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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43790/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice
dott. Fabrizio Molinari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43790/2023 promossa da:
nato in [...] il [...] ( ), con il patrocinio Pt_1 C.F._1 dell'avv.to Marco Michele Picciani,
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/09/2023, ha impugnato il provvedimento Pt_1 emesso il 10/03/2023, notificato il 5/09/2023, con il quale la Questura di Roma, sulla base del parere vincolante della Commissione Territoriale, ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il , ritualmente citato, si è costituito in giudizio, riportandosi Controparte_1 al rapporto della Questura e chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 12/11/2024 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La difesa del ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: autorizzazione di attività di commercio su aree pubbliche su posteggio;
buste paga relative ai mesi da marzo a settembre 2023 e da marzo ad ottobre 2024; certificato carichi
1 pendenti;
codice fiscale;
3 comunicazioni unilav;
ordinanza di riabilitazione del
Tribunale di Sorveglianza di Roma;
dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi 2023; copia del passaporto;
certificato di residenza del Comune di Roma.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente ha intrapreso un positivo percorso di integrazione sul territorio italiano.
In particolare: è in Italia da diversi anni;
risiede nel Comune di Roma in Via
Scipione Rivera n. 13; ha lavorato inizialmente come operaio specializzato in alcuni cantieri navali del territorio ligure (cfr. ordinanza di riabilitazione) ed attualmente è titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato come commesso nel posteggio fisso dei mercati di Via Sannio e Porta Portese.
Va comunque osservato che il ricorrente ha subito una condanna definitiva per il reato di tentata rapina in concorso commessa in danno di un connazionale.
Tale circostanza, tuttavia, non vale ad inficiare il positivo giudizio di integrazione di sul territorio nazionale. Pt_1
Al riguardo occorre evidenziare che il fatto-reato è stato commesso molto tempo addietro (nell'aprile del 2013); inoltre il reato – per il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena – è stato dichiarato estinto dal Tribunale di
Roma nel 2019, in virtù dell'irreprensibile condotta post delictum serbata dal ricorrente.
In ordine alla suddetta condanna è intervenuta altresì ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Occorre a questo punto evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n.
173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie essendo la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023, ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15;
Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Pag. 2 di 4 Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e PA c. Italia [GC], § 159). Per_3 CP_2
La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6
RB c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e ME Oy c. Finlandia GC). Parte_2
In considerazione di quanto esposto in ordine all'integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel territorio nazionale, e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
Non si fa luogo alla regolamentazione delle spese per essere il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi speciali in favore di nato in Pt_1
Bangladesh il 10.11.1994 ( ); C.F._1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 12.11.2024
Il Presidente
Francesco Crisafulli
Pag. 3 di 4
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice
dott. Fabrizio Molinari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43790/2023 promossa da:
nato in [...] il [...] ( ), con il patrocinio Pt_1 C.F._1 dell'avv.to Marco Michele Picciani,
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/09/2023, ha impugnato il provvedimento Pt_1 emesso il 10/03/2023, notificato il 5/09/2023, con il quale la Questura di Roma, sulla base del parere vincolante della Commissione Territoriale, ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il , ritualmente citato, si è costituito in giudizio, riportandosi Controparte_1 al rapporto della Questura e chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 12/11/2024 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La difesa del ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: autorizzazione di attività di commercio su aree pubbliche su posteggio;
buste paga relative ai mesi da marzo a settembre 2023 e da marzo ad ottobre 2024; certificato carichi
1 pendenti;
codice fiscale;
3 comunicazioni unilav;
ordinanza di riabilitazione del
Tribunale di Sorveglianza di Roma;
dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi 2023; copia del passaporto;
certificato di residenza del Comune di Roma.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente ha intrapreso un positivo percorso di integrazione sul territorio italiano.
In particolare: è in Italia da diversi anni;
risiede nel Comune di Roma in Via
Scipione Rivera n. 13; ha lavorato inizialmente come operaio specializzato in alcuni cantieri navali del territorio ligure (cfr. ordinanza di riabilitazione) ed attualmente è titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato come commesso nel posteggio fisso dei mercati di Via Sannio e Porta Portese.
Va comunque osservato che il ricorrente ha subito una condanna definitiva per il reato di tentata rapina in concorso commessa in danno di un connazionale.
Tale circostanza, tuttavia, non vale ad inficiare il positivo giudizio di integrazione di sul territorio nazionale. Pt_1
Al riguardo occorre evidenziare che il fatto-reato è stato commesso molto tempo addietro (nell'aprile del 2013); inoltre il reato – per il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena – è stato dichiarato estinto dal Tribunale di
Roma nel 2019, in virtù dell'irreprensibile condotta post delictum serbata dal ricorrente.
In ordine alla suddetta condanna è intervenuta altresì ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Occorre a questo punto evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n.
173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie essendo la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023, ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15;
Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Pag. 2 di 4 Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e PA c. Italia [GC], § 159). Per_3 CP_2
La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6
RB c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e ME Oy c. Finlandia GC). Parte_2
In considerazione di quanto esposto in ordine all'integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel territorio nazionale, e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
Non si fa luogo alla regolamentazione delle spese per essere il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi speciali in favore di nato in Pt_1
Bangladesh il 10.11.1994 ( ); C.F._1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 12.11.2024
Il Presidente
Francesco Crisafulli
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