Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 21/04/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della nota del Servizio territoriale di -OMISSIS-, Sezione Coordinamento servizi territoriali, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambiente della Regione Puglia, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente a oggetto “Comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i.”;
-ove occorra dell’avviso pubblico ove inteso nel senso di imporre l’“attestazione di esenzione” per gli interventi che non necessitano della previa acquisizione di specifici titoli abilitativi di natura urbanistica, paesaggistica e ambientale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 08.01.2025:
-della nota dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stato comunicato il rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente il-OMISSIS-;
-del verbale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, allegato alla citata nota del -OMISSIS-, con cui è stato espresso parere sfavorevole all’accoglimento del ricorso gerarchico;
-degli atti e dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04.03.2026 la dott.ssa IR ZO e uditi per le parti i difensori Domenico Damato per la parte ricorrente e Nadia Valentini per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
La società odierna ricorrente impugna l’esito negativo dell’istruttoria relativa alla sua domanda di contribuzione pubblica e del successivo ricorso gerarchico che ha ritenuto non finanziabili le spese relative all’impianto di un vigneto.
Per una migliore comprensione della vicenda controversa giova premettere quanto segue, secondo la ricostruzione in fatto esposta dalla stessa deducente e sostanzialmente coincidente con quella regionale.
La ricorrente, con domanda del -OMISSIS- (n. -OMISSIS-) ha preso parte all’avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia relativamente alla sottomisura 4.1.a del PSR Puglia 2014-2020, giusta determinazione dell’Autorità di Gestione determinazione n. 249 del 25.7.2016, per la concessione dell’aiuto pubblico su un programma di investimenti destinato alla realizzazione di un impianto di vigneto di uva da tavola, con acquisto di macchine e attrezzature agricole, su terreni siti in agro di -OMISSIS-, foglio -OMISSIS-, p.lle nn. -OMISSIS- e porzione della -OMISSIS-.
Inserita in graduatoria (in posizione n.-OMISSIS-, all’esito di articolato contenzioso riguardante altri operatori economici) e realizzato nelle more l’intervento nella sua integralità, in data -OMISSIS- la domanda è stata ammessa alla istruttoria tecnico-amministrativa e, nei termini previsti dal bando, la società ricorrente ha trasmesso la prima documentazione utile per valutare l’ammissibilità dell’istanza.
A tal fine, il par. 15.2.2 dell’avviso pubblico (come modificato con provvedimento n. 36 del 23.3.2017) richiede: “Il possesso dei titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti proposti nell’EIP deve essere dimostrato attraverso la presentazione della documentazione di seguito specificata: … dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titolo abilitativi”.
L’odierna deducente ha dichiarato, ex art. 47 DPR n.445/2000 “che per gli interventi previsti nell’E.I.P. ….non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi e/o autorizzazioni, nulla osta o pareri in quanto in base alla normativa vigente non sussistono vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali …” (v.all.9 deposito Regione Puglia del 23.12.2025).
Con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la ricorrente ha ottenuto la concessione del finanziamento pubblico, con una spesa ammessa post istruttoria di €-OMISSIS- ed un aiuto pubblico concesso post istruttoria di € -OMISSIS-.
Il provvedimento di concessione prevede tra l’altro che: “… nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi alla realizzazione degli investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio telematico della relativa documentazione, mediante upload della stessa sul portale E.I.P., entro 180 giorni dalla data di adozione del presente
provvedimento di concessione o 270 giorni nel caso di interventi da realizzare in Aree naturali protette”.
La ricorrente ha ribadito la precedente dichiarazione di assenza di vincoli e di conseguente inutilità di titoli autorizzatori di qualunque genere.
Successivamente ha presentato prima la domanda di pagamento, a titolo di anticipazione sul contributo concesso, che è stata liquidata per un ammontare di € -OMISSIS-; in data -OMISSIS-, ha trasmesso anche la DdP di acconto su Stato di Avanzamento Lavori (-OMISSIS-), chiedendo la liquidazione di un’altra tranche del contributo pari a € -OMISSIS-.
Nel corso dell’istruttoria della succitata domanda di pagamento su SAL, l’Amministrazione ha effettuato le verifiche sulla eventuale presenza di vincoli e conseguente necessità di titoli abilitativi, per l’impianto di uva da tavola.
Da tali controlli, in particolare dalla consultazione del SIT Puglia del Piano Paesaggistico Territoriale Tematico approvato (PPTR), è emerso, difformemente da quanto dichiarato dalla ricorrente, che per i terreni sui quali era stato realizzato il progetto di investimento (foglio -OMISSIS- particelle -OMISSIS- (porzione) e-OMISSIS-) vi erano diversi vincoli e nello specifico:
-6.1.1 Componenti Geomorfologiche “Lame e Gravine”;
-6.1.2 Componenti idrologiche “Vincolo idrogeologico”;
-6.1.2 Componenti idrologiche “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R”;
-Vincoli P.A.I. Autorità di Bacino Puglia.
Pertanto, il Servizio Territoriale di -OMISSIS-, quale ufficio istruttore, con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (All. 12 produzione regionale del -OMISSIS-), ritenendo incompleta la documentazione presentata, perché mancante- tra l’altro- dei titoli abilitativi necessari in presenza di vincoli territoriali, ne ha richiesto, ai sensi dell’art. 6 lett. b L. n.241/1990, l’integrazione, invitando al loro deposito (autorizzazioni, permessi a costruire, valutazioni ambientali ecc., per gli interventi che ne richiedevano la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali).
Con nota del -OMISSIS-, acquisita al prot. regionale n. -OMISSIS- del 04.12.2023, l’odierna ricorrente, in merito alla contestata mancata produzione dei titoli abilitativi, ha ribadito quanto già in precedenza dichiarato, ossia che rispetto ai vincoli riscontrati e tenuto conto delle aree soggette al nuovo impianto del vigneto non era necessario ottenere: “… valutazioni di tipo paesaggistico”.
Il Servizio Territoriale di -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, preso atto del riscontro pervenuto, ha chiesto, quindi, al Comune di -OMISSIS-, ente locale competente in materia paesaggistica, di esprimersi in merito ad un’eventuale esenzione dall’autorizzazione ovvero dall’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del vigente PPTR regionale per l’intervento in questione.
In risposta a detta richiesta il Comune di -OMISSIS-, con comunicazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, dopo aver preliminarmente verificato che non risultava presentata dalla società alcuna istanza/richiesta “… per interventi che richiedono acquisizione di pareri/nulla osta/permessi concernenti la materia urbanistica …”, ha informato che la competenza in materia paesaggistica è stata delegata all’ufficio Unico del Paesaggio (UUP) – Unione dei Comuni di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-, a cui comunque, non era pervenuta alcuna istanza.
Con la medesima nota l’Ente comunale ha invitato l’operatore economico a “… ottemperare a quanto necessario per regolarizzare l’intervento nel rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica”, concludendo di non avere alcun elemento per poter esprimere un parere sull’intervento in questione, non conoscendo il progetto di investimento.
Pertanto, l’Amministrazione regionale, con la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha inviato alla ricorrente e, per conoscenza, al tecnico incaricato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90, comunicando la non ammissibilità a contributo delle spese effettuate dall’operatore economico per la realizzazione del vigneto di uva da tavola, a causa della mancata presentazione dei relativi titoli abilitativi.
L’impresa, con nota del -OMISSIS-, acquisita in entrata con prot. n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, ha chiesto di riesaminare l’esito dell’istruttoria della domanda di pagamento dell’acconto su SAL, ma l’Ufficio regionale istruttore non ha accolto le controdeduzioni presentate, in quanto, essendoci vincoli sull’area interessata dall’intervento, non era stato interpellato l’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica o dell’attestazione di esenzione, e le ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo all’istruttoria della DdP dell’acconto su SAL con la decurtazione delle spese riguardanti la realizzazione del vigneto in agro di -OMISSIS- (nota del -OMISSIS- impugnata con il ricorso principale notificato il 27.05.2024 e depositato il 26.06.2024).
In data -OMISSIS-, la ricorrente ha presentato ricorso gerarchico avverso la comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo il cui esito negativo (del -OMISSIS-) viene impugnato con il ricorso per motivi aggiunti (notificati il 17.12.2024 e depositati in data 08.01.2025).
Nelle more della pendenza dei ricorsi gerarchico e giurisdizionale la Regione, per massima completezza istruttoria, con nota del -OMISSIS- (cui ha allegato una puntuale cartografia indicante le aree oggetto dell’intervento in esame, ben evidenziate nei confini), ha comunque, interpellato l’UUP, per verificare se i riscontrati vincoli emersi dalla consultazione del sistema informativo geografico (GIS) in fase istruttoria fossero effettivamente sussistenti.
L’UUP, con nota n.-OMISSIS-del-OMISSIS- ha chiarito che dalla consultazione del SIT Puglia – Cartografia PPTR, si è potuto riscontrare che le aree oggetto di intervento:
- sono soggette al vincolo paesaggistico del PPTR e precisamente 6.2.1 Componenti idrologiche: UCP (ulteriori contesti) Vincolo Idrogeologico;
- gli ulteriori contesti (UCP), sono sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione;
- le Aree soggette a Vincolo Idrogeologico, consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D.
30.12.1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nelle tavole della sezione 6.1.2 del PPTR;
- l’art.43 “Indirizzi per le componenti idrologiche” delle NTA del PPTR, prevede al p.to 5 che “Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all’art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli”;
- in termini generali la verifica della compatibilità degli interventi proposti, come quello di specie consistente nella realizzazione di un vigneto, segue il procedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica così come previsto dall’Art.91 delle NTA del PPTR, a meno che l’intervento proposto non venga inquadrato tra quelli previsti dall’allegato A del DPR n.31/2017 e cioè gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (c.d. esenti);
- in particolare tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, vi è il p.to “A14 - Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista”.
- l’Ufficio può entrare nel merito della compatibilità dell’intervento di che trattasi con la normativa sopra evidenziata, solo a seguito della presentazione di idonea documentazione progettuale redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005.
Le conclusioni negative dell’istruttoria vengono avversate con unico articolato motivo di ricorso principale, cui si aggiunge quello proposto per motivi aggiunti avverso l’atto definitorio del ricorso gerarchico.
La Regione, con la propria conclusionale (23.12.2025), ha ribadito la correttezza del proprio operato.
In estrema sintesi la ricorrente sostiene, con il ricorso principale, che i suoli in questione sarebbero, invece, esenti da titolo autorizzatorio, in quanto insussistente alcun vincolo e che a tal fine sarebbe sufficiente e necessaria la propria dichiarazione sostitutiva (cd autocertificazione) ex artt. 45 e 47 DPR n.445/2000, essendo – in sostanza- precluso alcun controllo sul punto, perché l’avviso fondato esclusivamente sul principio di autoresponsabilità; con il ricorso per motivi aggiunti prospetta, approfondendo alcuni profili di censura già evidenziati nel ricorso principale che, in ogni caso, gli interventi in questione non richiederebbero alcuna autorizzazione, perché rientranti in attività agro colturale e, per ciò libera; contesta anche la terzietà dell’organo decidente il ricorso gerarchico e la sua possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori di porre a base delle proprie determinazioni .
All’udienza del 04.03.2026, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo ampia discussione orale in pubblica udienza.
I ricorsi non possono essere accolti, senza indagare in questa sede, perché non utile ai fini della decisione, se gli atti impugnati abbiano natura provvedimentale ovvero siano atti endoprocedimentali vincolanti (per ciò impugnabili) da compendiarsi in successivi provvedimenti.
Con un articolato motivo di ricorso principale, la ricorrente deduce la violazione dell’artt. 1, commi 1 e 2 bis, 3, comma 1, 6 comma 1, lett. b) e 10 bis, L. n.241/1990; del par. 15.2.2 dell’avviso pubblico; dell’art. 47, DPR n.445/2000; dell’art. 6, comma 1, lett. D) DPR n.380/2001; dell’art. 149, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 2- Allegato A, DPR n. 31/2017; dell’art.18, comma 4, R.R. Puglia n. 9/2015; nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; la contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifeste; la violazione dei principi di buon andamento, buona fede e collaborazione dell’azione amministrativa; Sviamento e malgoverno.
Sostiene che:
- l’intervento non abbisogni di alcun titolo autorizzatorio in quanto ricadente su area non sottoposta a vincolo alcuno (che riguarderebbe, invece, l’altra porzione della p.lla -OMISSIS-, non interessata dal vigneto);
-a tal fine sarebbe sufficiente l’autodichiarazione di esenzione dell’intervento, non essendo prescritta in alcuna previsione di bando, la attestazione della P.A.;
- inoltre, difetterebbe nell’Ufficio regionale alcun potere di controllo dell’autodichiarazione di esenzione;
- infine, non avendo il servizio di -OMISSIS- mai in precedenza contestato l’esenzione, questa dovrebbe ormai ritenersi irretrattabilmente dimostrata, vertendosi in materia di attività edilizia libera, attesa la tipologia dell’intervento, consistente esclusivamente nell’impianto di un vigneto.
La tesi di parte ricorrente, per quanto suggestiva ed abilmente prospettata, non può essere seguita.
Con il ricorso si tenta, infatti, di volgere l’attenzione sulle modalità di dimostrazione dell’esenzione da titoli abilitativi per l’intervento, quando in realtà il punto nodale della risoluzione delle questioni controverse risiede, piuttosto, nella presenza o meno di vincoli sui terreni in questione che escludono in radice la possibilità di ritenere veritiera la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata.
Si deve, infatti, osservare che nella predetta dichiarazione l’esenzione da titoli abilitativi per l’impianto del vigneto è contestualmente indicata e motivata (in modo espresso ed inequivoco) in ragione dell’assenza di vincoli.
Tuttavia, tale assenza di vincoli è smentita dalla nota sopraindicata dell’UUP n.966/2024, rimasta inconfutata da parte della ricorrente, che ne indica, invece, espressamente la presenza e da cui si fa discendere la necessità di una puntuale verifica in merito all’eventuale necessità di titoli abilitativi (dipendenti dalla tipologia di intervento ed anche dalla tipologia di vegetazione da impiantare).
Ne deriva che la c.d. autocertificazione prodotta non può che essere qualificata come non veritiera, sicchè, già in conseguenza di ciò – a tacer di ogni altra ragione sostanziale- la ricorrente non potrebbe che essere colpita dalla sanzione della decadenza prevista in ipotesi di dichiarazioni mendaci (v. art.75 DPR cit.).
Neppure potrebbe sostenersi che i vincoli riguarderebbero solo porzione della particella -OMISSIS- non interessata dall’impianto, in quanto tale circostanza – solo allegata dalla ricorrente- non solo è rimasta indimostrata, ma è confutata dalla considerazione che l’UUP è stato investito della verifica a mezzo di nota corredata da cartografia indicativa dei suoli oggetto di intervento (con specifica indicazione della parte oggetto di impianto), sicchè esso ha potuto calibrare il proprio controllo sulla porzione di suoli effettivamente coinvolti: tanto vale a ritenerne gli esiti particolarmente attendibili.
