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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/09/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. 938 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A in persona del procuratore dott. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo
reclamante
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Alfredo Ciro Matarante
reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, depositato in data 9.8.2023, ha impugnato la sentenza n. 2426/2023, pubblicata in data 18.7.2023 dal Parte_1
Tribunale del Lavoro di Foggia, di accoglimento dell'opposizione spiegata da ai Controparte_1
1 sensi dell'art. 1, comma 57, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza n. 31928/2022 emessa in data
13.10.2022 a conclusione della fase sommaria, con la quale è stata rigettata l'impugnativa del provvedimento di licenziamento senza preavviso comminatogli da con nota Parte_1
consegnata in data 04.11.2021, con effetto retroattivo a far Parte_3 data dal 01.10.2021.
1.1. Più analiticamente, il , con ricorso introduttivo del giudizio, azionato con il rito CP_1
Fornero e depositato in data 17.2.2022, aveva chiesto di: “a) dichiarare il licenziamento, comminato al ricorrente, inefficace e/o nullo e/o illegittimo, ai sensi dell'art. 18 comma 4 l.
300/1970, per le ragioni indicate in premessa ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, ordinare a , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
c) condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
d) il tutto con vittoria di spese
e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A.”.
si era costituita in giudizio con memoria difensiva del 27.4.2022, assumendo la Parte_1 legittimità del proprio operato, avuto riguardo sia alla tempestività che alla proporzionalità del provvedimento espulsivo rispetto alla gravità delle condotte contestate, e instando per l'integrale rigetto delle avverse pretese, siccome infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale con ordinanza conclusiva della fase sommaria emessa il 13.10.2022 rigettava la domanda e condannava il lavoratore soccombente alle spese di lite, che liquidava in E 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
1.3. Tale ordinanza veniva opposta con ricorso depositato in data 11.5.2022 da ex Controparte_1 art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, al fine di ottenerne la revoca e, per l'effetto, il contestuale accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase sommaria.
Il Tribunale del Lavoro di Foggia, istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e acquisita la documentazione allegata da entrambe le parti, con sentenza del 17.7.2023 accoglieva la spiegata opposizione e, per l'effetto, condannava alla reintegrazione del ricorrente nel posto di Parte_1 lavoro, nonché al pagamento in favore del di un'indennità risarcitoria commisurata CP_1
2 all'ultima retribuzione globale di fatto come da busta paga in atti, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, fino al massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
condannava altresì al versamento dei contributi Parte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
condannava, infine, al pagamento delle spese in favore del ricorrente, in distrazione, liquidate in E. Pt_1
1.700,00 euro per la prima fase e in E. 6.000,00 per la seconda fase, oltre rimborso delle spese generali, del C.U. versato, IVA e CAP come per legge.
2. Avverso tale statuizione, con reclamo depositato in data 9.8.2023 la società soccombente ha mosso una serie di rilievi critici, di seguito indicati e valutati, ed ha insistito per la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore in data 4.11.2021, reiterando le medesime conclusioni già rassegnate in prime cure.
ha resistito al gravame con memoria difensiva del 28.11.2023, contestando la fondatezza CP_1 dell'avverso assunto difensivo e concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, tentata senza alcun esito la conciliazione, anche a mezzo di proposta conciliativa ai sensi dell'art. 420 c.p.c., la
Corte, all'esito della discussione orale delle parti, ha riservato la decisione conformemente al rito introdotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il reclamo è infondato e meritevole di rigetto.
3.1. Al fine di meglio corrispondere ai rilievi critici mossi dall'odierno reclamante, è opportuno ricostruire brevemente la vicenda litigiosa.
Con l'atto introduttivo del giudizio del 17.2.2022, riferiva: Controparte_1
3 1) di essere stato assunto da in data 4.5.2006 con mansioni di Operatore Corner Parte_1 presso l'Ufficio Postale di Foggia succursale 7;
2) di essere stato destinatario di addebiti disciplinari irrogati con nota prot. del 28.09.2021, notificatagli l'1.10.2021 per aver compiuto Parte_3 gravi irregolarità durante il turno lavorativo.
In particolare, avrebbe effettuato una serie di operazioni irregolari, provvedendo alla sostituzione della carta Postamat n. 5354761012801880, collegata al conto corrente postale n. 1001011277 radicato presso l'UP Caserta Centro ed intestato al sig. ed attivando, allo stesso Persona_1 tempo, su richiesta del sedicente titolare, la carta Postamat n. 5355741057128596. Con la nuova carta attivata avrebbe eseguito due bonifici di € 18.000,00 e di € 12.000,00, nonché un prelievo
Postamat (rimborso da sportello) di € 2.500,00 in favore del sedicente titolare.
Poste aveva altresì sostenuto che, nell'ambito di altre operazioni – ossia quelle con cui un collega avrebbe provveduto a chiudere la carta Postepay Evolution del sig. e ad aprirne Persona_2 una nuova (n. 5333171122065473), consentendo in tal modo ad un truffatore di svuotare il conto del reale cliente - era accaduto che, dopo l'emissione di due postagiro, rispettivamente di € 8.000,00
e di € 6.000,00, il ricorrente avrebbe effettuato due prelievi POS da sportello, rispettivamente di €
1.500,00 e € 4.000,00, a distanza di circa quaranta minuti l'uno dall'altro.
Più specificatamente, una volta esaminato il dossier relativo alla sostituzione della carta postamat n.
53547611012801890 e quello relativo all'attivazione della carta n. 5355741057128596, aveva Pt_1 contestato al lavoratore che avrebbe omesso di:
rilevare l'anomalia della carta d'identità presentata dal sedicente sig. in ordine all'indirizzo Per_1 di residenza, che risultava diverso rispetto a quello annotato sulla carta di identità del sig Per_1
rilevare la difformità della firma del sig. apposta sulla denuncia rispetto a quella riportata Per_1 sui documenti del dossier di sostituzione carta, nonché rispetto allo specimen di firma del rapporto;
attenersi alla Comunicazione n. 321 del 5.6.2019 con cui si richiedeva elevata attenzione per le operazioni di sostituzione delle carte postamat;
di verificare la falsità della denuncia di smarrimento della carta presentata dal sedicente sig.
in quanto connotata da evidenti e grossolani elementi di falsità (il logo della carta Per_1 intestata, oltre ad essere diverso nella forma da quello autentico, recava un'intestazione 'Stazione
4 Carabinieri Foggia' diversa da quella originale 'Legione Carabinieri', oltre ad avere anche indirizzo della caserma diverso);
attenersi alle “Procedure operative di emergenza – Processi finanziari ed altri servizi – Emergenza epidemiologica Covid – 19” del 13.6.2021;
comunicare al Direttore dell'Ufficio le due eseguite operazioni di postagiro per complessivi €
30.000,00 e il rimborso da sportello di € 2.500,00, al fine di poter procedere alla segnalazione extragianos.
Con riferimento, invece, all'ambito delle operazioni riguardanti il sig. dall'esame dei Per_2 documenti relativi alla movimentazione della carta Postepay n. 5333171122065473, poste aveva contestato al dipendente di aver omesso di effettuare la segnalazione antiriciclaggio extragianos in ordine alle operazioni di prelievi POS da sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00, eseguiti dopo l'emissione di due postagiro da UP, rispettivamente di € 8.000,00 e di € 6.000,00;
3) che, pertanto, in ragione di quanto rappresentato da , si sarebbe reso responsabile di Parte_1 una condotta grave ed in contrasto sia con quanto previsto dall'art. 52 CN vigente, relativamente ai doveri del dipendente nell'esecuzione della prestazione lavorativa, sia con i principi sanciti nel Codice Etico adottato dalla Società;
4) di aver ricevuto con successiva nota RUO/CRUT/MAS/RI/2852/2021/disc/rl, consegnata in data
04.11.2021, in ragione della presunta gravità delle suddette contestazioni, intimazione di licenziamento senza preavviso con effetto retroattivo dalla data del 1.10.2021;
5) di aver provveduto, con pec del 17.12.2021 e raccomandata a/r nr. 14583745513-7 del
18.12.2021, ad impugnare il licenziamento, nonché le contestazioni di addebito mosse nei suoi confronti.
Il ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità del licenziamento disciplinare in ragione della falsità
e dell'incongruenza di quanto dedotto nella contestazione disciplinare rispetto ai fatti realmente accaduti.
Con specifico riferimento alla vicenda legata al sig. lamentava che, contrariamente a Per_1 quanto contestato da , dal di fondo del 25.5.2021 relativo all'utente Parte_1 CP_2
, si desumeva che egli non aveva proceduto al blocco della carta Postamat, operazione CP_1 effettuabile solo dal titolare della stessa, ma esclusivamente alla sua sostituzione e, in ogni caso, solo a seguito di approfondite e accurate operazioni di verifica dell'identità del cliente.
5 Specificava che per l'identificazione dei clienti, passaggio preliminare a qualsiasi operazione, gli operatori devono compiere una verifica automatizzata ed integrata, trascritta sul Giornale di fondo, non eludibile o forzabile da parte dell'operatore , a mezzo della piattaforma Oracolo, la quale consente di verificare l'identità delle persone fisiche tramite controlli su database interni ed esterni a
, il cui esito positivo (“semaforo verde” per documenti che corrispondono al database Parte_1 nazionale) permette di proseguire con lo step successivo, mentre l'esito negativo (“semaforo giallo” per documenti che necessitano ulteriori verifiche, oppure, “semaforo rosso” per i documenti smarriti, sottratti, oggetto di frode o mai emessi dall'autorità competente) segnala un'anomalia
(alert), che blocca l'operazione.
Ebbene, tale piattaforma, per tutte le volte in cui il ricorrente aveva provveduto all'immissione degli estremi del documento di identità presentatogli dal sedicente sig. aveva dato esito Per_3 positivo, senza rilevare alcuna anomalia che, se presente, avrebbe bloccato l'intera procedura.
Tanto detto, assumeva di aver seguito pedissequamente le procedure descritte nei Manuali operativi di , evidenziando, da un lato, che, in caso di difformità dell'indirizzo di residenza indicato sul Pt_1 documento, fa fede quanto dichiarato dal soggetto identificato e, dall'altro, che la verifica dello specimen di firma non è prevista per le operazioni di sostituzione carte, ma solo in caso di attribuzione di carnet di assegni o per il pagamento di assegni di conto corrente postale.
Sottolineava che, in ogni caso, delle menzionate anomalie non si erano avveduti né il Direttore dell'Ufficio né la stessa Filiale in occasione dei controlli di rispettiva competenza.
Specificava, ancora, che dal Giornale di Fondo del 25.5.2021 l'unica operazione a lui imputabile era quella di sostituzione della carta Postamat in questione, atteso che le altre due operazioni – blocco della carta Postamat n. 5354761012801880 e attivazione della nuova carta Postamat n.
5355741057128596 – erano effettuabili solo da parte dell'utente titolare tramite l'utilizzo dello specifico PIN rilasciato unitamente alla carta originaria Postamat, in esclusivo suo possesso ed utilizzato anche per le successive operazioni.
evidenziava ancora che, contrariamente a quanto rappresentato da , successivamente CP_1 Pt_1 ad entrambe le operazioni di postagiro, nonché a seguito di quella di rimborso a sportello, aveva effettuato la segnalazione antiriciclaggio, come riportato nel Giornale di Fondo;
infatti da quest'ultimo emergeva che, al fine di portare a termine le prefate operazioni, era stato necessario l'intervento del Direttore dell'Ufficio al fine di sovvenzionare il denaro a disposizione dello sportello, dovendosi dunque desumere che lo stesso fosse informato delle operazioni richieste dal sedicente Per_1
6 Il lavoratore stigmatizzava gli ulteriori aspetti della contestazione disciplinare derivanti dalla denuncia del sig. evidenziando che le operazioni eseguite presso la postazione a cui era Per_2 addetto corrispondevano a due prelievi in contanti da sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e €
4.000,00, effettuati mediante l'utilizzo di PIN e seguiti da relativa segnalazione antiriciclaggio, mentre non potevano a lui imputarsi le restanti operazioni effettuate dal sedicente truffatore in data
25.12.2020 e riconducibili alla nuova carta Postepay n. 5333171122065473, essendo in quel giorno l'Ufficio Postale chiuso.
Ipotizzava il fine ritorsivo del licenziamento subito, in ragione della grava conflittualità esistente tra l'ispettore di Fraud Management Poste Italiane ON RO, che aveva anche condotto i rilievi nell'ambito della vicenda per cui è causa, e i rappresentanti sindacali della U.G.L., a cui il ricorrente aderisce.
Denunciava, poi, la tardività della contestazione disciplinare del 1.10.2021 rispetto ai fatti addebitato, risalenti al 24.12.2020 e al 25.5.2021, vizio che aveva causato anche la violazione del proprio diritto di difesa, essendo stato chiamato a rendere giustificazioni il 20.10.2021, con tempistiche dunque eccessivamente ristrette per ricostruire fatti risalenti e relativi ad aspetti tecnici delle operazioni eseguite.
Affermava, in conclusione, di non aver tenuto alcuna condotta connotata da dolo o colpa grave, avendo, piuttosto, operato con la diligenza richiesta dal caso concreto in relazione ai controlli eseguiti sui documenti presentatigli dai clienti, ed aggiungeva che, ad ogni modo, il fatto per come contestatogli avrebbe potuto essere sanzionato, semmai, con una sanzione disciplinare conservativa.
3.2. Con ordinanza del 13.10.2022, resa all'esito di istruttoria solo documentale, il giudice rigettava il ricorso.
Ricostruita preliminarmente la vicenda e riepilogati gli addebiti disciplinari mossi da Parte_1 al lavoratore, il primo giudice riteneva le deduzioni formulate dal in ordine alla sua CP_1 condotta del tutto infondate.
3.2.a. In particolare, giudicava insufficienti le giustificazioni fornite dal ricorrente con riferimento alle anomalie relative al documento di identità e alla difformità della firma del sig. rese Per_1 sulla scorta dell'esito delle verifica a mezzo della piattaforma Oracolo, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto in ogni caso impiegare una diligenza maggiore, che gli avrebbe permesso di avvedersi della non corrispondenza dei dati sulla residenza riportati sul documento “Modulo di richiesta di carta di debito POSTEPAY” del 25.5.2021, sia con quelli della reale residenza del sig.
7 sia con quelli della falsa carta di identità presentata, tenuto anche conto della circostanza Per_1 che i fatti di causa si erano svolti nel particolare contesto della procedura di rilascio di Postepay eseguita “in circolarità”, ammessa solo per l'emergenza epidemica.
A tal proposito, sottolineava altresì che il mancato rilievo delle menzionate anomalie e falsità da parte del Direttore dell'Ufficio non esimeva il ricorrente dai propri obblighi di diligenza e della conseguente responsabilità.
3.2.b. Con riferimento al mancato controllo dello specimen, evidenziava che, sebbene tale verifica effettivamente non era richiesta per le operazioni di rilascio Postepay, era pur vero che di fronte all'evidente difformità e non genuinità della firma, il ricorrente era tenuto ad operare comunque il controllo secondo l'ordinaria diligenza, anche in ragione della delicatezza dell'operazione da eseguire.
3.2.c. Il giudice riscontrava una condotta gravemente negligente del anche in ordine CP_1 all'omesso avvedimento della falsità della denuncia di smarrimento, che recava un logo diverso da quello originale e l'intestazione “Stazione Carabinieri Foggia”, in luogo dell'intestazione “Legione
Carabinieri” con l'indirizzo della caserma.
A tal proposito, rilevava che il lavoratore aveva mancato di adoperare le verifiche sulla veste grafica delle denunce di smarrimento prescritte dalla circolare di “Emergenza Epidemiologica Covid Pt_1
– 19 Procedure Operative di Emergenza – Processi Finanziari e Altri Servizi ” - “Carte di Debito –
Sostituzione Carte in Circolarità e che, in ogni caso, aveva omesso una specifica difesa sul punto.
3.2.d. In ordine agli adempimenti di segnalazione antiriciclaggio e segnalazione extragianos, da un lato, rilevava che questi ultimi, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, non erano desumibili da quanto registrato nel Giornale di fondo e, dall'altro, considerava non adeguate le segnalazioni verbali effettuare dal alla retrosportelleria, ritenendo piuttosto che il CP_1 ricorrente avrebbe dovuto procedere con una segnalazione formale.
3.2.e. Giudicava inoltre gravemente negligente la condotta del ricorrente anche con riferimento alla mancata attivazione delle procedure di controllo a seguito delle operazioni attivate per il cliente ritenendo priva di fondamento la doglianza circa l'addebito delle operazioni compiute in Per_2 data 25.12.2020, atteso che, dalla lettera di contestazione emergeva che i fatti imputati al , CP_1 nell'ambito della vicenda riguardante il sig. erano tutti riferiti al giorno 24.12.2020. Per_2
3.2.f. Alla luce delle suddette considerazioni, valutava la condotta del gravemente CP_1 negligente e rientrante nelle ipotesi sanzionate dall'art. 54 co. V lett. c): “Si applica la sanzione
8 disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze: … c) per irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi, o anche con gravi danni alle persone…”, deducendo dalla coincidenza tra l'illecito disciplinare e la previsione del CN un giudizio positivo circa la proporzionalità della sanzione rispetto agli illeciti commessi, da condurre con particolare severità
< interessati nel caso in esame, poiché in tali ipotesi l'elemento fiduciario è particolarmente pregnante.>>.
Pertanto, pur ritenendo di non poter qualificare il licenziamento irrogato alla stregua di un licenziamento emesso in presenza di giusta causa, lo considerava sorretto da giustificato motivo soggettivo, con esclusione di ogni ipotesi ritorsiva di matrice sindacale.
Riteneva, infine, infondata la doglianza del lavoratore circa l'intempestività del licenziamento rispetto ai fatti contestati, aderendo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il requisito della tempestività della contestazione disciplinare è da riferirsi alla data di conclusione delle indagini interne, in quanto momento di effettiva e compiuta conoscenza, da parte dell'azienda, dei fatti oggetto di contestazione, anche tenendo conto del tempo necessario per l'accertamento dei fatti e della complessità della struttura organizzativa dell'impresa.
Considerava invero congrua la tempistica del caso di specie - avendo avuto contezza della Pt_1 vicenda nel giugno 2021 ed essendosi concluse le indagini in data 8.8.2021, con notificazione della contestazione di addebito il 1.10.2021 e del provvedimento di recesso il 4.11.2021 - ed evidenziava che, in ogni caso, il lavoratore aveva avuto modo di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Tanto detto, rigettava la domanda del e lo condannava al pagamento delle spese di lite. CP_1
4. Con ricorso depositato in data 11.11.2022 ex art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, Controparte_1 chiedeva revocarsi l'impugnata ordinanza, anche in ordine alla statuizione sulle competenze processuali, insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge, avanzando richiesta di ammissione della prova testimoniale.
4.1. L'opponente riproponeva le medesime obiezioni al provvedimento espulsivo già rassegnate nella fase sommaria e disattese dal giudice, specificandone alcuni aspetti e, in particolare:
9 a) la necessità di confrontare la contestazione disciplinare con quanto registrato nel Giornale di
Fondo delle postazioni n. 4 ( ) del 25.5.2021 e n. 8 ( del 24.12.2020, con CP_1 Per_4 particolare riferimento alla circostanza per cui ogni operatore, nell'adempimento delle proprie mansioni relative ad operazioni finanziarie o di sportello, è vincolato a seguire tutti i passaggi dettati dal sistema telematico in uso presso senza alcuna possibilità di modificarne CP_3
l'ordine o eluderli, pena l'annullamento automatico dell'operazione;
b) l'impossibilità per l'operatore di sportello di bloccare una carta Postamat, in quanto operazione eseguibile solo dal titolare della stessa mediante utilizzo dell'apposito servizio di call center – operazione difatti non presente nel Giornale di Fondo -, passaggio necessario affinché, successivamente, l'addetto dell'Ufficio Postale possa procedere alla sostituzione;
c) la non rilevanza dell'incongruenza del solo indirizzo di residenza riportato sulla carta di identità ai fini della validità del documento stesso, così come previsto dai Manuali operativi di Pt_1
(Manuale identificazione Persone fisiche, Scheda PI – A-2 5/6 e Scheda PI A2 1/6).
A tal proposito, ribadita, da un lato, l'impossibilità per un operatore di confrontare il documento di identità presentato con la copia fotostatica di quello esibito presso l'ufficio postale di radicamento del rapporto, in quanto i sistemi telematici di consentono solo di verificare gli estremi dei Pt_1 documenti di identità, e dall'altro, l'esito positivo sull'identificazione del cliente fornito dal sistema di verifica integrata della piattaforma Oracolo – elementi sufficienti a non destare il sospetto di un disegno truffaldino - evidenziava che il cliente, nel compilare il “Modulo di richiesta di Carta di debito Postepay”, ha la possibilità di indicare un indirizzo differente rispetto a quello riportato nel proprio documento di riconoscimento, al fine, ad esempio, di ricevere le comunicazioni presso un altro indirizzo;
d) la mancanza di una formazione in capo agli operatori di sportello in ordine all'accertamento della genuinità delle firme e delle denunce sporte alle Forze dell'Ordine, essendo, piuttosto, tenuti ad eseguire i controlli in ossequio a quanto prescritto nei Manuali operativi;
e) il fatto che il fascicolo dell'operazione eseguita, comprensivo di tutta la documentazione relativa
(e, dunque, anche le fotocopie della carta di identità del cliente, del codice fiscale, nonché la falsa denuncia di smarrimento), viene sottoposto a un duplice controllo: il primo, di competenza del
Direttore dell'Ufficio o dei suoi collaboratori - che si esegue nella giornata stessa in cui si è effettuata la operazione prima di procedere all'archiviazione definitiva della pratica - e, il secondo, di competenza della filiale di appartenenza per il “visto di conformità”, pertanto le falsificazioni
10 non sono state riscontrate nemmeno in occasione dei controlli successivi all'operazione compiuta dal;
CP_1
f) l'inverosimiglianza dell'estraneità ai fatti o, quantomeno della non divulgazione a terzi dei propri dati, da parte del vero sig. in ragione del fatto che, per le operazioni svoltesi, da un lato, Per_1 era necessario conoscere e fornire una serie di dati identificativi della carta Postamat (in particolare il PIN), oltre che del numero di cellulare securizzato, in possesso esclusivo del titolare, nonché, dall'altro, che quest'ultimo aveva con ogni probabilità ricevuto degli SMS ed e-mail di notifica per ogni passaggio relativo alla sua Carta;
g) il necessario adempimento da parte del dipendente degli obblighi inerenti alle segnalazioni antiriciclaggio di sua competenza, in quanto previsti direttamente e in via automatica dalla piattaforma. Invero, essendo le operazioni di postagiro completamente automatizzate, in caso di omissione del necessario QUAV rafforzato, il sistema avrebbe impedito qualsiasi operazione successiva.
4.2. contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Parte_1
Ripercorreva dettagliatamente il succedersi degli eventi ed assumeva di aver agito legittimamente, in proporzione alla gravità dei fatti addebitati, tenuto conto anche del particolare contesto in cui il lavoratore aveva operato, vale a dire eseguendo operazioni “in circolarità” (ovvero in ufficio diverso da quello di radicamento del rapporto) nel lasso temporale in cui ciò era stato reso possibile in virtù dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, sosteneva la sussistenza del fatto contestato nella sua materialità, nonché della imputabilità al , la cui condotta era stata volontariamente tenuta in violazione delle CP_1 procedure aziendali e degli obblighi contrattuali per cui è prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Assumeva che nella vicenda per cui è causa erano rinvenibili tutti gli elementi integranti una giusta causa di licenziamento, attesa la grave violazione del rapporto di fiducia, l'intenzionale, nonché ripetuta, violazione delle regole aziendali e la grave negligenza tenuta dal dipendente.
Osservava a tal proposito che, ad ogni modo, la condotta tenuta dal configurava CP_1 un'ipotesi di giusta causa tipizzata dal CN , in particolare all'art. 54. Pt_1
11 In via subordinata, sussistendo in ogni caso il fatto oggetto della contestazione disciplinare ed operando la tutela reale solo nell'ipotesi in cui il fatto sia insussistente, chiedeva l'applicazione in capo al della tutela meramente risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970. CP_1
Riteneva infondata la doglianza di tardività della contestazione disciplinare, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tempestività deve essere valutata in relazione alla data di conclusione delle indagini interne, quale momento di effettiva e compiuta conoscenza, da parte dell'azienda, dei fatti oggetto di addebito e, nell'ipotesi di società di particolari dimensioni, dal momento in cui ne vengono a conoscenza i soggetti titolari del potere disciplinare.
Sottolineava, tra l'altro, che nessun vizio di intempestività della contestazione poteva rilevarsi nella fattispecie, in quanto il dipendente aveva pienamente e legittimamente esercitato il suo diritto di difesa.
A tal proposito, chiedeva, in via subordinata, l'applicazione della sanzione meramente indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5 e 6, l. n. 300/1970.
In ultimo, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese del lavoratore, chiedeva, in via subordinata, che l'eventuale condanna al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, legge 20/05/1970, n. 300, fosse ridotta tenuto conto dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum.
Tanto detto, insisteva per il rigetto dell'opposizione proposta dal lavoratore.
*****
5. Il Tribunale di Foggia, istruita la causa a mezzo dei testi , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, RO ON, , , e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 acquisita la documentazione allegata da entrambe le parti, con sentenza n. 2426/2023 pubblicata il
18.7.2023, dichiarava l'illegittimità del provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro.
5.1. Preliminarmente, il primo giudice chiariva l'opportunità, ai fini della decisione, di dare rilevanza a due aspetti e, specificatamente, alla << valutazione del contenuto della diligenza esigibile dai lavoratori, circoscritta dall'osservanza delle disposizioni espressamente dettate dai datori di lavoro da non esondare nella diligentia quam in suis, (evidentemente mancata nel caso in esame)>> e alla <amento disciplinare, onere interamente gravante, ai sensi della l n. 604 del 1966, art. 5, sulla parte datoriale
(Cass. n. 13188/2003, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 3395/2001).>>.
12 Tanto detto, sulla scorta delle specifiche e puntuali deduzioni svolte dal lavoratore, riteneva di dover superare il proprio precedente giudizio di disvalore della condotta tenuta dal , in CP_1 quanto, <quid pluris della diligentia quam in suis>>, chiariva che detto elemento tuttavia non era esigibile dai lavoratori subordinati.
5.2. In tale prospettiva, procedeva all'analisi delle contestazioni mosse da in ragione Parte_1 della denuncia sporta dal sig. Per_1
5.2.a. Osservava che, sebbene la questione del c.d. blocco della carta non venisse in specifico rilievo in quanto nella contestazione disciplinare non era stato ascritto specificatamente al CP_1 il blocco della carta, in ogni caso era necessario mettere in risalto che, come prescritto nei Manuali operativi della Società e concordemente alle asserzioni dell'opponente, il blocco della carta
Postamat poteva avvenire esclusivamente a mezzo dell'apposito servizio di call center (tanto che se l'operatore cui è chiesta l'emissione di una carta sostituiva riscontra il mancato blocco, deve invitare il cliente ad eseguire il blocco tramite il call center), circostanza che risultava essersi verificata nel caso di specie, essendo stata bloccata la carta Postamat n. 53547611012801880 dall'operatore call center in data 25.5.2021 alle ore 14.45.
5.2.b. Con riferimento, poi, alla contestazione di omesso controllo della residenza sulla carta di identità, rilevava che le dichiarazioni rese dai testi delle due parti in giudizio si erano rivelate del tutto contraddittorie circa la sussistenza dell'obbligo di verifica dell'indirizzo di residenza in capo agli operatori di sportello.
Invero, dava conto del fatto che i testi di parte ricorrente ( , , Testimone_1 Testimone_6
, ) avevano riferito la non necessità dell'accertamento della Testimone_4 Testimone_3 residenza, atteso che, da un lato, tale dato non era oggetto della verifica integrata a mezzo della piattaforma Oracolo e, dall'altro, che il cliente può legittimamente indicare un indirizzo diverso dalla residenza indicata sul documento di identità al fine di ricevere le comunicazioni;
al contrario, i testi di parte resistente (NO , , RO ON) avevano Tes_2 Testimone_6 dichiarato non solo che la menzionata verifica andava eseguita, ma anche che era necessario dare atto del cambio di residenza nella documentazione prodotta dal cliente e/o rappresentato dal cliente stesso.
Tanto precisato, pur considerando < essenziali nella tipologia di attività svolte dalle figure dello sportellista vi sia una discrasia così divergente nelle dichiarazioni testimoniali>> e pur ritenendo che < verifica della residenza fa parte della verifica dell'identità dei soggetti>>, il primo giudice
13 assumeva che nel caso di specie due elementi deponevano a favore dell'incolpevolezza del
: 1) la procedura Oracolo, posta, come detto, a verifica della genuinità dei documenti di CP_1 identità, in quanto il suo esito positivo aveva certamente ingenerato un affidamento di autenticità del documento in capo al dipendente;
2) le previsioni specifiche dei manuali operativi di
[...]
, secondo cui la residenza non è elemento identificativo e alle cui indicazioni il ricorrente si Pt_1 era attenuto.
Aggiungeva che a favore dell'incolpevolezza del deponeva anche l'impossibilità per CP_1 quest'ultimo di poter confrontare il documento esibito dal presunto truffatore con quello del vero titolare, in quanto, come confermato anche dai testi ascoltati in giudizio, le copie fotostatiche dei documenti d'identità presentati scansionati elettronicamente (nonché le fotocopie cartacee, in caso di dossier cartaceo) prima dell'anno 2021, ossia prima della nuova piattaforma telematica FEU
(Front End Unico), non sono visionabili a sistema su tutto il territorio nazionale, ma solo presso l'ufficio di radicamento del primo rapporto finanziario.
5.2.c. Proseguendo, in ordine alla contestazione mossa da sull'omesso controllo dello Pt_1 specimen di firma, il giudice osservava che, pur essendo evidente l'alterazione dello specimen, il lavoratore aveva efficacemente provato che il controllo dello specimen non era previsto per le operazioni eseguite.
Dava atto che tale circostanza trovava conferma sia nelle deposizioni testimoniali di Tes_1
e sia nei Manuali operativi, che richiedono detto controllo solo per le
[...] Testimone_2 ipotesi di attribuzione di carnet di assegni e per il pagamento assegni di conto corrente postale.
5.2.d. Quanto alla contestazione relativa al mancato avvedimento della falsità della denuncia di smarrimento presentata dal sedicente sig. il giudice – pur escludendo che potesse esimere Per_1 da responsabilità il fatto che anche gli altri soggetti preposti al controllo non si erano avveduti della falsità – rilevava che non aveva dato prova dell'addebitato non avendo difatti precisato < Pt_1 base a quali elementi identificatori precisi il lavoratore avrebbe potuto dedurre la falsità della denuncia, per es. provando che il lavoratore era perfettamente a conoscenza di come fossero fatte le denunce localmente sporte che erano sottoposte all'attenzione della sede>>.
5.2.e. Infine, reputava infondata anche la contestazione relativa alla omessa segnalazione antiriciclaggio in occasione dell'esecuzione delle operazioni dei due postagiro e del rimborso allo sportello nei confronti del sedicente cliente sig. Per_1
14 In particolare, rilevava che, conformemente al Manuale di adeguata verifica di , nelle Parte_1 ipotesi di soggetto che risulti già censito e residente in Italia – quale appunto il sig. - non è Per_1 prescritta l'acquisizione di alcun – adeguata verifica per la operatività di sostituzione carta CP_4
Postamat.
Evidenziava, altresì, che, dalla lettura del Giornale di Fondo del 25.5.2021 emergeva, coerentemente anche con quanto affermato dal ricorrente, che era stata effettuata, in quanto attivata automaticamente dal sistema telematico, soltanto la procedura AR, e non anche la procedura QUAV
Rafforzato.
A proposito della omessa segnalazione extragianos - in ogni caso di competenza del Direttore dell'Ufficio – segnalava che questi era informato delle operazioni essendo intervenuto per dotare la postazione del ricorrente della somma di denaro necessaria per il completamento delle stesse.
Concludeva che stante < – non vi è prova che egli CP_1 abbia omesso la segnalazione con un grado di colpa che implichi la violazione del rapporto fiduciario con la datrice di lavoro.>>.
5.3. Il giudice riteneva valevoli le medesime considerazioni di non colpevolezza del ricorrente anche con riferimento alle contestazioni mosse da in ordine ai due prelievi eseguiti Parte_1 presso la postazione del tramite la carta Postepay n. 5333171122065473 intestata al il sig. CP_1
Per_2
Affermava a tal proposito che <
ORACOLO, ha riconosciuti validi i dati identificativi del documento di riconoscimento del sig.
sul quale ha operato il controllo il sig. (all. 27). E anche che in questo caso, il Per_2 CP_1 cliente si è presentato allo sportello munito di PIN;
in difetto del PIN, il sistema non avrebbe mai permesso e consentito le operazioni di prelievo>>.
5.4. Tanto detto, riteneva la condotta del < CP_1 manuali operativi di e dalla piattaforma telematica>> assumendo che < Parte_1 provato che il ricorrente ha posto in essere condotte con dolo o colpa grave>>
Concludeva rilevando che <ore dell'obbligo di obbedienza, che consiste nell'osservare le disposizioni, per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, impartite dal datore lavoro puntualmente esaminate, comporta l'osservanza dell'obbligo di diligenza
15 ->.
Pertanto, in applicazione dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, dichiarava illegittimo il licenziamento irrogato da nei confronti di , condannando la Parte_1 Controparte_1 resistente alla reintegrazione del lavoratore, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione), al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, nonché al pagamento delle spese di lite.
*****
6. Propone reclamo affidandolo a tre motivi di doglianza. Parte_1
6.1. Con il primo, la reclamante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha concluso per l'incolpevolezza del ritenendo insussistente il fatto addebitato in quanto CP_1 disciplinarmente irrilevante.
Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le condotte tenute dal reclamato, perchè esse, pur se apparentemente conformi alle procedure manualistiche aziendali, nel concreto sarebbero connotate da una grave negligenza, avendo il lavoratore omesso di tenere “quel grado minimo di cautela che già solo in base all'esperienza maturata e al ruolo di responsabilità rivestito
(oltre che al comune buon senso) viene richiesto al personale assegnato alle medesime mansioni” , ed avendo dato seguito ad operazioni evidentemente caratterizzate da anomalie.
6.1.a. Nell'esaminare le singole condotte addebitate in via disciplinare al reclamato, in primo luogo segnala di non aver mai contestato al l'attivazione del blocco della carta Postamat del sig. CP_1
bensì i comportamenti adottati successivamente al blocco della stessa e relativi alla Per_1 sostituzione della carta.
Ciò detto, assume che a nulla rileva l'esito positivo della piattaforma Oracolo, in quanto, come pure confermato dai testi escussi, tale procedura non consente di verificare la genuinità del documento di identità, ma solo se quest'ultimo sia inserito nell'archivio dei documenti rubati o smarriti del sistema delle Forze dell'Ordine. Pertanto, l'esito positivo della verifica integrata non soddisfa la diligenza esigibile dal , la quale avrebbe dovuto imporre al medesimo di riscontrare CP_1 ulteriormente il documento presentato - verifica da cui il dipendente avrebbe scorto le evidenti
16 anomalie circa l'assenza di rivetti/graffette, timbro del Comune o firma del titolare o del Sindaco sulla foto apposta sul documento – e di interfacciarsi con il Direttore dell'Ufficio.
6.1.b. Ritiene erroneo il vaglio compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla mancata segnalazione, da parte del reclamato, della non corrispondenza dell'indirizzo di residenza reale del sig. rispetto a quello indicato sul contraffatto documento. Per_1
Specifica a tal proposito che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi sarebbe alcuna discordanza nelle deposizioni testimoniali in ordine alle raccomandazioni che il datore di lavoro ha sempre fatto ai dipendenti di compiere puntuali attività di verifica del dato della Pt_1 residenza, riscontrando la corrispondenza della residenza presente sul documento con quella registrata nell'anagrafica del sistema, e, se del caso, apportandovi le relative modifiche.
6.1.c. Il reclamante contesta la decisione di primo grado anche con riferimento alla mancata considerazione della grave e negligente condotta tenuta dal nel non avvedersi della palese CP_1 non conformità delle firme rispettivamente apposte sulla carta di identità, sulla denuncia di smarrimento carta e sui contratti e moduli relativi al rapporto di clientela.
Tale circostanza, infatti, avrebbe dovuto essere segnalata dal lavoratore, il quale si era invece limitato “ad una mera esecuzione meccanica e asettica della procedura”, senza attuare “neppure il minimo grado di diligenza richiestogli”, per giunta nel particolare contesto in cui aveva operato, ossia eseguendo la sostituzione carte in circolarità, eccezionalmente concessa nell'ambito delle procedure operative di emergenza processi finanziari e altri servizi – emergenza epidemiologica
COVID 19 di cui alla Comunicazione del 13.5.2021.
A detta della reclamante, tanto sarebbe dovuto bastare affinché il dipendente effettuasse il controllo sullo specimen di firma, sebbene questo non fosse specificatamente previsto dai Manuali operativi per le operazioni richieste dal cliente, al fine di acquisire qualsiasi elemento utile per rilevare e, conseguentemente, segnalare una possibile anomalia.
6.1.d. Il primo giudice avrebbe altresì errato nel non valutare gravemente negligente la condotta del reclamato in ordine al suo mancato avvedimento circa la falsità della denuncia di smarrimento sporta dal sedicente sig. ai Carabinieri di Foggia. Per_1
A tal proposito, osserva che, stante la raccomandazione di particolare cautela effettuata da ai Pt_1 propri dipendenti circa le procedure identificative, le operazioni in circolarità e l'aspetto grafico delle denunce di smarrimento e/o furto presentate – come confermato anche dai testi ascoltati in
17 giudizio -, l'omissione, da parte del reclamato, dell'adeguato controllo sulla non genuinità della menzionata denuncia non necessiterebbe di alcuna prova in capo a . Pt_1
6.1.e. Sottolinea che la scarsa attenzione e diligenza del emergerebbe anche dal suo CP_1 comportamento relativo alle segnalazioni antiriciclaggio, poiché, a fronte di operazioni di postagiro e prelievi in contanti da sportello a distanza di 40 minuti l'una dall'altra, oltre che di un rimborso da sportello - operazioni sospette come da disposizioni aziendali-, il lavoratore non aveva informato il
Direttore non consentendogli così di procedere con la segnalazione extragianos.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che il Direttore dell'Ufficio fosse intervenuto per sovvenzionare lo sportello a cui era addetto il
, in quanto ciò, da un lato, non attesterebbe la conoscenza della natura sospetta CP_1 dell'operazione in capo al Direttore, dall'altro, non esimerebbe in ogni caso l'operatore dal rispondere del proprio operato, potendo lo stesso “rifiutarsi di porre in essere comportamenti platealmente contrari ad ogni ragionevole regola di prudenza e cautela, anche a fronte di una richiesta in tal senso del Direttore.”.
6.1.f. Tanto detto, sostiene la legittimità del licenziamento, sussistendone la giusta causa.
A tal proposito, evidenzia che ricorrono tutti gli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione della giusta causa del licenziamento e, cioè, la gravità dei fatti addebitati, la proporzionalità tra questi e la sanzione, tenendo anche conto delle mansioni affidate al lavoratore, la lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro – elemento particolarmente importante essendo il reclamato addetto ad un servizio finanziario di rilevante importanza -, nonché la previa conoscenza da parte del dipendente della contrarietà di un certo comportamento alle regole aziendali e, ciononostante, la decisione di porre egualmente in essere tale condotta.
6.2. Con il secondo motivo di reclamo, si duole dell'erronea valutazione operata dal Parte_1 giudice di prime cure circa il mancato assolvimento da parte datoriale dell'onere probatorio relativo alla condotta addebitata disciplinarmente al lavoratore.
Nello specifico, critica l'utilizzo da parte del giudice del criterio della diligentia quam in suis, avendo questi dovuto, piuttosto, desumere il grado di diligenza esigibile dalla natura della prestazione svolta e dalle mansioni a cui il lavoratore risulta assegnato, dovendosi considerare negligente il dipendente che “agisca con imprudenza o ponendo una condotta tecnicamente inadeguata rispetto alle regole di comune esperienza che risulti idonea a compromettere la fiducia
18 nei suoi confronti del datore di lavoro (e, nel caso di specie, anche del pubblico che ne fa affidamento nell'usufruire di un servizio di pubblica necessità).”.
Evidenzia dunque che, al fine della prova del comportamento negligente, il giudice avrebbe dovuto accertare esclusivamente la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, elemento senza dubbio risultante dagli atti di causa e dall'istruttoria espletata e, invece, erroneamente negato in ragione della mera asserita discordanza tra le dichiarazioni rese dai testi delle parti contrapposte in giudizio.
6.3. Con il terzo motivo di reclamo, l'odierno reclamante denuncia l'erroneità della sentenza gravata laddove il giudice ha disposto l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 4, L.
n. 300 del 1970.
Evidenzia, a tal proposito, che, ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria, anche in virtù dell'orientamento di giurisprudenza di legittimità, è necessario che il fatto contestato sia insussistente o disciplinarmente irrilevante o non imputabile al lavoratore, caratteristiche che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sarebbero senz'altro da escludere nel caso della condotta tenuta dal . CP_1
Pertanto, ferma la sussistenza storica del fatto contestato, nonché la sua rilevanza giuridico- disciplinare, chiede, in via subordinata, ove la Corte dovesse ritenere la sanzione espulsiva sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti addebitati, o la carenza del dolo, la condanna al pagamento dell'indennità ai sensi del vigente art. 18, c. 5 l. n. 300/1970.
6.4. In via ulteriormente subordinata, conclude chiedendo, in caso di conferma della sentenza di primo grado, la detrazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum dall'indennità riconosciuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
*****
7. I motivi del reclamo, a giudizio di questa Corte del tutto infondati, possono essere trattati congiuntamente, stante l'intima connessione.
8. Per una compiuta comprensione degli stessi, è bene prendere le mosse dai diversi, ma inevitabilmente incatenati, fatti addebitati al da a mezzo della missiva di CP_1 Parte_1 contestazione disciplinare del 28.9.2021, prot. RUO/CRUT/MAS/RI/2852/2021/disc/rl, in quanto ritenuti contrari ai doveri dei dipendenti ex art. 52 del CN, ai principi sanciti nel Codice Etico della Società e ai doveri di buona condotta.
19 8.1. Invero , nella propria nota, ricostruite le vicende relative alle denunce sporte Parte_1 rispettivamente dal sig. e dal sig. - entrambi vittime di furto di identità e di Per_1 Per_2 conseguenti fraudolente distrazioni di somme di denaro dai loro conti o carte postali - addebita all'odierno reclamato una serie di condotte ritenendole legate ai predetti fatti criminosi.
8.2. La contestazione disciplinare mossa dalla Società reclamante imputa al di aver CP_1 provveduto, in data 25.5.2021, presso la Postazione di lavoro n. 4, con USERID “PESCAT15” univocamente assegnatagli “alla sostituzione della carta Postamat n. 5354761012801880, collegata al conto corrente postale n. 1001011277 radicato presso l'UP Caserta Centro ed intestato al signor attivando, allo stesso tempo, su richiesta del sedicente titolare, la carta Persona_1
Postamat n. 5355741057128596. Contemporaneamente, nella stessa giornata, con la nuova carta attivata, Lei eseguiva due bonifici di euro 18.000 e di euro 12.000, nonché un prelievo Postamat
(rimborso da sportello) in favore del sedicente titolare di euro 2.500,00”
La nota prosegue segnalando che tali operazioni sono state disconosciute dal sig Per_1
ed evidenziando che dall'inquiry delle carte veniva accertato che “la carta Postamat nr.
53547611012801880, in possesso del cliente, con scadenza nel 2023, era di fatto stata bloccata e sostituita, appunto in data 25 maggio 2021, con altra carta contraddistinta dal n.
5355741057128596 con la quale sono state poste in essere tutte le operazioni contestate dal legittimo intestatario”.
In particolare, nel provvedimento disciplinare si legge: “ il cliente interessato, ancora in possesso della sua carta postamat n. 53647611012801880 ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Caserta dichiarando di non aver mai chiesto la sostituzione della sua carta postamat
n. 53547611012801880 e l'attivazione della carta n. 5355741057128596 che, dunque, non possedeva e che non aveva utilizzato per effettuare le operazioni disconosciute” .
Prima di proseguire nella disamina della nota disciplinare, è importante dar conto che si conviene con la reclamante nell'escludere che abbia addebitato al l'attivazione del blocco Pt_1 CP_1 della carta Postamat del sig. da quanto appena riportato emerge chiaramente che, in Per_1 effetti, non ha contestato affatto al di aver effettuato l'operazione di blocco della Pt_1 CP_1 carta Postamat n. 53547611012801880, la quale, invece, risulta esser stata bloccata a mezzo dell'apposito servizio di call center, nello specifico dall'operatore USERID ABR3019, in data
25.5.2021 alle ore 14,45 (cfr. all. 26 fascicolo di parte reclamata – fase di opposizione).Semmai di aver proceduto alla sostituzione di una carta mediante l'attivazione di un'altra.
20 Tanto chiarito, nel far ciò, il avrebbe posto in essere condotte irregolari. CP_1
Invero, da verifiche effettuate era stato accertato che “la carta di identità esibita dal sedicente titolare riportava gli stessi elementi identificativi di quella realmente detenuta Persona_1 dal vero sig tuttavia, i due documenti presentano indirizzi di residenza diversi, Persona_1 atteso che quella reale di è a Maddaloni in via Sauda n 42, mentre quella del Persona_1 truffatore è a Maddaloni in via Michele Kerbaker n . 142.
Inoltre, la firma autografa del sig desunta dalla denuncia presentata dallo Persona_1 stesso, appare difforme da quella riportata sui documenti del dossier sostituzione carta (QUAV, attestazione consegna documentazione contrattuale, richiesta sostituzione carta di debito).
Soprattutto, la firma appare difforme dallo specimen di firma del rapporto che lei, nell'occasione, in qualità di operatore di sportello incaricato della sostituzione della carta, ha dichiarato di non aver controllato a sistema”.
Riassumendo, e andando con ordine, lo sportellista avrebbe omesso di effettuare controlli sia quanto alle annotazioni riportate sulla carta di identità in merito alla residenza del sia sulla firma Per_1 appostavi.
Il Collegio concorda con le valutazioni del primo giudice circa il carattere incolpevole di dette condotte.
8.2.a. Deve ritenersi corretta la condotta del in ordine alle attività compiute per la verifica CP_1 dell'identità del cliente.
Occorre premettere che sin dalla fase monitoria del giudizio il ha compiutamente CP_1 descritto i passaggi caratterizzanti la propria attività lavorativa dal momento in cui il 25.5.2021 si è presentato presso lo sportello da lui gestito il sedicente sig. Per_1
In particolare, dall'analisi del Giornale di Fondo del 25.5.2021 (all.1 fascicolo di parte reclamata - fase monitoria), relativo all'utente “PESCAT15” (username univocamente legato a ), Parte_4
è possibile riscontrare diversi elementi.
Si fa riferimento, in primis, allo specifico numero e descrizione dei singoli passaggi propri delle operazioni eseguite con riferimento al cliente e in particolare a tutte quelle Per_1 specificatamente contrassegnate dalla n. 0042 alla 0045 e dalla 0059 alla 0068.
In secundis, le operazioni suindicate - riassumibili nella sostituzione della carta Postamat n.
5354761012801880 e l'attivazione, su richiesta del cliente, di quella n. 5355741057128596, nonché
21 nell'esecuzione di due bonifici e un prelievo da sportello – risultano sempre precedute dall'identificazione del presentatore, avvenuta secondo specifici protocolli e procedure telematiche operative, così come rappresentato dal e risultante dagli atti di causa. CP_1
Invero, è circostanza pacifica, altresì suffragata dalle dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito dell'istruttoria di primo grado che, per ogni operazione finanziaria o postale, ogni operatore debba inevitabilmente seguire gli step prescritti dal sistema telematico (SDP) in uso presso , i Parte_1 quali vengono contestualmente registrati nel Giornale di Fondo.
Man mano che l'operatore prosegue nei passaggi previsti per la specifica operazione, quest'ultima è corredata da sistemi telematici di controllo automatizzato con verifica integrata, grazie alla piattaforma cd. Oracolo, la quale consente di verificare l'identità delle persone fisiche tramite controlli su database interni ed esterni a , il cui esito positivo (“semaforo verde”) Parte_1 consente di proseguire con lo step successivo, mentre l'esito negativo (“semaforo giallo” per documenti che necessitano ulteriori verifiche, oppure, “semaforo rosso” per i documenti smarriti, sottratti, oggetto di frode o mai emessi dall'autorità competente) segnala un'anomalia (alert), che blocca l'operazione.
Tra l'altro, come chiaramente illustrato nella Guida all'utilizzo della procedura Oracolo alla pag. 31
(cfr. all. 2 bis fascicolo di parte reclamata – fase monitoria), in ragione delle menzionate verifiche integrate, sul Giornale di fondo viene registrata, oltre alla fase elaborata, anche la fase ORAC, contente l'ID di verifica e l'esito complessivo (OK/KO/Non disponibile).
Ebbene, dalla lettura del Giornale di Fondo del 25.5.2021 si evince, nell'ambito delle operazioni relative al sig. la dicitura “XXX ORAC VERIFICA IDENTITA' Persona_1
PRESENTATORE - Esito operazione: OK”.
Deve allora rilevarsi che il abbia rispettato i protocolli telematici imposti per le operazioni CP_1 eseguite, per il semplice motivo che, in ogni caso, non vi si sarebbe potuto discostare senza compromettere il buon esito delle stesse.
Pertanto, merita positiva considerazione la conclusione a cui è pervenuto il primo giudice circa l'affidamento generatosi in capo al lavoratore a seguito dell'esito positivo fornito dalla procedura
Oracolo sull'autenticità del documento presentatogli dal sedicente sig. Per_1
Tanto detto, stante la specifica contestazione di omesso controllo della residenza riportata sulla carta di identità recante un indirizzo diverso (Maddaloni, Via Michele Kerbaker nr. 142) da quello reale del sig. e indicato nella vera carta di identità (Maddaloni, in Via Sauda n. 42), non Per_1
22 coglie nel segno l'obiezione del reclamante secondo cui il giudice avrebbe comunque errato nel vagliare il materiale probatorio poiché tutte le dichiarazioni testimoniali deponevano univocamente e concordemente nel senso della decisività a fini identificativi dell'elemento della residenza.
A ben leggere le deposizioni si conviene con il primo giudice in merito alla asimmetria delle stesse.
E, insieme al giudicante, si ritiene dirimente, per risolvere la questione, verificare se, nell'ambito delle procedure di identificazione della clientela, fosse necessario o meno operare un controllo in merito alla residenza riportata sul documento di identità.
A parere di questa Corte, il primo giudice, con un rilievo peraltro neppure raggiunto da specifica e puntuale censura di , ha dunque ragionevolmente e correttamente analizzato quanto prescritto Pt_1 sul tema dai Manuali operativi della Società, che il reclamato ha sin dall'origine del giudizio depositato e illustrato dettagliatamente.
Ebbene, proprio dall'analisi del Manuale Identificazione Persone fisiche, Scheda PI – A-2 (all. 8 ricorso introduttivo) emerge la non rilevanza della residenza quale dato identificativo del cliente, in quanto è previsto, avuto riguardo alle ipotesi di 'identificazione dei clienti per l'apertura rapporti continuativi finanziari', che “si deve effettuare l'identificazione mediante documento di riconoscimento in corso di validità ed un documento attestante il codice fiscale congruenti tra di loro”, e si precisa che “I dati identificativi di un soggetto persona fisica sono i seguenti: nome;
cognome, sesso;
luogo e data di nascita” e che “Qualora sul documento di riconoscimento non sia presente o aggiornato l'indirizzo di residenza, farà fede quanto dichiarato dal soggetto identificato”.
Ebbene, se tanto è già di per sé sufficiente a dissipare dubbi in merito alla correttezza comportamentale del lavoratore, non è comunque inutile osservare anche che la natura di elemento non identificativo della residenza si evince, altresì, da alcuni dettagli fattuali posti in luce dai testi escussi in primo grado.
In particolare, all'udienza del 13.4.2023 il teste ha dichiarato: “[…] ADR. Con Testimone_3 riferimento al capitolo di prova 25 confermo che quando nel modulo per le richieste di carte di debito postepay è scritto di indicare la residenza o indirizzo (non ricordo esattamente la dizione del modulo) il cliente non è obbligato ad indicare la residenza anagrafica ma può indicare un qualunque indirizzo a cui vuole che siano inviate le comunicazioni relative al servizio. ADR.
Confermo la circostanza 26 sulla piattaforma viene riportato l'indirizzo indicato dal cliente che può anche non coincidere con la residenza. A tale riguardo preciso che accetta come Parte_1
23 documento anche la patente di guida su cui la residenza non è riportata. ADR. Confermo che il sistema Oracolo riporta soltanto gli estremi del documento di identità cioè numero, data di rilascia ed autorità di rilascio ed il codice fiscale, mentre non indica anche la residenza. Sulla base degli elementi indicati Oracolo verifica che il documento visualizzato sia o meno corretto ADR.
Confermo la circostanza 32 può accadere che un cliente sia censito con la carta d'identità e si presenti con la patente di guida.”.
RO ON si è espresso nel seguente modo: “ADR. Per avere la carta postepay devo solo presentare un documento valido come carta d'identità o patente di guida o comunque un documento dove non necessariamente risulti la residenza.”, e “ADR. Testimone_4
Dall'anagrafica elettronica risultano vari elementi come nome, cognome, data di nascita e residenza intesa come indirizzo dichiarato dal cliente che può anche non coincidere con la residenza anagrafica scelta dal cliente. ADR. Preciso che il riscontro della residenza risultante dai documenti risultanti dallo sportello con quello dell'anagrafica non era vincolante: i controlli vincolanti erano il codice fiscale, il numero del documento di riconoscimento, la data e l'ente emittente. ADR. Nel caso in cui un cliente si presenti con un documento d'identità che non corrisponde a quello registrato nell'anagrafica, l'operatore fa i controlli sul documento e procede al cambio di anagrafica con il nuovo documento.”.
Dalle dichiarazioni appena riportate è possibile riscontrare almeno due elementi a supporto della natura di dato non identificativo dell'identità della residenza.
In primis, la possibilità per i clienti di presentare, ai fini dell'identificazione, documenti di riconoscimento privi dell'indicazione della residenza, come la patente.
In secundis, il fatto che la piattaforma Oracolo, specificatamente adibita alla fase di identificazione delle persone fisiche, non contempli affatto la verifica della residenza.
Tanto detto, meritevole di pregio è anche quanto valorizzato dal giudice di primo grado in ordine all'effettiva impossibilità per il – confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali di CP_1
e (udienza del 2.3.2023), nonché di e (udienza del Tes_1 Tes_2 Tes_5 Tes_6
4.5.2023) –di operare qualsivoglia riscontro con il documento di identità acquisito presso l'Ufficio di radicamento del rapporto, in ragione del fatto che, prima dell'anno 2021 (anno di applicazione della nuova piattaforma telematica FEU - Front End Unico), le copie fotostatiche dei documenti d'identità, se scansionati elettronicamente non sono visionabili a sistema su tutto il territorio nazionale, ma solo presso l'ufficio di radicamento del primo rapporto finanziario, come anche i relativi dossier cartacei dei rapporti.
24 Se, quindi, l'odierno reclamato non aveva la possibilità di confrontare il documento esibito dal presunto truffatore con quello del vero titolare, deve desumersi che questi, nel seguire quanto previsto specificatamente dai Manuali operativi, abbia tenuto una condotta conforme allo standard di diligenza esigibile in relazione alle sue mansioni.
8.2.b. In sintonia con la decisione di prime cure, risulta destituita di fondamento anche la contestazione mossa al , accusato di non essersi avveduto della non genuinità della firma CP_1 del sedicente sig. e di aver omesso di controllare lo specimen di firma. Per_1
Non senza significare che è la stessa reclamante a riconoscere che “il controllo dello specimen di firma non è specificamente previsto dalle procedure” (cfr pag 32 del reclamo), sì da apparire financo superfluo qualsivoglia approfondimento al riguardo, la Corte ritiene comunque doveroso rimarcare che effettivamente l'addebito disciplinare finisce per imputare al lavoratore ciò che neppure il datore di lavoro, predisponendo un manuale per dare ai propri dipendenti indicazioni puntuali sulle condotte da tenere, ha ritenuto necessario chiedere loro.
Devono mantenersi ferme allora le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, il quale, appunto, alla luce delle specifiche disposizioni del Manuale Carte di Debito – Procedure ed istruzioni Operative, ha evidenziato che le verifiche sullo specimen di firma non erano richieste perché il desse correttamente esecuzione alle operazioni richiestegli di sostituzione della CP_1 carta postamat. Infatti, solo in caso di attribuzione di carnet di assegni e di pagamento assegni di conto corrente postale è necessario procedere al controllo della firma, non anche nelle ipotesi di sostituzione carte, in quanto il possesso del PIN garantisce la titolarità del rapporto, in quanto viene mantenuto il medesimo codice della carta sostituita.
E' corretto il richiamo del giudice - e non teme smentite - alle indicazioni contenute nel Manuale carte di debito- Procedure ed istruzioni operative allegati al ricorso (cfr all. 11,12,13,13,bis, 13 ter/quater, 14), così come alle dichiarazioni dei testi , , Testimone_1 Testimone_5
, , tutti concordi (anche quelli indicati da ) nel dire che per Testimone_4 Testimone_2 Pt_1 il rilascio della postpay non era richiesta la verifica dello specimen, che, invece, occorreva per alcune operazioni, come il pagamento degli assegni e la consegna del carnet.
Né, a parere del Collegio, la necessità di tale verifica può ricondursi alla Circolare del maggio 2021, circolare specificamente relativa al rilascio delle carte di debito in circolarità, poiché non prevista affatto da tale circolare, come peraltro riconosciuto dallo stesso teste di parte datoriale
[...]
. Tes_2
25
2.c. La sentenza gravata resiste e merita di essere condivisa anche nella parte in cui ha escluso rilievo disciplinare alla condotta omissiva del , il quale non si sarebbe avveduto che la CP_1 denuncia di smarrimento della carta postpay presentata dal sedicente sig. era falsa. Per_1
Giova ricordare al riguardo che nella nota di contestazione disciplinare si legge: “…A ciò si aggiunge che la denuncia di smarrimento presentata dal sedicente è connotata Persona_1 da evidenti e grossolani elementi di falsità: infatti, il logo della carta intestata, oltre ad essere diverso nella forma da quello autentico, reca solo l'intestazione “Stazione carabinieri Foggia”, mentre quello originale dei Carabinieri reca l'intestazione “Legione carabinieri”, oltre all'indirizzo della Caserma”.
Ebbene, sottolinea la Corte che, a fronte della argomentazione del Tribunale di Foggia secondo cui non aveva dato prova di quanto sostenuto (< Pt_1 identificativi precisi il lavoratore avrebbe potuto dedurre la falsità della denuncia, per es provando che il lavoratore era perfettamente a conoscenza di come fossero fatte le denunce localmente sporte che erano sottoposte all'attenzione della sede>>), la reclamante non ha contrapposto obiezioni in grado di scalfirla, poiché si è limitata a sostenere la non necessarietà di detta prova, essendo sufficiente, per incardinare in capo al lavoratore una qualche responsabilità, di tipo omissivo, il mero fatto che il datore si fosse raccomandato di adoperare particolare cautela nelle operazioni di identificazione dei clienti, specie in caso di c.d. circolarità.
In disparte la estrema genericità dell'assunto, si sottolinea che non ha offerto nessuno spunto Pt_1 di riflessione per dar atto che i propri dipendenti – e il in particolare - avessero la CP_1 possibilità di discernere i dati falsi da quelli veri, laddove dagli atti di causa è emersa una circostanza significativa in senso contrario e, cioè, che il personale di non sia stato Parte_1 sottoposto ad una formazione tale da essere in grado di distinguere ictu oculi la falsità di una denuncia sporta alle Forze dell'Ordine.
Il teste ha dichiarato all'udienza del 2.3.2023 “ADR. Preciso che non abbiamo ricevuto Tes_1 nessuna formazione sul riconoscimento delle falsità della denuncia o del documento di identità.
Sono state previste delle formazioni solo da novembre dicembre 2022.”; Testimone_5 all'udienza del 4.5.2023 ha riferito : “ADR. Per le operazioni per il rilascio di carte per la denuncia di smarrimento o di furto noi operatori acquisiamo il documento di identità e la denuncia e controlliamo il timbro della denuncia e la corrispondenza dei dati sulla denuncia con i documenti del cliente. Poi sottoponiamo all'addetto del back office tutta la documentazione per il rilascio della copia della carta. Questo addetto che in genere è un collaboratore del direttore, verifica la
26 documentazione, acquisisce il codice di sblocco riferito dal cliente dopo averlo ricevuto dal numero verde, sblocca la carta e ci da la carta nuova da consegnare al cliente. La carta è inattiva e deve essere attivata dal cliente con il codice pin. ADR. Noi operatori non abbiamo ricevuto alcuna formazione sul riconoscimento di documenti di identità o di denunce false”.
Inoltre, non è di poco momento che le anomalie dei documenti facenti parte del dossier generatosi a seguito della sostituzione della carta Postamat non siano state riscontrate nemmeno in occasione dei controlli successivi all'operazione compiuta dal reclamato.
Invero, come illustrato nel Manuale operativo, il fascicolo dell'operazione eseguita, comprensivo di tutta la documentazione relativa (e, dunque, anche la falsa denuncia), viene sottoposto a un duplice controllo: il primo, di competenza del Direttore dell'Ufficio o dei suoi collaboratori - che si esegue nella giornata stessa in cui si è effettuata la operazione prima di procedere all'archiviazione definitiva della pratica - e, il secondo, di competenza della filiale di appartenenza per il “visto di conformità” (cfr. COI.013.01/18 del 22.1.2018 – all. 15 fascicolo di parte reclamata - fase monitoria e Manuale Controlli di Secondo Livello – PI Scheda B.2 – all. 23 fascicolo di parte reclamata - fase monitoria).
Se, quindi, l'anomalia non era parsa evidente neanche agli altri operatori, peraltro ben qualificati, come il direttore dell'ufficio, in occasione dei controlli a tanto deputati, non può affatto sostenersi, come tenta la reclamante, che si tratti di un'anomalia così grossolana che il avrebbe CP_1 dovuto necessariamente registrarla e, men che meno, gli si può imputare una condotta al di sotto dello standard di diligenza richiesto per lo svolgimento delle sue mansioni.
8.2.d. Il reclamo non sovverte la decisione giudiziale neppure nella parte in cui esclude fondatezza all'addebito contestato al di non aver segnalato operazioni sospette. CP_1
Ancora una volta, è doveroso prendere le mosse dalla nota disciplinare, in cui si legge: “..sempre in data 25.5.2021, nonostante lei avesse eseguito le due operazioni di postagiro per complessivi E
30.000,00 oltre ad un rimborso da sportello per E 2.500,00, così come risulta dal giornale di fondo, lei non ha provveduto ad effettuare alcuna comunicazione al DUP per poter procedere con la segnalazione extragianos operazioni sospette come da disposizioni aziendali in materia (Manuale
Segnalazioni Operazioni sospette)”.
In sostanza, la Società ha contestato allo sportellista di non aver avvertito il Direttore dell'Ufficio delle operazioni sospette, impedendo a quest'ultimo di effettuare la segnalazione extragianos.
27 E' documentalmente acclarato - deponendo in tal senso del 25.05.2021 - che, Controparte_5 alla chiusura di entrambe le operazioni di postagiro (rispettivamente di € 18.000,00, operazione n.
0060 e di € 12.000,00 operazione n. 0064), il sistema telematico, in automatico, ha proceduto alla segnalazione Antiriciclaggio, così come contrassegnato dalla dicitura “PROCEDURA
ACQUISIZIONE DATI - Persona Fisica Segnalazione: AR”.
Differentemente, sempre in via automatica il sistema telematico non ha previsto l'acquisizione di alcun QAV – adeguata verifica, in quanto il sig. era cliente già censito (cfr. pag. 31 del Per_1
Manuale di adeguata verifica – A.
2. Adeguata verifica ordinaria – all. alle note del 26.6.2023),né
l'adempimento del QAV rafforzato (“Nell'ambito dei processi di esecuzione delle operazioni in
UP, il sistema verifica l'operatività richiesta dai clienti e attiva, in automatico, processi di adeguata verifica rafforzata in caso di operazioni, sia a valere su un rapporto continuativo sia occasionali, rispetto alle quali vengano rilevati elementi di rischio tali da richiedere l'acquisizione
e la valutazione di informazioni ulteriori e più approfondite.”, cfr. pag. 85 del Manuale di adeguata verifica – E.3 Adeguata verifica rafforzata – all. alle note del 26.6.2023).
Ebbene, si condivide l'assunto del giudice di primo grado secondo cui non può di certo imputarsi alla condotta tenuta dall'odierno reclamato la mancata attivazione della segnalazione extragianos atteso che, sebbene <– per le vie brevi – a segnalare le operazioni in circolarità compiute dal sedicente , tanto fece < Per_1 contesto>>, se è vero che <> e che Contr
< non ebbe ad avvedersi delle operazioni>>
D'altra parte, il Direttore era a conoscenza delle operazioni, come attestato dal Giornale di Fondo del 21.5.2023, da cui emerge che intervenne proprio presso lo sportello ove operava il al CP_1 fine di sovvenzionarvi il denaro necessario (“CONFERMA DANARO SPORTELLO” - operazione n. 0062), con l'evidente conseguenza che il dipendente, per completare la sua prestazione, ha dovuto attenzionare il Direttore sulle operazioni che stava eseguendo.
Se, quindi, si tiene conto delle procedure del sistema, della competenza direttoriale della segnalazione extragianos e del livello di inquadramento del , non può che escludersi che CP_1 questi abbia omesso la segnalazione < rapporto fiduciario>>
8.2.e. La contestazione disciplinare di risulta infondata anche con riferimento alla Parte_1 vicenda legata al sig. per la quale ha addebitato all'odierno reclamato di aver effettuato Per_2 due postagiro, rispettivamente di € 8.000,00 e di € 6.000,00, nonché due prelievi in contanti da
28 sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00, attingendoli dalla carta PostePay Evolution nr.
5333171122065473 intestata al sig. (attivata presso il medesimo Ufficio, a Persona_2 seguito di chiusura della precedente carta n. 5333171073589349, operazioni eseguite dal sedicente sig. presso un'altra postazione di lavoro), omettendo, a detta della reclamante, qualsivoglia Per_2 atteggiamento di cura e responsabilità nel controllo della conformità delle operazioni e nella segnalazione del carattere sospetto delle stesse.
Questa Corte, in adesione a quanto stabilito dal primo giudice, osserva che, ancora una volta, soccorre al giudizio di incolpevolezza del reclamato quanto risultante dal Giornale di Fondo - in questo caso del 24.12.2020 - ove si legge, per ogni operazione compiuta su richiesta del sedicente sia l'esito positivo dei controlli identificativi a mezzo della piattaforma Oracolo, sia la Per_2 specifica segnalazione AR.
Tra l'altro, come correttamente evidenziato nella sentenza gravata, nonché dalla difesa del reclamato, l'utente presentatosi alla postazione di lavoro del era munito di specifico PIN CP_1 legato alla carta Postepay in questione, codice senza il quale non sarebbe stato possibile eseguire i prelievi da sportello.
8.4. L'analisi delle ragioni di infondatezza della contestazione disciplinare compromette inevitabilmente la legittimità del licenziamento irrogato all'odierno reclamato, atteso che la nota del
4.11.2021 ne recepisce espressamente il contenuto, concludendo con l'intimazione del licenziamento senza preavviso ai sensi degli art. 54 VI comma, lett. a), c) e k) e art. 80 lett. e) del
CN vigente.
Più specificatamente, il testo dell'art. 54 citato recita:
“VI. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
[…];
c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
[…];
29 k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
[…]”.
Dalla lettura del dato normativo emerge che le ipotesi poste alla base del licenziamento non risultano conferenti alla condotta tenuta dal , in quanto presupponenti un comportamento CP_1 illecito o caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo, entrambi non riscontrabili nel caso di specie.
In ogni caso, stando a quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie.” (Cass. n.
33811/2021 del 12.11.2021) e che, “anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può, infatti, risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto” (Cass. n. 9675/2019 del 5.4.2019) il Collegio rileva che, nel caso di specie, dall'analisi della “natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono”, nonché del “fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva”, non può ritenersi che quest'ultimo abbia avuto una portata tale da “porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento” (cfr. Cass. n. 31202/2021 del 2.11.2021).
9. Orbene, alla luce di tutto quanto sinora esposto, la condotta del sig. può considerarsi CP_1 conforme a diligenza e correttezza, nonché a quanto prescritto ai dipendenti dai manuali operativi di
, mentre parte reclamante ha omesso di provare la sussistenza di dolo o colpa grave Parte_1 nei comportamenti adottati dal dipendente.
Al contrario, nell'odierna fattispecie il reclamato ha dato prova di aver adempiuto all'obbligo di obbedienza sancito all'art. 2014 del Codice civile, ove è previsto che “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione
e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
30 Pertanto, la Corte non ravvisa alcun comportamento di una gravità tale da incidere in maniera irreversibile sul rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro o da porre in dubbio il successivo corretto adempimento delle sue mansioni da parte dell'odierno reclamato.
A tal proposito, è d'uopo precisare che, contrariamente a quanto denunciato da nell'atto di Pt_1 reclamo, il primo giudice, ai fini della valutazione della diligenza esigibile dal CP_1 nell'adempimento delle proprie mansioni, non ha affatto utilizzato il criterio della diligentia quam in suam – criterio che, invece, espressamente ha escluso, in quanto afferente ad un grado di diligenza non esigibile dai lavoratori subordinati – né è pervenuto alla propria decisione basandosi sul mero contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni delle rispettive parti in causa.
Occorre rilevare, piuttosto, che il giudicante ha fatto buon governo della disciplina regolante l'onere probatorio, evidenziando che ha mancato di adempiere, sotto più profili, sia Parte_1 all'indicazione specifica delle disposizioni asseritamente violate dal , sia alla prova della CP_1 sussistenza di dolo o colpa grave nei comportamenti adottati dal dipendente.
In tale prospettiva, il Collegio ritiene prive di pregio le censure mosse all'iter logico-giuridico seguito ed illustrato nella sentenza gravata, ove è data puntuale contezza della valutazione degli atti di causa e delle specifiche disposizioni operative applicabili al caso di specie, fino alla statuizione di incolpevolezza del lavoratore e di conseguente illegittimità del licenziamento a questi irrogato.
10. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, assorbita ogni ulteriore questione, il reclamo va integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Occorre precisare che la reclamante - nel chiedere al Collegio di provvedere, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, alla detrazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum dall'indennità riconosciuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 – ha dimostrato di non aver preso atto del tenore della pronuncia di primo grado, con cui il Tribunale di Bari ha condannato a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro Pt_1
e a corrispondergli l'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità < lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative anche quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione>>.
31 11. Le spese del presente giudizio di reclamo seguono la soccombenza di (art. Parte_1
91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività prestata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, con ricorso depositato il 9.8.2023 avverso la sentenza n.
2426/2023 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 18.7.2023, nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
rigetta il reclamo;
conferma l'impugnata sentenza;
condanna alla rifusione delle spese processuali di questo giudizio di reclamo Parte_1 nei confronti della parte reclamata, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Matarante dichiaratosi anticipante;
dichiara che la Società reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, l'11.9.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A in persona del procuratore dott. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo
reclamante
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Alfredo Ciro Matarante
reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, depositato in data 9.8.2023, ha impugnato la sentenza n. 2426/2023, pubblicata in data 18.7.2023 dal Parte_1
Tribunale del Lavoro di Foggia, di accoglimento dell'opposizione spiegata da ai Controparte_1
1 sensi dell'art. 1, comma 57, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza n. 31928/2022 emessa in data
13.10.2022 a conclusione della fase sommaria, con la quale è stata rigettata l'impugnativa del provvedimento di licenziamento senza preavviso comminatogli da con nota Parte_1
consegnata in data 04.11.2021, con effetto retroattivo a far Parte_3 data dal 01.10.2021.
1.1. Più analiticamente, il , con ricorso introduttivo del giudizio, azionato con il rito CP_1
Fornero e depositato in data 17.2.2022, aveva chiesto di: “a) dichiarare il licenziamento, comminato al ricorrente, inefficace e/o nullo e/o illegittimo, ai sensi dell'art. 18 comma 4 l.
300/1970, per le ragioni indicate in premessa ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, ordinare a , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
c) condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
d) il tutto con vittoria di spese
e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A.”.
si era costituita in giudizio con memoria difensiva del 27.4.2022, assumendo la Parte_1 legittimità del proprio operato, avuto riguardo sia alla tempestività che alla proporzionalità del provvedimento espulsivo rispetto alla gravità delle condotte contestate, e instando per l'integrale rigetto delle avverse pretese, siccome infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale con ordinanza conclusiva della fase sommaria emessa il 13.10.2022 rigettava la domanda e condannava il lavoratore soccombente alle spese di lite, che liquidava in E 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
1.3. Tale ordinanza veniva opposta con ricorso depositato in data 11.5.2022 da ex Controparte_1 art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, al fine di ottenerne la revoca e, per l'effetto, il contestuale accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase sommaria.
Il Tribunale del Lavoro di Foggia, istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e acquisita la documentazione allegata da entrambe le parti, con sentenza del 17.7.2023 accoglieva la spiegata opposizione e, per l'effetto, condannava alla reintegrazione del ricorrente nel posto di Parte_1 lavoro, nonché al pagamento in favore del di un'indennità risarcitoria commisurata CP_1
2 all'ultima retribuzione globale di fatto come da busta paga in atti, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, fino al massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
condannava altresì al versamento dei contributi Parte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
condannava, infine, al pagamento delle spese in favore del ricorrente, in distrazione, liquidate in E. Pt_1
1.700,00 euro per la prima fase e in E. 6.000,00 per la seconda fase, oltre rimborso delle spese generali, del C.U. versato, IVA e CAP come per legge.
2. Avverso tale statuizione, con reclamo depositato in data 9.8.2023 la società soccombente ha mosso una serie di rilievi critici, di seguito indicati e valutati, ed ha insistito per la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore in data 4.11.2021, reiterando le medesime conclusioni già rassegnate in prime cure.
ha resistito al gravame con memoria difensiva del 28.11.2023, contestando la fondatezza CP_1 dell'avverso assunto difensivo e concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, tentata senza alcun esito la conciliazione, anche a mezzo di proposta conciliativa ai sensi dell'art. 420 c.p.c., la
Corte, all'esito della discussione orale delle parti, ha riservato la decisione conformemente al rito introdotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il reclamo è infondato e meritevole di rigetto.
3.1. Al fine di meglio corrispondere ai rilievi critici mossi dall'odierno reclamante, è opportuno ricostruire brevemente la vicenda litigiosa.
Con l'atto introduttivo del giudizio del 17.2.2022, riferiva: Controparte_1
3 1) di essere stato assunto da in data 4.5.2006 con mansioni di Operatore Corner Parte_1 presso l'Ufficio Postale di Foggia succursale 7;
2) di essere stato destinatario di addebiti disciplinari irrogati con nota prot. del 28.09.2021, notificatagli l'1.10.2021 per aver compiuto Parte_3 gravi irregolarità durante il turno lavorativo.
In particolare, avrebbe effettuato una serie di operazioni irregolari, provvedendo alla sostituzione della carta Postamat n. 5354761012801880, collegata al conto corrente postale n. 1001011277 radicato presso l'UP Caserta Centro ed intestato al sig. ed attivando, allo stesso Persona_1 tempo, su richiesta del sedicente titolare, la carta Postamat n. 5355741057128596. Con la nuova carta attivata avrebbe eseguito due bonifici di € 18.000,00 e di € 12.000,00, nonché un prelievo
Postamat (rimborso da sportello) di € 2.500,00 in favore del sedicente titolare.
Poste aveva altresì sostenuto che, nell'ambito di altre operazioni – ossia quelle con cui un collega avrebbe provveduto a chiudere la carta Postepay Evolution del sig. e ad aprirne Persona_2 una nuova (n. 5333171122065473), consentendo in tal modo ad un truffatore di svuotare il conto del reale cliente - era accaduto che, dopo l'emissione di due postagiro, rispettivamente di € 8.000,00
e di € 6.000,00, il ricorrente avrebbe effettuato due prelievi POS da sportello, rispettivamente di €
1.500,00 e € 4.000,00, a distanza di circa quaranta minuti l'uno dall'altro.
Più specificatamente, una volta esaminato il dossier relativo alla sostituzione della carta postamat n.
53547611012801890 e quello relativo all'attivazione della carta n. 5355741057128596, aveva Pt_1 contestato al lavoratore che avrebbe omesso di:
rilevare l'anomalia della carta d'identità presentata dal sedicente sig. in ordine all'indirizzo Per_1 di residenza, che risultava diverso rispetto a quello annotato sulla carta di identità del sig Per_1
rilevare la difformità della firma del sig. apposta sulla denuncia rispetto a quella riportata Per_1 sui documenti del dossier di sostituzione carta, nonché rispetto allo specimen di firma del rapporto;
attenersi alla Comunicazione n. 321 del 5.6.2019 con cui si richiedeva elevata attenzione per le operazioni di sostituzione delle carte postamat;
di verificare la falsità della denuncia di smarrimento della carta presentata dal sedicente sig.
in quanto connotata da evidenti e grossolani elementi di falsità (il logo della carta Per_1 intestata, oltre ad essere diverso nella forma da quello autentico, recava un'intestazione 'Stazione
4 Carabinieri Foggia' diversa da quella originale 'Legione Carabinieri', oltre ad avere anche indirizzo della caserma diverso);
attenersi alle “Procedure operative di emergenza – Processi finanziari ed altri servizi – Emergenza epidemiologica Covid – 19” del 13.6.2021;
comunicare al Direttore dell'Ufficio le due eseguite operazioni di postagiro per complessivi €
30.000,00 e il rimborso da sportello di € 2.500,00, al fine di poter procedere alla segnalazione extragianos.
Con riferimento, invece, all'ambito delle operazioni riguardanti il sig. dall'esame dei Per_2 documenti relativi alla movimentazione della carta Postepay n. 5333171122065473, poste aveva contestato al dipendente di aver omesso di effettuare la segnalazione antiriciclaggio extragianos in ordine alle operazioni di prelievi POS da sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00, eseguiti dopo l'emissione di due postagiro da UP, rispettivamente di € 8.000,00 e di € 6.000,00;
3) che, pertanto, in ragione di quanto rappresentato da , si sarebbe reso responsabile di Parte_1 una condotta grave ed in contrasto sia con quanto previsto dall'art. 52 CN vigente, relativamente ai doveri del dipendente nell'esecuzione della prestazione lavorativa, sia con i principi sanciti nel Codice Etico adottato dalla Società;
4) di aver ricevuto con successiva nota RUO/CRUT/MAS/RI/2852/2021/disc/rl, consegnata in data
04.11.2021, in ragione della presunta gravità delle suddette contestazioni, intimazione di licenziamento senza preavviso con effetto retroattivo dalla data del 1.10.2021;
5) di aver provveduto, con pec del 17.12.2021 e raccomandata a/r nr. 14583745513-7 del
18.12.2021, ad impugnare il licenziamento, nonché le contestazioni di addebito mosse nei suoi confronti.
Il ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità del licenziamento disciplinare in ragione della falsità
e dell'incongruenza di quanto dedotto nella contestazione disciplinare rispetto ai fatti realmente accaduti.
Con specifico riferimento alla vicenda legata al sig. lamentava che, contrariamente a Per_1 quanto contestato da , dal di fondo del 25.5.2021 relativo all'utente Parte_1 CP_2
, si desumeva che egli non aveva proceduto al blocco della carta Postamat, operazione CP_1 effettuabile solo dal titolare della stessa, ma esclusivamente alla sua sostituzione e, in ogni caso, solo a seguito di approfondite e accurate operazioni di verifica dell'identità del cliente.
5 Specificava che per l'identificazione dei clienti, passaggio preliminare a qualsiasi operazione, gli operatori devono compiere una verifica automatizzata ed integrata, trascritta sul Giornale di fondo, non eludibile o forzabile da parte dell'operatore , a mezzo della piattaforma Oracolo, la quale consente di verificare l'identità delle persone fisiche tramite controlli su database interni ed esterni a
, il cui esito positivo (“semaforo verde” per documenti che corrispondono al database Parte_1 nazionale) permette di proseguire con lo step successivo, mentre l'esito negativo (“semaforo giallo” per documenti che necessitano ulteriori verifiche, oppure, “semaforo rosso” per i documenti smarriti, sottratti, oggetto di frode o mai emessi dall'autorità competente) segnala un'anomalia
(alert), che blocca l'operazione.
Ebbene, tale piattaforma, per tutte le volte in cui il ricorrente aveva provveduto all'immissione degli estremi del documento di identità presentatogli dal sedicente sig. aveva dato esito Per_3 positivo, senza rilevare alcuna anomalia che, se presente, avrebbe bloccato l'intera procedura.
Tanto detto, assumeva di aver seguito pedissequamente le procedure descritte nei Manuali operativi di , evidenziando, da un lato, che, in caso di difformità dell'indirizzo di residenza indicato sul Pt_1 documento, fa fede quanto dichiarato dal soggetto identificato e, dall'altro, che la verifica dello specimen di firma non è prevista per le operazioni di sostituzione carte, ma solo in caso di attribuzione di carnet di assegni o per il pagamento di assegni di conto corrente postale.
Sottolineava che, in ogni caso, delle menzionate anomalie non si erano avveduti né il Direttore dell'Ufficio né la stessa Filiale in occasione dei controlli di rispettiva competenza.
Specificava, ancora, che dal Giornale di Fondo del 25.5.2021 l'unica operazione a lui imputabile era quella di sostituzione della carta Postamat in questione, atteso che le altre due operazioni – blocco della carta Postamat n. 5354761012801880 e attivazione della nuova carta Postamat n.
5355741057128596 – erano effettuabili solo da parte dell'utente titolare tramite l'utilizzo dello specifico PIN rilasciato unitamente alla carta originaria Postamat, in esclusivo suo possesso ed utilizzato anche per le successive operazioni.
evidenziava ancora che, contrariamente a quanto rappresentato da , successivamente CP_1 Pt_1 ad entrambe le operazioni di postagiro, nonché a seguito di quella di rimborso a sportello, aveva effettuato la segnalazione antiriciclaggio, come riportato nel Giornale di Fondo;
infatti da quest'ultimo emergeva che, al fine di portare a termine le prefate operazioni, era stato necessario l'intervento del Direttore dell'Ufficio al fine di sovvenzionare il denaro a disposizione dello sportello, dovendosi dunque desumere che lo stesso fosse informato delle operazioni richieste dal sedicente Per_1
6 Il lavoratore stigmatizzava gli ulteriori aspetti della contestazione disciplinare derivanti dalla denuncia del sig. evidenziando che le operazioni eseguite presso la postazione a cui era Per_2 addetto corrispondevano a due prelievi in contanti da sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e €
4.000,00, effettuati mediante l'utilizzo di PIN e seguiti da relativa segnalazione antiriciclaggio, mentre non potevano a lui imputarsi le restanti operazioni effettuate dal sedicente truffatore in data
25.12.2020 e riconducibili alla nuova carta Postepay n. 5333171122065473, essendo in quel giorno l'Ufficio Postale chiuso.
Ipotizzava il fine ritorsivo del licenziamento subito, in ragione della grava conflittualità esistente tra l'ispettore di Fraud Management Poste Italiane ON RO, che aveva anche condotto i rilievi nell'ambito della vicenda per cui è causa, e i rappresentanti sindacali della U.G.L., a cui il ricorrente aderisce.
Denunciava, poi, la tardività della contestazione disciplinare del 1.10.2021 rispetto ai fatti addebitato, risalenti al 24.12.2020 e al 25.5.2021, vizio che aveva causato anche la violazione del proprio diritto di difesa, essendo stato chiamato a rendere giustificazioni il 20.10.2021, con tempistiche dunque eccessivamente ristrette per ricostruire fatti risalenti e relativi ad aspetti tecnici delle operazioni eseguite.
Affermava, in conclusione, di non aver tenuto alcuna condotta connotata da dolo o colpa grave, avendo, piuttosto, operato con la diligenza richiesta dal caso concreto in relazione ai controlli eseguiti sui documenti presentatigli dai clienti, ed aggiungeva che, ad ogni modo, il fatto per come contestatogli avrebbe potuto essere sanzionato, semmai, con una sanzione disciplinare conservativa.
3.2. Con ordinanza del 13.10.2022, resa all'esito di istruttoria solo documentale, il giudice rigettava il ricorso.
Ricostruita preliminarmente la vicenda e riepilogati gli addebiti disciplinari mossi da Parte_1 al lavoratore, il primo giudice riteneva le deduzioni formulate dal in ordine alla sua CP_1 condotta del tutto infondate.
3.2.a. In particolare, giudicava insufficienti le giustificazioni fornite dal ricorrente con riferimento alle anomalie relative al documento di identità e alla difformità della firma del sig. rese Per_1 sulla scorta dell'esito delle verifica a mezzo della piattaforma Oracolo, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto in ogni caso impiegare una diligenza maggiore, che gli avrebbe permesso di avvedersi della non corrispondenza dei dati sulla residenza riportati sul documento “Modulo di richiesta di carta di debito POSTEPAY” del 25.5.2021, sia con quelli della reale residenza del sig.
7 sia con quelli della falsa carta di identità presentata, tenuto anche conto della circostanza Per_1 che i fatti di causa si erano svolti nel particolare contesto della procedura di rilascio di Postepay eseguita “in circolarità”, ammessa solo per l'emergenza epidemica.
A tal proposito, sottolineava altresì che il mancato rilievo delle menzionate anomalie e falsità da parte del Direttore dell'Ufficio non esimeva il ricorrente dai propri obblighi di diligenza e della conseguente responsabilità.
3.2.b. Con riferimento al mancato controllo dello specimen, evidenziava che, sebbene tale verifica effettivamente non era richiesta per le operazioni di rilascio Postepay, era pur vero che di fronte all'evidente difformità e non genuinità della firma, il ricorrente era tenuto ad operare comunque il controllo secondo l'ordinaria diligenza, anche in ragione della delicatezza dell'operazione da eseguire.
3.2.c. Il giudice riscontrava una condotta gravemente negligente del anche in ordine CP_1 all'omesso avvedimento della falsità della denuncia di smarrimento, che recava un logo diverso da quello originale e l'intestazione “Stazione Carabinieri Foggia”, in luogo dell'intestazione “Legione
Carabinieri” con l'indirizzo della caserma.
A tal proposito, rilevava che il lavoratore aveva mancato di adoperare le verifiche sulla veste grafica delle denunce di smarrimento prescritte dalla circolare di “Emergenza Epidemiologica Covid Pt_1
– 19 Procedure Operative di Emergenza – Processi Finanziari e Altri Servizi ” - “Carte di Debito –
Sostituzione Carte in Circolarità e che, in ogni caso, aveva omesso una specifica difesa sul punto.
3.2.d. In ordine agli adempimenti di segnalazione antiriciclaggio e segnalazione extragianos, da un lato, rilevava che questi ultimi, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, non erano desumibili da quanto registrato nel Giornale di fondo e, dall'altro, considerava non adeguate le segnalazioni verbali effettuare dal alla retrosportelleria, ritenendo piuttosto che il CP_1 ricorrente avrebbe dovuto procedere con una segnalazione formale.
3.2.e. Giudicava inoltre gravemente negligente la condotta del ricorrente anche con riferimento alla mancata attivazione delle procedure di controllo a seguito delle operazioni attivate per il cliente ritenendo priva di fondamento la doglianza circa l'addebito delle operazioni compiute in Per_2 data 25.12.2020, atteso che, dalla lettera di contestazione emergeva che i fatti imputati al , CP_1 nell'ambito della vicenda riguardante il sig. erano tutti riferiti al giorno 24.12.2020. Per_2
3.2.f. Alla luce delle suddette considerazioni, valutava la condotta del gravemente CP_1 negligente e rientrante nelle ipotesi sanzionate dall'art. 54 co. V lett. c): “Si applica la sanzione
8 disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze: … c) per irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi, o anche con gravi danni alle persone…”, deducendo dalla coincidenza tra l'illecito disciplinare e la previsione del CN un giudizio positivo circa la proporzionalità della sanzione rispetto agli illeciti commessi, da condurre con particolare severità
< interessati nel caso in esame, poiché in tali ipotesi l'elemento fiduciario è particolarmente pregnante.>>.
Pertanto, pur ritenendo di non poter qualificare il licenziamento irrogato alla stregua di un licenziamento emesso in presenza di giusta causa, lo considerava sorretto da giustificato motivo soggettivo, con esclusione di ogni ipotesi ritorsiva di matrice sindacale.
Riteneva, infine, infondata la doglianza del lavoratore circa l'intempestività del licenziamento rispetto ai fatti contestati, aderendo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il requisito della tempestività della contestazione disciplinare è da riferirsi alla data di conclusione delle indagini interne, in quanto momento di effettiva e compiuta conoscenza, da parte dell'azienda, dei fatti oggetto di contestazione, anche tenendo conto del tempo necessario per l'accertamento dei fatti e della complessità della struttura organizzativa dell'impresa.
Considerava invero congrua la tempistica del caso di specie - avendo avuto contezza della Pt_1 vicenda nel giugno 2021 ed essendosi concluse le indagini in data 8.8.2021, con notificazione della contestazione di addebito il 1.10.2021 e del provvedimento di recesso il 4.11.2021 - ed evidenziava che, in ogni caso, il lavoratore aveva avuto modo di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Tanto detto, rigettava la domanda del e lo condannava al pagamento delle spese di lite. CP_1
4. Con ricorso depositato in data 11.11.2022 ex art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, Controparte_1 chiedeva revocarsi l'impugnata ordinanza, anche in ordine alla statuizione sulle competenze processuali, insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge, avanzando richiesta di ammissione della prova testimoniale.
4.1. L'opponente riproponeva le medesime obiezioni al provvedimento espulsivo già rassegnate nella fase sommaria e disattese dal giudice, specificandone alcuni aspetti e, in particolare:
9 a) la necessità di confrontare la contestazione disciplinare con quanto registrato nel Giornale di
Fondo delle postazioni n. 4 ( ) del 25.5.2021 e n. 8 ( del 24.12.2020, con CP_1 Per_4 particolare riferimento alla circostanza per cui ogni operatore, nell'adempimento delle proprie mansioni relative ad operazioni finanziarie o di sportello, è vincolato a seguire tutti i passaggi dettati dal sistema telematico in uso presso senza alcuna possibilità di modificarne CP_3
l'ordine o eluderli, pena l'annullamento automatico dell'operazione;
b) l'impossibilità per l'operatore di sportello di bloccare una carta Postamat, in quanto operazione eseguibile solo dal titolare della stessa mediante utilizzo dell'apposito servizio di call center – operazione difatti non presente nel Giornale di Fondo -, passaggio necessario affinché, successivamente, l'addetto dell'Ufficio Postale possa procedere alla sostituzione;
c) la non rilevanza dell'incongruenza del solo indirizzo di residenza riportato sulla carta di identità ai fini della validità del documento stesso, così come previsto dai Manuali operativi di Pt_1
(Manuale identificazione Persone fisiche, Scheda PI – A-2 5/6 e Scheda PI A2 1/6).
A tal proposito, ribadita, da un lato, l'impossibilità per un operatore di confrontare il documento di identità presentato con la copia fotostatica di quello esibito presso l'ufficio postale di radicamento del rapporto, in quanto i sistemi telematici di consentono solo di verificare gli estremi dei Pt_1 documenti di identità, e dall'altro, l'esito positivo sull'identificazione del cliente fornito dal sistema di verifica integrata della piattaforma Oracolo – elementi sufficienti a non destare il sospetto di un disegno truffaldino - evidenziava che il cliente, nel compilare il “Modulo di richiesta di Carta di debito Postepay”, ha la possibilità di indicare un indirizzo differente rispetto a quello riportato nel proprio documento di riconoscimento, al fine, ad esempio, di ricevere le comunicazioni presso un altro indirizzo;
d) la mancanza di una formazione in capo agli operatori di sportello in ordine all'accertamento della genuinità delle firme e delle denunce sporte alle Forze dell'Ordine, essendo, piuttosto, tenuti ad eseguire i controlli in ossequio a quanto prescritto nei Manuali operativi;
e) il fatto che il fascicolo dell'operazione eseguita, comprensivo di tutta la documentazione relativa
(e, dunque, anche le fotocopie della carta di identità del cliente, del codice fiscale, nonché la falsa denuncia di smarrimento), viene sottoposto a un duplice controllo: il primo, di competenza del
Direttore dell'Ufficio o dei suoi collaboratori - che si esegue nella giornata stessa in cui si è effettuata la operazione prima di procedere all'archiviazione definitiva della pratica - e, il secondo, di competenza della filiale di appartenenza per il “visto di conformità”, pertanto le falsificazioni
10 non sono state riscontrate nemmeno in occasione dei controlli successivi all'operazione compiuta dal;
CP_1
f) l'inverosimiglianza dell'estraneità ai fatti o, quantomeno della non divulgazione a terzi dei propri dati, da parte del vero sig. in ragione del fatto che, per le operazioni svoltesi, da un lato, Per_1 era necessario conoscere e fornire una serie di dati identificativi della carta Postamat (in particolare il PIN), oltre che del numero di cellulare securizzato, in possesso esclusivo del titolare, nonché, dall'altro, che quest'ultimo aveva con ogni probabilità ricevuto degli SMS ed e-mail di notifica per ogni passaggio relativo alla sua Carta;
g) il necessario adempimento da parte del dipendente degli obblighi inerenti alle segnalazioni antiriciclaggio di sua competenza, in quanto previsti direttamente e in via automatica dalla piattaforma. Invero, essendo le operazioni di postagiro completamente automatizzate, in caso di omissione del necessario QUAV rafforzato, il sistema avrebbe impedito qualsiasi operazione successiva.
4.2. contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Parte_1
Ripercorreva dettagliatamente il succedersi degli eventi ed assumeva di aver agito legittimamente, in proporzione alla gravità dei fatti addebitati, tenuto conto anche del particolare contesto in cui il lavoratore aveva operato, vale a dire eseguendo operazioni “in circolarità” (ovvero in ufficio diverso da quello di radicamento del rapporto) nel lasso temporale in cui ciò era stato reso possibile in virtù dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, sosteneva la sussistenza del fatto contestato nella sua materialità, nonché della imputabilità al , la cui condotta era stata volontariamente tenuta in violazione delle CP_1 procedure aziendali e degli obblighi contrattuali per cui è prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Assumeva che nella vicenda per cui è causa erano rinvenibili tutti gli elementi integranti una giusta causa di licenziamento, attesa la grave violazione del rapporto di fiducia, l'intenzionale, nonché ripetuta, violazione delle regole aziendali e la grave negligenza tenuta dal dipendente.
Osservava a tal proposito che, ad ogni modo, la condotta tenuta dal configurava CP_1 un'ipotesi di giusta causa tipizzata dal CN , in particolare all'art. 54. Pt_1
11 In via subordinata, sussistendo in ogni caso il fatto oggetto della contestazione disciplinare ed operando la tutela reale solo nell'ipotesi in cui il fatto sia insussistente, chiedeva l'applicazione in capo al della tutela meramente risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970. CP_1
Riteneva infondata la doglianza di tardività della contestazione disciplinare, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tempestività deve essere valutata in relazione alla data di conclusione delle indagini interne, quale momento di effettiva e compiuta conoscenza, da parte dell'azienda, dei fatti oggetto di addebito e, nell'ipotesi di società di particolari dimensioni, dal momento in cui ne vengono a conoscenza i soggetti titolari del potere disciplinare.
Sottolineava, tra l'altro, che nessun vizio di intempestività della contestazione poteva rilevarsi nella fattispecie, in quanto il dipendente aveva pienamente e legittimamente esercitato il suo diritto di difesa.
A tal proposito, chiedeva, in via subordinata, l'applicazione della sanzione meramente indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5 e 6, l. n. 300/1970.
In ultimo, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese del lavoratore, chiedeva, in via subordinata, che l'eventuale condanna al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, legge 20/05/1970, n. 300, fosse ridotta tenuto conto dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum.
Tanto detto, insisteva per il rigetto dell'opposizione proposta dal lavoratore.
*****
5. Il Tribunale di Foggia, istruita la causa a mezzo dei testi , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, RO ON, , , e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 acquisita la documentazione allegata da entrambe le parti, con sentenza n. 2426/2023 pubblicata il
18.7.2023, dichiarava l'illegittimità del provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro.
5.1. Preliminarmente, il primo giudice chiariva l'opportunità, ai fini della decisione, di dare rilevanza a due aspetti e, specificatamente, alla << valutazione del contenuto della diligenza esigibile dai lavoratori, circoscritta dall'osservanza delle disposizioni espressamente dettate dai datori di lavoro da non esondare nella diligentia quam in suis, (evidentemente mancata nel caso in esame)>> e alla <amento disciplinare, onere interamente gravante, ai sensi della l n. 604 del 1966, art. 5, sulla parte datoriale
(Cass. n. 13188/2003, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 3395/2001).>>.
12 Tanto detto, sulla scorta delle specifiche e puntuali deduzioni svolte dal lavoratore, riteneva di dover superare il proprio precedente giudizio di disvalore della condotta tenuta dal , in CP_1 quanto, <quid pluris della diligentia quam in suis>>, chiariva che detto elemento tuttavia non era esigibile dai lavoratori subordinati.
5.2. In tale prospettiva, procedeva all'analisi delle contestazioni mosse da in ragione Parte_1 della denuncia sporta dal sig. Per_1
5.2.a. Osservava che, sebbene la questione del c.d. blocco della carta non venisse in specifico rilievo in quanto nella contestazione disciplinare non era stato ascritto specificatamente al CP_1 il blocco della carta, in ogni caso era necessario mettere in risalto che, come prescritto nei Manuali operativi della Società e concordemente alle asserzioni dell'opponente, il blocco della carta
Postamat poteva avvenire esclusivamente a mezzo dell'apposito servizio di call center (tanto che se l'operatore cui è chiesta l'emissione di una carta sostituiva riscontra il mancato blocco, deve invitare il cliente ad eseguire il blocco tramite il call center), circostanza che risultava essersi verificata nel caso di specie, essendo stata bloccata la carta Postamat n. 53547611012801880 dall'operatore call center in data 25.5.2021 alle ore 14.45.
5.2.b. Con riferimento, poi, alla contestazione di omesso controllo della residenza sulla carta di identità, rilevava che le dichiarazioni rese dai testi delle due parti in giudizio si erano rivelate del tutto contraddittorie circa la sussistenza dell'obbligo di verifica dell'indirizzo di residenza in capo agli operatori di sportello.
Invero, dava conto del fatto che i testi di parte ricorrente ( , , Testimone_1 Testimone_6
, ) avevano riferito la non necessità dell'accertamento della Testimone_4 Testimone_3 residenza, atteso che, da un lato, tale dato non era oggetto della verifica integrata a mezzo della piattaforma Oracolo e, dall'altro, che il cliente può legittimamente indicare un indirizzo diverso dalla residenza indicata sul documento di identità al fine di ricevere le comunicazioni;
al contrario, i testi di parte resistente (NO , , RO ON) avevano Tes_2 Testimone_6 dichiarato non solo che la menzionata verifica andava eseguita, ma anche che era necessario dare atto del cambio di residenza nella documentazione prodotta dal cliente e/o rappresentato dal cliente stesso.
Tanto precisato, pur considerando < essenziali nella tipologia di attività svolte dalle figure dello sportellista vi sia una discrasia così divergente nelle dichiarazioni testimoniali>> e pur ritenendo che < verifica della residenza fa parte della verifica dell'identità dei soggetti>>, il primo giudice
13 assumeva che nel caso di specie due elementi deponevano a favore dell'incolpevolezza del
: 1) la procedura Oracolo, posta, come detto, a verifica della genuinità dei documenti di CP_1 identità, in quanto il suo esito positivo aveva certamente ingenerato un affidamento di autenticità del documento in capo al dipendente;
2) le previsioni specifiche dei manuali operativi di
[...]
, secondo cui la residenza non è elemento identificativo e alle cui indicazioni il ricorrente si Pt_1 era attenuto.
Aggiungeva che a favore dell'incolpevolezza del deponeva anche l'impossibilità per CP_1 quest'ultimo di poter confrontare il documento esibito dal presunto truffatore con quello del vero titolare, in quanto, come confermato anche dai testi ascoltati in giudizio, le copie fotostatiche dei documenti d'identità presentati scansionati elettronicamente (nonché le fotocopie cartacee, in caso di dossier cartaceo) prima dell'anno 2021, ossia prima della nuova piattaforma telematica FEU
(Front End Unico), non sono visionabili a sistema su tutto il territorio nazionale, ma solo presso l'ufficio di radicamento del primo rapporto finanziario.
5.2.c. Proseguendo, in ordine alla contestazione mossa da sull'omesso controllo dello Pt_1 specimen di firma, il giudice osservava che, pur essendo evidente l'alterazione dello specimen, il lavoratore aveva efficacemente provato che il controllo dello specimen non era previsto per le operazioni eseguite.
Dava atto che tale circostanza trovava conferma sia nelle deposizioni testimoniali di Tes_1
e sia nei Manuali operativi, che richiedono detto controllo solo per le
[...] Testimone_2 ipotesi di attribuzione di carnet di assegni e per il pagamento assegni di conto corrente postale.
5.2.d. Quanto alla contestazione relativa al mancato avvedimento della falsità della denuncia di smarrimento presentata dal sedicente sig. il giudice – pur escludendo che potesse esimere Per_1 da responsabilità il fatto che anche gli altri soggetti preposti al controllo non si erano avveduti della falsità – rilevava che non aveva dato prova dell'addebitato non avendo difatti precisato < Pt_1 base a quali elementi identificatori precisi il lavoratore avrebbe potuto dedurre la falsità della denuncia, per es. provando che il lavoratore era perfettamente a conoscenza di come fossero fatte le denunce localmente sporte che erano sottoposte all'attenzione della sede>>.
5.2.e. Infine, reputava infondata anche la contestazione relativa alla omessa segnalazione antiriciclaggio in occasione dell'esecuzione delle operazioni dei due postagiro e del rimborso allo sportello nei confronti del sedicente cliente sig. Per_1
14 In particolare, rilevava che, conformemente al Manuale di adeguata verifica di , nelle Parte_1 ipotesi di soggetto che risulti già censito e residente in Italia – quale appunto il sig. - non è Per_1 prescritta l'acquisizione di alcun – adeguata verifica per la operatività di sostituzione carta CP_4
Postamat.
Evidenziava, altresì, che, dalla lettura del Giornale di Fondo del 25.5.2021 emergeva, coerentemente anche con quanto affermato dal ricorrente, che era stata effettuata, in quanto attivata automaticamente dal sistema telematico, soltanto la procedura AR, e non anche la procedura QUAV
Rafforzato.
A proposito della omessa segnalazione extragianos - in ogni caso di competenza del Direttore dell'Ufficio – segnalava che questi era informato delle operazioni essendo intervenuto per dotare la postazione del ricorrente della somma di denaro necessaria per il completamento delle stesse.
Concludeva che stante < – non vi è prova che egli CP_1 abbia omesso la segnalazione con un grado di colpa che implichi la violazione del rapporto fiduciario con la datrice di lavoro.>>.
5.3. Il giudice riteneva valevoli le medesime considerazioni di non colpevolezza del ricorrente anche con riferimento alle contestazioni mosse da in ordine ai due prelievi eseguiti Parte_1 presso la postazione del tramite la carta Postepay n. 5333171122065473 intestata al il sig. CP_1
Per_2
Affermava a tal proposito che <
ORACOLO, ha riconosciuti validi i dati identificativi del documento di riconoscimento del sig.
sul quale ha operato il controllo il sig. (all. 27). E anche che in questo caso, il Per_2 CP_1 cliente si è presentato allo sportello munito di PIN;
in difetto del PIN, il sistema non avrebbe mai permesso e consentito le operazioni di prelievo>>.
5.4. Tanto detto, riteneva la condotta del < CP_1 manuali operativi di e dalla piattaforma telematica>> assumendo che < Parte_1 provato che il ricorrente ha posto in essere condotte con dolo o colpa grave>>
Concludeva rilevando che <ore dell'obbligo di obbedienza, che consiste nell'osservare le disposizioni, per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, impartite dal datore lavoro puntualmente esaminate, comporta l'osservanza dell'obbligo di diligenza
15 ->.
Pertanto, in applicazione dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, dichiarava illegittimo il licenziamento irrogato da nei confronti di , condannando la Parte_1 Controparte_1 resistente alla reintegrazione del lavoratore, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione), al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, nonché al pagamento delle spese di lite.
*****
6. Propone reclamo affidandolo a tre motivi di doglianza. Parte_1
6.1. Con il primo, la reclamante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha concluso per l'incolpevolezza del ritenendo insussistente il fatto addebitato in quanto CP_1 disciplinarmente irrilevante.
Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le condotte tenute dal reclamato, perchè esse, pur se apparentemente conformi alle procedure manualistiche aziendali, nel concreto sarebbero connotate da una grave negligenza, avendo il lavoratore omesso di tenere “quel grado minimo di cautela che già solo in base all'esperienza maturata e al ruolo di responsabilità rivestito
(oltre che al comune buon senso) viene richiesto al personale assegnato alle medesime mansioni” , ed avendo dato seguito ad operazioni evidentemente caratterizzate da anomalie.
6.1.a. Nell'esaminare le singole condotte addebitate in via disciplinare al reclamato, in primo luogo segnala di non aver mai contestato al l'attivazione del blocco della carta Postamat del sig. CP_1
bensì i comportamenti adottati successivamente al blocco della stessa e relativi alla Per_1 sostituzione della carta.
Ciò detto, assume che a nulla rileva l'esito positivo della piattaforma Oracolo, in quanto, come pure confermato dai testi escussi, tale procedura non consente di verificare la genuinità del documento di identità, ma solo se quest'ultimo sia inserito nell'archivio dei documenti rubati o smarriti del sistema delle Forze dell'Ordine. Pertanto, l'esito positivo della verifica integrata non soddisfa la diligenza esigibile dal , la quale avrebbe dovuto imporre al medesimo di riscontrare CP_1 ulteriormente il documento presentato - verifica da cui il dipendente avrebbe scorto le evidenti
16 anomalie circa l'assenza di rivetti/graffette, timbro del Comune o firma del titolare o del Sindaco sulla foto apposta sul documento – e di interfacciarsi con il Direttore dell'Ufficio.
6.1.b. Ritiene erroneo il vaglio compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla mancata segnalazione, da parte del reclamato, della non corrispondenza dell'indirizzo di residenza reale del sig. rispetto a quello indicato sul contraffatto documento. Per_1
Specifica a tal proposito che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi sarebbe alcuna discordanza nelle deposizioni testimoniali in ordine alle raccomandazioni che il datore di lavoro ha sempre fatto ai dipendenti di compiere puntuali attività di verifica del dato della Pt_1 residenza, riscontrando la corrispondenza della residenza presente sul documento con quella registrata nell'anagrafica del sistema, e, se del caso, apportandovi le relative modifiche.
