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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1958/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1958/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEOC SA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
STELVIO, 19 23014 DELEBIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEOC CP_1 C.F._3
SA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA STELVIO, C.F._2
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 26.07.2008 in Cino (SO) e contraevano Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cino
(SO), atto n. 2, p. II, s. A, anno 2008).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (03.02.2010) e (30.01.2014). Per_1 Per_2
2. Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 04.11.2024.
3. All'udienza del 22.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 4 pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
24.07.1984 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio CP_1
celebrato il 26.07.2008 a Cino (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 2, p. II, s. A, anno 2008; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cino (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- La casa familiare sita a (23010) Cino (SO) alla Via Quinto Reggimento Alpini n.
2 viene assegnata alla madre;
- I figli minori staranno con i genitori secondo le indicazioni riportate nell'allegato piano genitoriale, e dunque:
• staranno con i genitori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
• nel corso della settimana i figli staranno a casa del padre il mercoledì (o altro diverso giorno infrasettimanale concordato), gli altri giorni con la madre
(collocataria prevalente);
• le vacanze estive saranno comunicate tra i genitori entro la data del 31 maggio, il padre dovrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive. Tutte le altre festività, ponti e vacanze annuali saranno suddivisi di volta in volta a metà tra i genitori;
- il sig. verserà alla sig.ra mensilmente la CP_1 Parte_1
somma di Euro 1.000,00 di cui Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (Euro 300 per ciascuno di essi), ed Euro 400,00 a titolo di mantenimento pagina 3 di 4 della moglie. Tale somma sarà versata alla sig.ra anticipatamente Pt_1
entro il giorno 18 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla omologa della separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, nella misura del 100%;
- la sig.ra avrà altresì diritto a percepire integralmente l'eventuale assegno Pt_1
unico;
- il sig. si farà carico il 60% delle spese extra assegno relative ai figli CP_1
individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di
Sondrio in data 12/07/2024 al quale le parti fanno riferimento anche per le modalità di manifestazione dell'accordo e di rimborso;
- le parti danno atto che ogni altro rapporto patrimoniale è stato tra loro già regolamentato e definito. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 11/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 23014 DELEBIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1958/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEOC SA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
STELVIO, 19 23014 DELEBIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEOC CP_1 C.F._3
SA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA STELVIO, C.F._2
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 26.07.2008 in Cino (SO) e contraevano Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cino
(SO), atto n. 2, p. II, s. A, anno 2008).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (03.02.2010) e (30.01.2014). Per_1 Per_2
2. Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 04.11.2024.
3. All'udienza del 22.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 4 pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
24.07.1984 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio CP_1
celebrato il 26.07.2008 a Cino (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 2, p. II, s. A, anno 2008; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cino (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- La casa familiare sita a (23010) Cino (SO) alla Via Quinto Reggimento Alpini n.
2 viene assegnata alla madre;
- I figli minori staranno con i genitori secondo le indicazioni riportate nell'allegato piano genitoriale, e dunque:
• staranno con i genitori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
• nel corso della settimana i figli staranno a casa del padre il mercoledì (o altro diverso giorno infrasettimanale concordato), gli altri giorni con la madre
(collocataria prevalente);
• le vacanze estive saranno comunicate tra i genitori entro la data del 31 maggio, il padre dovrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive. Tutte le altre festività, ponti e vacanze annuali saranno suddivisi di volta in volta a metà tra i genitori;
- il sig. verserà alla sig.ra mensilmente la CP_1 Parte_1
somma di Euro 1.000,00 di cui Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (Euro 300 per ciascuno di essi), ed Euro 400,00 a titolo di mantenimento pagina 3 di 4 della moglie. Tale somma sarà versata alla sig.ra anticipatamente Pt_1
entro il giorno 18 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla omologa della separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, nella misura del 100%;
- la sig.ra avrà altresì diritto a percepire integralmente l'eventuale assegno Pt_1
unico;
- il sig. si farà carico il 60% delle spese extra assegno relative ai figli CP_1
individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di
Sondrio in data 12/07/2024 al quale le parti fanno riferimento anche per le modalità di manifestazione dell'accordo e di rimborso;
- le parti danno atto che ogni altro rapporto patrimoniale è stato tra loro già regolamentato e definito. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 11/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 23014 DELEBIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI