Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3281/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Montesarchio, presso il cui studio Parte_5 in Torre del Greco alla via Cimaglia n. 112 sono elettivamente domiciliati
-appellanti-
E in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e Sergio Sica, con cui è elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Savorito n. 1/8
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso questa Corte il 28.12.2022, i ricorrenti in epigrafe hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1045/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, emessa in data 23.12.2022, con la quale aveva rigettato il ricorso, volto all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato nel periodo da settembre 2016 a febbraio 2017 e all'annullamento del provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro dei braccianti agricoli con conseguente riconoscimento del loro diritto alla CP_ ricostruzione delle relative posizioni contributive e condanna dell' alla restituzione dei contributi versati. I ricorrenti avevano dedotto in I grado di aver lavorato alle dipendenze della come operai addetti alla raccolta e al confezionamento di uva e clementine, CP_2 Controparte_3 con orario giornaliero di 6 ore e 40 minuti, presso alcuni terreni siti in Puglia, località Grottaglie,
Palagiano e comuni limitrofi e di aver ricevuto regolare retribuzione, come da buste paga prodotte.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato. CP_1
Lette le note, il Collegio, all'odierna udienza in trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione.
L'appello deve essere rigettato.
È opportuno premettere che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 19 maggio 2003, n. 7845; conf. Cass. 11 gennaio 2011, n. 493; Cass. 28 giugno 2011, n. 14296; Cass.
20 settembre 2011, n. 19151; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28716; Cass. 2 agosto 2012, n. 13877;
Cass. ord. N. 22686/201; Cass. n. 2739/2016), l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli ha valenza esclusivamente ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. anche le più recenti Cass. nn.
27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014). Tale principio fa, invero, seguito a quanto già affermato dalle Sezioni Unite n. 1133 del 26/10/2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17/11/2000 secondo cui “il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto”; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti. Così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito accertativo affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati). La disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del
1970, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura.
Nella materia è, quindi, intervenuto il d.lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi).
Allo SCAU (soppresso dalla L. n. 724 del 1994, art. 19) è, poi, subentrato l' (D.L. 1° ottobre CP_1
1996, n. 510, art. 9 sexies conv. con modif. nella L. n. 608 del 1996).
Pur con i vari interventi legislativi, l'iscrizione è rimasta “una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela”. Ed allora, proprio richiamando le suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale, deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce). Se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale – salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti – costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice. Ne deriva che quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova (che si rivelano indispensabili qualora la contestazione verta sulla non esistente presunzione di onerosità del rapporto determinata da un vincolo di parentela o di coniugio o di affinità con il datore di lavoro); con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.
Nel caso di specie, era dunque onere della originaria parte ricorrente di dedurre e quindi di fornire prova della effettività degli elementi fondanti il rapporto assicurativo, a fronte del disconoscimento operato dall' , ma detta prova non è stata adeguatamente fornita a mezzo delle dichiarazioni CP_1 testimoniali raccolte, che il primo giudice ha puntualmente esaminate.
Premesso che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. e che, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato, nella specie, ritiene il
Collegio che il giudicante abbia elaborato una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la diversa valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti.
Del tutto impeccabile, infatti, deve ritenersi il giudizio espresso dal Tribunale sulla inidoneità delle dichiarazioni rese dai testi escussi a provare l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, riferisce il teste mediatore ortofrutticolo, di conoscere tutti i Testimone_1 ricorrenti in quanto lavorava a Palagiano e acquistava da loro i prodotti (pesche, albicocche, agrumi) ed a loro vendeva i propri prodotti, poiché anch'egli aveva un'azienda; di averli visti lavorare alla raccolta dei prodotti agricoli;
che la ditta si chiamava e che aveva CP_3
“rapporti con tale O”.
Il teste , produttore agricolo, dichiara di conoscere i ricorrenti perché si recano da Testimone_2 lui a comprare;
che in passato compravano direttamente da lui dopo aver raccolto essi Parte_6 stessi i prodotti, ma non ricorda se ciò sia avvenuto negli anni 2013 o 2016; che il titolare della ditta per cui lavoravano i ricorrenti era tale AT, nipote di (uno dei ricorrenti). Parte_5
Ebbene, la totale genericità ed imprecisione delle dichiarazioni testimoniali riguardo sia al periodo lavorativo dei ricorrenti che alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, evidenziano l'inidoneità e la insufficienza della prova offerta circa la sussistenza del vincolo della subordinazione, con particolare riguardo all'obbligo di rispetto dell'orario di lavoro ed al principio di eterodirezione e di controllo da parte del datore e amministratore della società . Parte_7
A fronte delle emergenze processuali, va indubbiamente attribuita preponderante valenza probatoria alle risultanze del verbale ispettivo n. 2017018116/DLL del 3.11.2017, con cui venivano disconosciuti i rapporti di lavoro alle dipendenze della società Naturamica. CP_ Mette conto osservare che, per consolidata giurisprudenza, i verbali di accertamento dell' possiedono, quanto alle circostanze in essi verbalizzate, un elevato grado di attendibilità stante la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, per cui, in mancanza di una specifica prova contraria, possono da soli costituire prova sufficiente delle circostanze che in esse si affermano accertate. In particolare, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. “ex multis”, tra le più recenti, Cass., Sez. Lav.,
Sentenza n. 9251 del 19/04/2010), avvenendo del resto tale valutazione in sede processuale nella quale i predetti elementi sono sottoposti al contraddittorio tra le parti. CP_ Nel caso di specie, è opportuno evidenziare, che il provvedimento dell' di disconoscimento dei rapporti di lavoro nel periodo settembre 2016 – febbraio 2017, ha tratto origine dagli accertamenti ispettivi consacrati nel suddetto verbale acquisito agli atti e dal quale sono emerse le seguenti dichiarazioni liberamente rese da , amministratore unico della il Parte_7 Controparte_3 quale ha dichiarato che l'attività di detta società era quella della commercializzazione della frutta (e non quindi della raccolta di uva clementine, come da ricorso introduttivo) e che lui solo, oltre alla moglie ricorrente era in grado di guidare e nessun altro dipendente. Parte_3
Tali dichiarazioni risultano contraddittorie con quanto dedotto nel ricorso di I grado, ove si consideri l'impossibilità per i braccianti agricoli di recarsi in Puglia giornalmente, non sapendo guidare, e dovendo comunque viaggiare ogni giorno dal loro domicilio in Torre del Greco, percorrendo circa trecento chilometri sino in Puglia.
Inoltre, tutte le dichiarazioni rese dai ricorrenti in sede ispettiva sono in netto contrasto tra loro ed anche con quanto denunciato da sia in termini di giornate lavorative, di mesi, di paga CP_3 giornaliera che con la documentazione aziendale.
Un ulteriore indizio della fittizietà dei rapporti di lavoro in esame è dato dal fatto che nessuna delle braccianti in sede di accertamento abbia saputo indicare i luoghi ove sarebbe stata espletata l'attività lavorativa. CP_ Altro elemento di non trascurabile rilevanza emergente dal verbale dell' è quello dei legami familiari intercorrenti tra gli odierni appellanti: come anzidetto, è moglie del Parte_3 titolare della ditta, ; è coniuge di le cui figlie sono Parte_7 Parte_1 Parte_5 le altre ricorrenti e tutti residenti presso lo stesso domicilio in Parte_2 Parte_4
Torre del Greco alla via Cappella degli Orefici n. 67. Mentre dalla deposizione del teste Tes_2 risulta che (titolare della è nipote del ricorrente
[...] Parte_7 CP_3 Pt_5 , con il quale sussiste, tra l'altro, un intreccio sospetto di società, risultando l'
[...] Pt_7 inquadrato come bracciante agricolo nella società Nonno Peppe s.r.l., di cui è Parte_5 amministratore.
Alla stregua di tali risultanze probatorie, rileva il Collegio che la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato degli appellanti alle dipendenze della sia sorretta da valide argomentazioni e possa, quindi, essere Controparte_3 confermata nel presente grado.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla luce del recente persuasivo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. – espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati – opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” (C. Cass. Sez. L., Sentenza n. 16676 del 4.8.2020 – Rv. 658638 – 01). Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado, in favore dell' che liquida in complessivi € 2.400,00 oltre IVA, CPA, spese generali 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 9.12.2024
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente