Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10839/2024
RE BBLICA ITALIA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott. Alberto Tetamo
dott.ssa Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10839/2024 promossa da: Parte 1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASSA RINO CHIARA che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti ricorrente e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
CONTRO
Controparte_1 che la rappresenta e difende giusta procura alle liti CP_2
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Peri ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori Controparte 1 contraevano matrimonio con rito Parte 1 e concordatario in TORINO il 12/06/1983.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
540 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati quattro figli, maggiorenni.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17/01/2017.
Con ricorso depositato il 24/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
Controparte_1 , i cui estremi di trascrizione nei registri delloParte 1 e
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che non vi sono rapporti economici da disciplinare e che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/3/2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Serafina A ceto Dott. Alberto Tetamo
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