TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Rosa Romano Cesareo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°12662 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad OGGETTO: risoluzione del contrato per inadempimento
TRA (C.F. ), nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di erede e legatario della sig.ra (c.f.: Persona_1
) nata a [...] il [...], deceduta in data 5.1.2025, residente C.F._2 in Napoli alla Piazzetta Cariati n. 1, rapp.to e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Tortoriello (cf: ) e Giovanni C.F._3 Controparte_1
(cf: ) presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._4
Piazza Eritrea n. 3, giusta procura in atti;
ATTORE E nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n.116, C.F.: , n.q. di erede del signor , nato a C.F._5 Persona_2
Napoli il 27/08/1945, C.F.: , deceduto in data 09/03/2024, CodiceFiscale_6 rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Esposito, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Piazza Piedigrotta n.9;
CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. Decisa all'udienza del 24.3.2025 all'esito della camera di consiglio, con lettura del dispositivo e motivazione contestualmente depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida, regolarmente notificato in data 16.1.2024, e , nella loro Parte_1 Persona_1 qualità di comproprietari e locatori dell'immobile sito in Napoli, alla Via Chiaja 205, piano quarto, deducendo il mancato pagamento da parte del conduttore Persona_2 dei canoni di locazione relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nonché degli oneri condominiali, intimavano al predetto lo sfratto per morosità e nel contempo lo citavano in giudizio per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità, emettere, in caso di opposizione, ordinanza di rilascio e, quindi, previa emissione dell'ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., decidere la causa dichiarando risolto inadempimento del conduttore, condannandolo all'immediato rilascio dell'immobile di cui in premessa, libero e vuoto di persone e di cose, con condanna dello stesso al pagamento dei canoni e oneri condominiali scaduti e da scadere oltre interessi e spese, vinte le spese e competenze di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari. All'udienza dell' 11 marzo 2024 avendo il procuratore costituito di parte convenuta comunicato l'avvenuto decesso di il Giudice Persona_2 dichiarava l'interruzione del giudizio. Il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi. Si è costituiva, nella qualità di erede di Controparte_2 Persona_2 deducendo di aver “provveduto al pagamento di tutto quanto ex adverso richiesto nell'intimazione di sfratto” e chiedendo di “dichiarare integralmente sanata la morosità di cui all'intimazione del 09/01/2024, nonché quella relativa ai successivi canoni ed oneri scaduti”. All'udienza del 12 giugno 2024, il Giudice adito rigettava la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio;
disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 c.p.c. e fissava all'uopo l'udienza ex art.420 c.p.c. assegnando alle parti i termini per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi. Nella memoria integrativa parte attrice deduceva che non erano stati corrisposti dalla convenuta i canoni di locazione/indennità di occupazione dal mese di giugno 2024 al febbraio 2025, per una morosità pari ad Euro 11.700,00 (undicimilasettecento,00), oltre oneri condominiali, per una ulteriore somma pari ad Euro 1.929,55 (millenovecentoventinove,55) –relativa a quote ordinarie da gennaio 2023 a gennaio 2025 nonché conguagli 2019 e 2021- questa ultima anticipata dal in data Pt_1
22.2.2025 per una morosità complessiva pari ad Euro 13.629,55 (tredicimilaseicentoventinove,55). Parte convenuta insisteva per il rigetto della domanda in considerazione del fatto che la morosità intimata era stata interamente corrisposta prima dell'udienza di convalida. Nessuna contestazione sollevava in merito ai successivi canoni e oneri condominiali non corrisposti. Quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dall'attore nella memoria integrativa stante il mancato pagamento dei canoni e oneri condominiali maturati nel corso del giudizio la stessa risulta fondata e, pertanto, dev'essere accolta per i motivi di seguito indicati. Va, preliminarmente, rilevato che con l'art. 5 della legge 392/78 il legislatore ha effettuato una valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto, escludendo il potere discrezionale del giudice di cui all'articolo 1455 c.c., con la conseguenza che, ove il ritardo si protrae per un periodo di tempo superiore a venti giorni dalla scadenza prevista ovvero la somma dovuta per oneri accessori supera l'importo di due mensilità del canone, l'inadempimento non può considerarsi di scarsa rilevanza e tanto comporta, a norma dell'articolo 1455 c.c., la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, a fronte della morosità maturata nel corso del giudizio, non avendo parte conduttrice più corrisposto i canoni dal mese di giugno 2024 , questo giudicante non può che ritenere grave l'inadempimento e pertanto fondata la domanda di risoluzione avanzata da parte attrice nella memoria integrativa . In conseguenza di tanto, il contratto di locazione va dichiarato risolto, per fatto e colpa di parte convenuta, la quale va altresì condannata al rilascio dell'immobile con fissazione della data di esecuzione al 1.6.2025. Inoltre parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 13.629,55 per canoni ed oneri accessori, di cui euro 11700,00 per canoni maturati al febbraio 2025 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo e oltre al pagamento dei canoni di marzo 2025 e di quelli che matureranno sino al rilascio. Considerato l'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti con attribuzione ai procuratori di parte attrice per fattone anticipo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara risolto per inadempimento il contratto stipulato tra le parti relativo all'immobile sito in Napoli alla via Chiaia 205 piano IV meglio descritto nella citazione e nel contratto agli atti;
- condanna parte convenuta al rilascio del predetto immobile e fissa per l'esecuzione la data del 1.6.2025;
- condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 13.629,55 di cui euro 11700,00 per canoni maturati al febbraio 2025 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo e oltre al pagamento dei canoni di marzo 2025 e di quelli che matureranno sino al rilascio;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in euro per 90,00 per spese ed euro 5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA
e CPA con attribuzione ai procuratori antistatari per fattone anticipo;
Napoli 24.3.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°12662 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad OGGETTO: risoluzione del contrato per inadempimento
TRA (C.F. ), nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di erede e legatario della sig.ra (c.f.: Persona_1
) nata a [...] il [...], deceduta in data 5.1.2025, residente C.F._2 in Napoli alla Piazzetta Cariati n. 1, rapp.to e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Tortoriello (cf: ) e Giovanni C.F._3 Controparte_1
(cf: ) presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._4
Piazza Eritrea n. 3, giusta procura in atti;
ATTORE E nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n.116, C.F.: , n.q. di erede del signor , nato a C.F._5 Persona_2
Napoli il 27/08/1945, C.F.: , deceduto in data 09/03/2024, CodiceFiscale_6 rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Esposito, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Piazza Piedigrotta n.9;
CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. Decisa all'udienza del 24.3.2025 all'esito della camera di consiglio, con lettura del dispositivo e motivazione contestualmente depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida, regolarmente notificato in data 16.1.2024, e , nella loro Parte_1 Persona_1 qualità di comproprietari e locatori dell'immobile sito in Napoli, alla Via Chiaja 205, piano quarto, deducendo il mancato pagamento da parte del conduttore Persona_2 dei canoni di locazione relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nonché degli oneri condominiali, intimavano al predetto lo sfratto per morosità e nel contempo lo citavano in giudizio per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità, emettere, in caso di opposizione, ordinanza di rilascio e, quindi, previa emissione dell'ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., decidere la causa dichiarando risolto inadempimento del conduttore, condannandolo all'immediato rilascio dell'immobile di cui in premessa, libero e vuoto di persone e di cose, con condanna dello stesso al pagamento dei canoni e oneri condominiali scaduti e da scadere oltre interessi e spese, vinte le spese e competenze di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari. All'udienza dell' 11 marzo 2024 avendo il procuratore costituito di parte convenuta comunicato l'avvenuto decesso di il Giudice Persona_2 dichiarava l'interruzione del giudizio. Il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi. Si è costituiva, nella qualità di erede di Controparte_2 Persona_2 deducendo di aver “provveduto al pagamento di tutto quanto ex adverso richiesto nell'intimazione di sfratto” e chiedendo di “dichiarare integralmente sanata la morosità di cui all'intimazione del 09/01/2024, nonché quella relativa ai successivi canoni ed oneri scaduti”. All'udienza del 12 giugno 2024, il Giudice adito rigettava la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio;
disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 c.p.c. e fissava all'uopo l'udienza ex art.420 c.p.c. assegnando alle parti i termini per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi. Nella memoria integrativa parte attrice deduceva che non erano stati corrisposti dalla convenuta i canoni di locazione/indennità di occupazione dal mese di giugno 2024 al febbraio 2025, per una morosità pari ad Euro 11.700,00 (undicimilasettecento,00), oltre oneri condominiali, per una ulteriore somma pari ad Euro 1.929,55 (millenovecentoventinove,55) –relativa a quote ordinarie da gennaio 2023 a gennaio 2025 nonché conguagli 2019 e 2021- questa ultima anticipata dal in data Pt_1
22.2.2025 per una morosità complessiva pari ad Euro 13.629,55 (tredicimilaseicentoventinove,55). Parte convenuta insisteva per il rigetto della domanda in considerazione del fatto che la morosità intimata era stata interamente corrisposta prima dell'udienza di convalida. Nessuna contestazione sollevava in merito ai successivi canoni e oneri condominiali non corrisposti. Quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dall'attore nella memoria integrativa stante il mancato pagamento dei canoni e oneri condominiali maturati nel corso del giudizio la stessa risulta fondata e, pertanto, dev'essere accolta per i motivi di seguito indicati. Va, preliminarmente, rilevato che con l'art. 5 della legge 392/78 il legislatore ha effettuato una valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto, escludendo il potere discrezionale del giudice di cui all'articolo 1455 c.c., con la conseguenza che, ove il ritardo si protrae per un periodo di tempo superiore a venti giorni dalla scadenza prevista ovvero la somma dovuta per oneri accessori supera l'importo di due mensilità del canone, l'inadempimento non può considerarsi di scarsa rilevanza e tanto comporta, a norma dell'articolo 1455 c.c., la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, a fronte della morosità maturata nel corso del giudizio, non avendo parte conduttrice più corrisposto i canoni dal mese di giugno 2024 , questo giudicante non può che ritenere grave l'inadempimento e pertanto fondata la domanda di risoluzione avanzata da parte attrice nella memoria integrativa . In conseguenza di tanto, il contratto di locazione va dichiarato risolto, per fatto e colpa di parte convenuta, la quale va altresì condannata al rilascio dell'immobile con fissazione della data di esecuzione al 1.6.2025. Inoltre parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 13.629,55 per canoni ed oneri accessori, di cui euro 11700,00 per canoni maturati al febbraio 2025 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo e oltre al pagamento dei canoni di marzo 2025 e di quelli che matureranno sino al rilascio. Considerato l'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti con attribuzione ai procuratori di parte attrice per fattone anticipo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara risolto per inadempimento il contratto stipulato tra le parti relativo all'immobile sito in Napoli alla via Chiaia 205 piano IV meglio descritto nella citazione e nel contratto agli atti;
- condanna parte convenuta al rilascio del predetto immobile e fissa per l'esecuzione la data del 1.6.2025;
- condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 13.629,55 di cui euro 11700,00 per canoni maturati al febbraio 2025 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo e oltre al pagamento dei canoni di marzo 2025 e di quelli che matureranno sino al rilascio;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in euro per 90,00 per spese ed euro 5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA
e CPA con attribuzione ai procuratori antistatari per fattone anticipo;
Napoli 24.3.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo