Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5724/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA N. SENT.
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA N. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. REP.
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, a seguito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 18 novembre 2024, pronuncia, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5967/2022 promossa da
(P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore Dott. (giusta procura del 30/10/2017 rep. n. 80596 CP_1 del Notaio di Bracciano), rappresentata e difesa dall'avv.to Piero Per_1
Cappannini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Perugia (PG) alla via Manfredo Fanti n.2/B.
ATTORE contro
nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_2 in Viale Umbria n. 5, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv.to Catia Mosconi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Perugia, Via del Sole n. 8.
CONVENUTO
in persona del procuratore speciale ad negotia dott. Controparte_3 [...]
(giusta procura speciale del 25.06.2021 rep. 95251/11288 del CP_4
Notaio di Bologna), rappresentata e difesa dall'avv.to Ulisse Baradani, Per_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Perugia, via
Bontempi nr. 1.
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Causa posta in decisione all'udienza del 18 novembre 2024
Per l'attore condannare il signor al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di della somma di € 51.832,00, Parte_1 ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
Per il convenuto TI GI: dichiarare la nullità del ricorso per vizi attinenti all'editio actionis in violazione del combinato disposto di cui all'art. 163, commi 3 e 4 e 702 bis c.p.c.. In via principale – respingere la domanda attore perché inammissibile ed infondata così come formulato per i motivi espressi, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite. In via subordinata – limitare la responsabilità ai danni ritenuti di giustizia, comunque, condannare, in luogo del convenuto, quale terzo chiamato, a tenere indenne e Controparte_3 manlevare e a rifondergli le spese sostenute per la tutela legale. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
Per il terzo chiamato Dichiarare la nullità della domanda Controparte_3 proposta, ai sensi degli artt. 163, commi 3 e 4 e 164 c.p.c.; Accertare e dichiarare la inammissibilità delle domande proposte nei confronti di
[...]
, non vertendosi in ipotesi di RC da circolazione stradale. In via Controparte_5 ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare la prescrizione estintiva dei diritti azionati nei confronti di e di;
Controparte_2 Controparte_5
Accertare e dichiarare la improponibilità e/o la improcedibilità delle domande proposte da per difetto della preventiva richiesta Parte_1
risarcitoria ad Accertare e dichiarare la carenza di Controparte_5 legittimazione passiva del Sig. rispetto alla domanda proposta Controparte_2 da . Rigettare la domanda proposta dalla ricorrente Parte_1 [...]
, e comunque la domanda di garanzia e manleva proposta dal Parte_1
Sig. nei confronti di in quanto Controparte_2 Controparte_5 totalmente infondate. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre al rimborso forfetario
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con ricorso ex. art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. chiedendo di condannare quest'ultimo al Controparte_6 pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 51.832,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, con il favore delle spese.
1.1. Nel dettaglio, a fondamento della propria domanda, l'originario ricorrente, in qualità di impresa assicuratrice del condominio sito in IA RA (PG), viale
Umbria n.5, ha rappresentato di essere stata costretta ad indennizzare i danni subìti dal proprio assicurato in conseguenza dell'incendio originato, in data 30 novembre 2015, dal veicolo Fiat 500 targato PG 98704, di proprietà del signor per complessivi € 51.823,00, pari all'ammontare Controparte_2 dell'indennizzo corrisposto al condominio per i lavori di ripristino effettuati.
Ha dedotto ancora la ricorrente che la responsabilità dell'evento dannoso sarebbe ascrivibile al sig. come emergerebbe in modo particolare dal CP_2 verbale dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare le fiamme, nonché dall'ordinanza nr. 118 emanata dal Sindaco del Comune di IA RA (PG) in data 4 dicembre 2015 (doc. 1).
Da qui, dunque, la possibilità, in capo alla ricorrente, “di agire in regresso nei confronti del responsabile civile, nonché il diritto di surrogazione di . Parte_1
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1.2. Fissata l'udienza di comparizione e dispostone lo svolgimento mediante scambio e il deposito in telematico di note scritte, si è costituito in giudizio il sig.
contestando in fatto e in diritto quanto affermato dall'attore. Controparte_2
1.2.1. In modo particolare il convenuto ha, in via preliminare, eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Sempre in via preliminare, il resistente ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi.
Invero, a dire della parte convenuta, il contenuto del ricorso risulterebbe costituito da “una generica esposizione di un incendio avvenuto in un box auto in cui rimaneva incendiata la parcheggiata autovettura del convenuto, per cui richiedeva la restituzione della somma asseritamente indennizzata al dell'edificio assicurato, senza precisa CP_7 indicazione dei presupposti, con conseguente impossibilità del convenuto di assumere le proprie difese prendendo posizione sui fatti allegati alla domanda, nonché impossibilità del giudicante di qualificarli e valutare la normativa ad essi applicabili”.
Per contro, mancherebbe l'indicazione di eventuali riferimenti alle cause ed origine dell'incendio; il contratto di assicurazione e le condizioni della polizza a copertura del Condominio assicurato e danneggiato;
eventuali elementi di responsabilità del convenuto;
il nesso causale che leghi la condotta tenuta dal convenuto con l'evento di danno verificatosi nonché eventuali elementi di quantificazione dei danni di cui si chiedeva la refusione, oltre alla prova del titolo e del quantum pagato.
1.2.1. Nel merito, la parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda e, in particolare, l'inidoneità delle elementi addotti dall'attore a dare prova della responsabilità del sig. CP_2
Ed infatti, osserva il resistente, il verbale dei vigili del fuoco allegato non attesterebbe affatto che l'incendio sia scaturito dal veicolo del convenuto, quanto piuttosto che “l'incendio aveva interessato un box” di proprietà di altro condomino
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all'interno del quale era stato rinvenuto sia “materiale vario CP_8 combustibile” sia l'autovettura del convenuto, andata “completamente distrutta”, in conseguenza dell'incendio e non certo causa dello stesso.
Parimenti, l'ordinanza sindacale allegata dal ricorrente riporterebbe esclusivamente il divieto di uso dei locali garage sino alla “verifica della struttura e degli impianti e dei sistemi di sicurezza, relativamente al box auto e alla attigua corsia di manovra”, senza alcun riferimento alla causa dell'incendio, alla responsabilità ed alle conseguenze.
La mera comunicazione effettuata dall'attore al condominio assicurato con rispetto alla determinazione dell'importo di liquidazione del danno non proverebbe né l'an né il quantum per l'azione di surrogazione verso il CP_7 convenuto.
D'altra parte, assume ancora il resistente, le fotografie dello stato dei luoghi evidenzierebbero come l'evento di combustione sia divampato all'interno di un box privo di porta, aperto sulla corsia dei garage e con materiale combustibile ivi depositato, elementi, questi, entrambi idonei ad integrare due possibili cause dell'incendio che escluderebbero la responsabilità del convenuto.
Infine, contrariamente a quanto riferito dall'attore, con la comunicazione di cui al documento 3, il convenuto ha contestato “la riconducibilità dell'incendio” alla autovettura, di cui si era limitato a riconoscersi proprietario pur “negando qualsivoglia responsabilità”.
1.2.2. Con altro ordine di ragioni, il sig. ha evidenziato di non poter CP_2 essere qualificato nemmeno “terzo” rispetto al contratto di assicurazione stipulato tra il ricorrente e il condominio, in quanto l'art.
2.1.3 della polizza stipulata tra l'attore e il suo assicurato chiarisce espressamente che: “se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino
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come tale verso gli altri condomini e la proprietà comune”, richiamando, a sostegno, una pronuncia resa da questo stesso Tribunale.
1.2.3. Infine, ai sensi e per gli effetti degli art. 106 e 269 c.p.c., parte convenuta ha dichiarato di voler chiamare a garanzia e manleva nel presente giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_9 Controparte_5
p.t., con la quale aveva contratto una polizza Responsabilità Civile Auto, chiedendo pertanto il differimento della prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio facendo proprie le contestazioni mosse dal Controparte_5 convenuto nei confronti dell'attore.
1.3.1. In modo particolare, a parere del terzo chiamato, il ricorrente avrebbe esercitato cumulativamente l'azione di surroga e quella di regresso, tra di loro incompatibili, determinando un primo profilo di indeterminatezza della causa petendi e di nullità della domanda attrice ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.
1.3.2. In secondo luogo, il terzo chiamato ha eccepito la prescrizione della domanda di surroga esercitata da Parte_1
1.3.3. Nel meriro, con rispetto alla domanda di manleva esercitata dal convenuto nei suoi confronti, ha osservato come l'ipotetico incendio di un CP_5 veicolo parcheggiato all'interno di un box privato, costituisca un evento del tutto estraneo ed avulso rispetto al fenomeno circolatorio stradale, trovandosi il veicolo stesso all'interno di un garage, interdetto a qualsiasi forma di traffico e circolazione, concludendo, pertanto, per l'assenza di copertura assicurativa.
1.4. All'udienza dle giorno 8.02.2023, lo scrivente ha disposto la conversione del rito, assegnando alla parte attrice termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione e rinviando per l'ulteriore corso della lite all'udienza del 20 settembre 2023.
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1.4.1. A detta udienza, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, il giudice ha invitato le parti a depositare mediante inserimento nel fascicolo telematico il suddetto verbale di mediazione, concedendo i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviando per l'ulteriore corso della lite all'udienza del 5 febbraio 2024.
1.4.2. In tale sede, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, non ritenendosi necessario lo svolgimento di alcun incombente istruttorio, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Espletato tale incombente, la causa è stata trattenutea in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Evidentemente da disattendere sono le eccezioni preliminari afferenti alla improcedibilità della domanda ed alla nullità della citazione.
2.1. Quanto alla prima, è sufficiente notare che il suo mancato svolgimento è stato superato dall'introduzione del procedimento in corso di giudizio, previa assegnazione di apposito termine.
2.2. Quanto alla nullità citazione, l'eccezione è destituita di ogni fondamento.
2.2.1. Come noto, con rispetto ai vizi relativi all'editio actionis, l'articolo 164 c.p.c. chiarisce come la citazione sia nulla qualora manchi ovvero risulti assolutamente incerto il requisito stabilito dal numero 3) dell'articolo 163 c.p.c. (la determinazione della cosa oggetto della domanda), ovverosia qualora difetti l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni).
Dal momento che la disciplina dettata dall'articolo 156 comma 3 c.p.c. costituisce un principio generale nell'ambito delle patologie che affliggono gli atti processualcivilistici, in nessun caso potrà essere dichiarata la nullità di un atto che abbia raggiunto il suo scopo.
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Per tali ragioni, affinché possa ritenersi configurata un vizio sussumibile nell'ambito del regime della nullità di cui all'art. 164 comma 4 c.p.c., è necessario che la domanda sia intrinsecamente e obiettivamente inidonea a porre il convenuto in condizione di conoscere l'oggetto della domanda dalla quale dovrebbe difendersi.
Proprio a causa della lesione del contraddittorio, il regime giuridico della citazione viziata da una patologia sussumibile nell'ambito dei vizi relativi all'editio actionis risulta maggiormente gravoso rispetto all'atto di citazione nullo per un vizio afferente al profilo della vocatio in ius. Infatti, ai sensi del quinto comma dell'articolo 164 c.p.c., la rinnovazione della citazione nel termine perentorio fissato dal giudice per l'ipotesi in cui il convenuto non si sia costituito, ovverosia l'integrazione della domanda qualora il convenuto si sia costituito, non impediscono le decadenze già maturate. Un simile vizio comporterebbe il rilievo dell'intrinseca inidoneità dell'originario atto di citazione ad assolvere alla sua prima funzione di stimolo al contraddittorio tra le parti, mentre il suo rinnovo sarebbe egualmente inidoneo ad evitare le decadenze sostanziali e processuali, nonché ad interrompere la prescrizione del diritto oggetto della domanda, eventualmente già maturata al momento della rinnovazione o dell'integrazione dell'atto. Pertanto, il combinato disposto dell'articolo 156 comma 3 e dell'articolo 164 comma 5 c.p.c. impone all'interprete una ricostruzione restrittiva delle ipotesi di nullità della citazione per vizio afferente all'editio actionis.
2.2.2. In giurisprudenza (su tutti (Cass. S.U. n. 8077/2012; di recente
Cassazione civile sez. II, 23/04/2025, n. 10635) si è osservato che in tema di citazione, laddove risulti assolutamente incerta l'indicazione prevista dall'art. 163 n. 3) e 4) c.p.c., oltre che carente e contraddittoria l'esposizione dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, va dichiarata la nullità dell'atto di citazione, atteso che l'incertezza del petitum e della causa petendi non consente a parte convenuta di spiegare adeguate e puntuali difese.
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L'atto è invece valido se gli elementi della domanda siano comunque individuabili a seguito di un esame complessivo dell'atto introduttivo: in sostanza la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza sull'oggetto va valutata caso per caso, tenendo conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti allegati, della natura, dell'oggetto e delle relazioni tra le parti, nonché verificando se la controparte sia riuscita comunque ad apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (Cass. civ. Sez. 3 Sent., 21.11.2008, n.
27670 e nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013).
Ed è noto che in materia di nullità della citazione per inadeguata formulazione della c.d. editio actionis, ossia dei vizi che riferiti all'omissione o all'assoluta incertezza circa il petitum o la causa petendi della domanda proposta, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che la declaratoria di nullità della citazione postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum; con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui,
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con esso, si trovi eventualmente la controparte se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass.
Sent. n. 1681del 29.01.2015).
2.2.3. Ebbene, nel caso di specie deve chiaramente essere esclusa la sussistenza del dedotto vizio giacché il ricorso ex. art. 702 bis c.p.c. formulato da
[...] non è affetto da alcuna patologia comportante la sua nullità. Parte_1
Infatti, l'atto introduttivo ha sufficientemente indicato petitum e causa petendi, osservando come la società di assicurazioni abbia corrisposto al condominio sito in IA RA (PG), viale Umbria nr. 5, una somma a titolo di indennizzo a causa dei danni subiti dall'assicurato in conseguenza di un incendio in data 30 novembre 2015, assumendone l'origine dal veicolo Fiat 500 targato PG 98704, di proprietà del signor Controparte_2
Ha, quindi, indicato l'ammontare dell'indennizzo corrisposto al condominio per i lavori di ripristino effettuati pari ad € 51.823,00, come risulta dalla prima pagina dell'allegato n.1 al ricorso di ed ha, quindi, chiesto di Parte_1 condannare il signor al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
della somma di € 51.832,00, (ovvero della diversa somma Parte_1 che dovesse risultare di giustizia).
2.2.4. A sostengo delle proprie pretese, l'attore ha indicato il verbale redatto dai
Vigili del Fuoco di Perugia, i quali hanno accertato come “l'incendio aveva interessato un box di circa 20 mq dove andava distrutta completamente una autovettura Fiat 500 targata
PG 98704 di proprietà di (allegato 1), nonché l'ordinanza n.118 del Controparte_2
4 dicembre 2015 emanata dal Sindaco del Comune di IA RA (PG) con la quale lo stesso ordinava al condominio Viale Umbria n.5, il divieto d'uso dell'intero piano interrato desinato a garage, nonché di provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni alla rimozione dell'auto e del materiale
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incendiatosi; nonché di provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni alla verifica della struttura, degli impianti e dei sistemi di sicurezza.