6.1.c. Il reclamante contesta la decisione di primo grado anche con riferimento alla mancata considerazione della grave e negligente condotta tenuta dal nel non avvedersi della palese CP_1 non conformità delle firme rispettivamente apposte sulla carta di identità, sulla denuncia di smarrimento carta e sui contratti e moduli relativi al rapporto di clientela.
Tale circostanza, infatti, avrebbe dovuto essere segnalata dal lavoratore, il quale si era invece limitato “ad una mera esecuzione meccanica e asettica della procedura”, senza attuare “neppure il minimo grado di diligenza richiestogli”, per giunta nel particolare contesto in cui aveva operato, ossia eseguendo la sostituzione carte in circolarità, eccezionalmente concessa nell'ambito delle procedure operative di emergenza processi finanziari e altri servizi – emergenza epidemiologica
COVID 19 di cui alla Comunicazione del 13.5.2021.
A detta della reclamante, tanto sarebbe dovuto bastare affinché il dipendente effettuasse il controllo sullo specimen di firma, sebbene questo non fosse specificatamente previsto dai Manuali operativi per le operazioni richieste dal cliente, al fine di acquisire qualsiasi elemento utile per rilevare e, conseguentemente, segnalare una possibile anomalia.
6.1.d. Il primo giudice avrebbe altresì errato nel non valutare gravemente negligente la condotta del reclamato in ordine al suo mancato avvedimento circa la falsità della denuncia di smarrimento sporta dal sedicente sig. ai Carabinieri di Foggia. Per_1
A tal proposito, osserva che, stante la raccomandazione di particolare cautela effettuata da ai Pt_1 propri dipendenti circa le procedure identificative, le operazioni in circolarità e l'aspetto grafico delle denunce di smarrimento e/o furto presentate – come confermato anche dai testi ascoltati in
17 giudizio -, l'omissione, da parte del reclamato, dell'adeguato controllo sulla non genuinità della menzionata denuncia non necessiterebbe di alcuna prova in capo a . Pt_1
6.1.e. Sottolinea che la scarsa attenzione e diligenza del emergerebbe anche dal suo CP_1 comportamento relativo alle segnalazioni antiriciclaggio, poiché, a fronte di operazioni di postagiro e prelievi in contanti da sportello a distanza di 40 minuti l'una dall'altra, oltre che di un rimborso da sportello - operazioni sospette come da disposizioni aziendali-, il lavoratore non aveva informato il
Direttore non consentendogli così di procedere con la segnalazione extragianos.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che il Direttore dell'Ufficio fosse intervenuto per sovvenzionare lo sportello a cui era addetto il
, in quanto ciò, da un lato, non attesterebbe la conoscenza della natura sospetta CP_1 dell'operazione in capo al Direttore, dall'altro, non esimerebbe in ogni caso l'operatore dal rispondere del proprio operato, potendo lo stesso “rifiutarsi di porre in essere comportamenti platealmente contrari ad ogni ragionevole regola di prudenza e cautela, anche a fronte di una richiesta in tal senso del Direttore.”.
6.1.f. Tanto detto, sostiene la legittimità del licenziamento, sussistendone la giusta causa.
A tal proposito, evidenzia che ricorrono tutti gli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione della giusta causa del licenziamento e, cioè, la gravità dei fatti addebitati, la proporzionalità tra questi e la sanzione, tenendo anche conto delle mansioni affidate al lavoratore, la lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro – elemento particolarmente importante essendo il reclamato addetto ad un servizio finanziario di rilevante importanza -, nonché la previa conoscenza da parte del dipendente della contrarietà di un certo comportamento alle regole aziendali e, ciononostante, la decisione di porre egualmente in essere tale condotta.
6.2. Con il secondo motivo di reclamo, si duole dell'erronea valutazione operata dal Parte_1 giudice di prime cure circa il mancato assolvimento da parte datoriale dell'onere probatorio relativo alla condotta addebitata disciplinarmente al lavoratore.
Nello specifico, critica l'utilizzo da parte del giudice del criterio della diligentia quam in suis, avendo questi dovuto, piuttosto, desumere il grado di diligenza esigibile dalla natura della prestazione svolta e dalle mansioni a cui il lavoratore risulta assegnato, dovendosi considerare negligente il dipendente che “agisca con imprudenza o ponendo una condotta tecnicamente inadeguata rispetto alle regole di comune esperienza che risulti idonea a compromettere la fiducia
18 nei suoi confronti del datore di lavoro (e, nel caso di specie, anche del pubblico che ne fa affidamento nell'usufruire di un servizio di pubblica necessità).”.
Evidenzia dunque che, al fine della prova del comportamento negligente, il giudice avrebbe dovuto accertare esclusivamente la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, elemento senza dubbio risultante dagli atti di causa e dall'istruttoria espletata e, invece, erroneamente negato in ragione della mera asserita discordanza tra le dichiarazioni rese dai testi delle parti contrapposte in giudizio.
6.3. Con il terzo motivo di reclamo, l'odierno reclamante denuncia l'erroneità della sentenza gravata laddove il giudice ha disposto l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 4, L.
n. 300 del 1970.
Evidenzia, a tal proposito, che, ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria, anche in virtù dell'orientamento di giurisprudenza di legittimità, è necessario che il fatto contestato sia insussistente o disciplinarmente irrilevante o non imputabile al lavoratore, caratteristiche che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sarebbero senz'altro da escludere nel caso della condotta tenuta dal . CP_1
Pertanto, ferma la sussistenza storica del fatto contestato, nonché la sua rilevanza giuridico- disciplinare, chiede, in via subordinata, ove la Corte dovesse ritenere la sanzione espulsiva sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti addebitati, o la carenza del dolo, la condanna al pagamento dell'indennità ai sensi del vigente art. 18, c. 5 l. n. 300/1970.
6.4. In via ulteriormente subordinata, conclude chiedendo, in caso di conferma della sentenza di primo grado, la detrazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum dall'indennità riconosciuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
*****
7. I motivi del reclamo, a giudizio di questa Corte del tutto infondati, possono essere trattati congiuntamente, stante l'intima connessione.
8. Per una compiuta comprensione degli stessi, è bene prendere le mosse dai diversi, ma inevitabilmente incatenati, fatti addebitati al da a mezzo della missiva di CP_1 Parte_1 contestazione disciplinare del 28.9.2021, prot. RUO/CRUT/MAS/RI/2852/2021/disc/rl, in quanto ritenuti contrari ai doveri dei dipendenti ex art. 52 del CN, ai principi sanciti nel Codice Etico della Società e ai doveri di buona condotta.
19 8.1. Invero , nella propria nota, ricostruite le vicende relative alle denunce sporte Parte_1 rispettivamente dal sig. e dal sig. - entrambi vittime di furto di identità e di Per_1 Per_2 conseguenti fraudolente distrazioni di somme di denaro dai loro conti o carte postali - addebita all'odierno reclamato una serie di condotte ritenendole legate ai predetti fatti criminosi.
8.2. La contestazione disciplinare mossa dalla Società reclamante imputa al di aver CP_1 provveduto, in data 25.5.2021, presso la Postazione di lavoro n. 4, con USERID “PESCAT15” univocamente assegnatagli “alla sostituzione della carta Postamat n. 5354761012801880, collegata al conto corrente postale n. 1001011277 radicato presso l'UP Caserta Centro ed intestato al signor attivando, allo stesso tempo, su richiesta del sedicente titolare, la carta Persona_1
Postamat n. 5355741057128596. Contemporaneamente, nella stessa giornata, con la nuova carta attivata, Lei eseguiva due bonifici di euro 18.000 e di euro 12.000, nonché un prelievo Postamat
(rimborso da sportello) in favore del sedicente titolare di euro 2.500,00”
La nota prosegue segnalando che tali operazioni sono state disconosciute dal sig Per_1
ed evidenziando che dall'inquiry delle carte veniva accertato che “la carta Postamat nr.
53547611012801880, in possesso del cliente, con scadenza nel 2023, era di fatto stata bloccata e sostituita, appunto in data 25 maggio 2021, con altra carta contraddistinta dal n.
5355741057128596 con la quale sono state poste in essere tutte le operazioni contestate dal legittimo intestatario”.
In particolare, nel provvedimento disciplinare si legge: “ il cliente interessato, ancora in possesso della sua carta postamat n. 53647611012801880 ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Caserta dichiarando di non aver mai chiesto la sostituzione della sua carta postamat
n. 53547611012801880 e l'attivazione della carta n. 5355741057128596 che, dunque, non possedeva e che non aveva utilizzato per effettuare le operazioni disconosciute” .
Prima di proseguire nella disamina della nota disciplinare, è importante dar conto che si conviene con la reclamante nell'escludere che abbia addebitato al l'attivazione del blocco Pt_1 CP_1 della carta Postamat del sig. da quanto appena riportato emerge chiaramente che, in Per_1 effetti, non ha contestato affatto al di aver effettuato l'operazione di blocco della Pt_1 CP_1 carta Postamat n. 53547611012801880, la quale, invece, risulta esser stata bloccata a mezzo dell'apposito servizio di call center, nello specifico dall'operatore USERID ABR3019, in data
25.5.2021 alle ore 14,45 (cfr. all. 26 fascicolo di parte reclamata – fase di opposizione).Semmai di aver proceduto alla sostituzione di una carta mediante l'attivazione di un'altra.
20 Tanto chiarito, nel far ciò, il avrebbe posto in essere condotte irregolari. CP_1
Invero, da verifiche effettuate era stato accertato che “la carta di identità esibita dal sedicente titolare riportava gli stessi elementi identificativi di quella realmente detenuta Persona_1 dal vero sig tuttavia, i due documenti presentano indirizzi di residenza diversi, Persona_1 atteso che quella reale di è a Maddaloni in via Sauda n 42, mentre quella del Persona_1 truffatore è a Maddaloni in via Michele Kerbaker n . 142.
Inoltre, la firma autografa del sig desunta dalla denuncia presentata dallo Persona_1 stesso, appare difforme da quella riportata sui documenti del dossier sostituzione carta (QUAV, attestazione consegna documentazione contrattuale, richiesta sostituzione carta di debito).
Soprattutto, la firma appare difforme dallo specimen di firma del rapporto che lei, nell'occasione, in qualità di operatore di sportello incaricato della sostituzione della carta, ha dichiarato di non aver controllato a sistema”.
Riassumendo, e andando con ordine, lo sportellista avrebbe omesso di effettuare controlli sia quanto alle annotazioni riportate sulla carta di identità in merito alla residenza del sia sulla firma Per_1 appostavi.
Il Collegio concorda con le valutazioni del primo giudice circa il carattere incolpevole di dette condotte.
8.2.a. Deve ritenersi corretta la condotta del in ordine alle attività compiute per la verifica CP_1 dell'identità del cliente.
Occorre premettere che sin dalla fase monitoria del giudizio il ha compiutamente CP_1 descritto i passaggi caratterizzanti la propria attività lavorativa dal momento in cui il 25.5.2021 si è presentato presso lo sportello da lui gestito il sedicente sig. Per_1
In particolare, dall'analisi del Giornale di Fondo del 25.5.2021 (all.1 fascicolo di parte reclamata - fase monitoria), relativo all'utente “PESCAT15” (username univocamente legato a ), Parte_4
è possibile riscontrare diversi elementi.
Si fa riferimento, in primis, allo specifico numero e descrizione dei singoli passaggi propri delle operazioni eseguite con riferimento al cliente e in particolare a tutte quelle Per_1 specificatamente contrassegnate dalla n. 0042 alla 0045 e dalla 0059 alla 0068.
In secundis, le operazioni suindicate - riassumibili nella sostituzione della carta Postamat n.
5354761012801880 e l'attivazione, su richiesta del cliente, di quella n. 5355741057128596, nonché
21 nell'esecuzione di due bonifici e un prelievo da sportello – risultano sempre precedute dall'identificazione del presentatore, avvenuta secondo specifici protocolli e procedure telematiche operative, così come rappresentato dal e risultante dagli atti di causa. CP_1
Invero, è circostanza pacifica, altresì suffragata dalle dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito dell'istruttoria di primo grado che, per ogni operazione finanziaria o postale, ogni operatore debba inevitabilmente seguire gli step prescritti dal sistema telematico (SDP) in uso presso , i Parte_1 quali vengono contestualmente registrati nel Giornale di Fondo.
Man mano che l'operatore prosegue nei passaggi previsti per la specifica operazione, quest'ultima è corredata da sistemi telematici di controllo automatizzato con verifica integrata, grazie alla piattaforma cd. Oracolo, la quale consente di verificare l'identità delle persone fisiche tramite controlli su database interni ed esterni a , il cui esito positivo (“semaforo verde”) Parte_1 consente di proseguire con lo step successivo, mentre l'esito negativo (“semaforo giallo” per documenti che necessitano ulteriori verifiche, oppure, “semaforo rosso” per i documenti smarriti, sottratti, oggetto di frode o mai emessi dall'autorità competente) segnala un'anomalia (alert), che blocca l'operazione.
Tra l'altro, come chiaramente illustrato nella Guida all'utilizzo della procedura Oracolo alla pag. 31
(cfr. all. 2 bis fascicolo di parte reclamata – fase monitoria), in ragione delle menzionate verifiche integrate, sul Giornale di fondo viene registrata, oltre alla fase elaborata, anche la fase ORAC, contente l'ID di verifica e l'esito complessivo (OK/KO/Non disponibile).
Ebbene, dalla lettura del Giornale di Fondo del 25.5.2021 si evince, nell'ambito delle operazioni relative al sig. la dicitura “XXX ORAC VERIFICA IDENTITA' Persona_1
PRESENTATORE - Esito operazione: OK”.
Deve allora rilevarsi che il abbia rispettato i protocolli telematici imposti per le operazioni CP_1 eseguite, per il semplice motivo che, in ogni caso, non vi si sarebbe potuto discostare senza compromettere il buon esito delle stesse.
Pertanto, merita positiva considerazione la conclusione a cui è pervenuto il primo giudice circa l'affidamento generatosi in capo al lavoratore a seguito dell'esito positivo fornito dalla procedura
Oracolo sull'autenticità del documento presentatogli dal sedicente sig. Per_1
Tanto detto, stante la specifica contestazione di omesso controllo della residenza riportata sulla carta di identità recante un indirizzo diverso (Maddaloni, Via Michele Kerbaker nr. 142) da quello reale del sig. e indicato nella vera carta di identità (Maddaloni, in Via Sauda n. 42), non Per_1
22 coglie nel segno l'obiezione del reclamante secondo cui il giudice avrebbe comunque errato nel vagliare il materiale probatorio poiché tutte le dichiarazioni testimoniali deponevano univocamente e concordemente nel senso della decisività a fini identificativi dell'elemento della residenza.
A ben leggere le deposizioni si conviene con il primo giudice in merito alla asimmetria delle stesse.
E, insieme al giudicante, si ritiene dirimente, per risolvere la questione, verificare se, nell'ambito delle procedure di identificazione della clientela, fosse necessario o meno operare un controllo in merito alla residenza riportata sul documento di identità.
A parere di questa Corte, il primo giudice, con un rilievo peraltro neppure raggiunto da specifica e puntuale censura di , ha dunque ragionevolmente e correttamente analizzato quanto prescritto Pt_1 sul tema dai Manuali operativi della Società, che il reclamato ha sin dall'origine del giudizio depositato e illustrato dettagliatamente.
Ebbene, proprio dall'analisi del Manuale Identificazione Persone fisiche, Scheda PI – A-2 (all. 8 ricorso introduttivo) emerge la non rilevanza della residenza quale dato identificativo del cliente, in quanto è previsto, avuto riguardo alle ipotesi di 'identificazione dei clienti per l'apertura rapporti continuativi finanziari', che “si deve effettuare l'identificazione mediante documento di riconoscimento in corso di validità ed un documento attestante il codice fiscale congruenti tra di loro”, e si precisa che “I dati identificativi di un soggetto persona fisica sono i seguenti: nome;
cognome, sesso;
luogo e data di nascita” e che “Qualora sul documento di riconoscimento non sia presente o aggiornato l'indirizzo di residenza, farà fede quanto dichiarato dal soggetto identificato”.
Ebbene, se tanto è già di per sé sufficiente a dissipare dubbi in merito alla correttezza comportamentale del lavoratore, non è comunque inutile osservare anche che la natura di elemento non identificativo della residenza si evince, altresì, da alcuni dettagli fattuali posti in luce dai testi escussi in primo grado.
In particolare, all'udienza del 13.4.2023 il teste ha dichiarato: “[…] ADR. Con Testimone_3 riferimento al capitolo di prova 25 confermo che quando nel modulo per le richieste di carte di debito postepay è scritto di indicare la residenza o indirizzo (non ricordo esattamente la dizione del modulo) il cliente non è obbligato ad indicare la residenza anagrafica ma può indicare un qualunque indirizzo a cui vuole che siano inviate le comunicazioni relative al servizio. ADR.
Confermo la circostanza 26 sulla piattaforma viene riportato l'indirizzo indicato dal cliente che può anche non coincidere con la residenza. A tale riguardo preciso che accetta come Parte_1
23 documento anche la patente di guida su cui la residenza non è riportata. ADR. Confermo che il sistema Oracolo riporta soltanto gli estremi del documento di identità cioè numero, data di rilascia ed autorità di rilascio ed il codice fiscale, mentre non indica anche la residenza. Sulla base degli elementi indicati Oracolo verifica che il documento visualizzato sia o meno corretto ADR.
Confermo la circostanza 32 può accadere che un cliente sia censito con la carta d'identità e si presenti con la patente di guida.”.
RO ON si è espresso nel seguente modo: “ADR. Per avere la carta postepay devo solo presentare un documento valido come carta d'identità o patente di guida o comunque un documento dove non necessariamente risulti la residenza.”, e “ADR. Testimone_4
Dall'anagrafica elettronica risultano vari elementi come nome, cognome, data di nascita e residenza intesa come indirizzo dichiarato dal cliente che può anche non coincidere con la residenza anagrafica scelta dal cliente. ADR. Preciso che il riscontro della residenza risultante dai documenti risultanti dallo sportello con quello dell'anagrafica non era vincolante: i controlli vincolanti erano il codice fiscale, il numero del documento di riconoscimento, la data e l'ente emittente. ADR. Nel caso in cui un cliente si presenti con un documento d'identità che non corrisponde a quello registrato nell'anagrafica, l'operatore fa i controlli sul documento e procede al cambio di anagrafica con il nuovo documento.”.
Dalle dichiarazioni appena riportate è possibile riscontrare almeno due elementi a supporto della natura di dato non identificativo dell'identità della residenza.
In primis, la possibilità per i clienti di presentare, ai fini dell'identificazione, documenti di riconoscimento privi dell'indicazione della residenza, come la patente.
In secundis, il fatto che la piattaforma Oracolo, specificatamente adibita alla fase di identificazione delle persone fisiche, non contempli affatto la verifica della residenza.
Tanto detto, meritevole di pregio è anche quanto valorizzato dal giudice di primo grado in ordine all'effettiva impossibilità per il – confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali di CP_1
e (udienza del 2.3.2023), nonché di e (udienza del Tes_1 Tes_2 Tes_5 Tes_6
4.5.2023) –di operare qualsivoglia riscontro con il documento di identità acquisito presso l'Ufficio di radicamento del rapporto, in ragione del fatto che, prima dell'anno 2021 (anno di applicazione della nuova piattaforma telematica FEU - Front End Unico), le copie fotostatiche dei documenti d'identità, se scansionati elettronicamente non sono visionabili a sistema su tutto il territorio nazionale, ma solo presso l'ufficio di radicamento del primo rapporto finanziario, come anche i relativi dossier cartacei dei rapporti.
24 Se, quindi, l'odierno reclamato non aveva la possibilità di confrontare il documento esibito dal presunto truffatore con quello del vero titolare, deve desumersi che questi, nel seguire quanto previsto specificatamente dai Manuali operativi, abbia tenuto una condotta conforme allo standard di diligenza esigibile in relazione alle sue mansioni.
8.2.b. In sintonia con la decisione di prime cure, risulta destituita di fondamento anche la contestazione mossa al , accusato di non essersi avveduto della non genuinità della firma CP_1 del sedicente sig. e di aver omesso di controllare lo specimen di firma. Per_1
Non senza significare che è la stessa reclamante a riconoscere che “il controllo dello specimen di firma non è specificamente previsto dalle procedure” (cfr pag 32 del reclamo), sì da apparire financo superfluo qualsivoglia approfondimento al riguardo, la Corte ritiene comunque doveroso rimarcare che effettivamente l'addebito disciplinare finisce per imputare al lavoratore ciò che neppure il datore di lavoro, predisponendo un manuale per dare ai propri dipendenti indicazioni puntuali sulle condotte da tenere, ha ritenuto necessario chiedere loro.
Devono mantenersi ferme allora le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, il quale, appunto, alla luce delle specifiche disposizioni del Manuale Carte di Debito – Procedure ed istruzioni Operative, ha evidenziato che le verifiche sullo specimen di firma non erano richieste perché il desse correttamente esecuzione alle operazioni richiestegli di sostituzione della CP_1 carta postamat. Infatti, solo in caso di attribuzione di carnet di assegni e di pagamento assegni di conto corrente postale è necessario procedere al controllo della firma, non anche nelle ipotesi di sostituzione carte, in quanto il possesso del PIN garantisce la titolarità del rapporto, in quanto viene mantenuto il medesimo codice della carta sostituita.
E' corretto il richiamo del giudice - e non teme smentite - alle indicazioni contenute nel Manuale carte di debito- Procedure ed istruzioni operative allegati al ricorso (cfr all. 11,12,13,13,bis, 13 ter/quater, 14), così come alle dichiarazioni dei testi , , Testimone_1 Testimone_5
, , tutti concordi (anche quelli indicati da ) nel dire che per Testimone_4 Testimone_2 Pt_1 il rilascio della postpay non era richiesta la verifica dello specimen, che, invece, occorreva per alcune operazioni, come il pagamento degli assegni e la consegna del carnet.
Né, a parere del Collegio, la necessità di tale verifica può ricondursi alla Circolare del maggio 2021, circolare specificamente relativa al rilascio delle carte di debito in circolarità, poiché non prevista affatto da tale circolare, come peraltro riconosciuto dallo stesso teste di parte datoriale
[...]
. Tes_2
25
2.c. La sentenza gravata resiste e merita di essere condivisa anche nella parte in cui ha escluso rilievo disciplinare alla condotta omissiva del , il quale non si sarebbe avveduto che la CP_1 denuncia di smarrimento della carta postpay presentata dal sedicente sig. era falsa. Per_1
Giova ricordare al riguardo che nella nota di contestazione disciplinare si legge: “…A ciò si aggiunge che la denuncia di smarrimento presentata dal sedicente è connotata Persona_1 da evidenti e grossolani elementi di falsità: infatti, il logo della carta intestata, oltre ad essere diverso nella forma da quello autentico, reca solo l'intestazione “Stazione carabinieri Foggia”, mentre quello originale dei Carabinieri reca l'intestazione “Legione carabinieri”, oltre all'indirizzo della Caserma”.
Ebbene, sottolinea la Corte che, a fronte della argomentazione del Tribunale di Foggia secondo cui non aveva dato prova di quanto sostenuto (< Pt_1 identificativi precisi il lavoratore avrebbe potuto dedurre la falsità della denuncia, per es provando che il lavoratore era perfettamente a conoscenza di come fossero fatte le denunce localmente sporte che erano sottoposte all'attenzione della sede>>), la reclamante non ha contrapposto obiezioni in grado di scalfirla, poiché si è limitata a sostenere la non necessarietà di detta prova, essendo sufficiente, per incardinare in capo al lavoratore una qualche responsabilità, di tipo omissivo, il mero fatto che il datore si fosse raccomandato di adoperare particolare cautela nelle operazioni di identificazione dei clienti, specie in caso di c.d. circolarità.
In disparte la estrema genericità dell'assunto, si sottolinea che non ha offerto nessuno spunto Pt_1 di riflessione per dar atto che i propri dipendenti – e il in particolare - avessero la CP_1 possibilità di discernere i dati falsi da quelli veri, laddove dagli atti di causa è emersa una circostanza significativa in senso contrario e, cioè, che il personale di non sia stato Parte_1 sottoposto ad una formazione tale da essere in grado di distinguere ictu oculi la falsità di una denuncia sporta alle Forze dell'Ordine.
Il teste ha dichiarato all'udienza del 2.3.2023 “ADR. Preciso che non abbiamo ricevuto Tes_1 nessuna formazione sul riconoscimento delle falsità della denuncia o del documento di identità.
Sono state previste delle formazioni solo da novembre dicembre 2022.”; Testimone_5 all'udienza del 4.5.2023 ha riferito : “ADR. Per le operazioni per il rilascio di carte per la denuncia di smarrimento o di furto noi operatori acquisiamo il documento di identità e la denuncia e controlliamo il timbro della denuncia e la corrispondenza dei dati sulla denuncia con i documenti del cliente. Poi sottoponiamo all'addetto del back office tutta la documentazione per il rilascio della copia della carta. Questo addetto che in genere è un collaboratore del direttore, verifica la
26 documentazione, acquisisce il codice di sblocco riferito dal cliente dopo averlo ricevuto dal numero verde, sblocca la carta e ci da la carta nuova da consegnare al cliente. La carta è inattiva e deve essere attivata dal cliente con il codice pin. ADR. Noi operatori non abbiamo ricevuto alcuna formazione sul riconoscimento di documenti di identità o di denunce false”.
Inoltre, non è di poco momento che le anomalie dei documenti facenti parte del dossier generatosi a seguito della sostituzione della carta Postamat non siano state riscontrate nemmeno in occasione dei controlli successivi all'operazione compiuta dal reclamato.
Invero, come illustrato nel Manuale operativo, il fascicolo dell'operazione eseguita, comprensivo di tutta la documentazione relativa (e, dunque, anche la falsa denuncia), viene sottoposto a un duplice controllo: il primo, di competenza del Direttore dell'Ufficio o dei suoi collaboratori - che si esegue nella giornata stessa in cui si è effettuata la operazione prima di procedere all'archiviazione definitiva della pratica - e, il secondo, di competenza della filiale di appartenenza per il “visto di conformità” (cfr. COI.013.01/18 del 22.1.2018 – all. 15 fascicolo di parte reclamata - fase monitoria e Manuale Controlli di Secondo Livello – PI Scheda B.2 – all. 23 fascicolo di parte reclamata - fase monitoria).
Se, quindi, l'anomalia non era parsa evidente neanche agli altri operatori, peraltro ben qualificati, come il direttore dell'ufficio, in occasione dei controlli a tanto deputati, non può affatto sostenersi, come tenta la reclamante, che si tratti di un'anomalia così grossolana che il avrebbe CP_1 dovuto necessariamente registrarla e, men che meno, gli si può imputare una condotta al di sotto dello standard di diligenza richiesto per lo svolgimento delle sue mansioni.
8.2.d. Il reclamo non sovverte la decisione giudiziale neppure nella parte in cui esclude fondatezza all'addebito contestato al di non aver segnalato operazioni sospette. CP_1
Ancora una volta, è doveroso prendere le mosse dalla nota disciplinare, in cui si legge: “..sempre in data 25.5.2021, nonostante lei avesse eseguito le due operazioni di postagiro per complessivi E
30.000,00 oltre ad un rimborso da sportello per E 2.500,00, così come risulta dal giornale di fondo, lei non ha provveduto ad effettuare alcuna comunicazione al DUP per poter procedere con la segnalazione extragianos operazioni sospette come da disposizioni aziendali in materia (Manuale
Segnalazioni Operazioni sospette)”.
In sostanza, la Società ha contestato allo sportellista di non aver avvertito il Direttore dell'Ufficio delle operazioni sospette, impedendo a quest'ultimo di effettuare la segnalazione extragianos.
27 E' documentalmente acclarato - deponendo in tal senso del 25.05.2021 - che, Controparte_5 alla chiusura di entrambe le operazioni di postagiro (rispettivamente di € 18.000,00, operazione n.
0060 e di € 12.000,00 operazione n. 0064), il sistema telematico, in automatico, ha proceduto alla segnalazione Antiriciclaggio, così come contrassegnato dalla dicitura “PROCEDURA
ACQUISIZIONE DATI - Persona Fisica Segnalazione: AR”.
Differentemente, sempre in via automatica il sistema telematico non ha previsto l'acquisizione di alcun QAV – adeguata verifica, in quanto il sig. era cliente già censito (cfr. pag. 31 del Per_1
Manuale di adeguata verifica – A.
2. Adeguata verifica ordinaria – all. alle note del 26.6.2023),né
l'adempimento del QAV rafforzato (“Nell'ambito dei processi di esecuzione delle operazioni in
UP, il sistema verifica l'operatività richiesta dai clienti e attiva, in automatico, processi di adeguata verifica rafforzata in caso di operazioni, sia a valere su un rapporto continuativo sia occasionali, rispetto alle quali vengano rilevati elementi di rischio tali da richiedere l'acquisizione
e la valutazione di informazioni ulteriori e più approfondite.”, cfr. pag. 85 del Manuale di adeguata verifica – E.3 Adeguata verifica rafforzata – all. alle note del 26.6.2023).
Ebbene, si condivide l'assunto del giudice di primo grado secondo cui non può di certo imputarsi alla condotta tenuta dall'odierno reclamato la mancata attivazione della segnalazione extragianos atteso che, sebbene <– per le vie brevi – a segnalare le operazioni in circolarità compiute dal sedicente , tanto fece < Per_1 contesto>>, se è vero che <> e che Contr
< non ebbe ad avvedersi delle operazioni>>
D'altra parte, il Direttore era a conoscenza delle operazioni, come attestato dal Giornale di Fondo del 21.5.2023, da cui emerge che intervenne proprio presso lo sportello ove operava il al CP_1 fine di sovvenzionarvi il denaro necessario (“CONFERMA DANARO SPORTELLO” - operazione n. 0062), con l'evidente conseguenza che il dipendente, per completare la sua prestazione, ha dovuto attenzionare il Direttore sulle operazioni che stava eseguendo.
Se, quindi, si tiene conto delle procedure del sistema, della competenza direttoriale della segnalazione extragianos e del livello di inquadramento del , non può che escludersi che CP_1 questi abbia omesso la segnalazione < rapporto fiduciario>>
8.2.e. La contestazione disciplinare di risulta infondata anche con riferimento alla Parte_1 vicenda legata al sig. per la quale ha addebitato all'odierno reclamato di aver effettuato Per_2 due postagiro, rispettivamente di € 8.000,00 e di € 6.000,00, nonché due prelievi in contanti da
28 sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00, attingendoli dalla carta PostePay Evolution nr.
5333171122065473 intestata al sig. (attivata presso il medesimo Ufficio, a Persona_2 seguito di chiusura della precedente carta n. 5333171073589349, operazioni eseguite dal sedicente sig. presso un'altra postazione di lavoro), omettendo, a detta della reclamante, qualsivoglia Per_2 atteggiamento di cura e responsabilità nel controllo della conformità delle operazioni e nella segnalazione del carattere sospetto delle stesse.
Questa Corte, in adesione a quanto stabilito dal primo giudice, osserva che, ancora una volta, soccorre al giudizio di incolpevolezza del reclamato quanto risultante dal Giornale di Fondo - in questo caso del 24.12.2020 - ove si legge, per ogni operazione compiuta su richiesta del sedicente sia l'esito positivo dei controlli identificativi a mezzo della piattaforma Oracolo, sia la Per_2 specifica segnalazione AR.
Tra l'altro, come correttamente evidenziato nella sentenza gravata, nonché dalla difesa del reclamato, l'utente presentatosi alla postazione di lavoro del era munito di specifico PIN CP_1 legato alla carta Postepay in questione, codice senza il quale non sarebbe stato possibile eseguire i prelievi da sportello.
8.4. L'analisi delle ragioni di infondatezza della contestazione disciplinare compromette inevitabilmente la legittimità del licenziamento irrogato all'odierno reclamato, atteso che la nota del
4.11.2021 ne recepisce espressamente il contenuto, concludendo con l'intimazione del licenziamento senza preavviso ai sensi degli art. 54 VI comma, lett. a), c) e k) e art. 80 lett. e) del
CN vigente.
Più specificatamente, il testo dell'art. 54 citato recita:
“VI. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
[…];
c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
[…];
29 k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
[…]”.
Dalla lettura del dato normativo emerge che le ipotesi poste alla base del licenziamento non risultano conferenti alla condotta tenuta dal , in quanto presupponenti un comportamento CP_1 illecito o caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo, entrambi non riscontrabili nel caso di specie.
In ogni caso, stando a quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie.” (Cass. n.
33811/2021 del 12.11.2021) e che, “anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può, infatti, risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto” (Cass. n. 9675/2019 del 5.4.2019) il Collegio rileva che, nel caso di specie, dall'analisi della “natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono”, nonché del “fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva”, non può ritenersi che quest'ultimo abbia avuto una portata tale da “porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento” (cfr. Cass. n. 31202/2021 del 2.11.2021).
9. Orbene, alla luce di tutto quanto sinora esposto, la condotta del sig. può considerarsi CP_1 conforme a diligenza e correttezza, nonché a quanto prescritto ai dipendenti dai manuali operativi di
, mentre parte reclamante ha omesso di provare la sussistenza di dolo o colpa grave Parte_1 nei comportamenti adottati dal dipendente.
Al contrario, nell'odierna fattispecie il reclamato ha dato prova di aver adempiuto all'obbligo di obbedienza sancito all'art. 2014 del Codice civile, ove è previsto che “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione
e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
30 Pertanto, la Corte non ravvisa alcun comportamento di una gravità tale da incidere in maniera irreversibile sul rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro o da porre in dubbio il successivo corretto adempimento delle sue mansioni da parte dell'odierno reclamato.
A tal proposito, è d'uopo precisare che, contrariamente a quanto denunciato da nell'atto di Pt_1 reclamo, il primo giudice, ai fini della valutazione della diligenza esigibile dal CP_1 nell'adempimento delle proprie mansioni, non ha affatto utilizzato il criterio della diligentia quam in suam – criterio che, invece, espressamente ha escluso, in quanto afferente ad un grado di diligenza non esigibile dai lavoratori subordinati – né è pervenuto alla propria decisione basandosi sul mero contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni delle rispettive parti in causa.
Occorre rilevare, piuttosto, che il giudicante ha fatto buon governo della disciplina regolante l'onere probatorio, evidenziando che ha mancato di adempiere, sotto più profili, sia Parte_1 all'indicazione specifica delle disposizioni asseritamente violate dal , sia alla prova della CP_1 sussistenza di dolo o colpa grave nei comportamenti adottati dal dipendente.
In tale prospettiva, il Collegio ritiene prive di pregio le censure mosse all'iter logico-giuridico seguito ed illustrato nella sentenza gravata, ove è data puntuale contezza della valutazione degli atti di causa e delle specifiche disposizioni operative applicabili al caso di specie, fino alla statuizione di incolpevolezza del lavoratore e di conseguente illegittimità del licenziamento a questi irrogato.
10. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, assorbita ogni ulteriore questione, il reclamo va integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Occorre precisare che la reclamante - nel chiedere al Collegio di provvedere, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, alla detrazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum dall'indennità riconosciuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 – ha dimostrato di non aver preso atto del tenore della pronuncia di primo grado, con cui il Tribunale di Bari ha condannato a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro Pt_1
e a corrispondergli l'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità < lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative anche quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione>>.
31 11. Le spese del presente giudizio di reclamo seguono la soccombenza di (art. Parte_1
91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività prestata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, con ricorso depositato il 9.8.2023 avverso la sentenza n.
2426/2023 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 18.7.2023, nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
rigetta il reclamo;
conferma l'impugnata sentenza;
condanna alla rifusione delle spese processuali di questo giudizio di reclamo Parte_1 nei confronti della parte reclamata, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Matarante dichiaratosi anticipante;
dichiara che la Società reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, l'11.9.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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