TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Governatori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8807/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. PARLAPIANO VALENTINA ( ) C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENTA Parte_2 C.F._3
GIOVANNI e dell'avv. PARLAPIANO VALENTINA ( ) C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFFUCCI Controparte_1 C.F._4
ANNA , elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI 60 50132 FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione di CTU
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281 undecies comma 2 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal Tribunale di Firenze, in data 26 giugno
2024, nell'ambito del giudizio r.g. n. 5372/2023 (ex art. 696 bis c.p.c.) promosso dagli stessi ricorrenti contro e , con il quale il G.I. del Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Firenze - seconda sezione civile - ha liquidato al c.t.u., prof. Ing. il Controparte_1 compenso di € 10.000,00, oltre € 50,40 per esborsi, per l'opera prestata nell'ambito del suddetto giudizio.
Secondo i ricorrenti il Giudice avrebbe errato nel liquidare la somma di € 10.000,00, senza fornire pagina 1 di 6 alcuna motivazione sui criteri di quantificazione, e hanno dedotto la violazione degli artt. 11 co. 1
D.M. 30.5.2002 e art. 52 co. 1 D.P.R. n. 115/2002 per i seguenti motivi:
1. il quesito non riveste le caratteristiche (ampiezza, pregio, complessità) per giustificare l'applicabilità dei massimi;
2. le prestazioni eseguite non rivestirebbero l'eccezionale importanza, complessità e difficoltà richieste per l'applicabilità dell'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002; 3. l'assenza di motivazione in ordine all'applicazione del compenso nella misura massima prevista ex art. 11 D.M. 30.5.2002 n. 115 e in ordine all'aumento di cui all'art. 52 d.p.r. cit..
I ricorrenti contestano, inoltre, la violazione dell'art. 52 co. 2 D.P.R. n. 115/2002 poiché il C.T.U. non avrebbe inviato entro il termine previsto (10.01.2024) la bozza della perizia ai CC.TT.PP; provvedendo, solo dopo la decorrenza di detto termine, a richiedere la proroga dello stesso e del termine finale per il deposito della perizia conclusiva, in data 29 gennaio 2024.
La tardività della richiesta – siccome intervenuta oltre il termine già scaduto e in violazione di quanto previsto dall'art. 154 c.p.c. avrebbe giustificato, secondo le argomentazioni dei ricorrenti l'abbattimento di un terzo dei compensi, liquidati nel decreto opposto.
Il ricorrente ha concluso e ha chiesto: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del decreto opposto, sussistendo i requisiti di legge, nel merito: in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto di liquidazione dei compensi del C.T.U. sopra indicato, respinta ogni contraria richiesta: in via preliminare: sospendere l'efficacia del decreto opposto;
nel merito: liquidare il compenso del CTU nella misura minima di cui all'art. 11 D.M. 30.05.2002 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque inferiore all'importo liquidato dal decreto opposto e previa riduzione di un terzo ex art. 52, co. 2 d.p.r. n. 115/2002
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il prof. ing. contestando Controparte_1
integralmente le domande avverse, in quanto destituite di fondamento, in fatto e in diritto.
Il convenuto ha osservato che il c.t.u., nella istanza di liquidazione, aveva chiesto il compenso ex art. 12 D.M. 30.05.2002 con riferimento ai quesiti sub c), e) e f) per un importo di € 4.770,00; mentre per il quesito sub g) il c.t.u.aveva chiesto il compenso ai sensi dell'art. 11 D.M. 30.05.2022 per l'importo pari a € 5.458,15, con l'aumento ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 fino a € 10.000,00, per “l'impegno massivo prestato e la particolare difficoltà tecnica dell'accertamento”. Il Giudice, nel dichiarare congrua la richiesta rispetto ai criteri legali, nella parte in cui si fonda sull'applicazione dell'art. 11
D.M. 30 maggio 2002 – atteso che il quesito demandava al Tecnico l'incarico di accertare i danni lamentati – mentre non possono essere liquidati gli importi richiesti ex art. 12 medesimo DM, trattandosi nel caso di specie di attività propedeutica all'accertamento degli eventi dannosi”, ha liquidato le competenze in conformità della richiesta ex art. 11 D.M. cit per complessivi € 10.000, oltre pagina 2 di 6 esborsi per € 50,4, accogliendo e facendo propria la motivazione addotta dal C.T.U., in merito all'eccezionale importanza, complessità e difficoltà dell'impegno prestato.
