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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1029/2023 R.G., promossa da:
( CF: ) , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi G. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cormio e dall'avv. Maria Assunta Malatesta, presso cui è domiciliata;
- APPELLANTE
Contro
( CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Giuseppe Affinito presso cui è domiciliato;
- APPELLATO
Con
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
**********
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6 febbraio 2025 che deve intendersi qui integralmente trascritto.
MOTIVAZIONE
Con sentenza n° 3179/2023, pubblicata il 21.11.2023, il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda principale, dichiarando estinto il diritto di usufrutto di sull'immobile sito in Lecce alla Parte_1 via Vittorio Veneto 2 ed ha rigettato ogni altra domanda, proposta dalle parti anche in via riconvenzionale.
Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
Avverso detta sentenza, con citazione del 19.12.2023 ha proposto appello deducendone Parte_1
l'erroneità e illegittimità e concludendo di conseguenza per la sua riforma.
L'appellato , costituendosi in questa fase, concludeva per il rigetto del gravame. Controparte_1
non si costituiva in questo grado pur se ritualmente evocato in giudizio. Controparte_3
Alla udienza del 7.11.2024 le parti costituite davano atto della pendenza di trattative di bonario componimento della lite e quindi, all'udienza del 6 febbraio 2025, cui la causa era rinviata per la verifica di una definizione bonaria, le parti congiuntamente dichiaravano di aver raggiuto un accordo transattivo chiedendo pronunciarsi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo effettuata.
Il Cons. Istruttore, quindi, ritenuto di non dover fissare l'udienza innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., avendo le parti precisato le conclusioni in tale senso e non apparendo necessaria la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive, rimetteva al Collegio la decisione.
*******
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di . Controparte_3
Attesa la richiesta congiunta formulata dalle parti costituite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo intervenuta una transazione che ha definito la lite.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, a una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione. La composizione in tale modo della controversia, se si sia verificata in sede di impugnazione, giustifica non già
l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì - da un lato - la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civ. 8309/2015; 19845/19). Mentre la rinuncia all'azione presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, determinando l'estinzione dell'azione, deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, pagina 2 di 4 cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto ( così Cassaz. civile, Sez. 2 - , Ordinanza
n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01).
L'intervenuta transazione impone pertanto di procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, le stesse, stante l'accordo transattivo, possono essere compensate interamente fra le parti.
Va accolta anche la istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, proposta con atto di citazione del 23.11.2006, trascritta in favore di e contro presso Parte_1 Controparte_1 la Conservatoria del Registri Immobiliari di Lecce il 22.2.2007 al n. 5437 Registro particolare e al n. 7636 del Registro generale, sicché deve in tal senso provvedersi.
Non si può, infine, dare atto delle condizioni che legittimano il raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica anche ipotesi di rinuncia al giudizio, e/o di estinzione e/o di c.m.c
(vedi Cass. 09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce Controparte_1 Controparte_3
n. 3179/2023, pubblicata il 21.11.2023, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa interamente fra le pari le spese di lite;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce, con esonero da ogni responsabilità di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione del 23.11.2006, trascritto presso la
Conservatoria del Registri Immobiliari di Lecce il 22.2.2007 al n. 5437 Registro particolare e al n. 7636 del Registro generale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1029/2023 R.G., promossa da:
( CF: ) , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi G. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cormio e dall'avv. Maria Assunta Malatesta, presso cui è domiciliata;
- APPELLANTE
Contro
( CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Giuseppe Affinito presso cui è domiciliato;
- APPELLATO
Con
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
**********
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6 febbraio 2025 che deve intendersi qui integralmente trascritto.
MOTIVAZIONE
Con sentenza n° 3179/2023, pubblicata il 21.11.2023, il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda principale, dichiarando estinto il diritto di usufrutto di sull'immobile sito in Lecce alla Parte_1 via Vittorio Veneto 2 ed ha rigettato ogni altra domanda, proposta dalle parti anche in via riconvenzionale.
Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
Avverso detta sentenza, con citazione del 19.12.2023 ha proposto appello deducendone Parte_1
l'erroneità e illegittimità e concludendo di conseguenza per la sua riforma.
L'appellato , costituendosi in questa fase, concludeva per il rigetto del gravame. Controparte_1
non si costituiva in questo grado pur se ritualmente evocato in giudizio. Controparte_3
Alla udienza del 7.11.2024 le parti costituite davano atto della pendenza di trattative di bonario componimento della lite e quindi, all'udienza del 6 febbraio 2025, cui la causa era rinviata per la verifica di una definizione bonaria, le parti congiuntamente dichiaravano di aver raggiuto un accordo transattivo chiedendo pronunciarsi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo effettuata.
Il Cons. Istruttore, quindi, ritenuto di non dover fissare l'udienza innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., avendo le parti precisato le conclusioni in tale senso e non apparendo necessaria la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive, rimetteva al Collegio la decisione.
*******
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di . Controparte_3
Attesa la richiesta congiunta formulata dalle parti costituite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo intervenuta una transazione che ha definito la lite.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, a una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione. La composizione in tale modo della controversia, se si sia verificata in sede di impugnazione, giustifica non già
l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì - da un lato - la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civ. 8309/2015; 19845/19). Mentre la rinuncia all'azione presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, determinando l'estinzione dell'azione, deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, pagina 2 di 4 cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto ( così Cassaz. civile, Sez. 2 - , Ordinanza
n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01).
L'intervenuta transazione impone pertanto di procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, le stesse, stante l'accordo transattivo, possono essere compensate interamente fra le parti.
Va accolta anche la istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, proposta con atto di citazione del 23.11.2006, trascritta in favore di e contro presso Parte_1 Controparte_1 la Conservatoria del Registri Immobiliari di Lecce il 22.2.2007 al n. 5437 Registro particolare e al n. 7636 del Registro generale, sicché deve in tal senso provvedersi.
Non si può, infine, dare atto delle condizioni che legittimano il raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica anche ipotesi di rinuncia al giudizio, e/o di estinzione e/o di c.m.c
(vedi Cass. 09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce Controparte_1 Controparte_3
n. 3179/2023, pubblicata il 21.11.2023, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa interamente fra le pari le spese di lite;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce, con esonero da ogni responsabilità di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione del 23.11.2006, trascritto presso la
Conservatoria del Registri Immobiliari di Lecce il 22.2.2007 al n. 5437 Registro particolare e al n. 7636 del Registro generale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4