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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9578 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
n. 25955 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25955 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LALLO GENNARO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al C.so Secondigliano n°230/C,
RICORRENTE
E
rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VASSALLO CRISTINA presso cui elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n.143,
RESISTENTE
NONCHÉ
1 2
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno rimesso alla volontà della minore, che allo stato rifiuta ogni rapporto col padre, e secondo le modalità dalla stessa indicate. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in €
400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre della loro unica figlia
( nata l'[...]), chiedeva pronunciarsi la separazione personale Per_1
dei coniugi;
assegnarsi a sè la ex casa coniugale;
affidarsi la figlia minore in via esclusiva alla madre con residenza privilegiata presso la stessa;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della figlia di
€.500,00.
All'udienza del 28.02.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la minore alla madre con residenza privilegiata presso la stessa;
assegnava alla moglie la casa coniugale;
disponeva che gli incontri padre-figlia avvenissero per i primi 3 mesi presso i Servizi Sociali competenti per territorio;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di
€.300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre
2 3
rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018. Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Si costituiva il resistente, il quale, non opponendosi alla richiesta separativa, chiedeva adottarsi provvedimenti di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e calendario di visite padre figlia che potesse favorire una serena ripresa del legame.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
3 4
• Sull'affido dell'unica figlia della coppia ( , nata Per_1
l'01.03.2010)
In relazione all'affido esclusivo della figlia alla madre, si osserva che Per_1
l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi della minore in considerazione del disinteresse manifestato dal padre verso la figlia e della totale assenza della figura paterna nel percorso formativo e di crescita della minore.
Dal monitoraggio effettuato dal personale specializzato dei Servizi Sociali, è emerso che il resistente lasciava la casa coniugale nel 2014 quando la minore aveva 4 anni seppur inizialmente mantenendo un contatto con la stessa, tenendola anche con sé nei weekend nella sua casa a Qualiano.
Successivamente, nel giro di qualche mese il rapporto si disperdeva soprattutto dopo che il interrompeva la frequentazione con la CP_1
4 5
minore non avendo più alcun contatto telefonico con la stessa né tenendola con sé, senza, tra l'altro, provvedere in alcun modo al suo mantenimento.
Dal monitoraggio dei SS, contenuto nella relazione ultima deposita il
4.04.2024, è risultata la totale assenza della figura paterna dalla vita della minore, che dopo circa 10 anni è giunta a non reclamare nemmeno più la sua presenza. Ascoltata, inoltre, innanzi al Tribunale la minore dichiarava:
“non ho intenzione di vedere mio padre, io non l'ho mai visto;
non voglio neppure andare presso una struttura per incontrarlo…”, “mio padre non ha il mio numero di telefono;
non si è mai fatto sentire;
non ho mai sentito la sua mancanza.”.
Effettuato nel marzo 2024 un secondo colloquio da parte dei SS, la minore ha ribadito di non voler incontrare il padre in quanto in 10 anni non l'avrebbe mai cercata né durante le festività né per il compleanno, tale da considerarlo ormai un estraneo.
Dal canto suo, il resistente, sebbene in un primo momento si fosse mostrato collaborativo e disposto a ricomporre il rapporto con la minore, mostrandosi amareggiato per la lontananza e avviando un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali, all'esito dello stesso non ha mai incontrato nè contattato la figlia, adducendo quale giustificazione il rifiuto della minore a non volerlo vedere.
Ebbene, considerata l'assenza di qualsivoglia frequentazione padre-figlia ancor prima del giudizio di separazione e protrattasi anche successivamente, ritiene il Collegio che il padre non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento della minore e che, dunque, sia contraria agli interessi della minore una sua condivisione delle scelte educative della prole. In realtà è apparso come egli abbia sostanzialmente abdicato alla sua funzione genitoriale, rinunciando ad
5 6
esercitare il proprio ruolo educativo, di sostegno materiale e soprattutto morale nei confronti della figlia, continuando persino a disattendere l'obbligo economico fissato in sede presidenziale a suo carico, corrispondendo somme decisamente inferiori e proseguendo nell'atteggiamento assolutamente passivo rispetto alla condizione di fatto.
Sul punto, in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009
n. 26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Più di recente, la Suprema Corte ha confermato l'affido esclusivo in ragione del disinteresse mostrato dal padre nei confronti della minore, desunto anche dalla mancata sollecitazione ai Servizi sociali delegati per la riattivazione degli incontri. Anche le assenze dell'uomo alle udienze, unitamente al mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento della figlia, sono stati ritenuti comportamenti dimostranti il disinteresse del padre e giustificanti l'attribuzione della responsabilità genitoriale alla sola madre per essere una soluzione più tutelante per la figlia minore (Corte di
Cassazione, I civile, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16280).
