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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1255/2023 (cui è riunito il procedimento iscritto al n. 1296/2023
R.G.)
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FILADELFO TRIBULATO e ANTONINO TRIBULATO, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
FELICE, giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 629/2023, pubblicata il 29 marzo 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 4127/2017
R.G.), il Tribunale di Siracusa, rigettando le eccezioni, sia processuali che di merito, formulate da accoglieva la domanda attorea volta all'accertamento dell'autenticità delle Controparte_1
sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 25 luglio 2016 (intervenuta tra le parti del giudizio), accertando, per l'effetto, “come vere ed autentiche le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del
25 luglio 2016, intitolata “scrittura privata”, allegata alla citazione e quivi da considerarsi trascritta”.
Conseguentemente, ordinava al competente Conservatore dei registri immobiliari di effettuare la trascrizione della scrittura privata del 25 luglio 2016. Rigettava, invece, la domanda attorea volta all'accertamento dell'avvenuto trasferimento immobiliare mediante la predetta scrittura privata, e quindi del riconoscimento della proprietà, in capo all'attore, della quota pari a metà pro indiviso dei beni immobili in essa indicati. Compensava per metà le spese processuali, ponendo la restante metà a carico di . Condannava inoltre quest'ultima al pagamento di una ulteriore somma di Controparte_1
denaro equitativamente determinata pari a € 1.500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel rigettare la domanda di accertamento della proprietà comune dei beni, il Tribunale di Siracusa ha rilevato che la domanda non poteva essere accolta, “stante la genericità della domanda volta a conseguire il riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore sui beni, nonché della mancata allegazione "a monte" di elementi in merito alla affermata originaria proprietà del bene in capo all'alienante, e non rilevando sotto tale profilo la "non contestazione" da parte del convenuto, vertendosi in materia di contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 28 settembre 2023, ha proposto appello sulla base di tre motivi, cui ha resistito con comparsa depositata il 21 Parte_1 Controparte_1
dicembre 2023 (procedimento iscritto al n. R.G. 1255/2023).
Quest'ultima ha proposto altresì autonomo appello avverso la medesima sentenza con distinto atto di citazione notificato il 9 ottobre 2023, affidato a tre motivi, cui ha resistito con comparsa del 15 febbraio
2024 il (il procedimento è stato iscritto al n. R.G. 1296/2023). Pt_1
Disposta ex art. 335 c.p.c. la riunione del giudizio iscritto al n. R.G. 1296/2023 a quello iscritto al n.
R.G. 1255/2023, all'udienza del 10 febbraio 2025, previo deposito di note difensive autorizzate, le parti pagina 2 di 13 hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo dell'appello principale deve essere esaminato insieme al primo motivo di appello incidentale nel quale sono proposte le stesse questioni, sia pure da differenti prospettive.
Infatti, l'appellante principale deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1350 e
2657 c.c. censura la sentenza di primo grado perché ha rigettato la domanda di accertamento della comproprietà dei beni immobili indicati nella scrittura privata del 25 luglio 2016, ossia la bottega di via
Erice a Lentini e l'immobile in contrada Sabuci di Carlentini, pur avendo accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ad essa, senza avvedersi che non vi era possibilità per il giudice di entrare nel merito dei patti convenuti. Non si tratta, infatti, prosegue l'appellante, di sentenza costitutiva ma di una sentenza dichiarativa, in quanto il trasferimento di proprietà non dipende dalla sentenza, ma è già avvenuto con la scrittura privata. Di conseguenza, l'appellante rileva che nella domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni è contenuta, implicitamente o esplicitamente, anche quella di accertamento del patto di contenuto immobiliare (costituzione, trasferimento, modificazione) consacrato nella scrittura, patto che, secondo la ricostruzione della stessa parte, non può essere sindacato dal giudice.
L'appellante incidentale, senza contestare l'avvenuto accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata del 25 luglio 2016, censura la sentenza di primo grado perché, pur ritenendo correttamente non fornita la prova gravante sull'attore della proprietà dei beni immobili indicati nell'anzidetta scrittura in capo anche al il quale avrebbe dovuto produrre in giudizio Pt_1
l'atto di compravendita dei medesimi beni da cui deriverebbe il reclamato titolo comproprietario, aveva, tuttavia, in modo contraddittorio, ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della scrittura privata del 25 luglio 2016, nonostante il difetto di un valido titolo di acquisto della comproprietà.
2. - Rileva il Collegio che il primo motivo di appello principale è infondato.
2.1 - La parte appellante ha rilevato che, ai fini che interessano il giudizio, l'art. 2652 c.c., n. 3, va letto in combinato disposto con l'art. 2657 c.c.
pagina 3 di 13 Orbene, è indubbiamente esatto il rilievo dell'appellante di cui sopra, in quanto conforme all'indirizzo assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la sentenza che accoglie la domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone logicamente l'accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tali scritture e, pur non potendo, in sé e per sé considerata, essere trascritta, perché non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge ed a quelle, in particolare, di cui all'art.
2643 c.c., n. 14 (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), consente, tuttavia, la trascrizione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2657 c.c.”.
Questo principio di diritto, prosegue la Corte di Cassazione, ha come suo logico corollario quello secondo cui, come pure messo in evidenza dall'appellante, la domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scrittura privata che contiene un atto traslativo soggetto a trascrizione è trascrivibile ai sensi dell'art. 2652 c.c., n. 3, e la predetta domanda, di norma,
è implicita, cioè logicamente presupposta, nella domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata con firme non autenticate. Una volta ottenuta la sentenza che accerta l'autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 2652 c.c., n. 3, l'atto da trascrivere non è la sentenza, ma la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente.
“La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni - seguita dalla sentenza di accoglimento (che va annotata, non trascritta) ai sensi dell'art. 2657 c.c., n. 3 – e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione "produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda" - per come dispone il secondo inciso dell'art.
2757, n. 3…Trattandosi di scrittura privata contenente trasferimento di un diritto reale immobiliare, gli effetti della trascrizione sono quelli disciplinati dall'art. 2644 c.c., vale a dire sono gli effetti dell'opponibilità vera e propria e retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale in ragione della "prenotazione" assicurata appunto dall'art. 2752 c.c., n. 3… La sequenza è quindi data dalla trascrizione della domanda più annotazione della sentenza seguita da trascrizione della scrittura privata autenticata giudizialmente” (cfr. in motivazione Cass. n. 26102/2016).
pagina 4 di 13 2.2. - Questa ricostruzione del sistema delle trascrizioni, tuttavia, non conduce all'esito auspicato dall'appellante, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado necessiti di alcune precisazioni ed integrazioni.
Infatti, le premesse giuridiche da cui ha muove l'atto di appello di sono in linea teorica Parte_1
corrette, in quanto conformi all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato. Tuttavia, esse non si attagliano, né risultano applicabili, al caso concreto.
A differenza che nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, nella fattispecie in esame, sulla base del chiaro tenore della scrittura privata del 25 luglio 2016 emerge una rappresentazione del contenuto sostanziale di essa riconducibile alla figura di un atto meramente ricognitivo, e non già a un atto dispositivo o immediatamente traslativo del diritto di proprietà sui beni (come assume invece l'appellante).
Infatti, nella scrittura privata del 25.7.2016 le parti premettono che “la Sig. è titolare Controparte_1
dell'impresa individuale omonima, con sede e luogo attività a Lentini (SR) via Erice s.n., P.iva:
svolgente attività di commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonato dal P.IVA_1
25/06/2008 ed iscritta presso il registro imprese di Siracusa al n. REA 136137” e che “il Sig. Pt_1
risulta lavoratore dipendente della ditta ”.
[...] Controparte_1
Risulta poi dalla scrittura che i due sottoscriventi, “in seguito a necessità e motivi personali stipulano quanto segue:
L'azienda sopra descritta pur essendo intestata alla Sig. e composta da: Controparte_1
Descrizione valore attivo
- Bottega (via Erice sn, luogo dell'attività) € 209.000,00
- Merce € 200.000,00
- Avviamento e beni strumentali (vedi allegato) € 30.000,00
- Credito nei confronti degli zii di € 110.000,00 Controparte_1
(versato come acconto per l'acquisto di una bottega)
- Debito nei confronti dei genitori di € - 80.000,00 Controparte_1
In realtà appartiene ad entrambi i sottoscriventi al 50%, in quanto soci di fatto a tutti gli effetti e comproprietari a metà ciascuno dei beni mobili e immobili.
Ai predetti sottoscriventi, appartiene in egual misura oltre all'azienda di cui sopra, un immobile sito in
Carlentini (SR), C.da Sabuci, gravante di mutuo e in attesa di essere venduto.
pagina 5 di 13 Le parti dichiarano la veridicità di quanto sopra trascritto, consapevoli del fatto che un successivo prossimo accordo sigillerà le modalità di distribuzione del patrimonio sopra descritto (crediti e debiti), alla cui formazione entrambe hanno partecipato in misura perfettamente uguale.
Letto confermato e sottoscritto.
A seguire, dopo l'indicazione del luogo (Lentini), della data (25 luglio 2016), sono riportati il nome e cognome ( e ”) dei due stipulanti, i quali hanno sottoscritto la Controparte_1 Parte_1
scrittura con firme apposte in calce alla stessa, riconosciute autentiche dal Tribunale, come risulta dal relativo capo del dispositivo della sentenza emessa dal primo giudice, non oggetto di impugnazione da parte di alcuno degli appellanti.
Orbene, come lo stesso appellante principale ha affermato sin dal primo grado, e come non è stato mai contestato da alcuna delle parti, né posto in dubbio dal Tribunale, emerge con chiarezza dal tenore della scrittura - sopra trascritta - che la e il in vista di “un successivo prossimo accordo” CP_1 Pt_1
sulle modalità di distribuzione del patrimonio descritto, compresi i crediti e i debiti, hanno riconosciuto, per quanto rilevante ai fini del presente giudizio, che, in realtà:
1) l'azienda appartiene ad entrambi al 50%;
2) i beni aziendali, mobili e immobili, sono in comproprietà tra le parti in pari quota;
3) oltre all'azienda, risulta pure in proprietà comune un immobile sito in Carlentini (SR), c.da Sabuci.
Inoltre, le parti hanno reciprocamente riconosciuto la “veridicità di quanto sopra dichiarato”, sebbene la situazione formale risulti apparentemente diversa.
Ne consegue che, nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato dall'appellante Pt_1
, non ricorre l'ipotesi di un trasferimento immobiliare avvenuto mediante scrittura privata con
[...]
sottoscrizioni non autenticate e successivamente riconosciute in giudizio. Se così fosse stato,
l'appellante – considerato che la certezza delle sottoscrizioni non è più in discussione - sarebbe stato legittimato a ottenere l'accertamento dell'effetto traslativo già prodotto, procedendo successivamente alla trascrizione della scrittura privata ex art. 2657 c.c., secondo lo schema sopra illustrato.
Invece, nella situazione data, la predetta domanda non poteva essere accolta, poiché alla predetta scrittura, benché riconosciuta, non può essere attribuita natura traslativa. Essa, infatti, non contiene un trasferimento della quota pari alla metà pro indiviso della proprietà degli immobili in questione, ma si limita a una ricognizione del diritto di comproprietà dell'originario attore.
pagina 6 di 13 3. - Argomenta, inoltre, l'appellante principale che il Tribunale avrebbe omesso di valutare il fatto che ai sensi dell'art. 1350 c.c. il contratto con il quale i sigg.ri e hanno riconosciuto di Pt_1 CP_1
essere comproprietari per metà ciascuno degli immobili di via Erice e di contrada Sabuci era ed è perfettamente valido per le parti contraenti perché stipulato in forma scritta.
3.1. - Anche tale argomentazione risulta infondata.
Va osservato invero che la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato il principio per cui, “in tema di contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare (e relativi preliminari), il requisito della forma scritta prevista "ad substantiam" comporta che l'atto scritto, costituendo lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio con efficienza pari alla volontà dell'altro contraente, non può essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione nè quale elemento integrante il contratto né - quando anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo;
pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non risultanti dall'altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche, non consentite dall'art. 2725 cod. civ.” (v. Cass. 2023/30954; Cass. 7274/2005; Cass. 9687/2003).
Nella specie, non è stata provata l'esistenza di un valido atto di trasferimento immobiliare stipulato in forma scritta, atteso che con la scrittura privata posta a fondamento della domanda attorea le parti si sono limitate a riconoscere la comproprietà in parti uguali dei beni immobili in essa indicati, e oggetto del giudizio, senza fare riferimento ad alcun preesistente accordo scritto. Essa, inoltre, difetta degli elementi essenziali di un contratto di trasferimento immobiliare.
3.2. - Detto principio, del resto, si ricollega all'ulteriore principio, da tempo affermato dalla Corte di
Cassazione, per il quale “l'atto di ricognizione previsto dall'art. 2720 cod. civ. presuppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l'esistenza del diritto riconosciuto, e non sostituisce il titolo, costituendo solo una prova della sua esistenza;
pertanto,
l'applicazione di tale norma presuppone il previo accertamento dell'effettivo significato dell'atto dedotto in giudizio, valutazione riservata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua”.
pagina 7 di 13 Come precisato dalla stessa Corte invero “l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, che ha natura confessoria, concerne, a norma dell'art. 2720 cod. civ., soltanto i fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, ma non può esplicarsi al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ne consegue che l'atto ricognitivo, se ha per oggetto il diritto di proprietà o altri diritti reali, non può assumere valore di prova dell'esistenza di tali diritti, potendo rilevare solo come prova dei fatti in relazione al suo specifico contenuto” (Cass. n. 2719/2009; Cass. n. 2611/1996; Cass. n.
1167/1969).
Nel caso di specie, dunque è dirimente la considerazione che tale atto ricognitivo in nessun modo può surrogare la necessaria produzione del titolo sulla base del quale soltanto l'odierno appellante principale avrebbe potuto rivendicare il diritto di comproprietà dedotto in giudizio.
3.3. - D'altra parte, il Collegio osserva che la dichiarazione della racchiusa nella scrittura del CP_1
25 luglio 2016, pur ad ammettere che essa contenga una ricognizione di un precedente accordo verbale, non è idonea a produrre l'effetto attributivo del diritto di proprietà vantato dal Pt_1
È indubbio, infatti, che una ricognizione ex post di un atto per il quale la forma scritta è richiesta a pena di nullità, come il contratto di trasferimento immobiliare, non vale a supplire al difetto della forma richiesta dalla legge ai fini della validità dell'atto. In mancanza di un documento scritto preesistente, il negozio di accertamento deve essere considerato nullo per difetto di causa e, per conseguenza, improduttivo degli effetti traslativi invocati dal Ed invero, “il negozio di accertamento, che Pt_1
può avere anche struttura semplicemente unilaterale, attesa la possibilità per un soggetto di vincolarsi con una dichiarazione unilaterale a considerare per il futuro in un determinato modo una situazione precedentemente incerta, e caratterizzato, quanto alla causa, dallo scopo di imprimere certezza giuridica a un preesistente rapporto o di precisarne definitivamente il contenuto e l'essenza quanto agli effetti, esso non determina ex se il trasferimento di beni e di diritti da un soggetto all'altro, né costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, in quanto rende soltanto definitiva la situazione connessa con il rapporto preesistente, la quale sia, di per sé, idonea al conseguimento degli effetti definitivamente fissati dal negozio accertativo. La funzione di accertamento propria del negozio così qualificato, e la sua efficacia retroattiva, sono incompatibili con l'effetto traslativo della proprietà” (Cass. n. 24848/2015; Cass. 2611/1996).
pagina 8 di 13 3.4. - Né, infine, può pervenirsi a un diverso esito sulla base del richiamo operato all'art. 1322 c.c. e della qualificazione attribuita dall'appellante principale alla scrittura come atto di autonomia privata, ritenuta, perciò stesso, in grado di produrre effettivi traslativi.
Anche tale argomento è, infatti, da ritenere infondato, in quanto, come affermato dalla Corte di
Cassazione, “il negozio di accertamento, avendo la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo, non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti e, pertanto, per la regolamentazione della situazione controversa deve farsi capo in ogni caso alla fonte precettiva originaria. Da tale principio discende che il negozio di accertamento postula l'esistenza di un rapporto giuridico tra le parti e non crea nuovi rapporti ma elimina soltanto le incertezze della situazione giuridica preesistente. Qualora questa situazione non sia in concreto esistente, il negozio difetta di causa e, per conseguenza, è nullo”
(cfr. Cass. 2611/1996 in motivazione).
Pertanto, nel caso di specie, la dichiarazione di comproprietà resa da non può assumere Controparte_1
valore di prova del diritto di proprietà vantato dal a prescindere da ogni indagine - e in Pt_1
assenza, peraltro, di qualsiasi deduzione o prova, non fornite dall'appellante principale - volta all'accertamento della titolarità del diritto di comproprietà controverso.
Ne consegue che la statuizione di rigetto della domanda diretta a dichiarare la proprietà comune dei beni in base alla scrittura privata del 25 luglio 2016 resa dal Tribunale si sottrae alle censure sollevate con il primo motivo dell'appello principale, anche se la motivazione in diritto della sentenza di primo grado deve essere, nei termini sopra esposti, corretta.
4. - Le considerazioni sopra svolte, che escludono l'efficacia traslativa del diritto di proprietà rivendicato alla dichiarazione ricognitiva resa dalle parti nella scrittura del 25 luglio 2016, consentono altresì di rispondere al primo motivo dell'appello incidentale, con il quale si censura la decisione del
Tribunale di Siracusa nella parte in cui ha ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della scrittura privata del 25 luglio 2016, nonostante essa fosse priva di efficacia traslativa del diritto di proprietà e nonostante l'attore non avesse prodotto l'atto di compravendita dal quale sarebbe derivato il suo acquisto a titolo di comproprietà.
Infatti, sebbene sia innegabile, nel caso di specie, l'esistenza di un titolo trascrivibile sotto il profilo formale (art. 2657 c.c.), in quanto è stata definitivamente riconosciuta l'autenticità delle sottoscrizioni pagina 9 di 13 apposte nella scrittura privata del 25 luglio 2016, va osservato tuttavia che, sotto il profilo sostanziale, manca un atto soggetto a trascrizione. Ciò in quanto è stata rigettata la ricostruzione dell'appellante principale secondo cui la predetta scrittura avrebbe efficacia traslativa del diritto di proprietà di beni immobili.
In realtà, come già osservato, nella scrittura privata del 25 luglio 2016, le parti si sono limitate a riconoscere l'esistenza della proprietà comune dei beni immobili oggetto del giudizio, senza compiere alcuno dei contratti o degli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. o dell'art. 2645 c.c.
Pertanto, in assenza di un atto soggetto a trascrizione, il suddetto motivo di gravame incidentale deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da volta a ottenere la trascrizione nei registri immobiliari della scrittura Parte_1
privata del 25 luglio 2016.
5. - Le medesime ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo dell'appello principale giustificano anche il rigetto del secondo motivo del medesimo appello, proposto in subordine dall'appellante principale, al fine di censurare l'erronea applicazione dei principi in tema di prova del diritto di proprietà, ex art. 948 c.c., in quanto gli argomenti sviluppati dall'appellante, relativi alla probatio diabolica della proprietà risultano ormai irrilevanti, alla luce della motivazione sopra adottata.
6. - La stessa considerazione sopra esposta conduce al rigetto anche dell'ulteriore motivo di appello, con cui il denuncia l'errata valutazione dei fatti risultanti dai documenti e l'errata valutazione Pt_1
delle prove, violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione alla mancata applicazione del principio di non contestazione. Anche questi rilievi sono infatti superati dalla diversa motivazione fornita da questa Corte a fondamento della statuizione di rigetto della domanda resa dal Tribunale.
L'appello principale va, pertanto, integralmente rigettato.
7. - Con un secondo motivo di appello incidentale la si duole che la sentenza di primo grado CP_1
abbia compensato solo in parte le spese processuali, condannandola al pagamento della residua parte di dette spese in favore del anziché disporne l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, Pt_1
comma 2, c.p.c. Deduce al riguardo che il Tribunale ha omesso di considerare che la domanda più importante destinata ad avere effetti sostanziali, cioè quella relativa all'accertamento della comproprietà dei beni immobili, è stata espressamente rigettata. Evidenzia inoltre che anche la richiesta di emissione dell'ordine al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la scrittura privata del 25 luglio 2016
pagina 10 di 13 è destinata a venire meno a seguito della richiesta di riforma della sentenza specificamente proposta, in quanto errata e incoerente.
7.1. - Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo del medesimo appello incidentale, dovendosi procedere, all'esito del giudizio, anche d'ufficio, a una nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 21139/2020;
Cass. n. 14916/2020; Cass. n. 6259/2014).
La in quanto comunque soccombente, va condannata a rifondere al le spese di CP_1 Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, con compensazione peraltro per quattro quinti, tenuto conto che è stata accolta soltanto la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata del 25 luglio 2016, di portata marginale rispetto alle restanti domande, integralmente rigettate.
La liquidazione, nell'intero, delle spese di entrambi i gradi - nella misura specificata in dispositivo - è stata effettuata sulla base dei vigenti parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in relazione allo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore indeterminabile di media complessità della controversia, nonché applicando i parametri minimi per le fasi effettivamente espletate, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
8. - Con un ultimo motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale l'abbia condannata al risarcimento per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., comma 3, nonostante non ne ricorressero i presupposti.
8.1. - Anche questa censura è fondata, posto che una simile condanna “richiede un accertamento - da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà - dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente
o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass. n. 27702/2023 in motivazione, che richiama Cass. n. 26545/2021).
L'applicazione di tali principi al caso di specie conduce a ritenere che erroneamente il primo giudice abbia condannato la ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale non ha compiuto difese integranti CP_1
pagina 11 di 13 abuso del processo e, anzi, nel presente giudizio di appello ha omesso di coltivare le eccezioni già disattese in primo grado, prestando acquiescenza al capo della sentenza relativo al riconoscimento dell'autenticità della propria sottoscrizione.
9. - Atteso l'integrale rigetto dell'appello principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1243/2023 R.G. (cui è riunito il procedimento n. 1296/2023 R.G.),
rigetta l'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
629/2023 del 29 marzo 2023 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 4127/2017
R.G.);
accoglie l'appello incidentale;
per l'effetto, in parziale riforma della suddetta sentenza, rigetta la domanda proposta da Pt_1
volta a ottenere la trascrizione nei registri immobiliari della scrittura privata del 25 luglio
[...]
2016;
annulla la statuizione avente ad oggetto la condanna di al pagamento, in favore di Controparte_1
, dell'importo di euro 1.500,00 ex art. 96 c.p.c.; Parte_1
compensa per quattro quinti tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, e condanna CP_1
a rifondere a il restante quinto di spese, che liquida nell'intero: 1) quanto al
[...] Parte_1 primo grado, in complessivi € 4.603,00 per compenso professionale (€ 1.081,00 per fase di studio, €
514,00 per fase introduttiva, € 603,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 1.591,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
2) quanto al presente grado, in € 804,00 per esborsi e in complessivi € 6.079,00 per compenso professionale (€ 1.259,00 per fase di studio, € 833,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per fase di trattazione, € 2.144,00 per fase decisionale), oltre al rimborso pagina 12 di 13 forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
conferma, nel resto, la sentenza di primo grado;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 9 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1255/2023 (cui è riunito il procedimento iscritto al n. 1296/2023
R.G.)
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FILADELFO TRIBULATO e ANTONINO TRIBULATO, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
FELICE, giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 629/2023, pubblicata il 29 marzo 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 4127/2017
R.G.), il Tribunale di Siracusa, rigettando le eccezioni, sia processuali che di merito, formulate da accoglieva la domanda attorea volta all'accertamento dell'autenticità delle Controparte_1
sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 25 luglio 2016 (intervenuta tra le parti del giudizio), accertando, per l'effetto, “come vere ed autentiche le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del
25 luglio 2016, intitolata “scrittura privata”, allegata alla citazione e quivi da considerarsi trascritta”.
Conseguentemente, ordinava al competente Conservatore dei registri immobiliari di effettuare la trascrizione della scrittura privata del 25 luglio 2016. Rigettava, invece, la domanda attorea volta all'accertamento dell'avvenuto trasferimento immobiliare mediante la predetta scrittura privata, e quindi del riconoscimento della proprietà, in capo all'attore, della quota pari a metà pro indiviso dei beni immobili in essa indicati. Compensava per metà le spese processuali, ponendo la restante metà a carico di . Condannava inoltre quest'ultima al pagamento di una ulteriore somma di Controparte_1
denaro equitativamente determinata pari a € 1.500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel rigettare la domanda di accertamento della proprietà comune dei beni, il Tribunale di Siracusa ha rilevato che la domanda non poteva essere accolta, “stante la genericità della domanda volta a conseguire il riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore sui beni, nonché della mancata allegazione "a monte" di elementi in merito alla affermata originaria proprietà del bene in capo all'alienante, e non rilevando sotto tale profilo la "non contestazione" da parte del convenuto, vertendosi in materia di contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 28 settembre 2023, ha proposto appello sulla base di tre motivi, cui ha resistito con comparsa depositata il 21 Parte_1 Controparte_1
dicembre 2023 (procedimento iscritto al n. R.G. 1255/2023).
Quest'ultima ha proposto altresì autonomo appello avverso la medesima sentenza con distinto atto di citazione notificato il 9 ottobre 2023, affidato a tre motivi, cui ha resistito con comparsa del 15 febbraio
2024 il (il procedimento è stato iscritto al n. R.G. 1296/2023). Pt_1
Disposta ex art. 335 c.p.c. la riunione del giudizio iscritto al n. R.G. 1296/2023 a quello iscritto al n.
R.G. 1255/2023, all'udienza del 10 febbraio 2025, previo deposito di note difensive autorizzate, le parti pagina 2 di 13 hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo dell'appello principale deve essere esaminato insieme al primo motivo di appello incidentale nel quale sono proposte le stesse questioni, sia pure da differenti prospettive.
Infatti, l'appellante principale deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1350 e
2657 c.c. censura la sentenza di primo grado perché ha rigettato la domanda di accertamento della comproprietà dei beni immobili indicati nella scrittura privata del 25 luglio 2016, ossia la bottega di via
Erice a Lentini e l'immobile in contrada Sabuci di Carlentini, pur avendo accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ad essa, senza avvedersi che non vi era possibilità per il giudice di entrare nel merito dei patti convenuti. Non si tratta, infatti, prosegue l'appellante, di sentenza costitutiva ma di una sentenza dichiarativa, in quanto il trasferimento di proprietà non dipende dalla sentenza, ma è già avvenuto con la scrittura privata. Di conseguenza, l'appellante rileva che nella domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni è contenuta, implicitamente o esplicitamente, anche quella di accertamento del patto di contenuto immobiliare (costituzione, trasferimento, modificazione) consacrato nella scrittura, patto che, secondo la ricostruzione della stessa parte, non può essere sindacato dal giudice.
L'appellante incidentale, senza contestare l'avvenuto accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata del 25 luglio 2016, censura la sentenza di primo grado perché, pur ritenendo correttamente non fornita la prova gravante sull'attore della proprietà dei beni immobili indicati nell'anzidetta scrittura in capo anche al il quale avrebbe dovuto produrre in giudizio Pt_1
l'atto di compravendita dei medesimi beni da cui deriverebbe il reclamato titolo comproprietario, aveva, tuttavia, in modo contraddittorio, ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della scrittura privata del 25 luglio 2016, nonostante il difetto di un valido titolo di acquisto della comproprietà.
2. - Rileva il Collegio che il primo motivo di appello principale è infondato.
2.1 - La parte appellante ha rilevato che, ai fini che interessano il giudizio, l'art. 2652 c.c., n. 3, va letto in combinato disposto con l'art. 2657 c.c.
pagina 3 di 13 Orbene, è indubbiamente esatto il rilievo dell'appellante di cui sopra, in quanto conforme all'indirizzo assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la sentenza che accoglie la domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone logicamente l'accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tali scritture e, pur non potendo, in sé e per sé considerata, essere trascritta, perché non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge ed a quelle, in particolare, di cui all'art.
2643 c.c., n. 14 (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), consente, tuttavia, la trascrizione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2657 c.c.”.
Questo principio di diritto, prosegue la Corte di Cassazione, ha come suo logico corollario quello secondo cui, come pure messo in evidenza dall'appellante, la domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scrittura privata che contiene un atto traslativo soggetto a trascrizione è trascrivibile ai sensi dell'art. 2652 c.c., n. 3, e la predetta domanda, di norma,
è implicita, cioè logicamente presupposta, nella domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata con firme non autenticate. Una volta ottenuta la sentenza che accerta l'autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 2652 c.c., n. 3, l'atto da trascrivere non è la sentenza, ma la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente.
“La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni - seguita dalla sentenza di accoglimento (che va annotata, non trascritta) ai sensi dell'art. 2657 c.c., n. 3 – e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione "produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda" - per come dispone il secondo inciso dell'art.
