Art. 4.
Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979, da effettuarsi a cura dell'ANAS, e' autorizzata la spesa di lire 61 miliardi.
Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potra' eseguire, sentite le regioni interessate, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.
La somma di lire 61 miliardi, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'ANAS, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, di lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 21 miliardi per l'anno finanziario 1982.
Ai fini del presente articolo i capi compartimentali della viabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e successive modificazioni, e dall' articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.
Le regioni indicate nell'articolo 1 della presente legge dovranno esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.
Per i lavori di cui al primo e secondo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 .
Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979, da effettuarsi a cura dell'ANAS, e' autorizzata la spesa di lire 61 miliardi.
Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potra' eseguire, sentite le regioni interessate, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.
La somma di lire 61 miliardi, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'ANAS, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, di lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 21 miliardi per l'anno finanziario 1982.
Ai fini del presente articolo i capi compartimentali della viabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e successive modificazioni, e dall' articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.
Le regioni indicate nell'articolo 1 della presente legge dovranno esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.
Per i lavori di cui al primo e secondo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 .