Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 6 marzo 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 657/2021 R.G. vertente fra
Parte 1 C.F.: Codice Fiscale 1 , rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Crudele, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Venosa via Appia 13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
P.IVA 1 domiciliato pressoCP_1 in persona del presidente pro tempore , c.f.
l'Avvocatura Regionale INAIL in Potenza Rampa Pascoli Ang. Via Rossini;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
24.9.2019 con postumi invalidanti nella misura 10%, ed in sede di revisione del 10%. Veniva spiegata opposizione che l' CP 1 con provvedimento del 23.9.2020 respingeva.
Adiva pertanto il giudice del lavoro sulla base di consulenza tecnica di parte chiedendo il riconoscimento del nesso causale e del danno biologico del 15% con diritto alla rendita con diritto all'indennizzo in capitale con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio l' CP 1 che veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della ctu, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, dott. Per 1 con valutazione esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che "a) In seguito all'attività lavorativa svolta in qualità di operaio-manovale in edilizia per molti anni, abbia sviluppato una malattia professionale che abbia determinato una marcata artrosi discopatica con ernia L5-S1 e protrusioni multiple;
b) Tale malattia è ascrivibile ad una di quelle elencate nella "Nuova tabelle delle Malattie Professionali" (G.U.169 del 21.07.08). c) Il grado di percentuale di invalidità permanente, inteso come danno biologico, sia pari al 12% (dodici percento) a far data dalla domanda amministrativa".
Inoltre non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali.
Ebbene le asserzioni di parte ricorrente non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 12%.
Ne segue quindi l'accoglimento parziale del ricorso e la condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennizzo in capitale, oltre alle spese e accessori come per legge.
2. In forza dell'accoglimento le spese vanno liquidate in misura integrale e pertanto l' CP_1 va condannato alle spese di lite (2697,00) come da protocollo dell'ufficio in materia di spese di giustizia. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP 1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 con ricorso depositato il 22.3.2021 ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a Parte 1 un danno biologico permanente, quale conseguenza delle patologie di cui risulta per causa di lavoro, pari al 12%;
2) condanna CP_1, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di
Parte 1 della relativa indennità, oltre accessori come per legge;
3) condanna l' CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2697,00
a titolo di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' CP_1.
Potenza, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla