Versione
17 luglio 1913
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1 agosto 2004
1 agosto 2004
Art. 2.
Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa' protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace applicazione ((del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice)) e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei Comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessita' di proteggere gli animali.
Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa' protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace applicazione ((del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice)) e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei Comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessita' di proteggere gli animali.
Commentario • 1
- 1. Maltrattamento, uccisione e abbandono di animali: varate le nuove normeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 agosto 2004 · 0.6779552
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/09/2018, n. 1344Provvedimento: Pubblicato il 17/09/2018 N. 01344/2018 REG.PROV.COLL. N. 00802/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 802 del 2016, proposto da: Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato LE Pellegrini, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23; contro U.T.G. - Prefettura di Brindisi e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e …Leggi di più...
- Legge n. 189/2004·
- violazione di legge·
- compensazione delle spese processuali·
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare·
- disparità di trattamento·
- Ministero della Salute·
- riconoscimento delle associazioni protezionistiche·
- art. 6 della Legge n. 189/2004·
- eccesso di potere·
- nomina a guardia particolare giurata volontaria zoofila