Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 579/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai SIg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 15.03.2024 al n. 579/2024 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2638/2023 del 19/09/2023
promossa da elettivamente domiciliato in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41 Parte_1 presso e nello studio degli Avv.ti Carlo Voce e Chiara Tesi che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato all'atto di appello
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Firenze, via Masaccio n. 116, presso e CP_1 nello studio dell'Avv. Silvia Cocchi che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- appellato - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale.
“…in parziale riforma della sentenza n. 2638/2023, pronunciata il
[...]
13/09/2023, pubblicata il 19/09/2023, resa dal Tribunale di Firenze (Relatore Dott.ssa
Daniela Garufi) in esito al giudizio di separazione personale dei coniugi iscritto al n.
RG 2059/2021 e fermo il resto, revocare l'assegnazione dell'abitazione familiare sita in Via Cicognani, 2, disposta a favore d e, conseguentemente, disporre CP_1
la contestuale assegnazione della stessa in favore dell'Appellante affinché possa conservarvi anche la residenza anagrafica di IN, assegnando se del caso un termine all'Appellata per il relativo rilascio. Con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati attesa la manifesta fondatezza delle difese svolte dal Convenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 8, DM 55/2014…”; per l'appellata “…rigettare CP_1
l'appello proposto dal SI. perché infondato, confermando la Parte_1
sentenza di primo grado. Con vittoria di onorari e spese generali, oltre CPA e IVA come per legge…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza ex art. 473bis.28 c.p.c. in epigrafe indicata il
Tribunale di Firenze, sulla domanda di separazione personale introdotta da CP_1
(nata a [...] il [...] – insegnante di scienze motorie) nei
[...]
confronti di (nato a Bagno a [...] il [...] – Parte_1
Macchinista presso FERROVIE DELLO STATO s.p.a.), relativamente alle condizioni accessorie della separazione essendo lo status deciso con sentenza parziale, così decideva: “…dispone l'affido condiviso di IN con formale residenza presso la madre;
IN si alternerà fra i genitori secondo lo schema: dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina;
dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
IN trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente ai periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
ad anni alterni le vacanze pasquali
(con il genitore con cui non hanno trascorso il natale precedente) salvo accordi per ripartire il periodo in modo da far trascorrere a IN tre giorni consecutivi con
2 ciascun genitore, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo (in modo tale che ogni anno siano alternati fra i genitori le festività del Natale e della Pasqua); due settimane consecutive durante l'estate in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
saranno garantiti contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore, come indicato in parte motiva;
invita i genitori a seguire un percorso psicoterapeutico individuale e un percorso congiunto di mediazione e sostegno alla genitorialità come sopra indicato;
assegna a la casa coniugale;
dispone il mantenimento diretto della CP_1
FI da parte dei genitori;
pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori per metà ciascuno;
condanna a CP_1
rimborsare a controparte la quota di 1/3 delle spese di lite pari ad € 3.706,16 come sopra liquidate in tale misura;
compensa tra le parti la restante quota di spese;
pone le spese di c.t.u. a carico definitivo delle parti in ragione del 50 % ciascuna…”. È da premettere che il matrimonio era stato celebrato in data 27.5.2017 in Firenze e che dalla loro unione in data 30.1.2019 era nata la FI IN.
I.
1. In motivazione, il primo giudice ripercorreva lo svolgimento del giudizio e lo sviluppo delle fasi istruttorie: “…All'udienza presidenziale, in assenza del resistente, il Presidente ha disposto in via provvisoria l'affido condiviso della FI
IN con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e ha disciplinato la frequentazione paterna;
ha posto a carico de Pt_1
la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della FI, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quindi, ha rimesso la causa davanti al giudice istruttore. In tale sede, si è costituito rappresentando di aver Parte_1
sempre dedicato il proprio tempo alla cura di IN, nonostante la coniuge tenesse un comportamento ossessivo e iperprotettivo nei confronti della FI che minava l'instaurazione di un rapporto sereno con il padre. Ha aggiunto, che in seguito alla notifica dell'ordinanza presidenziale e ad un primo allontanamento da parte sua dalla casa coniugale, i coniugi erano ritornati a convivere pensando così di aver recuperato
3 la serenità familiare, per poi scoprire ch stava, in realtà, portando avanti il CP_1
procedimento di separazione. Ha chiesto, pertanto, l'affidamento condiviso di
IN con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale e la previsione a suo carico della somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della FI. Il Giudice, previa modifica dei provvedimenti provvisori nel senso ampliativo della frequentazione paterna, ha conferito mandato al CP_2
al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti, e concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.- Ritenuta l'irrilevanza delle prove capitolate da parte ricorrente, previa pronuncia di sentenza parziale, alla luce delle criticità emerse dalla relazione depositata dal , è stata disposta c.t.u. psicologica con la Dott.ssa CP_2 [...]
