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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/11/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2164 dell'anno 2025 V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 28.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santa Spinelli, presso il cui studio in Reggio di
Calabria, Vico Posta n. 13, ha eletto domicilio
E
(cod. fisc.: ), nato a [...]_1 C.F._2
Calabria il 25/09/1984, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenica Ventura, presso il cui studio in Reggio di Calabria,
Via Santa Lucia al Parco, n. 23, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 30/07/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 30/10/2008;
-considerato che con decreto dell' 11/09/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28/10/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 30/10/2008; b) dal matrimonio sono nati i figli (30/08/2008) e (17/12/2012), Persona_1 Persona_2
minorenni; c) con decreto di omologa n. 45 del 2022 (depositato il
18/03/2022) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 13/01/2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 13/01/2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1,2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 18/09/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile depositato in data
30/07/2025 da e , così Parte_1 CP_1
provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 30/10/2008 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto n.154 parte 1 ufficio 1
- anno 2008, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza ed autosufficienza economica, per cui rinunciano a formulare reciproche richieste di assegno;
2. I figli, ancora minori, e resteranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con il collocamento presso il padre. Entrambi i genitori cureranno l'educazione, l'istruzione ed eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente su di loro per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative alla crescita religiosa, ai problemi educativi, alle decisioni relative al percorso scolastico, alle scelte sociali e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli nel prevalente interesse della stessa. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative a e Per_1 Per_2
3. e continueranno a mantenere la residenza e ad Per_1 Persona_2
abitare con il padre presso la casa coniugale sita in Reggio Calabria,
C.da S. Oliva n. 5, che resterà a lui assegnata;
4. I genitori si impegnano a tenere una condotta civile e morale tale da non arrecare pregiudizio ai loro figli;
5. La madre potrà vedere e tenere con sé liberamente i minori, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi e previo accordo con il padre, fermo restando che trascorrerà con loro il martedì, il giovedì ed il venerdì, dall'orario di fine lezioni (curandone il prelievo da scuola) sino alle ore 21:30, quando provvederà a riaccompagnarli presso la casa familiare e, a fine settimana alternati, l'intero periodo dalle ore 15:00 del sabato sino alla mattina del lunedì allorquando curerà il loro ingresso a scuola:
- In ordine alle festività natalizie, e trascorreranno con la Per_1 Per_2
madre , ad anni alterni, dalla sera del 24 Dicembre al pomeriggio del giorno 31 Dicembre e, successivamente, dalla sera del 31 Dicembre al pomeriggio del 6 Gennaio compreso, così come in occasione delle festività pasquali si farà ricorso al criterio dell'alternanza, per cui i figli trascorreranno la vigilia con l'uno dei genitori e la festività con l'altro, ovvero saranno a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro, salvo diverso accordo tra i genitori che garantisca, comunque, che le predette festività vengano trascorse dai minori alternativamente con il padre o la madre;
- Durante il periodo estivo, la madre potrà trascorrere con i figli, dopo la fine della scuola, quindici giorni consecutivi nel mese di giugno, quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, tenendo sempre conto della volontà dei minori;
- Il giorno del compleanno dei figli sarà festeggiato con entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, fino alle ore 17.00 con un genitore e la rimanente parte della giornata sino alle 22,00 con l'altro, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra gli stessi intercorso di volta in volta ed ancora, la Festa della Mamma con la stessa e del Papà con quest'ultimo, così come per i compleanni dei genitori, sempre considerando la volontà dei ragazzi e i loro impegni scolastici;
- Gli accordi dei genitori sui tempi e le modalità di incontro con i figli lasciano ferma l'eventuale diversa volontà dei minori che, considerata l'età raggiunta, potranno liberamente esprimere eventuali contingenziali scelte differenti.
