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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 46/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CHIRICO MARIO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
TORRELLA EZIO ( ) VIA MONTE GRAPPA 22 40121 BOLOGNA C.F._2
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TAVAZZI MICHELE e dell'avv. UBERTI MANUELA GIOVANNA ( ) C.F._3
APPELLATO
Avverso l'ordinanza n. 1402 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in riforma parziale dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Ferrara, RG N 1524/2021, in data 07.12.2022 e comunicata il 09.12.2022, accertare il residuo credito vantato dall'appellante come sopra precisato e contestualmente condannare l'
[...]
, in persona del lrpt, a pagare al sig l'ulteriore somma pari ad € 88.306,80 Controparte_1 Parte_1
o quella diversa che sarà ritenuta equa. In ogni caso con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo e con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge del presente grado e riliquidare, per i motivi esposti, quelle di primo grado.
L'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, in via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello notificato dal sig.
[...] ex artt. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale, nella Pt_1 denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande formulate in via preliminare, rigettare integralmente le domande tutte ex adverso formulate, in quanto assolutamente infondate e pretestuose, sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare nel merito l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa il 7 dicembre 2022 dal Tribunale di Ferrara nell'ambito del giudizio R.G. 1524/2021 per quanto di ragione nei confronti dell' Controparte_3
in via subordinata, - limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto dall'AOU di –
[...] CP_1 pagina 1 di 7 in relazione all'effettivo danno cagionato all'appellante, così come verrà accertato in Controparte_3 corso di causa, a seguito delle prestazioni professionali rese e per tutte le ragioni espresse in narrativa. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis e ss c.p.c. adiva il Tribunale di Ferrara, domandando di Parte_1 accertare la responsabilità dell' , nella causazione delle Controparte_4 lesioni patite a seguito di un intervento di osteosintesi, con condanna della medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, pari ad € 168.175,06, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Esponeva infatti di essere rimasto coinvolto, il 28.01.2011, in un incidente stradale riportando un trauma polifratturativo dell'arto inferiore destro, che lo costringeva ad intervento di osteosintesi con placca e viti dell'acetabolo e a sintesi della frattura alla tibia.
Il decorso post – operatorio risultava regolare ma in data 7.02.2011 in cartella clinica veniva segnalata una difficoltà alla dorsiflessione del piede destro. Nel sospetto di lesione del nervo sciatico popliteo esterno, veniva, quindi, prescritta la molla di OD ed, infine, si dimetteva il paziente con i presidi ortopedici del caso.
Persistendo il deficit motorio al piede destro, il eseguiva diversi esami elettromiografici, che Pt_1 confermavano una sofferenza del plesso lombo-sacrale con severa sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno (pag. 4 ricorso).
Si sottoponeva quindi a perizia medico – legale, che riscontrava un danno biologico permanente nella misura del 20%, da intendersi come maggior danno rispetto ai postumi già derivanti dalle lesioni riportate dal paziente a seguito del sinistro, valutati in sede INAIL nella misura complessiva del 41%.
Il ricorrente riteneva che le lesioni occorse fossero ascrivibili al grave inadempimento dell' CP_1 resistente, che gli aveva procurato una lesione intraoperatoria, generalmente causata da errori nel posizionamento del paziente sul letto operatorio o da azioni di trazione, o compressione o anche sezione diretta durante le manovre chirurgiche, dalla scarsa attenzione nella gestione dei divaricatori, dall'intrappolamento accidentale di strutture nervose nel corso del posizionamento di viti e cerchiaggi, dall'esposizione durante l'accesso chirurgico (pag. 6 ricorso).
Domandava pertanto il risarcimento del maggior danno, tra il 21 e il 41% a titolo di danno differenziale non riconosciuto all'interno della rendita Inail;
del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale;
la personalizzazione del danno biologico a titolo di danno “esistenziale”; infine, il rimborso delle spese medico – legali sostenute per la perizia di parte e le spese legali stragiudiziali.
Si costituiva l' contestando la domanda;
premetteva che Controparte_4 non era a conoscenza dei fatti occorsi al prima del suo accesso presso il nosocomio ferrarese, Pt_1 essendosi il ricorrente limitato a riferire di avere patito un incidente stradale qualificabile come
“infortunio in itinere”, e a ipotizzare condotte erronee dei sanitari che lo avevano in seguito trattato.
In ordine alla quantificazione del risarcimento richiesto, deduceva la mancata prova del danno non patrimoniale permanente e da inabilità temporanea. In ogni caso precisava che l'eventuale credito risarcitorio doveva ritenersi interamente assorbito dall'indennizzo INAIL;
negava che vi fossero i presupposti per il riconoscimento di un danno morale e un ulteriore aumento dell'entità del risarcimento in ragione della personalizzazione del danno.
pagina 2 di 7 La causa è stata decisa con ordinanza n. 1402 del 2022, emessa dal Tribunale di Ferrara, che accoglieva parzialmente la domanda con i seguenti passaggi logico – giuridici: in adesione alle risultanze della consulenza tecnica espletata, accertava la responsabilità dei sanitari, rilevando che il C.T.U. aveva concluso che la scelta dell'intervento terapeutico – chirurgico fu corretta ma non altrettanto la sua esecuzione, avendo i sanitari esercitato una compressione/distrazione del nervo sciatico anomala nell'applicazione del divaricatore. Proprio la pressione eccessiva (“l'errata intensità di pressione”) ha cagionato la lesione del nervo quale esito post-operatorio.
