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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/09/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUBALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.sa Federica Bonsangue, all'esito delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1566/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
, nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Giffone in Via del Progresso n. 47/C presso gli Avv.ti Daniela Bellocco ed Avv.
Annamaria Sonni che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
-opponente-
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall' Avv. Gaetano Turrisi del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo alla Via Napoli n. 84;
-opposta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 351/2023.
***
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda od eccezione proposta, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Termini Imerese per essere competente per valore il Giudice di Pace;
revoca il decreto ingiuntivo n. 351/2023 del Tribunale di Termini Imerese depositato il
20 aprile 2023;
- compensa le spese di lite.
- Assegna per la riassunzione il termine di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 351/2023 del 20/04/2023, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.000,00 oltre interessi in favore di
. Controparte_1
L'opponente ha dedotto che la somma oggetto di ingiunzione era stata versata dalla controparte a titolo di restituzione di un precedente prestito erogato alla stessa . Ha CP_1 dedotto la carenza di prova della pretesa creditoria, l'assenza di un contratto sottoscritto e la mancanza di documentazione giustificativa.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 ribadendo la natura di prestito dell'importo di € 5.000,00 in favore dell'opponente e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 20 dicembre 2023 il Giudice assegnatario del fascicolo ha sottoposto alle parti la questione dell'incompetenza del Tribunale adito, trattandosi di controversia avente ad oggetto un credito pari a € 5.000,00.
Sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, con decreto del 4 settembre 2025 è stata fissata l'udienza del 24/09/2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
***
Tanto premesso, va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito.
In linea generale va rilevato che ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore.
Ciò trova fondamento nella considerazione che l'atto introduttivo, sia esso citazione o ricorso per decreto ingiuntivo, costituisce già costituzione in mora del debitore, rendendo irrilevanti ai fini della competenza eventuali interessi futuri (Cass. civ. sez. III, 14/04/2000,
n.4850; Cass. civ. sez. III, 14/12/1992, n.13171 e da ultimo Cass. civ., sez. VI, 19 luglio 2017, n.
17860).
Nel caso di specie l'importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo è di €
5.000,00. Gli interessi, seppur richiamati nell'atto introduttivo, sono stati chiesti in termini generici, senza indicazione di decorrenza né evidenza di maturazione antecedente la notifica del decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, ai fini della determinazione del valore della causa, rileva esclusivamente il capitale, in quanto gli interessi genericamente richiesti non possono essere sommati al capitale per elevare il valore della causa al di sopra della soglia di competenza del Giudice di Pace.
Alla luce di quanto esposto, sulla domanda di condanna in questione va affermata la competenza per valore del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c. ratione temporis vigente
(tenuto conto della data di iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo che determina la pendenza del procedimento).
Contestualmente va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 351/2023 nei confronti dell'odierno opponente poiché la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645
c.p.c., determina in ogni caso la caducazione del decreto.
Visto l'art. 50 c.p.c., si fissa il termine di tre mesi – decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza – per la riassunzione della causa davanti al giudice competente.
In considerazione dell'esito del giudizio e dell'adesione di parte opponente al rilievo, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
(fase monitoria e fase di opposizione).
Termini Imerese, 24 settembre 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue