Art. 3. 1. L' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.
2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono verbalizzati nella lingua del processo.
3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge a sua richiesta, nella propria lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, ed e' immediatamente verbalizzato nella sola lingua del processo.
4. L'audizione dei testimoni, svolta nella loro lingua materna, e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella sola lingua del processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.".
"Art. 16. - 1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.
2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono verbalizzati nella lingua del processo.
3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge a sua richiesta, nella propria lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, ed e' immediatamente verbalizzato nella sola lingua del processo.
4. L'audizione dei testimoni, svolta nella loro lingua materna, e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella sola lingua del processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.".