2757, n. 3…Trattandosi di scrittura privata contenente trasferimento di un diritto reale immobiliare, gli effetti della trascrizione sono quelli disciplinati dall'art. 2644 c.c., vale a dire sono gli effetti dell'opponibilità vera e propria e retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale in ragione della "prenotazione" assicurata appunto dall'art. 2752 c.c., n. 3… La sequenza è quindi data dalla trascrizione della domanda più annotazione della sentenza seguita da trascrizione della scrittura privata autenticata giudizialmente” (cfr. in motivazione Cass. n. 26102/2016).
pagina 4 di 13 2.2. - Questa ricostruzione del sistema delle trascrizioni, tuttavia, non conduce all'esito auspicato dall'appellante, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado necessiti di alcune precisazioni ed integrazioni.
Infatti, le premesse giuridiche da cui ha muove l'atto di appello di sono in linea teorica Parte_1
corrette, in quanto conformi all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato. Tuttavia, esse non si attagliano, né risultano applicabili, al caso concreto.
A differenza che nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, nella fattispecie in esame, sulla base del chiaro tenore della scrittura privata del 25 luglio 2016 emerge una rappresentazione del contenuto sostanziale di essa riconducibile alla figura di un atto meramente ricognitivo, e non già a un atto dispositivo o immediatamente traslativo del diritto di proprietà sui beni (come assume invece l'appellante).
Infatti, nella scrittura privata del 25.7.2016 le parti premettono che “la Sig. è titolare Controparte_1
dell'impresa individuale omonima, con sede e luogo attività a Lentini (SR) via Erice s.n., P.iva:
svolgente attività di commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonato dal P.IVA_1
25/06/2008 ed iscritta presso il registro imprese di Siracusa al n. REA 136137” e che “il Sig. Pt_1
risulta lavoratore dipendente della ditta ”.
[...] Controparte_1
Risulta poi dalla scrittura che i due sottoscriventi, “in seguito a necessità e motivi personali stipulano quanto segue:
L'azienda sopra descritta pur essendo intestata alla Sig. e composta da: Controparte_1
Descrizione valore attivo
- Bottega (via Erice sn, luogo dell'attività) € 209.000,00
- Merce € 200.000,00
- Avviamento e beni strumentali (vedi allegato) € 30.000,00
- Credito nei confronti degli zii di € 110.000,00 Controparte_1
(versato come acconto per l'acquisto di una bottega)
- Debito nei confronti dei genitori di € - 80.000,00 Controparte_1
In realtà appartiene ad entrambi i sottoscriventi al 50%, in quanto soci di fatto a tutti gli effetti e comproprietari a metà ciascuno dei beni mobili e immobili.
Ai predetti sottoscriventi, appartiene in egual misura oltre all'azienda di cui sopra, un immobile sito in
Carlentini (SR), C.da Sabuci, gravante di mutuo e in attesa di essere venduto.
pagina 5 di 13 Le parti dichiarano la veridicità di quanto sopra trascritto, consapevoli del fatto che un successivo prossimo accordo sigillerà le modalità di distribuzione del patrimonio sopra descritto (crediti e debiti), alla cui formazione entrambe hanno partecipato in misura perfettamente uguale.
Letto confermato e sottoscritto.
A seguire, dopo l'indicazione del luogo (Lentini), della data (25 luglio 2016), sono riportati il nome e cognome ( e ”) dei due stipulanti, i quali hanno sottoscritto la Controparte_1 Parte_1
scrittura con firme apposte in calce alla stessa, riconosciute autentiche dal Tribunale, come risulta dal relativo capo del dispositivo della sentenza emessa dal primo giudice, non oggetto di impugnazione da parte di alcuno degli appellanti.
Orbene, come lo stesso appellante principale ha affermato sin dal primo grado, e come non è stato mai contestato da alcuna delle parti, né posto in dubbio dal Tribunale, emerge con chiarezza dal tenore della scrittura - sopra trascritta - che la e il in vista di “un successivo prossimo accordo” CP_1 Pt_1
sulle modalità di distribuzione del patrimonio descritto, compresi i crediti e i debiti, hanno riconosciuto, per quanto rilevante ai fini del presente giudizio, che, in realtà:
1) l'azienda appartiene ad entrambi al 50%;
2) i beni aziendali, mobili e immobili, sono in comproprietà tra le parti in pari quota;
3) oltre all'azienda, risulta pure in proprietà comune un immobile sito in Carlentini (SR), c.da Sabuci.
Inoltre, le parti hanno reciprocamente riconosciuto la “veridicità di quanto sopra dichiarato”, sebbene la situazione formale risulti apparentemente diversa.
Ne consegue che, nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato dall'appellante Pt_1
, non ricorre l'ipotesi di un trasferimento immobiliare avvenuto mediante scrittura privata con
[...]
sottoscrizioni non autenticate e successivamente riconosciute in giudizio. Se così fosse stato,
l'appellante – considerato che la certezza delle sottoscrizioni non è più in discussione - sarebbe stato legittimato a ottenere l'accertamento dell'effetto traslativo già prodotto, procedendo successivamente alla trascrizione della scrittura privata ex art. 2657 c.c., secondo lo schema sopra illustrato.
Invece, nella situazione data, la predetta domanda non poteva essere accolta, poiché alla predetta scrittura, benché riconosciuta, non può essere attribuita natura traslativa. Essa, infatti, non contiene un trasferimento della quota pari alla metà pro indiviso della proprietà degli immobili in questione, ma si limita a una ricognizione del diritto di comproprietà dell'originario attore.
pagina 6 di 13 3. - Argomenta, inoltre, l'appellante principale che il Tribunale avrebbe omesso di valutare il fatto che ai sensi dell'art. 1350 c.c. il contratto con il quale i sigg.ri e hanno riconosciuto di Pt_1 CP_1
essere comproprietari per metà ciascuno degli immobili di via Erice e di contrada Sabuci era ed è perfettamente valido per le parti contraenti perché stipulato in forma scritta.
3.1. - Anche tale argomentazione risulta infondata.
Va osservato invero che la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato il principio per cui, “in tema di contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare (e relativi preliminari), il requisito della forma scritta prevista "ad substantiam" comporta che l'atto scritto, costituendo lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio con efficienza pari alla volontà dell'altro contraente, non può essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione nè quale elemento integrante il contratto né - quando anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo;
pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non risultanti dall'altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche, non consentite dall'art. 2725 cod. civ.” (v. Cass. 2023/30954; Cass. 7274/2005; Cass. 9687/2003).
Nella specie, non è stata provata l'esistenza di un valido atto di trasferimento immobiliare stipulato in forma scritta, atteso che con la scrittura privata posta a fondamento della domanda attorea le parti si sono limitate a riconoscere la comproprietà in parti uguali dei beni immobili in essa indicati, e oggetto del giudizio, senza fare riferimento ad alcun preesistente accordo scritto. Essa, inoltre, difetta degli elementi essenziali di un contratto di trasferimento immobiliare.
3.2. - Detto principio, del resto, si ricollega all'ulteriore principio, da tempo affermato dalla Corte di
Cassazione, per il quale “l'atto di ricognizione previsto dall'art. 2720 cod. civ. presuppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l'esistenza del diritto riconosciuto, e non sostituisce il titolo, costituendo solo una prova della sua esistenza;
pertanto,
l'applicazione di tale norma presuppone il previo accertamento dell'effettivo significato dell'atto dedotto in giudizio, valutazione riservata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua”.
pagina 7 di 13 Come precisato dalla stessa Corte invero “l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, che ha natura confessoria, concerne, a norma dell'art. 2720 cod. civ., soltanto i fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, ma non può esplicarsi al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ne consegue che l'atto ricognitivo, se ha per oggetto il diritto di proprietà o altri diritti reali, non può assumere valore di prova dell'esistenza di tali diritti, potendo rilevare solo come prova dei fatti in relazione al suo specifico contenuto” (Cass. n. 2719/2009; Cass. n. 2611/1996; Cass. n.
1167/1969).
Nel caso di specie, dunque è dirimente la considerazione che tale atto ricognitivo in nessun modo può surrogare la necessaria produzione del titolo sulla base del quale soltanto l'odierno appellante principale avrebbe potuto rivendicare il diritto di comproprietà dedotto in giudizio.
3.3. - D'altra parte, il Collegio osserva che la dichiarazione della racchiusa nella scrittura del CP_1
25 luglio 2016, pur ad ammettere che essa contenga una ricognizione di un precedente accordo verbale, non è idonea a produrre l'effetto attributivo del diritto di proprietà vantato dal Pt_1
È indubbio, infatti, che una ricognizione ex post di un atto per il quale la forma scritta è richiesta a pena di nullità, come il contratto di trasferimento immobiliare, non vale a supplire al difetto della forma richiesta dalla legge ai fini della validità dell'atto. In mancanza di un documento scritto preesistente, il negozio di accertamento deve essere considerato nullo per difetto di causa e, per conseguenza, improduttivo degli effetti traslativi invocati dal Ed invero, “il negozio di accertamento, che Pt_1
può avere anche struttura semplicemente unilaterale, attesa la possibilità per un soggetto di vincolarsi con una dichiarazione unilaterale a considerare per il futuro in un determinato modo una situazione precedentemente incerta, e caratterizzato, quanto alla causa, dallo scopo di imprimere certezza giuridica a un preesistente rapporto o di precisarne definitivamente il contenuto e l'essenza quanto agli effetti, esso non determina ex se il trasferimento di beni e di diritti da un soggetto all'altro, né costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, in quanto rende soltanto definitiva la situazione connessa con il rapporto preesistente, la quale sia, di per sé, idonea al conseguimento degli effetti definitivamente fissati dal negozio accertativo. La funzione di accertamento propria del negozio così qualificato, e la sua efficacia retroattiva, sono incompatibili con l'effetto traslativo della proprietà” (Cass. n. 24848/2015; Cass. 2611/1996).
pagina 8 di 13 3.4. - Né, infine, può pervenirsi a un diverso esito sulla base del richiamo operato all'art. 1322 c.c. e della qualificazione attribuita dall'appellante principale alla scrittura come atto di autonomia privata, ritenuta, perciò stesso, in grado di produrre effettivi traslativi.
Anche tale argomento è, infatti, da ritenere infondato, in quanto, come affermato dalla Corte di
Cassazione, “il negozio di accertamento, avendo la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo, non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti e, pertanto, per la regolamentazione della situazione controversa deve farsi capo in ogni caso alla fonte precettiva originaria. Da tale principio discende che il negozio di accertamento postula l'esistenza di un rapporto giuridico tra le parti e non crea nuovi rapporti ma elimina soltanto le incertezze della situazione giuridica preesistente. Qualora questa situazione non sia in concreto esistente, il negozio difetta di causa e, per conseguenza, è nullo”
(cfr. Cass. 2611/1996 in motivazione).
Pertanto, nel caso di specie, la dichiarazione di comproprietà resa da non può assumere Controparte_1
valore di prova del diritto di proprietà vantato dal a prescindere da ogni indagine - e in Pt_1
assenza, peraltro, di qualsiasi deduzione o prova, non fornite dall'appellante principale - volta all'accertamento della titolarità del diritto di comproprietà controverso.
Ne consegue che la statuizione di rigetto della domanda diretta a dichiarare la proprietà comune dei beni in base alla scrittura privata del 25 luglio 2016 resa dal Tribunale si sottrae alle censure sollevate con il primo motivo dell'appello principale, anche se la motivazione in diritto della sentenza di primo grado deve essere, nei termini sopra esposti, corretta.
4. - Le considerazioni sopra svolte, che escludono l'efficacia traslativa del diritto di proprietà rivendicato alla dichiarazione ricognitiva resa dalle parti nella scrittura del 25 luglio 2016, consentono altresì di rispondere al primo motivo dell'appello incidentale, con il quale si censura la decisione del
Tribunale di Siracusa nella parte in cui ha ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della scrittura privata del 25 luglio 2016, nonostante essa fosse priva di efficacia traslativa del diritto di proprietà e nonostante l'attore non avesse prodotto l'atto di compravendita dal quale sarebbe derivato il suo acquisto a titolo di comproprietà.
