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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
III Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo, nel procedimento iscritto al n. 12319/2024 R.G.A.C., letti gli atti e sentite le parti, sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza odierna, osserva:
1. La denuncia di danno temuto presuppone il ragionevole pericolo di danno futuro, grave e prossimo alla cosa che formi oggetto di un diritto reale del ricorrente (Cass. 10282/2004) e che, dunque, esplichi un'utilità economica, dovendo la minaccia necessariamente derivare da una cosa e non da un'attività umana.
2. Ciò premesso, si ritiene che tutti i presupposti suddetti sussistano nel caso di specie.
- proprietario di un appartamento sito al quinto e sesto piano (con annessa Controparte_1 terrazza) dell'edificio di piazza San Domenico 11 in Catania (in catasto al foglio 69, particella
4087, subalterno 25) - lamenta che la sua proprietà è interessata da infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio: da qui, la richiesta di condanna del condominio di Piazza San Domenico 11 in Catania all'esecuzione di ogni opera necessaria ad ovviare alle cause dei deterioramenti. L'ente condominiale ha resistito in giudizio come da relativa memoria in atti.
3. Ciò posto, deve accogliersi il ricorso per le ragioni di seguito illustrate.
Sia preliminarmente consentito rilevare che, diversamente da quanto prospettato dal difensore dell'ente condominiale all'udienza del 14 marzo 2025, non sussiste alcuna cessazione della materia del contendere, in quanto non solo i procuratori delle parti non hanno formulato conclusioni congiunte in tal senso – vedasi, sul punto, il verbale dell'udienza suddetta -, ma non vi è, per quanto occorrer possa, nemmeno alcuna persuasiva prova che le parti abbiano medio tempore raggiunto un qualche accordo transattivo e/o che il abbia integralmente eseguito i lavori a rimedio CP_2 degli inconvenienti denunziati dal nella presente sede. CP_1
Detto ciò, nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio la quale ha offerto prova persuasiva del grave e prossimo pericolo derivante dalle infiltrazioni conseguenti alla cattiva manutenzione di parti comuni del plesso condominiale.
Dalla relazione peritale in atti – rispetto alla quale nessuna delle parti ha formulato osservazioni di sorta - può infatti ricavarsi che (a) “[…] i danni per degrado, derivanti da carbonatazione, rilevati negli elementi aggettanti del prospetto ovest (mantovana tra i piani 5° e 6°), direttamente connessi agli immobili del ricorrente (ubicati ai piani 5° e 6°), costituiscono una situazione di danno grave e prossimo […] per l'immobile al 5° piano del ricorrente […]”, essendo “[…] il processo di carbonatazione […] tuttora in atto nelle parti strutturali in calcestruzzo […]”; (b) “[…] i fenomeni infiltrativi individuati negli immobili in proprietà del ricorrente sono riconducibili a problematiche provenienti dalle facciate condominiali (prospetti: est ed ovest), apparse in avanzato stato di degrado sia per l'usura dell'intonaco protettivo che per la carbonatazione già in atto negli elementi strutturali esterni (quali travi e solai in prossimità dei marca-piano), che necessitano di urgenti interventi di risanamento al fine di evitare l'ulteriore degrado delle armature e l'eventuale distacco di altre porzioni d'intonaco […]”. Quanto sopra appare sufficiente, secondo prudente apprezzamento, a configurare il fumus boni iuris ed il periculum in mora allegato dal richiedente e sostanziantesi nel progressivo deterioramento dell'immobile di quest'ultimo per effetto delle menzionate infiltrazioni.
4. Quanto agli interventi necessari ad ovviare a detti pericoli, ritiene il Tribunale di doversi integralmente riportare alle conclusioni svolte dal perito ai §§ c) e d) della relazione ed annessi computi metrici.
5. Ciò detto, vista l'accertata sussistenza del pericolo di danno alla proprietà del ricorrente
[...]
, per le cause e secondo le dinamiche esaustivamente descritte dal perito d'ufficio, il CP_1
Tribunale ordina al condominio di Piazza San Domenico 11 in Catania l'esecuzione, a proprie spese
(da ripartirsi secondo i criteri di cui all'art. 1123, co. I c.c.), delle opere di cui ai §§ c) e d) della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 6 marzo 2025 ed annessi computi metrici.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore e della non elevata complessità della controversia. La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte resistente.
Avuto riguardo alle circostanze del caso concreto ed alle deduzioni svolte dal procuratore di parte resistente all'udienza del 14 marzo 2025, si ritiene non sussistano i presupposti di cui all'art. 614bis c.p.c. per l'emanazione di misure di coercizione indiretta.
P.Q.M.
visti gli artt. 1172 c.c., 91 e 688 ss. c.p.c.,
ORDINA
al condominio di Piazza San Domenico 11 in Catania l'esecuzione, a proprie spese (da ripartirsi secondo i criteri di cui in parte motiva), delle opere di cui ai §§ c) e d) della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 6 marzo 2025 ed annessi computi metrici;
CONDANNA
il in Catania a corrispondere, in favore di Controparte_3 CP_1
, le spese di lite che si liquidano in € 286,00 per esborsi e € 2,.608,00 per compenso, oltre
[...] rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario;
PONE
le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte resistente;
SI COMUNICHI
alle parti.
Così deciso in Catania dalla III sezione civile del Tribunale in data 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo