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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 05/08/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Trento Sezione Prima civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente rel. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere Dott. Marco Vezzani Consigliere Aus. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 31.05.2024 al n. 116/2024 promossa con citazione d.d. 23.05.2024
DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Aldo Turconi (C.F. – indirizzo PEC: C.F._2
– FAX n. 031-271479) e dall'Avv. Elisabetta Email_1
Corrado (C.F. – indirizzo PEC: C.F._3
entrambi del Foro di Como (CO) ed Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Como, via Rusconi n.27, come da mandato telematico in atti PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ; Controparte_1 C.F._4
(C.F.: ); Parte_2 C.F._5
(C.F.: ); Parte_3 C.F._6
(C.F.: ) Parte_4 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Angelini (C.F.:
– indirizzo PEC: del C.F._7 Email_3
Foro di Trento (TN) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Trento (TN), via Manzoni n. 16, come da mandato telematico in atti PARTE APPELLATA
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: Previe le declaratorie di legge e del caso, riformarsi parzialmente la sentenza n. 1029/2032 emessa in data 17.11.2023, pubblicata in data 24.11.2023, non notificata, resa nel procedimento n. R.G. 1209/2020 dal Tribunale Ordinario di Trento limitatamente al capo 5 in punto assegnazione dei beni secondo le rispettive quote e per l'effetto: in via principale di merito: ed in riforma della decisione sul punto, previo scioglimento della comunione ereditaria materna e della comunione ereditaria paterna tra , e Parte_3 Controparte_2 Parte_2
, da una parte, a dall'altra, assegnare a quest'ultima i
[...] Parte_1 seguenti beni: p.ed. 447 al piano terra, garage - sub.4; al secondo piano abitazione e poggiolo;
al terzo piano soffitta e poggiolo;
p.f. 220/2 bosco ceduo;
p.f. 2166 prato con conguaglio a favore dell'altre parte di € 174,13. Confermare, quanto al resto, la sentenza impugnata. in ogni caso: con rifusione delle spese di questo e del precedente grado di giudizio.
DI PARTE APPELLATA Voglia la Corte d'Appello di Trento,
1. rigettare l'appello di , con conferma della sentenza del Tribunale Parte_1 di Trento n. 1029/2023;
2. spese e compensi del presente grado rifusi, oltre 15% ex art. 2 DM 55/2014, CNPA e IVA.
*
FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto di citazione davanti al tribunale , , Parte_3 Parte_4 [...]
e convenivano in giudizio la sorella Controparte_1 Parte_2 Parte_1 per chiedere:
1) di accertare e dichiarare che essi attori erano eredi legittimi della madre ER
(deceduta il 6.4.2013), unitamente alla convenuta e al padre
[...] Persona_2
(deceduto il 17.10.2015), nonché “eredi universali” del padre in base al testamento olografo “datato ottobre 2010”, per effetto del quale la sorella era, invece, erede Pt_1
pag. 2/13 legittimaria per la quota di 8/60, con diritto all'uso dell'appartamento al secondo piano della p.ed. 447 C.C. Coredo sino al 17.10.2020;
2) di disporre lo scioglimento delle comunioni ereditarie materna e paterna tra essi attori (richiedenti la formazione di una porzione unica) da una parte e la sorella Pt_1 dall'altra, con individuazione di due lotti corrispondenti, per loro, alla quota di 52/60 e, per la sorella, alla quota di 8/60;
3) di condannare la convenuta al pagamento, per la quota di 8/60 di sua competenza, delle spese da loro sostenute per i funerali e le pratiche successorie dei genitori, per l'assistenza agli stessi, per la manutenzione e la regolarizzazione urbanistica della p.ed. 447, nonché per il miglioramento fondiario dei terreni paterni.
Costituitasi in giudizio, chiedeva di rigettare le domande formulate in Parte_1 citazione e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare “la nullità/annullabilità/ e/o inefficacia” del testamento olografo di , pubblicato il 25.11.2015, “per Persona_2 mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 602 e ss. c.c.” e, di conseguenza, di dichiarare aperta la successione del predetto secondo le regole della successione legittima, nonché di condannare gli attori al risarcimento dei danni, da quantificare nella somma di € 224.233,28 o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Premesso, fra l'altro, di aver vissuto, con il coniuge e le tre figlie, nell'appartamento posto al secondo piano della p.ed. 447 C.C. Coredo, il cui primo piano era stato occupato dai genitori, da lei sempre aiutati nelle varie attività quotidiane, e di aver stipulato, quale titolare di impresa individuale, un contratto di affittanza agricola con il padre con scadenza 11.11.2023, in comparsa di costituzione Parte_1 rappresentava, in estrema sintesi, che:
➢ dopo la sua separazione giudiziale dal marito il rapporto con i fratelli era peggiorato;
➢ i fratelli, che non avevano condiviso la sua decisione di porre fine alla convivenza coniugale, si erano schierati contro di lei;
➢ di ritorno da un viaggio di poco più di un mese, nel febbraio 2015, la sorella
, a cui aveva consegnato le chiavi del detto appartamento del secondo piano CP_1 per ragioni sicurezza, si era rifiutata di restituirgliele, il che l'aveva costretta a locare un alloggio presso un B&B della zona e poi a vivere in un camper;
➢ nell'agosto 2015 si era avveduta della scomparsa, dalle vicinanze dell'abitazione di Coredo, di vari beni da lei utilizzati nella lavorazione della terra, sua unica fonte di reddito;
➢ altri beni di sua proprietà erano stati prelevati dalla casa paterna a sua insaputa;
pag. 3/13 ➢ le era stato radicalmente impedito di fruire dell'immobile menzionato nel testamento paterno;
➢ negli estratti conto del c/c bancario intestato al padre erano attestati vari bonifici in favore dei fratelli, i quali avevano, inoltre, ideato “un disegno criminoso volto unicamente a distruggere la vita” di essa convenuta, “sindacando e invadendo la sua vita privata e lavorativa e togliendole l'identità e la dignità”;
➢ la mancata restituzione delle chiavi dell'appartamento l'aveva costretta a vivere in un camper per strada, senza lavoro e residenza;
➢ elle dubitava fortemente dell'autenticità del detto testamento, visto che il padre non sapeva scrivere;
➢ dopo essere stata privata dell'alloggio e, quindi, della residenza, si era trovata nell'impossibilità di proseguire nella propria attività lavorativa di coltivatrice, il che le aveva causato un lucro cessante di € 192.000,00, nonché l'obbligo di restituire un contributo provinciale di € 15.000,00;
➢ inoltre, le spettava il rimborso delle spese sostenute per una recinzione del fondo e il risarcimento dei danni subiti per il reperimento di altro alloggio in sostituzione di quello paterno;
➢ negli anni '80 i fratelli e avevano ricevuto in donazione i terreni su Pt_3 Pt_2 cui poi avevano edificato le rispettive abitazioni;
➢ nel 1990 al fratello “erano stati prestati € 80.000,00 per l'acquisto di un Per_3 terreno”.
Sulla base di tali premesse, gli attori assumevano le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale di Trento, contrariis reiectis,
1. dichiarare che eredi legittimi di , nata a [...] il [...], Persona_1 sono il coniuge , nato a [...] il [...], con la quota di 1/3, Persona_2
e i figli , nato a [...] il [...], , nato a Parte_3 Parte_4
Coredo (TN) il 10.07.1959, , nata a [...] il [...], Controparte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_2 Parte_1 il 17.04.1972, con la quota di 2/15 ciascuno;
2. dichiarare che, in base al testamento olografo datato ottobre 2010 di Per_2
eredi universali dello stesso sono i figli , nato a [...]
[...] Parte_3 il 26.06.1957, , nato a [...] il [...], Parte_4 Controparte_1
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il
[...] Parte_2
pag. 4/13 28.07.1956, con la quota di 13/60 ciascuno, mentre la figlia , nata a Parte_1
Cles (TN) il 17.04.1972, è erede legittimaria con la quota di 8/60, con l'uso fino al 17.10.2020 dell'appartamento al secondo piano della p.ed.447 C.C. Coredo I;
3. disporre lo scioglimento della comunione ereditaria materna e della comunione ereditaria paterna tra , , , Persona_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , da una parte tra loro commassati, e Controparte_1 Parte_2 Parte_1 dall'altra, assegnando agli odierni attori in comproprietà per quote uguali l'individuando lotto corrispondente alla quota di 52/60 dei beni ereditari e a Parte_1
l'individuando lotto corrispondente alla quota di 8/60 dei medesimi beni, con o senza conguaglio in denaro, con condanna della convenuta a rilasciare i beni assegnati agli attori;
4. condannare a rimborsare agli attori la quota di sua competenza, pari Parte_1
a 8/60, delle spese e degli oneri dagli stessi sostenuti per le causali indicate al punto l) della narrativa in citazione, negli importi risultati in corso di causa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
5. condannare a rimborsare agli attori la quota di sua competenza, pari Parte_1
a 8/60, delle spese e degli oneri relativi alle pratiche di sanatoria e regolarizzazione urbanistica della p.ed. 447 C.C. Coredo I, oltre interessi legali sino al saldo;
6. spese e compensi rifusi, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CNPA e IVA”
La convenuta in primo grado, odierna appellante, così conchiudeva:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via preliminare/pregiudiziale:
Si chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza del procedimento penale R.G.N.R. 3843/19 e R.G. G.I.P. 3380/19 nei confronti degli odierni attori per il reato di cui all'art. 491 c.p. (falsità in testamento olografo) ed avente quale persona offesa l'odierna convenuta e con udienza fissata in data 19/01/2021 avanti il G.I.P. Dr. Marco La Ganga presso il Tribunale di Trento in quanto in rapporto di pregiudizialità giuridica (oggettiva) poiché la definizione della pendente controversia penale costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pendente controversia civile. I procedimenti sono pendenti avanti Giudici diversi e il procedimento penale è stato radicato in epoca antecedente (2019) rispetto all'attuale procedimento civile (2020). Nella denegata ipotesi in cui la richiesta di sospensione dovesse non essere accolta si rischierebbe di proseguire il giudizio civile in pendenza di un giudizio penale che potrebbe accertare il reato di cui all'art. 491 c.p. e con eventuale duplicazione dell'istruttoria contro ogni principio in punto a economia processuale (vedasi doc. n. 14).
pag. 5/13 In via principale e nel merito: respingere le domande ex adverso proposta in punto a eredità in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di Persona_2 cui in narrativa e conseguentemente condannare i sigg.ri , residente in Parte_2
Porto Azzurro Loc.tà San Cerbone 57036 Isola d'Elba (LI), , residente Parte_3 in Via Don Lorenzo Guetti n°15 38012 Predaia fr. Coredo, , residente in Parte_4
Via Aurì n° 20 38012 Predaia fr. e , residente in [...] Controparte_1
Merlonga n° 48 38012 Predaia fr. a rifondere tutte le spese legali nell'ambito Per_5 del presente giudizio secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014 e di consulenza tecnica di parte ed ogni altra posta a carico della sig.ra . Parte_1
In via riconvenzionale: accogliere la domanda riconvenzionale di nullità/annullabilità e/o inefficacia del testamento olografo pubblicato in data 25/11/2015, Notaio Dr. Persona_2 Per_6 rep. 324163 e rac. 16235 per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 602 e ss.
[...]
c.c. e per l'effetto dichiarare nullo/annullabile e/o inefficace detto testamento olografo e, conseguentemente, previo accertamento dell'intero asse ereditario, dichiarare aperta la successione secondo le ordinarie regole della successione legittima/ab Persona_2 intestato con ogni effetto di legge tra gli eredi legittimi , , Parte_1 Pt_3
, e , anche in lotti separati e con o senza conguaglio. Pt_4 Controparte_1 Pt_2
Accogliere la domanda riconvenzionale e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra Loro al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra a Parte_1 seguito della condotta posta in essere dai convenuti nella somma pari ad €. 224.233,28.=
o in quella maggior o minor somma che risulterà ad istruttoria esperita.”
Terminata l'attività istruttoria e depositate le memorie di rito, il tribunale di Trento così statuiva:
“Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da , , e Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_2
nei confronti di , disattesa ogni diversa domanda, istanza,
[...] Parte_1 deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda di relativa al testamento olografo di Parte_1 Per_2
[...]
2. accerta e dichiara che eredi legittimi di (nata a [...] il Persona_1
12.09.1925) sono il coniuge con la quota di 1/3 e i figli Persona_2 Parte_3
, , , e ,
[...] Parte_4 Controparte_1 Parte_2 Parte_1 con la quota di 2/15 ciascuno;
3. accerta e dichiara che, in base al testamento olografo datato 6 ottobre 2010 di Per_2
eredi dello stesso sono i figli , ,
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
pag. 6/13 , con la quota di 13/60 ciascuno, nonché la figlia CP_1 Parte_2 Parte_1 con la quota di 8/60;
[...]
4. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria materna e della comunione ereditaria paterna tra , , e Parte_3 Parte_4 Controparte_1
, da una parte, e dall'altra; Parte_2 Parte_1
5. per l'effetto assegna a:
a) , , e in Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_2 comproprietà per quote uguali i seguenti immobili: la p.ed. 447 C.C. Coredo le pp.ff. 381/4, 411, 412, 413, 414, 415 e 416 C.C. Coredo la p.f. 201 C.C. Coredo la p.f. 2166 C.C. Coredo la p.f. 1416 C.C. Coredo
p.f. 220/2 C.C. Coredo con conguaglio a loro favore di € 5.557,63;
b) Parte_1
le pp.ff. 1391, 1392, 1393, 1394/1, 1410, 1411, 1414, 1415 C.C. Coredo, con conguaglio a suo carico di € 5.557,63, da versare agli attori;
6. condanna a pagare agli attori la somma di € 3.238,73, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda;
7. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
8. compensa le spese di lite tra le parti in misura di ¾ e condanna a Parte_1 rifondere agli attori il residuo quarto, che liquida per compenso in € 6.725,00 (di cui € 1.050,00 per la fase di mediazione, € 142,75 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
9. pone gli oneri di Ctu, liquidati come da decreto dd. 9.1.2022 (previa esclusione del dimezzamento ivi statuito) a carico di tutte le parti in proporzione alle rispettive quote ereditarie, quindi in misura di 52/60 per gli attori e di 8/60 per la convenuta;
10. dispone che la parte di compenso del Ctu (pari a 8/60) dovuta dalla convenuta sia posta a carico dello Stato.”
pag. 7/13 Contro la sentenza ha proposto appello , assumendo le conclusioni di Parte_1 cui in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio i fratelli , , Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e
[...] Parte_2
, concludendo come in epigrafe.
[...]
Scambiate le conclusionali e le repliche, all'udienza in trattazione scritta del 5.06.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna il solo capo relativo alla divisibilità' dei beni immobili, lamentando il grave ed immotivato scostamento dalle risultanze della CTU per errore di fatto. Più in particolare, osserva che lo stesso CTU ha dato sì atto che all'interno del garage da attribuire alla convenuta secondo il progetto del CTU è allocato il generatore che alimenta l'impianto termo-idraulico centralizzato dell'intero edificio, il che comporterebbe la necessità di costituire una servitù a favore dell'altra unità abitativa o, in alternativa, di considerare il detto locale comune alle due abitazioni, ma ha anche precisato che la situazione impiantistica non è condizione sufficiente per rendere l'intero edificio indivisibile, atteso che lo stesso è costituito da cinque unità immobiliari indipendenti che possono essere alienate separatamente. Inoltre, il progetto divisionale predisposto dal C.T.U. prevede un conguaglio minimo, decisamente inferiore a quello che risulterebbe facendo riferimento a quanto disposto in sentenza. Non sarebbe poi vero che secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU l'appellante verrebbe ad acquisire una porziona di fabbricato di valore superiore al triplo di quello della sua quota ereditaria di 8/60 e che, quindi, gli attori conseguirebbero una quota di valore significativamente inferiore all'ammontare complessivo delle loro quattro quote, pari a 52/60. Al contrario, la quota complessiva da assegnarsi alla convenuta sarebbe esattamente corrispondente agli 8/60 dell'intero compendio caduto in successione, atteso che farebbero parte dell'altra quota molti più terreni agricoli e coltivati.
Sul punto, i convenuti, contestando integralmente l'unico motivo di appello, sostengono che il Tribunale abbia svolto argomentazioni del tutto condivisibili ed abbia motivato in modo corretto e coerente le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalla proposta del CTU riguardo alla divisione della p.ed. 447. Basti citare il riferimento alla collocazione del generatore che alimenta l'impianto termo idraulico nella cantina che il geom. CP_3 assegnava a , che renderebbe necessaria la costituzione di una servitù a Parte_1 favore dell'unità abitativa al primo piano o, in alternativa, di considerare detto locale parte comune con conseguente apprezzabile modifica dei valori di stima delle due porzioni immobiliari. La divisione dell'immobile e degli impianti renderebbe addirittura necessaria la ricerca, per l'impianto di riscaldamento, di un nuovo vano da adibire a pag. 8/13 locale caldaia comune, nel rispetto della normativa vigente, oppure di due distinti vani nel caso di creazione di due impianti completamente autonomi. Inoltre, gli interventi nei due alloggi sarebbero molto invasivi (circostanza non valutata correttamente dal CTU), in quanto la distribuzione dell'impianto termoidraulico nell'immobile non è orizzontale per piano bensì verticale, cioè con più colonne separate che servono due distinte porzioni dei piani. Pertanto, per poter realizzare due circuiti di distribuzione orizzontali ed autonomi, sarebbero necessari interventi anche edili molto consistenti, con impossibilità di effettuare il rifacimento dell'impianto termoidraulico “anche in tempi diversi”, come erroneamente sostiene il CTU a p. 12 della propria perizia dd.13.12.2021. Infine, affermano i convenuti, va considerato che la divisione della p.ed. 447 proposta dal geom. comporterebbe comunque l'individuazione di nuove CP_3 parti comuni alle due unità abitative, con diminuzione della superficie netta utilizzabile in via esclusiva. Tutto ciò confermerebbe la correttezza delle conclusioni cui è giunto il tribunale, di ritenere l'immobile de quo non comodamente divisibile, con conseguente applicazione dell'art. 720 c.c.. Infine, aderendo al progetto del CTU, Parte_1
“verrebbe ad acquisire una porzione di fabbricato di valore superiore al triplo di quello della sua quota ereditaria”. L'impugnata sentenza non è censurabile anche alla luce del fatto che l'assegnazione decisa dal Tribunale consentirebbe all'appellante, che da anni non vive più a Coredo, di vendere o affittare i fondi agricoli molto più facilmente rispetto all'appartamento nella p.ed. 447, il quale richiederebbe, come visto, ingenti lavori per la separazione degli impianti. Senza considerare che all'assegnazione dello stesso conseguirebbe la prosecuzione e anche l'aggravamento della conflittualità tra i fratelli che è emersa nel presente giudizio.
La Corte ritiene che l'appello non possa essere accolto.
