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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/09/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 607/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice Monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 607 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
- c.f. - nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Maida, via G. Matteotti, n. 29, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Lamezia Terme, via Garibaldi, n. 49 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura al telefax n. 0968.23703 e/o all'indirizzo PEC
Email_1
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 11 settembre 2025 in previsione dell'udienza cartolare del 16 settembre 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 29/05/202, l'avv. – rappresentato e difeso Parte_1 da sé medesimo ed agendo nei riguardi del , per come a sua volta rappresentato, Controparte_1 difeso e domiciliato - proponeva ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione in materia di giustizia, emesso in data 7 maggio 2025, depositato in cancelleria il successivo 8 maggio 2025, notificato in pari data, emesso nel proc. pen. R.G.T.138/23, RGNR 1804/2021 Mod. 21 a carico di dal Tribunale Parte_2 penale monocratico di Lamezia Terme, nella persona della Dott.sa AGOSTI (vedi documentazione allegata in atti).
In punto di fatto, con istanza datata 26 febbraio 2025 (vedi doc. 1, richiesta protocollata SIAMM con allegati), lo stesso ricorrente, nella sua qualità di difensore d'ufficio del citato nel proc. pec. n. Parte_2
1804/2021 RGNR Mod. 21 - 138/23 RGT, esponeva:
1 1) di avere svolto, per l'appunto, attività di difensore d'ufficio nel citato procedimento, consistita - quanto alla fase di indagine - nello studio ed esame del fascicolo, nell'inoltrare raccomandata informativa del 16 maggio
2022 e nel presentare opposizione a decreto penale di condanna, mentre - quanto alla fase dibattimentale – la detta attività professionale e processuale, era consistita nel presenziare, anche a mezzo delegato, alle udienze del 17 maggio 2023 e del 24 gennaio 2024, nel formulare le richieste istruttorie, procedere all'escussione del teste e nella conseguente e relativa discussione;
Tes_1
2) che l'attività svolta aveva avuto esito positivo, essendosi conclusa con l'assoluzione dell'imputato, ma che
– nonostante ciò - il Sig. non aveva inteso provvedere al pagamento delle competenze;
Parte_2
3) di aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo RG 1970/2024 Giudice di Pace di Lamezia Terme, versando
- al fine di ottenere parere di congruità sui propri onorari al competente Consiglio dell'Ordine - la somma di €
282,30 e di aver ottenuto ingiunzione n. 594/2024 al pagamento della somma di 5.730,58 per l'attività svolta quale difensore d'ufficio, maggiorata dalle spese di procedura, liquidate in € 600,00 oltre accessori;
4) che ricorso e decreto venivano regolarmente notificati, non veniva spiegata opposizione, il decreto veniva reso esecutivo, veniva notificato atto di precetto e – infine - si procedeva a pignoramento mobiliare, anche se persino detta procedura non era andata a buon fine;
5) che il ricorrente aveva così inutilmente esperito le procedure finalizzate al recupero del proprio credito professionale ed aveva – pertanto - diritto alla liquidazione dei compensi a norma degli artt. 82 e 116 DPR
115/2002.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale di Lamezia Terme procedesse alla liquidazione dei compensi a lui spettanti per l'attività professionale svolta in favore del Sig. e la successiva attività di Parte_2 recupero credito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 82 e 116 DPR 115/2002, nell'importo di 4.439,97, comprensivo di rimborso spese vive, oltre accessori di legge o in quello diverso ritenuto di giustizia ed equità.
Con il decreto opposto il Tribunale di Lamezia Terme:
a) si dichiarava incompetente in merito all'attività svolta in fase di indagine poiché a suo avviso a norma dell'art. 83 DPR 115 del 2002 la competenza spetterebbe ad altro Giudice;
b) si atteneva rigidamente ai minimi tariffari per l'attività svolta in fase dibattimentale, riconoscendo il solo importo di € 1.008,67, maggiorato di accessori;
c) riconosceva – infine – solo l'ulteriore somma di € 282,80 a titolo di rimborso spese sostenute nella procedura monitoria.
