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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2475/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2475/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA Parte_1 C.F._1
FABRIZIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_1 C.F._2
CARLO
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 4 settembre 2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla resistente, con la quale aver contratto matrimonio civile in Pisa, il 14 febbraio 2019, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pisa, Anno 2019, Parte I, Serie, n°4, ufficio 1 e dall'unione con la quale erano nate le figlie, , il 18 marzo 2016 e , il 13 settembre 2019. Per_1 Per_2
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerlo ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. In punto di condizioni accessorie, domandava disporsi l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento paritario delle stesse tra le parti a settimane alterne, nonché ripartirsi in ragione della metà ciascuno le spese straordinarie relative alle bambine.
Raggiunta da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio nulla opponendo alla Controparte_2 pronuncia di separazione personale e alla previsione dell'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori ma domandava, da parte sua, disporsi il collocamento prevalente delle minori presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre e porsi a suo carico (del ricorrente) l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 70% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione, la causa veniva rinviata in pendenza di trattative. All'udienza dell'8 aprile 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia. La causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione. Chiamate a chiarimenti in ordine alla volontà o meno di proseguire il giudizio con la domanda di divorzio avanzata da parte ricorrente, quest'ultima dichiarava di rinunciarvi, mentre la controparte prendeva atto di tale circostanza e si rimetteva al Giudice. La causa veniva, dunque, rimessa nuovamente al
Collegio per la decisione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Collegio prende atto della rinuncia formulata da parte ricorrente rispetto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cosicché, in questa sede, si dovrà procedere con l'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti e dichiarare, dunque, la separazione personale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale tra le parti, uniti in Parte_1 Controparte_2
matrimonio in Pisa, il 14 febbraio 2019, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
Pisa, Anno 2019, Parte I, Serie, n°4, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare la loro residenza ove lo vogliano, salva la comunicazione del nuovo indirizzo all'altro coniuge;
2) la dimora coniugale ubicata nel Comune di Pisa in Via Toscana, n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà assegnata alla Sig.ra nell'interesse delle figlie Controparte_2
minori ivi stabilmente conviventi;
3) PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
Le figlie restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Le figlie resteranno collocate prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
A) nella prima e nella terza settimana del mese: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica pomeriggio fino alle ore 22.00, quando le riporterà presso la dimora materna;
B) nella seconda e nella quarta settimana: martedì, giovedì (pomeriggio) dopo la scuola e fino alle ore 22.00, quando le riporterà presso la dimora materna e la domenica pomeriggio;
- considerati gli impegni scolastici delle figlie, fino a quando il Sig. non avrà reperito Pt_1 una propria abitazione le stesse potranno pernottare presso l'abitazione della nonna paterna in
Santa Maria a Monte (PI) solo il sabato della prima e terza settimana del mese;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 Giugno di ogni anno.
Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Pt_1 CP_2 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 300,00
(trecento), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, da versare al seguente IBAN: [...].
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
▪ a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
▪ b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
▪ c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
▪ d) tickets sanitari;
▪ e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
▪ f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: ▪ a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
▪ b) cure termali e fisioterapiche;
▪ c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
▪ d) farmaci omeopatici.
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
▪ a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
▪ b) libri di testo;
▪ c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
▪ d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
▪ e) assicurazione scolastica;
▪ f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
▪ g) gite scolastiche senza pernottamento;
▪ h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
▪ a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
▪ b) gite scolastiche con pernottamento;
▪ c) corsi di recupero e lezioni private;
▪ d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
▪ e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
▪ a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
▪ b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
▪ a) corsi di lingue;
▪ b) corsi di musica e strumenti musicali;
▪ c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
▪ d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
▪ e) baby sitter;
▪ f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
▪ g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
▪ h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) I coniugi hanno già provveduto a ripartirsi tra loro i beni mobili in comunione, dichiarando di non aver altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
5) Nessuna somma sarà dovuta per il mantenimento dell'altro coniuge, considerato che le condizioni reddituali e personali dei coniugi, nonché le rispettive disponibilità patrimoniali, sono tali da nulla potersi disporre e pretendere a tale titolo.
6) I coniugi si concedono si d'ora ogni consenso ed autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e per tutti gli ulteriori documenti necessari per l'espatrio o per i quali sia indispensabile l'assenso dell'altro coniuge.
7) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 10.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2475/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA Parte_1 C.F._1
FABRIZIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_1 C.F._2
CARLO
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 4 settembre 2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla resistente, con la quale aver contratto matrimonio civile in Pisa, il 14 febbraio 2019, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pisa, Anno 2019, Parte I, Serie, n°4, ufficio 1 e dall'unione con la quale erano nate le figlie, , il 18 marzo 2016 e , il 13 settembre 2019. Per_1 Per_2
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerlo ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. In punto di condizioni accessorie, domandava disporsi l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento paritario delle stesse tra le parti a settimane alterne, nonché ripartirsi in ragione della metà ciascuno le spese straordinarie relative alle bambine.
Raggiunta da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio nulla opponendo alla Controparte_2 pronuncia di separazione personale e alla previsione dell'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori ma domandava, da parte sua, disporsi il collocamento prevalente delle minori presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre e porsi a suo carico (del ricorrente) l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 70% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione, la causa veniva rinviata in pendenza di trattative. All'udienza dell'8 aprile 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia. La causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione. Chiamate a chiarimenti in ordine alla volontà o meno di proseguire il giudizio con la domanda di divorzio avanzata da parte ricorrente, quest'ultima dichiarava di rinunciarvi, mentre la controparte prendeva atto di tale circostanza e si rimetteva al Giudice. La causa veniva, dunque, rimessa nuovamente al
Collegio per la decisione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Collegio prende atto della rinuncia formulata da parte ricorrente rispetto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cosicché, in questa sede, si dovrà procedere con l'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti e dichiarare, dunque, la separazione personale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale tra le parti, uniti in Parte_1 Controparte_2
matrimonio in Pisa, il 14 febbraio 2019, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
Pisa, Anno 2019, Parte I, Serie, n°4, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare la loro residenza ove lo vogliano, salva la comunicazione del nuovo indirizzo all'altro coniuge;
2) la dimora coniugale ubicata nel Comune di Pisa in Via Toscana, n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà assegnata alla Sig.ra nell'interesse delle figlie Controparte_2
minori ivi stabilmente conviventi;
3) PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
Le figlie restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Le figlie resteranno collocate prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
A) nella prima e nella terza settimana del mese: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica pomeriggio fino alle ore 22.00, quando le riporterà presso la dimora materna;
B) nella seconda e nella quarta settimana: martedì, giovedì (pomeriggio) dopo la scuola e fino alle ore 22.00, quando le riporterà presso la dimora materna e la domenica pomeriggio;
- considerati gli impegni scolastici delle figlie, fino a quando il Sig. non avrà reperito Pt_1 una propria abitazione le stesse potranno pernottare presso l'abitazione della nonna paterna in
Santa Maria a Monte (PI) solo il sabato della prima e terza settimana del mese;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 Giugno di ogni anno.
Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Pt_1 CP_2 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 300,00
(trecento), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, da versare al seguente IBAN: [...].
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
▪ a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
▪ b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
▪ c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
▪ d) tickets sanitari;
▪ e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
▪ f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: ▪ a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
▪ b) cure termali e fisioterapiche;
▪ c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
▪ d) farmaci omeopatici.
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
▪ a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
▪ b) libri di testo;
▪ c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
▪ d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
▪ e) assicurazione scolastica;
▪ f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
▪ g) gite scolastiche senza pernottamento;
▪ h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
▪ a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
▪ b) gite scolastiche con pernottamento;
▪ c) corsi di recupero e lezioni private;
▪ d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
▪ e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
▪ a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
▪ b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
▪ a) corsi di lingue;
▪ b) corsi di musica e strumenti musicali;
▪ c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
▪ d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
▪ e) baby sitter;
▪ f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
▪ g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
▪ h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) I coniugi hanno già provveduto a ripartirsi tra loro i beni mobili in comunione, dichiarando di non aver altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
5) Nessuna somma sarà dovuta per il mantenimento dell'altro coniuge, considerato che le condizioni reddituali e personali dei coniugi, nonché le rispettive disponibilità patrimoniali, sono tali da nulla potersi disporre e pretendere a tale titolo.
6) I coniugi si concedono si d'ora ogni consenso ed autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e per tutti gli ulteriori documenti necessari per l'espatrio o per i quali sia indispensabile l'assenso dell'altro coniuge.
7) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 10.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina