Art. 16. Assegno di incollocabilit a')
Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' cosi' modificato:
"Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90".
Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' cosi' modificato:
"Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90".