Quanto all’assunta impossibilità di effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte dalla ricorrente, la deduzione si rivela manifestamente infondata perché smentita dalle previsioni di cui all’art. 71 DPR cit., oltre che dal principio di coerenza e non contraddizione dell’ordinamento e dalla insostenibilità degli effetti cui condurrebbe, in quanto comporterebbe l’impossibilità di verificare il mendacio, esponendo le Amministrazioni pubbliche ad ogni sorta di abuso del privato a discapito dell’obbligo di destinare le risorse pubbliche a scopi meritevoli.
In considerazione di quanto sin qui esposto non può che concludersi che l’esito negativo dell’istruttoria, in presenza delle dichiarazioni non veritiere rese, non poteva (e non potrebbe) che essere negativo.
Tale conclusione rifluisce evidentemente anche sull’esito del ricorso per motivi aggiunti con cui si impugna il parere negativo formulato dagli organi regionali istruttori per la sua definizione.
In primo luogo, si osserva che, in virtù del principio di prevalenza del ricorso giurisdizionale su quello gerarchico, da ritenersi ancora vigente nonostante l’abrogazione dell’art. 20 L. n.1034/1971, l’impugnazione dell’esito giustiziale amministrativo è da considerarsi inammissibile, poiché la proposizione di quello giurisdizionale, proprio in virtù della sua prevalenza, rende priva di utilità la definizione di quello gerarchico: sia la reiezione sia l’accoglimento del ricorso giurisdizionale, infatti, rendono superflui la conferma o la rimozione dell’atto c.d. base in sede amministrativa, tanto che (diversamente da quanto avvenuto) il ricorso gerarchico, una volta proposto quello dinanzi al G.A., avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile. Non a caso la più recedente giurisprudenza ritiene superflua l’impugnazione della decisione gerarchica (“[L]a decisione di rigetto del ricorso gerarchico costituisce un atto amministrativo non confermativo, ma ad effetto confermativo dell'originario provvedimento, impugnato con il ricorso gerarchico; non è, dunque, una rinnovazione del provvedimento iniziale, ma un accertamento della sua validità. Corollario obbligato di tale premessa è che oggetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo è il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa, non sussistendo l'onere dell'impugnazione in via giurisdizionale della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto non possiede una autonoma lesività, ma rende solo definitiva la lesione originaria, non modificando l'oggetto del giudizio e pertanto consente all'interessato di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo il solo provvedimento iniziale entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni dalla conoscenza del rigetto del ricorso gerarchico”, in tal senso Consiglio di Stato, Sez. III, 22.04.2024, n. 3588; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 24.07.2024, n. 1575; T.A.R. Roma Lazio sez. II, 10.09.2025, n. 16129; T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 30.10.2025, n. 1794; sulla questione del momento iniziale del decorso del termine decadenziale non ci si sofferma officiosamente in questa sede, perché non utile ai fini del decidere, per quanto da esaminare funditus a seguito della abrogazione del predetto art. 20 L. n.1034/1971).
In ogni caso e pur volendosi ritenere ammissibile il ricorso per motivi aggiunti, esso va dichiarato comunque improcedibile: infatti, anche ai sensi dell’art. 21 octies L. n.241/1990 e dato il carattere vincolato dell’esito istruttorio della domanda di aiuti del ricorrente -ossia dell’atto originario- , le ulteriori censure proposte nel ricorso per motivi aggiunti avverso l’atto decisorio del ricorso gerarchico non possono che ritenersi, in primo luogo, tali (cioè improcedibili), in quanto l’esito giustiziale amministrativo, anche laddove annullato per vizi suoi propri con la pronuncia giurisdizionale, non potrebbe condurre ad un diverso esito della domanda di erogazione dei benefici economici proposta da parte ricorrente.
In ogni caso anche il gravame per motivi aggiunti è infondato.
