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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2502/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2502/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.1.1988, con l'Avvocato Luigi Diani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Sesto San
Giovanni, Viale Gramsci n. 212, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.6.1992, con l'Avvocato Simona Pisana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Via
Mascheroni n. 26, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente
Preso atto della modifica in senso negativo dell'attuale situazione economica del signor Parte_1 Per_ ridurre l'assegno di mantenimento previsto a carico dello stesso a favore della figlia nella
[...] minor somma di euro 125 mensili tenuto conto dell'attuale capacità reddituale del ricorrente stesso.
Sempre in modifica die provvedimenti assunti in data 9.2.2017 tra le parti porre a carico dei genitori il Per_ pagamento delle spese straordinarie a favore della figlia nella misura del 50% ciascuno.
Per la resistente
IN VIA PRINCIPALE Respingere il ricorso ex art. 473 bis c.p.c. e le domande ivi formulate poiché illegittime, inammissibili ed infondate per i motivi sopra esposti.
IN VIA RICONVENZIONALE Disporre che il sig. versi alla sig.ra Controparte_2
entro il 30 di ogni mese, la somma di € 350,00 a titolo di assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della figlia oltre all'aumento ISTAT come per legge Persona_2
Disporre che l'Assegno Unico Universale sia riconosciuto interamente ed esclusivamente in capo alla resistente Confermare le restanti condizioni oggi oggetto di causa.
IN SUBORDINE Qualora il Giudice non disponga l'aumento dell'assegno di mantenimento così come richiesto in via principale, si chiede di confermare l'importo oggi dovuto mensilmente a titolo di assegno di mantenimento pari ad € 275,00, in forza delle condizioni di cui al decreto di accoglimento del 20.02.2017. Si chiede, altresì che il Tribunale disponga che l'Assegno Unico Universale corrisposto dall'INPS venga percepito interamente dalla sig.ra oltre al versamento in Controparte_1 misura pari al 60% delle spese extra assegno, come da decreto di accoglimento del 20.02.2017 e secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Monza.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver intrattenuto relazione Controparte_2 Per more uxorio con dalla quale nasceva (2.12.2010); che adiva il Tribunale di CP_1 CP_1
Monza per disciplinare i rapporti tra le parti;
che il procedimento si concludeva con decreto definitivo Per_ del 9.2.2017, nel quale si prevedeva affidamento condiviso di con collocamento presso la madre;
disciplina del diritto di visita paterno;
determinazione in capo al padre quale contributo al mantenimento della somma mensile di euro 275,00 oltre al rimborso del 60% delle spese straordinarie;
esponeva che propria situazione economica era peggiorata;
che in particolare egli aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione erano nati (20.12.2016) e Persona_3 Per_4 Per_5
(21.5.2019); che era titolare sino ad inizio 2019 di un'attività in proprio, ormai cessata e Per_3 dunque di dover provvedere da solo al mantenimento dell'intero nucleo familiare;
di lavorare come dipendente ATM con reddito mensile di euro 1.650; che di contro l'odierna resistente aveva migliorato la propria situazione economica, avendo contratto matrimonio con , titolare di Persona_6 un'officina meccanica;
domandava la riduzione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento Per_ della figlia ad euro 125,00 mensili oltre al 50% dell'Assegno Unico.
In data 24.9.2025 si costituiva la resistente, la quale esponeva di aver contratto matrimonio in data
19.5.2024 con;
che dalla loro relazione erano nati (24.6.2019) e Persona_6 Per_7 Per_8
Pagina 2 (12.6.2022); che da circa un anno aveva interrotto ogni rapporto con la figlia e da circa cinque Pt_2 anni non trascorreva vacanze con la stessa;
che il padre percepiva il 50% dell'Assegno Unico per la Per_ figlia che anche la propria situazione economica era peggiorata, essendo stata licenziata ad aprile
2023; di aver percepito sino ad aprile 2025 NASPI;
di essere allo stato disoccupata ed alla ricerca di un nuovo impiego;
di vivere in immobile gravato da mutuo, rimborsato integralmente dal di lei marito;
che la compagna di non era disoccupata ed anzi, pur avendo chiuso il centro estetico, continuava Pt_2
a lavorare fornendo servizi estetici a casa;
concludeva domandando il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, che fosse posto in capo al padre a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma mensile di euro 350,00 oltre al 100% dell'Assegno Unico a favore della madre;
in subordine chiedeva la conferma del contributo al mantenimento in essere pari ad euro 275,00 oltre al 60% delle spese straordinarie, con percezione da parte della madre del 100% dell'AU.
All'udienza del 23.10.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
DANTE DETOMA: vivo a Cinisello Balsamo, in una casa di mia moglie, gravata da mutuo di euro Pt_1
460 euro mensili, vivo con mia moglie e i nostri due figli, mia moglie faceva lo smalto alla resistente e a sua mamma e sua sorella, a 10 euro, solo per aiutarmi. Io lavoro per ATM come guardia giurata, con reddito mensile di euro 1600, prendo Per assegno unico di euro 500 che comprende il 50% di . Ho finanziamenti per 250, 79 e 118 euro mensili. Il rapporto Per con è sempre stato bellissimo, ma mi ha bloccato da un anno sul telefono e non so perché, la signora mi è contro, una volta che l'ho presa a scuola e mi ha detto che avrebbe chiamato i Carabinieri. CP_1 vivo a Cinisello Balsamo, in una casa di mia proprietà gravata da mutuo di euro Email_1 Per 620 mensili, vivo con mio marito, , i due figli che ho avuto da mio marito, nel fine settimana ci raggiungono i due figli che mio marito ha avuto da precedente relazione per i quali mio marito versa euro 600 mensili. Mio marito è meccanico, con reddito mensile di euro 2000/2500 euro al mese, non è fisso perché è un'attività sua. Io sto cercando lavoro, ho finito la NASPI. Prima facevo la segretaria. Prendo assegno unico di euro 112, 115 e 210 per i miei tre figli. propone di versare alla signora l'assegno unico al 100% (euro 120 per la suo quota) oltre ad euro 100 di Pt_2 contributo al mantenimento, tenuto conto del suo reddito e dei suoi impegni mensili.
Il legale della resistente evidenzia che l'importo versato sarebbe minore dell'attuale (220 in luogo di euro 275), la signora potrebbe arrivare a 220 di contributo al mantenimento e 120 per assegno unico, in tutto 340 mensili.
*******
-Occorre preliminarmente rilevare che la costituzione della resistente risulta tardiva avendo la stessa depositato la comparsa in data 24.9.2025; ciò non determina tuttavia decadenze in capo alla stessa, vertendo le domande proposte in materia di diritti indisponibili.
Nel resto, il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 710 c.p.c. e articolo 9 l.
898/1970 Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in
Pagina 3 che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale.
La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento di modifica.
Nel caso di specie, entrambe le parti hanno omesso di provare le rispettive condizioni economiche all'epoca dei precedenti accordi, in base ai quali il padre avrebbe dovuto contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento della somma mensile di euro 275,00 oltre al 60% delle spese straordinarie.
Tale importo rivalutato in base agli indici Istat corrisponde attualmente ad euro 331,38; non risulta tuttavia che abbia mai corrisposto l'importo rivalutato. CP_2
Il ricorrente promuove il presente giudizio al fine di ottenere una riduzione del contributo dallo stesso Per_ dovuto per il mantenimento della figlia dichiarando il peggioramento della situazione economica del nuovo nucleo familiare;
in particolare egli ha contratto matrimonio con dalla quale ha, Per_3 inoltre, avuto due figli (20.12.2016) e (21.5.2019); successivamente nell'anno 2019 Per_4 Per_5 [...] ha cessato la propria attività di estetista in proprio. Per_3
Il ricorrente lavora per ATM e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito netto mensile di circa euro 2.006,30 su 12 mensilità.
Vive in casa di proprietà gravata da mutuo di euro 460 mensili con la compagna e i due figli avuti da tale unione.
Allega finanziamenti di euro 250, 79 e 118 euro mensili. Per_ Percepisce assegno unico di euro 500 di cui 120 per
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) ed il mutuo la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 973 senza considerare Per_ l'assegno unico per . La compagna per età, condizione personale e pregresse esperienze appare dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle il reperimento di fonti di reddito utili a contribuire al mantenimento del nucleo familiare;
in tale senso, le istanze istruttorie articolate dalla resistente sul punto non sono rilevanti ai fini del decidere.
Quando alla situazione economica di parte resistente, ella lavorava precedentemente presso l'attività del marito;
nell'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito annuo lordo di euro 18.267,00 corrispondente a circa euro 1.356,75 su dodici mensilità; ha percepito sino ad aprile 2025 NASPI ed allega di essere attualmente disoccupata.
Ella vive con il marito, meccanico con reddito mensile allegato di euro 2500, in abitazione di proprietà gravata da mutuo di euro 600; secondo le allegazioni, l'uomo verserebbe euro 600 a titolo di mantenimento per i due figli avuti da precedente unione.
La resistente percepisce euro 118 e 220 di assegno unico per i due figli minori nati nel 2019 e nel 2022; considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze e l'assegno unico dei due figli minori, la resistente ha una disponibilità mensile residua negativa per euro 162.
Pagina 4 Anche per età, condizione personale e pregresse esperienze appare dotata di piena ed CP_1 integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle il reperimento di attività lavorativa utile al mantenimento proprio e dei figli.
Quanto al marito, considerato il mutuo e il mantenimento dei figli, egli ha una disponibilità residua di euro 800.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ.,
20.1.2012, n. 785; Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ.,
28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ., 10.11.2011, n. 367);
Considerato, altresì, che la mancata frequentazione fra il genitore e il figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell'obbligo economico (cfr. Cass. Civ., 30.1.2019, n.
2735).
Si osserva in ogni caso che la complessiva condizione economica del nucleo del ricorrente appare meno florida di quella del nucleo della resistente: è lavoratore dipendente presso ATM, con scarse CP_2 prospettive di carriera;
la compagna ha dovuto cessare l'attività in proprio di estetista ed al più effettua piccoli lavori onicologici a domicilio.
Di contro, il marito della resistente ha un'attività in proprio dove era anche impiegata la moglie;
la sua condizione economica appare florida, anche considerata l'entità del contributo al mantenimento che versa ai figli nati da precedente unione.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., deve essere determinato come in dispositivo quanto il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia;
l'importo dell'assegno unico verrà percepito al 100% dalla resistente, che sopporta i maggiori oneri di Per_ mantenimento per attesa l'attuale interruzione dei rapporti padre- figlia.
La natura e l'esito del giudizio determinano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede: I. Con decorrenza ottobre 2025 determina in euro 150 mensili l'importo del contributo al Per_ mantenimento di dovuto dal ricorrente alla resistente (somma soggetta a rivalutazione
ISTAT, prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Monza;
II. Con decorrenza ottobre 2025 dispone che la resistente percepisca il 100% dell'assegno Per_ unico per III. Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025 Il Giudice est. Il Presidente Claudia Bonomi Carmen Arcellaschi
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2502/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.1.1988, con l'Avvocato Luigi Diani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Sesto San
Giovanni, Viale Gramsci n. 212, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.6.1992, con l'Avvocato Simona Pisana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Via
Mascheroni n. 26, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente
Preso atto della modifica in senso negativo dell'attuale situazione economica del signor Parte_1 Per_ ridurre l'assegno di mantenimento previsto a carico dello stesso a favore della figlia nella
[...] minor somma di euro 125 mensili tenuto conto dell'attuale capacità reddituale del ricorrente stesso.
Sempre in modifica die provvedimenti assunti in data 9.2.2017 tra le parti porre a carico dei genitori il Per_ pagamento delle spese straordinarie a favore della figlia nella misura del 50% ciascuno.
Per la resistente
IN VIA PRINCIPALE Respingere il ricorso ex art. 473 bis c.p.c. e le domande ivi formulate poiché illegittime, inammissibili ed infondate per i motivi sopra esposti.
IN VIA RICONVENZIONALE Disporre che il sig. versi alla sig.ra Controparte_2
entro il 30 di ogni mese, la somma di € 350,00 a titolo di assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della figlia oltre all'aumento ISTAT come per legge Persona_2
Disporre che l'Assegno Unico Universale sia riconosciuto interamente ed esclusivamente in capo alla resistente Confermare le restanti condizioni oggi oggetto di causa.