A tal proposito, il convenuto ha richiamato - in relazione a quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla violazione degli artt. 11 co. 1 D.M. 30.05.2002 e 52, co. 1, D.P.R. N. 115/2002 – un principio costante, sancito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 2, 29.07.2024, n. 21128; cfr. Cass. Civ. n.
29876/2019) secondo cui “in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt.
50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica”. In secondo luogo, egli ha osservato che l'aumento dei compensi è giustificato laddove il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione risulti aver impegnato l'ausiliare “in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà,” (Cass. Sex. 2, 29.7.2024, Cass. Civ. n. 29876/2019).
Nel merito, il convenuto ha evidenziato che il c.t.u. era stato chiamato a rispondere ad una serie di quesiti la cui complessità e ampiezza giustificavano la richiesta del compenso, considerate le indagini e la complessità dell'opera prestata, anche con riguardo alla documentazione acquisita, nel corso delle operazioni peritali, unitamente alle note inviate dai C.T.P. (cfr. L'importanza tecnico-scientifica, la complessità e la difficoltà dell'incarico conferito e dell'attività esitata si appalesano dalla disamina dell'articolato elaborato peritale finale depositato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo , che si compone di 171 pagine e dei numerosi allegati.)
Quanto all'asserita violazione dell'art. 52, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 dedotta da parte ricorrente, per il mancato deposito della perizia entro il termine stabilito, il convenuto ha dedotto l'infondatezza della doglianza, atteso che il termine finale per il deposito della relazione era stato fissato il 30 gennaio
2024 e la richiesta di proroga presentata in data 29 gennaio 2024. Ciò aveva permesso al c.t. u. di depositare la relazione peritale, entro i termini previsti secondo la scansione temporale che segue:
“2.10.2023: inizio operazioni peritali con termine per il deposito finale al 30.01.2024; - 29.01.2024: istanza di proroga;
- 23.02.2024: concessione del nuovo termine sino al 5.04.2024; - 5.04.2024: deposito elaborato peritale”.
Il convenuto ha concluso chiedendo: “in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto opposto per tutti i motivi esposti in atti;
- nel merito: in via principale: rigettare l'opposizione proposta ex adverso, in quanto destituita di fondamento per tutti i motivi esposti in atti, con conseguente conferma del provvedimento di liquidazione del compenso emesso in data
26.06.2024 dal Tribunale di Firenze - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Massimo
Maione Mannamo, nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 5372/2023; in via subordinata, nella
pagina 3 di 6 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione ex adverso proposta: accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. ad ottenere il compenso per l'attività svolta quale Controparte_1
C.T.U. nominato nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Firenze - Sezione Seconda
Civile, R.G. n. 5372/2023, nella misura pari a € 10.000,00 per onorari (oltre accessori) e € 50,40 per esborsi, in applicazione dei massimi tabellari ex art. 11 D.M. 30.05.2002, maggiorati ex art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, o a quella diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare
i Sig.ri e , in solido tra loro, al pagamento della somma pari a € Parte_1 Parte_2
10.000,00 per onorari, oltre accessori, nonché a € 50,40 per esborsi, o a quella diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo”-
All'udienza del 28.11.2025 sono comparse le parti. La causa è stata rinviata all'udienza del 27 febbraio 2025 per discussione e rinviata all'udienza del 13 marzo 2025 per un tentativo di conciliazione tra le parti. All'udienza del 13 marzo 2025, la causa è stata rimessa alla sottoscritta quale assegnataria nell'ambito dell'UPP del procedimento la cui trattazione era stata delegata alla dott.ssa
Per_1
*****
La domanda non è meritevole di accoglimento.
1.Nel corso di un giudizio introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dai ricorrenti contro e avente ad oggetto i danni subiti Controparte_2 Controparte_3 dall'abitazione di loro proprietà, in conseguenza dei lavori di ampliamento della terza corsia dell'autostrada A.1 nel tratto Barberino di Mugello – Incisa Valdarno, era stato nominato c.t.u. l'ing. con il seguente incarico: a) tenti il bonario componimento della lite;
b) rappresenti CP_1
analiticamente la situazione dei luoghi mediante dettagliata relazione scritta ed ampia documentazione fotografica;
c) stabilisca e dica se la proprietà attorea (in Bagno a Ripoli, località Antella, in Via
Romanelli N. 43, in NCU al foglio 44, particella 46, subalterno 4) abbia subito i danni dedotti in ricorso per effetto dei lavori ivi indicati;
d) nel caso di accertamento positivo, descriva la tipologia,
l'ubicazione e l'entità dei danni riscontrati;
e) accerti con rigore tecnico – scientifico le esatte cause dei danni in oggetto, tenuto conto anche, eventualmente, della situazione preesistente, nonché delle allegazioni delle parti resistenti;
f) accerti e dica se si siano prodotti o possano prodursi pericoli di cedimento o dissesto strutturale;
g) individui ed indichi gli interventi necessari ed idonei a ripristinare lo status quo ante, determinando i relativi costi”.
pagina 4 di 6 Il c.t.u. dopo l'espletamento dell'incarico (avvenuto in data 5.04.2024) ha chiesto il compenso ex art. 12 D.M. 30.05.2002 con riferimento ai quesiti sub c), e) e f); per un totale di € 4.770,00 e il compenso ai sensi dell'art. 11 D.M. 30.05.2022 con riferimento al quesito sub g), per l'importo pari a €
5.458,15, con l'aumento ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 fino a € 10.000,00, per “l'impegno massivo prestato e la particolare difficoltà tecnica dell'accertamento” per complessive € 14.770,00 per onorari oltre € 50 per spese. Quanto agli altri quesiti il c.t.u. ha ritenuto di non dover richiedere alcun compenso (per i quesiti sub a) e d) e sub b), in quanto incluso nel totale richiesto.
Il Giudice nel liquidare gli onorari al c.t.u in conformità della richiesta ex art. 11 D.M 30 maggio 2002 per complessivi € 10.000, per onorari e € 50,40 per spese, ha ritenuto la suddetta richiesta congrua rispetto ai criteri legali, nella parte in cui si fonda sull'applicazione dell'art. 11 D.M 30 maggio 2002 atteso che il quesito demandava al Tecnico l'incarico di accertare i danni lamentati – riconoscendo l'aumento di cui all'art. 52 co. 1 D.P.R. n. 115/2002 previsto per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, mentre non ha liquidato gli importi richiesti ex art. 12 medesimo
DM trattandosi nel caso di specie di attività propedeutica all'accertamento degli eventi dannosi.
2.In diritto, occorre premettere che, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 52 co. 1 D.P.R.
115/2002 – questo Giudice condivide e fa proprio un costante principio della Cassazione (Corte Cass.
n. 21963/2017 e Cass. n 29876/2019) secondo cui costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o ,quanto meno di assoluta rarità, risultino comunque aver impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà.
I Giudici di legittimità hanno, inoltre, precisato che, sebbene il riconoscimento in favore del consulente tecnico del compenso massimo, costituisca oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, la cui decisione deve essere congruamente motivata, ciò non toglie che la decisione sia ricollegata anche al riscontro dell'esecuzione stessa, quando questa risulta avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà.
3.Nel caso di specie, risulta, dallo stesso tenore del quesito, che l'incarico al c.t.u. investiva numerosi aspetti relativi all'accertamento dei danni subiti dai ricorrenti per effetto dei lavori da parte delle società convenute e si articolava in numerosi quesiti estesi alla individuazione delle esatte cause dei danni (tenuto conto della situazione preesistente e delle allegazioni delle parti resistenti) e all'accertamento di possibili pericoli di cedimento o dissesto strutturale verificati o da verificarsi.
Dalla lettura degli atti e dall'esame della CTU emerge come le controparti degli odierni ricorrenti avessero depositate corpose ed articolate memorie e note tecniche, in relazione ad una situazione pagina 5 di 6 complessa dovendosi valutare i danni lamentati dalla parte ricorrente, in relazione ad opere particolari quali sono quelle relative all'ampliamento di un'autostrada, con esame dei progetti esecutivi, nonché dei report dei monitoraggi eseguiti, dell'andamento dell'appalto (disamina giornale dei lavori, ordini di servizio, ecc.), dovendosi valutare al contempo possibili ulteriori cause non rinvenibili nei lavori di ampliamento suddetti, delle opere di ripristino e dei relativi costi, dei possibili pericoli anche a livello strutturale.
Ne consegue che sono ravvisabili le condizioni richieste dalla normativa predetta per l'aumento dei compensi.
4.Passando ad esaminare l'ulteriore doglianza di merito di merito circa la tardività del deposito della consulenza, quale motivo di riduzione del compenso, dedotta da parte ricorrente, si osserva che l'art. 52 D.M. co.2 prevede che “Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. Nel caso di specie, è provato che il c.t.u. abbia depositato un'istanza di proroga il giorno prima della scadenza del termine, in data 29 gennaio 2024- pertanto tempestivamente-
e che la tale richiesta sia stata accolta dal Giudice, in data 23 febbraio 2024, consentendo al c.t.u. di depositare l'elaborato finale entro il termine finale prorogato ( 5 aprile 2024).
Pertanto, tutti i motivi di opposizione formulati da parte ricorrente risultano infondati e di conseguenza il ricorso viene rigettato.
5.Le spese del presente procedimento sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta il ricorso
Condanna i ricorrenti a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 3.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.
Firenze, 23 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Governatori
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Governatori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8807/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. PARLAPIANO VALENTINA ( ) C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENTA Parte_2 C.F._3
GIOVANNI e dell'avv. PARLAPIANO VALENTINA ( ) C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFFUCCI Controparte_1 C.F._4
ANNA , elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI 60 50132 FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione di CTU
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281 undecies comma 2 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal Tribunale di Firenze, in data 26 giugno
2024, nell'ambito del giudizio r.g. n. 5372/2023 (ex art. 696 bis c.p.c.) promosso dagli stessi ricorrenti contro e , con il quale il G.I. del Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Firenze - seconda sezione civile - ha liquidato al c.t.u., prof. Ing. il Controparte_1 compenso di € 10.000,00, oltre € 50,40 per esborsi, per l'opera prestata nell'ambito del suddetto giudizio.
Secondo i ricorrenti il Giudice avrebbe errato nel liquidare la somma di € 10.000,00, senza fornire pagina 1 di 6 alcuna motivazione sui criteri di quantificazione, e hanno dedotto la violazione degli artt. 11 co. 1
D.M. 30.5.2002 e art. 52 co. 1 D.P.R. n. 115/2002 per i seguenti motivi:
1. il quesito non riveste le caratteristiche (ampiezza, pregio, complessità) per giustificare l'applicabilità dei massimi;
2. le prestazioni eseguite non rivestirebbero l'eccezionale importanza, complessità e difficoltà richieste per l'applicabilità dell'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002; 3. l'assenza di motivazione in ordine all'applicazione del compenso nella misura massima prevista ex art. 11 D.M. 30.5.2002 n. 115 e in ordine all'aumento di cui all'art. 52 d.p.r. cit..
I ricorrenti contestano, inoltre, la violazione dell'art. 52 co. 2 D.P.R. n. 115/2002 poiché il C.T.U. non avrebbe inviato entro il termine previsto (10.01.2024) la bozza della perizia ai CC.TT.PP; provvedendo, solo dopo la decorrenza di detto termine, a richiedere la proroga dello stesso e del termine finale per il deposito della perizia conclusiva, in data 29 gennaio 2024.
La tardività della richiesta – siccome intervenuta oltre il termine già scaduto e in violazione di quanto previsto dall'art. 154 c.p.c. avrebbe giustificato, secondo le argomentazioni dei ricorrenti l'abbattimento di un terzo dei compensi, liquidati nel decreto opposto.
Il ricorrente ha concluso e ha chiesto: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del decreto opposto, sussistendo i requisiti di legge, nel merito: in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto di liquidazione dei compensi del C.T.U. sopra indicato, respinta ogni contraria richiesta: in via preliminare: sospendere l'efficacia del decreto opposto;
nel merito: liquidare il compenso del CTU nella misura minima di cui all'art. 11 D.M. 30.05.2002 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque inferiore all'importo liquidato dal decreto opposto e previa riduzione di un terzo ex art. 52, co. 2 d.p.r. n. 115/2002
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il prof. ing. contestando Controparte_1
integralmente le domande avverse, in quanto destituite di fondamento, in fatto e in diritto.
Il convenuto ha osservato che il c.t.u., nella istanza di liquidazione, aveva chiesto il compenso ex art. 12 D.M. 30.05.2002 con riferimento ai quesiti sub c), e) e f) per un importo di € 4.770,00; mentre per il quesito sub g) il c.t.u.aveva chiesto il compenso ai sensi dell'art. 11 D.M. 30.05.2022 per l'importo pari a € 5.458,15, con l'aumento ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 fino a € 10.000,00, per “l'impegno massivo prestato e la particolare difficoltà tecnica dell'accertamento”. Il Giudice, nel dichiarare congrua la richiesta rispetto ai criteri legali, nella parte in cui si fonda sull'applicazione dell'art. 11
D.M. 30 maggio 2002 – atteso che il quesito demandava al Tecnico l'incarico di accertare i danni lamentati – mentre non possono essere liquidati gli importi richiesti ex art. 12 medesimo DM, trattandosi nel caso di specie di attività propedeutica all'accertamento degli eventi dannosi”, ha liquidato le competenze in conformità della richiesta ex art. 11 D.M. cit per complessivi € 10.000, oltre pagina 2 di 6 esborsi per € 50,4, accogliendo e facendo propria la motivazione addotta dal C.T.U., in merito all'eccezionale importanza, complessità e difficoltà dell'impegno prestato.
A tal proposito, il convenuto ha richiamato - in relazione a quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla violazione degli artt. 11 co. 1 D.M. 30.05.2002 e 52, co. 1, D.P.R. N. 115/2002 – un principio costante, sancito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 2, 29.07.2024, n. 21128; cfr. Cass. Civ. n.
29876/2019) secondo cui “in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt.
50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica”. In secondo luogo, egli ha osservato che l'aumento dei compensi è giustificato laddove il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione risulti aver impegnato l'ausiliare “in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà,” (Cass. Sex. 2, 29.7.2024, Cass. Civ. n. 29876/2019).
Nel merito, il convenuto ha evidenziato che il c.t.u. era stato chiamato a rispondere ad una serie di quesiti la cui complessità e ampiezza giustificavano la richiesta del compenso, considerate le indagini e la complessità dell'opera prestata, anche con riguardo alla documentazione acquisita, nel corso delle operazioni peritali, unitamente alle note inviate dai C.T.P. (cfr. L'importanza tecnico-scientifica, la complessità e la difficoltà dell'incarico conferito e dell'attività esitata si appalesano dalla disamina dell'articolato elaborato peritale finale depositato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo , che si compone di 171 pagine e dei numerosi allegati.)