In primo luogo, si ricorda che l'art. 727 del codice civile dispone che – salvo che nell'eredità vi siano immobili non comodamente divisibili (cfr. art. 720 c.c.) - le porzioni dei condividenti devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota;
la giurisprudenza ha chiarito che il principio in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse pag. 9/13 o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21612 del 28 luglio 2021). Peraltro, occorre altresì considerare che nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (Cass. civ. n. 17862/2020). Nel caso in esame, ci troviamo di fronte alla seconda ipotesi, dato che si tratta dell'assegnazione di diritti su abitazioni e su terreni, tutti rientranti nella categoria degli immobili. E se il principio contenuto nell'art. 727 può sottendere la ratio di attribuire, a tutti i condividenti, dei beni che siano il più possibile omogenei, non è men vero che quando ciò comporti o l'attribuzione di beni di valore sproporzionato rispetto alla quota o di beni non comodamente condivisibili, secondo quanto richiamato sopra (cfr. Cass. 1612/2021), il giudice può ben derogare alla perfetta omogeneità delle quote e l'assegnazione in pari misura (naturalmente, in proporzione alle singole quote) di beni immobili, se pure di diversa tipologia (case e terreni) non viola comunque il disposto dell'art. 727 c.c.. D'altronde, se così fosse, la stessa soluzione proposta dall'appellante sarebbe affetta da violazione di legge, dato che prevede l'assegnazione ad essa appellante di un'immobile di abitazione e di tutti i terreni agli altri condividenti. Né si può fondatamente sostenere che il giudice di primo grado sia incorso in errore di fatto o in carenze motivazionali. Al contrario, il tribunale dimostra, leggendo la motivazione, di aver ben presente la situazione fattuale, quale risultante dalla CTU, e motiva adeguatamente la sua scelta.
Questo collegio condivide la scelta operata dal tribunale;
invero, oltre a quanto già affermato nella sentenza impugnata, che per brevità non si ripete, rinviando al contenuto della stessa, occorre considerare, in primo luogo, che la scelta ivi operata è del tutto conforme e rispettosa del dettato normativo. Sotto il profilo del merito, è senza dubbio pag. 10/13 una decisione ragionevole, se si pone mente al fatto che, pur a fronte di un futuro eventuale adeguamento dell'impianto termico, lo stesso risulta allo stato funzionante;
pertanto, non sono condivisibili le conclusioni del ctu, in sede di supplemento, laddove afferma che i costi di sdoppiamento dell'impianto non muterebbero il valore dei due lotti. La stessa descrizione dei lavori, che richiedono interventi edili, idraulici e catastali non indifferenti sconfessa già di per sé le conclusione del perito. E' sicuramente vero che il rifacimento degli impianti aumenterebbe probabilmente il valore degli immobili, ma ciò è vero per qualunque miglioria o aggiornamento. Ciò che, però, deve considerarsi, è il fatto che un conto è l'adeguamento e il rinnovamento dell'impianto, altro è lo sdoppiamento dello stesso, che comporta certamente oneri economici ben diversi. Oneri che il ctu ha evidenziato il circa 30.000 euro, ciò in una somma superiore al 10% del valore dell'immobile (al netto delle spese di sanatoria riconosciute in sentenza). Si tratta, dunque, di una somma non irrilevante, per la quale peraltro l'appellante non ha manifestato alcuna disponibilità. E, allora, ci si domanda perché la controparte dovrebbe sostenere dei costi maggiori per 15.000 euro, le inevitabili lungaggini e discussioni relative alla individuazione dei lavori ed alla scelta tra le varie soluzioni (impianto doppio e autonomo, impianto in comune, locale caldaia comune o doppio,…), con conseguente minor godimento dell'immobile per un periodo di tempo che, dati i rapporti fra le parti, potrebbe anche essere piuttosto lungo e dare origine a nuovi contenziosi.
Non bisogna, poi, dimenticare che i soggetti che si trovano in comunione ereditaria sono cinque e non due;
il fatto che alcuni condividenti abbiano preferito rimanere in comunione indivisa e godere dei beni in una situazione di comproprietà non può certo influire sui loro diritti come singoli. Ne consegue che, anche a considerare l'abitazione divisibile, andrebbe valutato comunque a quale porzione attribuire i due alloggi, dato che godere in quattro persone di un alloggio non equivale certo al godimento singolo che pretende l'appellante. Ciò premesso, occorre considerare che gli odierni appellati hanno diritto singolarmente a quote, eguali fra loro, pari a tredici sessantesimi, mentre la quota spettante all'attrice è pari a otto sessantesimi, cioè a poco più della metà di quella dei singoli fratelli. Pertanto, laddove vi fossero da attribuire due alloggi, occorrerebbe considerare che i fratelli condividenti sono cinque e che un criterio di attribuzione potrebbe essere quello dell'assegnazione per sorteggio ai condividenti con quote maggiori, indipendentemente dal fatto che essi intendano o meno sciogliere la comunione. Si intende dire, cioè, che anche in caso di divisione dell'alloggio non è scontato che uno dei due piani vada attribuito alla signora . Senza Parte_1 contare, poi, che (come già osservato dal tribunale) secondo il progetto divisionale predisposto dal Ctu, la convenuta verrebbe ad acquisire una porzione di fabbricato di valore superiore al triplo di quello della sua quota ereditaria di 8/60.
pag. 11/13 Non pare nemmeno peregrina l'osservazione di parte convenuta, laddove osserva che nessuno degli appellati è mai stato imprenditore agricolo, mentre la sorella lo Pt_1 era, come dalla stessa pacificamente riconosciuto (tanto da azionare una richiesta di risarcimento in tale veste). Pertanto, anche sotto tale profilo, che costituisce uno dei possibili criteri di attribuzione delle porzioni, la decisione del tribunale di assegnare all'appellante molti terreni agricoli, in compensazione della mancata assegnazione di parte dell'abitazione, si palesa tutt'altro che illogica.
Certo non è peregrina nemmeno la considerazione di parte appellante relativa all'interesse a vivere nella casa di famiglia, ma tale interesse, che si può ben presumere comune a tutti i fratelli (e, d'altronde, emerge chiaramente dallo stesso tenore delle difese in atti), non può essere soddisfatto per tutti, dato che gli alloggi sono due a fronte di cinque fratelli condividenti. Ragion per cui si deve far riferimento a criteri sussidiari, quali quelli enunciati dal tribunale e qui richiamati o autonomamente proposti.
Sulle spese di lite. Considerata la totale soccombenza di parte attrice, le spese non possono che essere poste integralmente a suo carico e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ad una causa di valore indeterminabile di complessità bassa, data l'obiettiva semplicità delle questioni trattate. Il compenso viene liquidato al minimo della tariffa, anche in considerazione della presentazione di un unico motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di appello proposta da nei confronti di , Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e , disattesa ogni diversa domanda,
[...] Controparte_1 Parte_2 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello di . Parte_1
2. condanna a rifondere ai convenuti le spese processuali, che Parte_1 liquida in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Presidente est.
