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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3380/2022 promossa da
(P. IVA Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli ed P.IVA_1
Part elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell' in Pt_1
Via Alimena, 8
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto della P.IVA_2
Fontana e M. Paola Marani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 993/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 23.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qu si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 993/2022 per la
[...] somma di € 6.388,20=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse n. 1257 del 31.10.2010 e n. 196/2011 relative a prestazioni sanitarie eseguite in favore del paziente , eccependo Controparte_2 preliminarmente la incompetenza territoriale del Tribunale adito, la prescrizione del credito vantato ed asserendo nel merito che nessuna somma è dovuta per assenza di contratto.
Si costituiva in , il quale Controparte_3 CP_1 chiedeva rigettarsi la opposizione, in quanto infondata in fatto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Anzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale è generica non avendo l'opponente contestato tutti i criteri di collegamento col giudice adito (valga per tutte Cass. Civ. n. 2338/2014), oltre ad essere infondata, atteso che trattandosi di obbligazione pecuniaria, è compete il giudie del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c.
Nel merito, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale per il quale in materia di prestazioni sanitarie erogate da strutture private sussiste l'obbligo di un contratto in forma scritta con l'azienda pubblica
(valga per tutte Cass. Civ. n. 568272024).
Nel caso in esame, si può ritenere come in effetti tra le parti sia stato sottoscritto un contratto per il ricovero del paziente.
E' documentale, infatti, che parte convenuta opposta si era resa disponibile ad accogliere il paziente per la durata di tre mesi ad una retta giornaliera di € 106,58= (doc. n. 3), che tale comunicazione veniva controfirmata, timbrata dal responsabile del CSM di San
Giovanni in Fiore e seguita, in data 29.10.2010, dall'autorizzazione al Part ricovero da parte della stessa vista la relazione del responsabile Part del , il parere favorevole del direttore del DSM e la retta giornaliera richiesta (doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Difatti, per quanto l'autorizzazione al ricovero in una struttura privata Part da parte dell' non costituisca di per è un contratto scritto, ma piuttosto un atto amministrativo che consente l'erogazione della
Pag. 2 di 3 prestazione sanitaria, tuttavia nel caso de quo, ad avviso dello scrivente, può essere considerata contratto la suindicata comunicazione controfirmata dal responsabile del CSM di San Giovanni in Fiore e da Part
in quanto in essa venivano indicate le modalità di erogazione della prestazioni, la durata e la retta, come stabilità dalla convenzione regionale.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito vantato è infondata, atteso che trattandosi di costi di prestazioni sanitarie contenute in fattura, oggetto di monitorio, la prescrizione segue il termine decennale e agli atti sono allegate le varie interruzioni della prescrizione, in data
7/1/2013, 6/2/2014 e 17/6/2015 (docc. nn. 4-5-6 comparsa di costituzione e risposta).
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo è infondata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquiate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3380/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 9932/2022, che viene confermato;
- condanna alla Parte_3 rifusione in favore di delle Parte_4 spese di giudizio liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 23 giugno 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3380/2022 promossa da
(P. IVA Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli ed P.IVA_1
Part elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell' in Pt_1
Via Alimena, 8
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto della P.IVA_2
Fontana e M. Paola Marani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 993/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 23.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qu si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 993/2022 per la
[...] somma di € 6.388,20=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse n. 1257 del 31.10.2010 e n. 196/2011 relative a prestazioni sanitarie eseguite in favore del paziente , eccependo Controparte_2 preliminarmente la incompetenza territoriale del Tribunale adito, la prescrizione del credito vantato ed asserendo nel merito che nessuna somma è dovuta per assenza di contratto.
Si costituiva in , il quale Controparte_3 CP_1 chiedeva rigettarsi la opposizione, in quanto infondata in fatto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Anzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale è generica non avendo l'opponente contestato tutti i criteri di collegamento col giudice adito (valga per tutte Cass. Civ. n. 2338/2014), oltre ad essere infondata, atteso che trattandosi di obbligazione pecuniaria, è compete il giudie del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c.
Nel merito, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale per il quale in materia di prestazioni sanitarie erogate da strutture private sussiste l'obbligo di un contratto in forma scritta con l'azienda pubblica
(valga per tutte Cass. Civ. n. 568272024).
Nel caso in esame, si può ritenere come in effetti tra le parti sia stato sottoscritto un contratto per il ricovero del paziente.
E' documentale, infatti, che parte convenuta opposta si era resa disponibile ad accogliere il paziente per la durata di tre mesi ad una retta giornaliera di € 106,58= (doc. n. 3), che tale comunicazione veniva controfirmata, timbrata dal responsabile del CSM di San
Giovanni in Fiore e seguita, in data 29.10.2010, dall'autorizzazione al Part ricovero da parte della stessa vista la relazione del responsabile Part del , il parere favorevole del direttore del DSM e la retta giornaliera richiesta (doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Difatti, per quanto l'autorizzazione al ricovero in una struttura privata Part da parte dell' non costituisca di per è un contratto scritto, ma piuttosto un atto amministrativo che consente l'erogazione della
Pag. 2 di 3 prestazione sanitaria, tuttavia nel caso de quo, ad avviso dello scrivente, può essere considerata contratto la suindicata comunicazione controfirmata dal responsabile del CSM di San Giovanni in Fiore e da Part
in quanto in essa venivano indicate le modalità di erogazione della prestazioni, la durata e la retta, come stabilità dalla convenzione regionale.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito vantato è infondata, atteso che trattandosi di costi di prestazioni sanitarie contenute in fattura, oggetto di monitorio, la prescrizione segue il termine decennale e agli atti sono allegate le varie interruzioni della prescrizione, in data
7/1/2013, 6/2/2014 e 17/6/2015 (docc. nn. 4-5-6 comparsa di costituzione e risposta).
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo è infondata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquiate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3380/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 9932/2022, che viene confermato;
- condanna alla Parte_3 rifusione in favore di delle Parte_4 spese di giudizio liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 23 giugno 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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