la cui relazione scritta è stata depositata il 25.10.2022; di seguito, la Per_1
frequentazione della minore con i genitori è stata conformata alle indicazioni fornite dalla consulente. Infine, all'udienza del 16.5.2023, i procuratori hanno concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata posta in decisione davanti al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.- Essendo già stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza non definitiva, in questa sede occorre decidere sull'affidamento della FI ancora minore e sulle questioni economiche. Sulla prima questione ormai entrambe le parti hanno aderito interamente alle conclusioni della
C.T.U. che sostanzialmente conferma l'idoneità della collocazione paritetica fra i genitori, cui si è pervenuti con un percorso di graduale aumento della frequentazione paterna. La dott.ssa ha infatti evidenziato che entrambi i Per_1
genitori sono in grado di relazionarsi con la FI e di accudirla e prendersene cura, ciascuno con il proprio stile, entrambi validi e complementari. Si legge nella relazione: si mostra come una mamma molto attenta, in costante ascolto della CP_1
FI. Rispetta molto i suoi spazi, la asseconda, nell'interazione osservata tende a essere meno propositiva nel gioco, seguendo la FI, proponendo più volte uno stile educativo che la coinvolga in una stimolazione di tipo pedagogico, con numerose domande a cui la bambina è chiamata a rispondere. si mostra come un Parte_1
padre attento, segue molto IN nel gioco ma non teme di proporre stimoli
4 diversi, guidando quindi l'interazione. Chiama l'attenzione della FI, ma è anche centrato su di lei e sulle sue reazioni, che asseconda ma anche riesce a modulare, sempre con delicatezza. Le problematiche maggiori non sono dunque correlate all'individualità dei genitori, o a particolari carenze nell'uno o nell'altro, bensì alla modalità in cui i genitori interagiscono tra di loro nello svolgimento delle funzioni genitoriali, per le modalità relazionali disfunzionali presenti nella coppia… In presenza di IN e nel contesto peritale i genitori sono molto rispettosi dell'altro,
e centrati sul benessere della FI. Ma non sono capaci di una comunicazione congiunta, di una condivisione. Entrambi quando in interazione insieme propongono a IN numerosi stimoli, senza accordarsi, e le loro proposte cadono una sull'altra rendendo quasi impossibile per la bambina fruirne. Solo in alcune occasioni si riesce a stabilire un contatto condiviso, ed è perlopiù il padre a proporre spunti di questo tipo”. La C.T.U. ha ancora evidenziato che i genitori hanno comunque manifestato la volontà di trovare un modo di condividere una genitorialità, di fare un passo indietro e lasciare più spazio per l'ascolto e l'accoglienza dell'altro; e che sebbene l'obiettivo si ancora lontano da raggiungere, durante le operazioni peritali si è comunque realizzata una certa evoluzione positiva finalizzata a mettere da parte o superare i contrasti per offrire alla bimba un contesto più sereno e disteso. Ha dunque raccomandato che le parti proseguano il percorso appena avviato sia in via individuale con il sostegno di un professionista (si suggerisce la possibilità che si tratti dei consulenti di parte che già conoscono il nucleo) sia in maniera congiunta in un percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità; il tutto al fine di lavorare sull'accoglienza del pensiero dell'altro, e sulla gestione dell'ansia. Infine la dott.ss ha raccomandato il mantenimento di Per_1
un contatto quotidiano di IN con il genitore che non è con lei, mediante una telefonata che non superi i 5 minuti, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.00 in inverno e dalle 20.00 alle 21.00 in estate, chiarendo che la funzione consiste nel consentire al genitore di salutare la bambina, offrire una piccola presenza ma non di trascorrere del tempo con lei o giocare con lei, trattandosi queste di attività che
5 verranno espletate in presenza, nel momento in cui IN sarà con quel genitore.
Dovrà essere il genitore che ha con sé la bambina a chiamare l'altro genitore, per poi passargli IN. Infine per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, si osserva che la ricorrente abita nella casa coniugale di proprietà del marito, percepisce redditi da lavoro dipendente per € 20.000,00 netti (come da dichiarazione dei redditi per l'anno 2022) oltre redditi da locazione sia pur minimi (€ 1.000,00 nel
2022) essendo comproprietaria per ¼ di una casa insieme ai suoi genitori;
invece il resistente abita presso i genitori, percepisce redditi da lavoro dipendente per €
30.000,00 netti (come da dichiarazione dei redditi per l'anno 2022) ma sostiene una rata di mutuo per la casa coniugale per un importo variabile che al marzo 2022 era pari ad € 876,00 mensili (verosimilmente oggi più alta atteso l'andamento dei tassi bancari). Alla luce di quanto sopra, in ragione della frequentazione paritetica, si ritiene non dovuto alcun contributo in denaro da parte del padre per il mantenimento della FI, essendo quasi equivalenti (con lieve differenza a favore dell le somme nette a diposizione delle parti. Deve invece confermarsi allo CP_1
stato l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, non essendovi ragioni per modificare una disciplina peraltro condivisa dal resistente in comparsa costitutiva. Le parti concordano per la ripartizione in pari misura dell'assegno unico e delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017…”.
I.
2. appellava la sentenza. In particolare, lamentava Parte_1
l'appellante contraddittoria motivazione della sentenza laddove assegnava la casa familiare alla madre con permanenza paritetica della FI presso ciascun genitore e mantenimento diretto: la domanda avanzata dal tutt'ora domiciliato in Pt_1
condizioni limitanti e non così adeguate alla crescita di IN presso l'abitazione dei genitori, di rientrare nell'abitazione familiare (di sua esclusiva proprietà e di cui sta interamente sostenendo le spese di mutuo di circa € 880,00 mensili) si giustificava proprio alla luce della conclamata paritetica frequentazione della FI IN, la quale, nonostante la revoca dell'assegnazione alla madre, ben potrebbe mantenere la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, senza subire alcun plausibile
6 pregiudizio. Del resto, la madre era comproprietaria di altro immobile in città, locato a terzi. Né poteva sostenere il Tribunale che il padre non si era opposto all'assegnazione della casa alla controparte, risultando tale acquiescenza in una fase processuale nella quale non vi era paritetica permanenza della FI ed era previsto un contributo a carico del padre;
peraltro la revoca dell'assegnazione era richiesta già
in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale, in esito alla CTU.
I.
3. Si costituiva che resisteva al gravame concludendo come in CP_1
epigrafe. Deduceva, nella sostanza, che il Tribunale aveva correttamente valutato la situazione e aveva preso la decisione migliore nell'interesse della minore, ritenendo di non dover modificare la residenza di IN presso la madre, confermando così
l'assegnazione della casa coniugale a lei. Difatti, l'attuale assetto abitativo era quello più rispondente all'interesse di IN poiché ne tutelava meglio lo sviluppo psico-
fisico. Non solo perché le consentiva di continuare a vivere con la madre nella stessa casa in cui la SI.ra e la FI hanno sempre abitato, evitandole il disagio di CP_1
un cambiamento che sarebbe per lei inspiegabile e perciò traumatico. Ma anche perché la casa coniugale e quella dei nonni paterni sono vicine fra loro e quindi sono entrambe vicine alla scuola che IN frequenta, per cui l'attuale routine quotidiana può proseguire tranquillamente, mentre verrebbe alterata in caso di allontanamento della madre che, peraltro, non ha la disponibilità esclusiva di un altro alloggio e la soluzione abitativa presso la casa dei suoi genitori riproporrebbe la stessa situazione prospettata dall'appellante per quanto lo riguarda. Né la comparente, con lo stipendio che percepisce, può permettersi di prendere una casa in affitto. Disposto l'intervento del Pubblico Ministero, senza ulteriore istruttoria, la causa era riservata in decisione.
II. L'impugnazione. L'appello è infondato e va respinto.
Osserva la Corte che il Tribunale, con la motivazione appositamente sopra riportata per interi passi, ha deciso con valutazione congrua e priva di carenze e contraddizioni logico-giuridiche. Effettivamente, tenuto conto del fatto che la complessiva situazione economica delle Parti non risultava dopo la separazione, in
7 equilibrio, ha in modo corretto dato applicazione ai principi giurisprudenziali che presiedono il mantenimento in favore del coniuge più debole nella pendenza dello status di coniugi separati. Stabiliti tempi paritari di permanenza della minore con ciascun genitore, ha altresì ripartito in misura altrettanto paritaria sia le spese straordinarie sia l'assegno unico. Inoltre, con la disposizione del mantenimento diretto della minore da parte di entrambi i genitori ha revocato ogni contributo in denaro a carico del padre in favore della minore. Né, infine, può valutarsi il versamento da parte del dell'intera rata del mutuo per la casa familiare dal Pt_1
momento che essa risulta di sua esclusiva proprietà. Insomma, in siffatta situazione, la scelta di mantenere in favore della madre l'assegnazione della casa familiare costituisce non soltanto unico elemento di riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi, ma – soprattutto – misura predisposta nel preminente interesse della minore sia in quanto al suo mantenimento la madre potrà provvedere in modo più congruo nei tempi di permanenza con lei sia in quanto alla piccola, ancora in età
addirittura prescolare, può essere garantito il mantenimento dell'habitat originario,
comprensivo delle abitudini di quotidianità di vita con l'abituale genitore originario collocatario.
III. Le spese. Tenuto conto della complessiva materia nel concreto trattata,
sussistono i presupposti per la totale compensazione delle spese di lite del grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2638/23 del 19/09/2023, così
[...]
provvede:
RESPINGE il reclamo. Spese compensate come in parte motiva.
DÀ ATTO che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia.
8 DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Estensore IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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