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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8640 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AL AT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40137 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “pagamento del corrispettivo”, e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Tuscania, Strada Parte_1
Martana snc, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Maria Cirilli, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe
Potestio, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato la citazione
Attore
e
, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Angela Mariani, per procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli uffici dall'Avvocatura dell'ente
Convenuta
nonché
, Controparte_2
Convenuta contumace
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi
Con atto di citazione in riassunzione, parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la e l' , CP_1 Controparte_2 ha chiesto a questo Tribunale in via principale e nel merito: “a) accertare e dichiarare la legittimità e sussistenza del credito fatto valere dal sig. Parte_2
1 2
conseguentemente condannare la al pagamento dell'importo di € CP_1
58.272,00 a titolo di misura “tecniche di agricoltura conservativa 10.1.5”, in solido e/o per quanto di competenza con ”, con vittoria di spese competenze ed CP_2 onorari di causa.
In particolare, a motivo della domanda, l'attore ha esposto:
o di aver presentato alla Controparte_3
, le Domande di pagamento nn.
[...]
64770044960 e 74770287899 relative alla misura 214 di cui al Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 “Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale”, per gli anni 2016 e 2017 (doc. 1DI e 2DI del fascicolo di parte attrice);
o che, tuttavia, l'Ente non aveva proceduto all'erogazione del pagamento;
o di avere, pertanto, agito in sede monitoria innanzi al Tribunale di
Viterbo, ottenendo l'emissione, in danno della , del CP_1 decreto ingiuntivo n. 478/2019, per il pagamento della somma di €
58.272,00, a titolo di aiuti in tesi dovuti per le domande nn.
64770044960 e 74770287899 e non erogati;
o che, con atto di citazione in opposizione, la aveva CP_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo;
o che, con sentenza n. 207/2020 il Tribunale di Viterbo revocava il decreto ingiuntivo, declinando la competenza territoriale al
Tribunale di Roma, e assegnando i termini di legge per la riassunzione davanti al Tribunale competente.
A seguito della rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione, CP_2
è rimasta contumace, mentre la si è costituita in giudizio CP_1 eccependo: (a) in via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva, essendo unico organismo pagatore delle somme stanziate dalla UE;
(b) CP_2 nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ha evidenziato: (a) che nel 2013 l'attore presentava Domanda iniziale di pagamento n. 34710818096 relativa alla Misura 214, sottomisura
214.5 “Miglioramento del paesaggio rurale”, di cui al Piano di Sviluppo Rurale
2007-2013 (attuativo del Reg. UE 1698/05), con impegno quinquennale fino al
15.5.2018; (b) che, successivamente, nel 2016 presentava sia la Domanda di
2 3
pagamento n. 64770044960, a conferma dell'impegno per la sottomisura 214.5, sia la Domanda iniziale di pagamento n. 64240274973 per la Misura 10, sottomisura 10.1.5 (in precedenza 214.12) “Tecniche di agricoltura conservativa”, di cui al Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 (attuativo del Reg.
UE 1305/2013); (c) che le due tipologie di finanziamento non fossero tra loro compatibili, ai sensi del principio di esclusione del doppio finanziamento previsto dall'art. 30 del Reg. UE 1306/2013, nonché ai sensi dell'art.
4.2 del
Bando Regionale “Misura 214-Pagamenti agroambientali”, approvato con la
Deliberazione della giunta regionale 76/2013 (doc. 5 fascicolo convenuta); (d) che , a fronte della domanda n. 64240274973 (presentata per la per la CP_2
Misura 10, sottomisura 10.1.5) nonostante l'incompatibilità delle domande predette, aveva comunque indebitamente erogato la somma di € 15.213,31; (e) che l'incompatibilità delle Misure sopra descritte fosse il motivo della mancata erogazione da parte di degli aiuti richiesti. CP_2
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha precisato di avere agito in via monitoria «esclusivamente per il pagamento della misura “Tecniche di agricoltura conservativa 10.1.5”», sì che nessuna incompatibilità avrebbe potuto essere rilevata in giudizio, in assenza di norme o altre disposizioni in tal senso, ed avendo l già giudicato ammissibile la CP_2 domanda, per le annualità precedenti al 2016; con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa di parte attrice ha invece precisato di avere agito in via monitoria «esclusivamente per il pagamento della misura “Miglioramento ambientale e Conservazione del paesaggio rurale” per le annualità 2016-2017 e non anche “Tecniche di agricoltura conservativa 10.1.5» sì che, per le stesse ragioni, nessuna incompatibilità avrebbe potuto essere invocata, nel caso di specie. In particolare, ha evidenziato che: i) la domanda iniziale dell'erogazione della misura 214.5 fosse stata accettata dal sistema che aveva anche proceduto CP_2 al pagamento, prima della sospensione delle misure;
ii) in ragione delle pregresse erogazioni, l'attore aveva maturato un legittimo affidamento circa la continuità del contributo, procedendo a rilevanti investimenti nell'ambito della propria azienda agricola;
iii) il principio di incompatibilità tra fondi non fosse invocabile nel caso de quo, essendo viceversa applicabile solo in caso di finanziamento del medesimo impegno mentre, nel caso di specie, le domande di aiuto erano state formulate a valere su fondi diversi.
All'esito della prima rimessione in decisione, con ordinanza del 15 gennaio
2025 la causa è stata rimessa in istruttoria, con termine in capo alla difesa di
3 4
parte attrice per il deposito di memorie, contenenti osservazioni sulla questione dello ius postulandi; all'udienza del 21 maggio 2025, è stata nuovamente trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite
La domanda, così come proposta in citazione, deve essere rigettata, nel merito, per quanto di seguito considerato.
Va premesso che l'attore, nell'atto di citazione, ha chiesto la condanna della eventualmente in solido con l' o per quanto di competenza, al CP_1 CP_2 pagamento della somma di € 58.272,00, a suo dire indebitamente trattenuta dall'Organismo pagatore, in relazione alla domanda di aiuto proposta per la
Misura 214.5 di cui al PSR 2007-2013 “Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale”.
Ben vero che, nelle conclusioni dello scritto introduttivo, si fa testuale riferimento alla misura “tecniche di agricoltura conservativa 10.1.5”, ma dalla premessa della citazione si evince inequivocabilmente trattarsi della domanda proposta per la misura a valere sul PRS 2007-2013, attuativo del Reg. CE
1698/05, per la quale l'esponente ha riferito di avere già ottenuto l'erogazione degli aiuti dell'anno 2015, affermandosi creditore dell'aiuto per le annualità
2016-2017.
Trattasi dunque della misura 214, sotto misura 5 (214.5), che insieme alla misura 10.5.1 (in precedenza 214.12) fa parte di un sistema di aiuti all'agricoltura conferiti, a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (v. “allegato alla DGR n. 76/2013”, all. 3 alla comparsa di costituzione della ), attraverso il PSR 2007-2013 e il PSR 2014-2020, CP_1 rispettivamente attuativi del Reg. UE 1698/05 (quanto alla misura 214.5 di cui al PSR 2007-2013) e del Reg.1305/2013 (quanto alla misura 10.5.1).
Orbene la domanda di pagamento è infondata, e va quindi respinta, effettivamente sussistendo la ragione ostativa consistente nel divieto del doppio finanziamento di cui all'art. 30 del Reg. UE 1306/2013, disciplinante il finanziamento, la gestione il monitoraggio della Politica Agricola Comune.
Sul punto, l'articolo in questione (Divieto di doppio finanziamento) prevede che “Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione”.
Premesso, quindi, che il divieto di doppio finanziamento non è circoscritto agli aiuti eventualmente richiesti a valere dello stesso fondo (FEASR), essendo
4 5
sufficiente che le domande siano destinate a gravare sul bilancio dell'Unione, il principio risulta recepito anche nel Reg. n. 808/2014 (Regolamento di esecuzione recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del ) il quale, Controparte_4 all'art. 11 (Combinazione di impegni e combinazione di misure) dispone che «I vari impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE)
n. 1305/2013, gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento, gli impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso regolamento e gli impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 dello stesso regolamento possono essere combinati a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. Gli Stati membri allegano ai propri programmi di sviluppo rurale l'elenco delle combinazioni ammesse».
In ottemperanza di tale previsione, il Bando annuale regionale attuativo della misura 214 – ove considerate entrambe le sotto-misure 214.5 e 214.12 (in seguito rinominata 10.1.5) – risulta avere previsto, all'art. 4.10, come gli aiuti previsti con l'azione 214.12 potessero essere combinati e cumulati, sulla medesima superficie aziendale, esclusivamente con le sotto-misure 214.8 e
214.9; mentre, in caso di domanda formulata dalla medesima azienda in relazione a superfici distinte, fosse ammessa esclusivamente la combinazione con l'azione 214.3 (vedasi il doc. 5 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Tanto basta al rigetto della domanda di parte attrice, posto che, in primo luogo, l'esclusione del doppio finanziamento trova il suo fondamento giuridico nel Regolamento dell'UE, direttamente applicabile nell'ordinamento interno degli Stati membri e perché, in secondo luogo, tale principio risulta attuato nel Bando emanato per l'erogazione degli aiuti per i quali l'attore ha avanzato domanda, che costituisce fonte della specifica disciplina regolatrice del rapporto dedotto in giudizio (lex specialis), come tale vincolante tutte le parti interessate.
In merito, basta ricordare che “…per consolidata giurisprudenza, la lex specialis di una procedura pubblica costituisce un vincolo da cui l'amministrazione non può sottrarsi: in particolare, per effetto del rigoroso principio formale che la assiste, a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. (ex multis, Cons. Stato, sez. V,
29 settembre 2015, n. 4441; Id., sez. III, 20 aprile 2015, n. 1993; Id., sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154), le prescrizioni ivi stabilite impegnano non solo i privati interessati, ma, ancora prima, la stessa Amministrazione, che non conserva
5 6
margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle, neppure quando alcune di queste regole risultino inopportune o incongrue o comunque superate, fatta salva naturalmente, in tale ultimo caso, la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela (tra le tante, Pt_3
, sez. V, 5 marzo 2020, n. 1604; Id., 13 settembre 2016, n. 3859; Id., 28 aprile
[...]
2014, n. 2201; Id., 30 settembre 2010, n. 7217; Id., 22 marzo 2010, n. 1652; Id., ad. plen., 25 aprile 2014, n. 9)”.
In conclusione, la domanda di pagamento va respinta perché – fin quando
l'interessato non rinunci ad una delle due richieste di aiuto – entrambi i crediti, ove mai configurabili, saranno da considerare inesigibili; è solo il caso di aggiungere che le medesime conclusioni sarebbero predicabili laddove l'attore avesse inteso fare riferimento alla domanda riferita alla misura 10.1.5, di cui al
Reg. CE 1305/2013, come sembrerebbe (contraddittoriamente) sostenuto
(anche) nella prima memoria di appendice scritta all'udienza di trattazione
(art. 183 comma 6 c.p.c.), facendo però chiaro riferimento a una “domanda già pagata negli anni precedenti”, ossia alla domanda di aiuto presentata in riferimento alla misura 214.5.
3. Pertanto, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, nonché alla luce della documentazione allegata, la domanda deve essere respinta, e ogni ulteriore e diversa questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nell'atto introduttivo della Parte_2 lite;
- condanna l'attore alla rifusione, in favore della , delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.
Roma, 10 giugno 2025 il giudice
AL AT
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AL AT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40137 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “pagamento del corrispettivo”, e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Tuscania, Strada Parte_1
Martana snc, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Maria Cirilli, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe
Potestio, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato la citazione
Attore
e
, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Angela Mariani, per procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli uffici dall'Avvocatura dell'ente
Convenuta
nonché
, Controparte_2
Convenuta contumace
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi
Con atto di citazione in riassunzione, parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la e l' , CP_1 Controparte_2 ha chiesto a questo Tribunale in via principale e nel merito: “a) accertare e dichiarare la legittimità e sussistenza del credito fatto valere dal sig. Parte_2
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conseguentemente condannare la al pagamento dell'importo di € CP_1
58.272,00 a titolo di misura “tecniche di agricoltura conservativa 10.1.5”, in solido e/o per quanto di competenza con ”, con vittoria di spese competenze ed CP_2 onorari di causa.
In particolare, a motivo della domanda, l'attore ha esposto:
o di aver presentato alla Controparte_3
, le Domande di pagamento nn.
[...]
64770044960 e 74770287899 relative alla misura 214 di cui al Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 “Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale”, per gli anni 2016 e 2017 (doc. 1DI e 2DI del fascicolo di parte attrice);
o che, tuttavia, l'Ente non aveva proceduto all'erogazione del pagamento;
o di avere, pertanto, agito in sede monitoria innanzi al Tribunale di
Viterbo, ottenendo l'emissione, in danno della , del CP_1 decreto ingiuntivo n. 478/2019, per il pagamento della somma di €
58.272,00, a titolo di aiuti in tesi dovuti per le domande nn.
64770044960 e 74770287899 e non erogati;
o che, con atto di citazione in opposizione, la aveva CP_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo;
o che, con sentenza n. 207/2020 il Tribunale di Viterbo revocava il decreto ingiuntivo, declinando la competenza territoriale al
Tribunale di Roma, e assegnando i termini di legge per la riassunzione davanti al Tribunale competente.
A seguito della rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione, CP_2
è rimasta contumace, mentre la si è costituita in giudizio CP_1 eccependo: (a) in via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva, essendo unico organismo pagatore delle somme stanziate dalla UE;
(b) CP_2 nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ha evidenziato: (a) che nel 2013 l'attore presentava Domanda iniziale di pagamento n. 34710818096 relativa alla Misura 214, sottomisura
214.5 “Miglioramento del paesaggio rurale”, di cui al Piano di Sviluppo Rurale
2007-2013 (attuativo del Reg. UE 1698/05), con impegno quinquennale fino al
15.5.2018; (b) che, successivamente, nel 2016 presentava sia la Domanda di
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pagamento n. 64770044960, a conferma dell'impegno per la sottomisura 214.5, sia la Domanda iniziale di pagamento n. 64240274973 per la Misura 10, sottomisura 10.1.5 (in precedenza 214.12) “Tecniche di agricoltura conservativa”, di cui al Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 (attuativo del Reg.
UE 1305/2013); (c) che le due tipologie di finanziamento non fossero tra loro compatibili, ai sensi del principio di esclusione del doppio finanziamento previsto dall'art. 30 del Reg. UE 1306/2013, nonché ai sensi dell'art.
4.2 del
Bando Regionale “Misura 214-Pagamenti agroambientali”, approvato con la
Deliberazione della giunta regionale 76/2013 (doc. 5 fascicolo convenuta); (d) che , a fronte della domanda n. 64240274973 (presentata per la per la CP_2
Misura 10, sottomisura 10.1.5) nonostante l'incompatibilità delle domande predette, aveva comunque indebitamente erogato la somma di € 15.213,31; (e) che l'incompatibilità delle Misure sopra descritte fosse il motivo della mancata erogazione da parte di degli aiuti richiesti. CP_2
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha precisato di avere agito in via monitoria «esclusivamente per il pagamento della misura “Tecniche di agricoltura conservativa 10.1.5”», sì che nessuna incompatibilità avrebbe potuto essere rilevata in giudizio, in assenza di norme o altre disposizioni in tal senso, ed avendo l già giudicato ammissibile la CP_2 domanda, per le annualità precedenti al 2016; con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa di parte attrice ha invece precisato di avere agito in via monitoria «esclusivamente per il pagamento della misura “Miglioramento ambientale e Conservazione del paesaggio rurale” per le annualità 2016-2017 e non anche “Tecniche di agricoltura conservativa 10.1.5» sì che, per le stesse ragioni, nessuna incompatibilità avrebbe potuto essere invocata, nel caso di specie. In particolare, ha evidenziato che: i) la domanda iniziale dell'erogazione della misura 214.5 fosse stata accettata dal sistema che aveva anche proceduto CP_2 al pagamento, prima della sospensione delle misure;
ii) in ragione delle pregresse erogazioni, l'attore aveva maturato un legittimo affidamento circa la continuità del contributo, procedendo a rilevanti investimenti nell'ambito della propria azienda agricola;
iii) il principio di incompatibilità tra fondi non fosse invocabile nel caso de quo, essendo viceversa applicabile solo in caso di finanziamento del medesimo impegno mentre, nel caso di specie, le domande di aiuto erano state formulate a valere su fondi diversi.
All'esito della prima rimessione in decisione, con ordinanza del 15 gennaio
2025 la causa è stata rimessa in istruttoria, con termine in capo alla difesa di
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parte attrice per il deposito di memorie, contenenti osservazioni sulla questione dello ius postulandi; all'udienza del 21 maggio 2025, è stata nuovamente trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite
La domanda, così come proposta in citazione, deve essere rigettata, nel merito, per quanto di seguito considerato.
Va premesso che l'attore, nell'atto di citazione, ha chiesto la condanna della eventualmente in solido con l' o per quanto di competenza, al CP_1 CP_2 pagamento della somma di € 58.272,00, a suo dire indebitamente trattenuta dall'Organismo pagatore, in relazione alla domanda di aiuto proposta per la
Misura 214.5 di cui al PSR 2007-2013 “Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale”.
Ben vero che, nelle conclusioni dello scritto introduttivo, si fa testuale riferimento alla misura “tecniche di agricoltura conservativa 10.1.5”, ma dalla premessa della citazione si evince inequivocabilmente trattarsi della domanda proposta per la misura a valere sul PRS 2007-2013, attuativo del Reg. CE
1698/05, per la quale l'esponente ha riferito di avere già ottenuto l'erogazione degli aiuti dell'anno 2015, affermandosi creditore dell'aiuto per le annualità
2016-2017.
Trattasi dunque della misura 214, sotto misura 5 (214.5), che insieme alla misura 10.5.1 (in precedenza 214.12) fa parte di un sistema di aiuti all'agricoltura conferiti, a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (v. “allegato alla DGR n. 76/2013”, all. 3 alla comparsa di costituzione della ), attraverso il PSR 2007-2013 e il PSR 2014-2020, CP_1 rispettivamente attuativi del Reg. UE 1698/05 (quanto alla misura 214.5 di cui al PSR 2007-2013) e del Reg.1305/2013 (quanto alla misura 10.5.1).
Orbene la domanda di pagamento è infondata, e va quindi respinta, effettivamente sussistendo la ragione ostativa consistente nel divieto del doppio finanziamento di cui all'art. 30 del Reg. UE 1306/2013, disciplinante il finanziamento, la gestione il monitoraggio della Politica Agricola Comune.
Sul punto, l'articolo in questione (Divieto di doppio finanziamento) prevede che “Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione”.
Premesso, quindi, che il divieto di doppio finanziamento non è circoscritto agli aiuti eventualmente richiesti a valere dello stesso fondo (FEASR), essendo
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sufficiente che le domande siano destinate a gravare sul bilancio dell'Unione, il principio risulta recepito anche nel Reg. n. 808/2014 (Regolamento di esecuzione recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del ) il quale, Controparte_4 all'art. 11 (Combinazione di impegni e combinazione di misure) dispone che «I vari impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE)
n. 1305/2013, gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento, gli impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso regolamento e gli impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 dello stesso regolamento possono essere combinati a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. Gli Stati membri allegano ai propri programmi di sviluppo rurale l'elenco delle combinazioni ammesse».
In ottemperanza di tale previsione, il Bando annuale regionale attuativo della misura 214 – ove considerate entrambe le sotto-misure 214.5 e 214.12 (in seguito rinominata 10.1.5) – risulta avere previsto, all'art. 4.10, come gli aiuti previsti con l'azione 214.12 potessero essere combinati e cumulati, sulla medesima superficie aziendale, esclusivamente con le sotto-misure 214.8 e
214.9; mentre, in caso di domanda formulata dalla medesima azienda in relazione a superfici distinte, fosse ammessa esclusivamente la combinazione con l'azione 214.3 (vedasi il doc. 5 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Tanto basta al rigetto della domanda di parte attrice, posto che, in primo luogo, l'esclusione del doppio finanziamento trova il suo fondamento giuridico nel Regolamento dell'UE, direttamente applicabile nell'ordinamento interno degli Stati membri e perché, in secondo luogo, tale principio risulta attuato nel Bando emanato per l'erogazione degli aiuti per i quali l'attore ha avanzato domanda, che costituisce fonte della specifica disciplina regolatrice del rapporto dedotto in giudizio (lex specialis), come tale vincolante tutte le parti interessate.
In merito, basta ricordare che “…per consolidata giurisprudenza, la lex specialis di una procedura pubblica costituisce un vincolo da cui l'amministrazione non può sottrarsi: in particolare, per effetto del rigoroso principio formale che la assiste, a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. (ex multis, Cons. Stato, sez. V,
29 settembre 2015, n. 4441; Id., sez. III, 20 aprile 2015, n. 1993; Id., sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154), le prescrizioni ivi stabilite impegnano non solo i privati interessati, ma, ancora prima, la stessa Amministrazione, che non conserva
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margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle, neppure quando alcune di queste regole risultino inopportune o incongrue o comunque superate, fatta salva naturalmente, in tale ultimo caso, la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela (tra le tante, Pt_3
, sez. V, 5 marzo 2020, n. 1604; Id., 13 settembre 2016, n. 3859; Id., 28 aprile
[...]
2014, n. 2201; Id., 30 settembre 2010, n. 7217; Id., 22 marzo 2010, n. 1652; Id., ad. plen., 25 aprile 2014, n. 9)”.
In conclusione, la domanda di pagamento va respinta perché – fin quando
l'interessato non rinunci ad una delle due richieste di aiuto – entrambi i crediti, ove mai configurabili, saranno da considerare inesigibili; è solo il caso di aggiungere che le medesime conclusioni sarebbero predicabili laddove l'attore avesse inteso fare riferimento alla domanda riferita alla misura 10.1.5, di cui al
Reg. CE 1305/2013, come sembrerebbe (contraddittoriamente) sostenuto
(anche) nella prima memoria di appendice scritta all'udienza di trattazione
(art. 183 comma 6 c.p.c.), facendo però chiaro riferimento a una “domanda già pagata negli anni precedenti”, ossia alla domanda di aiuto presentata in riferimento alla misura 214.5.
3. Pertanto, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, nonché alla luce della documentazione allegata, la domanda deve essere respinta, e ogni ulteriore e diversa questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nell'atto introduttivo della Parte_2 lite;
- condanna l'attore alla rifusione, in favore della , delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.
Roma, 10 giugno 2025 il giudice
AL AT
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