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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1097/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1097/2024 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. FERRETTI VIVIANA
e
, nata a [...] il CP_1
02/10/1994, assistita e difesa dall'avv. PALMIERI CLAUDIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, e Parte_1
esponevano che in data 06/06/2016 avevano contratto matrimonio CP_1
con rito civile, in HONG KONG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
269/2024 pubbl. il 02/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: Parte_1 CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in HONG
KONG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) il 06/06/2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CITTA' SANT'ANGELO,
pagina 2 di 3 nell'anno 2016 atto numero 35 parte II, serie C, alle condizioni già tutte concordate e riportate nel ricorso congiunto e, in particolare:
1) I coniugi separati si dichiarano economicamente indipendenti pertanto nessuno dovrà all'altro l'assegno divorzile;
2) Tutti i rapporti economici dare/avere sono stati già regolati in sede di separazione;
3) La SI.ra continuerà a vivere in Città Sant'Angelo via della Panoramica CP_1
n. 25 in forza di contratto di comodato regolarmente registrato il 23/07/2024.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'11/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1097/2024 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. FERRETTI VIVIANA
e
, nata a [...] il CP_1
02/10/1994, assistita e difesa dall'avv. PALMIERI CLAUDIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, e Parte_1
esponevano che in data 06/06/2016 avevano contratto matrimonio CP_1
con rito civile, in HONG KONG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
269/2024 pubbl. il 02/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: Parte_1 CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in HONG
KONG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) il 06/06/2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CITTA' SANT'ANGELO,
pagina 2 di 3 nell'anno 2016 atto numero 35 parte II, serie C, alle condizioni già tutte concordate e riportate nel ricorso congiunto e, in particolare:
1) I coniugi separati si dichiarano economicamente indipendenti pertanto nessuno dovrà all'altro l'assegno divorzile;
2) Tutti i rapporti economici dare/avere sono stati già regolati in sede di separazione;
3) La SI.ra continuerà a vivere in Città Sant'Angelo via della Panoramica CP_1
n. 25 in forza di contratto di comodato regolarmente registrato il 23/07/2024.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'11/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3