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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/09/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 292/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) ex soci della società cessata in corso di causa C.F._3
“ (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Di Chiara;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato Controparte_2 C.F._4
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Emanuele Distefano e Giusy
Virga;
Appellato e appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte_2
esponeva di avere lavorato dall'ottobre 2006 al marzo 2009 alle dipendenze di pur essendo stato ingaggiato solo in data Controparte_3
3.1.2008, con la qualifica di operaio edile, come risultante dalle buste paga;
di avere osservato l'orario di lavoro dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:30, tutti i giorni dal lunedì al sabato;
di avere ricevuto una retribuzione mensile di €
25,00 al giorno nel 2006 e di € 30,00 dal 2007 al 2009, inferiore a quella dovuta per le mansioni espletate alla luce del C.C.N.L. di categoria;
di non avere goduto delle ferie e non avere percepito l'indennità sostitutiva delle stesse;
di non avere percepito nulla per il lavoro straordinario espletato e di non avere ricevuto il
T.F.R.; di essere stato licenziato in data 23.3.2009 e di avere impugnato il licenziamento con atto del 16 maggio 2009; di avere prestato il proprio lavoro in maniera continuativa e ininterrotta, benché parte resistente avesse sempre indicato un numero di giornate e di ore lavorative inferiore a quelle espletate.
Deduceva, pertanto, di essere creditore della somma complessiva di €.
33.037,00 a titolo di differenze retributive e di avere subito un danno per mancata regolarizzazione contributiva, quantificato in € 10.000,00, chiedendo la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 43.037,15 o a quella da determinarsi mediante CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria e dal dovuto al soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Caltagirone, istruita la causa mediante prove testimoniali e consulenza tecnica contabile, con sentenza n.
566/2022 del 27.10.2022, accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il datore di lavoro al pagamento della somma lorda di € 11.900,72, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di differenze tra la retribuzione contrattualmente spettante e quella effettivamente percepita per il periodo di lavoro regolarizzato, sulla base dell'orario di 40 ore settimanali, somma comprensiva del tfr. Rigettava nel resto il ricorso, affermando che il lavoratore non aveva provato lo svolgimento di lavoro straordinario e che l'indennità sostitutiva delle ferie era stata corrisposta nella retribuzione globale di fatto.
Rigettava altresì la domanda risarcitoria.
Gli ex soci della società soccombente, estinta in corso di causa, con ricorso depositato il 25.4.2023 impugnavano la sentenza. L'appellato resisteva al gravame e proponeva a sua volta appello incidentale.
La causa era decisa all'esito dell'udienza dell'11.9.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza oggetto del gravame nella parte in cui il decidente ha dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva annuale e triennale formulata con la costituzione in primo grado ai sensi degli artt. 2955 e 2956 c.c. Contesta la decisione impugnata laddove afferma che “parte resistente ha affermato che il ricorrente è stato sempre pagato per il lavoro svolto, contestando la debenza delle somme richieste, negando dunque che le somme pretese ex adverso siano dovute”, rilevando sul punto che l'istruttoria aveva dimostrato “il contrario” ovvero che l'obbligazione retributiva era stata estinta. Evidenzia che sulla scorta della sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale, cui si era ispirato l'orientamento maggioritario della Suprema Corte di Cassazione, doveva ritenersi la piena applicabilità delle prescrizioni presuntive (sia quella annuale che triennale) ai crediti di lavoro, purché aventi natura retributiva e carattere di periodicità.
2. Con altro motivo deduce che relativamente alle spettanze retributive la società aveva sempre regolarmente pagato il lavoratore, tanto che lo stesso aveva firmato le buste paga.
Richiama la prova testimoniale resa dal teste , riportandola in Tes_1
ampio stralcio ed evidenziandone le incertezze e le perplessità. In particolare, il teste aveva dichiarato che non sempre aveva lavorato nello stesso cantiere e aveva riferito un orario di lavoro diverso da quello allegato dal ricorrente, escludendo che il sabato costituisse sempre giorno lavorativo, come confermato dall'altro teste di parte ricorrente, . Testimone_2
Evidenzia poi la prassi, in edilizia, di pagare in contanti le prestazioni straordinarie e censura la sentenza nella parte in cui afferma, a suo dire difformemente dal vero, che la parte datoriale non aveva mosso contestazioni alla
CTU, contestazioni mosse invece ancora in appello deducendo l'erroneità del calcolo di “ore di lavoro non compiute”.
3. Con l'appello incidentale il lavoratore ha chiesto di riformare la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provato che il rapporto di lavoro fosse iniziato prima della sua regolarizzazione e in particolare da dicembre 2006 o al più tardi da gennaio 2007, evidenziando che il teste aveva dichiarato di avere Tes_1
lavorato insieme all per due anni-due anni e mezzo e quindi per un tempo CP_2
superiore a quello regolarizzato.
Sotto altro profilo l'appellante incidentale ha censurato la decisione del tribunale di ritenere dimostrato unicamente l'orario di lavoro normale di 40 ore settimanali, mentre dalla prova testimoniale era emerso un orario di lavoro di 8 ore e mezza dal lunedì al venerdì e di mezza giornata il sabato.
4. L'appello principale è infondato.
4.1. Quanto al primo motivo il primo giudice ha correttamente ritenuto che il datore di lavoro non potesse invocare la prescrizione presuntiva, che non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza, in applicazione dell'art. 2959 c.c..
Infatti, il datore di lavoro ha contestato la stessa sussistenza del credito, sul presupposto del proprio esatto adempimento dell'obbligazione retributiva, negando che il lavoratore avesse svolto lavoro ulteriore rispetto alle ore risultanti dalle buste paga, né lavoro straordinario, né lavoro nella giornata del sabato.
4.2. Non si comprendono poi le doglianze – infondate - dell'appellante in ordine alla ricostruzione operata dal tribunale all'esito dell'istruttoria testimoniale, apparendo il secondo motivo di appello, sotto alcuni profili inammissibile ancor prima che infondato.
Sulla base della testimonianza del teste (che gli stessi appellanti Tes_1
affermano avere lavorato alle dipendenze della dal 7.7.2005 al CP_3
24.2.2010 e che ha dichiarato di avere lavorato insieme all nel cantiere di CP_2
ristrutturazione dell'immobile di ), il primo giudice ha escluso Testimone_2
che potesse ritenersi dimostrata la prestazione di lavoro oltre le 8 ore giornaliere e altresì il lavoro del sabato. E infatti il lavoratore ha proposto appello incidentale sul punto.
Il motivo poi è infondato laddove l'appellante ritiene non provato nemmeno il lavoro prestato per 40 ore settimanali, posto che il testimone ha riferito che l'orario di lavoro andava dalle 7,00 alle 16,30 con un'ora di pausa alle 12 per il pranzo e un'altra pausa alle 9 per un panino e avendo affermato che “Il sabato non si lavorava sempre, a seconda dei programmi della ditta”. Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del testimone, che ha reso dichiarazioni su alcuni punti anche contrarie alla ricostruzione dell'orario effettuata in ricorso, anticipando l'orario di cessazione della giornata lavorativa (alle 16,30 anziché
17,30), riferendo di una pausa dal lavoro alle 9,00 del mattino ed escludendo che il sabato si lavorasse sempre e comunque per l'intera giornata.
La consulenza tecnica d'ufficio - nei confronti della quale la parte odierna appellante non ha mosso alcuna osservazione come rilevato dal tribunale, salvo opporsi genericamente alla disposizione della stessa - ha quindi calcolato le differenze tra la retribuzione spettante sulla base del contratto collettivo incontestatamente applicabile al rapporto e in relazione all'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL e le somme che risultavano corrisposte dalle buste paga quietanzate dal lavoratore (detraendo dal dovuto le somme allegate dal lavoratore come effettivamente percepite - ovvero € 30,00 al giorno –per le sole mensilità per le quali le buste paga non risultavano quietanzate). Inammissibili e infondate sono quindi le contestazioni – peraltro generiche - mosse dall'appellante principale al calcolo operato dal CTU.
5. L'appello incidentale è infondato.
5.1. Pur avendo il teste dichiarato di avere lavorato Testimone_3
insieme all alle dipendenze della società per circa due anni-due CP_2 CP_3
anni e mezzo, tale affermazione evidentemente generica e indeterminata non consente di trarre prova certa al fine di anticipare la decorrenza del rapporto di lavoro a una data precisa rispetto a quella della dichiarazione di assunzione.
5.2. Per le ragioni già esposte al superiore punto 5.2. nel rigettare l'opposto motivo di appello principale, poi, il secondo motivo di gravame incidentale deve essere rigettato, dovendo escludersi che dalla testimonianza del teste Tes_1
emerga la prova di una prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale contrattuale.
6. Il rigetto di entrambe le impugnazioni, principale e incidentale, giustifica la compensazione delle spese processuali del grado.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato sia per gli appellanti principali che per quello incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese processuali del grado;
dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella
Parisi