Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI ZI UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
1) del provvedimento della Guardia di Finanza n. 242744/24 del 13.08.24, notificato in data 17.09.24, nelle sole parti in cui è stato determinato il parziale rigetto della domanda formulata dal ricorrente intesa ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute: “L’istanza di monetizzazione della licenza ordinaria presentata dal Luogotenente C.S. (in congedo)-OMISSIS- non è accolta, limitatamente a n. 39 giorni relativi all'anno 2021 e n. 13 giorni relativi all'anno 2022, restando indiscusso il diritto al pagamento sostitutivo dei restanti n. 26 giorni relativi all'anno 2022 e n. 6 giorni relativi all'anno 2023” ;
2) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi comprese – per quanto necessario e per quanto di ragione – le circolari richiamate da controparte per sostenere il proprio diniego, nonché il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 con cui la P.A. tanto comunicava: “… tenuto conto che: a. l’art. 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 pone il divieto generalizzato di monetizzazione dei giorni di ferie non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro; b. le circolari n. 32937 del 6 agosto 2012 e n. 40033 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in via interpretativa chiariscono in quali casi sia possibile derogare all’obbligo sub a., ossia qualora la mancata fruizione non dipenda dalla volontà del lavoratore ovvero dalla mancata organizzazione del datore di lavoro; c. l’art. 905, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010 (…) d. dall’esame della Sua posizione amministrativa, è emerso che la S.V: …non ha inteso (a) presentare la prevista istanza di collocamento in aspettativa, per cui è stata posto in aspettativa d’ufficio ….(b) chiedere di fruire delle ferie maturate ma non ancora godute, come sancito dall’art. 905, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010 …di conseguenza l’istanza di monetizzazione delle ferie non godute non può trovare accoglimento limitatamente a n. 39 giorni di licenza ordinaria relativa all'anno 2021 e n. 13 giorni relativi all'anno 2022, restando indiscusso il diritto al pagamento sostitutivo dei restanti n. 26 giorni relativi all'anno 2022 e n. 6 giorni relativi all'anno 2023” ;
e per l’accertamento
e la dichiarazione del diritto del ricorrente ad ottenere la monetizzazione di tutti i periodi di licenza ordinaria non fruita, parzialmente negata dalla P.A. con i sopra indicati provvedimenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Lgt. C.S. della Guardia di Finanza cessato dal servizio a far data dal 16 febbraio 2023 per essere stato posto in congedo assoluto per infermità, chiede: a) l’annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, in particolare, della determinazione del Capo dell’Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio della Guardia di Finanza, nella parte in cui gli ha denegato la richiesta monetizzazione di parte delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione dal servizio (segnatamente n. 39 giorni di licenza ordinaria relativa all’anno 2021 e n. 13 giorni relativi all’anno 2022); b) il riconoscimento del diritto a percepire le somme corrispondenti con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a corrispondergliele.
1.2. A sostegno delle domande azionate deduce la violazione dei termini procedimentali, degli artt. 5, comma 8, del d.l. m. 95 del 2012 e 905 del C.O.M. e la violazione della normativa euro-unitaria in materia di ferie annuali retribuite (art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003) e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia UE in ordine al diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituito, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la reiezione del ricorso.
3. L’affare è stato chiamato alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 e discusso dalle parti come da sintesi a verbale. Indi, è stato introitato per la decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. I vizi dedotti dal ricorrente affliggono, invero, il provvedimento gravato, che - si rammenta - poggia sul rilievo, evidenziato nel preavviso di diniego cui il provvedimento stesso fa rinvio, che il militare, assente da servizio per motivi di salute a partire dal 29 novembre 2021 e, poi, in via continuativa dal 1° aprile 2022 al 15 febbraio 2023 e che ha usufruito in tale periodo di aspettativa per infermità dal 16 maggio 2022, data prima della quale aveva, per l’appunto, maturato e non goduto dei giorni di ferie per cui è causa, “non ha inteso: a) presentare la prevista istanza di collocamento in aspettativa, per cui è stato posto in aspettativa d'ufficio dal 16 maggio 2022 al 15 febbraio 2023; b) chiedere di fruire delle ferie maturate ma non ancora godute...” . Ciò in asserita applicazione di quanto disposto dall’art. 905, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 (“prima del collocamento in aspettativa per infermità sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti”) e dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come convertito (“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”).
6. Giova, invero, ribadire che l’odierno ricorrente, afflitto da “-OMISSIS-”, è stato continuativamente assente dal servizio per motivi di salute nel periodo su indicato e che, dopo essere stato dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio, è stato riconosciuto “NON IDONEO permanentemente al servizio di istituto nella G.D.F. in modo assoluto (...), da collocare in congedo assoluto (...)” e, conseguentemente, posto, per l’appunto, in congedo assoluto, in esito al giudizio medico espresso dalla Commissione di II istanza (n.d.r. il ricorrente aveva contestato innanzi alla Commissione di II istanza il giudizio di temporanea non idoneità formulato nei suoi confronti dalla CMO di Padova in occasione dell’ultima visita del 12/01/23. Egli assumeva, invero, di “essere nelle condizioni fisiche tali da poter svolgere compiti d’ufficio ottenendo una idoneità parziale con limitazioni” ). E’, dunque, palese che tale congedo si configura quale evento assolutamente imprevedibile nella vita lavorativa del ricorrente e, del tutto, indipendente dalla sua volontà, essendo provato per tabulas che il medesimo non intendeva assolutamente cessare dal servizio, ma, anzi, proprio proseguirlo, seppur con gli adattamenti richiesti dalle sue condizioni di salute.
6.1. Durante il periodo di assenza dal servizio non ha fruito delle ferie complessivamente maturate (per quanto qui specificamente rileva 39 giorni per il 2021 e 13 per il 2022), non per sua scelta.
7. Orbene - al di là del fatto che il motivo della sua prolungata assenza dal servizio, conclusasi con il collocamento in congedo assoluto per permanente non idoneità al servizio d’istituto nella G.d.F., rende di per sé evidenti o, comunque, agevolmente intellegibili le ragioni per cui non ha fruito delle ferie maturate e finanche per cui si è trovato nella materiale impossibilità di pianificarle, con la conseguenza che il diritto inviolabile alle ferie “sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore” (Corte Cost. 23 marzo – 6 maggio 2016, n. 95) - non può trascurarsi di considerare che la fattispecie concreta che qui rileva non trova propriamente copertura in quella astratta normativa di cui all’art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce, nell’àmbito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.
7.1. Il dato letterale e la ratio stessa che ispira la su richiamata norma si prefigge infatti, unicamente, di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute ovvero di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.
7.2. Il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi è, però, limitato, per espressa volontà del legislatore, a fattispecie in cui “la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie” (in tal senso Corte Cost. cit.).
7.3. Sicché – è evidente – il diniego opposto dal Ministero intimato poggia su un presupposto interpretativo errato, laddove ha, per l’appunto, ritenuto che quanto disposto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come convertito, fosse di per sé d’ostacolo alla monetizzazione delle ferie non godute richiesta dal ricorrente.
8. Inoltre, la disposizione di cui all’art. 905, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 deve ritenersi norma di favore “per quei militari che, afflitti da patologie non dipendenti da causa di servizio e con decorsi nosologici particolarmente lunghi, corrano il rischio di essere congedati per il superamento del limite dei 2 anni di aspettativa nel quinquennio”, in quanto dà loro “la facoltà di allungare i 45 giorni di licenza straordinaria annuale con i 45 giorni di licenza anch'essa annuale in modo da interrompere e ritardare, con una fictio juris, il decorso dell'aspettativa” , con i vantaggi di carattere economico che ne derivano (cfr. art. 26 della legge n. 187 del 1976) (cfr. TAR FVG, sez. I, 5 febbraio 2025, n. 58).