Evidenziava – allora – che il provvedimento impugnato doveva ritenersi evidentemente erroneo ed ingiusto per i seguenti motivi di diritto.
In primo luogo, sussisteva – a suo modo di vedere – la 1) VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI
ARTT. 83 E 116 DPR 115 del 2002 – IL GIUDICE AVREBBE DOVUTO LIQUIDARE I COMPENSI PER L'ATTIVITA'
SVOLTA IN FASE DI INDAGINE
La norma citata dal Tribunale di Lamezia Terme, lungi dal disporre la sua incompetenza in merito alla richiesta di cui si discute, statuiva - viceversa, a suo modo di vedere - il suo pieno potere di procedere alla liquidazione dei compensi anche per l'attività svolta in fase di indagine.
L'art. 83 del DPR 115 del 2002, al comma 2°, prevedeva – infatti – che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità
2 giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”
Nel caso in esame, in cui al Tribunale era stata presentata la richiesta di liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio allorché - come riconosciuto nel provvedimento impugnato - dopo la definizione del giudizio di merito, era stata acclarata la sussistenza del presupposto di cui all'art. 116 DPR 115 del 2002
(ovvero l'inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti, come da verbale negativo di pignoramento del 18 febbraio 2025; vedi in atti), il Giudice adito avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei compensi anche per la fase antecedente, ragion per cui chiedeva che - in riforma del provvedimento impugnato – si procedesse alla liquidazione dei compensi spettanti anche per la fase di indagine, tutto ciò, del resto, in conformità all'orientamento fissato dalla Suprema Corte, Cassazione civile sez. VI - 22/01/2018, n.
1470, ribadito dall'ordinanza emessa nel proc. RG CASS 6618 del 2021 allegata a sostegno in atti, in virtù della quale la natura giuridica del procedimento di opposizione, come delineata dalla Legge n. 319 del 1980, art. 4
e seguenti, è rimasta immodificata nelle sopravvenute discipline di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 D.Lgs. 150 del 2011 e – pertanto - il ricorso avverso la liquidazione del compenso non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso autonomo, riguardante la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso e – quindi - l'esistenza stessa di diritti soggettivi patrimoniali di natura civilistica, al cui interno il Giudice adito ha il potere/dovere di procedere alla liquidazione verificando la correttezza dei criteri adottati - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
In merito al quantum, insisteva nella richiesta formulata con l'istanza del 26 febbraio 2025, invocando la liquidazione sulla base dei parametri medi e non di quelli minimi, tenuto conto della duplice valutazione di congruità resa, oltre che dall'Ordine di appartenenza, anche dal Giudice civile in sede di concessione di Decreto
Ingiuntivo n. 594/2024, non opposto e reso esecutivo, recependo il seguente prospetto:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 720,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.530,00
Ridotto di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02
€ 1.020,00, oltre accessori di legge.
Eccepiva – altresì, appunto – la: 2) VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ART. 82 E 116 DPR 115
DEL 2002 ART 12 DM 55 DEL 2014.
Nel liquidare i compensi per l'attività svolta in fase dibattimentale il Tribunale di Lamezia Terme ha sostenuto testualmente “considerato, ancora, che il compenso è liquidato per fasi sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al DM 55 del 2014” e a tale erroneo principio si è rigorosamente attenuto, mantenendosi ai minimi tariffari per ciascuna delle voci di compenso riconosciute (vedi, testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Aggiungeva e ribadiva che la suddetta affermazione non trovava conforto in alcuna disposizione legislativa;
al contrario, secondo l'art. 82 del DPR 115 del 2002, la liquidazione va operata “osservando la tariffa
3 professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (vedi, come già premesso, il contenuto del ricorso in atti).
Anche per l'attività svolta nella fase di merito era stata preventivamente operata una duplice valutazione di congruità della somma richiesta con l'istanza del 26 febbraio 2025, rigorosamente aderente ai parametri medi, da parte sia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme sia del Giudice di Pace di Lamezia Terme, recepita nel Decreto Ingiuntivo n. 594/2024, non opposto ed avente autorità di giudicato civile.
Ciononostante, il Tribunale di Lamezia Terme si era discostato dal detto orientamento, sul presupposto della
“facile risoluzione” della controversia;
criterio a suo dire assolutamente incongruo, dato che il giudicante aveva ritenuto di avvalersi del termine di 90 giorni di cui all'art. 544 c. 3 per il deposito della motivazione, dimostrando così di ritenerne che la stesura “particolarmente complessa” e tanto più che il giudizio penale aveva richiesto
- oltre ad un'attenta lettura di una nuova normativa, quale quella sul reddito di cittadinanza, DL 28.1.2019. n.
4 e succ. modifiche, in continua evoluzione per effetto anche delle Sentenze sopravvenute in corso di causa, in particolare quella della CGUE del 29 luglio 2024 sulle cause c-112-22 e 223-22 – anche la ricostruzione in fatto delle modalità di presentazione telematica della domanda, che aveva condotto alla pronuncia assolutoria dell'imputato.
Considerato, poi, che il principale parametro cui aveva dato rilievo l'art. 82 del DPR 115 del 2002 era proprio l'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, il Tribunale - in mancanza di validi argomenti di segno contrario - avrebbe dovuto attenersi ai parametri medi già ritenuti congrui dall'Ordine di appartenenza e dal Giudice civile e concludeva affinchè – anche per la fase dibattimentale – si tenesse conto dei parametri medi come da prospetto, ovvero:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 1.134,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.418,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.025,00
Ridotto di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02 € 2.016,67, oltre accessori di legge, con una differenza di €
1.008,00 rispetto a quello riconosciuto nel provvedimento impugnato.
Infine, eccepiva anche la 3) VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DALL'ART 116 DPR 115 DEL 2002 – Il GIUDICE
AVREBBE DOVUTO RICONOSCERE ANCHE LE COMPETENZE PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE FINALIZZATA
Nonostante nell'istanza del 26 febbraio 2025 fosse stato fatto espressamente presente al punto H) che “il difensore ha diritto, altresì, al rimborso con il decreto di pagamento dei costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, relativi all'attività professionale svolta per recuperare il proprio credito, atteso che la stessa costituisce un passaggio obbligato per potere richiedere la liquidazione stessa”, il Tribunale aveva ritenuto di riconoscere il solo diritto al rimborso delle spese vive, correttamente quantificate in € 282,80, nulla riconoscendo per le competenze, immotivatamente disattendendo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito con la pronuncia della sez. II, 07/02/2024, (ud. 24/01/2024, dep. 07/02/2024), n. 3480, secondo cui si deve “dare continuità all'indirizzo consolidatosi e di cui sono espressione già Cass. Sez. 2 17-11-2011 n.
24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6-2 20-12-2011 n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi
4 maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2 19-12-2017n.
30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n. 22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006,
Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n. 23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato (vedi giurisprudenza citata a sostegno, in atti).
Dunque, per le ragioni addotte dalla Suprema Corte, sussisteva il pieno diritto dell'istante a vedersi riconosciuta la liquidazione anche delle competenze professionali per l'attività finalizzata al recupero credito come prospettate nell'istanza del 26 febbraio 2025, ossia: per la fase monitoria, in relazione alla quale appare opportuno attenersi alla liquidazione del Giudice di Pace di Lamezia Terme contenuta nel Decreto Ingiuntivo n. 594/2024, € 600,00 oltre accessori;
per l'atto di precetto, valore tabellare di € 236,00 oltre accessori;
per l'atto di pignoramento la richiesta è stata limitata alla sola fase di studio dell'esecuzione mobiliare, al valore minimo, € 276,00 oltre accessori;
l'ammontare complessivo è, quindi, di € 1.112,00 oltre accessori di legge.
Ne consegue il diritto alla liquidazione del complessivo importo di € 4.430,47, come opportunamente determinato, di cui € 4.147,67 per competenze - indagini 1.020,00 + merito 2.016,67 + esecuzione 1.112,00, ma ridotto di € 1,00 poiché così quantificato per errore di calcolo nella richiesta del 26 febbraio 2025 - ed €
282,80 per rimborso spese vive, come correttamente quantificate nel provvedimento impugnato, oltre accessori di legge o del minore importo ritenuto di giustizia ed equità, comunque sensibilmente superiore a quello riconosciuto nel decreto impugnato;
il tutto con vittoria delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, così infine concludendo nei termini di cui in premessa.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva pertanto contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
- esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 11 settembre 2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa venga trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
- esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, tratteneva effettivamente la causa in decisione.
5 DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va dunque accolto per quanto di ragione nei termini che ci si accinge a spiegare ed illustrare.
Deve intanto premettersi - in senso assoluto e generale – che appare congrua e del tutto condivisibile l'argomentazione adottata dal Giudice Penale Monocratico, nel momento in cui ha inteso liquidare le competenze oggetto del decreto di pagamento impugnato (limitatamente alla fase dibattimentale), alla luce dei valori tariffari minimi e non di quelli medi come invece differentemente richiesto;
tale decisione, nonostante debba prendersi atto del fatto che il giudice abbia inteso avvalersi, per la stesura della motivazione del termine lungo di giorno novanta per il deposito (assai spesso una vivace prassi procedurale organizzativa, finalizzata allo scaglionamento dei depositi motivazionali, piuttosto che una reale esigenza di necessario approfondimento ed analisi) appare congrua, ove si tenga conto del numero delle udienze (appena due;
vedi documentazione in atti) e della sostanziale non particolare difficoltà della decisione, all'epoca dei fatti oggetto di prassi applicativa più che radicate;
ne consegue che la liquidazione per come adottata per la fase dibattimentale di riferimento nella misura complessiva di € 1.008,67 (valori minimi per la fase dibattimentale;
riconoscimento delle fasi di studio, istruttoria e decisionale;
infime riduzione di 1/3 per affetto dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato ex art. 106 bis del DPR n. 115 del 2002), appare adeguata e va pertanto confermata.
Ciò posto, la parte ricorrente ha altresì invocato la liquidazione della fase antecedente delle indagini preliminari
– sempre sulla base dei valori medi, liquidazione denegata per incompetenza dal giudice penale – e le spese afferenti alla procedura infruttuosa di recupero del credito, necessaria per la richiesta in oggetto.
Nella specie, il ricorrente ha invocato l'applicazione del seguente principio di diritto, ex art. 83, comma 2: del
DPR n. 115 del 2002, in virtù del quale La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”
È palese che detto principio - in applicazione del quale la competenza a decidere sarebbe del giudice che ha emesso il provvedimento definitorio finale – non si applica alla controversia de quo, atteso che la diminuzione del compenso non deriva da una formale ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, ma dalla qualità stessa di difensore d'ufficio del richiedente, con la conseguenza che la competenza a decidere sulla fase in oggetto appare senza dubbio appartenente al GIP, consentendo di ritenere in tal modo corretta la dichiarazione di formale incompetenza nella specie adottata.
Va invece accolta la richiesta di riconoscimento delle spese afferenti alle fasi pregresse finalizzate ad attestare l'infruttuosa attivazione per il riconoscimento del credito, nei limiti della richiesta e nella misura pari ad €
1.112,00, così determinata: Recupero credito Fase monitoria € 600,00 come da liquidazione del Giudice di
Pace di Lamezia Terme Precetto € 236,00 come da valori tabellari Pignoramento - sola fase studio esecuzione mobiliare, valore minimo 276,00: Totale complessivo € 1.112,00, in tal senso modificando il decreto impugnato.
