]
è infondata e deve essere rigettata. CP_2
L'atto di citazione è stato regolarmente notificato agli appellati in data 14.2.2020, per cui alcuna nullità si è verificata rispetto al termine a comparire per l'udienza del
11.6.2020. La sospensione dei termini per la costituzione degli appellati non può determinare la nullità (successiva) dell'atto di appello, attesa la assenza di vizi della vocatio in ius, bensì l'esistenza di disporre il differimento d'ufficio dell'udienza di pag. 5/9 comparizione delle parti, in modo da consentire la compiuta difesa degli appellati (cfr.
Cass. Sez 3, ord. n. 10139 del 15.04.2024).
Detta esigenza è stata soddisfatta nel presente procedimento mediante il differimento d'ufficio dell'udienza del 25.6.2020 (cui era stata inizialmente differita l'udienza indicata in citazione) all'udienza del 24.9.2020, rispetto alla quale era certamente utilmente decorso il termine per la costituzione degli appellati.
2.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Si esamineranno, in applicazione del principio della ragione più liquida, il secondo, il quarto ed quinto motivo di appello, poiché fondati e tali da portare alla riforma della sentenza impugnata nei termini richiesti dagli appellanti.
2.2. Il caso in esame, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di prime cure, non è disciplinato dall'art. 534 c.c., che riguarda la petizione ereditaria, ma dall'art. 2652 n. 7 c.c. - che subordina ad alcune condizioni temporali in ordine alle trascrizioni la tutela del terzo di buona fede acquirente a qualsiasi titolo di beni dall'erede apparente
– che dirime i conflitti nei casi di acquisto a titolo oneroso dall'erede in tutti i casi in cui non si rientra nella petitio haereditatis, di acquisto a titolo gratuito dallo erede apparente e di acquisto dal legatario, e richiede un requisito specifico, consistente nell'inerzia del vero erede e legatario per cinque anni, idoneo da solo a giustificare una diversità di disciplina in ordine alla buona fede. Questa nel caso di cui all'art. 534 deve essere provata, mentre si presume nell'ipotesi prevista dall'art. 2652 n. 7, anche con riguardo all'acquirente a titolo gratuito in applicazione del principio generale enunciato dall'art. 1147 c.c., identicamente alle ipotesi considerate nei nn. 1, 4, 6 e 9 dello stesso art. 2652
c.c. (cfr. Cass. n. 2114/66 e n. 1402/89).
Nel caso di specie, la domanda giudiziale è stata trascritta in data 19.03.2013, mentre la denuncia di successione è stata trascritta dall'erede apparente in data 12.09.2007, ossia oltre cinque anni prima della trascrizione della domanda giudiziale di nullità della predetta denuncia di successione e della vendita, ed il successivo atto di acquisto era stato trascritto in data 28.5.2008. La trascrizione della denuncia di successione ai fini della voltura catastale degli immobili costituisce certamente una ipotesi di accettazione tacita della eredità, non essendo solo un adempimento a fini fiscali, visto che la trascrizione viene richiesta successivamente alla denuncia del 2005 proprio per pag. 6/9 procedere alla rettifica dell'intestazione catastale, mostrando così chiaramente la volontà dell'erede di accettare l'eredità della germana. Di tanto è consapevole anche il
, che difatti impugna detta denuncia e la relativa trascrizione, ritenendola Parte_3
nulla. Dalla data di questa trascrizione, cui segue il successivo atto di vendita regolarmente trascritto, trascorrono oltre cinque anni fino alla proposizione e trascrizione della domanda giudiziale diretta a far valere la nullità dell'acquisto da parte dell'erede. Il legatario, infatti, agisce per far accertare la validità del suo legato e quindi la nullità della denuncia di successione (nella parte in cui si riferisce alla attestazione dell'acquisto per successione anche del bene oggetto di legato).
In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2652 n. 7 c.c., quindi, l'acquisto dei coniugi – non potrebbe essere travolto dall'accoglimento della domanda di Pt_1 Pt_2 nullità, e l'acquisto in buona fede è certamente opponibile al legatario.
Non vi è prova che gli acquirenti fossero consapevoli della esistenza del legato, atteso che risulta ammesso in giudizio solo che la venditrice aveva reso nota la circostanza che parte dell'immobile era occupato e che il prezzo era da ridurre non perché vi fosse pericolo di evizione, ma per la necessità di agire giudizialmente per il recupero del possesso.
Non vi sono ragioni per dubitare della buona fede degli acquirenti, che si deve ritenere presunta, in applicazione del principio generale enunciato dall'art. 1147 c.c., non ricorrendo come visto il caso dell'art. 534 c.c. e non essendo condivisibile l'isolata giurisprudenza citata dall'appellato, che estende una regola speciale – dettata per la petizione di eredità – ad un caso che è solo in parte analogo e che è disciplinato da norma specifica, l'art. 2652 c.c., all'interno della quale invece si applica il principio generale della presunzione di buona fede.
2.3. Il quarto motivo di appello è fondato.
La sentenza di prime cure, infatti, ha ritenuto che l'acquisto degli appellanti non fosse opponibile al legatario ed ha condannato sia gli acquirenti e la venditrice in solido al risarcimento del danno nei suoi confronti, sebbene il non avesse mai Parte_3
chiesto il risarcimento del danno nei confronti dei coniugi , ma solo nei Parte_4
confronti della venditrice ed erede Per_1
pag. 7/9 In mancanza di domanda da parte dell'attore, la sentenza è certamente nulla per tale capo di domanda, per cui la decisione sul punto deve pertanto essere certamente riformata.
2.4. Diventa a questo punto superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, atteso che l'accertamento della eventuale nullità totale o parziale del legato non avrebbe alcun effetto sull'acquisto da parte degli appellanti, per i motivi sopra indicati.
La sentenza di prime cure è, infatti, passata in giudicato rispetto alla posizione della venditrice, per cui l'eventuale invalidità del legato non potrebbe influire sulla domanda proposta nei confronti della ed oggi dei suoi eredi, né potrebbe modificare la Per_1 decisione rispetto alla validità dell'acquisto degli appellanti.
In riforma della sentenza di primo grado, si devono pertanto rigettare le domande di nei confronti di e . Parte_3 Parte_1 Parte_2
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico di e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando Parte_3
le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 52.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
7.616,00 per il primo grado (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,000 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale), ed €
4996,00 il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00per la fase decisionale).
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite nei confronti di e CP_1 [...]
in ragione della marginalità dell'attività difensiva svolta e della relativa CP_2 indifferenza della posizione degli appellati rispetto all'appello dei coniugi CP_2
– . Pt_1 Pt_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1 Parte_2
n. 832/2019, così provvede:
pag. 8/9 1. accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di e Parte_3 Parte_1 Pt_2
;
[...]
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle Parte_3
spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 804,00 per spese ed € 12.612,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. compensa le spese di lite nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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