6. I genitori si impegnano a collaborare per la richiesta di eventuali bonus, domande, assegni, ISEE, ecc. presentando presso gli uffici, CAF, patronati o altro la documentazione necessaria per la presentazione delle relative domande;
7. La signora corrisponderà a titolo di Parte_1
mantenimento ordinario di e la somma mensile di € Per_1 Per_2
300,00, somma che sarà versata sul conto corrente paterno entro il decimo giorno del mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Quanto alle spese di natura straordinaria la signora contribuirà nella misura del 50%, tali ultime spese andranno Parte_1
individuate sulla base delle indicazioni di cui al protocollo per i procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Reggio Calabria;
8. I genitori si danno reciproco consenso a firmare i documenti validi per l'espatrio quali carta d'identità e passaporto di e Per_1 Per_2
9. In caso di viaggi effettuati al di fuori delle città di residenza dei genitori, questi ultimi si impegnano a darsi comunicazione dei giorni di partenza e rientro, nonché dei luoghi di soggiorno della figlia, consentendo sempre a quest'ultima di comunicare con il genitore non presente;
10. La Signora si impegna a rifondere al Signor tutte le Parte_1 CP_1
spese per bolli e multe dell'autovettura Toyota Yaris EV772RS per tutto il periodo in cui lo stesso risultava formalmente proprietario, nonostante l'avesse in uso la moglie. -dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2164 dell'anno 2025 V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 28.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santa Spinelli, presso il cui studio in Reggio di
Calabria, Vico Posta n. 13, ha eletto domicilio
E
(cod. fisc.: ), nato a [...]_1 C.F._2
Calabria il 25/09/1984, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenica Ventura, presso il cui studio in Reggio di Calabria,
Via Santa Lucia al Parco, n. 23, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 30/07/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 30/10/2008;
-considerato che con decreto dell' 11/09/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28/10/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 30/10/2008; b) dal matrimonio sono nati i figli (30/08/2008) e (17/12/2012), Persona_1 Persona_2
minorenni; c) con decreto di omologa n. 45 del 2022 (depositato il
18/03/2022) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 13/01/2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 13/01/2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1,2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 18/09/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile depositato in data
30/07/2025 da e , così Parte_1 CP_1
provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 30/10/2008 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto n.154 parte 1 ufficio 1
- anno 2008, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza ed autosufficienza economica, per cui rinunciano a formulare reciproche richieste di assegno;
2. I figli, ancora minori, e resteranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con il collocamento presso il padre. Entrambi i genitori cureranno l'educazione, l'istruzione ed eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente su di loro per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative alla crescita religiosa, ai problemi educativi, alle decisioni relative al percorso scolastico, alle scelte sociali e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli nel prevalente interesse della stessa. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative a e Per_1 Per_2
3. e continueranno a mantenere la residenza e ad Per_1 Persona_2
abitare con il padre presso la casa coniugale sita in Reggio Calabria,
C.da S. Oliva n. 5, che resterà a lui assegnata;
4. I genitori si impegnano a tenere una condotta civile e morale tale da non arrecare pregiudizio ai loro figli;
5. La madre potrà vedere e tenere con sé liberamente i minori, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi e previo accordo con il padre, fermo restando che trascorrerà con loro il martedì, il giovedì ed il venerdì, dall'orario di fine lezioni (curandone il prelievo da scuola) sino alle ore 21:30, quando provvederà a riaccompagnarli presso la casa familiare e, a fine settimana alternati, l'intero periodo dalle ore 15:00 del sabato sino alla mattina del lunedì allorquando curerà il loro ingresso a scuola:
- In ordine alle festività natalizie, e trascorreranno con la Per_1 Per_2
madre , ad anni alterni, dalla sera del 24 Dicembre al pomeriggio del giorno 31 Dicembre e, successivamente, dalla sera del 31 Dicembre al pomeriggio del 6 Gennaio compreso, così come in occasione delle festività pasquali si farà ricorso al criterio dell'alternanza, per cui i figli trascorreranno la vigilia con l'uno dei genitori e la festività con l'altro, ovvero saranno a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro, salvo diverso accordo tra i genitori che garantisca, comunque, che le predette festività vengano trascorse dai minori alternativamente con il padre o la madre;
- Durante il periodo estivo, la madre potrà trascorrere con i figli, dopo la fine della scuola, quindici giorni consecutivi nel mese di giugno, quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, tenendo sempre conto della volontà dei minori;
- Il giorno del compleanno dei figli sarà festeggiato con entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, fino alle ore 17.00 con un genitore e la rimanente parte della giornata sino alle 22,00 con l'altro, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra gli stessi intercorso di volta in volta ed ancora, la Festa della Mamma con la stessa e del Papà con quest'ultimo, così come per i compleanni dei genitori, sempre considerando la volontà dei ragazzi e i loro impegni scolastici;
- Gli accordi dei genitori sui tempi e le modalità di incontro con i figli lasciano ferma l'eventuale diversa volontà dei minori che, considerata l'età raggiunta, potranno liberamente esprimere eventuali contingenziali scelte differenti.
6. I genitori si impegnano a collaborare per la richiesta di eventuali bonus, domande, assegni, ISEE, ecc. presentando presso gli uffici, CAF, patronati o altro la documentazione necessaria per la presentazione delle relative domande;
7. La signora corrisponderà a titolo di Parte_1
mantenimento ordinario di e la somma mensile di € Per_1 Per_2
300,00, somma che sarà versata sul conto corrente paterno entro il decimo giorno del mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Quanto alle spese di natura straordinaria la signora contribuirà nella misura del 50%, tali ultime spese andranno Parte_1
individuate sulla base delle indicazioni di cui al protocollo per i procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Reggio Calabria;
8. I genitori si danno reciproco consenso a firmare i documenti validi per l'espatrio quali carta d'identità e passaporto di e Per_1 Per_2
9. In caso di viaggi effettuati al di fuori delle città di residenza dei genitori, questi ultimi si impegnano a darsi comunicazione dei giorni di partenza e rientro, nonché dei luoghi di soggiorno della figlia, consentendo sempre a quest'ultima di comunicare con il genitore non presente;
10. La Signora si impegna a rifondere al Signor tutte le Parte_1 CP_1
spese per bolli e multe dell'autovettura Toyota Yaris EV772RS per tutto il periodo in cui lo stesso risultava formalmente proprietario, nonostante l'avesse in uso la moglie. -dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna