TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1179/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.2.2025, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente
tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Matteo Galimberti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lissone, Via Assunta n.
16;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Stefania Parte_2 C.F._2
Ceriani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lentate Sul Seveso, Via Nazionale dei Giovi n.
80;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
1) CASA CONIUGALE:
A) La quota del 50% della casa coniugale con tutto quanto l'arreda sita in Correzzana (MB), Via Maiorana, di proprietà del sig. meglio identificata al NCEU come di seguito: foglio 10, mapp. 406, sub. 17 Parte_2 verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con i figli minori sino al raggiungimento della loro indipendenza economica,
B) Le spese condominiali ordinarie e straordinarie e per le utenze domestiche saranno a carico esclusivo della sig ra in quanto assegnataria e proprietaria dell'immobile Parte_1
2) ΜΑΝΤΕΝΙMENTO DEL CONIUGE
A) Il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 500/mese Parte_2
3) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
A) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre.
4) DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI MINORI
A) Nell'esercizio del diritto di visita i genitori terranno in massimo ascolto e considerazione i desideri e la volontà dei figli.
B) Il padre potrà esercitare il diritto di visita infrasettimanale in via generale tutti i giorni della settimana il lunedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21 quando terrà i figli con se per la cena presso l'abitazione paterna e successivamente il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 21,00.
C) Nei giorni di lunedì e giovedì, a settimane alternate, i genitori accompagneranno il figlio alle Per_1 lezioni di tennis con inizio alle ore 17,30 e termine alle ore 18,15.
Nelle settimane di competenza del padre quest'ultimo andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e lo terrà con se sino alle ore 21 come stabilito al punto B che precede, nelle settimane di competenza della madre, il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e ivi lo riaccompagnerà alla fine delle lezioni.
D) Nel giorno di mercoledì, a settimane alternate, i genitori accompagneranno il figlio alle lezioni Per_2 di nuoto dalle ore 16,50 alle ore 17,35, nelle settimane di competenza il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e ivi lo riaccompagnerà alla fine delle lezioni.
E) Nei fine settimana in cui i figli staranno con il padre, quest'ultimo andrà a prenderla presso l'abitazione materna dalle ore 12,00 del sabato e la terrà fino al lunedì mattina allorquando la accompagnerà a scuola, con facoltà di pernotto presso l'abitazione paterna.
pagina 2 di 4 H) I genitori trascorreranno con i figli minori periodi uguali di tempo divisi equamente e anche non consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali. In particolare, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e Pasqua e il giorno di S. Stefano e Lunedi dell'Angelo.
I) 1 genitori trascorreranno con i figli minori periodi uguali di tempo, anche non consecutivi, divisi equamente tra entrambi durante le vacanze estive. A questo scopo i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per tempo utile, e comunque non oltre il 15 giugno di ogni anno, i propri giorni ed impegni per le ferie estive in modo da consentire ciascuno all'altro l'organizzazione delle vacanze.
5) ΜΑΝΤΕΝΙMENTO DEI FIGLI MINORI
A) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_3 minori, entro e non oltre il giorno 9 di ogni mese e sino all'indipendenza economica dei figli, la somma di €
600/mese (seicento/00), dunque e 300 a figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
B) Le spese scolastiche relative ai figli (a titolo esemplificativo spese per libri, materiale didattico, gite scolastiche e spese per il trasporto pubblico), nonché le spese per prestazioni mediche non mutuabili dal SSN
e le spese ludiche e sportive, verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Nel caso in cui un genitore dovesse anticipare anche la quota di competenza dell'altro, esibirà a quest'ultimo il giustificativo di spesa al fine di ottenere il rimborso.
C) Le parti convengono che i figli potranno continuare le attività extrascolastiche già in corso alla data di deposito del presente ricorso. Le ulteriori e nuove attività scolastiche, sportive o ricreative della figlia che dovessero comportare nuovi oneri di spesa saranno preventivamente discusse ed approvate da entrambi i genitori stante il regime di affido condiviso. In caso di disaccordo, se un genitore volesse comunque far intraprendere alla figlia la nuova attività (es. corso sportivo, di musica ecc) la spesa sarà interamente a suo carico, tenuto sempre conto in ogni caso l'interesse del minore.
D) Il sig. presta sin d'ora consenso affinché l'assegno unico in favore dei figli venga erogato e Parte_2 percepito in misura del 100% dalla sig.ra in quanto i figli risulteranno a suo carico Parte_1 nella dichiarazione dei redditi.
E) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto in relazione alle spese dei figli minori, i ricorrenti faranno riferimento alle linee guida condivise concernenti le spese per i figli tra Tribunale di Monza e Ordine degli Avvocati di Monza n. Prot. 1377/18 allegate al presente ricorso.
F) i ricorrenti si rilasciano, ove occorra, sin d'ora e per il futuro, futuro, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio della figlia minore.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 20.6.2015 a Parte_1 Parte_2
Lissone;
- Dall'unione sono nati in data 1.8.2013 e in data 9.3.2018. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
17.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 1.8.2013 e 9.3.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 21.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lissone in data 20.6.2015 (Atto n. 38, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.2.2025, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente
tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Matteo Galimberti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lissone, Via Assunta n.
16;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Stefania Parte_2 C.F._2
Ceriani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lentate Sul Seveso, Via Nazionale dei Giovi n.
80;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
1) CASA CONIUGALE:
A) La quota del 50% della casa coniugale con tutto quanto l'arreda sita in Correzzana (MB), Via Maiorana, di proprietà del sig. meglio identificata al NCEU come di seguito: foglio 10, mapp. 406, sub. 17 Parte_2 verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con i figli minori sino al raggiungimento della loro indipendenza economica,
B) Le spese condominiali ordinarie e straordinarie e per le utenze domestiche saranno a carico esclusivo della sig ra in quanto assegnataria e proprietaria dell'immobile Parte_1
2) ΜΑΝΤΕΝΙMENTO DEL CONIUGE
A) Il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 500/mese Parte_2
3) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
A) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre.
4) DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI MINORI
A) Nell'esercizio del diritto di visita i genitori terranno in massimo ascolto e considerazione i desideri e la volontà dei figli.
B) Il padre potrà esercitare il diritto di visita infrasettimanale in via generale tutti i giorni della settimana il lunedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21 quando terrà i figli con se per la cena presso l'abitazione paterna e successivamente il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 21,00.
C) Nei giorni di lunedì e giovedì, a settimane alternate, i genitori accompagneranno il figlio alle Per_1 lezioni di tennis con inizio alle ore 17,30 e termine alle ore 18,15.
Nelle settimane di competenza del padre quest'ultimo andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e lo terrà con se sino alle ore 21 come stabilito al punto B che precede, nelle settimane di competenza della madre, il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e ivi lo riaccompagnerà alla fine delle lezioni.
D) Nel giorno di mercoledì, a settimane alternate, i genitori accompagneranno il figlio alle lezioni Per_2 di nuoto dalle ore 16,50 alle ore 17,35, nelle settimane di competenza il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e ivi lo riaccompagnerà alla fine delle lezioni.
E) Nei fine settimana in cui i figli staranno con il padre, quest'ultimo andrà a prenderla presso l'abitazione materna dalle ore 12,00 del sabato e la terrà fino al lunedì mattina allorquando la accompagnerà a scuola, con facoltà di pernotto presso l'abitazione paterna.
pagina 2 di 4 H) I genitori trascorreranno con i figli minori periodi uguali di tempo divisi equamente e anche non consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali. In particolare, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e Pasqua e il giorno di S. Stefano e Lunedi dell'Angelo.
I) 1 genitori trascorreranno con i figli minori periodi uguali di tempo, anche non consecutivi, divisi equamente tra entrambi durante le vacanze estive. A questo scopo i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per tempo utile, e comunque non oltre il 15 giugno di ogni anno, i propri giorni ed impegni per le ferie estive in modo da consentire ciascuno all'altro l'organizzazione delle vacanze.
5) ΜΑΝΤΕΝΙMENTO DEI FIGLI MINORI
A) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_3 minori, entro e non oltre il giorno 9 di ogni mese e sino all'indipendenza economica dei figli, la somma di €
600/mese (seicento/00), dunque e 300 a figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
B) Le spese scolastiche relative ai figli (a titolo esemplificativo spese per libri, materiale didattico, gite scolastiche e spese per il trasporto pubblico), nonché le spese per prestazioni mediche non mutuabili dal SSN
e le spese ludiche e sportive, verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Nel caso in cui un genitore dovesse anticipare anche la quota di competenza dell'altro, esibirà a quest'ultimo il giustificativo di spesa al fine di ottenere il rimborso.
C) Le parti convengono che i figli potranno continuare le attività extrascolastiche già in corso alla data di deposito del presente ricorso. Le ulteriori e nuove attività scolastiche, sportive o ricreative della figlia che dovessero comportare nuovi oneri di spesa saranno preventivamente discusse ed approvate da entrambi i genitori stante il regime di affido condiviso. In caso di disaccordo, se un genitore volesse comunque far intraprendere alla figlia la nuova attività (es. corso sportivo, di musica ecc) la spesa sarà interamente a suo carico, tenuto sempre conto in ogni caso l'interesse del minore.
D) Il sig. presta sin d'ora consenso affinché l'assegno unico in favore dei figli venga erogato e Parte_2 percepito in misura del 100% dalla sig.ra in quanto i figli risulteranno a suo carico Parte_1 nella dichiarazione dei redditi.
E) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto in relazione alle spese dei figli minori, i ricorrenti faranno riferimento alle linee guida condivise concernenti le spese per i figli tra Tribunale di Monza e Ordine degli Avvocati di Monza n. Prot. 1377/18 allegate al presente ricorso.
F) i ricorrenti si rilasciano, ove occorra, sin d'ora e per il futuro, futuro, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio della figlia minore.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 20.6.2015 a Parte_1 Parte_2
Lissone;
- Dall'unione sono nati in data 1.8.2013 e in data 9.3.2018. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
17.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 1.8.2013 e 9.3.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 21.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lissone in data 20.6.2015 (Atto n. 38, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4