Infatti, sebbene sia innegabile, nel caso di specie, l'esistenza di un titolo trascrivibile sotto il profilo formale (art. 2657 c.c.), in quanto è stata definitivamente riconosciuta l'autenticità delle sottoscrizioni pagina 9 di 13 apposte nella scrittura privata del 25 luglio 2016, va osservato tuttavia che, sotto il profilo sostanziale, manca un atto soggetto a trascrizione. Ciò in quanto è stata rigettata la ricostruzione dell'appellante principale secondo cui la predetta scrittura avrebbe efficacia traslativa del diritto di proprietà di beni immobili.
In realtà, come già osservato, nella scrittura privata del 25 luglio 2016, le parti si sono limitate a riconoscere l'esistenza della proprietà comune dei beni immobili oggetto del giudizio, senza compiere alcuno dei contratti o degli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. o dell'art. 2645 c.c.
Pertanto, in assenza di un atto soggetto a trascrizione, il suddetto motivo di gravame incidentale deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da volta a ottenere la trascrizione nei registri immobiliari della scrittura Parte_1
privata del 25 luglio 2016.
5. - Le medesime ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo dell'appello principale giustificano anche il rigetto del secondo motivo del medesimo appello, proposto in subordine dall'appellante principale, al fine di censurare l'erronea applicazione dei principi in tema di prova del diritto di proprietà, ex art. 948 c.c., in quanto gli argomenti sviluppati dall'appellante, relativi alla probatio diabolica della proprietà risultano ormai irrilevanti, alla luce della motivazione sopra adottata.
6. - La stessa considerazione sopra esposta conduce al rigetto anche dell'ulteriore motivo di appello, con cui il denuncia l'errata valutazione dei fatti risultanti dai documenti e l'errata valutazione Pt_1
delle prove, violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione alla mancata applicazione del principio di non contestazione. Anche questi rilievi sono infatti superati dalla diversa motivazione fornita da questa Corte a fondamento della statuizione di rigetto della domanda resa dal Tribunale.
L'appello principale va, pertanto, integralmente rigettato.
7. - Con un secondo motivo di appello incidentale la si duole che la sentenza di primo grado CP_1
abbia compensato solo in parte le spese processuali, condannandola al pagamento della residua parte di dette spese in favore del anziché disporne l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, Pt_1
comma 2, c.p.c. Deduce al riguardo che il Tribunale ha omesso di considerare che la domanda più importante destinata ad avere effetti sostanziali, cioè quella relativa all'accertamento della comproprietà dei beni immobili, è stata espressamente rigettata. Evidenzia inoltre che anche la richiesta di emissione dell'ordine al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la scrittura privata del 25 luglio 2016
pagina 10 di 13 è destinata a venire meno a seguito della richiesta di riforma della sentenza specificamente proposta, in quanto errata e incoerente.
7.1. - Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo del medesimo appello incidentale, dovendosi procedere, all'esito del giudizio, anche d'ufficio, a una nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 21139/2020;
Cass. n. 14916/2020; Cass. n. 6259/2014).
La in quanto comunque soccombente, va condannata a rifondere al le spese di CP_1 Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, con compensazione peraltro per quattro quinti, tenuto conto che è stata accolta soltanto la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata del 25 luglio 2016, di portata marginale rispetto alle restanti domande, integralmente rigettate.
La liquidazione, nell'intero, delle spese di entrambi i gradi - nella misura specificata in dispositivo - è stata effettuata sulla base dei vigenti parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in relazione allo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore indeterminabile di media complessità della controversia, nonché applicando i parametri minimi per le fasi effettivamente espletate, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
8. - Con un ultimo motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale l'abbia condannata al risarcimento per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., comma 3, nonostante non ne ricorressero i presupposti.
8.1. - Anche questa censura è fondata, posto che una simile condanna “richiede un accertamento - da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà - dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente
o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass. n. 27702/2023 in motivazione, che richiama Cass. n. 26545/2021).
L'applicazione di tali principi al caso di specie conduce a ritenere che erroneamente il primo giudice abbia condannato la ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale non ha compiuto difese integranti CP_1
pagina 11 di 13 abuso del processo e, anzi, nel presente giudizio di appello ha omesso di coltivare le eccezioni già disattese in primo grado, prestando acquiescenza al capo della sentenza relativo al riconoscimento dell'autenticità della propria sottoscrizione.
9. - Atteso l'integrale rigetto dell'appello principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1243/2023 R.G. (cui è riunito il procedimento n. 1296/2023 R.G.),
rigetta l'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
629/2023 del 29 marzo 2023 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 4127/2017
R.G.);
accoglie l'appello incidentale;
per l'effetto, in parziale riforma della suddetta sentenza, rigetta la domanda proposta da Pt_1
volta a ottenere la trascrizione nei registri immobiliari della scrittura privata del 25 luglio
[...]
2016;
annulla la statuizione avente ad oggetto la condanna di al pagamento, in favore di Controparte_1
, dell'importo di euro 1.500,00 ex art. 96 c.p.c.; Parte_1
compensa per quattro quinti tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, e condanna CP_1
a rifondere a il restante quinto di spese, che liquida nell'intero: 1) quanto al
[...] Parte_1 primo grado, in complessivi € 4.603,00 per compenso professionale (€ 1.081,00 per fase di studio, €
514,00 per fase introduttiva, € 603,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 1.591,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
2) quanto al presente grado, in € 804,00 per esborsi e in complessivi € 6.079,00 per compenso professionale (€ 1.259,00 per fase di studio, € 833,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per fase di trattazione, € 2.144,00 per fase decisionale), oltre al rimborso pagina 12 di 13 forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
conferma, nel resto, la sentenza di primo grado;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 9 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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