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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 993/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONAITI Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. NOTARO MATTEO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAITI Controparte_1 C.F._2
ANDREA e dell'avv. NOTARO MATTEO
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI Disposizioni generali
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. pronunciare la separazione personale dei IGg.ri e , Controparte_1 Parte_1
matrimonio concordatario celebrato in Calco (LC) il giorno 27 ottobre 2001, in regime della comunione dei beni, Atto N. 45, parte 2, Serie A – anno 2001 -;
***
Disposizioni di carattere patrimoniale ed economico
3. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, dunque, dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e /
o di mantenimento;
4. dare atto che il figlio delle parti, è maggiorenne e economicamente Persona_1
indipendente;
5. la IG.ra e il figlio si trasferiranno entro il 31 dicembre 2024 presso una CP_1 Per_1
nuova abitazione e, fino a quando questo immobile non verrà trovato continueranno a vivere presso la casa coniugale;
6. Se al momento dell'acquisto dell'immobile di cui al punto che precede, la comunione legale tra i coniugi non sarà già venuta meno, il IG. si obbliga a partecipare al rogito per Parte_1 escludere che l'immobile acquistato dalla IG.ra cada in comunione;
CP_1
7. la IG.ra diventerà proprietaria esclusiva dell'autovettura Peugeot 208 targata CP_1
GB685XEdi cui assumerà i costi di utilizzo, manutenzione ed eventuali sanzioni al codice della strada;
8. i coniugi dispongono la divisione nella misura del 50% dei risparmi e degli investimenti attualmente in corso presso la banca , n. identificativo 00007414338, ad eccezione del CP_2
prodotto 001/907578/01 che verrà mantenuto fino alla scadenza per poi essere diviso al 50% tra le parti (doc. 7);
9. Le parti stabiliscono espressamente che l'eventuale TFR incassato non dovrà essere diviso e resterà di esclusiva competenza di chi lo avrà percepito;
10. i coniugi, salvo quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver preventivamente regolato tra loro ogni ulteriore situazione patrimoniale, attestando che nulla residua in termini di pretesa dell'uno nei confronti dell'altro a tale titolo;
DOMANDA PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO I IGg.ri e chiedono al Tribunale di Lecco in Controparte_1 Parte_1
composizione Collegiale, ex art.473 bis 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calco il giorno 27 ottobre 2001, Atto N. 45, parte 2, Serie A – anno 2001 -, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti,
DOMANDE – CONDIZIONI
1. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e /
o di mantenimento;
2. il figlio è maggiorenne e economicamente indipendente;
Persona_1
3. spese legali compensate;
4. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario il 27/10/2001 a Calco e dalla loro unione è nato il figlio il Persona_1
08.03.2006, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29.07.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 263/2024 pubblicata il 26.11.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
CALCO il 27/10/2001 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 45;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CALCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 13/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 993/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONAITI Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. NOTARO MATTEO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAITI Controparte_1 C.F._2
ANDREA e dell'avv. NOTARO MATTEO
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI Disposizioni generali
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. pronunciare la separazione personale dei IGg.ri e , Controparte_1 Parte_1
matrimonio concordatario celebrato in Calco (LC) il giorno 27 ottobre 2001, in regime della comunione dei beni, Atto N. 45, parte 2, Serie A – anno 2001 -;
***
Disposizioni di carattere patrimoniale ed economico
3. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, dunque, dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e /
o di mantenimento;
4. dare atto che il figlio delle parti, è maggiorenne e economicamente Persona_1
indipendente;
5. la IG.ra e il figlio si trasferiranno entro il 31 dicembre 2024 presso una CP_1 Per_1
nuova abitazione e, fino a quando questo immobile non verrà trovato continueranno a vivere presso la casa coniugale;
6. Se al momento dell'acquisto dell'immobile di cui al punto che precede, la comunione legale tra i coniugi non sarà già venuta meno, il IG. si obbliga a partecipare al rogito per Parte_1 escludere che l'immobile acquistato dalla IG.ra cada in comunione;
CP_1
7. la IG.ra diventerà proprietaria esclusiva dell'autovettura Peugeot 208 targata CP_1
GB685XEdi cui assumerà i costi di utilizzo, manutenzione ed eventuali sanzioni al codice della strada;
8. i coniugi dispongono la divisione nella misura del 50% dei risparmi e degli investimenti attualmente in corso presso la banca , n. identificativo 00007414338, ad eccezione del CP_2
prodotto 001/907578/01 che verrà mantenuto fino alla scadenza per poi essere diviso al 50% tra le parti (doc. 7);
9. Le parti stabiliscono espressamente che l'eventuale TFR incassato non dovrà essere diviso e resterà di esclusiva competenza di chi lo avrà percepito;
10. i coniugi, salvo quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver preventivamente regolato tra loro ogni ulteriore situazione patrimoniale, attestando che nulla residua in termini di pretesa dell'uno nei confronti dell'altro a tale titolo;
DOMANDA PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO I IGg.ri e chiedono al Tribunale di Lecco in Controparte_1 Parte_1
composizione Collegiale, ex art.473 bis 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calco il giorno 27 ottobre 2001, Atto N. 45, parte 2, Serie A – anno 2001 -, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti,
DOMANDE – CONDIZIONI
1. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e /
o di mantenimento;
2. il figlio è maggiorenne e economicamente indipendente;
Persona_1
3. spese legali compensate;
4. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario il 27/10/2001 a Calco e dalla loro unione è nato il figlio il Persona_1
08.03.2006, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29.07.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 263/2024 pubblicata il 26.11.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
CALCO il 27/10/2001 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 45;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CALCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 13/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada