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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza dell'8.5.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 307/2023
promossa
da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
- appellanti - Parte_7 Parte_8
Avv.ti Diego Vaccaro e Luca Goracci
contro
- appellata – CP_1
Avv.ti Andrea Calosi e AN Turi
e
- appellata – Controparte_2
Avv.ti Guglielmo Burragato e Luca Montesarchio
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2022 del Tribunale di Siena giudice del lavoro, pubblicata il 21.12.2022,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siena ha respinto, per intervenuta decadenza degli attori dall'azione giudiziaria, le domande proposte dai lavoratori indicati in epigrafe contro e Controparte_2
(incorporata, nelle more del giudizio di primo grado, Controparte_3 da una delle odierne appellate), dirette a ottenere: a) CP_1
l'accertamento del carattere meramente fittizio dell'appalto di servizi in essere tra e (e prima tra la banca e CP_2 CP_3 CP_4
quindi tra e , cessionaria del ramo d'azienda di
[...] CP_2 CP_5 coinvolto nell'appalto, successivamente incorporata da CP_4 [...]
), nell'ambito del quale era stata impiegata la prestazione di tutti CP_3 gli originari attori (a partire da varie date, comunque tra il 2014 e il
2017), trattandosi in effetti di un appalto illecito di mera manodopera;
b) di conseguenza l'accertamento dell'esistenza di distinti di lavoro a tempo indeterminato tra gli stessi attori e la formale committente e la condanna della banca a riammetterli nei posti di lavoro CP_2 precedentemente occupati;
c) la condanna di a corrispondere ai CP_2 lavoratori le differenze tra il trattamento retributivo da loro percepito in corso di rapporto e quanto avrebbero percepito se correttamente inquadrati e retribuiti, secondo quanto previsto dal CCNL del settore del credito applicato dalla banca, considerati i livelli retributivi previsti per la terza area professionale, primo livello retributivo, con determinazione inoltre dell'ammontare del TFR accantonato;
d) infine la condanna della banca a regolarizzare la loro posizione previdenziale.
2. La decisione, che è impugnata davanti a questa Corte dai lavoratori, ha chiuso nel grado un giudizio nell'ambito del quale essi avevano allegato di essere stati dipendenti di quindi di (che, Controparte_4 CP_5 nel luglio 2018, aveva acquistato da il ramo d'azienda cui essi CP_4 erano addetti) e di essere stati selezionati, previa loro disponibilità, per operare - e dall'ottobre 2014, Pt_5 Parte_6 Pt_8 Pt_7
e dai primi mesi del 2015, e dal 2017 - Parte_2 Pt_4 Pt_3 Pt_1 nell'ambito dell'appalto in essere tra e CP_4 Controparte_2
Contr banca on line e società controllata da Ciò dopo avere ricevuto una formazione affidata a personale . In particolare e CP_2 Pt_5
avrebbero partecipato a un corso di due settimane presso la Parte_6
2 Contr Contr sede di Siena, svolto da personale dipendente di e di . CP_2
Il corso avrebbe avuto ad oggetto l'attività di e più generalmente CP_2 le materia dei fondi e dei titoli di investimento, l'operatività di una banca telefonica, nonché, ancora più in generale, la figura del consulente finanziario. Ai partecipanti sarebbero state descritte le loro future mansioni come di supporto ai consulenti finanziari . Per gli altri CP_2 ricorrenti la formazione sarebbe avvenuta all'esito della loro assegnazione al gruppo di lavoro, sempre da parte di personale e CP_2 in parte a opera degli stessi colleghi.
3. Nell'ambito dell'appalto poi gli originari ricorrenti avrebbero svolto la Contr loro attività lavorativa dapprima presso la sede di in Siena, Viale
Toselli, filiale digitale , al servizio promotori (Ufficio MPS CP_2
Promozione Finanziaria), quindi dall'aprile 2019, presso la sede di
[...]
(che, come si è detto, nel luglio dell'anno precedente, aveva CP_7 acquisito il ramo d'azienda da , comunque con CP_4 un'organizzazione del lavoro identica.
4. Più specificamente all'inizio i ricorrenti, secondo la loro prospettazione, si sarebbero occupati di supportare i consulenti finanziari di , a CP_2 mezzo di un help desk tecnico, nella fase di migrazione dei clienti da Contr a . Essi sarebbero stati collocati in un ufficio vicino a quelli CP_2 di e provvisti di ogni strumento di lavoro dalla formale CP_2 committente, compresi gli applicativi, in uso anche ai dipendenti di
. La loro attività sarebbe stata controllata e diretta sempre dai CP_2 preposti della banca, con modalità telematiche, ma anche con richieste dirette, di genere molto vario, comunque legate alle difficoltà poste dalla Contr migrazione delle posizioni dei clienti da a (con conseguente CP_2 variazione dell'IBAN, necessità di sostituire le carte di debito e variare i canali di pagamento). Tra gennaio e febbraio 2015 al gruppo sarebbero stati assegnati, come già detto, anche e Pt_8 Pt_7 Pt_4
. Parte_2
3 5. Nell'aprile 2015 poi, la committente avrebbe affidato al gruppo di cui Contr facevano parte gli attori anche l'assistenza diretta alle filiali in relazione alle posizioni dei clienti , attività questa per la quale i CP_2 lavoratori non avevano ricevuto, prima dell'inizio della loro attività, alcuna formazione, che sarebbe stata svolta così on the job, ascoltando le risposte alle richieste di assistenza fornite dai dipendenti . In CP_2 ogni caso l'attività degli addetti all'appalto avrebbe continuato a essere diretta dai preposti della committente. Intanto nel 2017 al gruppo, come detto sopra, erano stati addetti anche e Pt_3 Pt_1
6. Infine, nell'aprile del 2019, dopo il trasferimento a del ramo CP_5 di azienda di cui gli attori erano, almeno formalmente, CP_4 addetti, il personale era stato trasferito presso la sede della cessionaria, senza che nulla per il resto, secondo la prospettazione dei ricorsi, mutasse nell'organizzazione del lavoro.
7. Assumendo, come sopra esposto, che la propria prestazione fosse stata sempre diretta dalla formale committente, senza alcuna interferenza da parte delle formali datrici di lavoro, che sarebbero state mere interposte,
i lavoratori avevano agito davanti al Tribunale di Siena per sentire accogliere le conclusioni esposte sopra al punto 1.
8. Si erano costituite entrambe le società per resistere e chiedere il rigetto delle domande avversarie. In specie aveva eccepito CP_2 preliminarmente la decadenza prevista dall'art 32 comma quattro lett. d) della L. 183/2010, il cui termine avrebbe dovuto prendere a decorrere dall'inizio dell'adibizione di ciascuno dei ricorrenti all'appalto, in quanto già da allora essi avrebbero rilevato, secondo la loro stessa prospettazione, la riferibilità dei poteri datoriali alla formale committente. Così che, per tutti, il termine si sarebbe compiuto ben prima dell'introduzione del giudizio.
9. Tuttavia, a identica conclusione avrebbe dovuto pervenirsi, secondo la banca, ritenendo applicabile la decadenza prevista dall'art. 39 del
4 D.L.gs. 81/2015 (come aveva fatto lo stesso Tribunale di Siena in alcuni suoi precedenti, relativi alla stessa vicenda negoziale). In tal caso infatti il dies a quo del termine avrebbe dovuto essere individuato nella cessazione dell'attività dei lavoratori presso l'utilizzatore, che nella specie sarebbe stata coincidente con il trasferimento di tutti i ricorrenti presso la sede di , nell'aprile 2019. Così che, non essendo CP_8 intervenuta alcuna impugnazione da parte loro nei 180 giorni successivi, essi sarebbero comunque decaduti dal diritto di agire in giudizio le pretese di causa.
10. aveva eccepito anche la decadenza di cui all'art. 32 comma CP_2 quattro lett. c) della L. 183/2010, in relazione al trasferimento di azienda da a mai impugnato dagli odierni CP_4 CP_7 appellanti, che, così, secondo la resistente, avrebbero riconosciuto la cessionaria come loro effettiva datrice di lavoro.
11. Secondo la banca, d'altra parte, anche assumendo la correttezza della prospettazione degli attori, il trasferimento d'azienda, in quanto deciso dalla formale appaltatrice, in realtà interposta, avrebbe rappresentato un atto di gestione del rapporto, imputabile alla formale committente ex art. 29 comma 3 bis e 27 comma 2 del D.L.gs.
276/2013, così che, in assenza di impugnazione, quell'atto dispositivo sarebbe stato pienamente e definitivamente efficace.
12. Nel merito, comunque, la banca avevano assunto, con varie argomentazioni, la legittimità dell'appalto, per essere e poi la CP_4 cessionaria soggetti aventi un'effettiva consistenza CP_7 organizzativa e una significativa esperienza nelle attività di back office del settore bancario. A loro avrebbe appaltato i servizi di CP_2 assistenza ai promotori finanziari e poi alle proprie filiali su diverse materie (tecnologiche e operative), mettendo a disposizione delle appaltatrici le apparecchiature e la strumentazione necessaria, data la natura dei servizi, allo svolgimento degli stessi, compresi gli applicativi,
5 mentre il personale di e poi di sarebbe stato diretto CP_4 CP_7 solo dai preposti delle due società.
13. Secondo la resistente, infatti, il rapporto si sarebbe svolto sempre conformemente alle pattuizioni contrattuali, così che, diversamente da quanto assunto dai lavoratori, non vi sarebbe stata alcuna commistione tra l'organizzazione della banca e quella delle appaltatrici. In specie, seppure effettivamente l'attività di queste ultime si fosse svolta, fino all'aprile 2019, presso gli uffici della committente, le appaltatrici avrebbero avuto un'area a loro esclusivamente dedicata e i loro dipendenti avrebbero svolto unicamente e in via esclusiva i servizi previsti dall'appalto, senza essere mai richiesti di compiti di pertinenza del personale della banca.
14. poi non avrebbe in alcun modo interferito con la gestione CP_2 del personale . , il cui lavoro sarebbe stato sempre CP_4 CP_7 diretto da un team leader, nominato da CP_4
15. La banca non avrebbe quindi controllato l'orario dei dipendenti delle appaltatrici, né avrebbe loro autorizzato ferie e permessi o impartito ordini e direttive, limitandosi a controllare la corretta esecuzione del servizio, tramite i propri preposti che avrebbero avuto il team leader dell'appaltatrice quale loro referente.
16. In ipotesi, aveva argomentato che le condizioni di CP_2 svolgimento dell'appalto fossero radicalmente mutate a partire dall'aprile del 2019, quando tutti i ricorrenti erano stati trasferiti presso la sede di . Il trasferimento avrebbe infatti realizzato una CP_7 separazione anche fisica tra il personale della committente e quello dell'appaltatrice, oltre a confermare la titolarità in capo a quest'ultima del potere conformativo sull'attività dei propri dipendenti.
17. Assunta in tesi la radicale infondatezza del ricorso, in subordine la banca aveva contestato l'inquadramento preteso dai ricorrenti che,
“stante la natura essenzialmente esecutiva” (così la memoria di
6 costituzione di primo grado di ) delle loro prestazioni, avrebbero CP_2 al più potuto essere inquadrati nella seconda area professionale, III livello retributivo, senza che in contrario potesse avere un qualche rilievo la qualifica attribuita ad altri dipendenti della banca, che comunque nemmeno sarebbero stati comparabili. Infine, aveva CP_2 eccepito la prescrizione delle contestate differenze retributive ed eccepito l'aliunde perceptum e percipiendum, avendo i ricorrenti comunque continuato a svolgere la loro prestazione alle dipendenze dell'appaltatrice e a essere perciò retribuiti.
18. Anche l'appaltatrice (che già all'epoca della costituzione davanti al Contr Tribunale di Siena aveva assunto la denominazione di ) aveva eccepito preliminarmente la decadenza degli attori dall'azione giudiziaria ex art. 32 comma quattro lett. d) della L. 183/2010, oltre che, seppure in ipotesi, quella prevista dall'art. 39 del D.L.gs. 81/2015 e infine, in via ancora subordinata, quella di cui all'art. 32 comma quattro lett. c) della
L. 183/2010, negli stessi termini di cui alle difese di . Inoltre, in CP_2 relazione al trasferimento di ramo d'azienda da a , CP_4 CP_8
l'appaltatrice aveva anche dedotto che, da tale momento, i lavoratori avessero accettato il mantenimento dei trattamenti retributivi già in essere con così che, da allora, avrebbero perso ogni giuridico CP_4 interesse a contestarli, come invece accaduto nel presente giudizio. Contr 19. Anche aveva comunque argomentato nel merito la piena legittimità dell'appalto, sia sotto il profilo dell'idoneità imprenditoriale dell'appaltatrice, sia quanto alla tipologia e alle concrete modalità di svolgimento delle attività appaltate, che avrebbero avuto “natura essenzialmente esecutiva e procedimentalizzata”, tale da non richiedere direttive continuative da parte dell'appaltatrice datrice di lavoro dei ricorrenti. Aveva in ipotesi assunto che, in ogni caso, la contestata interposizione sarebbe stata senz'altro inesistente a partire dal trasferimento del personale dell'appaltatrice presso la sede sociale della
7 stessa. Aveva in ipotesi eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese retributive degli attori.
20. Il Tribunale, ritenuta la superfluità di ogni istruttoria, ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 39 D.L.gs. 81/2015, ritenendone in diritto l'applicazione analogica alla fattispecie di causa, in consapevole dissenso con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. In fatto ha ritenuto che non vi fosse, negli atti introduttivi dei ricorrenti, alcuna specifica allegazione in ordine alla persistenza della fattispecie interpositoria dopo il loro trasferimento presso la sede dell'appaltatrice, nell'aprile 2019 e che, quindi, tutti i ricorrenti fossero decaduti dall'azione, non avendola introdotta nel termine previsto dall'art. 39, decorrente appunto dall'aprile 2019.
21. Tutti i lavoratori impugnano la decisione davanti a questa Corte e ne chiedono la riforma e l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado, affidando le proprie ragioni a due motivi.
22. Con il primo, articolato motivo, essi censurano l'applicazione fatta dal Tribunale della fattispecie decadenziale. In primo luogo in fatto, in quanto sarebbe stato del tutto pacifico che essi avessero continuato a essere adibiti all'appalto anche dopo l'aprile 2019, mentre nei CP_2 ricorsi tutti avrebbero specificamente dedotto e chiesto di provare che il trasferimento della loro sede di lavoro non avesse comportato alcun ulteriore mutamento delle caratteristiche della loro attività, che avrebbe continuato a essere in effetti diretta dalla formale committente e si sarebbe svolta sui medesimi applicativi già da loro utilizzati in precedenza. Con la conseguenza che l'impiego della loro prestazione presso la committente non sarebbe affatto cessata nell'aprile 2019, che non sarebbe stato quindi il dies a quo di alcuna decadenza.
23. Gli attori argomentano comunque anche in diritto l'erroneità della decisione del Tribunale, che si sarebbe posta in contrasto con il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidato nel ritenere
8 necessario, per la decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 32 comma 4 lett. d), l'esistenza di un provvedimento scritto riferibile alla formale committente, di recesso o di contestazione dell'esistenza del rapporto, atto nella specie invece inesistente.
24. Con il secondo motivo poi i lavoratori reiterano ex art. 346 c.p.c. tutte le difese già svolte in primo grado e rimaste assorbite dalla decisione del Tribunale sulla questione preliminare.
25. Si sono costituite per resistere entrambe le società, chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo tutte le difese ed eccezioni già svolte in Contr primo grado. ha svolto inoltre un appello incidentale per riproporre specificamente l'eccezione ex art. 32 comma 4 lett. c), in relazione al trasferimento di ramo d'azienda da a . CP_4 CP_5
26. Nelle more del giudizio, gli attori hanno dapprima dichiarato di non insistere nella domanda di regolarizzazione previdenziale, poi limitato le loro domande retributive a una condanna generica.
27. La Corte, ritenutolo indispensabile ai fini del decidere, ha svolto parte dell'istruttoria richiesta dalle parti. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, ha deciso come di seguito.
28. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la
Corte dissente dalla conclusione cui è pervenuto il primo giudice in ordine alla ritenuta decadenza degli attori dall'azione giudiziale e ritiene al contrario, in adesione a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che nessuna decadenza sia maturata.
29. Non, in primo luogo, la decadenza oggetto dell'appello incidentale Contr di , prevista dall'art. 32 comma 4 lett. c) della L. 183/2010, secondo cui i termini decadenziali previsti dall'art. 6 della L. 604/1966, come modificato dal comma 1 dello stesso art. 32 della L. 183/2010, si applicano anche “alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento”. Una disposizione che nella specie rileverebbe in relazione
9 al trasferimento, da a , del ramo d'azienda cui gli CP_4 CP_7 attori erano, almeno formalmente, addetti, trasferimento avvenuto nel luglio 2018 e pacificamente mai impugnato dai lavoratori.
30. Deve infatti rammentarsi che la disposizione de qua trova applicazione, per consolidata giurisprudenza, alle sole ipotesi in cui il lavoratore contesti il trasferimento (lo hanno affermato da ultimo Cass.
28750/2019 e Cass. 10087/2023). Ora nella specie gli odierni appellanti assumono riferirsi i rapporti di lavoro, nell'ambito dei quali essi hanno svolto e svolgono la loro prestazione, a un soggetto terzo (la formale committente ), rispetto a quelli che nel tempo, per effetto CP_2 del trasferimento di ramo d'azienda, sono stati i loro formali datori di lavoro (prima poi . La vicenda circolatoria CP_4 CP_7 coinvolge quindi attori che, secondo la pretesa dedotta in causa, che vale a definirne l'oggetto, sarebbero effettivamente estranei alla relazione negoziale controversa, che sarebbe rimasta sempre riferibile alla committente . CP_2
31. Ne deriva che, rispetto all'oggetto del giudizio come delimitato dalle domande attrici, il trasferimento è irrilevante, in quanto il rapporto di lavoro non sarebbe mai stato davvero riferibile né a né a CP_4 [...]
, così che i lavoratori non avrebbero avuto alcun interesse né CP_7 onere di contestarlo, essendo piuttosto gravati dell'onere di dimostrare la fondatezza della loro prospettazione e quindi la fittizietà dell'appalto, nel rispetto del diverso termine decadenziale previsto per tali rivendicazioni dalla lettera d) dello stesso comma quarto dell'art. 32 L.
183/2010. Contr 32. Né ha alcun rilievo l'argomento, speso da nell'appello incidentale, secondo cui, anche assunta la fittizietà dell'appalto, il trasferimento sarebbe comunque imputabile alla formale committente ex art. 29 comma 3 bis e 27 comma 2 del D.L.gs. 276/2013, in quanto atto di gestione del rapporto agito dalla formale appaltatrice, in realtà
10 interposta. In contrario deve ribadirsi come, proprio seguendo la prospettazione dei lavoratori (che è quanto rileva ai fini dell'individuazione dell'oggetto del giudizio e quindi degli oneri delle parti, salvo valutarne la fondatezza nel merito), nella specie si discuta di una relazione negoziale che si assume essersi svolta senza soluzione di continuità alle dipendenze di , così che anche il trasferimento CP_2 non avrebbe alcun reale effetto negoziale, che gli appellati avrebbero avuto interesse a contrastare. L'eccezione di decadenza ex art. 32 comma 4 lett. c), di cui all'unico motivo di appello incidentale, deve essere pertanto respinta.
33. Quanto poi alla fattispecie estintiva, originariamente eccepita da entrambe le società ex art. 32 comma 4 lett. d) L. 183/2010 (secondo cui i termini decadenziali previsti dall'art. 6 L. 604/1966 si applicano anche “in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione
o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”), è fuori discussione che la norma si applichi astrattamente anche nella specie, avuto riguardo all'oggetto della pretesa. Le parti controvertono piuttosto in ordine al dies a quo di detto termine, in quanto le società assumono, in tesi, che esso debba prendere a decorrere dalle diverse date di adibizione dei lavoratori all'appalto, in quanto fin da allora essi avrebbero avuto consapevolezza della riferibilità alla formale committente di tutti i poteri datoriali, o al più tardi dalla data del trasferimento di ramo di azienda.
34. Si tratta di argomenti completamente infondati. Invero questa
Corte ha già osservato in diversi suoi precedenti (tra i quali la sentenza
839/2021, citata dagli appellanti) come, nel silenzio della legge (che, nei casi in cui venga chiesto “l'accertamento di un rapporto di lavoro con un soggetto diverso dal titolare del contratto”, nulla stabilisce quanto al dies
a quo del termine decadenziale), sarebbe irragionevole collocare la
11 decorrenza della decadenza nel corso del rapporto di lavoro che si ritiene illegittimo (con il rischio che se, come nel caso in esame, il rapporto si protragga oltre la durata del termine legale di decadenza, quest'ultima si verifichi prima ancora della cessazione del rapporto). Se infatti è vero, come sostengono le odierne appellate, che l'azione per l'accertamento dell'interposizione fittizia nei rapporti di lavoro potrebbe essere proposta dal lavoratore fin dal primo giorno in cui egli, assunto dal datore apparente, operi di fatto alle dipendenze del datore effettivo, ciò tuttavia non impone di far decorrere dall'inizio del rapporto anche il termine di decadenza. Del resto non è irrilevante, ai fini di interesse, la previsione dello stesso art. 32 in relazione al dies a quo della decadenza nelle ipotesi di contratto a termine illegittimo, nelle quali la norma colloca espressamente la decorrenza alla scadenza del termine, non alla sua originaria pattuizione (e ciò nonostante che la pattuizione illegittima del termine sia ovviamente oggetto del contratto che dà inizio al rapporto, in astratto consentendo la relativa impugnazione fin dalla stipula del medesimo atto). Non vi è dubbio infatti che nel caso dell'interposizione fittizia, di cui qui si discute, si pongano esigenze di tutela del diritto di azione del lavoratore non diverse da quelle poste dai rapporti a termine.
35. Già per questa ragione la prospettazione delle società della decorrenza del termine decadenziale in corso di rapporto, in relazione a una dedotta conoscibilità del carattere fittizio dell'appalto da parte dei lavoratori, deve dirsi infondata.
36. Ma è infondata anche la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, che ha ritenuto di fare applicazione analogica alla fattispecie di causa (relativa a un appalto dedotto come fittizio) del termine decadenziale previsto per la somministrazione irregolare dall'art. 39 del
D.L.gs. 81/2015 (secondo cui “nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo
12 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”).
37. La Corte, infatti convintamente aderisce all'orientamento di legittimità, da ritenersi ormai consolidato, secondo cui è necessario, ai fini della decorrenza del termine decadenziale, “nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato
e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove
l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") dei rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, … un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui alla L. n. 183 del
2010, art. 32, comma 4, lett. d), in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti” (così ex plurimis Cass. 40652/2021, ma anche Cass. 24437/2022; nello stesso senso già Cass. 30490/2021; da ultimo Cass. 11901/2024). Così che “fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione” (così ancora Cass. 40652/2021).
38. Le ragioni dell'orientamento citato sono convincentemente esposte in Cass. 30490/2021, che ha sul punto richiamato il consolidato orientamento che ritiene l'applicazione rigorosa delle previsioni decadenziali dell'art. 32, “consapevole che le limitazioni al libero esercizio dell'azione, dovute all'introduzione di un doppio e ristretto termine di decadenza (per l'impugnativa stragiudiziale e per la successiva azione in giudizio), hanno un carattere eccezionale (cfr. Cass. 25 maggio 2017, n.
13179 in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 4913 del 2016)”, per dedurne che “l'esistenza di una comunicazione scritta è uno degli elementi che caratterizzano l'applicazione della norma” (cfr. Cass. 30490/2021: “in
13 primo luogo questa Corte, ritenuto imprescindibile che vi sia una comunicazione scritta da cui far decorrere il termine di decadenza, ha escluso l'operatività di detta decadenza in caso di licenziamento intimato oralmente…., non a caso, anche nell'ipotesi del trasferimento ex art. 2103
c.c. (pur estranea a quella di cessazione del rapporto di lavoro) è prevista la necessità di impugnare stragiudizialmente il provvedimento a pena di decadenza e di depositare il ricorso nel termine dettato anche per i licenziamenti;
l'art. 32, comma 3, lett. c), dopo aver previsto che: "... si applica anche al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c.", precisa: "con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento". Nell'ipotesi della cessione del contratto ai sensi dell'art.
2112 c.c., il dies a quo da cui computare il decorso del termine di decadenza coincide con quello della data del trasferimento d'azienda (cfr.
Cass. 21 maggio 2019, n. 13648). Sempre questa S.C. ha chiarito che in tanto è configurabile la decadenza de qua in quanto vi sia, a monte, un provvedimento datoriale da "impugnare", ossia da "contestare o confutare" e che "l'estensione attuata dal citato art. 32, deve intendersi come diretta ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda, appunto, impugnare, nel senso di contestarne la legittimità o la validità": con la conseguente eccedenza dal perimetro del citato art. 32, di tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare, a fini di una denuncia di nullità o di illegittimità. Non a caso questa Corte ha statuito (cfr. Cass. n. 13179/2017, cit.) che non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 cit. l'azione per
l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante nell' ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice;
si è affermato come tale fattispecie non rientra nella previsione di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, nè in quella di cui
14 alla lett. d) del medesimo articolo;
detta norma presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità
o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale”).
39. Secondo i giudici di legittimità è quindi in ogni caso “il profilo impugnatorio a fungere da decisivo discrimine dell'applicazione della disciplina sulla decadenza”, così che “è questo il criterio da adottare per verificare l'applicabilità del regime di decadenza nell'ipotesi in cui, come nella specie, a fronte di un contratto di lavoro subordinato formalmente stipulato con un determinato appaltatore, si deduca la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera e perciò si chieda il riconoscimento del rapporto medesimo in capo al committente”. Ciò in quanto “l'esito di un esame complessivo della clausola di cui alla lett. d) citata, per come formulata, non può che presupporre un "contatto" tra il lavoratore e un soggetto diverso dal formale titolare del contratto (Cass. 7 novembre
2019, n. 28750)”. Quanto alla natura di tale contatto, rileva in primo luogo la Corte come “lì dove il legislatore ha voluto prescindere da un atto formale oggetto dell'impugnazione lo ha reso esplicito - v. lett. a) e b) - e in tali casi ha espressamente individuato un altro dies a quo, certo, a partire dal quale calcolare il termine di decadenza. E' da ritenersi, dunque, che anche dell'art. 32, comma 4 lett. d) al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purchè vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non opera. Nè può sostenersi, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con
15 l'impresa appaltatrice, vuoi perchè una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perchè di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza. Nè detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perchè proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570)”.
40. Ma secondo i giudici di legittimità anche “estendere analogicamente ad un "fatto" (la cessazione dell'attività del lavoratore presso il committente) una norma (l'art. 32 cit.) calibrata in relazione ad
"atti" scritti e recettizi o ad un diverso e tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato)” – che è la soluzione prescelta dal
Tribunale – “incontra plurimi ostacoli. Il primo - insormontabile e già di per sè dirimente - risiede nel carattere eccezionale delle norme in tema di decadenza, in quanto tali non suscettibili di applicazione analogica. Il secondo consiste nell'aporia che si creerebbe rispetto all'impianto complessivo del combinato disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6 e L. n.
183 del 2010, art. 32 e alla costante giurisprudenza di questa S.C. che, come già detto, ricollega il suddetto onere di impugnazione a provvedimenti datoriali scritti. Il terzo si riscontra nell'obbligo per il giudice di adottare - fra più possibili interpretazioni - una che sia costituzionalmente conforme. Introdurre nuovi termini decadenziali per
l'esercizio d'un dato diritto appartiene alla discrezionalità del legislatore: nondimeno essa non può esprimersi con modalità tali da determinare, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, il totale sacrificio o la compressione eccessiva di uno di essi, dovendosi invece tenere conto della proporzionalità dei mezzi rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare e delle finalità che si vogliano perseguire, considerate le circostanze e le limitazioni concretamente sussistenti (cfr., ex plurimis,
16 Corte Cost. n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n.
221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001). Ora, per rispettare il nucleo irriducibile del diritto d'azione di cui all'art. 24 Cost., è necessario che qualunque suo ipotetico termine di decadenza venga configurato in modo tale che il dies a quo del suo decorso sia esattamente individuabile dal soggetto onerato, mentre nel caso in oggetto il lavoratore, finchè non riceva una formale comunicazione, non sa se e quando cesserà definitivamente il proprio personale utilizzo (e/o quello di tutti gli altri suoi colleghi di lavoro) presso il committente. Ammettere, invece, il decorso della decadenza anche in difetto d'una formale comunicazione di cessazione di tale utilizzo renderebbe eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto d'azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il dies a quo. Per di più tale difficoltà sarebbe acuita dalla brevità del termine (60 giorni), il che esclude che anche soltanto una porzione di esso possa essere erosa dal tempo necessario ad accertare l'effettiva definitività della cessazione dell'impiego presso il committente”.
41. Conclusivamente quindi, secondo la Corte, “fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso” riferibile alla formale committente (giacché deve trattarsi precisamente del “contatto” tra il lavoratore e il terzo di cui dice la stessa Corte)“non può decorrere alcun termine decadenziale” (così sempre Cass.
30490/2021).
42. Si tratta di principi che questo collegio condivide (come già affermato in propri precedenti anche in vicende analoghe alla presente;
cfr. la sentenza n. 431/2023) e di cui deve quindi farsi applicazione anche nella specie, diversamente da quanto assunto dal Tribunale, la cui decisione sul punto va quindi riformata.
17 43. E facendo applicazione di tali principi nella specie, è del tutto pacifico che l'impiego della prestazione dei lavoratori nell'appalto CP_2 non sia cessata, nemmeno dopo il mutamento della loro sede di lavoro
(cfr. sul punto i punti 81 e 82 di pag. 17 della memoria di costituzione della banca in questo grado), mancando quindi senz'altro un atto, riferibile alla committente ed equipollente a un recesso, almeno fino alla costituzione della società nella presente fase di giudizio. D'altro canto la prima contestazione della titolarità del rapporto da parte di è la CP_2 lettera 24.2.2022 (doc. 36 del fascicolo degli attori), di risposta alla rivendicazione della fittizietà dell'appalto, contenuta nella missiva che, come risulta già dalla decisione impugnata, sul punto non oggetto di censura, tutti i lavoratori avevano inviato alla banca il 10.2.2022. Ne deriva che, anche considerando utile ai fini di interesse la lettera
24.2.2022, il termine decadenziale sarebbe stato rispettato, essendo stati introdotti i giudizi di primo grado il 4.8.2022, quindi entro il termine di 270 giorni previsto dal primo comma dell'art. 32 L.
183/2010, mentre non assume alcun rilievo, neppure per quanto ora si dice, la comunicazione del trasferimento d'azienda tra le appaltatrici, in quanto atto non di provenienza della committente.
44. L'eccezione di decadenza, anche sotto il profilo di interesse, deve essere pertanto disattesa, così che deve esaminarsi il merito della pretesa dei lavoratori appellanti e quindi la dedotta fittizietà dell'appalto, alla luce delle difese che tutte le parti hanno, sul punto, riproposto e che sono rimaste assorbite dalla decisione del Tribunale sulla questione preliminare.
45. In proposito merita innanzi tutto rammentare in diritto come, né in esito all'entrata in vigore della disciplina dettata dal D.L.gs.
276/2003, né per effetto delle disposizioni del D.L.gs. 81/2015, sia stato abrogato il divieto di fornitura di mere prestazioni di lavoro, in quanto anche l'art. 30 del D.L.gs. 81/2015 prevede quale condizione di
18 liceità del contratto di somministrazione la titolarità delle prescritte autorizzazioni in capo al somministratore e l'art. 38 dello stesso testo normativo dispone che “quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e
33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
46. Non può quindi dubitarsi che, ove la fattispecie di causa sia qualificata come appalto di mere prestazioni di lavoro (come assumono gli appellanti), essa dovrebbe dirsi senz'altro illecita, per non essere state le formali appaltatrici abilitate all'intermediazione di manodopera.
47. Ciò detto, la norma dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (che qui rileva) prevede che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
48. Una piana lettura della disposizione consente di rilevare subito, del resto in accordo con la nozione codicistica di appalto, la centralità quale criterio discretivo, dell'organizzazione di mezzi (nel senso generale di fattori della produzione) dell'appaltatore intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio. Ed è proprio in conseguenza di questa strumentalità che l'organizzazione, l'articolazione cioè dei diversi fattori della produzione, sarà necessariamente variabile,
19 appunto “in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio”, di cui dice la legge.
49. La relazione di strumentalità tra organizzazione dell'appaltatore e realizzazione di un servizio, il servizio appaltato, è allora centrale nell'indagine in ordine alla liceità dell'appalto sotto due profili: a) innanzi tutto in quanto è necessario che l'attività dell'appaltatore sia diretta alla realizzazione di un servizio, una nozione che già sul piano semantico rimanda a un insieme di operazioni e condotte umane connotate da un'intrinseca unitarietà in funzione di un risultato distinguibile;
b) in secondo luogo perché impone di considerare la natura del servizio ai fini dell'individuazione del tipo di organizzazione necessaria per realizzarlo, così che l'organizzazione potrà risultare anche nell'esercizio del potere conformativo della prestazione dei lavoratori impiegati nell'appalto, sempre che tuttavia, come accade negli appalti labour intensive, sia il lavoro umano (più che gli altri fattori della produzione) l'elemento decisivo ai fini della realizzazione del servizio.
50. E proprio la strumentalità tra organizzazione di mezzi e realizzazione del servizio di cui dice la norma dell'art. 29 consente, ad avviso della Corte del tutto correttamente, alla giurisprudenza di richiamare, ai fini dell'indagine in ordine alla liceità degli appalti anche dopo l'entrata in vigore del D.L.gs. 276/2003, la consolidata elaborazione formatasi nel periodo di vigenza della L. 1369/1960.
51. Come ben noto, secondo quella giurisprudenza, in estrema sintesi,
l'imprenditore ha la facoltà legittima di affidare in appalto “tutte le attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, sfuggendo al sindacato giurisdizionale l'esistenza di valide ragioni per il ricorso alla convenzione di appalto” (così testualmente ex plurimis Cass. Sez. lav.
14302/2002).
20 52. Si affermavano così lecitamente affidabili a terzi anche attività
“concernenti un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo”
(così Cass. sez. un., 20 gennaio 1996, n. 446), casi in cui evidentemente era necessario l'inserimento dell'attività dell'appaltatore nel ciclo produttivo dell'impresa appaltante (Cass. 26 giugno 1998, n. 6347).
53. E proprio in questi casi, i casi cioè di appalti endoaziendali, la riferibilità del negozio alla fattispecie lecita di cui all'art. 3 della L.
1369/1969, ovvero a quella vietata ex art. 1 della stessa legge, dipendeva integralmente appunto dalla qualificabilità dell'oggetto dell'appalto come servizio, opus astrattamente realizzabile e in concreto realizzato dall'appaltatore con una propria organizzazione di mezzi, mentre non valeva ex se a escludere la violazione del divieto di intermediazione la titolarità da parte dell'appaltatore di un'effettiva organizzazione di impresa – perché era piuttosto indispensabile che fosse avvenuta a suo rischio l'organizzazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto - e neppure la stipulazione di un contratto le cui clausole contemplassero l'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, “potendo verificarsi nella fase esecutiva, anche relativamente ad un solo segmento del complessivo servizio appaltato, la messa a disposizione del committente di uno o più dipendenti” (cfr. Cass., sez. un., 21 marzo 1997, n. 2517).
54. Da tali premesse questa consolidata giurisprudenza faceva seguire l'affermazione di illiceità di appalti “il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un
21 risultato produttivo autonomo” (così testualmente Cass., 14302/2002; cfr. anche Cass. 7089/2000; Cass., 7917/2000, n. 7917; Cass.,
11040/2000).
55. La giurisprudenza di legittimità attinge ampiamente a questo orientamento anche dopo l'entrata in vigore del D.L.gs 276/2003. La
Corte regolatrice ha infatti affermato che “ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 e l'autonomia e la specificità degli istituti ivi previsti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate dal medesimo D.Lgs. e alle disposizioni del codice civile,
l'interprete può, tutt'ora, rinvenire nei principi sopra richiamati alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro. ,Ciò, in particolare, tenendo conto che il citato art. 29 fa riferimento, giova ribadirlo, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all'<<organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti contratto, dall'esercizio potere organizzativo e direttivo nei confronti lavoratori utilizzati nell'appalto nonché per la assunzione, medesimo appaltatore, rischio d'impresa>>” (così testualmente Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-07-2011, n. 15615).
56. Così anche più di recente Cass. civ. Sez. lavoro, 27.3.2017, n.
7796, desume la fittizietà di un formale appalto di servizi dalla circostanza che l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
57. Si tratta di una lettura coerente della relazione di strumentalità di cui sopra si è detto, che emerge con chiarezza dal testo normativo e che risulta utile a differenziare appalti genuini e somministrazioni illecite,
22 anche quando l'organizzazione del lavoro sia elemento decisivo nell'attività apparentemente commessa.
58. Se infatti ciò che rileva ai fini della liceità dell'appalto è l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione che serva alla realizzazione di un servizio e se per svolgere quel servizio è indispensabile essenzialmente il lavoro umano, allora perché l'appalto sia lecito all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro, cioè specificamente di conformare la prestazione dei lavoratori in concreto nell'esecuzione del servizio. Un potere che può concettualmente distinguersi da quelli che il datore di lavoro esercita nel rapporto di lavoro, nella relazione negoziale con il lavoratore e che lo autorizzano tipicamente a disporre del tempo di lavoro del dipendente
(autorizzandone per esempio le assenze, per ferie, permessi o altro). Ciò che rileva ai fini di interesse, in accordo con il condivisibile orientamento di legittimità di cui si è detto, è piuttosto un potere di direzione, di conformazione del lavoro nel servizio.