6 7
Pertanto, la scelta della madre quale unico genitore affidatario della figlia scaturisce dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola della minore.
Inoltre, la madre va autorizzata ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per la figlia.
Per quanto riguarda il diritto-dovere del padre di vedere e tenere con sé la minore, appare opportuno non disporsi alcunchè sulle visite del padre alla figlia minore, lasciando eventuali riavvicinamenti alla scelta delle parti.
• Sulla domanda di mantenimento della minore
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della minore, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n.
17055 del 3.08.2007).
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, sono del tutto assenti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti nulla è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche delle parti, la ricorrente ha dedotto di essere disoccupata e di percepire la NASPI per €.580,00 mensili allegando il relativo estratto contributivo, senza tuttavia nulla documentare sul lavoro di muratore che ha asserito svolgere il coniuge. Dal canto suo il resistente nulla ha controdedotto sul punto, asserendo genericamente “di essere in cerca di lavoro”.
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Non ha depositato alcunchè sulle dichiarazioni fiscali, se non un'attestazione ISEE relativa all'anno 2023 da cui emerge un reddito annuo pari ad €. 5.278,00, limitatamente all'ammissione del gratuito patrocinio.
Orbene, considerata come parametro di riferimento la somma stabilita in sede di udienza presidenziale in favore della figlia della coppia, in assenza di documentazione fiscale e patrimoniale di entrambe le parti, attese le aumentate esigenze della minore, appare equo stabilire quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00
(trecento/00). Detta somma andrà corrisposta a Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese Parte_1
straordinarie per la figlia secondo il protocollo del Tribunale di Napoli del
2018.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale Parte_1
perché, convivendo la stessa con la figlia minore, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970
(giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez.
I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il resistente va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza liquidate come da dispositivo.
8 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida in via esclusiva la figlia minore alla madre con residenza preferenziale presso la stessa e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
3. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
minore, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018;
5. assegna la ex casa coniugale alla sig.ra Parte_1
;
[...]
6. condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di costituzione e di rappresentanza in favore di Parte_1
spese liquidate in complessivi € 1.904,00
[...]
(millenovecentoquattro/00) per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
9 10
per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 173, parte II, s.A, Sez. X,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
10
n. 25955 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25955 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LALLO GENNARO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al C.so Secondigliano n°230/C,
RICORRENTE
E
rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VASSALLO CRISTINA presso cui elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n.143,
RESISTENTE
NONCHÉ
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Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno rimesso alla volontà della minore, che allo stato rifiuta ogni rapporto col padre, e secondo le modalità dalla stessa indicate. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in €
400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre della loro unica figlia
( nata l'[...]), chiedeva pronunciarsi la separazione personale Per_1
dei coniugi;
assegnarsi a sè la ex casa coniugale;
affidarsi la figlia minore in via esclusiva alla madre con residenza privilegiata presso la stessa;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della figlia di
€.500,00.
All'udienza del 28.02.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la minore alla madre con residenza privilegiata presso la stessa;
assegnava alla moglie la casa coniugale;
disponeva che gli incontri padre-figlia avvenissero per i primi 3 mesi presso i Servizi Sociali competenti per territorio;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di
€.300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre
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rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018. Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Si costituiva il resistente, il quale, non opponendosi alla richiesta separativa, chiedeva adottarsi provvedimenti di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e calendario di visite padre figlia che potesse favorire una serena ripresa del legame.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
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• Sull'affido dell'unica figlia della coppia ( , nata Per_1
l'01.03.2010)
In relazione all'affido esclusivo della figlia alla madre, si osserva che Per_1
l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi della minore in considerazione del disinteresse manifestato dal padre verso la figlia e della totale assenza della figura paterna nel percorso formativo e di crescita della minore.
Dal monitoraggio effettuato dal personale specializzato dei Servizi Sociali, è emerso che il resistente lasciava la casa coniugale nel 2014 quando la minore aveva 4 anni seppur inizialmente mantenendo un contatto con la stessa, tenendola anche con sé nei weekend nella sua casa a Qualiano.
Successivamente, nel giro di qualche mese il rapporto si disperdeva soprattutto dopo che il interrompeva la frequentazione con la CP_1
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minore non avendo più alcun contatto telefonico con la stessa né tenendola con sé, senza, tra l'altro, provvedere in alcun modo al suo mantenimento.
Dal monitoraggio dei SS, contenuto nella relazione ultima deposita il
4.04.2024, è risultata la totale assenza della figura paterna dalla vita della minore, che dopo circa 10 anni è giunta a non reclamare nemmeno più la sua presenza. Ascoltata, inoltre, innanzi al Tribunale la minore dichiarava:
“non ho intenzione di vedere mio padre, io non l'ho mai visto;
non voglio neppure andare presso una struttura per incontrarlo…”, “mio padre non ha il mio numero di telefono;
non si è mai fatto sentire;
non ho mai sentito la sua mancanza.”.
Effettuato nel marzo 2024 un secondo colloquio da parte dei SS, la minore ha ribadito di non voler incontrare il padre in quanto in 10 anni non l'avrebbe mai cercata né durante le festività né per il compleanno, tale da considerarlo ormai un estraneo.
Dal canto suo, il resistente, sebbene in un primo momento si fosse mostrato collaborativo e disposto a ricomporre il rapporto con la minore, mostrandosi amareggiato per la lontananza e avviando un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali, all'esito dello stesso non ha mai incontrato nè contattato la figlia, adducendo quale giustificazione il rifiuto della minore a non volerlo vedere.
Ebbene, considerata l'assenza di qualsivoglia frequentazione padre-figlia ancor prima del giudizio di separazione e protrattasi anche successivamente, ritiene il Collegio che il padre non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento della minore e che, dunque, sia contraria agli interessi della minore una sua condivisione delle scelte educative della prole. In realtà è apparso come egli abbia sostanzialmente abdicato alla sua funzione genitoriale, rinunciando ad
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esercitare il proprio ruolo educativo, di sostegno materiale e soprattutto morale nei confronti della figlia, continuando persino a disattendere l'obbligo economico fissato in sede presidenziale a suo carico, corrispondendo somme decisamente inferiori e proseguendo nell'atteggiamento assolutamente passivo rispetto alla condizione di fatto.
Sul punto, in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009
n. 26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Più di recente, la Suprema Corte ha confermato l'affido esclusivo in ragione del disinteresse mostrato dal padre nei confronti della minore, desunto anche dalla mancata sollecitazione ai Servizi sociali delegati per la riattivazione degli incontri. Anche le assenze dell'uomo alle udienze, unitamente al mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento della figlia, sono stati ritenuti comportamenti dimostranti il disinteresse del padre e giustificanti l'attribuzione della responsabilità genitoriale alla sola madre per essere una soluzione più tutelante per la figlia minore (Corte di
Cassazione, I civile, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16280).
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Pertanto, la scelta della madre quale unico genitore affidatario della figlia scaturisce dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola della minore.
Inoltre, la madre va autorizzata ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per la figlia.
Per quanto riguarda il diritto-dovere del padre di vedere e tenere con sé la minore, appare opportuno non disporsi alcunchè sulle visite del padre alla figlia minore, lasciando eventuali riavvicinamenti alla scelta delle parti.
• Sulla domanda di mantenimento della minore
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della minore, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n.
17055 del 3.08.2007).
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, sono del tutto assenti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti nulla è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche delle parti, la ricorrente ha dedotto di essere disoccupata e di percepire la NASPI per €.580,00 mensili allegando il relativo estratto contributivo, senza tuttavia nulla documentare sul lavoro di muratore che ha asserito svolgere il coniuge. Dal canto suo il resistente nulla ha controdedotto sul punto, asserendo genericamente “di essere in cerca di lavoro”.
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Non ha depositato alcunchè sulle dichiarazioni fiscali, se non un'attestazione ISEE relativa all'anno 2023 da cui emerge un reddito annuo pari ad €. 5.278,00, limitatamente all'ammissione del gratuito patrocinio.
Orbene, considerata come parametro di riferimento la somma stabilita in sede di udienza presidenziale in favore della figlia della coppia, in assenza di documentazione fiscale e patrimoniale di entrambe le parti, attese le aumentate esigenze della minore, appare equo stabilire quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00
(trecento/00). Detta somma andrà corrisposta a Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese Parte_1
straordinarie per la figlia secondo il protocollo del Tribunale di Napoli del
2018.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale Parte_1
perché, convivendo la stessa con la figlia minore, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970
(giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez.
I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il resistente va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida in via esclusiva la figlia minore alla madre con residenza preferenziale presso la stessa e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
3. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
minore, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018;
5. assegna la ex casa coniugale alla sig.ra Parte_1
;
[...]
6. condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di costituzione e di rappresentanza in favore di Parte_1
spese liquidate in complessivi € 1.904,00
[...]
(millenovecentoquattro/00) per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
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per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 173, parte II, s.A, Sez. X,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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