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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 262 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], residente a [...] Parte_1
in Via Fratelli Brandi n. 21, elettivamente domiciliata in Via Nomentana n. 63, Roma, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
l , con sede legale in Roma, alla via Ciro Controparte_1
il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendente AB De Rosa, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Rieti, via Cintia n. 42; CP_2
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi CP_2
della pensione per ciechi assoluti ex L382/70 dal 01.07.2024 ad oggi, come riconosciuto con il decreto di omologa del 15.10.24, oltre gli interessi legali ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n.
388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha chiesto CP_2 dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che “La sede di Roma CP_2
Flaminio, competente per territorio, provvedeva, in data 12.03.2025, alla liquidazione dei ratei spettanti alla ricorrente dal 01.07.2024 al 30.04.2025 (si veda allegato), per la complessiva somma di € 8.015,89; che il pagamento della suddetta somma è stato effettuato con la rata di pensione di maggio 2025 (si veda allegato); che, a decorrere dalla rata di maggio 2025, la prestazione risulta regolarmente in pagamento”.
Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Occorre innanzitutto premettere che risulta pacifico e non contestato tra le parti la sussistenza del diritto di parte ricorrente al pagamento dei suddetti ratei, come meglio esplicitato nel ricorso.
Le parti hanno quindi concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere.
Su conforme richiesta delle parti deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto a causa dell'intervenuto pagamento da parte dell' della prestazione oggetto del ricorso. CP_2
In assenza di accordo sulle spese, rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del presente giudizio è imputabile all' , il quale, riconoscendo la fondatezza della pretesa ha provveduto al pagamento di CP_2
quanto richiesto, e considerato che tale pagamento è intervenuto nel mese di maggio 2025, in
2 epoca successiva al deposito e notifica del ricorso, avvenuto il 12 marzo 2025, deve disporsi la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
In particolare, le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di previdenza) e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione riconosciuta, tenendo conto dei valori minimi in considerazione della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto (serialità del tipo di contenzioso), ed esclusa la fase istruttoria, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del
2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.303,70, oltre CP_2
rimborso forfetario delle spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Rieti, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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