Si sostiene che in sede gerarchica l’Amministrazione avrebbe violato il principio di difesa e di contraddittorio procedimentale e processuale, nonché il principio di terzietà dell’organo giudicante, in quanto, avrebbe fondato il suo successivo convincimento su fatti (rectius su valutazioni in diritto che smentiscono clamorosamente l’assunta non necessità di titoli autorizzatori e l’assenza di vincoli) emersi successivamente e diversi da quelli acquisiti nel corso dell’istruttoria già conclusa.
La prospettazione si pone in evidente contrasto con il divieto di abuso del diritto.
Quanto sostiene la ricorrente, infatti, invece che mirare a dimostrare l’effettiva spettanza del bene della vita (ed in particolare la meritevolezza del contributo pubblico perché l’intervento, pur in presenza dei descritti vincoli, è effettivamente esente da titoli abilitativi per la natura intrinseca dell’impianto e delle colture da effettuarsi, a tal fine procurandosi idonea attestazione dell’Ufficio competente che – evidentemente- non potrebbe essere rilasciata, in considerazione della tipologia di intervento), si focalizza strumentalmente su questioni puramente procedimentali, al fine di sottrarsi ai doverosi, oltre che opportuni, controlli.
In ogni caso -ed in via dirimente- il rimedio gerarchico non esclude in alcun modo l’approfondimento istruttorio (v. art.4 L. n.1199/1971) e la possibilità di acquisire ulteriori elementi in tale fase giustiziale amministrativa, conclusione in astratto confermata anche dalla natura di merito dello scrutinio consentito in tale sede (che ben si concilia con l’approfondimento istruttorio).
Quanto al merito della questione prospettata, ossia la natura libera dell’intervento, sostenuta con il secondo motivo aggiunto, si osserva che dirimenti sono gli argomenti esposti nel parere espresso sul ricorso gerarchico con nota regionale del 18.10.2024.
Ha infatti, efficacemente evidenziato l’organo regionale (rinviandosi per il resto al predetto parere che ricostruisce in modo cristallino i termini della questione) che non può trovare applicazione l’esenzione invocata perché:
- l’art. 89, co 3 NTA prevede che “Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad
accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all’art. 149 del Codice” e, quindi, per quel che qui ci interessa “… gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio ….”, elencati nell’Allegato A del DPR n. 31/2017;
-l’intervento di che trattasi prevede la messa a dimora di barbatelle e, quindi, non di piante adulte come previsto dalla lettera sub A.14) dell’Allegato A del DPR 31/2017 che, nell’individuare gli interventi esclusi, enuncia esclusivamente “la sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppo, in aree pubbliche o private, eseguite con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi ….”;
-il Regolamento Regionale n. 9 del 11.03.2015 “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”, seppure all’art. 18 comma 4 prescrive che “non sono soggetti a parere o comunicazione il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali od agricole, nei terreni non boscati e non saldi, purchè effettuati con metodi di lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventivo parere o comunicazione”, al successivo art. 26 statuisce che sono soggetti
comunque a parere, tra gli altri, i “livellamenti di terreno che comportano scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 m”;
-la realizzazione di un vigneto presuppone una lavorazione del terreno (scasso/aratura) eseguita prima dell’impianto ad una profondità di 80-120 cm;
-nel caso di specie, le spese preventivate per lo scasso, ammontanti ad €. -OMISSIS-, appaiono non coerenti con una aratura che arrivi ad una profondità inferiore a 50 cm di un terreno esteso ha 12,27.
Per le ragioni suesposte i ricorsi vanno respinti e quello per motivi aggiunti dichiarato anche inammissibile e improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge, dichiarando quello per motivi aggiunti anche inammissibile ed improcedibile.
Condanna la società ricorrente alla rifusione, nei confronti della regione Puglia, delle spese di lite che liquida in euro 3.500,00, oltre oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e dei dati identificativi della stessa (tra cui il riferimento alle p.lle catastali).
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 04.03.2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ AN, Presidente
IR ZO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IR ZO | NZ AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.