IN SUBORDINE Qualora il Giudice non disponga l'aumento dell'assegno di mantenimento così come richiesto in via principale, si chiede di confermare l'importo oggi dovuto mensilmente a titolo di assegno di mantenimento pari ad € 275,00, in forza delle condizioni di cui al decreto di accoglimento del 20.02.2017. Si chiede, altresì che il Tribunale disponga che l'Assegno Unico Universale corrisposto dall'INPS venga percepito interamente dalla sig.ra oltre al versamento in Controparte_1 misura pari al 60% delle spese extra assegno, come da decreto di accoglimento del 20.02.2017 e secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Monza.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver intrattenuto relazione Controparte_2 Per more uxorio con dalla quale nasceva (2.12.2010); che adiva il Tribunale di CP_1 CP_1
Monza per disciplinare i rapporti tra le parti;
che il procedimento si concludeva con decreto definitivo Per_ del 9.2.2017, nel quale si prevedeva affidamento condiviso di con collocamento presso la madre;
disciplina del diritto di visita paterno;
determinazione in capo al padre quale contributo al mantenimento della somma mensile di euro 275,00 oltre al rimborso del 60% delle spese straordinarie;
esponeva che propria situazione economica era peggiorata;
che in particolare egli aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione erano nati (20.12.2016) e Persona_3 Per_4 Per_5
(21.5.2019); che era titolare sino ad inizio 2019 di un'attività in proprio, ormai cessata e Per_3 dunque di dover provvedere da solo al mantenimento dell'intero nucleo familiare;
di lavorare come dipendente ATM con reddito mensile di euro 1.650; che di contro l'odierna resistente aveva migliorato la propria situazione economica, avendo contratto matrimonio con , titolare di Persona_6 un'officina meccanica;
domandava la riduzione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento Per_ della figlia ad euro 125,00 mensili oltre al 50% dell'Assegno Unico.
In data 24.9.2025 si costituiva la resistente, la quale esponeva di aver contratto matrimonio in data
19.5.2024 con;
che dalla loro relazione erano nati (24.6.2019) e Persona_6 Per_7 Per_8
Pagina 2 (12.6.2022); che da circa un anno aveva interrotto ogni rapporto con la figlia e da circa cinque Pt_2 anni non trascorreva vacanze con la stessa;
che il padre percepiva il 50% dell'Assegno Unico per la Per_ figlia che anche la propria situazione economica era peggiorata, essendo stata licenziata ad aprile
2023; di aver percepito sino ad aprile 2025 NASPI;
di essere allo stato disoccupata ed alla ricerca di un nuovo impiego;
di vivere in immobile gravato da mutuo, rimborsato integralmente dal di lei marito;
che la compagna di non era disoccupata ed anzi, pur avendo chiuso il centro estetico, continuava Pt_2
a lavorare fornendo servizi estetici a casa;
concludeva domandando il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, che fosse posto in capo al padre a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma mensile di euro 350,00 oltre al 100% dell'Assegno Unico a favore della madre;
in subordine chiedeva la conferma del contributo al mantenimento in essere pari ad euro 275,00 oltre al 60% delle spese straordinarie, con percezione da parte della madre del 100% dell'AU.
All'udienza del 23.10.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
DANTE DETOMA: vivo a Cinisello Balsamo, in una casa di mia moglie, gravata da mutuo di euro Pt_1
460 euro mensili, vivo con mia moglie e i nostri due figli, mia moglie faceva lo smalto alla resistente e a sua mamma e sua sorella, a 10 euro, solo per aiutarmi. Io lavoro per ATM come guardia giurata, con reddito mensile di euro 1600, prendo Per assegno unico di euro 500 che comprende il 50% di . Ho finanziamenti per 250, 79 e 118 euro mensili. Il rapporto Per con è sempre stato bellissimo, ma mi ha bloccato da un anno sul telefono e non so perché, la signora mi è contro, una volta che l'ho presa a scuola e mi ha detto che avrebbe chiamato i Carabinieri. CP_1 vivo a Cinisello Balsamo, in una casa di mia proprietà gravata da mutuo di euro Email_1 Per 620 mensili, vivo con mio marito, , i due figli che ho avuto da mio marito, nel fine settimana ci raggiungono i due figli che mio marito ha avuto da precedente relazione per i quali mio marito versa euro 600 mensili. Mio marito è meccanico, con reddito mensile di euro 2000/2500 euro al mese, non è fisso perché è un'attività sua. Io sto cercando lavoro, ho finito la NASPI. Prima facevo la segretaria. Prendo assegno unico di euro 112, 115 e 210 per i miei tre figli. propone di versare alla signora l'assegno unico al 100% (euro 120 per la suo quota) oltre ad euro 100 di Pt_2 contributo al mantenimento, tenuto conto del suo reddito e dei suoi impegni mensili.
Il legale della resistente evidenzia che l'importo versato sarebbe minore dell'attuale (220 in luogo di euro 275), la signora potrebbe arrivare a 220 di contributo al mantenimento e 120 per assegno unico, in tutto 340 mensili.
*******
-Occorre preliminarmente rilevare che la costituzione della resistente risulta tardiva avendo la stessa depositato la comparsa in data 24.9.2025; ciò non determina tuttavia decadenze in capo alla stessa, vertendo le domande proposte in materia di diritti indisponibili.
Nel resto, il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 710 c.p.c. e articolo 9 l.
898/1970 Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in
Pagina 3 che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale.
La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento di modifica.
Nel caso di specie, entrambe le parti hanno omesso di provare le rispettive condizioni economiche all'epoca dei precedenti accordi, in base ai quali il padre avrebbe dovuto contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento della somma mensile di euro 275,00 oltre al 60% delle spese straordinarie.
Tale importo rivalutato in base agli indici Istat corrisponde attualmente ad euro 331,38; non risulta tuttavia che abbia mai corrisposto l'importo rivalutato. CP_2
Il ricorrente promuove il presente giudizio al fine di ottenere una riduzione del contributo dallo stesso Per_ dovuto per il mantenimento della figlia dichiarando il peggioramento della situazione economica del nuovo nucleo familiare;
in particolare egli ha contratto matrimonio con dalla quale ha, Per_3 inoltre, avuto due figli (20.12.2016) e (21.5.2019); successivamente nell'anno 2019 Per_4 Per_5 [...] ha cessato la propria attività di estetista in proprio. Per_3
Il ricorrente lavora per ATM e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito netto mensile di circa euro 2.006,30 su 12 mensilità.
Vive in casa di proprietà gravata da mutuo di euro 460 mensili con la compagna e i due figli avuti da tale unione.
Allega finanziamenti di euro 250, 79 e 118 euro mensili. Per_ Percepisce assegno unico di euro 500 di cui 120 per
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) ed il mutuo la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 973 senza considerare Per_ l'assegno unico per . La compagna per età, condizione personale e pregresse esperienze appare dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle il reperimento di fonti di reddito utili a contribuire al mantenimento del nucleo familiare;
in tale senso, le istanze istruttorie articolate dalla resistente sul punto non sono rilevanti ai fini del decidere.
Quando alla situazione economica di parte resistente, ella lavorava precedentemente presso l'attività del marito;
nell'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito annuo lordo di euro 18.267,00 corrispondente a circa euro 1.356,75 su dodici mensilità; ha percepito sino ad aprile 2025 NASPI ed allega di essere attualmente disoccupata.
Ella vive con il marito, meccanico con reddito mensile allegato di euro 2500, in abitazione di proprietà gravata da mutuo di euro 600; secondo le allegazioni, l'uomo verserebbe euro 600 a titolo di mantenimento per i due figli avuti da precedente unione.
La resistente percepisce euro 118 e 220 di assegno unico per i due figli minori nati nel 2019 e nel 2022; considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze e l'assegno unico dei due figli minori, la resistente ha una disponibilità mensile residua negativa per euro 162.
Pagina 4 Anche per età, condizione personale e pregresse esperienze appare dotata di piena ed CP_1 integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle il reperimento di attività lavorativa utile al mantenimento proprio e dei figli.
Quanto al marito, considerato il mutuo e il mantenimento dei figli, egli ha una disponibilità residua di euro 800.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ.,
20.1.2012, n. 785; Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ.,
28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ., 10.11.2011, n. 367);
Considerato, altresì, che la mancata frequentazione fra il genitore e il figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell'obbligo economico (cfr. Cass. Civ., 30.1.2019, n.
2735).
Si osserva in ogni caso che la complessiva condizione economica del nucleo del ricorrente appare meno florida di quella del nucleo della resistente: è lavoratore dipendente presso ATM, con scarse CP_2 prospettive di carriera;
la compagna ha dovuto cessare l'attività in proprio di estetista ed al più effettua piccoli lavori onicologici a domicilio.
Di contro, il marito della resistente ha un'attività in proprio dove era anche impiegata la moglie;
la sua condizione economica appare florida, anche considerata l'entità del contributo al mantenimento che versa ai figli nati da precedente unione.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., deve essere determinato come in dispositivo quanto il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia;
l'importo dell'assegno unico verrà percepito al 100% dalla resistente, che sopporta i maggiori oneri di Per_ mantenimento per attesa l'attuale interruzione dei rapporti padre- figlia.
La natura e l'esito del giudizio determinano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede: I. Con decorrenza ottobre 2025 determina in euro 150 mensili l'importo del contributo al Per_ mantenimento di dovuto dal ricorrente alla resistente (somma soggetta a rivalutazione
ISTAT, prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Monza;
II. Con decorrenza ottobre 2025 dispone che la resistente percepisca il 100% dell'assegno Per_ unico per III. Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025 Il Giudice est. Il Presidente Claudia Bonomi Carmen Arcellaschi
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