Quindi il Tribunale, rilevato che l'attore aveva anni 50 all'età del sinistro, e che il consulente aveva quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 40%, risarcibile per lesione iatrogena nella misura del 20%, liquidava il danno originario, per la sola componente biologica (20%) in € 49.496,00 e il danno complessivo, sempre per la sola componente biologica (40%) in € 161.215,99, definendo l'aggravamento (danno iatrogeno) in misura pari ad € 111.719,00.
Tenuto conto dell'indennizzo liquidato dall'INAIL, pari a € 99.462,33, e rilevato che esso è stato in concreto superiore al danno originario conseguente al solo sinistro, il giudicante ha determinato il danno differenziale da porre a carico dei sanitari sottraendo dal danno da aggravamento il surplus riconosciuto dall'INAIL, rispetto al danno base, così riconoscendo in via equitativa € 61.752,17.
Il primo giudice non ha invece riconosciuto nulla a titolo di danno morale/esistenziale e a titolo di danno da invalidità temporanea, attesa, rispettivamente, l'assenza di compiuta allegazione e prova della prima voce di danno e stante il mancato riconoscimento di periodi di invalidità temporanea ascrivibili all'operato dei sanitari da parte del C.T.U.
Quanto al danno patrimoniale, ha riconosciuto la sola spesa di cui alla fattura della CTP dott.ssa pari ad € 366,00. Per_1
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello formulando tre motivi di gravame e Parte_1 deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui:
1. ha escluso il riconoscimento del danno morale e del danno esistenziale;
2. ha mancato di liquidare l'intero danno patrimoniale patito;
3. ha liquidato le spese legali in misura inferiore alle tariffe minime previste dal D.M. 147/2022.
Nel giudizio si è costituita l' insistendo per Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito ha domandato il rigetto del gravame e la conferma della prima decisione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 29.05.2025.
***
Con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento del danno morale ed Parte_1 esistenziale;
sostiene infatti che la prova del danno morale può essere fornita anche tramite presunzioni e, tanto più grave è il danno alla salute, tanto più sarà possibile presumere l'esistenza di un relativo danno morale. Allega di aver subito, in ragione del maggior danno procuratogli dalla malpractice sanitaria, conseguenze molto gravi, considerato che non gli è permessa una deambulazione autonoma.
Per l'effetto domanda la liquidazione di un danno morale differenziale pari ad € 62.789,00.
Quanto al mancato riconoscimento del danno esistenziale, la difesa di parte appellante reitera le medesime allegazioni formulate nel primo grado di giudizio, sostenendo che: “al danno esistenziale viene attribuito un autonomo rilievo ed un effettivo riconoscimento nella fase di “personalizzazione” pagina 3 di 7 della liquidazione del danno, rispetto alle circostanze del caso concreto”. Riferisce in merito come sia cambiata la vita dell'appellante a causa delle gravi lesioni riportate (attualmente il paziente è portatore di protesi all'arto inferiore dx, molla di codivilla e ausilio di bastone). Questi ha dovuto rinunciare alla propria autonomia in tutte le azioni abituali di vita quotidiana, ma anche ricreativa, affettiva e familiare.
Prima dell'infortunio, era solito praticare sport, in particolare motociclismo, bici, usciva spesso con gli amici e amava viaggiare (pag. 8 appello). Chiede pertanto venga riconosciuto l'ulteriore danno non patrimoniale personalizzato in misura non inferiore al 20% del danno permanente (€ 111.719,00 x
20%), pari ad € 22.343,80.
Il motivo è parzialmente fondato. Sulla ricognizione del significato da attribuire alle varie voci di danno non patrimoniale alla persona (morale, biologico, esistenziale) è recentemente intervenuta una sentenza della Corte di legittimità n. 6444 del 03/03/2023, che sul solco dell'orientamento consolidato ha ribadito l'obbligo, gravante sul giudice del merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno evitando duplicazioni operate attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
In particolare dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, (ossia il diritto alla salute ed alla integrità fisica) il giudice è tenuto a valutare, sul piano probatorio, sia l'impatto modificativo in peius della lesione sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita da relazione, da intendersi quale danno dinamico relazionale), sia l'aspetto propriamente interiore del danno, quindi la sofferenza intima o danno morale. Oggetto dell'accertamento, ai fini della quantificazione del risarcimento, è infatti la sofferenza conseguente alla lesione del diritto costituzionalmente protetto, che può connotarsi in entrambi tali aspetti essenziali, autonomamente risarcibili, solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
La Corte ha precisato che, sebbene l'accertamento del danno morale non consegua in automatico, come effetto del riscontro di un danno biologico, l'uso delle presunzioni è ovviamente ammesso, e la lesione psico – fisica costituisce elemento presuntivo suscettibile di concorrere, insieme ad altri, a legittimare il riconoscimento del coesistente danno morale;
che inoltre, tanto più elevata è la gravità del danno biologico patito, tanto più quest'ultimo dovrà ritenersi idoneo, secondo ragionevolezza, a provocare forme di patimento interiore, tali da legittimare il riconoscimento di uno specifico risarcimento.
Viceversa, il patimento di un danno biologico di modesta entità assorbirà, secondo un criterio di probabilità, tutte le conseguenze riscontrabili, compreso il danno morale, con il conseguente riflesso sul piano probatorio che, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate.
Nel caso di specie, ha riportato un danno biologico complessivo nella misura del 40%, di Parte_1 cui il 20% ascrivibile alla condotta illecita dei sanitari.
Il consulente tecnico di ufficio ha concluso che la manovra chirurgica espletata ha provocato nel una sofferenza assonale di entità tale da non permettere al nervo di riprendere nel tempo la Pt_1 sua normale funzionalità (pag. 18 C.T.U.). L'appellante dal giorno dell'operazione soffre infatti di impotenza funzionale totale all'arto inferiore destro ed è costretto alla deambulazione con molla di
OD e con l'ausilio di un bastone.
Durante la visita espletata presso il consulente di parte, Dott. il lamentava Per_1 Pt_1 irritabilità e nervosismo in ragione dell'impossibilità di svolgere attività fisica, con ripercussioni anche sulla vita di coppia e di relazione. Doglianze che venivano confermate anche nel corso delle operazioni pagina 4 di 7 peritali alla presenza del consulente d'ufficio e degli altri periti nominati: a pag. 15 della C.T.U. si legge: “Lamenta una ripercussione psicologica per la riduzione delle mansioni e anche ripercussioni negative nella vita famigliare, ad es. limitazione nel supporto ai nipoti, nonché la limitazione nelle attività quotidiane”).
Nei propri atti, infine, la difesa di allega profili di sofferenza intima, laddove riferisce: “La vita Pt_1 dell'odierno ricorrente non sarà, infatti, più la stessa a causa delle gravi lesioni riportate (attualmente il paziente è portatore di protesi all'arto inferiore dx, molla di OD e ausilio di bastone) dovendo rinunciare alla propria autonomia in tutte le azioni abituali di vita quotidiana, ma anche ricreativa, affettiva, e familiare. Il ricorrente, prima dell'infortunio, era solito praticare sport, in particolare gran appassionato di motociclismo, bici, usciva spesso con gli amici e amava viaggiare. È chiaro e si può presumere che tutti questi peggioramenti nella vita dell'infortunato, dall'attività quotidiana a quella lavorativa, in una fase della vita (appena cinquant'anni) in cui si è fisicamente molto attivi ed in cui le relazioni sociali sono molto importanti, non possono che incidere negativamente sulle sue condizioni di vita sia fisica che psichica” (pag. 12 – 13 ricorso). In definitiva, l'entità del danno biologico ascrivibile alla condotta chirurgica che cagionò al la Pt_1 perdita definitiva delle capacità motorie della gamba destra e quindi conseguenze pesanti sul piano dinamico relazionale, limitando di molto le attività prima svolte, unitamente alle dirette osservazioni del Ctu, complessivamente dimostrano la sofferenza soggettiva allegata dall'appellante, dacchè, in età ancora relativamente giovane ha visto menomata la propria integrità fisica, e limitate le attività, in assenza di ogni recupero della funzionalità nervosa.
Per la liquidazione del danno morale può farsi riferimento alle tabelle milanesi aggiornate al 2021, applicate anche dal precedente giudice, che individuano il valore “punto”, relativo al danno biologico permanente comprensivo della componente dinamico - relazionale e ne prevedono l'aumento di una percentuale ponderata integrante il valore di liquidazione “medio” anche del danno non patrimoniale morale, relativo alla “sofferenza soggettiva”.
Nel caso di specie, anche il danno morale ha carattere differenziale, e va calcolato sottraendo alla componente morale del danno da invalidità permanente complessivamente patito dalla vittima, di anni
50 all'epoca del sinistro, pari al 40%, la componente morale del danno da invalidità permanente ascrivibile alla condotta medica, quantificata dal consulente tecnico nella misura del 20%, (danno morale I.P. 40/% € 80.607,00 – I.P. 20% € 17.818,00), per un totale pari ad € 62.789,00.
La somma così ottenuta va poi devalutata alla data del fatto (7.02.2011) e rivalutata di anno in anno sino alla data della presente decisione, per un totale pari ad € 85.866,04.
Alcun risarcimento potrà invece riconoscersi a titolo di personalizzazione, erroneamente qualificata dalla parte appellante quale danno “esistenziale”.
La congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali -
e del danno cd. Esistenziale, costituisce una duplicazione risarcitoria non consentita, appartenendo tali
“categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.).
E' vero che la misura standard del risarcimento, quantificata secondo il sistema del punto variabile, può essere aumentata, nella sua componente dinamico – relazionale, per “personalizzarla”, ma questo solo in presenza di conseguenze dannose che si verificano specificamente per quel soggetto, e si presentano del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari. Mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali
e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la pagina 5 di 7 medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno cd. "dinamico-relazionale" (cfr. tra le altre, Cass. 20795/2018).
Nella fattispecie in esame, né dal compendio probatorio in atti, né dalle allegazioni di parte appellante sono emerse specifiche circostanze idonee a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione tramite il sistema tabellare.
Il patimento descritto dal a pag. 8 dell'atto di appello e consistito nella rinuncia alla propria Pt_1 autonomia nelle varie sfere ricreative, affettive e familiari, se costituisce elemento utile a valutare la sofferenza soggettiva (intesa quale danno morale) conseguente alla malpractice sanitaria, non descrive una condizione peculiare, derivante dalle sue pregresse condizioni o dal tipo di attività da questi svolta, non comune alle altre vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.
Piuttosto rappresentano conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria (Cass.
5865/2021).
È fondato anche il secondo motivo con cui l'appellante contesta il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della totalità delle spese sostenute per la consulenza di parte e per la partecipazione del C.T.P. alle operazioni peritali disposte dal giudice del precedente grado.
In questo giudizio il ha prodotto le fatture emesse dalla Dott.ssa relative al Pt_1 Persona_2 saldo per visita e relazione medico – legale e per consulenza medico – legale in CTU, rispettivamente ammontanti ad € 854,00 e ad € 1220,00.
Che il abbia pagato può dedursi dal contenuto delle rispettive note pro – forma prodotte in Pt_1 giudizio, in cui il consulente aveva scritto: “verrà emessa regolare fattura al saldo della prestazione”.
Tenuto conto di questa particolare circostanza, e della assenza di contestazione della controparte sul punto, vi è prova convincente dell'esborso, con conseguente riconoscimento del danno risarcibile.
Le spese della consulenza di parte, che ha natura di allegazione difensiva, vanno ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 26729 del
15/10/2024)
Nel caso di specie è lo stesso C.T.U. a chiarire che la perizia medico-legale di parte era assolutamente necessaria data la complessità del caso per la certificazione del nesso di causa e la redazione corretta del ricorso introduttivo.
Parimenti risultava essenziale la partecipazione del consulente di parte alle operazioni di C.T.U. al fine di garantire un pieno e corretto esercizio del diritto di difesa da parte del danneggiato.
Nulla è dovuto, invece, a titolo di spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, mancando ogni prova dell'avvenuto pagamento della fattura prodotta (doc.12).
Va accolto, infine, l'ultimo motivo di gravame, inerente alla liquidazione delle spese di lite.
È vero, infatti, che il giudice di primo grado liquidò complessivi euro 406,50 per esborsi ed euro
5.800,00 per compensi professionali;
somma inferiore alle tariffe minime previste dal D.M. 147/2022 per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale con valore ricompreso tra € 52.000 e € 260.000.
pagina 6 di 7 Invero, con la modifica del D.M. 55/2014, intervenuta con D.M. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi.
Anche con L. 49/2023 il legislatore è intervenuto in materia di equo compenso delle prestazioni professionali disponendo all'art. 1 che: “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m.
55/2014”). Si prevede inoltre (all'art. 3) che: “sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense”.
In definitiva, le spese del primo grado vanno riliquidate tenendo conto dello scaglione di riferimento (€
52.000 e € 260.000) e dell'istruttoria svolta;
quindi, pur considerando che il giudizio è stato introdotto e definito in forma sommaria, si reputa congruo un compenso di €.12.000,00 per il primo grado
(riconoscendo per le fasi istruttoria e decisionale un compenso intermedio tra i valori del minimo e del medio).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione, per le prime due fasi, e secondo valori prossimi al minimo per la fase istruttoria, che si è limitata al deposito dei documenti, e decisionale, atteso il carattere ripetitivo della memoria conclusiva.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto, e a modifica dell'ordinanza n.1404 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara nella causa R.G.
1524/2021, che per il resto conferma:
- condanna l' al versamento in favore della parte Controparte_4 appellante della ulteriore somma di € 85.866,04, a titolo di danni morali patiti a seguito della malpractice sanitaria, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte Controparte_4 appellante di complessivi € 2074,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte e per la partecipazione del C.T.P. alle operazioni peritali disposte dal giudice del precedente grado;
- condanna l' alla refusione in favore della parte Controparte_4 appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per il presente grado e in € 12.00,00 per il precedente grado, a titolo di compensi, oltre Iva cpa e spese generali.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 46/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CHIRICO MARIO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
TORRELLA EZIO ( ) VIA MONTE GRAPPA 22 40121 BOLOGNA C.F._2
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TAVAZZI MICHELE e dell'avv. UBERTI MANUELA GIOVANNA ( ) C.F._3
APPELLATO
Avverso l'ordinanza n. 1402 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in riforma parziale dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Ferrara, RG N 1524/2021, in data 07.12.2022 e comunicata il 09.12.2022, accertare il residuo credito vantato dall'appellante come sopra precisato e contestualmente condannare l'
[...]
, in persona del lrpt, a pagare al sig l'ulteriore somma pari ad € 88.306,80 Controparte_1 Parte_1
o quella diversa che sarà ritenuta equa. In ogni caso con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo e con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge del presente grado e riliquidare, per i motivi esposti, quelle di primo grado.
L'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, in via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello notificato dal sig.
[...] ex artt. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale, nella Pt_1 denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande formulate in via preliminare, rigettare integralmente le domande tutte ex adverso formulate, in quanto assolutamente infondate e pretestuose, sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare nel merito l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa il 7 dicembre 2022 dal Tribunale di Ferrara nell'ambito del giudizio R.G. 1524/2021 per quanto di ragione nei confronti dell' Controparte_3
in via subordinata, - limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto dall'AOU di –
[...] CP_1 pagina 1 di 7 in relazione all'effettivo danno cagionato all'appellante, così come verrà accertato in Controparte_3 corso di causa, a seguito delle prestazioni professionali rese e per tutte le ragioni espresse in narrativa. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis e ss c.p.c. adiva il Tribunale di Ferrara, domandando di Parte_1 accertare la responsabilità dell' , nella causazione delle Controparte_4 lesioni patite a seguito di un intervento di osteosintesi, con condanna della medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, pari ad € 168.175,06, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Esponeva infatti di essere rimasto coinvolto, il 28.01.2011, in un incidente stradale riportando un trauma polifratturativo dell'arto inferiore destro, che lo costringeva ad intervento di osteosintesi con placca e viti dell'acetabolo e a sintesi della frattura alla tibia.
Il decorso post – operatorio risultava regolare ma in data 7.02.2011 in cartella clinica veniva segnalata una difficoltà alla dorsiflessione del piede destro. Nel sospetto di lesione del nervo sciatico popliteo esterno, veniva, quindi, prescritta la molla di OD ed, infine, si dimetteva il paziente con i presidi ortopedici del caso.
Persistendo il deficit motorio al piede destro, il eseguiva diversi esami elettromiografici, che Pt_1 confermavano una sofferenza del plesso lombo-sacrale con severa sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno (pag. 4 ricorso).
Si sottoponeva quindi a perizia medico – legale, che riscontrava un danno biologico permanente nella misura del 20%, da intendersi come maggior danno rispetto ai postumi già derivanti dalle lesioni riportate dal paziente a seguito del sinistro, valutati in sede INAIL nella misura complessiva del 41%.
Il ricorrente riteneva che le lesioni occorse fossero ascrivibili al grave inadempimento dell' CP_1 resistente, che gli aveva procurato una lesione intraoperatoria, generalmente causata da errori nel posizionamento del paziente sul letto operatorio o da azioni di trazione, o compressione o anche sezione diretta durante le manovre chirurgiche, dalla scarsa attenzione nella gestione dei divaricatori, dall'intrappolamento accidentale di strutture nervose nel corso del posizionamento di viti e cerchiaggi, dall'esposizione durante l'accesso chirurgico (pag. 6 ricorso).
Domandava pertanto il risarcimento del maggior danno, tra il 21 e il 41% a titolo di danno differenziale non riconosciuto all'interno della rendita Inail;
del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale;
la personalizzazione del danno biologico a titolo di danno “esistenziale”; infine, il rimborso delle spese medico – legali sostenute per la perizia di parte e le spese legali stragiudiziali.
Si costituiva l' contestando la domanda;
premetteva che Controparte_4 non era a conoscenza dei fatti occorsi al prima del suo accesso presso il nosocomio ferrarese, Pt_1 essendosi il ricorrente limitato a riferire di avere patito un incidente stradale qualificabile come
“infortunio in itinere”, e a ipotizzare condotte erronee dei sanitari che lo avevano in seguito trattato.
In ordine alla quantificazione del risarcimento richiesto, deduceva la mancata prova del danno non patrimoniale permanente e da inabilità temporanea. In ogni caso precisava che l'eventuale credito risarcitorio doveva ritenersi interamente assorbito dall'indennizzo INAIL;
negava che vi fossero i presupposti per il riconoscimento di un danno morale e un ulteriore aumento dell'entità del risarcimento in ragione della personalizzazione del danno.
pagina 2 di 7 La causa è stata decisa con ordinanza n. 1402 del 2022, emessa dal Tribunale di Ferrara, che accoglieva parzialmente la domanda con i seguenti passaggi logico – giuridici: in adesione alle risultanze della consulenza tecnica espletata, accertava la responsabilità dei sanitari, rilevando che il C.T.U. aveva concluso che la scelta dell'intervento terapeutico – chirurgico fu corretta ma non altrettanto la sua esecuzione, avendo i sanitari esercitato una compressione/distrazione del nervo sciatico anomala nell'applicazione del divaricatore. Proprio la pressione eccessiva (“l'errata intensità di pressione”) ha cagionato la lesione del nervo quale esito post-operatorio.
Quindi il Tribunale, rilevato che l'attore aveva anni 50 all'età del sinistro, e che il consulente aveva quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 40%, risarcibile per lesione iatrogena nella misura del 20%, liquidava il danno originario, per la sola componente biologica (20%) in € 49.496,00 e il danno complessivo, sempre per la sola componente biologica (40%) in € 161.215,99, definendo l'aggravamento (danno iatrogeno) in misura pari ad € 111.719,00.
Tenuto conto dell'indennizzo liquidato dall'INAIL, pari a € 99.462,33, e rilevato che esso è stato in concreto superiore al danno originario conseguente al solo sinistro, il giudicante ha determinato il danno differenziale da porre a carico dei sanitari sottraendo dal danno da aggravamento il surplus riconosciuto dall'INAIL, rispetto al danno base, così riconoscendo in via equitativa € 61.752,17.
Il primo giudice non ha invece riconosciuto nulla a titolo di danno morale/esistenziale e a titolo di danno da invalidità temporanea, attesa, rispettivamente, l'assenza di compiuta allegazione e prova della prima voce di danno e stante il mancato riconoscimento di periodi di invalidità temporanea ascrivibili all'operato dei sanitari da parte del C.T.U.
Quanto al danno patrimoniale, ha riconosciuto la sola spesa di cui alla fattura della CTP dott.ssa pari ad € 366,00. Per_1
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello formulando tre motivi di gravame e Parte_1 deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui:
1. ha escluso il riconoscimento del danno morale e del danno esistenziale;
2. ha mancato di liquidare l'intero danno patrimoniale patito;
3. ha liquidato le spese legali in misura inferiore alle tariffe minime previste dal D.M. 147/2022.
Nel giudizio si è costituita l' insistendo per Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito ha domandato il rigetto del gravame e la conferma della prima decisione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 29.05.2025.
***
Con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento del danno morale ed Parte_1 esistenziale;
sostiene infatti che la prova del danno morale può essere fornita anche tramite presunzioni e, tanto più grave è il danno alla salute, tanto più sarà possibile presumere l'esistenza di un relativo danno morale. Allega di aver subito, in ragione del maggior danno procuratogli dalla malpractice sanitaria, conseguenze molto gravi, considerato che non gli è permessa una deambulazione autonoma.
Per l'effetto domanda la liquidazione di un danno morale differenziale pari ad € 62.789,00.
Quanto al mancato riconoscimento del danno esistenziale, la difesa di parte appellante reitera le medesime allegazioni formulate nel primo grado di giudizio, sostenendo che: “al danno esistenziale viene attribuito un autonomo rilievo ed un effettivo riconoscimento nella fase di “personalizzazione” pagina 3 di 7 della liquidazione del danno, rispetto alle circostanze del caso concreto”. Riferisce in merito come sia cambiata la vita dell'appellante a causa delle gravi lesioni riportate (attualmente il paziente è portatore di protesi all'arto inferiore dx, molla di codivilla e ausilio di bastone). Questi ha dovuto rinunciare alla propria autonomia in tutte le azioni abituali di vita quotidiana, ma anche ricreativa, affettiva e familiare.
Prima dell'infortunio, era solito praticare sport, in particolare motociclismo, bici, usciva spesso con gli amici e amava viaggiare (pag. 8 appello). Chiede pertanto venga riconosciuto l'ulteriore danno non patrimoniale personalizzato in misura non inferiore al 20% del danno permanente (€ 111.719,00 x
20%), pari ad € 22.343,80.
Il motivo è parzialmente fondato. Sulla ricognizione del significato da attribuire alle varie voci di danno non patrimoniale alla persona (morale, biologico, esistenziale) è recentemente intervenuta una sentenza della Corte di legittimità n. 6444 del 03/03/2023, che sul solco dell'orientamento consolidato ha ribadito l'obbligo, gravante sul giudice del merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno evitando duplicazioni operate attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
In particolare dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, (ossia il diritto alla salute ed alla integrità fisica) il giudice è tenuto a valutare, sul piano probatorio, sia l'impatto modificativo in peius della lesione sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita da relazione, da intendersi quale danno dinamico relazionale), sia l'aspetto propriamente interiore del danno, quindi la sofferenza intima o danno morale. Oggetto dell'accertamento, ai fini della quantificazione del risarcimento, è infatti la sofferenza conseguente alla lesione del diritto costituzionalmente protetto, che può connotarsi in entrambi tali aspetti essenziali, autonomamente risarcibili, solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
La Corte ha precisato che, sebbene l'accertamento del danno morale non consegua in automatico, come effetto del riscontro di un danno biologico, l'uso delle presunzioni è ovviamente ammesso, e la lesione psico – fisica costituisce elemento presuntivo suscettibile di concorrere, insieme ad altri, a legittimare il riconoscimento del coesistente danno morale;
che inoltre, tanto più elevata è la gravità del danno biologico patito, tanto più quest'ultimo dovrà ritenersi idoneo, secondo ragionevolezza, a provocare forme di patimento interiore, tali da legittimare il riconoscimento di uno specifico risarcimento.
Viceversa, il patimento di un danno biologico di modesta entità assorbirà, secondo un criterio di probabilità, tutte le conseguenze riscontrabili, compreso il danno morale, con il conseguente riflesso sul piano probatorio che, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate.
Nel caso di specie, ha riportato un danno biologico complessivo nella misura del 40%, di Parte_1 cui il 20% ascrivibile alla condotta illecita dei sanitari.
Il consulente tecnico di ufficio ha concluso che la manovra chirurgica espletata ha provocato nel una sofferenza assonale di entità tale da non permettere al nervo di riprendere nel tempo la Pt_1 sua normale funzionalità (pag. 18 C.T.U.). L'appellante dal giorno dell'operazione soffre infatti di impotenza funzionale totale all'arto inferiore destro ed è costretto alla deambulazione con molla di
OD e con l'ausilio di un bastone.
Durante la visita espletata presso il consulente di parte, Dott. il lamentava Per_1 Pt_1 irritabilità e nervosismo in ragione dell'impossibilità di svolgere attività fisica, con ripercussioni anche sulla vita di coppia e di relazione. Doglianze che venivano confermate anche nel corso delle operazioni pagina 4 di 7 peritali alla presenza del consulente d'ufficio e degli altri periti nominati: a pag. 15 della C.T.U. si legge: “Lamenta una ripercussione psicologica per la riduzione delle mansioni e anche ripercussioni negative nella vita famigliare, ad es. limitazione nel supporto ai nipoti, nonché la limitazione nelle attività quotidiane”).
Nei propri atti, infine, la difesa di allega profili di sofferenza intima, laddove riferisce: “La vita Pt_1 dell'odierno ricorrente non sarà, infatti, più la stessa a causa delle gravi lesioni riportate (attualmente il paziente è portatore di protesi all'arto inferiore dx, molla di OD e ausilio di bastone) dovendo rinunciare alla propria autonomia in tutte le azioni abituali di vita quotidiana, ma anche ricreativa, affettiva, e familiare. Il ricorrente, prima dell'infortunio, era solito praticare sport, in particolare gran appassionato di motociclismo, bici, usciva spesso con gli amici e amava viaggiare. È chiaro e si può presumere che tutti questi peggioramenti nella vita dell'infortunato, dall'attività quotidiana a quella lavorativa, in una fase della vita (appena cinquant'anni) in cui si è fisicamente molto attivi ed in cui le relazioni sociali sono molto importanti, non possono che incidere negativamente sulle sue condizioni di vita sia fisica che psichica” (pag. 12 – 13 ricorso). In definitiva, l'entità del danno biologico ascrivibile alla condotta chirurgica che cagionò al la Pt_1 perdita definitiva delle capacità motorie della gamba destra e quindi conseguenze pesanti sul piano dinamico relazionale, limitando di molto le attività prima svolte, unitamente alle dirette osservazioni del Ctu, complessivamente dimostrano la sofferenza soggettiva allegata dall'appellante, dacchè, in età ancora relativamente giovane ha visto menomata la propria integrità fisica, e limitate le attività, in assenza di ogni recupero della funzionalità nervosa.
Per la liquidazione del danno morale può farsi riferimento alle tabelle milanesi aggiornate al 2021, applicate anche dal precedente giudice, che individuano il valore “punto”, relativo al danno biologico permanente comprensivo della componente dinamico - relazionale e ne prevedono l'aumento di una percentuale ponderata integrante il valore di liquidazione “medio” anche del danno non patrimoniale morale, relativo alla “sofferenza soggettiva”.
Nel caso di specie, anche il danno morale ha carattere differenziale, e va calcolato sottraendo alla componente morale del danno da invalidità permanente complessivamente patito dalla vittima, di anni
50 all'epoca del sinistro, pari al 40%, la componente morale del danno da invalidità permanente ascrivibile alla condotta medica, quantificata dal consulente tecnico nella misura del 20%, (danno morale I.P. 40/% € 80.607,00 – I.P. 20% € 17.818,00), per un totale pari ad € 62.789,00.
La somma così ottenuta va poi devalutata alla data del fatto (7.02.2011) e rivalutata di anno in anno sino alla data della presente decisione, per un totale pari ad € 85.866,04.
Alcun risarcimento potrà invece riconoscersi a titolo di personalizzazione, erroneamente qualificata dalla parte appellante quale danno “esistenziale”.
La congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali -
e del danno cd. Esistenziale, costituisce una duplicazione risarcitoria non consentita, appartenendo tali
“categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.).
E' vero che la misura standard del risarcimento, quantificata secondo il sistema del punto variabile, può essere aumentata, nella sua componente dinamico – relazionale, per “personalizzarla”, ma questo solo in presenza di conseguenze dannose che si verificano specificamente per quel soggetto, e si presentano del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari. Mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali
e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la pagina 5 di 7 medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno cd. "dinamico-relazionale" (cfr. tra le altre, Cass. 20795/2018).
Nella fattispecie in esame, né dal compendio probatorio in atti, né dalle allegazioni di parte appellante sono emerse specifiche circostanze idonee a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione tramite il sistema tabellare.
Il patimento descritto dal a pag. 8 dell'atto di appello e consistito nella rinuncia alla propria Pt_1 autonomia nelle varie sfere ricreative, affettive e familiari, se costituisce elemento utile a valutare la sofferenza soggettiva (intesa quale danno morale) conseguente alla malpractice sanitaria, non descrive una condizione peculiare, derivante dalle sue pregresse condizioni o dal tipo di attività da questi svolta, non comune alle altre vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.
Piuttosto rappresentano conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria (Cass.
5865/2021).
È fondato anche il secondo motivo con cui l'appellante contesta il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della totalità delle spese sostenute per la consulenza di parte e per la partecipazione del C.T.P. alle operazioni peritali disposte dal giudice del precedente grado.
In questo giudizio il ha prodotto le fatture emesse dalla Dott.ssa relative al Pt_1 Persona_2 saldo per visita e relazione medico – legale e per consulenza medico – legale in CTU, rispettivamente ammontanti ad € 854,00 e ad € 1220,00.
Che il abbia pagato può dedursi dal contenuto delle rispettive note pro – forma prodotte in Pt_1 giudizio, in cui il consulente aveva scritto: “verrà emessa regolare fattura al saldo della prestazione”.
Tenuto conto di questa particolare circostanza, e della assenza di contestazione della controparte sul punto, vi è prova convincente dell'esborso, con conseguente riconoscimento del danno risarcibile.
Le spese della consulenza di parte, che ha natura di allegazione difensiva, vanno ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 26729 del
15/10/2024)
Nel caso di specie è lo stesso C.T.U. a chiarire che la perizia medico-legale di parte era assolutamente necessaria data la complessità del caso per la certificazione del nesso di causa e la redazione corretta del ricorso introduttivo.
Parimenti risultava essenziale la partecipazione del consulente di parte alle operazioni di C.T.U. al fine di garantire un pieno e corretto esercizio del diritto di difesa da parte del danneggiato.
Nulla è dovuto, invece, a titolo di spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, mancando ogni prova dell'avvenuto pagamento della fattura prodotta (doc.12).
Va accolto, infine, l'ultimo motivo di gravame, inerente alla liquidazione delle spese di lite.
È vero, infatti, che il giudice di primo grado liquidò complessivi euro 406,50 per esborsi ed euro
5.800,00 per compensi professionali;
somma inferiore alle tariffe minime previste dal D.M. 147/2022 per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale con valore ricompreso tra € 52.000 e € 260.000.
pagina 6 di 7 Invero, con la modifica del D.M. 55/2014, intervenuta con D.M. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi.
Anche con L. 49/2023 il legislatore è intervenuto in materia di equo compenso delle prestazioni professionali disponendo all'art. 1 che: “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m.
55/2014”). Si prevede inoltre (all'art. 3) che: “sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense”.
In definitiva, le spese del primo grado vanno riliquidate tenendo conto dello scaglione di riferimento (€
52.000 e € 260.000) e dell'istruttoria svolta;
quindi, pur considerando che il giudizio è stato introdotto e definito in forma sommaria, si reputa congruo un compenso di €.12.000,00 per il primo grado
(riconoscendo per le fasi istruttoria e decisionale un compenso intermedio tra i valori del minimo e del medio).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione, per le prime due fasi, e secondo valori prossimi al minimo per la fase istruttoria, che si è limitata al deposito dei documenti, e decisionale, atteso il carattere ripetitivo della memoria conclusiva.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto, e a modifica dell'ordinanza n.1404 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara nella causa R.G.
1524/2021, che per il resto conferma:
- condanna l' al versamento in favore della parte Controparte_4 appellante della ulteriore somma di € 85.866,04, a titolo di danni morali patiti a seguito della malpractice sanitaria, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte Controparte_4 appellante di complessivi € 2074,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte e per la partecipazione del C.T.P. alle operazioni peritali disposte dal giudice del precedente grado;
- condanna l' alla refusione in favore della parte Controparte_4 appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per il presente grado e in € 12.00,00 per il precedente grado, a titolo di compensi, oltre Iva cpa e spese generali.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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