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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/08/2024, assunto in decisione in data 05/11/2024 e vertente tra
(C.F. nata a [...]ù) il 30/08/1975, Parte_1 C.F._1 residente in Paderno Dugnano (MI), Frazione Palazzolo M.se, Via Coti Zelati N. 78; e tra
(C.F. ) nato a [...]ù) il Parte_2 C.F._2
09/12/1972, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. Mattia
Nicolò Fava del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano,
Corso XXII Marzo n. 4, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con libertà di fissare la propria residenza ovunque credano e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in proprio favore.
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, come già accordatisi, la signora verserà al Parte_3 signor la somma di euro 150,00 mensile per il mantenimento del figlio minorenne Parte_2 Per_1
pagina 1 di 3 oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie con l'impegno di aumentare l'assegno di mantenimento ad euro 200,00 mensili, appena la stessa troverà una nuova occupazione lavorativa.
4. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento Persona_2 prevalente dello stesso presso la residenza paterna. La madre terrà con sé il figlio minore un weekend sì ed uno no, inoltre si recherà a dormire dalla madre una notte durante la settimana in cui non passerà Per_1 il weekend con la stessa, salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda le festività ed il periodo estivo, stante l'avvicinarsi della maggiore età di , i coniugi hanno deciso di stabilire di volta in Per_1 volta con chi dei due il ragazzo passerà tali festività, anche nel rispetto dei suoi desideri. Lo stesso vale anche per il periodo estivo.
5. I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del
[...]
affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000. CP_1
6. Trascorso il termine di legge, in assenza di diversa volontà espressa nelle more da almeno uno dei coniugi, rimettere la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché Questi provveda ad acquisire la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898/70 e, pertanto, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui sopra.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 17/12/2016 a Meda (MB);
- Dall'unione sono nati non convivente con nessuno dei genitori ed economicamente Persona_3 autosufficiente, (nato il [...]), (nato il [...]); Persona_4 Persona_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 05/11/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_4 Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 03/08/2024, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Meda (MB) in data Parte_2
17/12/2016 (Atto n. 27, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Meda),
pagina 2 di 3 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/08/2024, assunto in decisione in data 05/11/2024 e vertente tra
(C.F. nata a [...]ù) il 30/08/1975, Parte_1 C.F._1 residente in Paderno Dugnano (MI), Frazione Palazzolo M.se, Via Coti Zelati N. 78; e tra
(C.F. ) nato a [...]ù) il Parte_2 C.F._2
09/12/1972, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. Mattia
Nicolò Fava del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano,
Corso XXII Marzo n. 4, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con libertà di fissare la propria residenza ovunque credano e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in proprio favore.
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, come già accordatisi, la signora verserà al Parte_3 signor la somma di euro 150,00 mensile per il mantenimento del figlio minorenne Parte_2 Per_1
pagina 1 di 3 oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie con l'impegno di aumentare l'assegno di mantenimento ad euro 200,00 mensili, appena la stessa troverà una nuova occupazione lavorativa.
4. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento Persona_2 prevalente dello stesso presso la residenza paterna. La madre terrà con sé il figlio minore un weekend sì ed uno no, inoltre si recherà a dormire dalla madre una notte durante la settimana in cui non passerà Per_1 il weekend con la stessa, salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda le festività ed il periodo estivo, stante l'avvicinarsi della maggiore età di , i coniugi hanno deciso di stabilire di volta in Per_1 volta con chi dei due il ragazzo passerà tali festività, anche nel rispetto dei suoi desideri. Lo stesso vale anche per il periodo estivo.
5. I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del
[...]
affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000. CP_1
6. Trascorso il termine di legge, in assenza di diversa volontà espressa nelle more da almeno uno dei coniugi, rimettere la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché Questi provveda ad acquisire la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898/70 e, pertanto, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui sopra.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 17/12/2016 a Meda (MB);
- Dall'unione sono nati non convivente con nessuno dei genitori ed economicamente Persona_3 autosufficiente, (nato il [...]), (nato il [...]); Persona_4 Persona_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 05/11/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_4 Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 03/08/2024, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Meda (MB) in data Parte_2
17/12/2016 (Atto n. 27, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Meda),
pagina 2 di 3 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato
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