Quanto all'asserita violazione dell'art. 52, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 dedotta da parte ricorrente, per il mancato deposito della perizia entro il termine stabilito, il convenuto ha dedotto l'infondatezza della doglianza, atteso che il termine finale per il deposito della relazione era stato fissato il 30 gennaio
2024 e la richiesta di proroga presentata in data 29 gennaio 2024. Ciò aveva permesso al c.t. u. di depositare la relazione peritale, entro i termini previsti secondo la scansione temporale che segue:
“2.10.2023: inizio operazioni peritali con termine per il deposito finale al 30.01.2024; - 29.01.2024: istanza di proroga;
- 23.02.2024: concessione del nuovo termine sino al 5.04.2024; - 5.04.2024: deposito elaborato peritale”.
Il convenuto ha concluso chiedendo: “in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto opposto per tutti i motivi esposti in atti;
- nel merito: in via principale: rigettare l'opposizione proposta ex adverso, in quanto destituita di fondamento per tutti i motivi esposti in atti, con conseguente conferma del provvedimento di liquidazione del compenso emesso in data
26.06.2024 dal Tribunale di Firenze - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Massimo
Maione Mannamo, nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 5372/2023; in via subordinata, nella
pagina 3 di 6 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione ex adverso proposta: accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. ad ottenere il compenso per l'attività svolta quale Controparte_1
C.T.U. nominato nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Firenze - Sezione Seconda
Civile, R.G. n. 5372/2023, nella misura pari a € 10.000,00 per onorari (oltre accessori) e € 50,40 per esborsi, in applicazione dei massimi tabellari ex art. 11 D.M. 30.05.2002, maggiorati ex art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, o a quella diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare
i Sig.ri e , in solido tra loro, al pagamento della somma pari a € Parte_1 Parte_2
10.000,00 per onorari, oltre accessori, nonché a € 50,40 per esborsi, o a quella diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo”-
All'udienza del 28.11.2025 sono comparse le parti. La causa è stata rinviata all'udienza del 27 febbraio 2025 per discussione e rinviata all'udienza del 13 marzo 2025 per un tentativo di conciliazione tra le parti. All'udienza del 13 marzo 2025, la causa è stata rimessa alla sottoscritta quale assegnataria nell'ambito dell'UPP del procedimento la cui trattazione era stata delegata alla dott.ssa
Per_1
*****
La domanda non è meritevole di accoglimento.
1.Nel corso di un giudizio introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dai ricorrenti contro e avente ad oggetto i danni subiti Controparte_2 Controparte_3 dall'abitazione di loro proprietà, in conseguenza dei lavori di ampliamento della terza corsia dell'autostrada A.1 nel tratto Barberino di Mugello – Incisa Valdarno, era stato nominato c.t.u. l'ing. con il seguente incarico: a) tenti il bonario componimento della lite;
b) rappresenti CP_1
analiticamente la situazione dei luoghi mediante dettagliata relazione scritta ed ampia documentazione fotografica;
c) stabilisca e dica se la proprietà attorea (in Bagno a Ripoli, località Antella, in Via
Romanelli N. 43, in NCU al foglio 44, particella 46, subalterno 4) abbia subito i danni dedotti in ricorso per effetto dei lavori ivi indicati;
d) nel caso di accertamento positivo, descriva la tipologia,
l'ubicazione e l'entità dei danni riscontrati;
e) accerti con rigore tecnico – scientifico le esatte cause dei danni in oggetto, tenuto conto anche, eventualmente, della situazione preesistente, nonché delle allegazioni delle parti resistenti;
f) accerti e dica se si siano prodotti o possano prodursi pericoli di cedimento o dissesto strutturale;
g) individui ed indichi gli interventi necessari ed idonei a ripristinare lo status quo ante, determinando i relativi costi”.
pagina 4 di 6 Il c.t.u. dopo l'espletamento dell'incarico (avvenuto in data 5.04.2024) ha chiesto il compenso ex art. 12 D.M. 30.05.2002 con riferimento ai quesiti sub c), e) e f); per un totale di € 4.770,00 e il compenso ai sensi dell'art. 11 D.M. 30.05.2022 con riferimento al quesito sub g), per l'importo pari a €
5.458,15, con l'aumento ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 fino a € 10.000,00, per “l'impegno massivo prestato e la particolare difficoltà tecnica dell'accertamento” per complessive € 14.770,00 per onorari oltre € 50 per spese. Quanto agli altri quesiti il c.t.u. ha ritenuto di non dover richiedere alcun compenso (per i quesiti sub a) e d) e sub b), in quanto incluso nel totale richiesto.
Il Giudice nel liquidare gli onorari al c.t.u in conformità della richiesta ex art. 11 D.M 30 maggio 2002 per complessivi € 10.000, per onorari e € 50,40 per spese, ha ritenuto la suddetta richiesta congrua rispetto ai criteri legali, nella parte in cui si fonda sull'applicazione dell'art. 11 D.M 30 maggio 2002 atteso che il quesito demandava al Tecnico l'incarico di accertare i danni lamentati – riconoscendo l'aumento di cui all'art. 52 co. 1 D.P.R. n. 115/2002 previsto per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, mentre non ha liquidato gli importi richiesti ex art. 12 medesimo
DM trattandosi nel caso di specie di attività propedeutica all'accertamento degli eventi dannosi.
2.In diritto, occorre premettere che, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 52 co. 1 D.P.R.
115/2002 – questo Giudice condivide e fa proprio un costante principio della Cassazione (Corte Cass.
n. 21963/2017 e Cass. n 29876/2019) secondo cui costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o ,quanto meno di assoluta rarità, risultino comunque aver impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà.
I Giudici di legittimità hanno, inoltre, precisato che, sebbene il riconoscimento in favore del consulente tecnico del compenso massimo, costituisca oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, la cui decisione deve essere congruamente motivata, ciò non toglie che la decisione sia ricollegata anche al riscontro dell'esecuzione stessa, quando questa risulta avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà.
3.Nel caso di specie, risulta, dallo stesso tenore del quesito, che l'incarico al c.t.u. investiva numerosi aspetti relativi all'accertamento dei danni subiti dai ricorrenti per effetto dei lavori da parte delle società convenute e si articolava in numerosi quesiti estesi alla individuazione delle esatte cause dei danni (tenuto conto della situazione preesistente e delle allegazioni delle parti resistenti) e all'accertamento di possibili pericoli di cedimento o dissesto strutturale verificati o da verificarsi.
Dalla lettura degli atti e dall'esame della CTU emerge come le controparti degli odierni ricorrenti avessero depositate corpose ed articolate memorie e note tecniche, in relazione ad una situazione pagina 5 di 6 complessa dovendosi valutare i danni lamentati dalla parte ricorrente, in relazione ad opere particolari quali sono quelle relative all'ampliamento di un'autostrada, con esame dei progetti esecutivi, nonché dei report dei monitoraggi eseguiti, dell'andamento dell'appalto (disamina giornale dei lavori, ordini di servizio, ecc.), dovendosi valutare al contempo possibili ulteriori cause non rinvenibili nei lavori di ampliamento suddetti, delle opere di ripristino e dei relativi costi, dei possibili pericoli anche a livello strutturale.
Ne consegue che sono ravvisabili le condizioni richieste dalla normativa predetta per l'aumento dei compensi.
4.Passando ad esaminare l'ulteriore doglianza di merito di merito circa la tardività del deposito della consulenza, quale motivo di riduzione del compenso, dedotta da parte ricorrente, si osserva che l'art. 52 D.M. co.2 prevede che “Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. Nel caso di specie, è provato che il c.t.u. abbia depositato un'istanza di proroga il giorno prima della scadenza del termine, in data 29 gennaio 2024- pertanto tempestivamente-
e che la tale richiesta sia stata accolta dal Giudice, in data 23 febbraio 2024, consentendo al c.t.u. di depositare l'elaborato finale entro il termine finale prorogato ( 5 aprile 2024).
Pertanto, tutti i motivi di opposizione formulati da parte ricorrente risultano infondati e di conseguenza il ricorso viene rigettato.
5.Le spese del presente procedimento sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta il ricorso
Condanna i ricorrenti a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 3.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.
Firenze, 23 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Governatori
pagina 6 di 6