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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. R.G. 549/2018 promossa da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. SORBILLI SALVATORE, giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in VIA CARMINE N. 48 89900 VIBO VALENTIA
Attore
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ( ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Curra' Aldo giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in C/da Lacchi
Convenuta .
OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso)
Conclusioni per l'attore :
a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in DI (VV), Via Nazionale n. 664, collocato al piano terra di un palazzo, identificato al Catasto del Comune di DI (VV), al foglio di mappa n. 1, part. 688, sub 1103, cat. D/8, meglio descritto nell'allegata documentazione, per gravi e ripetuti inadempimenti da parte della convenuta conduttrice, primo fra tutti il mancato pagamento dei canoni di locazione per ben 12 mensilità, per come illustrati e motivati nella presente memoria e nei precedenti atti e verbali di causa, oltre alle mensilità successive all'intimazione di sfratto.
b) condannare la convenuta al rilascio immediato dell'immobile oggetto di locazione, nonché al pagamento della somma di € 16.750,00, per come analiticamente descritta in premessa, per le causali ivi indicate, maturata e non corrisposta all'atto dell'introduzione del giudizio, cui vanno aggiunte le somme relative ai canoni di locazione per le mensilità successive, già scadute ed a scadere fino alla pronuncia giudiziale ed all'effettiva liberazione dell'immobile, che alla data odierna comprendono tutto l'anno 2018, tutto l'anno 2019 e, oramai, tutto l'anno 2020, per totali ulteriori 36 mensilità dell'importo di € 1.500,00 ciascuna, ammontanti ad € 54.000,00, per un totale complessivo di € 70.750,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria dal dovuto e fino al soddisfo effettivo ed integrale. c) Voglia, infine, l'Ill.mo Giudice condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di avvocato, nella misura di € 15.594,50, oltre Iva e Cap, come da nota specifica già depositata unitamente a note conclusionali, in data 24.02.2020, o nella eventualmente diversa misura ritenuta di giustizia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
FATTO E DIRITTO
In data 18 gennaio 2018, il IG. , proprietario di un immobile Parte_1 sito in DI (VV), Via Nazionale n. 664, concesso in locazione per uso commerciale, con decorrenza dal 20 maggio 2015 e scadenza al 19 maggio 2021, intimava alla locatrice, IG.ra , lo sfratto per morosità dal suindicato immobile, CP_1 evidenziando che quest'ultima si era resa morosa per il versamento dei canoni relativi ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 (per totali € 6.250,00) ed infine maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre
2017 (per totali € 10.500,00), per un totale complessivo di € 16.750,00, fatto salvo il buon fine dei mesi a seguire, diffidandola a rilasciarlo immediatamente libero e vuoto da persone e cose.
Si costituiva , , contestando il libello attoreo esibendo delle ricevute di CP_1 pagamento, e chiedendo che venisse rigettata la richiesta di convalida dello sfratto. L'intimante contestava le richieste istruttorie e altresì, la produzione Pt_1 documentale effettuata dell'intimata evidenziando che si trattava di presunti CP_1 bonifici, riferiti tutti a periodi diversi da quelli indicati nell'intimazione di sfratto e non riferite al intimante , pertanto, insisteva nel convalidare lo Parte_1 sfratto e l'ordinanza di rilascio .
Le parti esperivano la mediazione con esito negativo per mancata comparizione di parte convenuta. Il Tribunale, ritenuto di non poter procedere alla modifica dell'ordinanza emessa nella fase di sfratto ,rigettava le richieste formulate da parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza di discussione, ove la causa viene decisa a seguito di discussione orale delle parti;
La domanda è fondata e merita accoglimento
La scadenza del contratto di locazione oggetto di causa è documentata nel contratto di locazione, pertanto, va dichiarata la cessazione del rapporto locativo in oggetto alla data del 19 maggio 2021 con la conseguente condanna alla parte convenuta al rilascio dell'immobile in sito in DI (VV), Via Nazionale n. 664, collocato al piano terra di un palazzo, identificato al Catasto del Comune di DI (VV), al foglio di mappa n. 1, part. 688, sub 1103, cat. D/8, meglio descritto nell'allegata documentazione, per gravi e ripetuti inadempimenti da parte della convenuta conduttrice, primo fra tutti il mancato pagamento dei canoni di locazione per ben 12 mensilità, , oltre alle mensilità successive all'intimazione di sfratto con interessi e rivalutazione monetaria
Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza
E non avendo parte convenuta partecipato al procedimento di mediazione, senza addurre un giustificato motivo, va condannata al versamento al bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede: a) in accoglimento della domanda attorea, dichiara cessato il contratto di locazione per cui è causa alla sua naturale scadenza dell'9 maggio 2021 , con conseguente condanna al rilascio dell'immobile sito in DI (VV),
Via Nazionale n. 664, collocato al piano terra di un palazzo, identificato al Catasto del
Comune di DI (VV), al foglio di mappa n. 1, part. 688, sub 1103, cat. D/8, e condanna al pagamento dei canoni di locazione per ben 12 mensilità, , oltre alle mensilità successive all'intimazione di sfratto con interessi e rivalutazione monetaria condanna i persona del legale rappresentante al pagamento delle CP_1 spese del presente giudizio, liquidate in 8.433,00 per compensi oltre iva CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc;
condanna convenuta al versamento al bilancio dello Stato della somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 - sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria. Così deciso in Vibo Valentia, in data 13 gennaio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. R.G. 549/2018 promossa da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. SORBILLI SALVATORE, giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in VIA CARMINE N. 48 89900 VIBO VALENTIA
Attore
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ( ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Curra' Aldo giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in C/da Lacchi
Convenuta .
OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso)
Conclusioni per l'attore :
a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in DI (VV), Via Nazionale n. 664, collocato al piano terra di un palazzo, identificato al Catasto del Comune di DI (VV), al foglio di mappa n. 1, part. 688, sub 1103, cat. D/8, meglio descritto nell'allegata documentazione, per gravi e ripetuti inadempimenti da parte della convenuta conduttrice, primo fra tutti il mancato pagamento dei canoni di locazione per ben 12 mensilità, per come illustrati e motivati nella presente memoria e nei precedenti atti e verbali di causa, oltre alle mensilità successive all'intimazione di sfratto.
b) condannare la convenuta al rilascio immediato dell'immobile oggetto di locazione, nonché al pagamento della somma di € 16.750,00, per come analiticamente descritta in premessa, per le causali ivi indicate, maturata e non corrisposta all'atto dell'introduzione del giudizio, cui vanno aggiunte le somme relative ai canoni di locazione per le mensilità successive, già scadute ed a scadere fino alla pronuncia giudiziale ed all'effettiva liberazione dell'immobile, che alla data odierna comprendono tutto l'anno 2018, tutto l'anno 2019 e, oramai, tutto l'anno 2020, per totali ulteriori 36 mensilità dell'importo di € 1.500,00 ciascuna, ammontanti ad € 54.000,00, per un totale complessivo di € 70.750,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria dal dovuto e fino al soddisfo effettivo ed integrale. c) Voglia, infine, l'Ill.mo Giudice condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di avvocato, nella misura di € 15.594,50, oltre Iva e Cap, come da nota specifica già depositata unitamente a note conclusionali, in data 24.02.2020, o nella eventualmente diversa misura ritenuta di giustizia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
FATTO E DIRITTO
In data 18 gennaio 2018, il IG. , proprietario di un immobile Parte_1 sito in DI (VV), Via Nazionale n. 664, concesso in locazione per uso commerciale, con decorrenza dal 20 maggio 2015 e scadenza al 19 maggio 2021, intimava alla locatrice, IG.ra , lo sfratto per morosità dal suindicato immobile, CP_1 evidenziando che quest'ultima si era resa morosa per il versamento dei canoni relativi ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 (per totali € 6.250,00) ed infine maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre
2017 (per totali € 10.500,00), per un totale complessivo di € 16.750,00, fatto salvo il buon fine dei mesi a seguire, diffidandola a rilasciarlo immediatamente libero e vuoto da persone e cose.
Si costituiva , , contestando il libello attoreo esibendo delle ricevute di CP_1 pagamento, e chiedendo che venisse rigettata la richiesta di convalida dello sfratto. L'intimante contestava le richieste istruttorie e altresì, la produzione Pt_1 documentale effettuata dell'intimata evidenziando che si trattava di presunti CP_1 bonifici, riferiti tutti a periodi diversi da quelli indicati nell'intimazione di sfratto e non riferite al intimante , pertanto, insisteva nel convalidare lo Parte_1 sfratto e l'ordinanza di rilascio .
Le parti esperivano la mediazione con esito negativo per mancata comparizione di parte convenuta. Il Tribunale, ritenuto di non poter procedere alla modifica dell'ordinanza emessa nella fase di sfratto ,rigettava le richieste formulate da parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza di discussione, ove la causa viene decisa a seguito di discussione orale delle parti;
La domanda è fondata e merita accoglimento
La scadenza del contratto di locazione oggetto di causa è documentata nel contratto di locazione, pertanto, va dichiarata la cessazione del rapporto locativo in oggetto alla data del 19 maggio 2021 con la conseguente condanna alla parte convenuta al rilascio dell'immobile in sito in DI (VV), Via Nazionale n. 664, collocato al piano terra di un palazzo, identificato al Catasto del Comune di DI (VV), al foglio di mappa n. 1, part. 688, sub 1103, cat. D/8, meglio descritto nell'allegata documentazione, per gravi e ripetuti inadempimenti da parte della convenuta conduttrice, primo fra tutti il mancato pagamento dei canoni di locazione per ben 12 mensilità, , oltre alle mensilità successive all'intimazione di sfratto con interessi e rivalutazione monetaria
Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza
E non avendo parte convenuta partecipato al procedimento di mediazione, senza addurre un giustificato motivo, va condannata al versamento al bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede: a) in accoglimento della domanda attorea, dichiara cessato il contratto di locazione per cui è causa alla sua naturale scadenza dell'9 maggio 2021 , con conseguente condanna al rilascio dell'immobile sito in DI (VV),
Via Nazionale n. 664, collocato al piano terra di un palazzo, identificato al Catasto del
Comune di DI (VV), al foglio di mappa n. 1, part. 688, sub 1103, cat. D/8, e condanna al pagamento dei canoni di locazione per ben 12 mensilità, , oltre alle mensilità successive all'intimazione di sfratto con interessi e rivalutazione monetaria condanna i persona del legale rappresentante al pagamento delle CP_1 spese del presente giudizio, liquidate in 8.433,00 per compensi oltre iva CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc;
condanna convenuta al versamento al bilancio dello Stato della somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 - sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria. Così deciso in Vibo Valentia, in data 13 gennaio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna