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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/10/2023 al n. 1708/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.06.1977, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Dalla Torre Cristiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, via Monte Piana n. 14,
come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con sede in Milano, Piazza della Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 11 Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Ornati Andrea e
Zurlo Raffaele ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via
Fontevivo 21/N, La Spezia, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Treviso
-appellata-
avente per oggetto: Pt_2
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione del 3.4.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ex adversiis rejectis, per i motivi di
cui in atti, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Treviso,
n.1319\2023 del 19.07.2023, depositata in Cancelleria in pari data, notificata in
data 03.08.2023:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n.982/2021 del Tribunale di Treviso del 23.04.2021 (R.G. 2599/2021) e
comunque respingersi tutte le domande svolte da nei confronti Controparte_1
del signor in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi Parte_1
esposti in atto di citazione d'appello.
IN VIA SUBORDINATA
Previa rideterminazione dell'esatto dare e avere tra le parti, limitare la
condanna dell'ingiunto al pagamento della minor somma che dovesse risultare
di giustizia
pagina 2 di 11 IN OGNI CASO Spese di lite di entrambi i gradi del giudizio integralmente
rifuse
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
In via pregiudiziale;
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto i motivi
proposti sono infondati in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate in
narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. n. 1319/2023, pubblicata in
data 19/07/2023, resa dal Tribunale Civile di Treviso a conclusione del
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 4214/2021 R.G.
notificata in data 03/08/2023 In via subordinata, condannare, in ogni caso, il
Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda
attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché
successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione notificato in data 19.06.2021, Parte_1
presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 982/2021 emesso dal
Tribunale di Treviso in accoglimento del ricorso monitorio proposto da CP_2
quale cessionaria del credito di Euro 21.385,13, rappresentato dal residuo
[...]
impagato del finanziamento chirografario n. 5437318200 concesso dalla cedente
Detusche BA s.p.a. in data 30.4.2014.
pagina 3 di 11 contestava la carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, Pt_1
l'erroneità dell'importo ingiunto con riferimento agli interessi liquidati, la
Par carenza di prova del credito, la mancata indicazione dell' , l'indeterminatezza e comunque l'errata determinazione del tasso di interesse e l'usurarietà degli interessi applicati.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda formulata in via monitoria o in subordine la rideterminazione del dovuto.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 1319/2023, pronunciata il 19.07.2023, che rigettava l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- la titolarità del credito risultava comprovata dall'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, dalla lettera di costituzione in mora inviata da e CP_1
dalla dichiarazione del 15.9.2017 proveniente dalla stessa cedente.
- la precisazione, contenuta nella certificazione ex art. 50 TUB di CH
BA, secondo cui il credito nei confronti del alla data del 22 giugno Pt_1
2017 era vero ed esigibile non comprovava l'estraneità del rapporto al contratto di cessione di crediti stipulato in data 19.6.2019 in quanto nell'avviso di cessione in Gazzetta ufficiale era stato precisato che tale contratto avrebbe avuto
“effetto giuridico dal 22 giugno 2017”.
- il disconoscimento della non conformità della copia del contratto di finanziamento prodotta dalla convenuta all'originale, effettuato ai sensi dell'art. 2719 c.c., era generico, sicché il documento prodotto era pienamente utilizzabile,
ed il mutuatario non aveva contestato l'erogazione delle somme;
pagina 4 di 11 Par
- l' , equivalente al TAEG, era stato espressamente pattuito nella misura del
10,83% come da doc. 5;
- non era stata dimostrata la pattuizione di interessi usurari in corso di causa ed il tasso previsto nel contratto era rispettoso del limite di legge (TAN del 10,25% e
TAEG del 10,83% a fronte di un tasso soglia del 18,775%).
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidandolo a cìnque motivi.
2.1 Con il primo ha riproposto l'eccezione di inutilizzabilità del contratto di finanziamento per mancata produzione dell'originale da parte di CP_1
2.2. Con il secondo ha criticato la decisione del Tribunale di ritenere superate le contestazioni da lui formulate in ragione della mancanza di contestazione dell'erogazione della somma mutuata in quanto l'opposto, quale attore in senso sostanziale, è onerato di provare i fatti posti a fondamento del suo diritto
2.3. Con il terzo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il credito di sulla base della certificazione ex art. 50 CP_1
TUB in quanto tale certificazione esplica effetti solo nella fase monitoria.
2.4. Con il quarto motivo ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva/titolarità del rapporto controverso in quanto, come emergente dalla certificazione ex art. 50 TUB prodotta da controparte, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in data 22.6.2017 il credito risultava ancora in capo a
CH BA ed non aveva dimesso copia delle proprie scritture CP_1
contabili che dimostri il credito nei confronti di esso appellante.
pagina 5 di 11 2.5. Con il quinto motivo ha eccepito il vizio di ultrapetizione in relazione alla condanna agli interessi moratori, chiesta da sulla sola quota capitale e, CP_1
invece, disposta dal Tribunale sull'importo di Euro 21.385,13, che già
comprendeva gli interessi moratori. Tale statuizione ha altresì prodotto anatocismo in quanto sugli interessi convenzionali sono stati riconosciuti ulteriori interessi.
3 Si è costituita anche in appello chiedendo la reiezione del gravame. CP_1
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025, tenutasi secondo modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 16.2.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
5.1 Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può
avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 27633 del
30/10/2018).
Tali modalità di contestazione non sono state osservate nel caso di specie in quanto si è limitato a dichiarare di disconoscere ai sensi dell'art. 2719 Pt_1
c.c. la conformità della copia depositata nel fascicolo monitorio all'originale del contratto, con riserva di contestare la genuinità della sottoscrizione all'esito della pagina 6 di 11 verifica dell'originale cartaceo, senza indicare i motivi per i quali sussisterebbe la lamentata difformità.
La convenuta non aveva, pertanto, l'obbligo di produrre l'originale cartaceo del contratto ed il motivo è respinto.
*****
5.2. Se è pur vero che la parte che richiede l'emissione del decreto ingiuntivo è
attrice in senso sostanziale, tenuta a provare gli elementi costitutivi della propria pretesa, è altrettanto vero che la non contestazione della parte ingiunta consente di ritenere provata la pretesa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel caso di specie con la citazione di primo grado aveva eccepito Pt_1
l'impossibilità di comprendere la quantificazione del credito operata dall'ingiungente senza, tuttavia, contestare di avere ricevuto il finanziamento da
CH BA. L'attore non aveva neppure indicato di avere rimborsato il prestito integralmente o quanto meno in misura superiore a quella indicata nei documenti prodotti dalla convenuta.
Consegue che non doveva dimostrare l'avvenuto versamento delle CP_1
somme da parte di CH BA.
*****
5.3. Contrariamente a quanto sostenuto nell'esposizione del terzo motivo, il
Tribunale non ha affatto ritenuto che la certificazione ex art. 50 TUB costituisse prova del credito nel giudizio di opposizione, ma ha solo rilevato che tale certificazione presentava i requisiti di legge (all'evidente fine di accertare se ricorressero tutti i presupposti indicati dagli artt. 633 e ss. c.p.c.). Peraltro, ove così non fosse stato, la conseguenza sarebbe stata solamente la revoca del pagina 7 di 11 decreto opposto, dovendo comunque il Tribunale pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di condanna formulata dalla società cessionaria.
Il funzionario di CH BA (tale che ha rilasciato Testimone_1
l'attestazione ne aveva i relativi poteri in quanto, in base alla procura dimessa nella fase monitoria sub doc. 6, gli era stato conferito il potere di promuovere procedimenti di ingiunzione e di rappresentare la società nelle cause civili relative all'attività di recupero coattivo dei crediti. Tali poteri comprendono senz'altro quello di certificare l'esistenza del credito il cui pagamento viene richiesto in via giudiziale.
*****
5.4 Il quarto motivo è infondato in quanto, anche volendo prescindere dalla dichiarazione di CH BA dimessa sub doc. 5 del fascicolo monitorio, la prova della cessione comunque risulta dalla raccomandata inviata al in Pt_1
data 15.9.2017 dall'istituto di credito mutuante – documento sul quale l'appellante non ha nemmeno preso posizione - con cui è stata comunicata al mutuatario la cessione ad del credito di Euro 14.498,31 relativo al CP_1
contratto n. 5437318 avente come numero identificativo 11078801, che è il medesimo che compare nel riepilogo dei dati contrattuali effettuato dalla NC
cedente e prodotto sub doc. 3 Non vi è alcuna incertezza circa il fatto che il rapporto menzionato nella citata comunicazione di CH BA sia quello di cui è causa anche perché l'opponente non ha neppure dedotto di avere ottenuto altri finanziamenti dalla medesima banca.
Il riferimento, contenuto nella certificazione ex art. 50 TUB, alla data del
22.6.2017, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non può essere pagina 8 di 11 inteso come prova del fatto che il credito non fosse stato ceduto in quella data.
Piuttosto la NC, con tale certificazione, come già evidenziato dal Tribunale,
ha indicato quale era l'importo del proprio credito nei confronti del mutuatario allorché il contratto di cessione ha iniziato a produrre effetti e, quindi, la relativa posizione è stata trasferita alla società di cartolarizzazione.
Va, infine, segnalata la contraddittorietà delle difese dell'appellante che con il terzo motivo ha sostenuto che la certificazione resa da CH BA ex art. 50
TUB sarebbe priva di rilievo probatorio, mentre con tale motivo ha richiamato il medesimo documento quale prova della permanente titolarità del credito in capo alla cedente.
*****
5.5. Il quinto motivo è fondato in quanto con il ricorso monitorio ha CP_1
limitato, quanto agli accessori, la richiesta di pagamento alla sola quota capitale delle rate scadute, mentre il decreto ingiuntivo, con l'ampia formulazione di cui si è detto sopra, ha riconosciuto gli interessi su tutto l'importo delle rate scadute.
È perciò irrilevante stabilire se potessero essere riconosciuti gli interessi sull'intera rata scaduta secondo quanto argomentato nella comparsa di costituzione in appello in quanto il Tribunale, in applicazione dell'art. 112 c.p.c.,
non avrebbe potuto riconoscere accessori in misura superiore a quella domandata
Consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e condannato al Pt_1
pagamento, oltre che della somma di Euro 21.385,13, degli interessi nella misura indicata con il ricorso ex art. 633 c.p.c. (posto che la predetta somma era pagina 9 di 11 stata quantificata da alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, CP_1
gli interessi vanno fatti decorrere da tale momento fino al saldo).
*****
6. rimane comunque prevalentemente soccombente e va condannato al Pt_1
pagamento di nove decimi delle spese di liquidate nell'intero per il CP_1
primo grado nella misura già indicata dal Tribunale per la fase di opposizione e per l'appello, esclusa la fase istruttoria e tenuto conto della semplicità delle questioni dibattute, in Euro 2.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1319/2023 pronunciata in data Controparte_1
19.7.2023 dal Tribunale di Treviso, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 982/2021 del 23.4.2022, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- condanna al pagamento in favore di di Euro Parte_1 Controparte_1
21.385,13 oltre ad interessi legali sulla sola sorte capitale dal deposito del ricorso per ingiunzione al saldo;
- condanna l'appellante alla rifusione di nove decimi delle spese dell'appellata,
che liquida nell'intero per il primo grado in Euro 3.386,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro
2.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
Venezia, 10 giugno 2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/10/2023 al n. 1708/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.06.1977, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Dalla Torre Cristiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, via Monte Piana n. 14,
come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con sede in Milano, Piazza della Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 11 Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Ornati Andrea e
Zurlo Raffaele ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via
Fontevivo 21/N, La Spezia, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Treviso
-appellata-
avente per oggetto: Pt_2
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione del 3.4.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ex adversiis rejectis, per i motivi di
cui in atti, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Treviso,
n.1319\2023 del 19.07.2023, depositata in Cancelleria in pari data, notificata in
data 03.08.2023:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n.982/2021 del Tribunale di Treviso del 23.04.2021 (R.G. 2599/2021) e
comunque respingersi tutte le domande svolte da nei confronti Controparte_1
del signor in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi Parte_1
esposti in atto di citazione d'appello.
IN VIA SUBORDINATA
Previa rideterminazione dell'esatto dare e avere tra le parti, limitare la
condanna dell'ingiunto al pagamento della minor somma che dovesse risultare
di giustizia
pagina 2 di 11 IN OGNI CASO Spese di lite di entrambi i gradi del giudizio integralmente
rifuse
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
In via pregiudiziale;
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto i motivi
proposti sono infondati in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate in
narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. n. 1319/2023, pubblicata in
data 19/07/2023, resa dal Tribunale Civile di Treviso a conclusione del
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 4214/2021 R.G.
notificata in data 03/08/2023 In via subordinata, condannare, in ogni caso, il
Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda
attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché
successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione notificato in data 19.06.2021, Parte_1
presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 982/2021 emesso dal
Tribunale di Treviso in accoglimento del ricorso monitorio proposto da CP_2
quale cessionaria del credito di Euro 21.385,13, rappresentato dal residuo
[...]
impagato del finanziamento chirografario n. 5437318200 concesso dalla cedente
Detusche BA s.p.a. in data 30.4.2014.
pagina 3 di 11 contestava la carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, Pt_1
l'erroneità dell'importo ingiunto con riferimento agli interessi liquidati, la
Par carenza di prova del credito, la mancata indicazione dell' , l'indeterminatezza e comunque l'errata determinazione del tasso di interesse e l'usurarietà degli interessi applicati.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda formulata in via monitoria o in subordine la rideterminazione del dovuto.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 1319/2023, pronunciata il 19.07.2023, che rigettava l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- la titolarità del credito risultava comprovata dall'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, dalla lettera di costituzione in mora inviata da e CP_1
dalla dichiarazione del 15.9.2017 proveniente dalla stessa cedente.
- la precisazione, contenuta nella certificazione ex art. 50 TUB di CH
BA, secondo cui il credito nei confronti del alla data del 22 giugno Pt_1
2017 era vero ed esigibile non comprovava l'estraneità del rapporto al contratto di cessione di crediti stipulato in data 19.6.2019 in quanto nell'avviso di cessione in Gazzetta ufficiale era stato precisato che tale contratto avrebbe avuto
“effetto giuridico dal 22 giugno 2017”.
- il disconoscimento della non conformità della copia del contratto di finanziamento prodotta dalla convenuta all'originale, effettuato ai sensi dell'art. 2719 c.c., era generico, sicché il documento prodotto era pienamente utilizzabile,
ed il mutuatario non aveva contestato l'erogazione delle somme;
pagina 4 di 11 Par
- l' , equivalente al TAEG, era stato espressamente pattuito nella misura del
10,83% come da doc. 5;
- non era stata dimostrata la pattuizione di interessi usurari in corso di causa ed il tasso previsto nel contratto era rispettoso del limite di legge (TAN del 10,25% e
TAEG del 10,83% a fronte di un tasso soglia del 18,775%).
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidandolo a cìnque motivi.
2.1 Con il primo ha riproposto l'eccezione di inutilizzabilità del contratto di finanziamento per mancata produzione dell'originale da parte di CP_1
2.2. Con il secondo ha criticato la decisione del Tribunale di ritenere superate le contestazioni da lui formulate in ragione della mancanza di contestazione dell'erogazione della somma mutuata in quanto l'opposto, quale attore in senso sostanziale, è onerato di provare i fatti posti a fondamento del suo diritto
2.3. Con il terzo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il credito di sulla base della certificazione ex art. 50 CP_1
TUB in quanto tale certificazione esplica effetti solo nella fase monitoria.
2.4. Con il quarto motivo ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva/titolarità del rapporto controverso in quanto, come emergente dalla certificazione ex art. 50 TUB prodotta da controparte, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in data 22.6.2017 il credito risultava ancora in capo a
CH BA ed non aveva dimesso copia delle proprie scritture CP_1
contabili che dimostri il credito nei confronti di esso appellante.
pagina 5 di 11 2.5. Con il quinto motivo ha eccepito il vizio di ultrapetizione in relazione alla condanna agli interessi moratori, chiesta da sulla sola quota capitale e, CP_1
invece, disposta dal Tribunale sull'importo di Euro 21.385,13, che già
comprendeva gli interessi moratori. Tale statuizione ha altresì prodotto anatocismo in quanto sugli interessi convenzionali sono stati riconosciuti ulteriori interessi.
3 Si è costituita anche in appello chiedendo la reiezione del gravame. CP_1
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025, tenutasi secondo modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 16.2.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
5.1 Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può
avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 27633 del
30/10/2018).
Tali modalità di contestazione non sono state osservate nel caso di specie in quanto si è limitato a dichiarare di disconoscere ai sensi dell'art. 2719 Pt_1
c.c. la conformità della copia depositata nel fascicolo monitorio all'originale del contratto, con riserva di contestare la genuinità della sottoscrizione all'esito della pagina 6 di 11 verifica dell'originale cartaceo, senza indicare i motivi per i quali sussisterebbe la lamentata difformità.
La convenuta non aveva, pertanto, l'obbligo di produrre l'originale cartaceo del contratto ed il motivo è respinto.
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5.2. Se è pur vero che la parte che richiede l'emissione del decreto ingiuntivo è
attrice in senso sostanziale, tenuta a provare gli elementi costitutivi della propria pretesa, è altrettanto vero che la non contestazione della parte ingiunta consente di ritenere provata la pretesa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel caso di specie con la citazione di primo grado aveva eccepito Pt_1
l'impossibilità di comprendere la quantificazione del credito operata dall'ingiungente senza, tuttavia, contestare di avere ricevuto il finanziamento da
CH BA. L'attore non aveva neppure indicato di avere rimborsato il prestito integralmente o quanto meno in misura superiore a quella indicata nei documenti prodotti dalla convenuta.
Consegue che non doveva dimostrare l'avvenuto versamento delle CP_1
somme da parte di CH BA.
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5.3. Contrariamente a quanto sostenuto nell'esposizione del terzo motivo, il
Tribunale non ha affatto ritenuto che la certificazione ex art. 50 TUB costituisse prova del credito nel giudizio di opposizione, ma ha solo rilevato che tale certificazione presentava i requisiti di legge (all'evidente fine di accertare se ricorressero tutti i presupposti indicati dagli artt. 633 e ss. c.p.c.). Peraltro, ove così non fosse stato, la conseguenza sarebbe stata solamente la revoca del pagina 7 di 11 decreto opposto, dovendo comunque il Tribunale pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di condanna formulata dalla società cessionaria.
Il funzionario di CH BA (tale che ha rilasciato Testimone_1
l'attestazione ne aveva i relativi poteri in quanto, in base alla procura dimessa nella fase monitoria sub doc. 6, gli era stato conferito il potere di promuovere procedimenti di ingiunzione e di rappresentare la società nelle cause civili relative all'attività di recupero coattivo dei crediti. Tali poteri comprendono senz'altro quello di certificare l'esistenza del credito il cui pagamento viene richiesto in via giudiziale.
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5.4 Il quarto motivo è infondato in quanto, anche volendo prescindere dalla dichiarazione di CH BA dimessa sub doc. 5 del fascicolo monitorio, la prova della cessione comunque risulta dalla raccomandata inviata al in Pt_1
data 15.9.2017 dall'istituto di credito mutuante – documento sul quale l'appellante non ha nemmeno preso posizione - con cui è stata comunicata al mutuatario la cessione ad del credito di Euro 14.498,31 relativo al CP_1
contratto n. 5437318 avente come numero identificativo 11078801, che è il medesimo che compare nel riepilogo dei dati contrattuali effettuato dalla NC
cedente e prodotto sub doc. 3 Non vi è alcuna incertezza circa il fatto che il rapporto menzionato nella citata comunicazione di CH BA sia quello di cui è causa anche perché l'opponente non ha neppure dedotto di avere ottenuto altri finanziamenti dalla medesima banca.
Il riferimento, contenuto nella certificazione ex art. 50 TUB, alla data del
22.6.2017, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non può essere pagina 8 di 11 inteso come prova del fatto che il credito non fosse stato ceduto in quella data.
Piuttosto la NC, con tale certificazione, come già evidenziato dal Tribunale,
ha indicato quale era l'importo del proprio credito nei confronti del mutuatario allorché il contratto di cessione ha iniziato a produrre effetti e, quindi, la relativa posizione è stata trasferita alla società di cartolarizzazione.
Va, infine, segnalata la contraddittorietà delle difese dell'appellante che con il terzo motivo ha sostenuto che la certificazione resa da CH BA ex art. 50
TUB sarebbe priva di rilievo probatorio, mentre con tale motivo ha richiamato il medesimo documento quale prova della permanente titolarità del credito in capo alla cedente.
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5.5. Il quinto motivo è fondato in quanto con il ricorso monitorio ha CP_1
limitato, quanto agli accessori, la richiesta di pagamento alla sola quota capitale delle rate scadute, mentre il decreto ingiuntivo, con l'ampia formulazione di cui si è detto sopra, ha riconosciuto gli interessi su tutto l'importo delle rate scadute.
È perciò irrilevante stabilire se potessero essere riconosciuti gli interessi sull'intera rata scaduta secondo quanto argomentato nella comparsa di costituzione in appello in quanto il Tribunale, in applicazione dell'art. 112 c.p.c.,
non avrebbe potuto riconoscere accessori in misura superiore a quella domandata
Consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e condannato al Pt_1
pagamento, oltre che della somma di Euro 21.385,13, degli interessi nella misura indicata con il ricorso ex art. 633 c.p.c. (posto che la predetta somma era pagina 9 di 11 stata quantificata da alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, CP_1
gli interessi vanno fatti decorrere da tale momento fino al saldo).
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6. rimane comunque prevalentemente soccombente e va condannato al Pt_1
pagamento di nove decimi delle spese di liquidate nell'intero per il CP_1
primo grado nella misura già indicata dal Tribunale per la fase di opposizione e per l'appello, esclusa la fase istruttoria e tenuto conto della semplicità delle questioni dibattute, in Euro 2.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1319/2023 pronunciata in data Controparte_1
19.7.2023 dal Tribunale di Treviso, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 982/2021 del 23.4.2022, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- condanna al pagamento in favore di di Euro Parte_1 Controparte_1
21.385,13 oltre ad interessi legali sulla sola sorte capitale dal deposito del ricorso per ingiunzione al saldo;
- condanna l'appellante alla rifusione di nove decimi delle spese dell'appellata,
che liquida nell'intero per il primo grado in Euro 3.386,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro
2.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
Venezia, 10 giugno 2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
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