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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Maria Orsini, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Rieti, alla Via Sanizi n.19;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver prestato attività di artigiana fornaia – pizzaiola, dal 1993 al 31.12.2020, per giorni alla settimana (dal lunedì al sabato), lavorando per non meno di 8 ore al giorno, sia come titolare di impresa artigiana sia in veste di collaboratrice di altre società, ha convenuto in giudizio l' , rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “Piaccia al Tribunale del Lavoro adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, previo espletamento degli incombenti di rito, accertare e dichiarare che a seguito ed a causa dell'attività artigiana di fornaia- pizzaiola, svolta dal 1993 al 31.12.2020, la ricorrente ha contratto ed è affetta da “Tendinopatia bilaterale del sovraspinoso” con un conseguente grado di invalidità permanente pari al 12% (dodici per cento) ovvero pari alla misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio;
per l'effetto condannare l' di Rieti in persona del Direttore pro tempore per la carica CP_1
domiciliato in Rieti Viale Matteucci 6/A all'erogazione in favore del ricorrente delle prestazioni di cui al Testo Unico 1124/65 e di cui al D.lgs 23.02.2000 n. 38 nonché al pagamento degli arretrati dalla data della domanda con relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese competenze ed onorario di giudizio oltre IVA
e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha contestato il CP_1
ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
La causa è stata quindi istruita mediante prova testimoniale e c.t.u. medico legale a cura del
Dott. e decisa ex art. 127-ter c.p.c. Per_1
Il ricorso è fondato.
Invero, all'esito della prova testimoniale espletata, con i testi e Testimone_1 Tes_2
sono state confermate le mansioni descritte in ricorso, con le relative modalità, oltre
[...]
ai relativi periodi di lavoro, con conseguente sussistenza dell'esposizione ai rischi tipici dell'attività svolta, sforzi nel sollevamento manuale di sacchi di farina di peso rilevante, sollecitazione degli arti superiori con movimenti continui e ripetuti.
Il c.t.u., Dott poi, ha affermato che “alla data di presentazione della domanda Persona_2
in sede amministrativa, la malattia denunciata e da cui risulta affetto l'assicurato era in rapporto causale o concausale con il rischio emerso;
ne è residuata una menomazione permanente in misura del 7% (sette) facendo riferimento alle tabelle di cui al D.lgs 38/2000”.
2 La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento delle consulenze tecniche, alle quali si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che “l'elenco delle malattie previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139, come integrato dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, non amplia il catalogo delle patologie tabellate ad eziologia professionale presunta” (cfr. Cass. 5 aprile 2018, n. 8416).
Ciò posto, deve ribadirsi, in tema di riparto dell'onere probatorio, che per le malattie non tabellate spetta al ricorrente l'onere di allegare e provare di aver svolto l'attività lavorativa, che l'attività lavorativa espone al rischio specifico e che vi è nesso causale con la malattia denunciata.
Inoltre, nell'ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o da eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (cfr. Cass. 21 agosto 2020, n. 17576).
Nel caso di specie, quindi, avuto riguardo all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, nonché all'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti, deve ritenersi sussistente un rilevante grado di probabilità in ordine all'origine professionale della patologia non tabellata.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con il danno biologico riconosciuto in questa sede, pari al 7%, con condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente CP_1
delle prestazioni previste dalla legge con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale delle tecnopatie contratte dalla ricorrente con un grado di invalidità del 7% con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa e condanna l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente delle prestazioni previste dalla legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 CP_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica, liquidate come da CP_1
separato provvedimento.
Rieti, 19.06.2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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