6 La natura della controversia, la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistenti, il parziale accoglimento della domanda, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso dal Tribunale Penale Monocratico di Lamezia Terme, RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF – per spese di recupero dei crediti, nella Parte_1 C.F._1 misura complessiva pari ad € 1.112,00;
CONFERMA nel resto e quanto agli onorari lo stesso decreto di pagamento;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 16/09/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice Monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 607 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
- c.f. - nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Maida, via G. Matteotti, n. 29, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Lamezia Terme, via Garibaldi, n. 49 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura al telefax n. 0968.23703 e/o all'indirizzo PEC
Email_1
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 11 settembre 2025 in previsione dell'udienza cartolare del 16 settembre 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 29/05/202, l'avv. – rappresentato e difeso Parte_1 da sé medesimo ed agendo nei riguardi del , per come a sua volta rappresentato, Controparte_1 difeso e domiciliato - proponeva ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione in materia di giustizia, emesso in data 7 maggio 2025, depositato in cancelleria il successivo 8 maggio 2025, notificato in pari data, emesso nel proc. pen. R.G.T.138/23, RGNR 1804/2021 Mod. 21 a carico di dal Tribunale Parte_2 penale monocratico di Lamezia Terme, nella persona della Dott.sa AGOSTI (vedi documentazione allegata in atti).
In punto di fatto, con istanza datata 26 febbraio 2025 (vedi doc. 1, richiesta protocollata SIAMM con allegati), lo stesso ricorrente, nella sua qualità di difensore d'ufficio del citato nel proc. pec. n. Parte_2
1804/2021 RGNR Mod. 21 - 138/23 RGT, esponeva:
1 1) di avere svolto, per l'appunto, attività di difensore d'ufficio nel citato procedimento, consistita - quanto alla fase di indagine - nello studio ed esame del fascicolo, nell'inoltrare raccomandata informativa del 16 maggio
2022 e nel presentare opposizione a decreto penale di condanna, mentre - quanto alla fase dibattimentale – la detta attività professionale e processuale, era consistita nel presenziare, anche a mezzo delegato, alle udienze del 17 maggio 2023 e del 24 gennaio 2024, nel formulare le richieste istruttorie, procedere all'escussione del teste e nella conseguente e relativa discussione;
Tes_1
2) che l'attività svolta aveva avuto esito positivo, essendosi conclusa con l'assoluzione dell'imputato, ma che
– nonostante ciò - il Sig. non aveva inteso provvedere al pagamento delle competenze;
Parte_2
3) di aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo RG 1970/2024 Giudice di Pace di Lamezia Terme, versando
- al fine di ottenere parere di congruità sui propri onorari al competente Consiglio dell'Ordine - la somma di €
282,30 e di aver ottenuto ingiunzione n. 594/2024 al pagamento della somma di 5.730,58 per l'attività svolta quale difensore d'ufficio, maggiorata dalle spese di procedura, liquidate in € 600,00 oltre accessori;
4) che ricorso e decreto venivano regolarmente notificati, non veniva spiegata opposizione, il decreto veniva reso esecutivo, veniva notificato atto di precetto e – infine - si procedeva a pignoramento mobiliare, anche se persino detta procedura non era andata a buon fine;
5) che il ricorrente aveva così inutilmente esperito le procedure finalizzate al recupero del proprio credito professionale ed aveva – pertanto - diritto alla liquidazione dei compensi a norma degli artt. 82 e 116 DPR
115/2002.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale di Lamezia Terme procedesse alla liquidazione dei compensi a lui spettanti per l'attività professionale svolta in favore del Sig. e la successiva attività di Parte_2 recupero credito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 82 e 116 DPR 115/2002, nell'importo di 4.439,97, comprensivo di rimborso spese vive, oltre accessori di legge o in quello diverso ritenuto di giustizia ed equità.
Con il decreto opposto il Tribunale di Lamezia Terme:
a) si dichiarava incompetente in merito all'attività svolta in fase di indagine poiché a suo avviso a norma dell'art. 83 DPR 115 del 2002 la competenza spetterebbe ad altro Giudice;
b) si atteneva rigidamente ai minimi tariffari per l'attività svolta in fase dibattimentale, riconoscendo il solo importo di € 1.008,67, maggiorato di accessori;
c) riconosceva – infine – solo l'ulteriore somma di € 282,80 a titolo di rimborso spese sostenute nella procedura monitoria.
Evidenziava – allora – che il provvedimento impugnato doveva ritenersi evidentemente erroneo ed ingiusto per i seguenti motivi di diritto.
In primo luogo, sussisteva – a suo modo di vedere – la 1) VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI
ARTT. 83 E 116 DPR 115 del 2002 – IL GIUDICE AVREBBE DOVUTO LIQUIDARE I COMPENSI PER L'ATTIVITA'
SVOLTA IN FASE DI INDAGINE
La norma citata dal Tribunale di Lamezia Terme, lungi dal disporre la sua incompetenza in merito alla richiesta di cui si discute, statuiva - viceversa, a suo modo di vedere - il suo pieno potere di procedere alla liquidazione dei compensi anche per l'attività svolta in fase di indagine.
L'art. 83 del DPR 115 del 2002, al comma 2°, prevedeva – infatti – che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità
2 giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”
Nel caso in esame, in cui al Tribunale era stata presentata la richiesta di liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio allorché - come riconosciuto nel provvedimento impugnato - dopo la definizione del giudizio di merito, era stata acclarata la sussistenza del presupposto di cui all'art. 116 DPR 115 del 2002
(ovvero l'inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti, come da verbale negativo di pignoramento del 18 febbraio 2025; vedi in atti), il Giudice adito avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei compensi anche per la fase antecedente, ragion per cui chiedeva che - in riforma del provvedimento impugnato – si procedesse alla liquidazione dei compensi spettanti anche per la fase di indagine, tutto ciò, del resto, in conformità all'orientamento fissato dalla Suprema Corte, Cassazione civile sez. VI - 22/01/2018, n.
1470, ribadito dall'ordinanza emessa nel proc. RG CASS 6618 del 2021 allegata a sostegno in atti, in virtù della quale la natura giuridica del procedimento di opposizione, come delineata dalla Legge n. 319 del 1980, art. 4
e seguenti, è rimasta immodificata nelle sopravvenute discipline di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 D.Lgs. 150 del 2011 e – pertanto - il ricorso avverso la liquidazione del compenso non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso autonomo, riguardante la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso e – quindi - l'esistenza stessa di diritti soggettivi patrimoniali di natura civilistica, al cui interno il Giudice adito ha il potere/dovere di procedere alla liquidazione verificando la correttezza dei criteri adottati - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
In merito al quantum, insisteva nella richiesta formulata con l'istanza del 26 febbraio 2025, invocando la liquidazione sulla base dei parametri medi e non di quelli minimi, tenuto conto della duplice valutazione di congruità resa, oltre che dall'Ordine di appartenenza, anche dal Giudice civile in sede di concessione di Decreto
Ingiuntivo n. 594/2024, non opposto e reso esecutivo, recependo il seguente prospetto:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 720,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.530,00
Ridotto di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02
€ 1.020,00, oltre accessori di legge.
Eccepiva – altresì, appunto – la: 2) VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ART. 82 E 116 DPR 115
DEL 2002 ART 12 DM 55 DEL 2014.
Nel liquidare i compensi per l'attività svolta in fase dibattimentale il Tribunale di Lamezia Terme ha sostenuto testualmente “considerato, ancora, che il compenso è liquidato per fasi sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al DM 55 del 2014” e a tale erroneo principio si è rigorosamente attenuto, mantenendosi ai minimi tariffari per ciascuna delle voci di compenso riconosciute (vedi, testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Aggiungeva e ribadiva che la suddetta affermazione non trovava conforto in alcuna disposizione legislativa;
al contrario, secondo l'art. 82 del DPR 115 del 2002, la liquidazione va operata “osservando la tariffa
3 professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (vedi, come già premesso, il contenuto del ricorso in atti).
Anche per l'attività svolta nella fase di merito era stata preventivamente operata una duplice valutazione di congruità della somma richiesta con l'istanza del 26 febbraio 2025, rigorosamente aderente ai parametri medi, da parte sia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme sia del Giudice di Pace di Lamezia Terme, recepita nel Decreto Ingiuntivo n. 594/2024, non opposto ed avente autorità di giudicato civile.
Ciononostante, il Tribunale di Lamezia Terme si era discostato dal detto orientamento, sul presupposto della
“facile risoluzione” della controversia;
criterio a suo dire assolutamente incongruo, dato che il giudicante aveva ritenuto di avvalersi del termine di 90 giorni di cui all'art. 544 c. 3 per il deposito della motivazione, dimostrando così di ritenerne che la stesura “particolarmente complessa” e tanto più che il giudizio penale aveva richiesto
- oltre ad un'attenta lettura di una nuova normativa, quale quella sul reddito di cittadinanza, DL 28.1.2019. n.
4 e succ. modifiche, in continua evoluzione per effetto anche delle Sentenze sopravvenute in corso di causa, in particolare quella della CGUE del 29 luglio 2024 sulle cause c-112-22 e 223-22 – anche la ricostruzione in fatto delle modalità di presentazione telematica della domanda, che aveva condotto alla pronuncia assolutoria dell'imputato.
Considerato, poi, che il principale parametro cui aveva dato rilievo l'art. 82 del DPR 115 del 2002 era proprio l'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, il Tribunale - in mancanza di validi argomenti di segno contrario - avrebbe dovuto attenersi ai parametri medi già ritenuti congrui dall'Ordine di appartenenza e dal Giudice civile e concludeva affinchè – anche per la fase dibattimentale – si tenesse conto dei parametri medi come da prospetto, ovvero:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 1.134,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.418,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.025,00
Ridotto di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02 € 2.016,67, oltre accessori di legge, con una differenza di €
1.008,00 rispetto a quello riconosciuto nel provvedimento impugnato.
Infine, eccepiva anche la 3) VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DALL'ART 116 DPR 115 DEL 2002 – Il GIUDICE
AVREBBE DOVUTO RICONOSCERE ANCHE LE COMPETENZE PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE FINALIZZATA
Nonostante nell'istanza del 26 febbraio 2025 fosse stato fatto espressamente presente al punto H) che “il difensore ha diritto, altresì, al rimborso con il decreto di pagamento dei costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, relativi all'attività professionale svolta per recuperare il proprio credito, atteso che la stessa costituisce un passaggio obbligato per potere richiedere la liquidazione stessa”, il Tribunale aveva ritenuto di riconoscere il solo diritto al rimborso delle spese vive, correttamente quantificate in € 282,80, nulla riconoscendo per le competenze, immotivatamente disattendendo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito con la pronuncia della sez. II, 07/02/2024, (ud. 24/01/2024, dep. 07/02/2024), n. 3480, secondo cui si deve “dare continuità all'indirizzo consolidatosi e di cui sono espressione già Cass. Sez. 2 17-11-2011 n.
24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6-2 20-12-2011 n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi
4 maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2 19-12-2017n.
30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n. 22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006,
Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n. 23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato (vedi giurisprudenza citata a sostegno, in atti).
Dunque, per le ragioni addotte dalla Suprema Corte, sussisteva il pieno diritto dell'istante a vedersi riconosciuta la liquidazione anche delle competenze professionali per l'attività finalizzata al recupero credito come prospettate nell'istanza del 26 febbraio 2025, ossia: per la fase monitoria, in relazione alla quale appare opportuno attenersi alla liquidazione del Giudice di Pace di Lamezia Terme contenuta nel Decreto Ingiuntivo n. 594/2024, € 600,00 oltre accessori;
per l'atto di precetto, valore tabellare di € 236,00 oltre accessori;
per l'atto di pignoramento la richiesta è stata limitata alla sola fase di studio dell'esecuzione mobiliare, al valore minimo, € 276,00 oltre accessori;
l'ammontare complessivo è, quindi, di € 1.112,00 oltre accessori di legge.
Ne consegue il diritto alla liquidazione del complessivo importo di € 4.430,47, come opportunamente determinato, di cui € 4.147,67 per competenze - indagini 1.020,00 + merito 2.016,67 + esecuzione 1.112,00, ma ridotto di € 1,00 poiché così quantificato per errore di calcolo nella richiesta del 26 febbraio 2025 - ed €
282,80 per rimborso spese vive, come correttamente quantificate nel provvedimento impugnato, oltre accessori di legge o del minore importo ritenuto di giustizia ed equità, comunque sensibilmente superiore a quello riconosciuto nel decreto impugnato;
il tutto con vittoria delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, così infine concludendo nei termini di cui in premessa.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva pertanto contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
- esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 11 settembre 2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa venga trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
- esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, tratteneva effettivamente la causa in decisione.
5 DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va dunque accolto per quanto di ragione nei termini che ci si accinge a spiegare ed illustrare.
Deve intanto premettersi - in senso assoluto e generale – che appare congrua e del tutto condivisibile l'argomentazione adottata dal Giudice Penale Monocratico, nel momento in cui ha inteso liquidare le competenze oggetto del decreto di pagamento impugnato (limitatamente alla fase dibattimentale), alla luce dei valori tariffari minimi e non di quelli medi come invece differentemente richiesto;
tale decisione, nonostante debba prendersi atto del fatto che il giudice abbia inteso avvalersi, per la stesura della motivazione del termine lungo di giorno novanta per il deposito (assai spesso una vivace prassi procedurale organizzativa, finalizzata allo scaglionamento dei depositi motivazionali, piuttosto che una reale esigenza di necessario approfondimento ed analisi) appare congrua, ove si tenga conto del numero delle udienze (appena due;
vedi documentazione in atti) e della sostanziale non particolare difficoltà della decisione, all'epoca dei fatti oggetto di prassi applicativa più che radicate;
ne consegue che la liquidazione per come adottata per la fase dibattimentale di riferimento nella misura complessiva di € 1.008,67 (valori minimi per la fase dibattimentale;
riconoscimento delle fasi di studio, istruttoria e decisionale;
infime riduzione di 1/3 per affetto dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato ex art. 106 bis del DPR n. 115 del 2002), appare adeguata e va pertanto confermata.
Ciò posto, la parte ricorrente ha altresì invocato la liquidazione della fase antecedente delle indagini preliminari
– sempre sulla base dei valori medi, liquidazione denegata per incompetenza dal giudice penale – e le spese afferenti alla procedura infruttuosa di recupero del credito, necessaria per la richiesta in oggetto.
Nella specie, il ricorrente ha invocato l'applicazione del seguente principio di diritto, ex art. 83, comma 2: del
DPR n. 115 del 2002, in virtù del quale La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”
È palese che detto principio - in applicazione del quale la competenza a decidere sarebbe del giudice che ha emesso il provvedimento definitorio finale – non si applica alla controversia de quo, atteso che la diminuzione del compenso non deriva da una formale ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, ma dalla qualità stessa di difensore d'ufficio del richiedente, con la conseguenza che la competenza a decidere sulla fase in oggetto appare senza dubbio appartenente al GIP, consentendo di ritenere in tal modo corretta la dichiarazione di formale incompetenza nella specie adottata.
Va invece accolta la richiesta di riconoscimento delle spese afferenti alle fasi pregresse finalizzate ad attestare l'infruttuosa attivazione per il riconoscimento del credito, nei limiti della richiesta e nella misura pari ad €
1.112,00, così determinata: Recupero credito Fase monitoria € 600,00 come da liquidazione del Giudice di
Pace di Lamezia Terme Precetto € 236,00 come da valori tabellari Pignoramento - sola fase studio esecuzione mobiliare, valore minimo 276,00: Totale complessivo € 1.112,00, in tal senso modificando il decreto impugnato.
6 La natura della controversia, la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistenti, il parziale accoglimento della domanda, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso dal Tribunale Penale Monocratico di Lamezia Terme, RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF – per spese di recupero dei crediti, nella Parte_1 C.F._1 misura complessiva pari ad € 1.112,00;
CONFERMA nel resto e quanto agli onorari lo stesso decreto di pagamento;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 16/09/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
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