Peraltro va evidenziato che l'art. 164 comma 1 cod. proc. civ., che individua i casi di nullità dell'atto di citazione, fa riferimento espresso alle ipotesi in cui sia omesso, o risulti assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1)
e 2) dell'art. 163 cod. proc. civ., o manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, o sia stato assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, o manchi l'avvertimento sulle decadenze ai sensi dell'art. 163 n. 7) cod. proc. civ., ma non richiama invece l'ipotesi dell'art. 163 n. 5) cod. proc. civ., relativa all'indicazione specifica in citazione dei mezzi di prova dei quali la parte attrice intenda avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione, evidentemente non considerata come un elemento essenziale della citazione prescritto a pena di nullità.
Del resto, i mezzi di prova possono essere richiesti ed i documenti prodotti, una volta operata la conversione del rito, fino alla scadenza dei termini concessi per le memorie ex art. 183 c.p.c., e l'eventuale loro mancanza, e l'insufficienza probatoria, sarebbe andata a incidere sulla fondatezza della domanda e non sulla sua validità.
È stato infatti evidenziato dalla S.C. (vedi Cass. 21.3.2013 n. 7115 nonché
Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n. 12725) che “i documenti (da indicarsi ai sensi del n. 5 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ.) rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta (a pena di nullità ex art. 164 cod. proc. civ.) dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti”.
2.2.5. Pertanto si può ragionevolmente ritenere come l'atto introduttivo abbia esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso l'oggetto della domanda e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, laddove la circostanza che il diritto azionato possa risultare nel merito indimostrato esula dai profili rilevanti
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ai fini della nullità della citazione ovvero del ricorso, afferendo a quelli di fondatezza o infondatezza della domanda.
E rispetto alla domanda formulata risultano efficacemente e pienamente svolte tutte le difese.
2.2.6. Per il vero, con deduzione non puntuale, nell'ambito del proprio ricorso
(pag. 2), la società ha affermato come “nel caso di specie sussiste, pertanto, la possibilità, in capo alla ricorrente, di agire in regresso nei confronti del responsabile civile, nonché il diritto di surrogazione di ; una frase, per così dire, “ambigua” che Parte_1 sembra sovrapporre le azioni di surroga e di regresso.
Tuttavia, nella prima memoria ex. art. 183 comma 6 c.p.c. (pag 3),
[...] ha precisato (in maniera ammissibile) che, avendo “pagato Parte_1
l'indennizzo”, la stessa ha chiaramente agito in surrogazione ex articolo 1916 c.c..
Del resto, ai sensi dell'articolo 183 comma 6 nr. 1), vigente ratione temporis, l'attore può modificare e precisare le domande proposte.
L'indirizzo prevalente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
S.U., 15 giugno 2015, nt. 12310), a cui si ritiene di aderire, sostiene come mentre la precisazione non allarga l'ambito del giudizio postulato, ciò avviene con la modificazione quando questa è fondata sull'allegazione di fatti principali nuovi, sebbene nell'ambito del petitum e della causa petendi originari.
Dunque, l'emendatio può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della stessa domanda sul piano oggettivo, sempre che, la domanda così modificata risulti strettamente connessa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio.
2.2.7. La precisazione della domanda originariamente formulata dall'attore (e fermo restando che, trattandosi di profili sin dal principio dedotto la questione potrebbe essere ricondotta ad una questione di mera qualificazione giuridica della pretesa) risulta legittimamente effettuata in sede di prima memoria ed ha
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definitivamente chiarito come abbia effettuato un'azione di Parte_1 surroga nei confronti di ritenuto responsabile dell'incendio che Controparte_2 ha danneggiato il condominio assicurato dalla compagnia ricorrente.
2.2.8. A tal proposito si rammenta come la surrogazione costituisca una vicenda successoria dal lato attivo del rapporto obbligatorio, in virtù del quale un terzo subentra nei diritti dell'originario creditore, in conseguenza del pagamento del debito.
Come noto, il fenomeno successorio può verificarsi per volontà del creditore il quale, mediante espressa manifestazione di volontà a carattere non novativo, contemporaneamente al pagamento, dichiara esplicitamente di surrogare il terzo adempiente nei confronti del proprio debitore, evitando che l'atto solutorio estingua l'originario rapporto obbligatorio. In secondo luogo, la surrogazione può configurarsi anche per volontà del debitore che abbia preso a prestito una somma destinata al pagamento dell'originaria obbligazione. In tale ipotesi,
l'effetto successorio viene raggiunto attraverso due atti collegati, il mutuo avente data certa, con indicazione in tale atto della destinazione della somma, nonché il pagamento risultante dalla quietanza avente anch'essa data certa, la quale dia atto della provenienza della somma impiegata nel pagamento. In terzo luogo, come nel procedimento in esame, la surrogazione può configurarsi di diritto, ovverosia a prescindere dalla volontà delle parti dell'originario rapporto obbligatorio. In modo particolare, la disciplina dettata dall'art. 1916 c.c. prevede come l'assicuratore che abbia pagato l'indennità all'assicurato contro i danni, subentri nei diritti di quest'ultimo verso i terzi responsabili fino all'ammontare dell'indennità pagata.
In ogni caso, l'effetto traslativo del credito generato dall'istituto della surrogazione comporta che, a seguito della solutio, il surrogato subentra nella posizione giuridica del creditore soddisfatto, ragion per cui, la posizione del debitore originario rimane immutata, di modo che quest'ultimo potrà opporre al terzo surrogato le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito
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nel quale questi si sia surrogato nonché i fatti estintivi, modificativi o sospensivi del rapporto obbligatorio.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
Chiara risultando, dunque, l'oggetto della domanda, il convenuto ha resistito, nel merito, evidenziando, in via di estrema sintesi:
- che non vi è prova che il danno abbia avuto la scaturigine indicata dall'attore, non conducendo in tale direzione i documenti prodotti;
- che, in ogni caso, il convenuto, quale condomino, non può ritenersi terzo estraneo rispetto al condominio, sicché lo stesso, in buona sostanza, beneficerebbe della medesima copertura assicurativa, con esclusione della possibilità di ripetere le somme;
- che, in tal senso “agganciandosi” all'eccezione sollevata dal terzo chiamato, la domanda sarebbe prescritta.
3.1. Ciò posto, appare, anzitutto utile delibare la questione relativa alla natura giuridica dei fatti dedotti.
L'attore ha infatti sostenuto come l'evento incendiario fosse da ricondurre all'autoveicolo Fiat 500 targato PG 98704, di proprietà del convenuto, da cui l'incendio sarebbe scaturito, mentre era ricoverato in un box auto.
3.2. A tal proposito si ricorda come il concetto di “circolazione” ha subito una progressiva evoluzione pretoria, sia in ambito nazionale, sia eurounitario, con la specifica finalità di fornire al soggetto danneggiato una maggiore protezione e tutela.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 8620/2015) ha ritenuto come, ai fini dell'art. 2054 c.c., il termine “circolazione stradale”, non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio, che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno.
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Pertanto, postulare l'esigenza di un necessario collegamento tra il danno verificatosi durante la sosta o la fermata del veicolo e la circolazione, nel senso che l'evento debba necessariamente collegarsi alla precedente movimentazione del veicolo comporta una erronea perimetrazione del concetto di “circolazione”, trascurando che, anche il rischio del guasto tecnico è un rischio da circolazione del veicolo. Per tali ragioni, lasciare il proprio autoveicolo in un garage privato costituisce un'utilizzazione conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, di modo che qualora fosse raggiunta la prova in giudizio che l'incendio che ha riguardato il condominio sia stato originato dall'autovettura CP_10 stessa, si configurerebbe la fattispecie di cui all'art. 2054 c.c..
3.2.1. La soluzione fin qui sostenuta è confermata anche dalla giurisprudenza sovranazionale.
Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sez. II, 20.06.2019 causa
C100/18) ha recentemente chiarito come “l'articolo 3, primo comma, della direttiva
2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente
l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di circolazione dei veicoli» contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio”.
La circostanza che effettivamente la direttiva oggetto di interpretazione non fosse stata recepita nel nostro ordinamento al momento della verificazione del sinistro, come rilevato da nel proprio atto di costituzione in giudizio CP_5
(pag. 11), non assume alcun rilievo difronte all'obbligo di interpretare il diritto nazione in senso eurounitariamente orientato che grava sul giudice interno in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 11 e 117 della Costituzione.
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Ed invero, le Sezioni Unite della Corte, infatti, già con la sentenza 29 aprile 2015,
n. 8620, affermarono che il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.
Ne consegue che per l'operatività della garanzia per responsabilità civile autoveicoli è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.
Permanendo, tuttavia, alcune discordanze nella definizione del concetto di circolazione, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'argomento, in epoca più recente, ed hanno stabilito che ai fini dell'operatività della garanzia per la responsabilità civile autoveicoli, l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato, conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-
162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-
514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte
Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte
Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018), nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (sentenza n. 21983 del 2021).
Come si evince dalla lettura di queste decisioni, è irrilevante la natura, pubblica o privata, dell'area dove la circolazione si svolge, mentre ciò che
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assume rilievo decisivo è che l'utilizzazione del veicolo avvenga “in modo conforme alla sua destinazione abituale”, di modo che rimane non coperta dall'assicurazione solamente l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 cod. civ.
Ipotesi, quest'ultima, ristretta ai casi di “utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone” (così le Sezioni Unite nella sentenza n. 21983 del 2021).
Senza necessità di esaminare l'ampia casistica in materia, si deve comunque ricordare che la giurisprudenza delle Sezioni semplici è andata via via ampliando il concetto di circolazione, includendovi la sosta del veicolo, le operazioni di carico o scarico del medesimo avvenute sulla pubblica via, l'apertura e chiusura degli sportelli etc. (v., tra le altre, le ordinanze 22 novembre 2017, n. 27759, 28 maggio 2020, n. 10024, 28 marzo 2022, n. 9948, e la sentenza 19 ottobre 2022, n.
30723).
3.2.2. Pertanto, appurato che la fattispecie in esame è da ricondurre la concetto di “circolazione di veicoli”, in virtù dell'art. 2947 c.c. il diritto azionato si prescrive nel termine di due anni.
3.3. Sul piano processuale, si rende necessaria, una ulteriore puntualizzazione.
3.3.1. Come è noto, l'eccezione di prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2938 c.c.) di modo che il convenuto avrebbe dovuto coltivarla fin dal proprio atto di costituzione in giudizio, circostanza che in realtà non è avvenuta, avendo il sig. sollevato la relativa eccezione solo in sede di CP_2 prima memoria istruttoria, laddove ha precisato le conclusioni, dunque, in maniera oltremodo tardiva.
Né a riguardo può seriamente sostenersi la tempestività dell'eccezione da parte del sig. sull'assunto che la stessa sia stata formulata nel primo atto CP_2 successivo.
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L'eccezione del sig. è chiaramente tardiva, mentre altro è discorrere CP_2
(come subito infra) della possibiltià da parte sua di giovarsi di quella formulata dal terzo chiamato.
3.3.2. L'eccezione, infatti, è stata tempestivamente sollevata dal terzo chiamato ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto fin dalla sua CP_5 costituzione in giudizio (pagg. 5-6).
Osserva il Tribunale che, in virtù dell'art. 2939 c.c., la prescrizione può essere opposta anche dai creditori e da chiunque altro vi abbia interesse qualora la parte non la faccia valere.
In primo luogo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U.
21.05.2019 nr. 15895) hanno chiarito che l'elemento costitutivo della prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto azionato in giudizio, il quale va qualificato quale fatto principale, ragion per cui l'eccezione stessa è correttamente formulata anche quando la parte si sia limitata ad invocare l'effetto estintivo dell'inerzia del titolare, senza alcuna indicazione espressa della durata a tal fine sufficiente.
Anche nell'ambito dei rapporto tra garante e garantito (quali sono, nella specie, il sig. e la propria compagnia assicurativa), l'insegnamento della CP_2 giurisprudenza di legittimità che ben può ritnersi consolidato ha rilevato come, in materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria),
l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, sia legittimato (avendovi interesse ai sensi dell'art. 2939 c.c. citato)
a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente (cfr. Sez.
3, Sentenza n. 31071 del 28/11/2019, Rv. 655976 - 01).
A fondamento di tale principio, la Corte, dopo aver richiamato il contrasto venutosi formando sul punto nella giurisprudenza di legittimità, lo ha ritenuto
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superabile ritenendo preferibile l'orientamento secondo cui l'interesse tutelato dall'art. 2939 c.c., laddove consente “ai terzi interessati” di sollevare l'eccezione di prescrizione, è quello di evitare che si producano nella loro sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore e il debitore che non abbia eccepito la prescrizione;
e che l'unico limite al principio di “ultrattività” dell'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo sia quello della rinuncia espressa alla prescrizione da parte del debitore principale.
Al riguardo, la Corte ha specificato come a nulla rilevi la circostanza che il terzo rivesta o meno il ruolo di un coobbligato solidale del debitore principale:
l'assicuratore della responsabilità civile, infatti, subisce un effetto riflesso e pregiudizievole nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacche il debito di questi è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore. All'assicuratore della responsabilità civile, infatti, il giudicato di condanna formatosi a carico dell'assicurato-danneggiante non è opponibile soltanto se sia rimasto estraneo al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato (Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019,
Rv. 654774 - 01).
Ma se l'assicuratore, come è avvenuto nel caso di specie, venga chiamato in causa e partecipi al giudizio, negando non solo o non tanto la validità e l'efficacia del contratto, ma anche la sussistenza d'una responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, si costituisce tra l'attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la statuizione di condanna dell'assicurato diviene opponibile anche all'assicuratore, come stabilito dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015,
Rv. 638109 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv. 639281 - 01).
Ne consegue che nel caso di specie l'assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe diritto di invocare il contratto di
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assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore: e ciò costituisce una ipotesi tipica di sussistenza dell'interesse dell'assicuratore ad eccepire la prescrizione ex art. 2939 c.c., con effetto non solo nei rapporti tra se e l'assicurato, ma anche nei rapporti tra l'assicurato e il terzo creditore (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 31071 del 28/11/2019; Cassazione civile sez. III, 07/03/2025, n.
6139, entrambe in motivazione).
3.4. Ciò posto, reputa il Tribunale che l'eccezione sia fondata.
Infatti, pacifico essendo che l'evento di cui si discute è del 30.11.2015, dagli atti di causa emerge come abbia notificato al sig. un invito a Parte_1 CP_2 stipulare una convenzione di negoziazione a mezzo raccomandata in data
6.07.2017 (allegato 3 fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, l'introduzione del presente giudizio, avvenuta con il deposito del ricorso in data 30.11.2021, a cui è seguita la notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, CP_2 in data 19.01.2022, si è verificata oltre i termini di cui all'art. 2947 c.c., dal momento che nel frattempo non risultano dimostrati in giudizio ulteriori atti interruttivi.
3.4.1. In sede di scritti conclusionali, l'attore ha sostenuto come nel caso di specie si sarebbe verificato un delitto di incendio, il cui termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p., “può estendersi a sei anni o oltre, in relazione alle circostanze aggravanti e alla natura del fatto”. Di modo che, considerando “la pacifica natura del fatto come reato, il termine prescrizionale applicabile risulta ampliato rispetto al biennio ordinario previsto per i fatti illeciti di natura civile”.
L'assunto non merita condivisione.
3.4.2. Effettivamente, il terzo comma dell'art. 2947 c. sancisce che qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato, e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
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La circostanza che non sia stato avviato alcun procedimento penale, non impedisce al giudice di accertare in via incidentale l'esistenza degli elementi costituitivi del delitto dai quali dedurre l'operatività del più favorevole termine di prescrizione.
Tuttavia, nel caso di specie le allegazioni e le produzioni documentali delle parti non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del delitto di incendio. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 426 c.p. è stata collocata dal legislatore nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica. Per tali ragioni, affinché il reato possa dirsi integrato, non è sufficiente una qualsiasi combustione, ma si deve essere verificato un c.d. “macro-evento”, ovverosia un incendio che per la sua portata deve essere tale da porre potenzialmente in pericolo la vita e l'incolumità di un numero indeterminato di persone.
Al contrario, dal verbale dei Vigili del Fuoco prodotto dall'attore si evince esclusivamente che l'incendio sia divampato all'interno di un box auto privato, mentre l'ordinanza del Sindaco del Comune si limita ad interdire CP_11
l'uso del piano interrato nel cui ambito si trovava il garage. Le stesse fotografie dello stato dei luoghi mostrano danni esclusivamente al box auto ed agli spazzi circostanti, ragion per cui non posso accertarsi incidentalmente gli elementi costitutivi del delitto di incendio, a cominciare dall'elemento soggettivo, da cui far discendere un più favorevole regime della prescrizione. Per di più, la circostanza che non sia stato avviato alcun procedimento penale seppur di per sé non è ostativa ad un riconoscimento degli elementi fondanti il reato, costituisce senz'altro un indizio della loro assenza.
3.4.3. Per tali ragioni, in virtù del combinato disposto degli articoli 2934 c.c. e
2947 comma 2 c.c., il diritto di credito azionato in via surrogatoria deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
4. Ragioni di completezza argomentativa impongono di rilevare ulteriormente quanto segue.
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Anche qualora l'eccezione di prescrizione fosse superabile, la domanda risulta, comunque, infondata nel merito.
Infatti, è noto come la fattispecie di cui all'art. 2054 c.c. delinea distinte ipotesi di responsabilità. Infatti, il primo comma prevede un obbligo di prevenzione
“unilaterale” (in una situazione, definita dalla dottrina di “unilateralità del rischio da circolazione”), facendo carico al conducente, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose “dalla circolazione del veicolo”, di provare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, intendendosi per tale, non già l'impossibilità o la diligenza massima, bensì l'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 29 aprile
2006, n. 10031).
Al contrario, il secondo comma postula una situazione di rischio “comune” da circolazione stradale, qual è quella del “caso di scontro tra veicoli”, presumendo che ognuno dei conducenti “abbia ugualmente concorso a produrre il danno” salvo prova liberatoria (e, cioè, di aver fatto “tutto il possibile per evitare il danno”). Il terzo comma estende il rischio da circolazione, come prefigurato dai due commi precedenti, al proprietario (e ai soggetti ad esso equiparati), presumendone la responsabilità solidale per il fatto del conducente, sul presupposto dell'incauto affidamento, allorché “non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”, e cioè non dimostra di avere tenuto un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (cfr. Cass. 07 luglio 2006, n. 15521).
Infine l'ultimo comma prevede “in ogni caso” la responsabilità di tutte le persone sopra indicate per i danni derivanti da “vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”, con la conseguenza che esse sono esonerate da responsabilità solo ove risulti dimostrata l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la circolazione del veicolo stesso.
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Pertanto, mentre la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. delinea un'ipotesi speciale rispetto alla più generale responsabilità per attività pericolose,
l'ipotesi disciplinata dal terzo comma pone a carico del proprietario una responsabilità di natura oggettiva, consentendo a quest'ultimo di fornire esclusivamente la prova dell'assenza del nesso causale (ovverosia che la circolazione è avvenuta contro la propria volontà). In ogni caso, il regime speciale delineato dalla norma in commento non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata cioè sul nesso di causalità tra evento dannoso e condotta umana, di modo che qualora non sussista alcun nesso eziologico, tantomeno sarà configurabile la responsabilità di cui all'art.2054
c.c..
4.1. Ebbene, pur non ignorando lo scriventre l'evoluzione giurisprudenziale che, proprio in fattispecie similare, ha condotto la S.C. a rimettere la questione in pubblica udienza con il precedente richiamato dalla attrice nella propria comparsa conclusionale (con ordinanza del 9 settembre 2024 n.24227), reputa il giudicante che nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova che dimostri l'esistenza di un nesso causale tra l'incendio verificatosi nel condominio di viale
Umbria 5 e il veicolo di proprietà del convenuto.
Infatti, l'ordinanza del Sindaco del comune di IA RA si limita ad impartire prescrizione cautelari a seguito dell'evento dannoso verificatosi, senza menzionare alcunché in ordine al nesso eziologico. I Vigili del Fuoco di Perugia hanno invece accertato come “l'incendio aveva interessato un box di circa 20 mq dove andava distrutta completamente una autovettura Fiat 500 targata PG 98704 di proprietà di
, come di seguito riportato: Controparte_2
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Ne consegue, pertanto, che nemmeno il verbale redatto dai VVFF fornisce alcuna prova in ordine al decorso causale che ha condotto al verificarsi dell'incendio, in quanto si limita a constatare come lo stesso sia divampato all'interno di un box auto privato dove era parcheggiata l'autovettura del convenuto. Al contrario, tale documentazione comprova l'esistenza di elementi potenzialmente eterogenei rispetto all'indimostrato nesso di causalità tra il veicolo e il danno cagionato al . Infatti, se il mezzo era di proprietà CP_7 del convenuto, il luogo in cui lo stesso era stato parcheggiato era invece di
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proprietà di un altro condomino, soggetto estraneo al presente CP_8 giudizio, il quale sarebbe stato proprietario anche di altro materiale combustibile collocato all'interno del garage, una circostanza potenzialmente interruttiva dell'indimostrato nesso di causalità.
Né conduce a soluzioni differenti il contenuto della risposta del 12 luglio 2017 a firma dell'avv. Mosconi laddove la stessa ha declinato ogni responsabilità.
Si legge nelal nota che certamente il sig. è condomino e proprietario del CP_2 veicolo “incendiatosi”: l'espressione, infatti, ben può essere compatibile letta nel senso di veicoli interessato dall'incendio e non necessariamente di veicolo da cui
è divampato l'incendio, difettando nel presente procedimento ogni pur minimo elemento da cui poter ricostruire l'innesco delle fiamme vieppiù in presenza, si ribadisce, di altro materiale combustibile all'interno.
Sicché, nel caso in esame, non vi è alcun elemento indiziario da cui possa desumersi, nemmeno in termini di verosimiglianza, che la combustione sia originata dal veicolo del Le produzioni documentali comprovano CP_2 soltanto che il mezzo è stato coinvolto nell'incendio ma non forniscono alcun elemento utile ai fini dell'accertamento del decorso causale.
Dal momento che non vi è alcuna prova comprovante l'esistenza di un nesso eziologico, non possono prodursi gli effetti di inversione dell'onere della prova, discendenti dalla fattispecie di responsabilità aggravata di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. né tantomeno può dirsi configurata la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2054 c.c..
L'esito del giudizio sarebbe il medesimo anche qualora la fattispecie in esame fosse stata ritenuta sussumibile nell'ambito del disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c. (tesi non più sostenibile alla luce dell'evoluzione pretoria di cui si è dato conto in precedenza). Infatti se è pur vero che il legislatore concepisce la responsabilità da cose in custodia come meramente oggettiva, è pur sempre
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necessario che in giudizio sia raggiunta la prova in ordine alla relazione diretta tra la res custodita e l'evento dannoso.
Al contrario, anche nellambito del rapporto di custodia, nel caso di specie una simile prova non è stata raggiunta in quanto, si ripete, nella specie difetta la prova non solo delle cause dell'incendio, di cui però sia possibile affermare l'origine dell'autovettura, ma ancor più a monte che l'incendio sia da lì divampato e che, dunque, la vettura abbia avuto specifica rilevanza causale nella sua propagazione
5. Le ragioni che precedono conducono al rigetto della domanda.
Le ulteriori questioni sono assorbite, ivi compresa quella della natura dei rapporti tra assicurazione del e singolo condomino con specifico riferimento CP_7 alla invocata, di fatto, qualità di assicurato piuttosto che quale terzo
(danneggiante), in relazione non già alle previsioni di cui alla sezione 2 del contratto di assicurazione (che ha riguardo alle garanzie per la responsabilità civile verso terzi) e dunque per le somme che il sia costretto a pagare quale CP_7 soggetto civilmente responsabile a titolo di risarcimento del danno cagionato a terzi, bensì della sezione 1, avente ad oggetto gli indennizzi dei danni materiali subiti dal fabbricato (cagionati anche dal colpa grave del contraente o del fabbricato).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della lite e dell'assenza di attività istruttoria.
Si precisa che le spese di lite del terzo chiamato sono governate dalla contestuale applicazione del principio di soccombenza e di causalità giacchè le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. 21.6.2023 n. 17726; Cass.
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17.9.2019 n. 23123; Cass.
8.2.2016 n. 2469; Cass.
2.10.2011 n. 23552;
Cassazione civile sez. II, 10/03/2025, n. 6358).
Nella spese non si evince alcuna arbitrarietà della chiamata in causa del terzo, posto che, come più sopra osservato, la copertura assicurativa sarebbe stata destinata a trovare applicazione, alla luce della nozione di circolazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
➢ rigetta la domanda
➢ condanna a rifondere le spese di lite in faovre Parte_1
e che si liquidano,per ciascuna Parte_2 Controparte_3 parte, liquida in complessivi € 5.810,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e CAP come per legge.
Perugia, li 30 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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