59. D'altra parte alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, necessariamente, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo ancora con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente (si tratta di un tema che emerge frequentemente nella giurisprudenza di legittimità che più di recente si è occupata di queste questioni;
cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. V, Ord., 28-07-2017, n. 18808, della sezione tributaria). Così che risulta decisivo accertare, non la mera presenza di
23 un referente dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione.
60. Ora facendo applicazione di tali principi nella specie, deve in primo luogo rammentarsi come l'appalto di cui si discute avesse ad oggetto l'assistenza di cd. help desk tecnologico ai promotori finanziari e alle filiali della banca, consistente essenzialmente nella risoluzione di problematiche di data entry e di interfaccia con il sistema informatico aziendale in relazione ai servizi bancari offerti dai promotori e dalle filiali. E' pacifico che tale attività di assistenza avesse ad oggetto
“semplici e ordinarie problematiche (cd. di primo livello)” (così testualmente il punto 39 di pag. 12 della memoria di costituzione di in questo grado), dovendo il personale delle appaltatrici smistare CP_2 quelle più complesse ad altre strutture della banca.
61. Risulta poi ancora dalle difese delle società come la committente avesse messo a disposizione delle appaltatrici le apparecchiature e la strumentazione necessaria allo svolgimento di tali servizi, compresi gli applicativi. D'altro canto, sono sempre le appellanti a qualificare come ripetitiva e integralmente procedimentalizzata l'attività dei dipendenti delle appaltatrici.
62. Pare allora alla Corte che, già alla luce delle allegazioni delle odierne appellanti, debba escludersi che i servizi formalmente appaltati fossero realizzabili essenzialmente a mezzo della prestazione dei dipendenti che vi erano addetti, (come assume invece la banca). Anche secondo le difese delle società, infatti, il personale delle appaltatrici non era dotato di alcun particolare know how o comunque di una qualche specifica ed elevata professionalità, decisiva ai fini della realizzazione del servizio, che poteva essere svolto solo per mezzo dei cospicui beni materiali, ma soprattutto immateriali, costituiti dagli applicativi e dalle dotazioni informatiche, tutte pacificamente fornite dalla banca.
24 63. Già per questo motivo allora deve ritenersi, secondo i principi prima esposti, l'insufficienza della dotazione di mezzi concretamente impiegata dalle appaltatrici nel servizio (indipendentemente quindi dalla loro reale consistenza imprenditoriale, che non è in discussione) a realizzarlo, per essere a ciò indispensabili soprattutto beni e mezzi della committente.
64. Ma anche sotto il profilo dell'organizzazione e direzione del personale addetto all'appalto, la Corte ritiene che la prospettazione dei lavoratori sia stata confermata dall'istruttoria svolta davanti al collegio, in particolare dalle deposizioni di già formalmente Testimone_1 dipendente di e poi di , addetto all'appalto CP_4 CP_5 CP_2 dall'ottobre 2014, all'epoca della sua deposizione dipendente della banca, in esito a una decisione di questo ufficio divenuta definitiva (si tratta della sentenza n. 431/2023, già sopra citata) e di , Tes_2 dipendente di anche all'epoca dei fatti, referente dell'appalto CP_2
Contr
dal 2016 fino alla sua cessazione, nel febbraio 2024.
65. Più specificamente che ha svolto, come da lui dichiarato e Tes_1 come pacifico, mansioni di team leader, dopo avere detto della formazione iniziale impartita ai dipendenti dell'appaltatrice da incaricati della committente (circostanza anch'essa di un qualche rilievo nell'apprezzamento dell'adeguatezza dell'organizzazione concretamente apprestata dalla formale appaltatrice), ha riferito quanto segue:
“Quando abbiamo cominciato il nostro lavoro era seguito da ed Persona_1
, che erano dipendenti . Loro erano responsabili del Tes_2 CP_2 servizio media center promotori …Ferri e stavano con noi ci erano Tes_2 di supporto nelle eventuali difficoltà legate ai processi che noi conoscevamo poco e loro invece sì. Operativamente si occupava di noi soprattutto , nel senso che ci affiancava proprio nelle Persona_2 varie chiamate che ci arrivavano al numero da parte dei consulenti [i promotori di banca ]. Dopo la migrazione facevamo l'assistenza CP_2
25 sull'operatività ordinaria ai consulenti…Nel 2019 abbiamo cambiato sede, Contr abbiamo cominciato a lavorare in una sede , in locali a noi riservati.
La strumentazione (pc, telefoni) era della banca e ce la siamo portata dietro…Da poco dopo l'inizio dell'appalto abbiamo fatto anche
l'assistenza alle filiali per le questioni relative ai clienti Widiba…Avevamo un orario legato alle diverse attività, quindi il nostro servizio operava dalle
8,30 alle 18,30 per i consulenti e con l'orario delle filiali per l'assistenza alle filiali…Preciso quando siamo andati nella nuova sede non c'era più nessuno di banca , aggiungo che nella nostra attività non c'era CP_2 bisogno di grosse direttive una volta che abbiamo imparato a usare gli applicativi e a conoscere l'attività di . Ci relazionavamo alle CP_2 strutture di assistenza tecnica della banca in ogni caso in cui non riuscivamo a risolvere il problema…In tutto il periodo inviavo una reportistica giornaliera sull'attività a avevamo un Persona_3 problema nel nostro servizio (tipo per esempio non ci funzionavano i pc che usavamo per l'assistenza) ci rivolgevamo a Persona_4
l'inizio dell'attività abbiamo fatto altri periodi formativi in relazione ai cambiamenti che c'erano negli applicativi, la facevano dipendenti . CP_2
La formazione era agli applicativi alle funzioni, ai processi, non era una formazione informatica”.
66. d'altro canto ha reso al collegio dichiarazioni che Tes_2 pure meritano di essere riportate testualmente nei punti che più interessano: “Io facevo monitoraggio sull'andamento dei diversi servizi di assistenza, per esempio se c'era un servizio che riceveva 100 mail o telefonate al giorno e c'era l'obbligo di evaderne il 96% un dato tempo verificavo che questo accadesse Preciso l'impegno era quello contenuto nell'appalto. Effettuavo questo monitoraggio per quanto riguarda il numero verde attraverso una reportistica automatica che registrava il numero delle telefonate ricevute, poi ricevevo una reportistica manuale con cadenza giornaliera sul numero delle lavorazioni totali del servizio,
26 divise per tipologia, questo per entrambe le attività oggetto dell'appalto. Contr Non ho fatto alcuna attività formativa ai dipendenti di sugli Contr applicativi della banca. Tutta la strumentazione in uso ai dipendenti era fornita dal gruppo Monte AS e gli applicativi erano di . La CP_2
Contr strumentazione è stata trasferita nella sede di quando i dipendenti dell'appaltatore si sono spostati. La mia attività è stata la stessa prima e Contr dopo il trasferimento dei dipendenti . Io avevo dei rapporti con Contr e poi per i casi in cui c'erano dei cambiamenti nei volumi CP_4 dell'attività rispetto a quelli originariamente previsti nel contratto di appalto e che determinavano differenze nell'operatività. Io comunicavo e poi loro si organizzavano per esempio mandando più personale o aumentando l'orario. Se ci fossero stati dei problemi sulle attrezzature i Contr dipendenti di non chiamavano me che non avrei potuto risolverli, penso che avrebbero seguito le loro linee guida”. La teste ha inoltre confermato come di propria provenienza una mail del 22.5.2017, diretta, tra l'altro al teste nella quale lo invitava a Tes_1 Tes_2 considerare, per le ferie dei lavoratori . “tutti i carichi di lavoro”, CP_2 aggiungendo testualmente “tre [persone in ferie] tutti insieme mi sembrano tanti”.
67. Così riassunte le deposizioni dei testi, certamente informati dei fatti, la Corte ritiene che da esse emerga l'effettiva riferibilità ai preposti della committente del potere di direzione del lavoro del personale dell'appaltatrice. E' quanto risulta dalle dichiarazioni di a Tes_1 proposito della posizione dei dipendenti e incaricati della formale committente nella fase di avvio dei servizi appaltati, ma anche nei successivi periodi di formazione, legati a variazioni nei processi e servizi della banca. Ed è soprattutto quanto emerge dalle dichiarazioni di entrambi i testi circa il controllo quotidiano esercitato da sullo Tes_2 svolgimento del servizio appaltato, che - merita rammentare - era costituito da attività standardizzate e ripetitive, svolte, a fronte di
27 richieste provenienti da collaboratori o strutture della banca, su applicativi della banca stessa e che la preposta della banca controllava giornalmente quanto al numero delle richieste ricevute e di quelle risolte. Così che non si comprende davvero quale potesse essere l'autonomia organizzativa dell'appaltatore nell'esecuzione di tali lavorazioni, eseguite da addetti formati dalla committente, la cui attività
(meramente esecutiva) era controllata quotidianamente, quanto ai numeri e agli esiti, dalla committente stessa. Ed è pure significativa, ai fini che interessano, l'affermazione di , secondo cui i volumi di Tes_2 attività richiesti ai dipendenti della formale appaltatrice potevano variare, in relazione alle mutevoli esigenze dell'organizzazione di impresa della committente, come tipicamente accade nell'esercizio del potere conformativo datoriale. Per contro, sulla base dei principi sopra esposti, non ha alcun rilievo la circostanza che alle appaltatrici fosse rimessa la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro (sebbene anche sul punto la mail di provenienza di Carnio è rivelatrice dell'ingerenza della committente, diretta ad assicurare la congruenza di una tale gestione con l'esecuzione del lavoro, che la effettivamente dirigeva). CP_9
68. Deve quindi concludersi, come nei precedenti di questo ufficio in controversie analoghe, relative alla stessa vicenda negoziale, per il carattere meramente fittizio dell'appalto e quindi per l'esistenza in atto di distinti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la banca e gli odierni appellanti, con decorrenza dalla data, CP_2 per ciascuno, indicata nelle conclusioni a pag. 36 dell'atto di appello.
Per l'effetto deve ordinarsi a di riammettere in servizio i CP_2 lavoratori nel posto da loro precedentemente occupato.
69. Non può poi fondatamente dubitarsi del diritto dei lavoratori all'inquadramento da loro richiesto (il primo livello retributivo della terza area professionale) cui, secondo la contrattazione del credito, appartengono “i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere in
28 via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento di e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici”. Tra essi il contratto annovera espressamente, tra gli altri, oltre a cassieri e addetti di sportello, gli operatori addetti a sistemi di elaborazione di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo centrale, attività queste ultime corrispondenti a quelle svolte dagli odierni appellanti. La banca deve quindi essere condannata a corrispondere agli appellanti le differenze tra quanto percepito in corso di rapporto dalle formali datrici di lavoro e il trattamento che sarebbe stato loro spettante, ove fossero stati regolarmente assunti e inquadrati alle dipendenze di , dalle CP_2 richiamate decorrenze e fino alla data della presente decisione.
70. Sull'ammontare di tali crediti non può dirsi infatti maturata alcuna prescrizione, già per non essere stati formalizzati i rapporti di lavoro con la banca e comunque essendo sorti tutti i crediti de quibus in data successiva all'entrata in vigore della L. 92/2012, che ha modificato il regime di stabilità dei rapporti di lavoro cui si applicava l'art. 18 della
L. 300/1970 (cfr. Cass. 26246/2022 e 30957/2022, secondo cui “la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla L. n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso”).
29 71. Attesa l'espressa limitazione della domanda a una condanna generica, non è necessario ulteriormente indagare in ordine alla quantificazione degli importi così dovuti.
72. Le spese del doppio grado, come infra liquidate, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in riforma della decisione impugnata e in accoglimento dell'appello così provvede: 1) Qualificato come interposizione illecita di manodopera l'appalto di cui è causa, dichiara l'esistenza in atto di distinti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la banca e gli CP_2 odierni appellanti, con decorrenza dalla data, per ciascuno, indicata nelle conclusioni a pag. 36 dell'atto di appello. Per l'effetto ordina a di riammettere in servizio i lavoratori nel posto da loro CP_2 precedentemente occupato;
2) Dichiara il diritto degli appellanti al trattamento economico e normativo conseguente alla riferibilità del rapporto a CP_2 con inquadramento per ciascuno nella terza area professionale primo livello retributivo e condanna la al pagamento delle CP_2 conseguenti differenze retributive fino alla data della presente decisione, maggiorato il capitale dovuto di accessori ex art. 429 c.p.c. Condanna le società appellate in solido alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida, quanto alle posizioni di tutti i lavoratori, in complessivi € 14.024,40 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado di giudizio e in € 18.844,90 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado, somme tutte da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratasi antistatari. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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