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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9990 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
VA CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7708 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
RE US
APPELLANTE
E
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Campese
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 39221/2023 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione delle parti ed era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposto con compensazione delle spese tra le parti.
L'appellata resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata Controparte_1
restava contumace. Controparte_2
L'appellante a sostegno del gravame, come articolati motivi, ha dedotto la erronea valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice nel non avere ritenuta dimostrata la titolarità dei veicoli coinvolti nel sinistro in capo ad essa originaria parte istante ed al convenuto . CP_2
In conseguenza l'appellante chiedeva che in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza il Tribunale condannasse le orinarie parti convenute al risarcimento di tutti i danni subiti come quantificati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
L'appello è in massima parte fondato e va accolto nei limiti per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare deve rilevarsi come il primo giudice (nella assai sintetica motivazione della sentenza qui impugnata) ha sovrapposto, in modo errato, le nozioni di legittimazione
(attiva e passiva) e di titolarità (attiva e passiva) del rapporto controverso.
In via generale deve ritenersi che nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale la proprietà dei veicoli coinvolti non si pone come oggetto immediato della domanda ma come semplice presupposto della stessa cosicchè il suddetto requisito può essere provato con ogni mezzo (anche con prova per testimoni o con presunzioni e anche in conseguenza della non contestazione delle altri parti).
Il primo giudice – al di là di una astratta enunciazione dei principi relativi alla legittimazione attiva ed alla titolarità del diritto nonché di quelli relativi alla distinzione tra eccezioni in senso stretto e mere difese - non ha fatto corretta applicazione di tale principio atteso che dal complesso della documentazione esibita (missive inviate alla compagnia, carta di circolazione, certificato di proprietà) nonchè dalla deposizione dell'unico testimone escusso emergono elementi univoci idonei a rappresentare che i veicoli fossero effettivamente, al momento del sinistro, di proprietà della originaria parte attrice e della originaria parte convenuta.
Il quadro “indiziario” univoco onerava la convenuta (cfr. Cass. n. Controparte_1
8415/2016; Cass. n. 7771/2016) – a fronte di una presunzione semplice – di fornire la prova contraria costituita dalla circostanza che i veicoli, al momento del sinistro, non erano di proprietà della parte attrice e della parte convenuta.
Appare invece indicativo che la originaria convenuta , nel costituirsi in Controparte_1
giudizio, non abbia in alcun modo specificamente contestato la titolarità dei veicoli coinvolti né tanto meno la sussistenza di una valido rapporto assicurativo avente ad oggetto il veicolo di proprietà della parte conventa . CP_2
Con riferimento alla responsabilità per il sinistro di cui si discute deve rilevarsi come la concreta dinamica dello stesso quale prospettata nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio risulta suffragata da sufficienti elementi probatori. Di ciò va tenuto conto riconoscendosi la piena ed esclusiva responsabilità in capo al conducente dell'autoveicolo di proprietà della originaria parte convenuta nel Controparte_2
verificarsi del sinistro. L'urto, come riferito al teste escusso in modo univoco, si è verificato a seguito di una imprudente manovra del conducente del veicolo di parte convenuta che andava a tamponare un primo veicolo fermo dietro al veicolo attoreo pure fermo (vi era un segnale di stop).
Può in conseguenza procedersi alla quantificazione del danno subito dalla attuale parte appellante quale proprietaria del veicolo incidentato. Sul punto occorre sottolineare come nel corso del primo grado di giudizio è stata esibita documentazione fotografica del veicolo incidentato e preventivo (che non ha valore probatorio assoluto) delle riparazioni.
I danni stessi (collocati nella parte posteriore del veicolo Peugeot di proprietà del
[...]
risultano, poi, seppure genericamente, confermati dal testimone escusso. Pt_1
A tale fine può procedersi ad una valutazione equitativa che – anche sulla base della documentazione fotografica esibita – tenga conto dell'anno di immatricolazione e del tipo di veicolo incidentato.
Sulla base di tali elementi, appare congruo liquidare – già ai valori monetari attuali e come già comprensivo dell'iva da corrispondere e degli interessi compensativi nella misura media dell'1,5% dal fatto ad oggi – l'importo omnicomprensivo di Euro
1.600,oo.
In definitiva le originarie parti convenute vanno condannate in solido al pagamento in favore dell'attuale parte appellante della somma di Euro 1.600,oo oltre interessi nella misura legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
La sentenza di primo grado va riformata anche in ordine alle spese processuali che, in ragione del principio di soccombenza, vanno poste a carico delle originarie parti convenute.
Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle parti appellate.
Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della lieve difficoltà della attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 39221/2023 del Giudice di Pace di Napoli così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza: a) condanna le originarie parti convenute ed attuali parti appellate e Controparte_2
, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della Controparte_1 somma di Euro 1.600,oo in favore di oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente decisione al soddisfo;
c) condanna le predette originarie parti convenute ed attuali parte appellate in solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , spese che liquida in complessive 1.000,oo (di Parte_1
cui Euro 800,oo per compensi già comprese spese generali nella misura del 15% ed
Euro 200,oo per spese vive), con attribuzione all'avv. Maria RE US;
2) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, spese che liquida in complessive Euro 980,oo (di cui
Euro 800,oo per compensi, già comprese spese generali nella misura del 15% ed Euro
180,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Maria RE US.
Così deciso in Napoli lì 3-11-2025
Il G.U.
dott. VA CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
VA CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7708 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
RE US
APPELLANTE
E
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Campese
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 39221/2023 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione delle parti ed era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposto con compensazione delle spese tra le parti.
L'appellata resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata Controparte_1
restava contumace. Controparte_2
L'appellante a sostegno del gravame, come articolati motivi, ha dedotto la erronea valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice nel non avere ritenuta dimostrata la titolarità dei veicoli coinvolti nel sinistro in capo ad essa originaria parte istante ed al convenuto . CP_2
In conseguenza l'appellante chiedeva che in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza il Tribunale condannasse le orinarie parti convenute al risarcimento di tutti i danni subiti come quantificati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
L'appello è in massima parte fondato e va accolto nei limiti per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare deve rilevarsi come il primo giudice (nella assai sintetica motivazione della sentenza qui impugnata) ha sovrapposto, in modo errato, le nozioni di legittimazione
(attiva e passiva) e di titolarità (attiva e passiva) del rapporto controverso.
In via generale deve ritenersi che nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale la proprietà dei veicoli coinvolti non si pone come oggetto immediato della domanda ma come semplice presupposto della stessa cosicchè il suddetto requisito può essere provato con ogni mezzo (anche con prova per testimoni o con presunzioni e anche in conseguenza della non contestazione delle altri parti).
Il primo giudice – al di là di una astratta enunciazione dei principi relativi alla legittimazione attiva ed alla titolarità del diritto nonché di quelli relativi alla distinzione tra eccezioni in senso stretto e mere difese - non ha fatto corretta applicazione di tale principio atteso che dal complesso della documentazione esibita (missive inviate alla compagnia, carta di circolazione, certificato di proprietà) nonchè dalla deposizione dell'unico testimone escusso emergono elementi univoci idonei a rappresentare che i veicoli fossero effettivamente, al momento del sinistro, di proprietà della originaria parte attrice e della originaria parte convenuta.
Il quadro “indiziario” univoco onerava la convenuta (cfr. Cass. n. Controparte_1
8415/2016; Cass. n. 7771/2016) – a fronte di una presunzione semplice – di fornire la prova contraria costituita dalla circostanza che i veicoli, al momento del sinistro, non erano di proprietà della parte attrice e della parte convenuta.
Appare invece indicativo che la originaria convenuta , nel costituirsi in Controparte_1
giudizio, non abbia in alcun modo specificamente contestato la titolarità dei veicoli coinvolti né tanto meno la sussistenza di una valido rapporto assicurativo avente ad oggetto il veicolo di proprietà della parte conventa . CP_2
Con riferimento alla responsabilità per il sinistro di cui si discute deve rilevarsi come la concreta dinamica dello stesso quale prospettata nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio risulta suffragata da sufficienti elementi probatori. Di ciò va tenuto conto riconoscendosi la piena ed esclusiva responsabilità in capo al conducente dell'autoveicolo di proprietà della originaria parte convenuta nel Controparte_2
verificarsi del sinistro. L'urto, come riferito al teste escusso in modo univoco, si è verificato a seguito di una imprudente manovra del conducente del veicolo di parte convenuta che andava a tamponare un primo veicolo fermo dietro al veicolo attoreo pure fermo (vi era un segnale di stop).
Può in conseguenza procedersi alla quantificazione del danno subito dalla attuale parte appellante quale proprietaria del veicolo incidentato. Sul punto occorre sottolineare come nel corso del primo grado di giudizio è stata esibita documentazione fotografica del veicolo incidentato e preventivo (che non ha valore probatorio assoluto) delle riparazioni.
I danni stessi (collocati nella parte posteriore del veicolo Peugeot di proprietà del
[...]
risultano, poi, seppure genericamente, confermati dal testimone escusso. Pt_1
A tale fine può procedersi ad una valutazione equitativa che – anche sulla base della documentazione fotografica esibita – tenga conto dell'anno di immatricolazione e del tipo di veicolo incidentato.
Sulla base di tali elementi, appare congruo liquidare – già ai valori monetari attuali e come già comprensivo dell'iva da corrispondere e degli interessi compensativi nella misura media dell'1,5% dal fatto ad oggi – l'importo omnicomprensivo di Euro
1.600,oo.
In definitiva le originarie parti convenute vanno condannate in solido al pagamento in favore dell'attuale parte appellante della somma di Euro 1.600,oo oltre interessi nella misura legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
La sentenza di primo grado va riformata anche in ordine alle spese processuali che, in ragione del principio di soccombenza, vanno poste a carico delle originarie parti convenute.
Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle parti appellate.
Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della lieve difficoltà della attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 39221/2023 del Giudice di Pace di Napoli così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza: a) condanna le originarie parti convenute ed attuali parti appellate e Controparte_2
, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della Controparte_1 somma di Euro 1.600,oo in favore di oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente decisione al soddisfo;
c) condanna le predette originarie parti convenute ed attuali parte appellate in solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , spese che liquida in complessive 1.000,oo (di Parte_1
cui Euro 800,oo per compensi già comprese spese generali nella misura del 15% ed
Euro 200,oo per spese vive), con attribuzione all'avv. Maria RE US;
2) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, spese che liquida in complessive Euro 980,oo (di cui
Euro 800,oo per compensi, già comprese spese generali nella misura del 15% ed Euro
180,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Maria RE US.
Così deciso in Napoli lì 3-11-2025
Il G.U.
dott. VA CO