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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 18.9.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. U. Parte_1
Magaraggia
Ricorrente
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. G. Zamboni
,
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 1.8.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dalla data della revoca, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante al contrario di quanto sostenuto
-
dall'ausiliare d'ufficio un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio e della documentazione medica prodotta, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico della ricorrente "Esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare in trattamento ormonale sostitutivo e in follow-up negativo, sindrome depressiva endogena grave e minimi esiti di paraparesi agli arti inferiori in nata prematura” e ha rilevato come siffatto quadro patologico la renda invalida nella misura del 74% a decorrere da luglio 2024, "in quanto negli atti di causa è presente certificazione medica attestante per la prima volta la presenza di una depressione endogena grave, mentre la documentazione psichiatrica antecedente dimostrava la presenza di una forma di depressione meno grave. In altri termini, la patologia depressiva della Pt_1 ha subito un aggravamento, documentato nel mese di luglio 2024, tale da consentire il raggiungimento della soglia di invalidità civile pari al 74 (settantaquattro)%".
Ebbene, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Nei limiti e per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½. La residua parte va posta a carico dell' CP_1 secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_1, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 74% da luglio 2024, come da CTU depositata in data 12.6.2025; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna CP_1 al pagamento della residua parte che liquida in € 1300,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 18.9.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. U. Parte_1
Magaraggia
Ricorrente
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. G. Zamboni
,
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 1.8.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dalla data della revoca, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante al contrario di quanto sostenuto
-
dall'ausiliare d'ufficio un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio e della documentazione medica prodotta, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico della ricorrente "Esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare in trattamento ormonale sostitutivo e in follow-up negativo, sindrome depressiva endogena grave e minimi esiti di paraparesi agli arti inferiori in nata prematura” e ha rilevato come siffatto quadro patologico la renda invalida nella misura del 74% a decorrere da luglio 2024, "in quanto negli atti di causa è presente certificazione medica attestante per la prima volta la presenza di una depressione endogena grave, mentre la documentazione psichiatrica antecedente dimostrava la presenza di una forma di depressione meno grave. In altri termini, la patologia depressiva della Pt_1 ha subito un aggravamento, documentato nel mese di luglio 2024, tale da consentire il raggiungimento della soglia di invalidità civile pari al 74 (settantaquattro)%".
Ebbene, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Nei limiti e per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½. La residua parte va posta a carico dell' CP_1 secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_1, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 74% da luglio 2024, come da CTU depositata in data 12.6.2025; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna CP_1 al pagamento della residua parte che liquida in € 1300,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere