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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato LUSA CLAUDIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
chiede in subordine la compensazione delle spese di lite;
Per la parte resistente compare l'avvocato LUPOLI MARIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
All'esito dell'udienza interviene anche l'avv. SARCHI ANTONELLA per che dà atto CP_1
di essere rimasta in attesa sino dalle ore 10.10 e conclude come da memoria difensiva riportandosi ai propri atti;
Il Giudice
pagina 1 di 5 si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 5 N. R.G. 1024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LUSA CLAUDIA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. LUPOLI MARIA
RESISTENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA SARCHI CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 Con ricorso domandava: “b) accertare e dichiarare la inefficacia Parte_1
degli avvisi di addebito e di conseguenza delle cartelle prodromiche agli stessi, impugnati;
e di conseguenza b) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta in relazione a suddetti avvisi di addebito;
in via subordinata a) accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei contributi relativi agli anni di cui ai seguenti avvisi di addebito…b) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta in relazione a suddetti avvisi di addebito”.
ed si costituivano con separate memorie resistendo al ricorso. CP_3 CP_1
La causa veniva immediatamente trattenuta in decisione risultando di pronta definizione e non essendo richiesti né necessari incombenti probatori costituendi.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha ricevuto quale debitore, atto di pignoramento presso terzi relativamente ai crediti previdenziali che sono riferiti agli avvisi di addebito che seguono:
Avviso di addebito 39320160000720378000 14/06/2016 2.418,20
Avviso di addebito 39320160001676662000 30/11/2016 2.366,85
Avviso di addebito 39320170000845915000 04/10/2017 4.672,33
Avviso di addebito 39320180000923429000 12/07/2018 3.373,98
Avviso di addebito 39320180001897808000 16/01/2019 2.217,14
Avviso di addebito 39320190000745290000 23/07/2019 2.194,74
Avviso di addebito 39320190001662758000 21/12/2019 2.188,60
Avviso di addebito …728878000 6/12/2021
Avviso di addebito …790729000 6/8/2022
Avviso di addebito … 1696263000 23/1/2023
Il ricorrente non contesta l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito.
Ne consegue che alcuna questione di merito anteriore alla notifica dei titoli in questione
è in questa sede ammissibile.
Circa le questioni successive, che integrano un'opposizione ex art. 615 c.p.c., è eccepita la prescrizione per i crediti di cui ai seguenti avvisi:
pagina 4 di 5 Avviso di addebito 39320160001676662000 30/11/2016 2.366,85
Avviso di addebito 39320170000845915000 04/10/2017 4.672,33
Avviso di addebito 39320180000923429000 12/07/2018 3.373,98
Avviso di addebito 39320180001897808000 16/01/2019 2.217,14
Per tutti questi crediti, tuttavia, interveniva (oltre ad altri, anche) una intimazione di pagamento notificata al ricorrente e ricevuta via pec nel marzo del 2022 che vale a interrompere la prescrizione (anche considerate le sospensioni della decorrenza della prescrizione di 542 giorni cui alla normativa in tema di emergenza covid-19).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte lo respinge;
2) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali
Ravenna, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato LUSA CLAUDIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
chiede in subordine la compensazione delle spese di lite;
Per la parte resistente compare l'avvocato LUPOLI MARIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
All'esito dell'udienza interviene anche l'avv. SARCHI ANTONELLA per che dà atto CP_1
di essere rimasta in attesa sino dalle ore 10.10 e conclude come da memoria difensiva riportandosi ai propri atti;
Il Giudice
pagina 1 di 5 si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 5 N. R.G. 1024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LUSA CLAUDIA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. LUPOLI MARIA
RESISTENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA SARCHI CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 Con ricorso domandava: “b) accertare e dichiarare la inefficacia Parte_1
degli avvisi di addebito e di conseguenza delle cartelle prodromiche agli stessi, impugnati;
e di conseguenza b) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta in relazione a suddetti avvisi di addebito;
in via subordinata a) accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei contributi relativi agli anni di cui ai seguenti avvisi di addebito…b) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta in relazione a suddetti avvisi di addebito”.
ed si costituivano con separate memorie resistendo al ricorso. CP_3 CP_1
La causa veniva immediatamente trattenuta in decisione risultando di pronta definizione e non essendo richiesti né necessari incombenti probatori costituendi.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha ricevuto quale debitore, atto di pignoramento presso terzi relativamente ai crediti previdenziali che sono riferiti agli avvisi di addebito che seguono:
Avviso di addebito 39320160000720378000 14/06/2016 2.418,20
Avviso di addebito 39320160001676662000 30/11/2016 2.366,85
Avviso di addebito 39320170000845915000 04/10/2017 4.672,33
Avviso di addebito 39320180000923429000 12/07/2018 3.373,98
Avviso di addebito 39320180001897808000 16/01/2019 2.217,14
Avviso di addebito 39320190000745290000 23/07/2019 2.194,74
Avviso di addebito 39320190001662758000 21/12/2019 2.188,60
Avviso di addebito …728878000 6/12/2021
Avviso di addebito …790729000 6/8/2022
Avviso di addebito … 1696263000 23/1/2023
Il ricorrente non contesta l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito.
Ne consegue che alcuna questione di merito anteriore alla notifica dei titoli in questione
è in questa sede ammissibile.
Circa le questioni successive, che integrano un'opposizione ex art. 615 c.p.c., è eccepita la prescrizione per i crediti di cui ai seguenti avvisi:
pagina 4 di 5 Avviso di addebito 39320160001676662000 30/11/2016 2.366,85
Avviso di addebito 39320170000845915000 04/10/2017 4.672,33
Avviso di addebito 39320180000923429000 12/07/2018 3.373,98
Avviso di addebito 39320180001897808000 16/01/2019 2.217,14
Per tutti questi crediti, tuttavia, interveniva (oltre ad altri, anche) una intimazione di pagamento notificata al ricorrente e ricevuta via pec nel marzo del 2022 che vale a interrompere la prescrizione (anche considerate le sospensioni della decorrenza della prescrizione di 542 giorni cui alla normativa in tema di emergenza covid-19).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte lo respinge;
2) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali
Ravenna, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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