Demarchi Albengo
pag. 12/13 pag. 13/13
DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Aldo Turconi (C.F. – indirizzo PEC: C.F._2
– FAX n. 031-271479) e dall'Avv. Elisabetta Email_1
Corrado (C.F. – indirizzo PEC: C.F._3
entrambi del Foro di Como (CO) ed Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Como, via Rusconi n.27, come da mandato telematico in atti PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ; Controparte_1 C.F._4
(C.F.: ); Parte_2 C.F._5
(C.F.: ); Parte_3 C.F._6
(C.F.: ) Parte_4 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Angelini (C.F.:
– indirizzo PEC: del C.F._7 Email_3
Foro di Trento (TN) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Trento (TN), via Manzoni n. 16, come da mandato telematico in atti PARTE APPELLATA
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: Previe le declaratorie di legge e del caso, riformarsi parzialmente la sentenza n. 1029/2032 emessa in data 17.11.2023, pubblicata in data 24.11.2023, non notificata, resa nel procedimento n. R.G. 1209/2020 dal Tribunale Ordinario di Trento limitatamente al capo 5 in punto assegnazione dei beni secondo le rispettive quote e per l'effetto: in via principale di merito: ed in riforma della decisione sul punto, previo scioglimento della comunione ereditaria materna e della comunione ereditaria paterna tra , e Parte_3 Controparte_2 Parte_2
, da una parte, a dall'altra, assegnare a quest'ultima i
[...] Parte_1 seguenti beni: p.ed. 447 al piano terra, garage - sub.4; al secondo piano abitazione e poggiolo;
al terzo piano soffitta e poggiolo;
p.f. 220/2 bosco ceduo;
p.f. 2166 prato con conguaglio a favore dell'altre parte di € 174,13. Confermare, quanto al resto, la sentenza impugnata. in ogni caso: con rifusione delle spese di questo e del precedente grado di giudizio.
DI PARTE APPELLATA Voglia la Corte d'Appello di Trento,
1. rigettare l'appello di , con conferma della sentenza del Tribunale Parte_1 di Trento n. 1029/2023;
2. spese e compensi del presente grado rifusi, oltre 15% ex art. 2 DM 55/2014, CNPA e IVA.
*
FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto di citazione davanti al tribunale , , Parte_3 Parte_4 [...]
e convenivano in giudizio la sorella Controparte_1 Parte_2 Parte_1 per chiedere:
1) di accertare e dichiarare che essi attori erano eredi legittimi della madre ER
(deceduta il 6.4.2013), unitamente alla convenuta e al padre
[...] Persona_2
(deceduto il 17.10.2015), nonché “eredi universali” del padre in base al testamento olografo “datato ottobre 2010”, per effetto del quale la sorella era, invece, erede Pt_1
pag. 2/13 legittimaria per la quota di 8/60, con diritto all'uso dell'appartamento al secondo piano della p.ed. 447 C.C. Coredo sino al 17.10.2020;
2) di disporre lo scioglimento delle comunioni ereditarie materna e paterna tra essi attori (richiedenti la formazione di una porzione unica) da una parte e la sorella Pt_1 dall'altra, con individuazione di due lotti corrispondenti, per loro, alla quota di 52/60 e, per la sorella, alla quota di 8/60;
3) di condannare la convenuta al pagamento, per la quota di 8/60 di sua competenza, delle spese da loro sostenute per i funerali e le pratiche successorie dei genitori, per l'assistenza agli stessi, per la manutenzione e la regolarizzazione urbanistica della p.ed. 447, nonché per il miglioramento fondiario dei terreni paterni.
Costituitasi in giudizio, chiedeva di rigettare le domande formulate in Parte_1 citazione e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare “la nullità/annullabilità/ e/o inefficacia” del testamento olografo di , pubblicato il 25.11.2015, “per Persona_2 mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 602 e ss. c.c.” e, di conseguenza, di dichiarare aperta la successione del predetto secondo le regole della successione legittima, nonché di condannare gli attori al risarcimento dei danni, da quantificare nella somma di € 224.233,28 o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Premesso, fra l'altro, di aver vissuto, con il coniuge e le tre figlie, nell'appartamento posto al secondo piano della p.ed. 447 C.C. Coredo, il cui primo piano era stato occupato dai genitori, da lei sempre aiutati nelle varie attività quotidiane, e di aver stipulato, quale titolare di impresa individuale, un contratto di affittanza agricola con il padre con scadenza 11.11.2023, in comparsa di costituzione Parte_1 rappresentava, in estrema sintesi, che:
➢ dopo la sua separazione giudiziale dal marito il rapporto con i fratelli era peggiorato;
➢ i fratelli, che non avevano condiviso la sua decisione di porre fine alla convivenza coniugale, si erano schierati contro di lei;
➢ di ritorno da un viaggio di poco più di un mese, nel febbraio 2015, la sorella
, a cui aveva consegnato le chiavi del detto appartamento del secondo piano CP_1 per ragioni sicurezza, si era rifiutata di restituirgliele, il che l'aveva costretta a locare un alloggio presso un B&B della zona e poi a vivere in un camper;
➢ nell'agosto 2015 si era avveduta della scomparsa, dalle vicinanze dell'abitazione di Coredo, di vari beni da lei utilizzati nella lavorazione della terra, sua unica fonte di reddito;
➢ altri beni di sua proprietà erano stati prelevati dalla casa paterna a sua insaputa;
pag. 3/13 ➢ le era stato radicalmente impedito di fruire dell'immobile menzionato nel testamento paterno;
➢ negli estratti conto del c/c bancario intestato al padre erano attestati vari bonifici in favore dei fratelli, i quali avevano, inoltre, ideato “un disegno criminoso volto unicamente a distruggere la vita” di essa convenuta, “sindacando e invadendo la sua vita privata e lavorativa e togliendole l'identità e la dignità”;
➢ la mancata restituzione delle chiavi dell'appartamento l'aveva costretta a vivere in un camper per strada, senza lavoro e residenza;
➢ elle dubitava fortemente dell'autenticità del detto testamento, visto che il padre non sapeva scrivere;
➢ dopo essere stata privata dell'alloggio e, quindi, della residenza, si era trovata nell'impossibilità di proseguire nella propria attività lavorativa di coltivatrice, il che le aveva causato un lucro cessante di € 192.000,00, nonché l'obbligo di restituire un contributo provinciale di € 15.000,00;
➢ inoltre, le spettava il rimborso delle spese sostenute per una recinzione del fondo e il risarcimento dei danni subiti per il reperimento di altro alloggio in sostituzione di quello paterno;
➢ negli anni '80 i fratelli e avevano ricevuto in donazione i terreni su Pt_3 Pt_2 cui poi avevano edificato le rispettive abitazioni;
➢ nel 1990 al fratello “erano stati prestati € 80.000,00 per l'acquisto di un Per_3 terreno”.
Sulla base di tali premesse, gli attori assumevano le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale di Trento, contrariis reiectis,
1. dichiarare che eredi legittimi di , nata a [...] il [...], Persona_1 sono il coniuge , nato a [...] il [...], con la quota di 1/3, Persona_2
e i figli , nato a [...] il [...], , nato a Parte_3 Parte_4
Coredo (TN) il 10.07.1959, , nata a [...] il [...], Controparte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_2 Parte_1 il 17.04.1972, con la quota di 2/15 ciascuno;
2. dichiarare che, in base al testamento olografo datato ottobre 2010 di Per_2
eredi universali dello stesso sono i figli , nato a [...]
[...] Parte_3 il 26.06.1957, , nato a [...] il [...], Parte_4 Controparte_1
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il
[...] Parte_2
pag. 4/13 28.07.1956, con la quota di 13/60 ciascuno, mentre la figlia , nata a Parte_1
Cles (TN) il 17.04.1972, è erede legittimaria con la quota di 8/60, con l'uso fino al 17.10.2020 dell'appartamento al secondo piano della p.ed.447 C.C. Coredo I;
3. disporre lo scioglimento della comunione ereditaria materna e della comunione ereditaria paterna tra , , , Persona_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , da una parte tra loro commassati, e Controparte_1 Parte_2 Parte_1 dall'altra, assegnando agli odierni attori in comproprietà per quote uguali l'individuando lotto corrispondente alla quota di 52/60 dei beni ereditari e a Parte_1
l'individuando lotto corrispondente alla quota di 8/60 dei medesimi beni, con o senza conguaglio in denaro, con condanna della convenuta a rilasciare i beni assegnati agli attori;
4. condannare a rimborsare agli attori la quota di sua competenza, pari Parte_1
a 8/60, delle spese e degli oneri dagli stessi sostenuti per le causali indicate al punto l) della narrativa in citazione, negli importi risultati in corso di causa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
5. condannare a rimborsare agli attori la quota di sua competenza, pari Parte_1
a 8/60, delle spese e degli oneri relativi alle pratiche di sanatoria e regolarizzazione urbanistica della p.ed. 447 C.C. Coredo I, oltre interessi legali sino al saldo;
6. spese e compensi rifusi, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CNPA e IVA”
La convenuta in primo grado, odierna appellante, così conchiudeva:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via preliminare/pregiudiziale:
Si chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza del procedimento penale R.G.N.R. 3843/19 e R.G. G.I.P. 3380/19 nei confronti degli odierni attori per il reato di cui all'art. 491 c.p. (falsità in testamento olografo) ed avente quale persona offesa l'odierna convenuta e con udienza fissata in data 19/01/2021 avanti il G.I.P. Dr. Marco La Ganga presso il Tribunale di Trento in quanto in rapporto di pregiudizialità giuridica (oggettiva) poiché la definizione della pendente controversia penale costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pendente controversia civile. I procedimenti sono pendenti avanti Giudici diversi e il procedimento penale è stato radicato in epoca antecedente (2019) rispetto all'attuale procedimento civile (2020). Nella denegata ipotesi in cui la richiesta di sospensione dovesse non essere accolta si rischierebbe di proseguire il giudizio civile in pendenza di un giudizio penale che potrebbe accertare il reato di cui all'art. 491 c.p. e con eventuale duplicazione dell'istruttoria contro ogni principio in punto a economia processuale (vedasi doc. n. 14).
pag. 5/13 In via principale e nel merito: respingere le domande ex adverso proposta in punto a eredità in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di Persona_2 cui in narrativa e conseguentemente condannare i sigg.ri , residente in Parte_2
Porto Azzurro Loc.tà San Cerbone 57036 Isola d'Elba (LI), , residente Parte_3 in Via Don Lorenzo Guetti n°15 38012 Predaia fr. Coredo, , residente in Parte_4
Via Aurì n° 20 38012 Predaia fr. e , residente in [...] Controparte_1
Merlonga n° 48 38012 Predaia fr. a rifondere tutte le spese legali nell'ambito Per_5 del presente giudizio secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014 e di consulenza tecnica di parte ed ogni altra posta a carico della sig.ra . Parte_1
In via riconvenzionale: accogliere la domanda riconvenzionale di nullità/annullabilità e/o inefficacia del testamento olografo pubblicato in data 25/11/2015, Notaio Dr. Persona_2 Per_6 rep. 324163 e rac. 16235 per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 602 e ss.
[...]
c.c. e per l'effetto dichiarare nullo/annullabile e/o inefficace detto testamento olografo e, conseguentemente, previo accertamento dell'intero asse ereditario, dichiarare aperta la successione secondo le ordinarie regole della successione legittima/ab Persona_2 intestato con ogni effetto di legge tra gli eredi legittimi , , Parte_1 Pt_3
, e , anche in lotti separati e con o senza conguaglio. Pt_4 Controparte_1 Pt_2
Accogliere la domanda riconvenzionale e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra Loro al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra a Parte_1 seguito della condotta posta in essere dai convenuti nella somma pari ad €. 224.233,28.=
o in quella maggior o minor somma che risulterà ad istruttoria esperita.”
Terminata l'attività istruttoria e depositate le memorie di rito, il tribunale di Trento così statuiva:
“Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da , , e Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_2
nei confronti di , disattesa ogni diversa domanda, istanza,
[...] Parte_1 deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda di relativa al testamento olografo di Parte_1 Per_2
[...]
2. accerta e dichiara che eredi legittimi di (nata a [...] il Persona_1
12.09.1925) sono il coniuge con la quota di 1/3 e i figli Persona_2 Parte_3
, , , e ,
[...] Parte_4 Controparte_1 Parte_2 Parte_1 con la quota di 2/15 ciascuno;
3. accerta e dichiara che, in base al testamento olografo datato 6 ottobre 2010 di Per_2
eredi dello stesso sono i figli , ,
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
pag. 6/13 , con la quota di 13/60 ciascuno, nonché la figlia CP_1 Parte_2 Parte_1 con la quota di 8/60;
[...]
4. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria materna e della comunione ereditaria paterna tra , , e Parte_3 Parte_4 Controparte_1
, da una parte, e dall'altra; Parte_2 Parte_1
5. per l'effetto assegna a:
a) , , e in Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_2 comproprietà per quote uguali i seguenti immobili: la p.ed. 447 C.C. Coredo le pp.ff. 381/4, 411, 412, 413, 414, 415 e 416 C.C. Coredo la p.f. 201 C.C. Coredo la p.f. 2166 C.C. Coredo la p.f. 1416 C.C. Coredo
p.f. 220/2 C.C. Coredo con conguaglio a loro favore di € 5.557,63;
b) Parte_1
le pp.ff. 1391, 1392, 1393, 1394/1, 1410, 1411, 1414, 1415 C.C. Coredo, con conguaglio a suo carico di € 5.557,63, da versare agli attori;
6. condanna a pagare agli attori la somma di € 3.238,73, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda;
7. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
8. compensa le spese di lite tra le parti in misura di ¾ e condanna a Parte_1 rifondere agli attori il residuo quarto, che liquida per compenso in € 6.725,00 (di cui € 1.050,00 per la fase di mediazione, € 142,75 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
9. pone gli oneri di Ctu, liquidati come da decreto dd. 9.1.2022 (previa esclusione del dimezzamento ivi statuito) a carico di tutte le parti in proporzione alle rispettive quote ereditarie, quindi in misura di 52/60 per gli attori e di 8/60 per la convenuta;
10. dispone che la parte di compenso del Ctu (pari a 8/60) dovuta dalla convenuta sia posta a carico dello Stato.”
pag. 7/13 Contro la sentenza ha proposto appello , assumendo le conclusioni di Parte_1 cui in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio i fratelli , , Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e
[...] Parte_2
, concludendo come in epigrafe.
[...]
Scambiate le conclusionali e le repliche, all'udienza in trattazione scritta del 5.06.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna il solo capo relativo alla divisibilità' dei beni immobili, lamentando il grave ed immotivato scostamento dalle risultanze della CTU per errore di fatto. Più in particolare, osserva che lo stesso CTU ha dato sì atto che all'interno del garage da attribuire alla convenuta secondo il progetto del CTU è allocato il generatore che alimenta l'impianto termo-idraulico centralizzato dell'intero edificio, il che comporterebbe la necessità di costituire una servitù a favore dell'altra unità abitativa o, in alternativa, di considerare il detto locale comune alle due abitazioni, ma ha anche precisato che la situazione impiantistica non è condizione sufficiente per rendere l'intero edificio indivisibile, atteso che lo stesso è costituito da cinque unità immobiliari indipendenti che possono essere alienate separatamente. Inoltre, il progetto divisionale predisposto dal C.T.U. prevede un conguaglio minimo, decisamente inferiore a quello che risulterebbe facendo riferimento a quanto disposto in sentenza. Non sarebbe poi vero che secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU l'appellante verrebbe ad acquisire una porziona di fabbricato di valore superiore al triplo di quello della sua quota ereditaria di 8/60 e che, quindi, gli attori conseguirebbero una quota di valore significativamente inferiore all'ammontare complessivo delle loro quattro quote, pari a 52/60. Al contrario, la quota complessiva da assegnarsi alla convenuta sarebbe esattamente corrispondente agli 8/60 dell'intero compendio caduto in successione, atteso che farebbero parte dell'altra quota molti più terreni agricoli e coltivati.
Sul punto, i convenuti, contestando integralmente l'unico motivo di appello, sostengono che il Tribunale abbia svolto argomentazioni del tutto condivisibili ed abbia motivato in modo corretto e coerente le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalla proposta del CTU riguardo alla divisione della p.ed. 447. Basti citare il riferimento alla collocazione del generatore che alimenta l'impianto termo idraulico nella cantina che il geom. CP_3 assegnava a , che renderebbe necessaria la costituzione di una servitù a Parte_1 favore dell'unità abitativa al primo piano o, in alternativa, di considerare detto locale parte comune con conseguente apprezzabile modifica dei valori di stima delle due porzioni immobiliari. La divisione dell'immobile e degli impianti renderebbe addirittura necessaria la ricerca, per l'impianto di riscaldamento, di un nuovo vano da adibire a pag. 8/13 locale caldaia comune, nel rispetto della normativa vigente, oppure di due distinti vani nel caso di creazione di due impianti completamente autonomi. Inoltre, gli interventi nei due alloggi sarebbero molto invasivi (circostanza non valutata correttamente dal CTU), in quanto la distribuzione dell'impianto termoidraulico nell'immobile non è orizzontale per piano bensì verticale, cioè con più colonne separate che servono due distinte porzioni dei piani. Pertanto, per poter realizzare due circuiti di distribuzione orizzontali ed autonomi, sarebbero necessari interventi anche edili molto consistenti, con impossibilità di effettuare il rifacimento dell'impianto termoidraulico “anche in tempi diversi”, come erroneamente sostiene il CTU a p. 12 della propria perizia dd.13.12.2021. Infine, affermano i convenuti, va considerato che la divisione della p.ed. 447 proposta dal geom. comporterebbe comunque l'individuazione di nuove CP_3 parti comuni alle due unità abitative, con diminuzione della superficie netta utilizzabile in via esclusiva. Tutto ciò confermerebbe la correttezza delle conclusioni cui è giunto il tribunale, di ritenere l'immobile de quo non comodamente divisibile, con conseguente applicazione dell'art. 720 c.c.. Infine, aderendo al progetto del CTU, Parte_1
“verrebbe ad acquisire una porzione di fabbricato di valore superiore al triplo di quello della sua quota ereditaria”. L'impugnata sentenza non è censurabile anche alla luce del fatto che l'assegnazione decisa dal Tribunale consentirebbe all'appellante, che da anni non vive più a Coredo, di vendere o affittare i fondi agricoli molto più facilmente rispetto all'appartamento nella p.ed. 447, il quale richiederebbe, come visto, ingenti lavori per la separazione degli impianti. Senza considerare che all'assegnazione dello stesso conseguirebbe la prosecuzione e anche l'aggravamento della conflittualità tra i fratelli che è emersa nel presente giudizio.
La Corte ritiene che l'appello non possa essere accolto.
In primo luogo, si ricorda che l'art. 727 del codice civile dispone che – salvo che nell'eredità vi siano immobili non comodamente divisibili (cfr. art. 720 c.c.) - le porzioni dei condividenti devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota;
la giurisprudenza ha chiarito che il principio in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse pag. 9/13 o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21612 del 28 luglio 2021). Peraltro, occorre altresì considerare che nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (Cass. civ. n. 17862/2020). Nel caso in esame, ci troviamo di fronte alla seconda ipotesi, dato che si tratta dell'assegnazione di diritti su abitazioni e su terreni, tutti rientranti nella categoria degli immobili. E se il principio contenuto nell'art. 727 può sottendere la ratio di attribuire, a tutti i condividenti, dei beni che siano il più possibile omogenei, non è men vero che quando ciò comporti o l'attribuzione di beni di valore sproporzionato rispetto alla quota o di beni non comodamente condivisibili, secondo quanto richiamato sopra (cfr. Cass. 1612/2021), il giudice può ben derogare alla perfetta omogeneità delle quote e l'assegnazione in pari misura (naturalmente, in proporzione alle singole quote) di beni immobili, se pure di diversa tipologia (case e terreni) non viola comunque il disposto dell'art. 727 c.c.. D'altronde, se così fosse, la stessa soluzione proposta dall'appellante sarebbe affetta da violazione di legge, dato che prevede l'assegnazione ad essa appellante di un'immobile di abitazione e di tutti i terreni agli altri condividenti. Né si può fondatamente sostenere che il giudice di primo grado sia incorso in errore di fatto o in carenze motivazionali. Al contrario, il tribunale dimostra, leggendo la motivazione, di aver ben presente la situazione fattuale, quale risultante dalla CTU, e motiva adeguatamente la sua scelta.
Questo collegio condivide la scelta operata dal tribunale;
invero, oltre a quanto già affermato nella sentenza impugnata, che per brevità non si ripete, rinviando al contenuto della stessa, occorre considerare, in primo luogo, che la scelta ivi operata è del tutto conforme e rispettosa del dettato normativo. Sotto il profilo del merito, è senza dubbio pag. 10/13 una decisione ragionevole, se si pone mente al fatto che, pur a fronte di un futuro eventuale adeguamento dell'impianto termico, lo stesso risulta allo stato funzionante;
pertanto, non sono condivisibili le conclusioni del ctu, in sede di supplemento, laddove afferma che i costi di sdoppiamento dell'impianto non muterebbero il valore dei due lotti. La stessa descrizione dei lavori, che richiedono interventi edili, idraulici e catastali non indifferenti sconfessa già di per sé le conclusione del perito. E' sicuramente vero che il rifacimento degli impianti aumenterebbe probabilmente il valore degli immobili, ma ciò è vero per qualunque miglioria o aggiornamento. Ciò che, però, deve considerarsi, è il fatto che un conto è l'adeguamento e il rinnovamento dell'impianto, altro è lo sdoppiamento dello stesso, che comporta certamente oneri economici ben diversi. Oneri che il ctu ha evidenziato il circa 30.000 euro, ciò in una somma superiore al 10% del valore dell'immobile (al netto delle spese di sanatoria riconosciute in sentenza). Si tratta, dunque, di una somma non irrilevante, per la quale peraltro l'appellante non ha manifestato alcuna disponibilità. E, allora, ci si domanda perché la controparte dovrebbe sostenere dei costi maggiori per 15.000 euro, le inevitabili lungaggini e discussioni relative alla individuazione dei lavori ed alla scelta tra le varie soluzioni (impianto doppio e autonomo, impianto in comune, locale caldaia comune o doppio,…), con conseguente minor godimento dell'immobile per un periodo di tempo che, dati i rapporti fra le parti, potrebbe anche essere piuttosto lungo e dare origine a nuovi contenziosi.
Non bisogna, poi, dimenticare che i soggetti che si trovano in comunione ereditaria sono cinque e non due;
il fatto che alcuni condividenti abbiano preferito rimanere in comunione indivisa e godere dei beni in una situazione di comproprietà non può certo influire sui loro diritti come singoli. Ne consegue che, anche a considerare l'abitazione divisibile, andrebbe valutato comunque a quale porzione attribuire i due alloggi, dato che godere in quattro persone di un alloggio non equivale certo al godimento singolo che pretende l'appellante. Ciò premesso, occorre considerare che gli odierni appellati hanno diritto singolarmente a quote, eguali fra loro, pari a tredici sessantesimi, mentre la quota spettante all'attrice è pari a otto sessantesimi, cioè a poco più della metà di quella dei singoli fratelli. Pertanto, laddove vi fossero da attribuire due alloggi, occorrerebbe considerare che i fratelli condividenti sono cinque e che un criterio di attribuzione potrebbe essere quello dell'assegnazione per sorteggio ai condividenti con quote maggiori, indipendentemente dal fatto che essi intendano o meno sciogliere la comunione. Si intende dire, cioè, che anche in caso di divisione dell'alloggio non è scontato che uno dei due piani vada attribuito alla signora . Senza Parte_1 contare, poi, che (come già osservato dal tribunale) secondo il progetto divisionale predisposto dal Ctu, la convenuta verrebbe ad acquisire una porzione di fabbricato di valore superiore al triplo di quello della sua quota ereditaria di 8/60.
pag. 11/13 Non pare nemmeno peregrina l'osservazione di parte convenuta, laddove osserva che nessuno degli appellati è mai stato imprenditore agricolo, mentre la sorella lo Pt_1 era, come dalla stessa pacificamente riconosciuto (tanto da azionare una richiesta di risarcimento in tale veste). Pertanto, anche sotto tale profilo, che costituisce uno dei possibili criteri di attribuzione delle porzioni, la decisione del tribunale di assegnare all'appellante molti terreni agricoli, in compensazione della mancata assegnazione di parte dell'abitazione, si palesa tutt'altro che illogica.
Certo non è peregrina nemmeno la considerazione di parte appellante relativa all'interesse a vivere nella casa di famiglia, ma tale interesse, che si può ben presumere comune a tutti i fratelli (e, d'altronde, emerge chiaramente dallo stesso tenore delle difese in atti), non può essere soddisfatto per tutti, dato che gli alloggi sono due a fronte di cinque fratelli condividenti. Ragion per cui si deve far riferimento a criteri sussidiari, quali quelli enunciati dal tribunale e qui richiamati o autonomamente proposti.
Sulle spese di lite. Considerata la totale soccombenza di parte attrice, le spese non possono che essere poste integralmente a suo carico e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ad una causa di valore indeterminabile di complessità bassa, data l'obiettiva semplicità delle questioni trattate. Il compenso viene liquidato al minimo della tariffa, anche in considerazione della presentazione di un unico motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di appello proposta da nei confronti di , Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e , disattesa ogni diversa domanda,
[...] Controparte_1 Parte_2 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello di . Parte_1
2. condanna a rifondere ai convenuti le spese processuali, che Parte_1 liquida in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Presidente est.
Demarchi Albengo
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