8.1. Il senso è, dunque, che la fruizione delle ferie prima del collocamento in aspettativa per infermità deve ritenersi una facoltà e non un obbligo per l’interessato.
9. Né può trascurarsi, in ogni caso, di considerare che la Corte di giustizia UE- investita della questione afferente la compatibilità dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 945/2012 con l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - nella decisione C-218-22 del 18 gennaio 2024, dopo avere ricordato che, secondo la propria costante giurisprudenza, “il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata)” (par. 25) e che “il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata)” (par. 29), ha richiamato l’attenzione sul fatto che “l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata)” (par. 30), diritto non assoggettato, come precisato dalla Corte stessa, “ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata )” (par. 31).
9.1. Ha, quindi, tratto la considerazione, codificando il relativo principio, che “un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…)” (par. 32) e affermato, per quanto qui ora interessa, che la disposizione di cui all’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 “osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata)” (par. 33).
9.2. E’, dunque, evidente che il Ministero intimato avrebbe dovuto applicare la norma interna nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione euro-unitaria e del principio di diritto (reiteratamente) affermato dalla Corte UE e che la loro violazione non può che inficiare la legittimità del provvedimento gravato (in termini Cons. Stato, sez. II, 19 agosto 2024, n. 7172).
10. Da ultimo, non può nemmeno tralasciarsi di osservare che “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, (…), ad assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria. L’onere della prova incombe al datore di lavoro” (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55).
10.1. Ad avviso del Collegio, un tanto basta per consentire di richiamare – come già nel precedente n. 58/2025 - anche le considerazioni svolte e le ragioni esplicitate da questo T.A.R. nella sentenza n. 19 in data 13 gennaio 2025 vertente su identica questione di diritto, facendovi espresso rinvio ai sensi e per gli effetti cui all’art. 74 c.p.a..
10.2. Il Tribunale ha, infatti, accolto in quell’occasione il ricorso dell’interessato sulla scorta della dirimente considerazione che il datore di lavoro non aveva offerto prova “di avere assolto all’obbligo di sollecitare il dipendente a godere dei giorni di licenza ordinaria maturati [in particolare, (…), prima di fruire dell’aspettativa], rendendolo edotto delle conseguenze della mancata fruizione, così che quest’ultima possa essere effettivamente qualificata come imputabile esclusivamente alla volontà del lavoratore (in questi precisi termini, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 3224/2024)”.
10.3. Tale motivazione s’attaglia perfettamente anche al caso di specie, dato che il Ministero intimato non ha offerto prova, nemmeno nella presente sede giurisdizionale, di avere assolto all’onere a suo carico, limitandosi unicamente a difendere la (ritenuta) bontà della motivazione posta a sostegno della denegata monetizzazione delle ferie maturate e non fruite dal ricorrente.
11. Sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate e/o riportate nelle pronunce richiamate, il ricorso va, in definitiva, accolto, in quanto fondato.
11.1. Per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato e va, conseguentemente, accertato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per i giorni non riconosciuti, di cui dianzi è stata data evidenza, con conseguente condanna del Ministero intimato a corrispondergli i relativi importi, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
11.2. Trattandosi di debito di valuta, in assenza di prova del maggior danno (art. 1224, co. 2 c.c.), non spetta, invece, la rivalutazione monetaria (T.A.R. Lombardia, n. 2872/2024).
12. Le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti in ragione della novità dei principi giurisprudenziali richiamati, tali sicuramente alla data di emissione del provvedimento gravato e di successiva proposizione del ricorso.
12.1. Ai sensi di legge, il Ministero intimato sarà, però, tenuto a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI ZI UL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di cui in motivazione per i giorni non riconosciuti, con conseguente condanna del Ministero intimato a corrispondergli i relativi importi, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Dà atto che il Ministero intimato sarà tenuto a rimborsare al ricorrente il contributo
unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.