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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3373/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022515852000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022515852000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Fatto e Diritto Ricorrente_1a) Con ricorso n. 3373/2025 parte ricorrente , , impugnava l'atto meglio descritto in epigrafe. Si costituiva il Comune di Monreale, il quale chiedeva il rigetto del ricorso. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. b) la parte ricorrente, impugna l'intimazione di pagamento n. 29620255902251582000 notificata in data 05.07.2025 col quale l'ente della Riscossione chiede il pagamento dell'IMU per gli anni d'imposta 2016 e 2017 nell'importo di € 1.324,00. c) Viene dedotta la illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione e decadenza del tributo in questione, l'omessa motivazione e l'esonero dal pagamento del tributo perché inerente ad abitazione principale In proposito, l'Ente Territoriale ha prodotto gli atti prodromici all'odierno atto impugnato , ossia l'avviso di accertamento n. 20160002385 anno d'imposta 2016 notificato regolarmente in data 05.02.2021 e l'avviso di accertamento n. 20170002372 notificato regolarmente in data 04.02.2021. d) Il motivo relativo alla prescrizione e decadenza della pretesa impositiva , è da ritenersi infondato, posto che la notifica degli atti prodromici ha interrotto la prescrizione , tenuto conto che in data 05.07.2025 è stato notificato l'atto impugnato, ossia entro il termine quinquennale . e) l'atto impugnato è stata adeguatamente motivato , consentendo al contribuente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria. f) con riferimento al motivo relativo all'esenzione perché l'immobile cui inerisce il tributo è abitazione principale della ricorrente, tale doglianza doveva essere sollevata avverso l'atto prodromico. e) Il ricorso va pertanto rigettato . Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore degli Enti costituiti che si liquidano, per ciascuno di essi, in complessive euro 350,00 oltre accessori se dovuti.
Palermo lì 06.02.2026. Il Giudice Monocratico
Dott. Agostino Cisca
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3373/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022515852000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022515852000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Fatto e Diritto Ricorrente_1a) Con ricorso n. 3373/2025 parte ricorrente , , impugnava l'atto meglio descritto in epigrafe. Si costituiva il Comune di Monreale, il quale chiedeva il rigetto del ricorso. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. b) la parte ricorrente, impugna l'intimazione di pagamento n. 29620255902251582000 notificata in data 05.07.2025 col quale l'ente della Riscossione chiede il pagamento dell'IMU per gli anni d'imposta 2016 e 2017 nell'importo di € 1.324,00. c) Viene dedotta la illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione e decadenza del tributo in questione, l'omessa motivazione e l'esonero dal pagamento del tributo perché inerente ad abitazione principale In proposito, l'Ente Territoriale ha prodotto gli atti prodromici all'odierno atto impugnato , ossia l'avviso di accertamento n. 20160002385 anno d'imposta 2016 notificato regolarmente in data 05.02.2021 e l'avviso di accertamento n. 20170002372 notificato regolarmente in data 04.02.2021. d) Il motivo relativo alla prescrizione e decadenza della pretesa impositiva , è da ritenersi infondato, posto che la notifica degli atti prodromici ha interrotto la prescrizione , tenuto conto che in data 05.07.2025 è stato notificato l'atto impugnato, ossia entro il termine quinquennale . e) l'atto impugnato è stata adeguatamente motivato , consentendo al contribuente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria. f) con riferimento al motivo relativo all'esenzione perché l'immobile cui inerisce il tributo è abitazione principale della ricorrente, tale doglianza doveva essere sollevata avverso l'atto prodromico. e) Il ricorso va pertanto rigettato . Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore degli Enti costituiti che si liquidano, per ciascuno di essi, in complessive euro 350,00 oltre accessori se dovuti.
Palermo lì 06.02.2026. Il Giudice Monocratico
Dott. Agostino Cisca